(a cura di Maurizio Marchi)

 

PATENTE A PUNTI E SICUREZZA STRADALE

LE NUOVE REGOLE

Ogni patente ha a disposizione 20 punti e per molte violazioni è prevista la perdita di punteggio

 

·        L’indicazione del punteggio deve risultare dal verbale

·        I punti vengono tolti solamente a chiusura del procedimento

·        Per le violazioni che prevedono la sospensione della patente alla seconda violazione nel biennio, affinché sia resa effettiva la pos-sibilità di ritirare la patente, deve essere completato l’iter della prima violazione

·        se il punteggio non è esaurito, frequentare un corso di aggiorna-mento consente di recuperare sei punti (9 per chi è in possesso di CAP associato alle patenti B-C-D-CE-DE)

·        chi ha meno di 20 punti (ma più di 0) e non commette violazioni per due anni, torna a 20 punti

·        chi ha almeno 20 punti e non commette violazioni, guadagna due punti per ogni due anni di “buona condotta” per un massimo di 10

·        Esauriti i punti è disposta la revisione della patente

·        Per chi non revisiona la patente entro i termini indicati nell’invito ricevuto, è prevista sospensione a tempo indeterminato

·        Circolare con la patente sospesa ha come conseguenza la revoca (cioè si “torna a scuola guida” come se non la si avesse mai avuta)

·        Quando non è possibile identificare il conducente, i punti vengono decurtati dalla patente del proprietario del veicolo (se questo non comunica i dati del conducente entro 30 giorni dalla richiesta)

  • se con la stessa azione si commettono più infrazioni, non possono essere detratti più di 15 punti, purché una delle violazioni commesse non comporti autonomamente la sospensione della patente (in questo ultimo caso i punti da decurtare si sommano anche se superano il totale di 15)

  • Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti da decurtare - per ogni singola violazione - sono raddoppiati per le violazioni commesse entro i primi tre anni dal rilascio