(a cura di Maurizio Marchi)

 

 

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI  (modifiche all’art 201 CDS e dell’art.4 del DL 121/2002)

 

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

art.201 CDS

·        Modifiche ai comma 1

 

 

 

·        Introduzione dei commi1 bis e 1 ter

 

 

 

 

 

 

 

 

Si sono disciplinati in modo più organico i casi in cui è consentita la notificazione successiva del verbale di contestazione anche allo scopo di armonizzarli con le recenti disposizioni in materia di controlli remoti introdotte dalla L.168 /2002.

 

In alcuni casi (semaforo rosso, tecnologie di controllo remoto, controllo dei varchi e delle corsie riservate) si è previsto che non sia richiesta la presenza dell’organo di polizia se l’accertamento avviene con apparecchiature automatiche omologate.

 

 

 

 

 

Si è adeguata la procedura di notificazione stabilendo che il termine di 150 giorni per la notifica del verbale decorrano dal giorno in cui, per la P.A., è conoscibile l’intestatario del veicolo.

 

Nei casi in cui il veicolo oggetto di controllo senza contestazione immediata appartenga ad un’Amministrazione pubblica, il procedimenti di notificazione del verbale è sostituito da una richiesta di informazioni all’ufficio a cui appartiene il veicolo allo scopo di accertare preventivamente  l’esistenza di eventuali cause di giustificazione connesse all’adempimento delle attività istituzionali.

La disposizione consentirà di effettuare un’attività di controllo senza procedere alla contestazione immediata delle violazioni in una serie molto ampia di casi. Viene definitivamente affermata la possibilità di impiego delle tecnologie per il controllo sistematico delle violazioni, anche senza la presenza dell’operatore di polizia

 

La modifica normativa ha fornito una copertura normativa adeguata per risolvere la questione della legittimità degli accertamenti non contestati immediatamente. Con la norma del comma 1-bis sono stati individuati i casi in cui l’accertamento può essere compiuto senza contestazione immediata senza margini di apprezzamento circa la natura o la motivazione dell’impossibilità. Se ricorrono i casi indicati da questa norma, perciò, il verbale notificato implica di per sé l’affermazione “ex lege” della impossibilità della contestazione immediata.

 

La garanzia difensiva era già stata introdotta dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.198 del 17 giugno 1996.

 

 

 

La procedura non era prevista ma era già una consolidata prassi amministrativa.

 

E’ stato meglio chiarito che, nei casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, non occorre alcuna motivazione per giustificarne la mancanza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art.4 del DL 121/2002 convertito con L.168/2002

Si è previsto che le procedure di accertamento remoto delle violazioni siano estese anche alle violazioni dell’art.176 CDS (marcia in corsia d’emergenza in autostrada, inversione di marcia, ecc.).

La previsione era già vigente: si sono estesi i casi di utilizzo e chiarite le modalità di accertamento

Sono state apportate solo modifiche di carattere formale