(a cura di Maurizio Marchi)

 

 

 

SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRO DEL VEICOLO PER

 MANCANZA DI ASSICURAZIONE (modifica all’art. 193 CDS)

 

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

art. 193 CDS

La sanzione amministrativa prevista per la mancanza di copertura assicurativa è ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l’interessato, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.

 

L’attivazione della procedura è realizzata direttamente presso l’organo accertatore che deve dare il suo consenso per la rottamazione.

 

La restituzione del veicolo sequestrato, quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, è disposta direttamente dall’organo di polizia che ha accertato la violazione.

 

L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.

 

Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, viene disposta la confisca amministrativa del veicolo.

 

La procedura di applicazione della sanzione era più complessa ed aveva dato adito a numerosi dubbi interpretativi.

 

E’ stato espressamente chiarito che, per il sequestro del veicolo non coperto da assicurazione, si applica l’articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 

 

 

 

 

 

La restituzione doveva essere disposta dalla Prefettura

 

 

Sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge:

·             E’ stata modificata la procedura di rottamazione del veicolo prevedendo che il proprietario che decide di beneficiare della riduzione della sanzione deve versare una cauzione all’organo di polizia (pari all’intero ammontare della sanzione) che gli verrà poi restituita dopo l’esibizione della documentazione prescritta per la rottamazione.

·             E’ stato precisato che il luogo in cui il veicolo deve essere trasportato di norma è individuato dall’agente accertatore e, solo in casi eccezionali, dal trasgressore.