La patente a punti dopo la Sentenza n. 27 del 12.1.2005 della Corte Costituzionale

Come cambia l’articolo 126 bis del Codice della strada.

Di Ezio Bassani

 

La sentenza era nell’aria e già nei nostri convegni immediatamente successivi all’entrata in vigore della Legge 214/03 ( di conversione del decreto Legge 151/03 ), istitutiva del meccanismo della patente a punti si preannunciava la possibilità che la Corte Costituzionale ritenesse la norma lesiva dei diritti della Legge fondamentale della Repubblica. Così è stato, ed anzi, la Corte ( con una sentenza che si può ritenere senza dubbio “ ragionevole “ ) ha cercato di salvaguardare l’impianto della norma, pur eccependo le lesioni che tutti sospettavano.

Lo sforzo interpretativo della Corte Costituzionale ha portato, nel ricondurre a principi di equità, ad introdurre nel complesso ed articolato meccanismo sanzionatorio dell’art. 126 bis, del Codice della Strada un aspetto punitivo unico, certo ed uguale per tutti; tuttavia ( e sul punto sarà la Suprema Corte di Cassazione a dover essere investita in sede di ricorso per legittimità ), è aperta ancora una falla nel sistema: la sanzione a colui che, ottemperando all’invito e quindi presentandosi presso un Organo di Polizia, non sarà in grado ( più o meno colpevolmente non importa ), di fornire notizie utili all’identificazione del conducente trasgressore.

La novella è fortemente contestata dalle Associazioni dei consumatori ( a titolo esemplificativo, la sanzione per un semaforo rosso oggi viene a costare complessivamente circa un milione delle vecchie lire ),  e anche da molti degli addetti ai lavori.

Il deterrente della regola della patente a punti deve esplicare la sua efficacia nei confronti di chi proprio non ne vuole sapere di rispettare le regole, e con ciò mette a repentaglio la propria, ma soprattutto la altrui incolumità; sul punto siamo tutti d’accordo; ma un provvedimento per essere efficace deve essere mirato, non generalizzato per quasi tutte le infrazioni in materia di circolazione stradale.

E poi chi scrive ritiene che si debba dire basta ad un sistema che invoglia la gente a mentire, ( quanti nonni ultraottantenni sfrecciano su moto di grossa cilindrata in Italia…), e a trovare sistemi per sottrarsi a provvedimenti ritenuti iniqui, sproporzionati.

Anche il neopatentato che commette una sola violazione comportamentale ( grave, ndr ), si vedrà privato della patente di guida in un sol colpo, mentre nel diritto processuale penale, per fatti indubbiamente più gravi, la condizionale non la si nega mai a nessuno.

Tutto ciò deve portare i nostri parlamentari ad una riflessione serena, che abbia come risultato una Legge praticabile, ma dai risultati altrettanto certi quali quelli che, comunque, il sistema della patente a punti ha concorso, ( insieme ad altri fattori ), ad ottenere.

Nel mentre, ed in attesa delle dichiarate possibili amnistie sulle vittime della Legge abrogata, durante le operazioni ( annunciate ) di modifica dell’articolo 126 bis da parte degli Organi Legislativi a ciò deputati, dobbiamo capire come comportarci da subito, in conseguenza della pubblicazione della Sentenza.

La seconda parte del 2° comma dell’articolo 126 bis del Codice della Strada, ora recita:

La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8. …”

 La parte volutamente indicata in neretto indica quali sono gli effetti della sentenza, con decorrenza immediata e, mutuando il principio di legalità, ( che in diritto amministrativo punitivo è la conseguenza dell’applicazione del principio tempus regit actum  ), si ritiene che le conseguenze, dal punto di vista operativo, siano le seguenti:

Persone giuridiche :  la sentenza opera solo per i conducenti non identificati, conducenti di veicoli appartenenti ( di proprietà, ma anche ex art. 196 del Codice della strada, agli altri obbligati in solido) a persone fisiche; in conseguenza di ciò, nulla cambia per le persone giuridiche: se hanno segnalato i dati del conducente si decurtano i punti relativi alla violazione, in difetto si contesterà ritualmente  la violazione ex art. 180/8° comma.

Persone fisiche: per i verbali già definiti ( mediante pagamento ) non si procederà a nessuna restituzione di punti, anche se è attesa la preannunciata circolare ministeriale; ad eventuale ed avvenuta pubblicazione si procederà conseguentemente per il reintegro dei punti; per i verbali già notificati e definiti mediante pagamento ma per i quali non si è ancora proceduto all’inserimento dei dati per la decurtazione dei punti, si ritiene di interrompere il procedimento senza  la trasmissione dei dati.

Analogamente per i verbali già notificati ed in attesa di pagamento, non sarà più inserito alcun dato per la decurtazione dei punti, anche se la circostanza era stata comunicata in calce al verbale.

I verbali ancora da redigere e relativi a violazioni commesse sino alla data del 23.1.2005 compreso, conterranno solo la sanzione amministrativa pecuniaria, senza alcuna ulteriore indicazione già prevista, mentre i verbali oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale, saranno trattati secondo quanto disposto dall’Autorità Giudicante.

Fase attuativa: dalla data di pubblicazione della sentenza tutte le violazioni accertate e non immediatamente contestate, che comportano l’irrogazione della speciale sanzione della decurtazione punti, dovranno contenere l’indicazione delle conseguenze ( sanzione prevista dall’art. 180/8° comma del Codice della Strada ) per la mancata produzione dei dati personali e della patente di chi effettivamente si trovasse alla guida del veicolo.

A seguito della segnalazione del soggetto obbligato in solido, occorrerà sempre redigere nuovo verbale, con i dati del conducente ( a tal fine si darà atto che il conducente è stato identificato a mezzo di segnalazione dell’obbligato in solido ); detto verbale ( che, a parere di chi scrive avrà lo stesso numero del precedente ) dovrà essere notificato tanto al conducente quanto all’obbligato in solido, aumentato delle ulteriori spese di notifica e del costo degli stampati. Qualora non pervenga la segnalazione, come detto, si irrogherà la sanzione al proprietario ( o diverso obbligato solidale ), con decorrenza termini dal 61° giorno dalla data di avvenuta notifica. Eventuali pagamenti del proprietario in attesa della decorrenza del termine per l’estinzione del verbale da parte del soggetto conducente, non saranno contabilizzati; infatti la proposizione di ricorso da parte del conducente produce l’effetto della restituzione della somma già versata; a tal fine il denaro verrà incassato ma non produrrà l’effetto estintivo del verbale, sino al termine indicato prima.

Tutto ciò, in attesa delle novità che non ci resta che attendere..