ARGOMENTO:Pensione d’inabilità al proficuo lavoro e alle mansioni.

QUESITO – 6029

Requisiti per la pensione di inabilità.

RISPOSTA:

In relazione al quesito proposto con la nota in riferimento, relativo alla posizione previdenziale del dipendente xxxxxx Daniele, si comunica quanto segue.

Il 4° comma dell’art. 21 del CCNL 94/97 del Comparto Regioni Enti Locali stabilisce che “nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’Amministrazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell’ambito della stessa qualifica oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell’interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a qualifica inferiore. (…) Ove non sia possibile procedere in tal senso, (…) l’amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto”.

Nel merito, si comunica che la Corte di Cassazione, con sentenza n.8855 del 14/8/1991, ha ribadito il proprio orientamento circa la decorrenza della dispensa dal servizio precisando che “ l’inidoneità costituisce una causa di impossibilità della prestazione lavorativa a carattere permanente e consente la risoluzione del rapporto di lavoro, anche indipendentemente dal superamento o meno del periodo di comparto, così come indicato dall’art. 21 del CCNL, purchè lo stato di inabilità sia stato accertato nelle forme di legge”.

Pertanto, si fa presente che l’ente datore di lavoro, nel prendere atto del verbale di visita medica collegiale, redatto in base al disposto dell’art. 13 della legge 274/1991, deve, dopo aver esperito ogni utile tentativo di riutilizzare il dipendente in conformità al dettato del citato articolo, disporre la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato; in caso contrario, sorgerebbero delle perplessità in merito all’incapacità lavorativa del dipendente, dichiarato inabile e mantenuto in servizio.

Per quanto riguarda i requisiti pensionistici, si informa che per avere diritto alla pensione diretta ordinaria di inabilità occorre aver maturato un’anzianità contributiva di 19 anni, 11 mesi e 16 giorni se il giudizio del verbale di visita medica collegiale è limitato alle “mansioni svolte”.

La decorrenza del trattamento di quiescenza è il giorno successivo alla cessazione dal servizio.

Per quanto riguarda l’iter burocratico da seguire, codesta Amministrazione dovrà, dopo aver ottemperato alle incombenze imposte nel quadro normativo sopra delineato, procedere all’adozione della delibera di dispensa dal servizio per “inabilità permanente alle proprie mansioni” e, immediatamente, predisporre la documentazione per l’eventuale attribuzione del trattamento provvisorio di pensione ( mod.S.C. 755), in accordop con l’attività della sede provinciale di questo istituto.