
A proposito della nuova bozza di legge della Regione Toscana in materia di Polizia locale, il cui iter è in corso di ultimazione, non siamo contenti ma temevamo peggio.
La sfiducia nasceva dal fatto che il tavolo di consultazione sindacale era rimasto estraneo al positivo ed obiettivo contributo del sindacato di categoria ma anche dal fatto che i tecnici e le confederazioni sindacali partecipanti (CGIL, CISL, UIL) sono state sempre allergiche al riconoscimento della specificità e alla definizione dei compiti della Polizia locale; oltretutto l’azione legislativa del Governo in materia di riforme costituzionali, con le modifiche all’art 117 della Costituzione, non ha mai fatto chiarezza declamando che la competenza esclusiva delle Regioni è ora in materia di “Polizia locale amministrativa” ed ora in materia di “Polizia amministrativa locale”, termini assai diversi nel significato (ma chi sa se loro lo sanno?!).
Il nostro sindacato di categoria, contrariamente alle OO SS che fanno politica per di più riduttiva verso la Polizia locale, ha sempre rivendicato la specificità delle funzioni di Polizia locale partendo dai compiti di polizia effettivamente svolti, lasciando al Legislatore il ruolo politico di individuare le competenze della Polizia locale, ovvero esortandoLo a ciò.
Ma esaminiamo la nuova bozza di legge della Regione Toscana, partendo del positivo aspetto riscontrabile nell’ambito della formazione di cui all’art 9 e al titolo IV.
Anche se non si trova più traccia della chimerica scuola regionale c’è da ritenere le previsioni del nuovo articolato, orientate verso i differenti ruoli previsti nei corpi di Polizia locale (da comandante ad agente), comprensive di un periodo formativo antecedente l’entrata in servizio a regime, riconducenti alla centralità della Regione il compito / potere di indirizzo e uniformità della formazione, pur dietro recepimento delle esigenze delle autonomie locali e lasciando a quest’ultime la parte attuativa della formazione. Tali previsioni possono ritenersi realistiche perché 15 anni della LR 17/89 hanno mostrato come per la gretta e campanilistica mentalità che vive negli Enti locali sia impossibile creare una scuola regionale.
Per quanto attiene gli aspetti a nostro giudizio negativi, non si può fare a meno elencarli nel modo che segue:
Perché allora possiamo dire che temevamo peggio riguardo alla nuova bozza di legge della Regione Toscana ?
Perché all’art. 2 comma 2 lett. a) e comma 3 troviamo la conferma delle nostre storiche qualifiche e qualità e, per di più, un rimando alle leggi dello Stato piuttosto che la definizione di Polizia solo amministrativa. Secondo noi è indice della percepita crescente utilità, insostituibilità, dei corpi di Polizia locale da parte del potere legislativo e allo stesso tempo dell’apertura della triplice confederale al concetto di specificità della Polizia locale.
Tali indici la dicono lunga sui meriti del sindacato di categoria la cui obiettività e lungimiranza spinge a insistere nella storica lotta per il riconoscimento di identità e dignità professionale dei lavoratori della Polizia locale, come sempre con il loro fondamentale contributo.
Firenze, 11 ottobre 2004
p. Segreteria regionale
Gianni Cai
LEGGE REGIONALE TOSCANA SULLA POLIZIA LOCALE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto della legge.
1. La presente legge detta disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione
e lo svolgimento, anche in forma associata, delle funzioni di polizia locale tramite
strutture di polizia municipale e di polizia provinciale, al fine di assicurarne sul territorio regionale
l'efficace espletamento da parte di comuni e province.
2. La presente legge definisce le caratteristiche strutturali e operative minime dei corpi di polizia
municipale, volte a soddisfare esigenze di adeguatezza nell’esercizio delle funzioni.
Art. 2
Strutture e funzioni di polizia locale
1. Comuni e province possono istituire apposite strutture di polizia locale per lo svolgimento
delle funzioni di polizia amministrativa locale.
2. Gli addetti alle strutture di polizia locale provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi
attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare:
a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi
dello stato, della regione e degli enti locali, nell’ambito delle competenze dell’ente locale;
b) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio
e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell’ente di
appartenenza;
d) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi
regolamenti.
e) ogni altra funzione conferita dai regolamenti dell’ente.
3. Gli operatori delle strutture di polizia locale svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria e
le funzioni di pubblica sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità
previste dalla legge dello Stato.
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Art. 3
Principi organizzativi
1. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l’ordinamento, le modalità di impiego del
personale e l’organizzazione delle strutture di polizia locale.
2. La struttura di polizia locale consiste nella organizzazione di persone e mezzi disposta da ciascun
ente locale con modalità tali da garantire su tutto il territorio l’efficienza, l’efficacia e la
continuità operativa, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socioeconomiche
del proprio territorio.
3. Il sindaco o il presidente della provincia definiscono gli indirizzi e vigilano sull'espletamento
delle attività di polizia amministrativa locale.
4. Gli operatori di polizia locale svolgono stabilmente le attività ed i compiti previsti dalla presente
legge anche negli enti ove presti servizio un solo addetto.
5. I distacchi e i comandi ad altro ente sono consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti
inerenti alle funzioni di polizia locale.
6. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge in uniforme le attività ad esso inerenti,
salvo i casi in cui il regolamento dell’ente preveda diversamente.
Art. 4
Competenza territoriale.
1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni
nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero di quello risultante dall’insieme degli
enti associati.
2. Ai sensi delle disposizioni statali, il personale può compiere fuori dal territorio di competenza:
a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla
flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) le missioni per rinforzare altre strutture di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali,
in conformità agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa
comunicazione al prefetto.
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Art. 5
Strumenti di autotutela
1. Gli operatori di polizia locale, oltre alla possibile dotazione delle armi per la difesa personale
in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale, possono essere dotati di presidi tattici
difensivi, diversi dalle armi, ai fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali per
la tutela dell’incolumità personale; tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di
reparto.
2. Il regolamento dell’ente locale provvede all’individuazione dei presidi difensivi di cui al comma
1 nonché alla disciplina delle loro modalità di impiego e assegnazione con previsione di
specifico addestramento al loro uso.
Art. 6
Volontariato
1. Ai fini della presente legge, l’impiego dei volontari è consentito in via esclusiva per lo svolgimento
di azioni rivolte a promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la
mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone.
2. Anche al fine di fornire il supporto organizzativo e formativo agli addetti, comuni e province
stipulano apposite convenzioni con le associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 4 della
legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato
con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale
delle organizzazioni del volontariato) da ultimo modificata dalla legge regionale 15 aprile
1996, n. 29.
3. In ogni caso, i volontari:
a) svolgono le loro attività sulla base delle indicazioni operative degli addetti alle strutture di polizia
locale;
b) non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza degli addetti alle
strutture di polizia locale;
c) possiedono i requisiti di onorabilità previsti per l’accesso all’impiego presso l’ente locale;
d) sono adeguatamente assicurati.
4. Resta ferma la disciplina sul volontariato in materia di vigilanza ambientale di cui all’articolo
17, comma 3.
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Art. 7
Servizi per conto di terzi
1. Gli enti locali possono definire specifiche tariffe per l’esecuzione di attività che comportino
l’utilizzo straordinario o esclusivo di personale e mezzi assegnati alla polizia locale oltre le
normali azioni istituzionali, in relazione ad attività di natura imprenditoriale che abbiano una
delle seguenti caratteristiche:
a) attività svolte a domanda o nell’interesse di specifici soggetti;
b) manifestazioni pubbliche.
2. Sono esenti dal pagamento le attività richieste dalle amministrazioni pubbliche.
CAPO II
FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 8
Supporto tecnico
1. La Regione promuove l’esercizio omogeneo delle funzioni inerenti le attività di polizia locale
mediante:
a) valutazioni e indicazioni tecniche sull’organizzazione e lo svolgimento delle attività di polizia
locale;
b) il sostegno all’attività operativa tramite la definizione di modelli uniformi.
2. La Regione, inoltre, mediante attività di ricerca e documentazione favorisce l’acquisizione dei
dati necessari alle strutture di polizia locale finalizzate:
a) all’organizzazione delle funzioni di propria competenza dirette alla sicurezza del territorio;
b) all’individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione integrata del controllo territoriale.
3. La Regione promuove, in collaborazione con gli enti locali, l’istituzione e l’attivazione di un
numero telefonico unico per l’accesso alle centrali operative dei corpi di polizia locale
sull’intero territorio regionale.
Art. 9
Attività formativa
1. La Regione programma e realizza le attività formative di propria competenza di cui agli articoli
15 e 21 nelle forme previste dalla legislazione regionale in materia.
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2. La Regione, previa valutazione del fabbisogno formativo sulla base delle indicazioni degli enti
locali, definisce i contenuti generali uniformi dei programmi formativi per le diverse figure
professionali del personale addetto alle strutture di polizia locale.
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere programmate e realizzate in collaborazione con
gli enti locali, previa convenzione che può prevedere la gestione delle attività da parte degli
enti medesimi e l’attribuzione ad essi delle risorse finanziarie necessarie.
4. Fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può
autorizzare gli enti locali, singoli o associati, allo svolgimento delle attività formative di propria
competenza, verificandone la corrispondenza alle disposizioni regionali.
Art. 10
Strumenti di comunicazione
1. La Giunta regionale definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di comunicazione in
dotazione a ciascuna struttura di polizia locale in modo da consentirne la reciproca utilizzazione
in tutto il territorio regionale.
Art. 11
Uniformi, veicoli e tessere di riconoscimento
1. Con regolamento regionale sono disciplinate:
a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
b) gli elementi identificativi dell’operatore, dell’ente di appartenenza e della Regione Toscana,
c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all’interno della
struttura di polizia locale;
d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità
ed onorificenza, apponibili sulla uniforme;
e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi
in dotazione alle strutture di polizia locale;
f) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia
locale.
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Art.12
Conferenza tecnica regionale
1. Al fine di acquisire elementi utili per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 8, comma 1
ed all’articolo 11, la Giunta regionale organizza periodicamente la Conferenza tecnica regionale
sulla polizia locale.
2. Alla Conferenza partecipano i responsabili delle strutture di polizia municipale e provinciale.
3. La partecipazione agli incontri di cui al comma 1, non dà luogo a alcun compenso o rimborso.
CAPO III
I corpi di polizia locale.
Sezione I
Istituzione e organizzazione
Art. 13
Istituzione del corpo di polizia locale
1. I comuni, singoli o associati, con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, per lo svolgimento
delle attività di cui all’articolo 2 e nel rispetto delle caratteristiche di cui all’articolo 16,
possono istituire corpi di polizia municipale.
2. Le province, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, istituiscono corpi di polizia
provinciale.
Art. 14
Organizzazione del corpo di polizia locale
1. Il corpo di polizia locale, fatto salvo l’inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, si articola nelle seguenti figure professionali:
a) comandante, con funzioni di responsabile del corpo;
b) addetti al coordinamento e controllo, tra i quali possono essere individuati uno o più vicecomandanti;
c) agenti.
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Art. 15
Comandante del corpo di polizia locale
1. Il comandante dirige lo svolgimento delle attività di competenza del corpo, emana gli ordini e
le disposizioni organizzative ed operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento
di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il comandante attua gli indirizzi dati dal sindaco o dal presidente della provincia ai sensi
dell’articolo 3 comma 3 ed è responsabile verso il sindaco o il presidente della organizzazione,
dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico ed operativo del personale appartenente
al corpo.
3. Allo scopo di garantire la competenza tecnico-professionale connessa alle attività dei livelli
apicali dei corpi, qualora non venga effettuata una selezione concorsuale finalizzata alla copertura
del ruolo, l’affidamento dell’incarico comporta la frequenza del corso regionale obbligatorio
di formazione di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c).
Art. 16
Il corpo di polizia municipale
1. I comuni istituiscono il corpo di polizia municipale nel rispetto delle seguenti caratteristiche
strutturali ed operative minime:
a) organizzazione giornaliera, nell’ambito territoriale di competenza, di due turni ordinari di vigilanza
sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi, e, per almeno
quattro mesi, anche non consecutivi, per ogni anno solare, organizzazione di un terzo turno di
vigilanza ordinaria sul territorio in servizio serale-notturno;
b) predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni di
servizio, attiva tutti i giorni dell’anno;
c) organizzazione di un sistema che consenta l’attivazione dei controlli di polizia amministrativa
locale nell’arco delle ventiquattro ore, compresi i festivi, nell’ambito territoriale di competenza;
d) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione degli incidenti stradali con danni alle
persone nei due turni antimeridiano e pomeridiano ed organizzazione dell’eventuale attivazione
del servizio per almeno un turno serale-notturno, compresi i festivi, nell’ambito territoriale
di competenza.
2. I corpi di polizia municipale, ove possibile, privilegiano un’organizzazione improntata al principio
del decentramento e adottano moduli operativi di prossimità nei confronti della collettività
amministrata dall’ente locale di appartenenza.
3. La Regione promuove l’istituzione e sostiene l’attività dei corpi di polizia municipale, in forma
singola o associata, aventi le caratteristiche organizzative di cui al presente articolo, mediante i
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finanziamenti previsti dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore
delle politiche locali per la sicurezza della Comunità Toscana), relativamente alle funzioni di
polizia locale.
Art. 17
Corpo di polizia provinciale
1. I corpi di polizia provinciale svolgono prioritariamente compiti di polizia ambientale.
2. Le province possono promuovere specifici accordi con i comuni per attivare forme di collaborazione
tra corpi di polizia provinciale e strutture di polizia municipale nel territorio di competenza,
ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di cui all’articolo 2.
3. Per i compiti di cui al comma 1 i corpi di polizia provinciale privilegiano, coordinandone le attività,
l’impiego delle guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio
1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) e degli altri soggetti abilitati
secondo la vigente normativa in materia di tutela faunistico-venatoria e ambientale cui è
stata riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Testo unico delle norme di pubblica sicurezza).
Sezione II
Gestione associata delle strutture di polizia municipale
Art. 18
Gestione associata.
1. Più comuni possono provvedere alla gestione associata delle strutture di polizia municipale
nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I comuni interessati definiscono:
a) i contenuti essenziali delle attività da svolgere in forma associata;
b) le modalità di esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 3, da parte del sindaco di
ciascun comune e i rapporti con il responsabile della struttura in forma associata;
c) l’organo che esercita l’indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sull’espletamento delle attività
nell’intero territorio interessato;
d) i criteri della gestione amministrativa e finanziaria della struttura associata e le modalità di ripartizione
delle entrate e delle spese.
3. L’atto associativo, nel caso in cui istituisca l’ufficio comune di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali),
da ultimo modificato dal decreto legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia
di enti locali), convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140, può definire il regolamento unitario
della struttura ovvero affidare l’adozione del regolamento all’ente responsabile della ge-
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stione associata, in conformità al medesimo atto associativo ed agli indirizzi dell’organismo
associativo.
CAPO IV
Formazione e aggiornamento del personale
Art. 19
Professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale
1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale possiede una professionalità adeguata alle
funzioni svolte.
2. La professionalità è assicurata tramite:
a) una preparazione giuridica di base con riferimento prioritario alle materie di competenza specifica
per lo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;
b) la partecipazione ad un corso di prima formazione durante il periodo di prova e, successivamente,
a corsi di aggiornamento periodici.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia di porto dell’arma, il personale
addetto alle strutture di polizia locale partecipa a periodici corsi di addestramento all'uso
dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Art. 20
Corsi di formazione e aggiornamento professionale
1. Con il regolamento di cui all’articolo 32 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro) sono disciplinate:
a) le modalità organizzative, i contenuti, la durata, la periodicità e le prove finali dei corsi;
b) la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi;
c) il corso di formazione specifica per comandante dei corpi di polizia locale di cui all’articolo
15;
d) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi.
2. Il regolamento disciplina altresì i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili
o coordinatori delle strutture di polizia locale.
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Art. 21
Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti
1. Durante il periodo di prova è obbligatoria la frequenza di un corso di prima formazione programmato
e realizzato ai sensi dell’articolo 9, con verifica finale della preparazione acquisita;
al termine del corso il personale può essere adibito al servizio attivo.
2. In caso di assunzione tramite corso concorso, la partecipazione allo stesso equivale, agli effetti
di cui al presente articolo, alla frequenza del corso di prima formazione a condizione che i
contenuti del corso siano conformi a quanto definito dalla Regione ai sensi dell’articolo 20.
Art. 22
Formazione degli agenti assunti a tempo determinato
1. Il personale assunto a tempo determinato è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un
corso di formazione presso l’ente di appartenenza, secondo il programma definito dal regolamento
di cui all’articolo 20.
2. Il personale che abbia già prestato anche temporaneamente la propria attività nella strutturao di
polizia locale, per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive
di un concorso per addetti alla struttura di polizia locale, è esonerato dalla frequenza al
corso di formazione di cui al comma 1.
CAPO V
Norme finali, transitorie e disposizione finanziaria
Art. 23
Obblighi di collaborazione
1. I soggetti di cui all’articolo 1 sono tenuti a fornire alle strutture regionali competenti ogni collaborazione
per la verifica dello stato di realizzazione delle disposizioni della presente legge e
dei risultati conseguiti.
Art. 24
Norma transitoria
1. La Regione adotta il regolamento di cui all’articolo 11 e integra il regolamento di cui
all’articolo 20 entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni
regionali degli enti locali.
2. Gli enti locali si adeguano alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla sua
entrata in vigore.
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3. Gli enti locali, per quanto attiene agli adempimenti di cui all’articolo 11, adeguano i propri regolamenti
entro i dodici mesi successivi all’entrata in vigore del regolamento regionale.
4. L’adeguamento da parte degli enti locali alla presente legge costituisce condizione per
l’accesso ai finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 38 del 2001 relativi alle funzioni di
polizia locale.
Art. 25
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con la seguente variazione,
per competenza e cassa, al bilancio di previsione 2004 e pluriennale a legislazione vigente
2005/2006:
anno 2004:
in diminuzione:
UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", Euro 500.000,00;
in aumento:
UPB n. 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana .Spese correnti", Euro
500.000,00.
anno 2005:
in diminuzione:
UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", Euro 500.000,00;
in aumento:
UPB n. 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana .Spese correnti", Euro
500.000,00.
anno 2006:
in diminuzione:
UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", Euro 500.000,00;
in aumento:
UPB n. 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana .Spese correnti", Euro
500.000,00.
2. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art.26
Abrogazioni
1. La legge regionale 9 marzo 1989, n.17 (Norme in materia di Polizia Municipale) è abrogata.
2.
A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 11 è abrogata la legge regionale18 novembre 1998, n. 82 (Caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei
mezzi di comunicazione dei servizi di polizia locale).