PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI (modifiche all’art 201 CDS e dell’art.4 del DL 121/2002)
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n.151/2003 |
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art.201
CDS · Modifiche ai comma 1
· Introduzione dei commi1 bis e 1 ter |
Si
sono disciplinati in modo più organico i casi in cui è consentita la
notificazione successiva del verbale di contestazione anche allo scopo di
armonizzarli con le recenti disposizioni in materia di controlli remoti
introdotte dalla L.168 /2002. In
alcuni casi (semaforo rosso, tecnologie di controllo remoto, controllo dei
varchi e delle corsie riservate) si è previsto che non sia richiesta la
presenza dell’organo di polizia se l’accertamento avviene con
apparecchiature automatiche omologate. Si
è adeguata la procedura di notificazione stabilendo che il termine di 150
giorni per la notifica del verbale decorrano dal giorno in cui, per la P.A.,
è conoscibile l’intestatario del veicolo. Nei
casi in cui il veicolo oggetto di controllo senza contestazione immediata
appartenga ad un’Amministrazione pubblica, il procedimenti di
notificazione del verbale è sostituito da una richiesta di informazioni
all’ufficio a cui appartiene il veicolo allo scopo di accertare
preventivamente l’esistenza di eventuali cause di giustificazione
connesse all’adempimento delle attività istituzionali. |
La disposizione consentirà di effettuare un’attività di controllo senza procedere alla contestazione immediata delle violazioni in una serie molto ampia di casi. Viene definitivamente affermata la possibilità di impiego delle tecnologie per il controllo sistematico delle violazioni, anche senza la presenza dell’operatore di polizia
La modifica normativa ha fornito una copertura normativa adeguata per risolvere la questione della legittimità degli accertamenti non contestati immediatamente. Con la norma del comma 1-bis sono stati individuati i casi in cui l’accertamento può essere compiuto senza contestazione immediata senza margini di apprezzamento circa la natura o la motivazione dell’impossibilità. Se ricorrono i casi indicati da questa norma, perciò, il verbale notificato implica di per sé l’affermazione “ex lege” della impossibilità della contestazione immediata.
La garanzia difensiva era già stata introdotta dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.198 del 17 giugno 1996.
La procedura non era prevista ma era già una consolidata prassi amministrativa. |
E’
stato meglio chiarito che, nei casi in cui la contestazione immediata non
è necessaria, non occorre alcuna motivazione per giustificarne la
mancanza.
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art.4
del DL 121/2002 convertito con L.168/2002 |
Si
è previsto che le procedure di accertamento remoto delle violazioni siano
estese anche alle violazioni dell’art.176 CDS (marcia in corsia
d’emergenza in autostrada, inversione di marcia, ecc.). |
La previsione era già vigente: si sono estesi i casi di utilizzo e chiarite le modalità di accertamento |
Sono state apportate solo modifiche di carattere formale |