
Al Ministro per i rapporti con il Parlamento
On. Carlo Giovanardi.
Oggetto: richiesta provvedimento governativo modifica art. 57 c.p.p.
Onorevole Ministro, questo sindacato Di.C.C.A.P./S.U.L.P.M.(sindacato unitario lavoratori polizia municipale), in relazione all’incontro del 8.4.03, nel cui ambito Le sono stati comunicati i punti salienti delle rivendicazioni categoriali, quelli ritenuti di possibile accoglimento da parte del governo, tra cui emerge la modifica all’art. 57 del c.p.p., per le funzioni relative alla polizia giudiziaria svolte dagli appartenenti alla polizia locale di cui alla legge 7 marzo 1986 n.65,
premesso che:
- la frattura creatasi tra comunità locali ed istituzioni dello Stato, scaturisce anche nella tortuosa logica di supremazia praticata da alcuni soggetti annidati nella politica e nelle istituzioni nazionale che pur di escludere, solo figurativamente a livello legislativi, la polizia municipale dal contesto del mantenimento dell’ordine pubblico, agiscono contro la sicurezza dei cittadini, laddove per mezzo di false interpretazioni di leggi e codici, limitano l’operatività dei poliziotti municipale e provinciali;
- nell’ambito della stesura del nuovo Codice di procedura penale, detti soggetti, pur di lasciare nell’equivoco la condizione operativa dei circa 55.000 appartenenti alle polizia locale, preferirono inserire la dizione “guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio”, volendo, interessatamente ignorare il varo della legge 65/86 (legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale), con la quale il Parlamento Repubblicano elevò la figura del “vigile urbano” a componente la polizia locale;
- L’attuale contesto socio economico del dell’Italia, invaso dalla criminalità organizzata e non, anche di origine straniera, rende improcrastinabile il superamento di una distorta concezione, di attività di polizia amministrativa da quella di polizia giudiziaria, ove la polizia locale concorre, senza mutilazioni di sorta per attività di polizia generale, in azione preventiva e repressiva a favore della legalità e del mantenimento e miglioramento dei livelli di vivibilità, poiché l’obiettivo non è a chi affidare i compiti, quanto come impiegare al meglio le forze di polizia a disposizione, tra cui quella locale che da sempre risulta la più prossima alle persone e per questo da porsi immediatamente nelle giuste condizioni operative;
- A sostegno della tesi di questo sindacato, sono intervenute le allegate sentenze della Suprema Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che hanno dovuto “supportare” la Magistratura, la dove potevano essere invalidate gli arresti(in flagranza o meno di ogni forma di reato), comunque effettuati dagli Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria della polizia municipale;
- Dette sentenze, quantunque abbiano avuto forza di convalidare la legittimità degli interventi e dei conseguenti processi, non hanno però ridisegnato la riscrittura del citato art.57 del c.p.p. ed il conseguente riconoscimento agli appartenenti alla polizia locale, comunque servitori dello Stato e caduti in centinaia, vittime del dovere;
- In virtù del voluto equivoco legislativo altri Magistrati hanno prodotto tantissime “paradossali” sentenze a danno degli appartenenti alla polizia locale, le stesse hanno ormai superato la soglia dell’umana sopportazione. Si evidenzia come sono stati condannati poliziotti municipali o provinciali sol perché intervenuti, fuori dall’orario di servizio, in flagranza di reato, arrestando malviventi e facendo anche uso delle armi d’ordinanza, riportando clamorosamente condanne superiori ai delinquenti assicurati alla giustizia;
Le chiede:
oltre al Suo assicurato impegno su tutto lo spettro della riforma del Titolo V° della Costituzione, e quindi del giusto inserimento della polizia municipale e provinciale negli alvei in cui giuridicamente sono inquadrati gli addetti alla sicurezza delle polizie ad ordinamento statale, l’emanazione di un provvedimento Governativo, per mezzo del quale l’Esecutivo, considerando le false e fuorvianti interpretazioni, e i conseguenti benefici che andrebbero a favore delle Comunità, apporti le sotto elencate modifiche all’attuale art.57 del codice di procedura penale.
- All’art.57 comma 1 lettera b) del codice di procedura penale le parole “ e del corpo forestale dello stato” sono sostituite dalle seguenti: “ dal corpo forestale dello stato e dai corpi di polizia locale.
- All’art. 57 comma 2 lettera b) del codice di procedura penale le parole: “le guardie dei comuni e delle province quando sono in servizio” sono sostituite dalle seguenti: e dagli agenti della polizia locale”.
Certi di operare nell’interesse della collettività, nella considerazione degli elementi esposti, e del possibile conseguente provvedimento richiestoLe, cogliamo l’occasione per porgerLe distinti saluti.
Per la segreteria generale
I segretari aggiunti
Michele Lupo e Antonio Micillo
Allegato: sentenze suprema Corte Cassazione e Corte Costituzionale
La
Corte Suprema Sez. 5^ con sentenza nr.01869 del 8/02/1993 ha stabilito che:
“Dall’art.57 cod. proc.
pen. non si evince che l’attività di agenti di polizia giudiziaria attribuita
ai vigili urbani debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi
comunali. La dizione della norma, infatti, ha carattere generale e la
disposizione è confermativa di quella contenuta nell’art.5, primo comma,
lett. a) della legge / marzo 1986, nr.65, sull’ordinamento della polizia
municipale”.
In linea la Suprema Corte - Corpo sez.1^ con sentenza nr.04466 del
13/01/1993 - ha sancito altresì:
“ Legittimamente può
procedere a sequestro ai sensi dell’art.354 cod. proc. pen. il comandante
della polizia municipale atteso che costui ha la qualità di ufficiale di
polizia giudiziaria; infatti a norma dell’art.5 legge 7 marzo 1986 n.65 il
personale che svolge servizio di polizia municipale nell’ambito del territorio
dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita
anche funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo poi la qualità di
ufficiale di polizia giudiziaria il responsabile del servizio o del Corpo e gli
addetti al coordinamento ed al controllo “.
In tale ottica, sempre la Se.1^
della Corte Suprema con la sentenza nr.01193 del 26.04.94, sancisce:
“Ai sensi dell’art.5 legge 7 marzo 1986, nr.65 e dall’art.57, comma
secondo, lett.b)cod.proc.pen. la qualità di
agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei
comuni, alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell’ambito
territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni,
tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti all’accertamento di
reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che
richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria”.
“Corte Costituzionale,
sentenza nr,740 del 1988 dove esplicitamente si chiarisce l’attività di
polizia assegnata alla P.M., seppur partendo dall’esigenza di definire il
rapporto del consorzio fra comuni per servizi di polizia municipale :
...O M I S S I S... Esso
si estende alla previsione di compiti, da espletare nell’ambito del territorio
comunale, di mera vigilanza, vale a dire di prevenzione diretta ( e di
accertamento immediato )di comportamenti materiali dei privati ( non solo in
violazione dei regolamenti ) comunque contrari a discipline pubbliche ( quanto
meno ) comunali, nonché la predisposizione di organi per lo svolgimento dei
compiti stessi.....Ond’è che la Polizia Locale, essendo qualificata non
dal riferimento a singole materie, ma dalla dimensione territoriale comunale di
esercizio e dal contenuto di mera vigilanza nel senso sopra indicato, svolge un
ruolo autonomo e come tale è suscettiva di correllarsi a qualsiasi funzione di
polizia amministrativa, cioè di amministrazione attiva, in qualsiasi
materia.....”