La patente a punti dopo la
Sentenza n. 27 del 12.1.2005 della Corte Costituzionale
Come
cambia l’articolo 126 bis del Codice della strada.
Di
Ezio Bassani
La
sentenza era nell’aria e già nei nostri convegni immediatamente successivi
all’entrata in vigore della Legge 214/03 ( di conversione del decreto Legge
151/03 ), istitutiva del meccanismo della patente a punti si preannunciava la
possibilità che la Corte Costituzionale ritenesse la norma lesiva dei diritti
della Legge fondamentale della Repubblica. Così è stato, ed anzi, la Corte (
con una sentenza che si può ritenere senza dubbio “ ragionevole “ ) ha
cercato di salvaguardare l’impianto della norma, pur eccependo le lesioni che
tutti sospettavano.
Lo
sforzo interpretativo della Corte Costituzionale ha portato, nel ricondurre a
principi di equità, ad introdurre nel complesso ed articolato meccanismo
sanzionatorio dell’art. 126 bis, del Codice della Strada un aspetto punitivo
unico, certo ed uguale per tutti; tuttavia ( e sul punto sarà la Suprema Corte
di Cassazione a dover essere investita in sede di ricorso per legittimità ), è
aperta ancora una falla nel sistema: la sanzione a colui che, ottemperando
all’invito e quindi presentandosi presso un Organo di Polizia, non sarà in
grado ( più o meno colpevolmente non importa ), di fornire notizie utili
all’identificazione del conducente trasgressore.
La
novella è fortemente contestata dalle Associazioni dei consumatori ( a titolo
esemplificativo, la sanzione per un semaforo rosso oggi viene a costare
complessivamente circa un milione delle vecchie lire ),
e anche da molti degli addetti ai lavori.
Il
deterrente della regola della patente a punti deve esplicare la sua efficacia
nei confronti di chi proprio non ne vuole sapere di rispettare le regole, e con
ciò mette a repentaglio la propria, ma soprattutto la altrui incolumità; sul
punto siamo tutti d’accordo; ma un provvedimento per essere efficace deve
essere mirato, non generalizzato per quasi tutte le infrazioni in materia di
circolazione stradale.
E
poi chi scrive ritiene che si debba dire basta ad un sistema che invoglia la
gente a mentire, ( quanti nonni ultraottantenni sfrecciano su moto di grossa
cilindrata in Italia…), e a trovare sistemi per sottrarsi a provvedimenti
ritenuti iniqui, sproporzionati.
Anche
il neopatentato che commette una sola violazione comportamentale ( grave, ndr ),
si vedrà privato della patente di guida in un sol colpo, mentre nel diritto
processuale penale, per fatti indubbiamente più gravi, la condizionale non la
si nega mai a nessuno.
Tutto
ciò deve portare i nostri parlamentari ad una riflessione serena, che abbia
come risultato una Legge praticabile, ma dai risultati altrettanto certi quali
quelli che, comunque, il sistema della patente a punti ha concorso, ( insieme ad
altri fattori ), ad ottenere.
Nel
mentre, ed in attesa delle dichiarate possibili amnistie sulle vittime della
Legge abrogata, durante le operazioni ( annunciate ) di modifica dell’articolo
126 bis da parte degli Organi Legislativi a ciò deputati, dobbiamo capire come
comportarci da subito, in conseguenza della pubblicazione della Sentenza.
La
seconda parte del 2° comma dell’articolo 126 bis del Codice della Strada, ora
recita:
“
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi,
il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve
fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione. Se
il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale
rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo
stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario
del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista
dall’articolo 180, comma 8. …”
La
parte volutamente indicata in neretto indica quali sono gli effetti della
sentenza, con decorrenza immediata e, mutuando il principio di legalità, ( che
in diritto amministrativo punitivo è la conseguenza dell’applicazione del
principio tempus regit actum ),
si ritiene che le conseguenze, dal punto di vista operativo, siano le seguenti:
Persone
giuridiche :
la sentenza opera
solo per i conducenti non identificati, conducenti di veicoli appartenenti ( di
proprietà, ma anche ex art. 196 del Codice della strada, agli altri obbligati
in solido) a persone fisiche; in conseguenza di ciò, nulla cambia per le
persone giuridiche: se hanno segnalato i dati del conducente si decurtano i
punti relativi alla violazione, in difetto si contesterà ritualmente
la violazione ex art. 180/8° comma.
Persone
fisiche: per i verbali già definiti ( mediante pagamento ) non
si procederà a nessuna restituzione di punti, anche se è attesa la
preannunciata circolare ministeriale; ad eventuale ed avvenuta pubblicazione si
procederà conseguentemente per il reintegro dei punti; per i verbali già
notificati e definiti mediante pagamento ma per i quali non si è ancora
proceduto all’inserimento dei dati per la decurtazione dei punti, si ritiene
di interrompere il procedimento senza la
trasmissione dei dati.
Analogamente
per i verbali già notificati ed in attesa di pagamento, non sarà più inserito
alcun dato per la decurtazione dei punti, anche se la circostanza era stata
comunicata in calce al verbale.
I
verbali ancora da redigere e relativi a violazioni commesse sino alla data del
23.1.2005 compreso, conterranno solo la sanzione amministrativa pecuniaria,
senza alcuna ulteriore indicazione già prevista, mentre i verbali oggetto di
ricorso amministrativo o giurisdizionale, saranno trattati secondo quanto
disposto dall’Autorità Giudicante.
Fase
attuativa: dalla data di pubblicazione della sentenza tutte le
violazioni accertate e non immediatamente contestate, che comportano
l’irrogazione della speciale sanzione della decurtazione punti, dovranno
contenere l’indicazione delle conseguenze ( sanzione prevista dall’art.
180/8° comma del Codice della Strada ) per la mancata produzione dei dati
personali e della patente di chi effettivamente si trovasse alla guida del
veicolo.
A
seguito della segnalazione del soggetto obbligato in solido, occorrerà sempre
redigere nuovo verbale, con i dati del conducente ( a tal fine si darà atto
che il conducente è stato identificato a mezzo di segnalazione dell’obbligato
in solido ); detto verbale ( che, a parere di chi scrive avrà lo stesso numero
del precedente ) dovrà essere notificato tanto al conducente quanto
all’obbligato in solido, aumentato delle ulteriori spese di notifica e del
costo degli stampati. Qualora non pervenga la segnalazione, come detto, si
irrogherà la sanzione al proprietario ( o diverso obbligato solidale ), con
decorrenza termini dal 61° giorno dalla data di avvenuta notifica. Eventuali
pagamenti del proprietario in attesa della decorrenza del termine per
l’estinzione del verbale da parte del soggetto conducente, non saranno
contabilizzati; infatti la proposizione di ricorso da parte del conducente
produce l’effetto della restituzione della somma già versata; a tal fine il
denaro verrà incassato ma non produrrà l’effetto estintivo del verbale, sino
al termine indicato prima.
Tutto
ciò, in attesa delle novità che non ci resta che attendere..