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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n.151/2003 |
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art. 2 commi 2 e 3 CDS |
· Sono
state introdotte le nuove definizioni di “itinerario ciclopedonale”,
di “parcheggio scambiatore” e di “utente debole” con l’intento
di prevedere, in sede di costruzione ed adeguamento delle strade, misure
di maggiore protezione e tutela dei pedoni e dei ciclisti. · E’
stata modificata la definizione di “area pedonale urbana” conferendo
ai Comuni poteri di individuare altre categorie di utenti a cui estendere
il divieto di circolazione nell’area pedonale urbana. · I
veicoli con emissioni zero (es. elettrici) possono sempre circolare nelle
aree pedonali urbane. |
Le
definizioni non erano previste dal codice anche se erano già state
introdotte con le direttive che riguardano la predisposizione dei piani
urbani del traffico. |
Norma
di nuova introduzione. |
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art. 13 comma 2 CDS |
E’
stata estesa la possibilità di derogare alle norme tecniche in materia di
costruzione delle strade anche per le strade di nuova costruzione. La
possibilità di deroga, che è ammessa solo per specifiche situazioni
determinate da condizioni locali, ambientali, paesaggistiche ed
archeologiche è comunque subordinata alla garanzia, in sede progettuale,
di un buon livello di sicurezza e di riduzione dell’inquinamento. |
Nella
formulazione originaria del codice, la norma consentiva di derogare solo
per gli adeguamenti di strade già costruite e non già per le nuove
strade. |
Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge. |
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art. 37 comma 2 CDS |
I
segnali di localizzazione territoriale del confine del comune possono
essere espressi, insieme alla lingua italiana, in idiomi locali o in
dialetto. |
La
normativa del regolamento di esecuzione del Codice vietava l’uso di
lingue diverse da quella italiana. |
Norma di nuova introduzione. |