|
Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n.151/2003 |
|
art. 60 comma 4 CDS |
Rientrano
nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e
collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei
seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI". |
I
veicoli d’interesse storico o collezionistico dovevano essere iscritti
in apposito registro tenuto dal DTTSIS che provvedeva alla formale
attribuzione della qualifica giuridica di “veicolo d’interesse
storico”. |
Norma di nuova introduzione |
|
art.152 comma 1 bis CDS |
I
veicoli d’interesse storico e collezionistico non hanno obbligo di
tenere sempre accesi i dispositivi di illuminazione fuori dei centri
abitati o, se motocicli, anche nei centri abitati. |
Deroga non prevista.
Si è resa necessaria perché questi veicoli, spesso, non sono dotati di un impianto elettrico adeguato a garantire la costante accensione dei dispositivi di illuminazione |
Modifica della nuova previsione dell’art.152 CDS. |