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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n.151/2003 |
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art.
187 CDS (riscrittura)
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Gli
organi di polizia stradale possono effettuare accertamenti preliminari
(screening) non invasivi su tutti i conducenti allo scopo di accertare
tracce dell’eventuale uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. I
risultati non costituiscono fonte di prova ma consentono l’effettuazione
di esami ospedalieri più accurati. Se
gli accertamenti preliminari hanno fornito esito positivo, il conducente
può essere accompagnato in una struttura ospedaliera o presso altro
centro specializzato per l’effettuazione di un completo esame
diagnostico da parte di un medico. E’
stata prevista la revoca della patente di guida nei confronti di
conducenti professionali sorpresi a guidare veicoli pesanti in stato di
alterazione psico-fisica.. In
caso di rifiuto a sottoporsi agli esami (sia di screening che ospedalieri)
oltre alla sanzione penale è prevista la sospensione della patente di
guida come se fosse stato trovato positivo. La
nuova formulazione, che tiene conto delle modifiche già introdotte con
D.Lvo 15.01.2002, n.9, consente l’effettuazione di test di screening
preordinato ad un accertamento più accurato che può essere svolto in
ambito ospedaliero (o presso altri uffici sanitari fissi o mobili) con
specifiche metodiche diagnostiche previste dal regolamento. Ciò consentirà
di effettuare un numero molto elevato di controlli. Come
per la disciplina dell’alcol, sono state confermate le disposizioni
introdotte dal DL.vo 15.01.2002, n.9 che consentono l’esame dello stato
di alterazione anche in ambito ospedaliero nei confronti dei conducenti
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche e la revoca
della patente di guida nei confronti di conducenti professionali sorpresi
a guidare veicoli in stato di alterazione psico-fisica. Le
norme regolamentari correlate, la cui approvazione è ritenuta
indispensabile per far funzionare concretamente la procedura di
accertamento dello stato di alterazione psico-fisica, dovranno completare
il processo di riforma. Nelle more della loro emanazione, tuttavia,
la mancanza di un preciso rinvio alle disposizioni regolamentari
all’interno dell’articolo 187, consente di iniziare l’attività di
controllo già dal momento dell’approvazione della norma. In attesa di
più precise disposizioni procedurali, l’esame medico sarà effettuato
secondo i principi della buona scienza medica. |
Gli
accertamenti di screening non erano consentiti mentre quelli analitici, di
tipo diagnostico, erano molto complessi e non trovavano una specifica
regolamentazione. La
possibilità di accompagnamento presso una struttura ospedaliera o
equiparata, era già stata introdotta dal DL.vo 9/2002. La
misura era già stata introdotta dal DL.vo 9/2002. Con l’approvazione
della modifica all’art.219 (revoca della patente di guida) il conducente
non può conseguire una nuova patente prima di un anno. Era
prevista solo la sanzione penale senza quella accessoria. |
Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge |