(a cura di Maurizio Marchi)

 

COMPETIZIONI E GARE CLANDESTINE

(modifica agli artt.9 e 141 CDS)

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

artt. 9-bis e 9-ter CDS

Sono state completamente ridisegnate le norme che riguardano le gare o le competizioni sportive non autorizzate.

·         Sono state inasprite le sanzioni per chi organizza una competizione di velocità con veicoli a motore senza autorizzazione, chi vi partecipa o, comunque, chi gareggia in velocità su strada (il reato è classificato quale delitto)

·         Sono stati previsti incrementi di pena nel caso in cui dal fatto derivino lesioni personali (da 3 a 6 anni) o la morte di persone (da 6 a 12 anni)

·         E’ stata prevista la sospensione della patente (da 1 a 3 anni) per i partecipanti e, in caso di morte di persone, la revoca della patente.

·         I veicoli dei partecipanti devono essere sequestrati e confiscati

I reati di competizione non autorizzata erano già stati introdotti nel codice della strada per effetto del DL.vo 9/2002 (le cui disposizioni erano entrate in vigore nell’agosto 2002).

 

Con l’intervento normativo, restando sostanzialmente inalterate le fattispecie vietate, si prevede un notevole aggravamento delle sanzioni e si consente, nei casi più gravi, l’adozione di misure restrittive della libertà personale (arresto in flagranza e fermo).

Norma di nuova introduzione.

art. 79 comma 4 CDS

E’ stata aumentata la sanzione prevista per il non funzionamento o la non regolare installazione o l’alterazione dei dispositivi dei veicoli quando questi sono utilizzati nelle competizioni non autorizzate o nelle gare clandestine.

La misura della sanzione amministrativa (pagamento in misura ridotta) passa da Euro 68,25 a Euro 1000.

 

Norma di nuova introduzione.