S.U.L.P.M.

DIPARTIMENTO STUDI  E LEGISLAZIONE

 

RICHIESTA DI UN TAVOLO SEPARATO DI CONTRATTAZIONE DA PARTE DI ALTRE SIGLE SINDACALI - OSSERVAZIONI.

 

E’ apparso, sul sito dell’ ARAN (www.aranagenzia.it)  un documento titolato “CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA – illustrazione degli adempimenti da parte dei datori di lavoro. Suggerimenti per una corretta ed efficace azione negoziale”  nel quale l’ Agenzia dà alcune note di indirizzo agli enti locali per la gestione del contratto decentrato.

Al punto denominato “Svolgimento delle trattative” (pag.2) si legge Le sigle sindacali possono richiedere la costituzione di un tavolo separato dalle altre sigle. La RSU è un soggetto unitario e non divisibile; la relativa convocazione è unica ed è rivolta al soggetto designato come referente. Non occorre l’invito per tutti i singoli componenti della RSU”.

Ci riferiamo in particolare all’ affermazione da noi sottolineata la quale ci lascia non poco perplessi. Infatti risulta in netta controtendenza rispetto alla usuale prassi della contrattazione nazionale, la quale avviene ormai da tempo a tavolo unico, comprendente le cinque sigle ammesse alla contrattazione medesima (CGIL – Funzione Pubblica, CISL autonomie Locali UIL Enti Locali, DICCAP – Dipartimento Camere di Commercio, Autonomie Locali, Polizia Municipale e CSA - Coordinamento Sindacale Autonomo).

Non solo. L’affermazione di cui trattasi – che non costituisce comunque né fonte normativa, né interpretazione autentica di norme contrattuali – sembra  assolutamente contraria alla norma di cui all’articolo 10 del CCNL 1998-2001 per il Comparto Regioni e Autonomie Locali dove si prevede che delegazione di parte sindacale in sede locale sia composta dalla RSU e dai “rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL”. Si tratta, come ben si vede, di una norma chiara in base alla quale non pare possibile ipotizzate un confronto a tavoli separati.

Ma v’è di più. L’ARAN dice chiaramente che la RSU è soggetto unitario e non divisibile – affermazione sulla quale concordiamo pienamente. Proprio per questo, a fronte del fatto che la RSU deve partecipare alla trattativa decentrata unitamente alle organizzazioni sindacali,  la stessa dovrebbe venire convocata due volte nel caso di confronto a tavoli separati.

Ulteriore riflesso negativo è quello relativo ai tempi di contrattazione, i quali si allungherebbero a dismisura, dovendosi duplicare le trattative, con le ricadute immaginabili sui diritti dei lavoratori e sulle risorse della P.A.

Pertanto non pare ipotizzabile, sotto alcun profilo,  la richiesta di contrattazione separata al tavolo negoziale decentrato. Nel merito è  da tener presente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 2857 del 14 febbraio 2004 secondo cui le rappresentanze sindacali aziendali  non possono chiedere tavoli separati di trattativa se le segreterie nazionali hanno deciso che il negoziato deve essere condotto congiuntamente. Pur riguardando la sentenza una controversia sorta nel settore del credito,  alcuni spunti di essa sono sicuramente validi ai fini dell’argomento di cui trattasi : afferma infatti la corte che l’autonomia di cui le rappresentante territoriali godono non le abilita a rinnegare le direttive generali delle segreterie nazionali, “mettendo in atto scelte operative suscettibili di disarticolare le generali linee di politica sindacali con ricadute pregiudizievoli per la stessa collettività dei lavoratori”. Non configura pertanto condotta antisindacale da parte del datore di lavoro  la convocazione congiunta, da parte dello stesso, delle OO.SS. per la contrattazione allorché lo stesso datore rifiuti la richiesta di alcune di dette organizzazioni aziendali di essere sentite su tavoli separati.

Ora, va rilevato che, in sede di contrattazione nazionale tutte le OO.SS. abilitate alla trattativa hanno accettato  la prassi della convocazione  e della discussone delle problematiche contrattuali in forma congiunta per cui non pare legittimo che, a livello decentrato, una qualche organizzazione possa chiedere la convocazione di tavoli separati.

In conclusione, l’affermazione dell’ ARAN appare fuori luogo sia rispetto alle prassi correnti, sia rispetto alle norme contrattuali in tema di partecipazione ai tavoli negoziali decentrati della delegazione di parte sindacale.

 

Dipartimento Studi e Legislazione SULPM – nota del 2  aprile 2004