PROCEDURA PER IL FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO (modifiche art. 214 CDS)
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n.151/2003 |
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art.
214 commi 1 e 8 CDS |
In caso di fermo amministrativo del veicolo, è sempre ritirata la carta di circolazione e trattenuta presso gli uffici dell’organo accertatore
Chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo è punto con una sanzione amministrativa |
Non era previsto il ritiro del documento.
L’illecito non era punibile |
Norma di nuova introduzione
La norma del comma 2 dell’art.214 CDS prevede che il veicolo sia affidato in custodia all’avente diritto, lasciando implicitamente intendere che, diversamente da quanto previsto dal 1° comma della stessa norma (che, invece, non è stata oggetto di modifica), il veicolo oggetto di fermo non debba essere più affidato in custodia ad un deposito autorizzato. Tuttavia, anche per un evidente difetto di coordinamento tra i due commi della norma, in questa prima fase applicativa, in attesa di direttive operative (che saranno emanate al più presto) si evidenzia l’opportunità di non affidare in custodia il veicolo all’avente diritto se non in casi eccezionali ed adeguatamente motivati. Per dare completa attuazione a questa norma, infatti, anche allo scopo di garantire l’effettiva applicazione della misura, c’è la necessità di fissare una procedura rigorosa e più dettagliata con la quale individuare i casi, i soggetti e le modalità con le quali può essere effettuato l’affidamento. |