LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato –legge finanziaria del 2003), e
dell’articolo 3, commi 53-55, 58, 60, 61 e 65, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
del 2004), promossi con ricorsi della Regione Marche (2
ricorsi), della Regione Toscana (2 ricorsi), della Regione
Piemonte, della Regione Valle d’Aosta, della Regione Campania,
della Regione Umbria, della Regione Emilia-Romagna (2 ricorsi) e
della Regione Veneto, notificati il 25, il 26, il 28 febbraio ed
il 1° marzo 2003, il 24 ed il 26 febbraio 2004, depositati in
cancelleria il 4, il 5 ed il 7 marzo 2003, il 3 ed il 4 marzo
2004 ed iscritti ai numeri 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 del
registro ricorsi 2003 ed ai numeri 31, 32 e 33, del registro
ricorsi 2004.
Visti gli atti di costituzione del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 28
settembre 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella;
uditi gli avvocati Stefano Grassi per
la Regione Marche, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione
Toscana, Gabriele Pafundi per la Regione Piemonte, Vincenzo
Cocozza per la Regione Campania, Giovanni Tarantini per la
Regione Umbria, Franco Mastragostino per la Regione
Emilia-Romagna, Mario Bertolissi per la Regione Veneto e
l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con otto distinti ricorsi (iscritti ai
numeri 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 del registro ricorsi del
2003), le Regioni Marche, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta,
Campania, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto hanno promosso
giudizio di legittimità costituzionale, tra altre norme,
dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), a norma del
quale: a) le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni provvedono alla
rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto del
principio dell’invarianza della spesa e senza superare il
numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del
29 settembre 2002 (commi 1 e 2); b) "sino al
perfezionamento dei provvedimenti di cui al comma 1, le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura
pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto
dei posti per i quali alla stessa data risultano in corso di
espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di
riqualificazione del personale" (comma 3); c) "per
l’anno 2003, alle amministrazioni di cui al comma 1 (…) è
fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale relative a
figure professionali non fungibili la cui consistenza organica
non sia superiore all’unità, nonché quelle relative alle
categorie protette" (comma 4); d) "per le regioni e le
autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario
nazionale si applicano le diposizioni di cui al comma 11"
(così il comma 10) il quale dispone che e) "ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo
tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di
Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni
regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di
stabilità interno per l’anno 2002, per gli altri enti locali
e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e
limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno
2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di
mobilità, devono, comunque, essere contenute (…) entro
percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal
servizio verificatesi entro l’anno 2002 tenuto conto, in
relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica,
dei profili professionali del personale da assumere, della
essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del
Servizio sanitario nazionale possono essere disposte
esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale
appartenente al ruolo sanitario"; f) "fino
all’emanazione dei decreti di cui al presente comma . . .
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4"; g)
con i decreti medesimi "è altresì definito, per le
regioni, per le autonomie locali e per gli enti del servizio
sanitario nazionale, l’ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo"; h)
"per l’anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1
possono procedere all’assunzione di personale a tempo
determinato, ad eccezione di quanto previsto all’art. 108 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per
cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità
nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione
nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta
eccezione per le province e i comuni che per l’anno 2002 non
abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno,
nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale" (comma 13).
1.1.– In particolare, la Regione Marche,
con ricorso notificato il 26 febbraio 2003 (n. 14 del 2003),
censura le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 13 dell’art.
34 della legge n. 289 del 2002, in primo luogo per lesione della
sfera di competenza legislativa regionale in violazione degli
artt. 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto della
Costituzione.
La ricorrente osserva che la normativa in
esame, prevedendo un vero e proprio blocco generalizzato delle
assunzioni di personale per le amministrazioni pubbliche tra le
quali sono comprese le Regioni, disciplina la materia delle
assunzioni e delle dotazioni organiche delle amministrazioni
regionali e degli enti facenti parte del Servizio sanitario
nazionale che non è fra quelle per le quali lo Stato ha potestà
legislativa esclusiva, limitata dall’art. 117, secondo comma,
lettera g), Cost. al solo "ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali". Pertanto, la materia dell’"ordinamento e
organizzazione amministrativa delle regioni, degli enti locali e
degli enti pubblici sublocali" spetta inequivocabilmente
alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni che risulta
così lesa dalla norma in questione.
Secondo la ricorrente non sarebbe possibile
ricondurre le disposizioni impugnate entro i confini della
materia – assegnata dall’art. 117, secondo comma, lettera m),
Cost. alla competenza esclusiva statale – della
"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale", risultando
quest’ultima eterogenea rispetto al blocco delle assunzioni e
delle dotazioni organiche, in particolar modo, delle strutture
del servizio sanitario nazionale.
Anche ove fosse possibile ricondurre la norma
impugnata nell’alveo della materia – di competenza
legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma,
Cost. – della "tutela della salute" o della
"armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica", continuerebbero a sussistere profili di
illegittimità costituzionale nella misura in cui le norme
censurate non dettano principî fondamentali, ma disposizioni di
dettaglio, direttamente applicabili ai destinatari e non
cedevoli a fronte dell’eventuale esercizio della potestà
legislativa regionale. Tanto più che, ai sensi dell’art. 2
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), compete alle Regioni la funzione
legislativa ed amministrativa in materia di assistenza sanitaria
ed ospedaliera.
Né infine sembra alla ricorrente che possa
rivestire un qualche rilievo l’eventuale richiamo
all’interesse nazionale, categoria non menzionata
espressamente dalle norme del Titolo V della Costituzione e,
comunque, inidonea ad escludere o limitare la potestà
legislativa regionale;
Sarebbe inoltre ravvisabile una violazione
dell’autonomia di spesa riconosciuta e garantita alle Regioni
dall'art. 119 Cost., secondo cui queste sono l’unico soggetto
abilitato a prevedere procedure e criteri di controllo della
propria spesa pubblica, almeno fino a quando lo Stato non avrà
dettato i principî di coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario di cui all’art. 119, secondo comma,
Cost.
Ancora, il comma 11 dell’art. 34, nel
prevedere un’ipotesi di allocazione di decisioni
amministrative presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
che incardina in organi statali le relative funzioni ed attività,
viola l’art. 117, sesto comma, e l’art. 118, Cost. che
fissano, rispettivamente, una ripartizione rigida della potestà
regolamentare tra Stato e Regioni e i parametri costituzionali
per la corretta distribuzione delle funzioni amministrative tra
gli enti che costituiscono la Repubblica. Infatti, il decreto
impugnato, per un verso, disciplina materie riconducibili
all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost. in relazione alle
quali la potestà regolamentare spetta esclusivamente alle
Regioni e, per altro verso, non richiama, né sono diversamente
rinvenibili, espressamente od implicitamente, specifiche ragioni
di esercizio unitario della funzione amministrativa tali da
consentirne la riserva al livello di governo sovraregionale.
Peraltro, la finalità del comma 11, di
garantire "il concorso delle autonomie regionali e locali
al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica", non
consente al legislatore statale di intervenire in settori
materiali dell’ordinamento che gli sono sottratti, come quello
relativo all’organizzazione amministrativa della Regione e
degli enti subregionali; né l’intervento legislativo
censurato introduce norme di coordinamento della finanza
pubblica, ma stabilisce dei vincoli alla politica delle
assunzioni del personale di Regioni ed enti locali. D’altra
parte, lo stesso art. 3 della legge 27 dicembre 2002 n. 289,
nell’istituire un organo consultivo – l’Alta Commissione
di studio – con il compito di indicare al Governo i principî
generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119
della Costituzione, con evidenza rinvia l’individuazione di
questi ad un futuro provvedimento legislativo statale, in tal
modo inscrivendo le norme oggi censurate nella sfera di
competenza legislativa residuale della regione.
Inoltre, la previsione di un accordo tra
Governo, Regioni ed autonomie locali per fissare criteri e
limiti per le assunzioni per l’anno 2003, se è coerente con
il principio del coordinamento di cui all’art. 119 Cost., non
può costituire lo strumento per applicare puntuali limiti
fissati unilateralmente dal legislatore statale in violazione
del medesimo art. 119 Cost.
1.1.1.– Si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, il quale conclude per l’infondatezza del
ricorso, qualificando l’art. 34 impugnato quale norma,
costituente una temporanea misura di salvaguardia, volta a
stabilire principî in tema di "coordinamento della finanza
pubblica", intesa come finanza "allargata" e cioè
non solamente statale. Irrilevante risulterebbe inoltre la
censura mossa al comma 13 della norma denunciata, in quanto
essa, in tema di assunzioni a tempo determinato, espressamente
prevede che "tale limitazione non trova applicazione nei
confronti delle regioni".
1.2.– La Regione Toscana, con ricorso
notificato il 26 febbraio 2003 (n. 15 del 2003), impugna l'art.
34, commi 1, 2, 3, 4, 11 e 13, della legge n. 289 del 2002,
perché violativo dell’art. 117 Cost. il quale riserva la
materia dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa alla
legislazione esclusiva statale solo con riguardo allo Stato ed
agli enti pubblici nazionali, mentre attribuisce alle Regioni,
nell’esercizio della potestà legislativa residuale,
l’organizzazione amministrativa e l’ordinamento del
personale delle Regioni e degli enti strumentali, ivi compresi
gli enti del sistema sanitario regionale; peraltro, la prevista
emanazione di decreti da emanarsi a seguito di accordo raggiunto
in Conferenza unificata non eliderebbe la censura, in quanto
tali decreti non possono certo sostituire l’esercizio di una
potestà legislativa costituzionalmente affidata alle Regioni in
via esclusiva.
Né la norma censurata è riconducibile
nell’alveo della legittimità costituzionale in virtù del
richiamo al rispetto degli obbiettivi di finanza pubblica
imposto anche alle amministrazioni regionali, posto che tale
principio va concretamente attuato mediante scelte assunte
nell’esercizio dell’autonomia regionale che, nella specie,
è compressa dalla previsione di disposizioni puntuali e di
dettaglio.
1.2.1.– Il Presidente del Consiglio dei
ministri, costituitosi per mezzo dell’Avvocatura generale
dello Stato, sostiene che l’intervento legislativo censurato
non incide indebitamente sulla organizzazione
dell’amministrazione regionale e dell’ordinamento del
relativo personale, ma costituisce espressione di principî
fondamentali in tema di coordinamento della finanza pubblica,
mediante l’individuazione di criteri e limiti per le
assunzioni a tempo indeterminato per il 2003 con d.P.C.m. che il
previo accordo in sede di Conferenza unificata vale ad
assicurare come adeguato alle peculiari esigenze del personale
delle Regioni in relazione alle funzioni da svolgere.
1.3.– La Regione Piemonte, con ricorso
notificato il 28 febbraio 2003 (n. 18 del 2003), impugna
l’art. 34 della legge n. 289 del 2002 – con espressa
menzione dei soli commi 1 e 11 – perché violativo della
competenza regionale esclusiva in tema di organizzazione ed
ordinamento del proprio personale dipendente ai sensi
dell’art. 117, quarto comma, Cost. Tale censura, a detta della
ricorrente, non sarebbe superata dal previsto accordo fra
Governo, Regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata
ai fini dell’emanazione di un d.P.C.m. con la fissazione di
criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per
l’anno 2003: i divieti così previsti hanno infatti carattere
generalizzato ed appaiono privi di ogni giustificazione fondata
su specifiche esigenze di ordine economico-finanziario. Vi
sarebbe, inoltre, una interna contraddittorietà tra le
dichiarate finalità di contenimento della spesa pubblica,
realizzate mediante il divieto delle assunzioni a tempo
indeterminato, e la possibilità di procedere senza limiti di
spesa ad assunzioni a tempo determinato; in tal modo imponendo
dall’esterno alle Regioni modalità operative per un
contenimento della spesa in concreto non perseguito. Ciò che
comporta la violazione dei principî di ragionevolezza e di buon
andamento (articoli 3 e 97 Cost.).
Lamenta inoltre la ricorrente, senz’altro
specificare, la violazione degli articoli 114, 118, 119 e 120
della Costituzione.
1.3.1.– Il Presidente del Consiglio dei
ministri, costituitosi per mezzo dell’Avvocatura generale
dello Stato, conclude per la infondatezza del ricorso,
sottolineando l’incongruenza del richiamo ai parametri
costituiti dagli articoli 3 e 97 Cost., e la parziale
inammissibilità per la genericità dei motivi riguardanti, in
particolare, il comma 11.
1.4.– Con ricorso notificato il 28 febbraio
2002 (n. 19 del 2003), la Regione Valle d’Aosta denuncia
l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 della legge n.
289 del 2002, in relazione agli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e
119 Cost., nonché all’art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda
della Costituzione), deducendo, al pari degli altri ricorrenti,
che la norma impugnata, disciplinando la materia del pubblico
impiego presso le Regioni e gli altri enti locali, nonché la
rideterminazione degli organici, invade la potestà legislativa
esclusiva regionale garantita dall’art. 117, quarto comma,
Cost. e che tali disposizioni, di tipo sicuramente dettagliato,
nell’autorizzare una fonte secondaria (d.P.C.m.) ad
intervenire sul punto, realizzano una violazione non sanabile
attraverso il ricorso all’accordo da raggiungersi in sede di
Conferenza unificata.
Rileva poi la ricorrente una violazione
dell’art. 118 Cost. per la limitazione imposta all’autonomia
organizzativa della Regione nelle proprie scelte discrezionali
in tema di rapporti con il personale.
Inoltre, anche ove l’intervento legislativo
statale fosse inscrivibile nell’area del coordinamento della
finanza pubblica, trattandosi di materia concorrente
sussisterebbe la violazione denunciata avendo lo Stato dettato
norme non di principio ma dettagliate.
Infine, ove la ratio della norma
dovesse risiedere nel rispetto del patto di stabilità interno,
essa sarebbe afflitta da manifesta irragionevolezza e da
sproporzione dei mezzi impiegati rispetto al fine perseguito
(art. 3 Cost.) posto che il rispetto del patto di stabilità
potrebbe essere perseguito solo mediante l’indicazione degli
obbiettivi e non anche dei mezzi per farvi fronte, versandosi
nell’ambito di prerogative costituzionalmente riconosciute
alle Regioni.
1.4.1.– Si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, il quale, sulla base di difese analoghe a
quelle già riferite, chiede che il ricorso sia dichiarato
inammissibile e che sia comunque respinto in quanto infondato.
1.5.– Con ricorso notificato il 26 febbraio
2003 (n. 21 del 2003), la Regione Campania denuncia anch’essa
l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 della legge n.
289 del 2002, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 11, in
riferimento agli artt. 114, 117, terzo e quarto comma, e 119
Cost.
Oltre a proporre censure già riferite a
proposito degli altri ricorsi (lesione della potestà
legislativa esclusiva regionale in tema di ordinamento degli
uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione e
carattere dettagliato della norma), la ricorrente denuncia anche
la violazione del principio di leale cooperazione per
l’invasione delle competenze legislative esclusive della
Regione.
1.5.1.– Si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, il quale conclude per l’inammissibilità
della questione con riguardo al comma 11 per assenza di
specifici motivi di censura e, per il resto, per il rigetto del
ricorso, siccome infondato.
La difesa erariale osserva, in particolare,
"che la spesa pubblica costituisce, tenuto doverosamente
conto anche degli oneri riflessi e consequenziali, una quota
cospicua della spesa degli enti territoriali: l’attribuzione
del principio di invarianza della spesa passa necessariamente
attraverso il contenimento delle dotazioni organiche".
1.6.– Con ricorso notificato il 28 febbraio
2003 (n. 22 del 2003), la Regione Umbria denuncia
l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 della legge n.
289 del 2002, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4, 10 –
quest’ultimo nella parte in cui stabilisce che "per le
regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio
sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma
11" – nonché ai commi 11 e 22, in riferimento all’art.
117, quarto comma, Cost. e per indeterminatezza del dettato
normativo.
In particolare, con riguardo ai commi 1, 2,
3, 4 e 10, la ricorrente pone in luce profili di
contraddittorietà ed indeterminatezza del dettato normativo
laddove, dapprima, sembrerebbe disporre l’applicazione anche
alle Regioni della disciplina dei commi 1, 2 3 e 4 e poi,
attraverso la disposizione del comma 10, pare invece rendere
applicabile agli enti regionali quella derogatoria prevista dal
comma 11.
Anche la Regione Umbria, come gli altri
ricorrenti, deduce l’illegittimità della norma impugnata in
quanto disciplina la materia, ordinamento degli uffici e degli
enti amministrativi dipendenti dalla Regione, oggi riservata
alla potestà legislativa esclusiva regionale ai sensi
dell’art. 117, quarto comma, Cost.
Analoghi motivi di censura la ricorrente
estende, ove ritenuto applicabile anche alle Regioni, al comma
22 dell’art. 34 cit. nella parte in cui prevede che le
"altre amministrazioni pubbliche" sono tenute
all’osservanza di quanto in esso stabilito con riguardo al
fatto che "per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito
del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e
previo esperimento delle procedure di mobilità, le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore
a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del
personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in
servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui
all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni".
1.6.1.– Si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, il quale conclude per l’inammissibilità
ovvero per l’infondatezza del ricorso con argomentazioni
analoghe a quelle spese avverso i ricorsi 14 e 15 del 2003.
1.7.– Anche la Regione Emilia-Romagna, con
ricorso notificato il 7 marzo 2003 (n. 25 del 2003), denuncia
l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 della legge n.
289 del 2002, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 11, in
riferimento all’art. 117 Cost., osservando che la norma
impugnata, avente carattere tipicamente ordinamentale ed
organizzatorio, è come tale estranea al contenuto proprio della
legge finanziaria, che non può certo costituire per lo Stato,
in via sostitutiva, il titolo di competenza della sua
legislazione in una materia (l’ordinamento del personale
regionale e l’organizzazione amministrativa) oggi riservata
alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ai sensi
dell’art. 117, quarto comma, Cost.
La disposizione censurata inoltre violerebbe
il canone della ragionevolezza col disporre il blocco delle
assunzioni in una fase di completamento del processo di
decentramento e dopo che la Regione Emilia-Romagna è già
intervenuta, sul piano del contenimento della spesa per il
personale, con una propria legge. V’è pertanto una lesione
delle prerogative legislative regionali non giustificabile con
la riserva statale in relazione al "sistema tributario e
contabile dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera e)
o all’"armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario" (art. 117, terzo comma), posto che quelle
denunciate non sono "norme tese a realizzare effetti
finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel
bilancio pluriennale", ma si risolvono in misure
tipicamente organizzatorie.
1.8.– Con ricorso notificato il 25 febbraio
2003 (n. 26 del 2003), anche la Regione Veneto denuncia
l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 della legge n.
289 del 2002, in riferimento agli articoli 3, 97, 114, 117,
secondo e quarto comma, e 118, Cost.
La norma impugnata, ad avviso della
ricorrente, comprime l’autonomia regionale in ordine alle
esigenze organizzative, fissandone a priori i parametri e
prescindendo da ogni valutazione della concreta realtà
regionale: ciò in violazione dei principî di uguaglianza (art.
3 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.).
Inoltre, la norma impugnata disciplina la
materia dell’ordinamento del personale regionale, che è oggi
riservata alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ai
sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., né, comunque,
avrebbe il tratto della normativa di principio, contenendo
invece disposizioni di dettaglio che fissano criteri connotati
da considerevole rigidità. Non vale infine a sanare
l’illegittimità costituzionale la previsione dell’accordo
tra Governo, Regioni ed autonomie locali.
1.8.1.– Si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, spiegando difese analoghe a quelle
articolate avverso i ricorsi 14 e 15 del 2003.
2.– . Con tre distinti ricorsi (iscritti ai
nn. 31, 32 e 33 del registro ricorsi del 2004), le Regioni
Marche, Toscana ed Emilia-Romagna hanno promosso giudizio di
legittimità costituzionale, tra altre norme, dell’articolo 3,
commi 53, 54, 55, 58, 60, 61 e 65 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004).
Dispone l’art. 3, comma 53, riformulando
l’art. 34, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
"per l’anno 2004, alle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, (…) è fatto divieto di procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di
personale relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché
quelle relative alle categorie protette (…). Per le autonomie
regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale
sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre
2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14
ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge".
Il comma 54 prevede una deroga al divieto di
cui al comma 53, nei limiti di una spesa annua lorda pari a 260
milioni di euro, per assunzioni di personale, necessario per
soddisfare indilazionabili esigenze di servizio e previo
esperimento delle procedure di mobilità, in favore (tra altri)
degli "enti pubblici non economici".
Il comma 55 descrive le procedure di
autorizzazione alle assunzioni in deroga di cui al comma
precedente, ed il comma 56 prevede, per quel che qui interessa,
che "per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli
enti del Servizio sanitario nazionale (…) si applicano le
disposizioni di cui al comma 60".
Il comma 60 riproduce, pressoché
letteralmente, con riguardo al 2004, quanto l’art. 34, comma
11, della legge n. 289 del 2002 disponeva per il 2003,
precisando che le disposizioni di cui al comma 53 e quelle
"dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12
settembre 2003" trovano "applicazione in via
provvisoria e fino all’emanazione" dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal medesimo
comma 60.
Il comma 61 proroga di un anno i termini di
validità delle graduatorie per le assunzioni presso
amministrazioni pubbliche soggette, per il 2004, a limitazioni
delle assunzioni ed il comma 65 fissa, "per le
amministrazioni di cui al comma 53", limiti di spesa per il
personale a tempo determinato precisando che "le
limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione
nei confronti delle Regioni …".
2.1.– Con ricorso notificato il 24 febbraio
2004 (n. 31 del 2004), la Regione Marche denuncia
l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli articoli
117, commi terzo, quarto e sesto, 118 e 119 Cost., dell’art.
3, commi 53, 60 e 65, della legge n. 350 del 2003, muovendo
censure analoghe a quelle spiegate col ricorso n. 14 del 2003
avverso le corrispondenti disposizioni della legge n. 289 del
2002, come parzialmente riformulata dalla legge finanziaria per
l’anno 2004.
2.1.1.– Si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
in parte inammissibile e per il resto infondata.
In particolare, non sussisterebbe
l’interesse della Regione a censurare il comma 65, posto che
esso potrebbe avere rilievo solo per la parte in cui pone limiti
di spesa che, tuttavia, per espressa previsione, "non
trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle
autonomie locali".
Con riguardo invece ai commi 53 e 60, essi
trovano la loro ratio nel "concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica", che si radica nell’art. 119 Cost.
Quest’ultima norma si salderebbe a sua volta con la previsione
dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. che
riserva allo Stato una fondamentale materia definibile come
"governo dell’economia nazionale".
Inoltre, nel porre il divieto di procedere ad
assunzioni a tempo indeterminato durante l’anno 2004, la norma
censurata avrebbe carattere generale e di principio, ancorché
sia di per sé self-executing.
2.2– Con ricorso notificato il 26 febbraio
2004 (n. 32 del 2004), la Regione Toscana denuncia
l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n.
350 del 2003, limitatamente ai commi 53, 54, 55, 60 e 61, in
riferimento all’art. 117 Cost., anch’essa muovendo censure
analoghe a quelle spiegate col ricorso n. 15 del 2003 avverso le
corrispondenti disposizioni della legge n. 289 del 2002, come
parzialmente riformulate dalla legge finanziaria per il 2004.
2.2.1.– Si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, il quale nel chiedere che la questione sia
dichiarata in parte inammissibile e per il resto infondata,
articola difese analoghe a quelle spiegate avverso il ricorso n.
31 del 2004.
2.3.– Con ricorso notificato il 24 febbraio
2004 (n. 33 del 2004), anche la Regione Emilia-Romagna denuncia
l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n.
350 del 2003, limitatamente ai commi 53, 58 e 60, in riferimento
all’art. 117 Cost. ed al canone della ragionevolezza,
anch’essa riproponendo censure analoghe a quelle spiegate col
ricorso n. 25 del 2003 avverso il sistema delle corrispondenti
disposizioni della legge n. 289 del 2002 su cui le odierne norme
hanno parzialmente inciso.
3.– Nell’imminenza dell’udienza
hanno depositato memorie le Regioni Marche, Toscana, Campania,
Umbria, Emilia-Romagna e Veneto, ribadendo le argomentazioni
svolte, rispettivamente, a sostegno dei ricorsi numeri 14,
15, 21, 22, 25 e 26 del 2003 proposti avverso l’art. 34 della
legge n. 289 del 2002, e le Regioni Marche, Toscana e
Emilia-Romagna per ribadire le argomentazioni svolte a
sostegno dei ricorsi n. 31, 32 e 33 del 2004 proposti avverso
l’art. 3, commi 53 e seguenti, della legge n. 350 del 2003.
In particolare, la Regione Umbria (reg. ric.
n. 22 del 2003) precisa che il proprio interesse alla
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 34
della legge n. 289 del 2002 è limitato al solo periodo per il
quale questa ha trovato applicazione, posto che l’art. 1,
comma 3, del d.P.C.m. 12 settembre 2003, emanato in attuazione
dell’art. 34, comma 11, ha escluso, limitatamente al regime
delle assunzioni, "le regioni e i rispettivi enti
strumentali e dipendenti delle medesime per i quali sussistono
provvedimenti che dichiarano lo stato di emergenza derivante da
terremoti o calamità naturali", tra i quali è la
ricorrente con riguardo al periodo che va dal 12 settembre al 31
dicembre 2003.
L’Avvocatura generale dello Stato, a sua
volta, ha depositato memorie a confutazione dei ricorsi.
In particolare, con riguardo ai ricorsi delle
Regioni Marche (n. 14 del 2003 e n. 31 del 2004), Piemonte (n.
18 del 2003), Valle d’Aosta (n. 19 del 2003), Campania (n. 21
del 2003), Umbria ( n. 22 del 2003), Emilia-Romagna (n. 25 del
2003 e n. 33 del 2004) la difesa erariale chiede che venga
pronunciata la cessazione della materia del contendere, per il
venir meno dell’interesse delle ricorrenti, sia con riguardo
alle censure che investono l’art. 34 della legge n. 289 del
2002, sia relativamente alla totalità delle doglianze formulate
nei ricorsi numeri 31 e 33 del 2004, tenuto conto, in
riferimento alla prima questione, che il 12 settembre 2003 sono
stati pubblicati due decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell’art. 34 cit., in conformità del
raggiunto accordo tra Stato e Regioni del 19 giugno 2003,
l’uno relativo alle amministrazioni regionali ed alle aziende
sanitarie e l’altro agli enti locali e, con riferimento alla
seconda, è stato perfezionato analogo accordo del 20 maggio
2004 sulla cui base è in via di emanazione altro decreto
presidenziale. L’adesione a questi accordi, ad avviso della
deducente, sarebbe infatti oggettivamente incompatibile con il
permanere delle doglianze.
4.– Le Regioni Piemonte (dichiarando di non
avere più interesse alla decisione) e Valle d’Aosta (giusta
delibera della Giunta) hanno rinunciato ai ricorsi
(rispettivamente n. 18 e n. 19 del 2003) da esse proposti.
Considerato in diritto
1.– Preliminarmente, va dichiarata
l’estinzione del giudizio limitatamente ai ricorsi nn. 18 e 19
del 2003 delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta per rinuncia.
2.– Sempre in via preliminare, va disposta
– per la parte in cui investono, con censure largamente
coincidenti, l’art. 34 della legge n. 289 del 2002, e
riservando ad altre pronunce la decisione per la parte in cui
investono altre norme della citata legge – la riunione dei
ricorsi numeri 14, 15, 21, 22, 25 e 26 del 2003, attesa
l’evidente comunanza di oggetto e di questioni.
Analogo provvedimento di riunione si impone
per i ricorsi numeri 31, 32 e 33 del 2003 per la parte in cui
tutti investono, con argomentazioni sostanzialmente analoghe,
l’art. 3, commi 53-65, della legge n. 350 del 2003, riservando
a distinte pronunce la decisione per la parte in cui investono
altre disposizioni della citata legge.
La sostanziale coincidenza del contenuto
normativo investito dai ricorsi numeri 14, 15, 21, 22, 25 e 26
del 2003 e dai ricorsi numeri 31, 32 e 33 del 2004, rende
manifesta l’opportunità della loro decisione con unica
sentenza.
3.– Le censure mosse nei confronti
dell’art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13 e 22, della legge n.
289 del 2002 devono essere respinte.
Se è vero, infatti, che l’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), richiamato dal comma 1, fa
riferimento anche alle Regioni, è d’altra parte vero che il
comma 10 dispone espressamente che alle Regioni si applicano –
in luogo dei commi ad esso precedenti – le disposizioni del
comma 11 (il quale, come si dirà, dispone autonomamente circa
l’applicabilità dei commi 1, 2, 3 e 4).
Il comma 13, a sua volta, esclude
esplicitamente che la limitazione (riguardante l’assunzione di
personale a tempo determinato) in esso prevista si applichi alle
Regioni.
Il comma 22, infine, non contiene alcun
esplicito obbligo (in particolare, di riduzione del personale
non inferiore all’uno per cento) delle Regioni (alle quali non
può certamente riferirsi la generica locuzione "enti
pubblici non economici"), ma contiene esclusivamente la
previsione che "le altre amministrazioni pubbliche adeguano
le proprie politiche di reclutamento di personale al principio
di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi
fissati dai documenti di finanza pubblica". E’ appena il
caso di rilevare che tale previsione costituisce un principio di
"coordinamento della finanza pubblica" (art. 117,
terzo comma, Cost.) che la legislazione statale è certamente
legittimata a fissare, e che non limita in alcun modo
l’autonomia regionale riguardo ai concreti strumenti
(adeguamento delle proprie "politiche di reclutamento del
personale") attraverso i quali quell’obiettivo
("contenimento della spesa") può essere raggiunto.
4.– Le censure mosse al comma 11 sono
fondate nei limiti di seguito precisati.
Non è fondata la censura volta a contestare
che la legge statale possa prevedere meccanismi e procedure –
ed in particolare l’"accordo tra Governo, regioni e
autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza
unificata" –, volti a far sì che vi sia il
"concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica", e possa inoltre
prevedere che quanto previsto in quell’accordo sia trasfuso in
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissi
"per le amministrazioni regionali, per le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano
rispettato le regole del patto di stabilità interno per
l’anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del
Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni
a tempo indeterminato per l’anno 2003".
Tale previsione, infatti, costituisce
puntuale attuazione del precetto costituzionale che attribuisce
alla legge statale il compito di provvedere al
"coordinamento della finanza pubblica": compito
legittimamente assolto coinvolgendo nell’individuazione dei
"criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato" le Regioni e le autonomie locali e, poi,
cristallizzando in un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri l’accordo che fissa quei criteri e limiti.
La circostanza che il medesimo comma 11
disponga che "fino all’emanazione dei decreti (…)
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4" –
e cioè il "divieto di procedere ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato", fatte salve le eccezioni ivi
previste – non costituisce violazione di alcuna norma
costituzionale: si tratta, infatti, non solo di un divieto
temporalmente limitato, ma anche e soprattutto di un divieto
funzionalmente collegato all’accordo da raggiungere in sede di
Conferenza unificata, quale strumento destinato a disciplinare,
con il concorso delle autonomie regionali e locali, la materia
delle assunzioni del personale a tempo indeterminato. E’
evidente che, in assenza di quel temporaneo divieto, le finalità
perseguite con l’accordo sarebbero frustrate se, nelle more,
le Regioni e gli enti locali potessero procedere, senza limiti
di sorta, alle assunzioni ritenute opportune: come è evidente
che l’intervento della legge statale in senso limitativo
dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali non è meno
legittimo per ciò che il divieto da essa posto è assoluto, ma
la sua legittimità va affermata considerando il carattere
strumentale di quel temporaneo divieto ai fini della efficacia
ed effettività della futura disciplina che scaturirà in sede
di Conferenza unificata.
Altrettanto ovvio è che in sede di accordo
ben possono essere individuati profili della disciplina di cui
ai commi 1, 2, 3 (rideterminazione delle piante organiche nel
rispetto del "principio della invarianza della spesa"
e loro tendenziale "congelamento") da applicare alle
Regioni ed agli enti locali, e che anche tali contenuti
dell’accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata ben
possono essere trasfusi nel decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
Le medesime ragioni, che impongono il rigetto
delle censure mosse alle disposizioni del comma 11 fin qui
esaminate, comportano l’accoglimento di quelle rivolte alla
previsione per cui le assunzioni a tempo indeterminato,
"fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità,
devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il
personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale,
entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni
dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002".
Si tratta, infatti, di una disposizione che
non si limita a fissare un principio di coordinamento della
finanza pubblica, ma pone un precetto specifico e puntuale
sull’entità della copertura delle vacanze verificatesi nel
2002, imponendo che tale copertura non sia superiore al 50 per
cento: precetto che, proprio perché specifico e puntuale e per
il suo oggetto, si risolve in una indebita invasione, da parte
della legge statale, dell’area (organizzazione della propria
struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e
degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere
criteri (ad esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure
di mobilità: sentenza n. 388 del 2004) ed obiettivi (ad
esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel
dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere
quegli obiettivi.
5.– Quanto ai ricorsi numeri 31, 32 e 33
del 2004 valgono mutatis mutandis – attesa la
sostanziale identità di disciplina recata dall’art. 3, commi
53-60, della legge n. 350 del 2003 – le medesime conclusioni
appena esposte con riguardo all’art. 34 della legge n. 289 del
2002.
Va quindi ribadito che né il comma 53 (ove
è previsto il divieto di assunzioni a tempo indeterminato) né
i commi 54 e 55 (che disciplinano deroghe, e relative procedure,
a quel divieto) riguardano, in quanto tali, le Regioni, come
chiarisce l’ultimo alinea del comma 58 stabilendo che
"per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti
del Servizio sanitario nazionale (…) si applicano le
disposizioni del comma 60".
Analoga esplicita previsione è contenuta nel
comma 65 (limiti all’assunzione di personale a tempo
determinato), mentre implicita, ma inequivoca, è l’estraneità
delle Regioni a quanto dispone il comma 61 in ordine alla
proroga del termine di validità delle graduatorie, dal momento
che la norma riguarda esclusivamente "le amministrazioni
pubbliche che per l’anno 2004 sono soggette a limitazioni
delle assunzioni".
Respinte, pertanto, le censure che investono
i commi 53, 54, 55, 58, 61 e 65, occorre passare all’esame di
quelle che concernono il comma 60: norma pressoché identica a
quella contenuta nel comma 11 dell’art. 34 della legge n. 289
del 2002, e per la quale vale quanto si è precisato supra, n.
4, ribadendo l’infondatezza delle censure relative alla parte
in cui si prevede che l’accordo raggiunto in sede di
Conferenza unificata sia trasfuso in un d.P.C.m. che fissi
criteri e limiti delle assunzioni a tempo indeterminato, nonché
l’infondatezza di quelle relative alla disposizione a tenore
della quale "fino all’emanazione dei decreti trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 53";
l’illegittimità costituzionale della disposizione a norma
della quale le assunzioni a tempo indeterminato "devono
comunque essere contenute (…) entro percentuali non superiori
al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel
corso dell’anno 2003".
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi numeri 14, 15, 18, 19,
21, 22, 25 e 26 del 2003 nonché i ricorsi numeri 31, 32 e 33
del 2004, e riservata a separate pronunce la decisione delle
questioni in tali ricorsi sollevate relativamente a norme
diverse dall’art. 34 della legge n. 289 del 2002 e dall’art.
3, commi 53-65, della legge n. 350 del 2003;
dichiara estinti per rinuncia i
giudizi di cui al ricorso n. 18 del 2003 proposto dalla Regione
Piemonte e n. 19 del 2003 proposto dalla Regione Valle
d’Aosta;
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003),
limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a
tempo indeterminato "devono, comunque, essere contenute
(…) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno
2002";
dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale proposte, in riferimento agli
articoli 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,
nei confronti dell’art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 10, 13 e 22
della predetta legge n. 289 del 2002;
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004),
limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a
tempo indeterminato "devono, comunque, essere contenute
(…) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno
2003";
dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale proposte, in riferimento agli
articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nei confronti
dell’art. 3, commi 53, 54, 55, 58, 61 e 65, della suddetta
legge n. 350 del 2003.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA