ANCHE IL
VIGILE URBANO “VIABILISTA” HA DIRITTO ALLA PROTEZIONE ASSICURATIVA INAIL
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – Quando subisce
lesioni nell’esercizio dei suoi compiti (Cassazione Sezione Lavoro n. 16364
del 20 novembre 2002, Pres. Ciciretti, Est. De Matteis).
Fabrizio B., agente di polizia municipale, è stato investito da un autocarro ed
ha riportato lesioni che gli hanno procurato una riduzione della capacità
lavorativa in misura del 24%. Egli ha chiesto all’INAIL il trattamento
previsto dalla legge per coloro che subiscono un infortunio sul lavoro, facendo
presente che l’investimento era avvenuto mentre, in servizio di viabilità a
piedi, dirigeva la manovra a retromarcia dell’autocarro, nell’esercizio dei
suoi compiti istituzionali. L’INAIL non ha accolto la domanda in quanto ha
escluso l’applicabilità del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 che disciplina
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il vigile ha promosso
un’azione giudiziaria davanti al Pretore di Firenze, per ottenere il
riconoscimento del suo diritto. Sia il Pretore che, in grado di appello, il
Tribunale di Firenze hanno ritenuto infondata la domanda. Il vigile ha proposto
ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale per violazione di
legge.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16364 del 20 novembre 2002, Pres. Ciciretti,
Est. De Matteis) ha accolto il ricorso, in quanto ha ritenuto che l’attività
di vigile urbano “viabilista” rientri fra quelle protette
dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche se nessuna norma del
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 la contempla espressamente. Il rischio della
circolazione stradale che grava sul vigile urbano – ha affermato la Corte –
viabilista a piedi è profondamente diverso da quello che grava sugli altri
pedoni utenti della strada. Questi sono legalmente tenuti (art. 190 D. Lgs.
30.4.1992 n. 285) a camminare sui marciapiedi e devono attraversare le strade
sulle apposite strisce; il loro percorso è quindi tendenzialmente separato da
quello degli auto e motoveicoli. Il vigile urbano è tenuto viceversa, per i
suoi compiti d’istituto, ad operare nel cuore del pericolo, in mezzo alla
strada, tra i veicoli circolanti, come l’odierna fattispecie ribadisce,
immerso in definitiva, nello stesso rischio della circolazione stradale come
sopra definito. Occorre inoltre ricordare – ha osservato la Corte – che
quando diverse persone frequentano lo stesso luogo, alcune per ragioni
professionali ed altre per ragioni diverse, il rischio non è comune, se non
altro per la diversa frequenza (avente funzione di aggravamento), e lo stesso
tipo di incidente può assumere carattere professionale per il primo e comune
per i secondi; il rischio intrinseco della strada risalta poi dall’evoluzione
in tema di infortunio in itinere, la cui elaborazione pretoria è stata ora
recepita dal legislatore (D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, art. 12) sicché ora
il percorso casa-lavoro a piedi è tutelato dalla assicurazione obbligatoria.
Pertanto la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa per nuovo
esame alla Corte d’Appello di Bologna e fissando per il giudice di rinvio il
seguente principio di diritto: “Il lavoro del vigile
urbano addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra nelle attività
protette, a norma dell’art. 1, comma 3, n. 1 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124”.