ANCHE IL VIGILE URBANO “VIABILISTA” HA DIRITTO ALLA PROTEZIONE ASSICURATIVA INAIL CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – Quando subisce lesioni nell’esercizio dei suoi compiti (Cassazione Sezione Lavoro n. 16364 del 20 novembre 2002, Pres. Ciciretti, Est. De Matteis).
         Fabrizio B., agente di polizia municipale, è stato investito da un autocarro ed ha riportato lesioni che gli hanno procurato una riduzione della capacità lavorativa in misura del 24%. Egli ha chiesto all’INAIL il trattamento previsto dalla legge per coloro che subiscono un infortunio sul lavoro, facendo presente che l’investimento era avvenuto mentre, in servizio di viabilità a piedi, dirigeva la manovra a retromarcia dell’autocarro, nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali. L’INAIL non ha accolto la domanda in quanto ha escluso l’applicabilità del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il vigile ha promosso un’azione giudiziaria davanti al Pretore di Firenze, per ottenere il riconoscimento del suo diritto. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Firenze hanno ritenuto infondata la domanda. Il vigile ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale per violazione di legge.
         La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16364 del 20 novembre 2002, Pres. Ciciretti, Est. De Matteis) ha accolto il ricorso, in quanto ha ritenuto che l’attività di vigile urbano “viabilista” rientri fra quelle protette dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche se nessuna norma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 la contempla espressamente. Il rischio della circolazione stradale che grava sul vigile urbano – ha affermato la Corte – viabilista a piedi è profondamente diverso da quello che grava sugli altri pedoni utenti della strada. Questi sono legalmente tenuti (art. 190 D. Lgs. 30.4.1992 n. 285) a camminare sui marciapiedi e devono attraversare le strade sulle apposite strisce; il loro percorso è quindi tendenzialmente separato da quello degli auto e motoveicoli. Il vigile urbano è tenuto viceversa, per i suoi compiti d’istituto, ad operare nel cuore del pericolo, in mezzo alla strada, tra i veicoli circolanti, come l’odierna fattispecie ribadisce, immerso in definitiva, nello stesso rischio della circolazione stradale come sopra definito. Occorre inoltre ricordare – ha osservato la Corte – che quando diverse persone frequentano lo stesso luogo, alcune per ragioni professionali ed altre per ragioni diverse, il rischio non è comune, se non altro per la diversa frequenza (avente funzione di aggravamento), e lo stesso tipo di incidente può assumere carattere professionale per il primo e comune per i secondi; il rischio intrinseco della strada risalta poi dall’evoluzione in tema di infortunio in itinere, la cui elaborazione pretoria è stata ora recepita dal legislatore (D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, art. 12) sicché ora il percorso casa-lavoro a piedi è tutelato dalla assicurazione obbligatoria.
         Pertanto la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa per nuovo esame alla Corte d’Appello di Bologna e fissando per il giudice di rinvio il seguente principio di diritto: “Il lavoro del vigile urbano addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra nelle attività protette, a norma dell’art. 1, comma 3, n. 1 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124”.