
PROPOSTA DI LEGGE INQUADRAMENTO CONTRATTUALE - PREVIDENZIALE - ASSISTENZIALE PERSONALE DIPENDENTE CORPI E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE
Il personale della polizia municipale e locale disciplinato dalla Legge Quadro 7 marzo 1986 n° 65 è dipendente dai Comuni e dalle Province ed inquadrato astrattamente nel Comparto Nazionale denominato Regioni Enti Locali. I lavoratori di questa categoria e per essi le OO .SS, da tempo rivendicano un pari trattamento economico, previdenziale ed assistenziale con le forze di polizia ad ordinamento statale. Tale richiesta, appare condivisibile considerando che è da decenni ormai che detto personale è impegnato sempre più nel circuito della sicurezza pubblica ed i suoi componenti concorrono nell’azione del controllo del territorio. L’entrata in vigore della summenzionata Legge n° 65/86, ha attribuito a questo personale le stesse funzioni giuridiche del personale di polizia ad ordinamento statale, infatti l’art. 5 attribuisce funzioni di polizia locale, polizia stradale, polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. Il processo di decentramento amministrativo previsto dalle norme Costituzionali, già in atto dal 1976 attraverso la legge delega n° 382 che successivamente ha dato origine al D.P.R. 616/77, trasferimenti di alcuni articoli del T.U.L.P.S., ampliando ancor più le competenze ai comuni nell’ambito della pubblica sicurezza. Portando, quindi, i corpi e servizi di polizia municipale al diretto controllo di tutte quelle attività oggi controllate dai sistemi malavitosi, che in tali circuiti investono e riciclano i proventi delle attività delittuose. Tali compiti si sono accresciuti ulteriormente negli anni, trasformando questi lavoratori in veri e propri agenti di polizia, la legge 65/86 infatti ne prese atto. L’attuazione del federalismo, richiede maggiore attenzione soprattutto nell’indirizzo dell’economia delle risorse umane ed economiche, non disgiunto dalla necessità di rendere giustizia a questi lavoratori. E’ urgente l’esigenza di fissare alcuni presupposti, tra i quali la collocazione nel “nuovo” sistema di sicurezza nazionale degli oltre 55.000 lavoratori appartenenti alle polizie municipali e locali. Considerato inoltre così come inquadrata nella Riforma Costituzionale, nonché dai nuovi D.d.L sul federalismo varati dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi, appare evidente che la polizia locale è già esistente poiché individuata dalla Legge Quadro n° 65/86. La recrudescenza di ogni forma di illegalità diffusa da decenni, ha richiesto il sempre più pregnante impegno degli addetti a questi corpi di polizia nel circuito della sicurezza pubblica che, sempre più concorrono al controllo del territorio per l’abbattimento dei tassi di invivibilità. La domanda di sicurezza proveniente dalle comunità locali, deve trovare il pieno coinvolgimento giuridico ed organizzativo delle Istituzioni locali che dovranno impostare uomini e programmi per una mutazione dei rapporti tra cittadinanza e forze di polizia locale al fine di migliorare, in concorso con le forze di polizia ad ordinamento statale, il controllo del territorio. E’ nell’ottica di una ricalibratrura delle funzioni e attribuzioni assegnate a questi lavoratori di polizia, concorrenti pienamente nelle attività previste per garantire la sicurezza, va rivisitata la legislazione che, malgrado le centinaia di vittime del dovere, cadute a difesa della civile convivenza , unitamente a quelle cadute a causa di malattie rivenienti da agenti inquinanti che hanno prodotto migliaia di lutti e altrettante malattie fortemente invalidanti, documentate e denunciate da illustri oncologi, rimaste comunque nel silenzio delle cronache quotidiane. Da tempo l’emergenza inquinamento delle nostre città, ci ha mostrato attraverso immagini televisive, operatori di polizia municipale costretti a operare nel caos cittadino, indossando maschere antigas al fine di ottenere un minimo di protezione dalle polveri inquinanti, spesso siamo stati noi stessi spettatori di accese conflittualità tra agenti operanti e utenti della strada che moltiplicate per gli innumerevoli interventi sicuramente producono degli effetti negativi sull’organismo, producendo stati di stress continuo, a tutto danno del sistema cardiocircolatorio, Eppure ancora non si è riconosciuto a questi lavoratori lo status di categoria usurante, come agli appartenenti alle forze statali, ponendo gli stessi sullo stesso piano contrattuale, assistenziale previdenziale degli impiegati comunali. Alla luce di queste premesse, appare evidente una disparità di trattamento tra lavoratori, seppure dipendenti da amministrazioni diverse che svolgono lo stesso lavoro, in netta contraddizione con i principi fondamentali che si possono evincere attraverso la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. a New York il 10 dicembre 1948. La dichiarazione sancisce al punto 23 comma 2 che: “ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad uguale retribuzione per eguale lavoro”, la stessa Costituzione Italiana, agli artt. 3, 36, 97 e 98 appaiono non estesi a questi lavoratori. Il mancato inserimento inoltre della polizia municipale nell’art. 2 del D .L n° 29/93 e ribadito dal comma 1 dell’art. 3 del D.L. 30.3.01 n° 165 è conferma di una totale disattenzione che lo Stato ha avuto nei confronti di questa categoria che ha dovuto subire una contrattualizzazione di tipo privatistico operando, nei fatti, invece con le stesse modalità e per gli stessi principi, per le quali furono escluse tutte le figure elencate nel comma citato, comprese le forze di polizia solo ad ordinamento statale. Alcune OO. SS., hanno ritenuto che in applicazione della delega n° 421 del 92, il Governo abbia ecceduto nella stessa, non considerando le direttive del Parlamento e le indicazioni del Consiglio di Stato che nella materia in questione avevano stabilito dei principi ferrei, non facevano distinzione alcuna tra polizie statali e polizie locali. Tanto si evince dalla sentenza del TAR Lazio sezione II bis, del 3 luglio 1997, n° 1512, la sentenza ha demolito il pericoloso tentativo , architettato dal centrosinistra, guidato dal ex sindaco di Roma Rutelli mirato a distruggere definitivamente questa categoria trasformandola in un società per azioni di guardie giurate “ la Istituzione”, con tanto di consiglio di amministrazione. Il TAR, con una sentenza esemplare, ha bocciato definitivamente questa volontà espressa per prima dal Comune di Roma e probabilmente con lo scopo di estenderla successivamente a tanti altri comuni. I giudici del TAR Lazio hanno così sentenziato: “L’attività di polizia rappresenta l’esercizio di una pubblica funzione e non di un pubblico servizio: sia quando si manifesti come attività di prevenzione – diretta cioè ad impedire la commissione di reati e/o comunque,al violazione o l’inosservanza di norme di legge o di regolamenti – sia quando si svolga come attività repressiva o di polizia giudiziaria, la quale interviene dopo che i reati siano stati commessi, per impedire che siano portati a conseguenze ulteriori e con lo scopo di assicurare alla giustizia i responsabili. Nella fattispecie è pertanto esclusa l’applicazione degli articoli 22 comma 1, lettera a) della legge 142/90 “. Successivamente anche la Corte costituzionale è intervenuta a favore di questi lavoratori, sentenziando il mancato rispetto degli artt. 3 e 97 della Costituzione, attraverso la sentenza del 9 ottobre 2000 n° 426 che riconosce l’applicazione dell’art 2 comma 2 e comma 4 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (codice della strada), in materia di assistenza e previdenza integrativa riveniente dai proventi delle infrazioni al Cds, ai corpi di polizia municipale, come riconosciuto già riconosciuto ai corpi statali dalla su citata norma. La Corte ha ritenuto che una interpretazione diversa dal comma 4, le farebbe assumere un significato contrario al principio di UGUAGLIANZA, non sussistendo ragionevoli motivi per escludere il corpo di polizia municipale da un BENEFICIO previsto per gli altri corpi di polizia statali, svolgenti le medesime funzioni di accertamento delle infrazione al codice della strada. Un altro aspetto non trascurabile è la conflittualità attualmente in atto nella contrattazione decentrata che pone in perenne stato di conflitto i lavoratori della polizia municipale e locale con i restanti dipendenti degli Enti Locali. La conflittualità si estrinseca nella ripartizione dei fondi destinati al salario accessorio del personale, assorbiti in buona parte per remunerare quelle prestazioni indispensabili ai fini del servizio di istituto dei lavoratori dei corpi e servizi di polizia municipale e locale. Anche tale situazione, necessita di profonda riflessione e quindi di risposta adeguata che ponga i lavoratori degli Enti Locali nella condizione di godere in pieno dei diritti contrattuali. La più ampia riorganizzazione del sistema di sicurezza italiano, nel quale, anche in considerazione della Riforma federalista, rientrerà sicuramente la polizia locale, richiede considerevoli tempi di attuazione, che anche nell’approssimarsi dei rinnovi contrattuali, non deve penalizzare il riconoscimento dei predetti diritti ai poliziotti municipali e locali ossia che la disparità di trattamento, oltre che a costituire disconoscimento di qui postulati costituzionali, comporterebbe ulteriore scoramento negli operatori in questione, questo sicuramente, graverebbe solo sulla sicurezza locale, poiché detti lavoratori già operano in approssimate organizzazioni, penalizzate altresì, da carenze strutturali. In ogni senso vi è bisogno di recuperare una migliore produttività degli addetti delle polizie locali che non può prescindere dai richiamati riconoscimenti. L’allineamento organizzativo e contrattuale, richiede, in analogia a quanto praticato nel settore in questione negli altri Paesi comunitari, una concorrenza per la conseguente spesa, da ripartirsi tra Stato, Regioni, Province e Comuni, che consenta di procedere, nell’immediato, alla copertura dei costi derivanti dai richiamati nuovi e necessari trattamenti contrattuali, assistenziali e previdenziali al personale della polizia locale. La ridefinizione del Comparto Sicurezza, che a tutt’oggi riguarda solo le forze di polizia ad ordinamento statale avviato il 4 febbraio u.s. nella sede del Dipartimento della Funzione Pubblica, tra il Ministro Frattini e le OO.SS.di categoria, si pone sicuramente come un momento di realizzazione di nuovi sistemi di contrattazione nel quale far gravitare anche i lavoratori appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale e locale, attualmente incardinati in un contratto di tipo privatistico e soprattutto generico. Per quanto attiene, quindi anche la parificazione previdenziale e assicurativa di detti operatori a quelli della polizia di Stato ad ordinamento civile, deve, pertanto avvenire richiamando esplicitamente le norme in vigore che devono essere applicate conseguenzialmente al personale di polizia locale. In via transitoria, tutti i costi annualmente derivanti, sono da individuarsi in 2.582.284 Euro che vanno reperiti nella disponibilità di quelli già destinati, secondo i criteri individuati nell’art. 3 della presente Proposta di Legge, ovvero che per un consono e completo assestamento delle risorse necessarie per la corrispondenza di tutti i diritti agli operatori destinatari della presente, i fondi occorrenti sono da individuarsi tra quelli destinati o da destinarsi, per la sicurezza nazionale e locale, ove, per gli Enti Locali, a far data dal 1.1.03, è previsto l’assorbimento delle risorse economiche derivanti sia dai proventi ex art. 208 del Codice della Strada(D.L. 285/93), sia da altri proventi di contravvenzione altrimenti elevate. E’ necessario ripartire le quote di copertura economica secondo un criterio di omogenea possibilità e di corresponsabilità, nell’ottica del mantenimento dei livelli di sicurezza e vivibilità, quindi gli oneri derivanti sono stabiliti: 40% allo Stato, 30% alle Regioni, 10%alle Province, 20%ai Comuni. Sotto l’aspetto dei riconoscimenti economici, tra l’altro, va previsto che l’indennità, denominata di vigilanza, prevista dall’attuale normativa, confluisca in una più specifica indennità di polizia locale, pensionabile nella misura prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in relazione al grado di responsabilità rivestito e alla natura delle funzioni svolte. Sussistono già gli impianti legislativi che consentono, per mezzo di integrazioni, sia la nuova collocazione contrattuale, sia l’aspetto previdenziale ed assistenziale, e più segnatamente con la presente proposta, si inserisce la polizia municipale locale nel comma 1 dell’art. 3 del Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 01, al fine di eludere dalla contrattazione privatistica gli operatori in questione; l’inserimento degli stessi nell’art. 16 della Legge n° 121 del 1 aprile 1981; l’inserimento nel Decreto Legislativo n° 165/97(equiparazione previdenziali ed assistenziali con gli appartenenti alle forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile), il tutto nel più ampio indirizzo che consentirà di acclarare, di fatto, e definitivamente, la polizia locale quale forza di polizia inserita a pieno titolo nell’ambito di un sistema nazionale integrato di sicurezza che abbia rispetto dei lavoratori ai quali è rivolta la presente proposta.
Art. 1
Al comma 1 dell’art. 3 del Decreto Legislativo del 30.03.01 n° 165 dopo le parole “militari e le forze di polizia di stato” è aggiunta la seguente frase: e le forze di polizia locale. Al comma 2 dell’art. 16 della Legge 1.4.1981 n° 121, dopo le parole “il Corpo Forestale dello Stato” è aggiunta la seguente frase: e le forze di polizia locale. All’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 19.9.94 n° 626 e successive modificazioni, dopo le parole “ dei servizi di protezione civile”, è aggiunta la seguente frase: dei corpi di polizia locale. Il Decreto Legislativo 30.4.97 n° 165 è esteso anche agli appartenenti alla polizia locale. L’art. 40 del T.U. sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. n° 1124/65, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente Legge, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale è tenuto ad emanare proprio Decreto recante le conseguenti modifiche al D.M. 18.6.98, relativamente alle nuove tariffe dei premi assicurativi in questione. Detto Decreto, istituirà una apposita classe di rischio per il personale della polizia municipale e locale, comunque, equiparata a quella adottata per gli appartenenti alle polizie ad ordinamento civile dello Stato.
Art. 2
A far data dal prossimo rinnovo contrattuale il personale appartenente ai corpi di polizia municipale e locale è inquadrato in apposito tipico contratto nazionale. A tal fine costituito un livello di contrattazione nazionale specifico. Il Comparto di contrattazione Nazionale denominato”Comparto Regioni e Autonomie Locali”, è, pertanto diviso in due settori, denominati “Comparto Regioni Autonomie Locali”e “Comparto Sicurezza Locale” ove in questo secondo settore confluiscono contrattualmente i dipendenti appartenenti a corpi e servizi di polizia municipale e provinciale.
Art. 3
Agli oneri finanziari dall’attuazione della presente Legge, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, valutato in 2.582.284 Euro annui, a decorrere dall’anno 2001, nelle more di un consono assetto delle ripartizioni economiche indicate in premessa (concorrenzialità della spesa tra Stato ed Enti Locali), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini di bilancio triennale 2001/2003, nell’ambito dell’unità revisionale di base di parte corrente, “fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica per l’anno 2001, utilizzando a tal fine l’accantonamento destinato al Ministero dell’Interno. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri Decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La Segreteria Nazionale