
Riflessioni sulla proposta dell’istituzione del “vigile sociale”e sull’errata concezione della P.S.
Un’analisi per ritrovarci che è diretta a tutti i responsabili della rappresentanza dei Lavoratori appartenenti alla polizia municipale e locale d’Italia.
Nell’epoca delle grandi crisi mondiali, nel pressante ritorno di scontri “religiosi” e di lotta per l’affermazione di culture, ad un più piccolo livello, in Italia si tenta molto rabberciatamente, di pervenire ad una pseudo “rivoluzione” costituzionale, tinta di falso federalismo economico, dove, tra l’altro le uniche vere vittime rischiano di essere i Lavoratori della P.M. e P.L.. Per ridurre e governare i grandi e piccoli problemi che ci circondano, vi è necessità, quindi, di dar fondo a tutta l’intelligenza e la sensibilità che la razza Umana possiede.
Secondo questa logica, pertanto, si tenta di esprimere la sintesi della linea politico sindacale che il S.U.L.P.M. ha costruito, per difendere gli interessi dei 60.000 Lavoratori della P.M. e P.L., che rischiano di soccombere a fronte di quelli delle tante lobbie, parlamentari e d’apparato statale, le quali puntano all’annientamento della nostra Categoria.
Tale politica sindacale, essenzialmente, a fronte della bailamme d’intenti e d’interessi, fonda sul presupposto di razionalizzare ed unire al massimo il concetto di sicurezza al fine di meglio organizzare gli apparati che ad essa attendono, sino a lottare per ottenere la seria divisione delle polizie italiane su due livelli (nazionale e locale), e rendere impermeabile quest’ultimo ambito, costituzionalmente alla nostra Categoria destinato. Tanto s’impone, come anzi sinteticamente esposto, affinché le polizie municipali e locali non vengano pervase da elementi provenienti dall’apparato centralista dello Stato (regionalizzazione di parte del personale della P.S. CC. G.di F), o, al peggio, da operazioni pseudo politiche (assegnazione della nuova polizia locale a forze sponsorizzate dalla Lega Nord), oppure da ignobili operazioni economiche che vorrebbero la commercializzazione della sicurezza locale, dove qualcuno ha pensato d’inserire la vigilanza privata nei comuni, quindi nei compiti di polizia locale.
Il criterio d’implementazione organizzativa in oggetto che punterebbe all’istituzione di una “nuova” figura all’interno del sin troppo variegato mondo della P.M. P.L., il vigile “sociale” – pubblico ufficiale - ed il concetto criterio sul quale esso poggia, cioè sicurezza pubblica e non pubblica sicurezza, rischia di continuare ad alimentare l’enorme equivoco sul quale per decenni si è giocato per turlupinare i Lavoratori della polizia municipale e locale.
Pur credendo che la proposta sia nata con i più buoni intenti, magari quelli di “elevare” e sintetizzare al massimo i compiti di P.G. e P.S. che la Categoria svolge, si ritiene che allungare “il brodo” delle figure operanti nel nostro Settore (già inflazionato dagli ausiliari del traffico, dai vigili non poliziotti municipali e dal massiccio ritorno della polizia di Stato e dei carabinieri nel circuito della cosi detta polizia amministrativa) sia un errore anche di portata strategica, laddove la proposta nasce sull’errata (o se volete artata) interpretazione che da decenni varie forze politiche hanno voluto dare al concetto di pubblica sicurezza e sicurezza pubblica, pur di mantenere la nostra Categoria al di fuori del circuito del comparto sicurezza.
In tal senso quella dell’ultima ora, cioè la precondizione di pubblica sicurezza che si lega anche alla pubblica illuminazione, è la più contorta, proprio perché cerca di mitigare i rischi derivanti dagli impropri interventi nel campo della prevenzione e repressione dei reati, mediante l’intreccio di varie condizioni sociali, culturali e strutturali che poco o nulla hanno a che fare con i guasti recati dalla micro e macro delinquenza e dai fenomeni ad esse connesse, quali la tossicodipendenza, lo sfruttamento della prostituzione, della riduzione in schiavitù di soggetti non solo extracomunitari, ecc.
Al fine di tentare un comune cammino che a tutto ciò si oppone, giova ricordare che le riforme recate dal Dettato costituzionale hanno comportato un cambiamento politico e non sostanziale nel delicato settore gestionale della pubblica sicurezza.
Sta di fatto che se le leggi fasciste (Testo Unico leggi di P.S. del 1931) assegnavano all’Autorità di pubblica sicurezza la cura di alcuni vitali settori, quali ad esempio la licenza di: portinaio, vetturino, conduzione alberghi e sale ritrovo in genere, pubblici spettacoli, lo facevano in virtù dell’esigenza di preservare allo Stato il controllo su soggetti che potevano attentare all’ordine costituito (dalle azioni anarchiche alle adunate sediziose). Infatti, nel ventennio e ancor prima non erano largamente diffusi fenomeni di criminalità organizzata e non. Tali fenomeni, come oggi accade, risultano ancor più devastanti per l’ordine sociale, anche a causa dei flussi migratori (mafie e micro delinquenza estera).
Lo sforzo resta nel far comprendere che, seppur non rivolta a contesti dove agivano soggetti eversivi, la cura di detti settori, demandata alla polizia municipale e locale (a partire dal d.p.r. 616/77), comporta il quotidiano “interfacciarsi” con elementi dediti al crimine organizzato, o al minimo asserviti a questi poiché funzionali al riciclaggio dei proventi delle attività criminose. Ai precitati settori vanno aggiunti quelli dell’edilizia, del commercio fisso, ambulante ed annonario, il traffico dei rifiuti altamente tossici, di auto e moto rubate o clonate, della contraffazione e contrabbando di atti “pubblici” e merci, per citarne alcuni, che comportano un’attività preventiva e repressiva di pubblica sicurezza e non già di sicurezza pubblica. Quest’ultima, di fatto, è più accostabile alle ordinanze in materia d’igiene e sanità, di sicurezza e sgombero degli edifici, del controllo degli armenti e greggi.
Affermare, quindi, che gli addetti alla polizia municipale e locale non svolgono compiti di pubblica sicurezza equivale a dire che tutte le attività di prevenzione dei reati eseguite, in linea con quanto innanzi esposto, da detto personale, configurano il reato di abuso in atti d’ufficio e pertanto penalmente perseguibili, cosa che nessun prefetto, questore o magistrato si è sognato mai di fare. In questo senso, il tentativo d’istituire nuove figure in seno alla polizia locale rischia di aiutare coloro che da decenni tentano d’intorbidire le acque, pur di sminuire lo spessore dell’apporto che i Lavoratori della P.M. e P.L. danno nel campo della pubblica sicurezza.
Pertanto, di fatto e di diritto il S.U.L.P.M. rivendica, tra l’altro, il riconoscimento di funzioni svolte dai Lavoratori della P.M. e P.L. anche in ambito di pubblica sicurezza. In linea il Sindacato rigetta l’astratto concetto che tali compiti e funzioni ricadrebbero nella cosi detta “sicurezza pubblica”, laddove tale nefanda concezione ha, peraltro, comportato la privatizzazione del rapporto di lavoro e il mancato riconoscimento di categoria usurante.
Ordunque, in modo definitivo, proviamo a fissare e non spiegare che cos’è la pubblica sicurezza. Posto che nessuna legge dello Stato definisce positivamente i concetti giuridici di pubblica sicurezza e delle relative funzioni, si ha che essi vanno individuati per deduzione dall’insieme della legislazione vigente in materia. Il concetto giuridico di pubblica sicurezza deve essere definito anche attraverso l’interrelazione e la differenza con i concetti di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria e quindi alle funzioni ad esse connesse.
Il modo di dire, “pubblica sicurezza” si riferisce, se rimaniamo alla vera volontà di definire per comprendere ed attuare, alla cura del bene, per la cui tutela è istituita la funzione di pubblica sicurezza o sicurezza pubblica, cioè la sicurezza della Collettività, attività indispensabile alla civile ed ordinata convivenza. Questa, ad esempio, di certo poco c’entra con la mancanza di un lampione, la quale può agevolare ma non eliminare alla fonte la commissione di un atto criminoso. Non ci vuole uno stratega o un esperto per comprendere che la cura di dette condizioni è di certo assolvibile da persone non munite di qualità previste da leggi che attengono all’istituzione ed organizzazione delle polizie italiane, le quali svolgono funzioni di pubblica sicurezza, ma di certo ad esse non compete l’urbanizzazione o il recupero del territorio sotto l’aspetto strutturale ed infrastrutturale.
Infatti, in tutt’altro contesto s’inquadra la ricerca e prevenzione degli illeciti amministrativi e dei reati, dove, soprattutto, i secondi costituiscono la vera fonte del turbamento e minaccia della sicurezza pubblica, oltre che della libertà e dei diritti della persona. Da ciò, ne consegue che tale funzione è oggetto dei compiti di polizia amministrativa e giudiziaria, ambedue assegnati, nella loro pienezza, anche alla polizia municipale e locale. Quindi la stretta connessione ed interdipendenza che le predette funzioni hanno, comportano lo svolgimento di funzione/compiti di pubblica sicurezza, più “volgarmente” detti di prevenzione e vigilanza da secoli esercitata anche dalla cosi detta polizia locale.
Dalla sminuizione del concetto di vigilanza (vigili urbani), di competenza pubblica, cioè i servizi di pubblica sicurezza resi anche da Istituzioni locali alla Collettività, è scaturita l’infame e sfruttante logica secondo la quale gli addetti alle polizie municipali e locali non svolgerebbero funzioni di pubblica sicurezza. In questa perversa ottica, la vigilanza intesa a garantire la pubblica sicurezza, ossia la prevenzione e repressione degli illeciti e la cura di tutte le situazioni recanti pericolo sociale, diviene attività di pubblica sicurezza se svolta da appartenenti alle polizie di Stato, mentre è di sicurezza pubblica se svolta da appartenenti alle polizie municipali e locali.
Per il rispetto che dobbiamo ai Colleghi che ci delegano a rappresentarli chiariamo a chi deve definitivamente capire che a noi del S.U.L.P.M. è altrettanto chiaro l’insieme del concetto d’ordine pubblico, laddove, in ogni modo, anch’esso rientra nei nostri compiti, in maniera autonoma o ausiliare poiché essi sono stati, comunque, istituzionalizzati dalla legge 65/86
In tal senso va inquadrata la funzione di ordine pubblico svolta in proprio per lo svolgimento dei consigli comunali, della tutela e preservazione della casa comunale, nonché (ma solo per esempio) l’attribuzione ai comuni (art.19.1 d.p.r. 616/77) dei regolamenti (già dei prefetti ex art.84 T.U.L.P.S. 1931) per il servizio d’ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo, laddove tali regolamenti possono anche disciplinare le funzioni di pubblica sicurezza delle polizie municipali, tralasciando, ad ogni buon conto, ogni forma di collaborazione che può essere chiesta dai prefetti in materia di O.P..
In virtù di quanto esposto, meglio sarebbe se si giungesse ad una chiarezza d’idee e di strategie, e ad una conseguente razionalizzazione delle proposte, da cui potrebbe scaturire una maggiore considerazione per i compiti ad oggi svolti dagli addetti alla P.M. e P.L., e conseguente rispetto che ricadrebbe anche sui negativi propositi di Riforma che non solo il Governo ha nei nostri riguardi.
A chi, ad ogni livello, svolge la rappresentanza degli Operatori di P.M. e P.L. tocca restringere il campo dagli equivoci e non creare altre situazioni e condizioni abnormi anche per altri Lavoratori, come ad esempio è avvenuto con lo scellerato sistema che ha creato gli ausiliari del traffico (cui va tutta la nostra comprensione e solidarietà). In linea con quanto esposto, dobbiamo lottare, anche con i denti, per combattere contro chiunque voglia ancora giocare sui termini, pubblica sicurezza e sicurezza pubblica poiché, volente o nolente, sin troppi Colleghi sono morti di piombo d’armi e tanti altri rischiano di farlo nelle more di un provvedimento giuridico che definisca la vera natura del nostro lavoro, CIOE’ OPERATORI DELLA SICUREZZA E NULL’ALTRO.
Antonio Micillo
Seg.
nazionale Aggiunto
L'articolo pubblicato sulla rivista "Crocevia"