Alcuni dei punti che, nella legge finanziaria 2003,  maggiormente interessano i lavoratori del Comparto Regioni, Autonomie Locali

FINANZIAMENTI
- Ulteriore contributo di 25 milioni di euro per l’esercizio associato di funzioni comunali alle Unioni di comuni e alle Comunita’ montane

SICUREZZA DEL TERRITORIO

Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attivita' di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimita':
a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni e' aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di POLIZIA LOCALE, destinati a finalita' di investimento;

b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto ministeriale di cui all'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, puo' prevedere, su proposta del Ministro dell'interno, la quantita' complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di servizio o caserme;

c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

RINNOVI CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI SUL CONTROLLO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. Art. 32

- Le risorse per la contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttivita'.

- Gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti ……… delle regioni e delle autonomie locali, …………. sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.

RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE

Tutte le amministrazioni pubbliche ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato e, comunque, tenuto conto del processo di riforma delle amministrazioni, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;  dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

In sede di applicazione e' assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di riqualificazione del personale.


ASSUNZIONI PER IL 2003

Amministrazioni che hanno rispettato il patto di stabilità

con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico
del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2002.

Amministrazioni che NON hanno rispetato il patto di stabilità

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi (riduzione disavanzo finanziario; PATTO DI STABILITA’ INTERNO) da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresi', tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale e' stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi. 

Art. 29

- Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002  è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato

- In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unita' di personale

- I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno.

Assunzioni a tempo determinato e convenzioni

Per l'anno 2003 le amministrazioni possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, nonche' nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale.

ASSUNZIONI NELLE POLIZIE MUNICIPALI

Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12  (I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003
sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono
prorogati di un anno)
per la pubblica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilita' e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni.

Conversione rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.

Mobilità intercompartimentale

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilita', anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.


ASSUNZIONI PER IL 2004 E IL  2005

Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, Le amministrazioni pubbliche locali adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni.