
AL MINISTERO DELL’INTERNO
Roma
A S.E. IL
PREFETTO
Reggio Calabria
Al PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Catanzaro
Al SIG. SINDACO
Reggio Calabria
ALLA GIUNTA MUNICIPALE
Reggio Calabria
AL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
Reggio Calabria
AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE
CORPO DI P.M.
Reggio Calabria
AGL ORGANI DI STAMPA
Oggetto: Delibera di Giunta Municipale n°459 del 19 ottobre 2004.
Questa Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza dell’adozione,
da Parte della Giunta Municipale di Reggio Calabria, della Delibera
n° 459 del 19 ottobre 2004 avente per oggetto “Modifiche al
regolamento del Corpo di Polizia Municipale“.
Per noi Diccap-Sulpm, unico sindacato di Categoria firmatario del CCNL, i
principi sanciti nelle Leggi Speciali dello Stato, nelle Leggi Regionali che
riguardano la Polizia Municipale sono importantissimi e rappresentano conquiste
per l’intera Categoria e di conseguenza è un nostro preciso dovere difenderle
da ogni tentativo di modifica che non sia perfettamente allineato a quanto nelle
Leggi stesse indicato.
· La LEGGE 7 MARZO 1986, N 65, LEGGE QUADRO SULL'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, all’art.6 recita testualmente: ”
Articolo 6 Legislazione regionale in materia di polizia municipale
La
potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano,
è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente
legge.
Le regioni provvedono con legge regionale a:
1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto
della classe alla quale sono
assegnati i comuni;
2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del
personale addetto al servizio di polizia municipale;
3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative
di incentivazione;
4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di
grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione
stessa e stabilire i criteri generali
concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono
essere tali da escludere la stretta ……omissis.
· Il CCNL 31.3.1999
nell’allegato “A” all’ordinamento professionale indica che l’attività di coordinamento deve essere svolta dagli appartenenti alla Categoria D, quindi non ne riconosce le prerogative all’Agente di P.M. inquadrato in fascia “C” ricordiamo che per la Legge 65/86, precitata, ai sensi del Codice di Procedura Penale, gli addetti al coordinamento e controllo rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
· Il D.M. 145/87
riconosce al Consiglio Comunale il compito di emanare il regolamento Comunale sull’uso delle armi, come del resto è il Consiglio Comunale che decide se la Polizia Municipale del proprio comune deve essere armata salvo alcuni casi in cui può essere il Prefetto.
·
La
Legge LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 24
Norme sull'ordinamento della Polizia Municipale.
All’art.6 recita testualmente :
1 I Comuni singoli o associati, che a norma dell'art. 1 della presente legge, istituiscono il Servizio o il Corpo di Polizia Municipale in conformità agli artt. 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, predispongono i relativi regolamenti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2 I regolamenti muniti dell'approvazione del CO.RE.CO., dovranno essere inviati all'Assessorato regionale agli Enti locali che provvederà alla relativa pubblicazione, mediante apposito decreto del Presidente della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e comunicati al Commissario di Governo.
Si comprende benissimo che i Coreco non esistono più e che non debba essere comunicato al Commissario di Governo ma se la regione ha potestà assoluta per Legge il regolamento e le sue modifiche a nostro parere devono seguire lo stesso iter quello cioè indicato nella legge 65/86 e nella Legge regionale stessa e non quindi con l’immediata esecutività indicata dalla Giunta Municipale nella stessa Deliberazione.
Per quanto sopra
indicato si chiede alla G.M. di voler annullare la Delibera n° 459 del 19
ottobre 2004, a nostro parere illegittima, poiché l’organismo politico non ha
la potestà per determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di
grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione
stessa e stabilire i criteri generali
concernenti l'obbligo e le modalità d'uso che
spetta unicamente alla Regione Calabria che ha già
dei progetti Legge sulla Polizia Locale in corso di approvazione in cui
sono anche indicati i gradi distintivi da usare non solo per il Corpo di Polizia
Municipale di Reggio Calabria ma in tutta la Regione Calabria di cui
senz’ombra di dubbio Reggio fa parte.
Ad ogni buon fine resta inteso che qualora codesta Amministrazione non voglia rivedere la propria posizione ed annullare la delibera indicata in oggetto, la tutela dei diritti degli appartenenti alla Corpo di P.M. di Reggio Calabria sarà assicurata da questa O.S. nelle sedi opportune
Cosenza 15 novembre 2004.
Il Segretario
Regionale
Giuseppe BONFILIO