(a cura di Maurizio Marchi)

 

 

PROCEDUE PER IL RICORSO IN OPPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE (introduzione dell’articolo art. 204-bis CDS)

 

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

art. 204 bis CDS

E’ stato disciplinato il procedimento per il ricorso in opposizione davanti al giudice di pace avverso il verbale di contestazione con le seguenti regole:

§         il ricorso è alternativo a quello davanti al prefetto ed al pagamento in misura ridotta;

§         si presenta al giudice di pace entro 60 giorni dalla contestazione;

§         all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena d'inammissibilità del ricorso, una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore

§         La somma versata a titolo di cauzione, in caso di accoglimento del ricorso, viene restituita al ricorrente.

§         nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale;

§         nel caso di rigetto del ricorso, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

La possibilità di ricorso era già ammessa da una serie di pronunce della Corte Costituzionale ma non era disciplinata in modo compiuto. Ciò aveva favorito orientamenti contrastanti che, con la nuova previsione, potranno essere uniformati.

Norma di nuova introduzione