Segreteria S.U.L.P.M. Regione  Basilicata   

 

                                       Al Presidente della Giunta Regionale

                                      Al Presidente del Consiglio Regionale

                               Al Presidente 1^ Commissione Permanente

                                        Ai Presidenti delle Province di

                                        A   tutti i Capi Gruppo del Consiglio regionale

                                All’A.N.C.I. Sezione regionale

 

Oggetto: richiesta rivisitazione Legge regionale Polizia Locale.

        

L’inoltrante O.S. firmataria del C.C.N.L. e maggiormente rappresentativa dei Lavoratori della polizia locale premesso che:

1.    L’attuale legge regionale della P.M. P.L., ancorché mai pienamente applicata, necessita di essere rivisitata sia per renderla conseguente alla Riforma del Titolo V Costituzione, sia perché superata dalla legislazione sull’autonomia dei comuni, dalla generale riforma del pubblico impiego e dalle connesse norme contrattuali (ricadenti sui poliziotti locali), ossia strumenti essenziali atti a possibilitare il nuovo e più pregnante ruolo della Regione Basilicata volto a realizzare, per le competenze istituzionali, anche quel sistema “integrato” di sicurezza che va, comunque, assicurato alle Comunità locali;

2.    La Regione Basilicata, parimenti ad Altre, risulta, unitamente, sempre più coinvolta per la rispondenza alla domanda di servizio e di sicurezza che, soprattutto, attraverso i comuni, proviene dalla Collettività pugliese, ragion per cui risulta indifferibile impostare una politica ad hoc  ampiamente programmatica, volta  ad abbandonare quella del rattoppo che sino ad oggi ha caratterizzato gli interventi nel settore della polizia locale;

3.    un’ulteriore rimando impedirebbe di cogliere gli stessi frutti  derivanti dalla prefata Riforma del Titolo V della Costituzione, laddove devastante risulterebbe non attuare a pieno la potestà legislativa esclusiva demandata alle regioni in materia di polizia amministrativa, quindi assestare un nuovo modello di polizia locale rispondente alle esigenze del Territorio;

4.    necessità dare consequenzialità anche a quanto sottoscritto dai rappresentanti della Regione in sede di Conferenza delle regioni, per quanto attiene i piani di sicurezza territoriale;

5.    Vi è bisogno di sviluppare, rispetto ad una qualificata domanda di sicurezza, una forte politica territoriale che al meglio prepari, motivi e sostenga i Lavoratori della polizia locale, da sempre sfruttati dalle Istituzioni statali che hanno fatto mancare anche lo sfruttamento minimo di strutture e infrastrutture in possesso delle polizie nazionali;

6.    ciò s’impone anche per la tutela delle Istituzioni locali, le Quali al momento “opportuno” vengono attaccate dai rappresentanti della politica nazionale (caso Napoli – esistenza camorra = inadempienze della polizia municipale ovvero locale), per le composite, ma comunque, esistenti responsabilità in tema di tenuta dell’ordine e sicurezza pubblica che non possono continuare a cadere sui poliziotti locali ad oggi chiamati a coprire tutte quelle condizioni degradate (abusivismo – illegalità diffusa ecc.), costituenti fonte di guadagno per il crimine organizzato e non, e per i meno abbienti;

7.    Le condizioni richiamate hanno avviato e stanno determinando il collasso di tutti i Corpi di polizia locale, poiché, in assenza di regole certe e di conseguenti sostegni, sono attaccati dai nuovi moralizzatori della politica, anche giudiziaria che volutamente ignorano il reale tessuto socio economico della Basilicata, con la conseguente falcidie dell’operatività di migliaia di Lavoratori delle polizie locali, peraltro esposti a tutte le fonti d’inquinamento e rischio non solo ambientale senza alcuna istituzionale schermatura;

con la presente intende indicare le reali politiche per una totale rigenerazione del sistema sicurezza e vivibilità del territorio lucano, con i conseguenti necessari cardini occorrenti alla giusta funzionalità della polizia locale, che fondano sul reinquadramento dei postulati recati dalle modifiche al Titolo V della Costituzione di cui alla legge 18.10.2001 n°3, della richiamata legislazione e sulla connessa lettura della legge 65/86 .

In tale ottica l’allegato impianto tecnico organizzativo e giuridico, individuato da Questo SULPM, vuole costituire un essenziale approccio alle nuove e più pregnanti responsabilità derivanti dall’esclusiva potestà legislativa in materia di polizia locale/amministrativa, assegnata alla Regione; laddove tende a predisporre poliziotti locali, strutture ed infrastrutture, sia per il ruolo richiesto agli amministratori degli EE.LL., in tema di controllo del Territorio e sicurezza, sia alle più incidenti responsabilità che, ulteriormente, deriveranno dalla cosi detta devolution.

Vi è più che la proposta di questo S.U.L.P.M. può costituire un contro bilanciamento alle antidemocratiche spinte lobbiste miranti ad instaurare una nuova “polizia locale”, costituita da pseudo volontari e da istituti di vigilanza privata (inserendo il profitto nella sicurezza), o dalla “regionalizzazione” di parti delle polizie di Stato che diverrebbero “locali”, ossia “alternative”, costituendo, in ogni caso, il continuo dell’occupazione delle autonomie territoriali, ad oggi riconsiderate, nella giusta e legittima cornice, dalla Riforma del Titolo V della Costituzione.

In linea, riteniamo che la Regione Basilicata debba dare concrete risposte alla domanda di sicurezza, divenente sempre più appello delle Comunità locali, anche per mezzo della polizia locale sino a portarla a quei giusti livelli organizzativi di modo da coinvolgere culturalmente tutta la Collettività regionale affinché la guerra ad ogni forma d’illegalità diventi obbiettivo sociale condiviso e raggiungibile.

Inversamente, l’ennesima mancanza di volontà od intraprendenza politica condannerebbero ancora una volta la nostra Regione ad un ruolo di subalternità nel governo della progettualità connessa alla risoluzione delle negative condizioni recate da una mancata presenza istituzionale degli EE.LL. sul circuito della sicurezza.

Continuare ad ignorare che il tessuto della sicurezza va rigenerato secondo criteri di corresponsabilità, dove il modello anglosassone potrebbe risultare giusto riferimento poiché sposa a pieno la compartecipazione tra polizie locali e cittadini, rendendo questi ultimi protagonisti della vivibilità e non già solo vittime passive della criminalità e dell’illegalità diffusa, significa voler assumere ennesime posizioni di deresponsabilizzazione politico culturale che la Regione Basilicata non può e non deve permettersi. Quindi far si che passino le spinte di decentramento della polizia di Stato, o la vestizione d’uniforme da parte di pseudo volontari, o al peggio polizie private, vale a consentire l’ulteriore snaturamento del ruolo di responsabilità delle Comunità e dei locali amministratori in tema di sicurezza locale.

In sintesi, mancare a detto vitale appuntamento significa avallare operazioni trasformistiche dello Stato centralista e rinnegare la possibilità d’autodeterminazione di tutti i corregionali che, per quanto, non potranno mai avere un modello di polizia anche sociale che fondi sul sistema preventivo in luogo della sola repressione che non ha dato mai i frutti voluti.

Per quanto, il S.U.L.P.M. avendo ben precisa la netta distinzione d’attribuzioni, funzioni e compiti che assegnano la cura del crimine organizzato e il terrorismo alle polizie statali, e la prevenzione e repressione di tutti gli elementi recanti illegalità alla polizia municipale e locale, ha strutturato la presente proposta che al meglio coniuga le esigenze del territorio e la riconversione della “morale sicurezza”, laddove il cittadino, per mezzo dei propri amministratori e della propria polizia locale, diviene protagonista auto determinato e determinante per la migliore civile convivenza sul territorio.

Tutto ciò si può realizzare solo ed esclusivamente per mezzo di una nuova concreta organizzazione della polizia locale che, pur restando alle dipendenze dei sindaci e dei presidenti delle province, deve trovare nell’Ente Regione un Istituzione che la imposti e sostenga in termini organizzativi, logistici e giuridici di livello regionale, onde ottenere il superamento di tutte quelle negative condizioni ad oggi recate dalla marcata diretta interdipedenza dei poliziotti locali da un sistema politico troppo correlato a determinate esigenze corporative, dal che la distrazione e dispersione delle già carenti forze umane e tecniche sul circuito della vivibilità e sicurezza urbana.

L’allegato progetto, oltre alla considerazione e cura delle condizioni anzi esposte, tende, pertanto, anche al massimo sfruttamento delle risorse a disposizione ed in quest’ottica propone, in controtendenza con le politiche degli apparati centrali dello Stato (che vorrebbero allargare il già ampissimo parco delle polizie, dove l’Italia, con i Suoi sette/dieci Corpi è divenuta la barzelletta internazionale), un razionale accorpamento operativo di tutte le polizie locali della Basilicata, ivi incluso gli agenti posti alle dipendenze delle Province e della Regione, di modo da costituire un’unica omogenea forza che rappresenti tutte le Istituzioni regionali ed eviti al cittadino, imprenditore, esercente, ecc. di subire più controlli per lo stesso fine, il che di certo creerebbe anche recupero di risorse economiche da spendersi a vantaggio della Collettività.

E’ quindi, nell’ottica della collaborazione con gli Organi istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale nonché di tutti gli Enti Locali coinvolti che inoltriamo l’allegato documento, il quale, ci auguriamo, possa servire a portare chiarezza e concretezza di posizioni nell’ambito del varo di una legge fortemente caratterizzante la volontà dell’intera Comunità regionale e degli oltre _______ Lavoratori della polizia locale pugliese.

Intendiamo sottolineare che il progetto qui proposto avrebbe sicuramente diversa e più pregnante valenza qualora la nuova Giunta e Il Consiglio regionale nonché tutti i responsabili degli Enti Locali lo inquadrassero  quale sunto di decennali esperienze scaturite dal lavoro dei poliziotti locali che hanno operato a diretto contatto con le necessità del Popolo lucano.

Solo per questi obiettivi il SULPM può dare il proprio apporto, ossia che questo Sindacato non si presterà a consentire ulteriori rimandi sulla Riforma dell’attuale Legge regionale sulla polizia locale, poiché tale atteggiamento varrebbe a negare rispetto alla domanda di sicurezza e vivibilità della Collettività pugliese, nonché dignità operativa e professionale ai Lavoratori della P.L.

Nella certezza di aver trasmesso preoccupazioni ed obiettivi che in pratica richiedono la totale rivisitazione dell’attuale Legge regionale, porgo distinti saluti.

                                                 

Il Commissario Regionale  Di.C.C.A.P./S.U.L.P.M.                Giuseppe Bonfilio                                                

Il Sub Commissario Regionale  Di.C.C.A.P./S.U.L.P.M.         Remo Giuliano                           

                                     

Allegato Progetto

 

"P.D.L. Riforma Legge regionale Polizia Locale

 Regione Basilicata ”

Articolo 1

Criteri e finalità

Con la presente legge Regionale si disciplina:

1.      Le competenze e i rapporti tra Regione, Province, Comuni e Comunità montane, in tema di gestione della sicurezza sul territorio, delle politiche integrate e della fruizione coordinata dei servizi assegnati ai Corpi di polizia locale nonché l’interazione tra EE.LL e Stato;

2.      l’istituzione, la composizione e gli ambiti di competenza dei Corpi di Polizia Locale;

3.      l’istituzione dell’assessorato agli affari interni e d’interconnessione per le politiche integrate della sicurezza pubblica;

4.      le competenze in materia della Giunta e del Consiglio regionale e degli Enti Locali

5.      l’evoluzione, l’attuazione e l’integrazione, secondo i criteri d’autonomia dettati dalla legge 65/86 sull’Ordinamento della polizia locale e dalla Riforma del Titolo 5° della Costituzione, e della vigente normativa in materia di gestione e sicurezza del personale;

6.      l’organizzazione del sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale;

7.      le politiche promuoventi operatività tese a contrastare la criminalità non organizzata e l’illegalità diffusa, nonché la salvaguardia dell’ambiente, del patrimonio storico culturale e della privata proprietà;

8.      le possibili azioni sinergiche con lo Stato per la lotta al crimine organizzato;

9.      le funzioni di polizia amministrativa e tributaria con riguardo alla potestà legislativa della Regione e all’autonomia degli Enti Locali in Essa ricadenti;

10.  la dotazione organica, la strutturazione coordinata e sostenuta dei Corpi di Polizia Locale e l’interconnessione operativa con altri Organi di Polizia dello Stato e delle altre regioni;

11.  la formazione, qualificazione ed aggiornamento dei componenti la Polizia Locale, con particolare impostazione per l’attuazione dei compiti concernenti la sicurezza e di quelli interconnessi al governo delle problematiche collegate alla polizia amministrativa;

12.  l’istituzione della Scuola di Polizia Locale che assume il ruolo d’accademia;

13.  l’assesto regionale dello status giuridico dei componenti la Polizia Locale lucana, e l’impianto tecnico organizzativo della Regione per il sostegno degli addetti alla P.L., anche in materia di previdenza ed assistenza per la parte competente alla regione.

  

Art.2

Competenze della Regione e degli EE.LL. in materia di sicurezza e gestione dei Corpi di P.L.

1.      Le Province e i Comuni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa e tributaria, per le competenze locali, cosi come dettato dalla legge 65/86 e regolamentate dalla presente legge emanata in considerazione della legislazione nazionale e della Riforma del Titolo V della Costituzione italiana;

2.      Nell’ambito dell’esclusiva funzione di polizia amministrativa, ossia delle connesse competenze: polizia sicurezza pubblica, giudiziaria, stradale, ecc., le Province, gli Enti locali titolari delle funzioni di cui alla legge 65/86, per mezzo dei centri di coordinamento regionale, provinciali e territoriali, istituiti con la presente legge, operano, impostando  i propri Corpi di P.L. secondo il sistema ordinato con la presente legge, altresì, per il consono controllo del territorio e per le occorrenti politiche di sicurezza integrata;

3.      Per i fini di cui ai commi 1° e 2° i rappresentanti istituzionali della Regione, e degli EE.LL di cui al comma 2°, concordano, ambito Conferenza per gli affari interni, i criteri e tempi per la migliore e più efficace riorganizzazione dei Corpi della Polizia Locale secondo i criteri sanciti dagli artt.3 e 11 della presente legge;

4.      La gestione operativa dei componenti la Polizia Locale si attua anche per mezzo di un nuovo sistema di interdipendenza operativa e funzionale che è impostato dalla presente legge nel rispetto dell’autonomia degli EE LL e la a separazione delle responsabilità tra ruolo politico ed amministrativo;

5.      Fatte salve le competenze giurisdizionali e quelle connesse allo svolgimento della polizia amministrativa ex art. 7 comma 5°, i Corpi di P.L., oltre alle funzioni stabilite dalle leggi dello Stato, assicurano, secondo il grado di coinvolgimento ordinato dall’art.4 delle presente legge, tutti gli ulteriori servizi assegnati per il coordinato controllo del territorio regionale;

6.      La dirigenza ed i Quadri d’ogni ordine e grado dei Corpi di P. L., e secondo il livello di responsabilità assegnata, risponderanno direttamente al Capo dell’amministrazione da cui dipendono del mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5°;

7.      I rapporti, le competenze e l’assicurazione di tutte le fasi operative, sono normate da apposito Regolamento speciale adottato, entro tre mesi dal varo della presente legge regionale, dalla Conferenza regionale degli affari interni;

8.      La non corretta osservanza da parte degli Enti locali destinatari della presente legge:

·        Della tempestiva emanazione dei Regolamenti attuativi;

·        Di tutti i principi i principi stabiliti dalla presente legge;

·        Dei programmi e dell’impegno amministrativo;

·        Delle comunicazioni informative, dei dati statistici e di quant’altro occorrente al migliore e più efficace coordinamento della polizia locale sul territorio regionale;

comporta sanzioni economiche di € 40.000 a 10.000 secondo la scala dei punti richiamati che saranno raddoppiate in caso di reitero, nonché l’esclusione per anni due da tutti i benefici previsti per il migliore funzionamento della polizia locale. Il Consiglio regionale, entro mesi tre dall’entrata in vigore della presente legge, provvederà ad emanare apposito regolamento che disciplinerà tutta la materia connessa all’inosservanza, con precisa scissione dei livelli di responsabilità tra potere politico e amministrativo. Al Consiglio regionale è dato di rendere pubbliche le inosservanze alla presente legge.

In seno al Consiglio regionale è istituita la Commissione di vigilanza sugli Affari Interni la cui Presidenza è assegnata ad un Consigliere eletto tra gli esponenti dell’Opposizione.

Art.3
(ordinamento degli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale)

1. Ogni Ente titolare delle funzioni di cui alla legge 65/86, entro e non oltre, tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge regionale, rimodulano il proprio Regolamento di P.L., adattandolo a quanto stabilito in tutto l’articolato; istituendo, a tal fine, il riorganizzato Corpo di Polizia Locale, sul Quale si caleranno, altresì, la disciplina d’interdipendenza operatività, ordinamento, obblighi e diritti degli addetti, e tutte le condizioni richiedenti normazione interna e di rapporti esterni.

2.Alla data d'entrata in vigore della presente legge, i componenti i Corpi di Polizia Municipale, gli appartenenti alla Polizia Provinciale e gli addetti alle A.S.L. espletanti già funzioni di P.G., ossia tutti gli Operatori di ogni ordine e grado che rivestono qualità riconducibili alla legge 65/86  che  abbiano i requisiti per lo svolgimento dei compiti di polizia individuati dalla stessa legge 65/86, assumono il ruolo di Operatori di polizia locale.

3. Il Personale dei Corpi di polizia locale si articola in:

a)      Comandante generale della Città capoluogo di Regione che assume anche il compito di coordinatore regionale della polizia locale –

b)      Commissario comandante degli ufficiali di P.G. addetti alle A.S.L. che assume anche il compito d’intercoordinatore regionale di polizia locale

c)      Comandante provinciale della Città capoluogo di Provincia che assume anche il compito di coordinatore provinciale della polizia locale;

d)      Comandante provinciale dell’Ente provincia che assume anche il compito di intercoordinatore provinciale della polizia locale e d’interfaccia con altri Enti (es Comunità Montane) assegnatari di funzioni di polizia locale

e)      Comandante territoriale per ogni Centro urbano avente più di diecimila abitanti

f)       Comandante comprensoriale per i consorzi raggruppanti meno o più di diecimila abitanti

Nell’ambito dei Comandi, considerato i parametri di cui all’art.4 si individuano:
    1) Dirigenti di distretto Commissari distinti in:
                -        Commissario Capo   - dirigente coordinatore municipalità
                -        Commissario             - dirigente coordinatore circoscrizioni cat. A
                -        Vice Commissario    - dirigente coordinatore circoscrizioni cat.B
    2) Ispettori distinti in:
                -        Ispettore Capo          - funzionario responsabile U. O. complesse
                -        Ispettore                    - funzionario responsabile Unità Operative Semplici
                -        Vice ispettore            - funzionario responsabile coordinamento operativo

  3) Sovrintendenti distinti in:

Primo sovrintendente               – Responsabile del coordinamento e controllo

Sovrintendente Capo                 Responsabile controllo personale sottoinquadrato               Sovrintendente                         -- Responsabile attività operative svolte con agenti;

        4) Agenti distinti in:
                -        Agenti scelti                 -- Responsabili attività d’istituto e degli agenti
                -        Agenti                           -- Responsabili attività d’istituto

Art. 4

Articolazione Corpi e parametri dotazione organico polizie locali

1.I Corpi di Polizia Locale si articolano sul territorio in base alle esigenze della domanda di sicurezza e vivibilità dell’ambiente e per la migliore corrispondenza ai criteri d’efficienza ed efficacia di tutti i servizi svolti per l’Amministrazione da cui dipendono.

In particolare è prevista l'istituzione:

a)      Del coordinamento regionale di P.L. sostenuto dal Comando Regionale di polizia locale, riferito all’attuale Comando di polizia municipale;

b)      Del distretto di polizia locale regionale, sostenuto dai servizi di P.L. delle A.S..L., riferito e  composto dagli addetti u.p.g. delle A.S.L. stesse;

c)      Dei coordinamenti provinciali di P.L. sostenuti dai Comandi di polizia municipale dei capoluoghi di provincia;

d)      Degli intercoordinamenti provinciali, sostenuti dai comandi di polizia municipale delle Città capoluogo di provincia e dai comandi di polizia provinciale di ogni Ente Provincia;

e)      Dei centri d’interconnessione operativa con i coordinamenti superiori sostenuti  dai Comandi territoriali o comprensoriali – da istituirsi nei centri urbani che raggruppano o annoverano  almeno 25.000 abitanti, e nel cui computo rientra anche la cittadinanza fluttuante o stagionale;

f)        Dei distretti operativi d’interconnessione – sostenuti dai responsabili dei servizi di p.l. assegnati a tutti gli altri Enti Locali esercitanti le funzioni di polizia di cui alla legge 65/86

Il coordinato controllo del territorio e l’assolvimento delle ulteriori attività d’istituto stabilite con la presente legge è, comunque,  assicurato dall’Ente Regione previo copertura economica atta ad annullare il differenziale per la conseguente corresponsione dei servizi in questione, ossia  l’organizzazione, la connessa dotazione d’Operatori, mezzi tecnici ed informatici, a tutta la cittadinanza e per le attività regionali di ogni ordine e grado. A tal fine si adotta un apposito regolamento che stabilirà compartecipazione degli EE.LL cui sono affidate le funzioni stabilite dalla legge 65/86 e grado d’intervento.

2. Fermo restante il rapporto di un operatore per ogni 500 abitanti, la dotazione dell’organico di ogni singolo Corpo di P.L, attualmente riconducibile alla polizia municipale, è legata anche ai seguenti parametri che possono far decrescere il richiamato rapporto nell’ordine dello 0,5% per ogni condizione realmente comprimente:

·        Morfologia ed estensione del territorio

·        Popolazione residente e fluttuante

·        Densità della popolazione scolastica, ospedaliera e dei movimenti connessi ai sistemi della protezione civile

·        Grado di densità annonaria, commerciale, artigianale, industriale e turistica;

·        Grado d’incidenza dei tassi di micro e macro delinquenza nonché degli indici sull’illegalità diffusa;

·        Patrimonio storico, archeologico, ambientalistico e culturale da salvaguardare;

·       Fonti e condizioni connesse all’inquinamento d’ogni genere;

·       Incidenza d’interconnessione operativa con l’Autorità Giudiziaria e di sicurezza dello Stato

·        Qualunque altra condizione che rilevi al fine della resa di consono svolgimento dei servizi affidati ai Corpi di Polizia Locale.

Il richiamato rapporto 1/500 non si applica per la dotazione degli altri Corpi di polizia locale, ossia provinciale, a.s.l., è comunità montane, per i quali si provvederà, previo apposita ricerca, affidata all’Osservatorio di cui all’art.5 comma 4° e di concerto con le OO.SS firmatarie del CCNL, ad individuare la definizione di parametri ad hoc atti alla stabilizzazione degli organici in questione.

Articolo 5

(istituzione dell’assessorato agli affari interni)

E’ istituito l’assessorato agli affari interni. Ad esso il Presidente della Giunta Regionale, quale responsabile politico delle problematiche derivanti dall’attuazione della presente legge, e mantenendo, comunque, la potestà, demanda i compiti di:

1.      elaborazione di piani d’intervento atti a raggiungere gli obiettivi della presente legge che si realizzano per mezzo del raccordo operativo tra i vari Corpi di polizia locale coordinati dal Comando regionale; d’interfaccia con  gli Organi politici della Regione e degli Enti Locali, con i quali realizza ulteriori programmi d’intervento, la cui priorità è legata anche agli indici  e alle condizioni contenuti nelle relazioni elaborate dalla Conferenza regionale di cui al comma 8° e dall’Osservatorio di cui al comma 4° del presente articolo;

2.      d’informazione al Consiglio e alla Commissione regionale su tutte le condizioni inerenti la sicurezza, i livelli di vivibilità, e la connessa funzione di rispondenza alle interpellanze dei parlamentari regionali;

3.      di raccordo, interrelazione programmatica ed operativa tra gli EE.LL e il Ministero degli Interni e le altre Istituzioni statali cointeressate al controllo del territorio, per quanto attiene interventi di ampia portata e richiedenti particolari piani ed investimenti volti al raggiungimento di consoni standards di vivibilità;

4.      la creazione di un osservatorio atto a garantire, oltre all’attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione, la strutturazione e il governo di politiche della prevenzione dei reati e d’ogni forma d’illegalità, il monitoraggio dei fenomeni comportanti invivibilità e la ripartizione dei compiti amministrativi alle province, comuni, consorzi e comunità montane, aventi responsabilità in materia di polizia locale, l’osservanza delle direttive emanate per il raggiungimento delle finalità della presente legge, la cui regolamentazione sarà individuata unitamente a quello delle competenze territoriali di cui all’art.3. nonché l’individuazione degli organici dei Corpi di P.L. occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con la presente legge;

5.      favorire, in tema di sicurezza, i rapporti istituzionali con Organi dello Stato, altre Regioni e con le associazioni sindacali e dei cittadini, nonché Entità comunitarie, per il migliore contrasto al crimine organizzato e non, e per il miglioramento dei livelli di vivibilità. In tale ottica allinea tutta la normativa di settore con quella della Comunità europea e con i Paesi interagenti nei piani integrati di sicurezza sociale;

6.      la programmazione per gli interventi interni sul territorio e relativi alle esigenza di funzionamento dei Corpi di Polizia Locale;

7.      garanzia dei diritti del cittadino in ordine alla sicurezza e alla vivibilità nonché la costante informazione alle Comunità sugli standard di vita e i risultati raggiunti sulle  politiche programmate e di realizzazione di tutti i servizi utili alla tutela sociale interconnessa, dotandosi, ove è oltremodo necessario, di ulteriori apposi punti di contatto con l’utenza;

8.      d’istituire la Conferenza regionale per la strutturazione, promozione e attuazione delle politiche della sicurezza e vivibilità, la cui presidenza è affidata ad un consigliere regionale dell’opposizione. La Conferenza regionale che è composta dai responsabili di tutti gli Enti Locali o da propri delegati, dal coordinatore regionale e provinciali di polizia locale, si riunisce periodicamente, ossia secondo i criteri dettati da apposito regolamento che entrerà in vigore parallelamente alla presente legge;

9.      l’organizzazione e l’istituzione della Scuola di polizia locale che è impostata quale Accademia regionale della P.L., la preparazione dell’apposito regolamento d’istituzione e mantenimento, nel cui ambito dovranno contenersi i criteri dettati nell’allegato subregolamento concernente gli iter formativi e l’assegnazione dei gradi distintivi per gli addetti alla polizia locale:

10.  presidenza del Comitato tecnico scientifico, integrato nell’Osservatorio di cui al punto 4, la cui composizione e operatività è ordinamentata con apposito regolamento;

11.  costituzione di comitato tecnico consultivo paritetico (parte pubblica OO.SS  rappresentative Associazioni di Categoria di livello regionale/nazionale) e di una Commissione tecnica (formata da soli tecnici iscritti agli Albi professionali) cui è dato di collaborare alla definizione di tutti gli aspetti e materie tecniche aventi rilevanza sull’espletamento dei servizi di polizia locale; (uniformi – gradi – mezzi tecnici ed informatici – banche dati – frequenze radio e sistemi satellitari – ecc.);

12.  la cura dei bilanci, che terranno conto di quanto stabilito dalla Conferenza regionale di cui al comma 7° del presente articolo, e dell’allineamento della dotazione organica e di struttura e infrastrutture occorrenti alla migliore e più efficace resa dei servizi demandati alla P.L.;

13.  il coordinamento dei servizi di protezione civile e del volontariato che sono incardinati, per l’operatività, nel coordinamento regionale di polizia locale;

14.  mappatura, piani e gestione delle strutture per il governo delle emergenze e dei  grandi eventi, da realizzarsi in stretta assonanza con Enti Locali competenti per territorio;

15.  inoltrare alla Giunta e al Consiglio, secondo le modalità di cui ai commi 1° e 3° del presente articolo, le richieste di contributo d’ogni singolo ente che abbia approntato progetti atti alla realizzazione della sicurezza del territorio che saranno corrisposti nella misura del 50% dell’intero budget d’assolvimento;

16.  per i fini del presente articolo l’assessorato si dota di un’apposita struttura amministrativa, costituente centro di riferimento per ogni organismo sovrinteso o diretto dalla Regione Puglia in materia di sicurezza del territorio, al cui interno è prevista la presenza di almeno un ufficiale del comando regionale.

Articolo 6
(Attribuzioni degli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale)

Tutti gli appartenenti ai Corpi di polizia locale, nel ruolo di competenza, rivestono le qualità di:

1.         agenti ed ufficiali di polizia Giudiziaria, ove la qualità d’U.P.G. parte dal ruolo di sovrintendente capo;

2.         agenti di pubblica sicurezza, ove i Corpi costituiscono fonte di servizio ausiliari;

3.         ufficiali di polizia locale amministrativa, riservata al solo personale inquadrato nel ruolo di funzionario e dirigente;

4.         agenti di polizia stradale;

5.         agenti ed ufficiali di polizia locale tributaria;

Articolo 7
(Funzioni dei Corpi di Polizia Locale)

1. I Corpi di polizia locale, per mezzo dei propri componenti, oltre alle funzioni amministrative ad oggi esclusivamente destinate alla Regione e già esercitate dagli addetti alla Polizia municipale, provinciale e regionale, fatte salve quelle riservate allo Stato per le quali, in tema di collaborazione, si osservano i disposti di cui alla legge 65/86 nonché quelli del comma 3 art.5 della presente legge, esplicano funzioni:

    a) di polizia Giudiziaria, inerenti alla repressione di tutti i reati riconosciuti tali dal codice penale e dalle leggi speciali;
    b) di repressione dei reati connessi all'immigrazione clandestina;
    c) di sicurezza pubblica, per il mantenimento e miglioramento dei livelli di vivibilità;

g)      di polizia tributaria, limitatamente alle competenze degli enti Locali in materia

h)      di polizia ambientale, ecologica. del patrimonio storico e culturale;

i)        di tutela della proprietà pubblica e privata.

I servizi coordinati dei Corpi di polizia locale curano particolarmente:

1.      Il controllo di tutte le zone del territorio considerate a rischio sociale e ambientale secondo una mappa individuata ambito Conferenza regionale; a tal fine è istituita la figura dei poliziotto locale di zona che sarà dotato di specifica uniforme e delle occorrenti attrezzature di tutela e raccordo;

2.      Il controllo di piccoli agglomerati, o civili abitazioni isolate e di obiettivi di pubblico interesse ritenuti sensibili per la preservazione dei beni ambientali, paesaggistici, storici e culturali;

3.      operazioni interforze con le polizie statali;

4.      la prevenzione e repressione di particolari reati ricadenti nella sfera delle competenze di polizia amministrativa esercitate secondo i criteri dettati dalla presente legge.

 

Il coordinamento dei servizi opera secondo i parametri stabiliti dall’art. 4 della presente legge, pertanto tutti gli interventi sono concretati per mezzo della costituzione del Centro di coordinamento operativo permanente. Al Comandante di P.L. del Capoluogo di Regione, sulla scorta della programmazione stabilita dall’assessorato agli Affari Interni e d’intesa con i Comandanti dei Capoluogo di Provincia, è dato di approntare piani annuali d’intervento che preordineranno: i livelli di raccordo, i vari gradi di responsabilità e le competenze operative.

 

Per il migliore supporto informativo a tali compiti la Regione Puglia struttura una propria banca dati in cui sono raccolti tutti gli utili  elementi  atti al raggiungimento dei fini della presente legge ed assicurare l’interconnessione operativa tra i Corpi di P.L. e le Istituzioni statali responsabili della sicurezza. La gestione dei dati è riservata al solo personale del Corpo di polizia locale del Capoluogo di Regione che rivesti le qualifiche previste dalla legge 65/86 che, in ogni caso, li renderà disponibili agli altri Corpi di P.L. per l’esclusivo fine operativo.

I Corpi di P.L. operano assicurando tutti i servizi in ogni giorno dell’anno ed articolano gli stessi, con le dovute priorità, su tutte le 24 ore giornaliere.

Fermo restante l’assolvimento dei propri compiti ambito territorio di giurisdizione; nelle more della costituzione di Corpi in associazione, o consorzi, i comuni e gli Enti svolgenti le funzioni di cui alla legge 65/86 che non detengono organici per provvedere alla corresponsione dei servizi cosi come sancito al precedente comma, provvederanno ad assicurare i medesimi a mezzo della gestione di un prospetto annuale da adottarsi tra quelli confinanti annoveranti, complessivamente, almeno 40 addetti alla P.L. All’organizzazione del prospetto provvede, avendo conto anche della migliore organizzazione dei Corpi nonché della portata degli Enti interessati,  il Comando in cui è individuato il coordinamento territoriale secondo i criteri stabiliti nell’art. 4 della presente legge e secondo le esigenze indicate dall’assessorato agli affari interni. I maggiori oneri per le spese del personale, e di quant’altro occorrente sono a carico della Regione Puglia.

Per l’esecuzione dei compiti di polizia amministrativa ex legge n°1/2001, i Corpi di P.L.. quindi gli addetti hanno giurisdizione su tutto il territorio regionale, nonché esterna quando sia consentito per cause connesse all’operatività o derivanti dal servizio, nonché per missioni e rappresentanza degli Enti locali destinatari della presente legge; per quanto gli agenti e gli ufficiali della polizia locale hanno facoltà di libero percorso su tutti i mezzi pubblici, o pubblicamente autorizzati, operanti nell’ambito del territorio regionale.

Per il perseguimento del migliore e più efficace decentramento; ogni Corpo di P.L. o struttura intermedia di Esso, oltre alla consona dotazione di personale d’ogni ordine e grado, dovrà essere impostato/ta per l’autonomo svolgimento di tutti i compiti istituzionali e pertanto munito/ta di tutte le strutture e infrastrutture necessarie.

E’ consentito, previo parere favorevole della Conferenza regionale, nei limiti delle esigenze operative legate ad un più specifico controllo del territorio, l’istituzione d’appositi nuclei provinciali e regionali che, comunque, agiranno a supporto dei comandi territoriali qualora da questi sia avanzata richiesta. I contingenti e l’assegnazione del personale sono, di concerto con le OO.SS firmatarie del CCNL, regolamentati con apposito atto deliberativo regionale.

Art. 7/bis

Mobilità degli addetti ai Corpi di P.L.

I componenti i Corpi di polizia locale non possono essere impiegati o adibiti in compiti che non siano quelli sanciti dalla legge 65/86 ed istituzionalmente organizzati dalla presente legge.

In considerazione delle funzioni e delle esigenze del territorio che richiedono una conoscenza del tessuto sociale da parte degli addetti alla P.L, e fermo restante l’autorizzazione dell’Ente di dipendenza, la mobilità permanente fra i Corpi è consentita solo su base volontaria, mentre quella temporanea d’ordine è consentita qualora divenga indispensabile per la migliore resa del servizio e per l’incolumità degli agenti ed ufficiali di polizia locale. A tal fine, di concerto con le OO.SS. firmatarie del CCNL, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è adottato apposito Regolamento

All’entrata in vigore della presente legge,  l’assessorato di cui all’art.5 predispone la mappatura dell’organico di diritto e di fatto dei Corpi di P.L.. Susseguentemente, anche per un consono equilibrio delle dotazioni, nelle more del raggiungimento degli occorrenti organici, emana appositi piani di mobilità degli Operatori di P.L. che potranno essere realizzati, in conformità al precedente comma, e solo se le amministrazioni emittenti e riceventi ne sottoscrivono la volontà. Per quanto, i componenti i Corpi di Polizia Locale, potranno volontariamente optare per la definitiva collocazione nella struttura di destinazione. Alla valutazione della mobilità volontaria, cioè alle priorità di merito, si procederà mediante i criteri sanciti nel richiamato Regolamento che, oltre alla mobilità volontaria, e quella indotta, preordinerà i criteri degli eventuali distacchi, nonché l’organizzazione e le competenze di pertinenza del personale interessato.

In corrispondenza d’operatività interconnessa tra più comandi o unità operative, la direzione delle operazioni è affidata al dirigente o al responsabile che ne ha disposto l’esercizio; mentre per le eventuali contingenze, ossia condizioni non programmate, il comando delle operazioni è assunto dall’ufficiale più alto in grado e più anziano in servizio, in mancanza di questi dall’u.p.g. o, in caso d’indotta necessità, dal più anziano nella funzione. Comunque ogni attività è svolta secondo i principi stabiliti nello speciale Regolamento di cui all’art.2 comma 1°.

Fermo restante i requisiti fisici e morali previsti per lo svolgimento dei compiti d’agente di P.L.  ed al fine di ottenere il migliore recupero delle risorse umane, negli Enti interessati dai blocchi per le assunzioni, da processi d’esternalizzazione o privatizzazione dei servizi, è consentita la mobilità infracategoriale interna agli EE.LL assegnatari delle funzioni di cui alla legge 65/86, per l’immissione nel profilo d’agente di polizia locale . La mobilità è consentita ai dipendenti dell’Ente che:

I dipendenti che avanzano richiesta di mobilità intercategoriale muniti di titoli scolastici superiori a quello richiamato, o che abbiano: prestato servizio nelle forze armate dello Stato ed in altri Corpi di polizia locale, conoscenze di una o più lingue e comprovata conoscenza del patrimonio artistico, storico e culturale di Napoli, godranno di adeguata priorità per l’avvio alla partecipazione dei corsi di formazione per l’immissione nel ruolo d’agenti di polizia locale.

I richiamato corso di formazione ha durata minima di mesi sei, in tale periodo l’aspirante non può essere impiegato in compiti operativi esterni se non per il diretto apprendimento dei compiti istituzionali che, in ogni caso, non potrà superare il 30% dell’intero orario di lavoro destinato alla formazione, e, comunque, non prima di mesi 1.

In considerazione della specifica preparazione, degli investimenti, della delicatezza e riservatezza dei compiti istituzionali assegnati alla polizia locale, il dipendente che avrà aderito alla mobilità intercategoriale e abbia superato con profitto il corso di formazione per l’immissione nel ruolo d’agente di P.L. non potrà avvalersi dei disposti contrattuali relativi alla mobilità intercategoriale se non trascorsi almeno cinque anni dall’immissione nel predetto profilo, per il cui svolgimento avrà menzione delle responsabilità civili e penali che, in ogni caso, lo legheranno al segreto d’ufficio e all’assolvimento di residuali compiti o responsabilità derivati dai compiti svolti nella P.L.

Per la migliore e più efficace presenza dei Corpi di P.L., anche in considerazione delle varie condizioni di rischio recate dalla particolare condizione idrogeologica e sismica del territorio La Regione in accordo con gli EE.LL  e con le OO.SS., adotta il regolamento della pronta reperibilità di protezione civile e dell’organizzazione dei turni di servizio centralizzati.

Articolo 8
(Requisiti degli addetti alla P.L. e per l’accesso ai ruoli)

1. Gli Agenti e gli ufficiali della polizia locale, oltre ai requisiti morali e civili già sanciti dalla legge 65/86 debbono possedere:
    a) Idoneità psico-fisica all'impiego operativo;
    b) Diploma di scuola media superiore quinquennale e laurea per i ruoli superiori;
    c) Patente di Guida di tipo A - B o superiore;

Inoltre gli addetti al Corpo di polizia locale non devono trovarsi in condizioni ostative all'utilizzo delle armi d’ordinanza e non devono aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi.

2. Costituisce requisito per accedere ai ruoli di funzionario e dirigente, oltre a quanto previsto alla lettera a) comma 1, il possesso di diploma di laurea in discipline giuridico-economiche e sociologiche, nonché il diploma di laurea breve in materia di polizia locale che sarà rilasciato  a seguito della partecipazione ad appositi corsi organizzati dall’Accademia regionale di polizia locale.

3. Costituisce requisito per accedere ai ruoli di comandante, oltre a quanto previsto alla lettera a) del comma 1, il possesso di diploma di laurea in discipline giuridico-economiche e sociologiche nonché comprovata esperienza, di almeno 5 anni, in ruoli dirigenziali nell'ambito delle Forze dell'ordine, o dieci anni in amministrazioni pubbliche o private che abbia comportato la diretta responsabilità di almeno 100 operatori.

4. Fermo restante il possesso del diploma di scuola superiore, l’accesso al ruolo di funzionario, è consentito, percentualmente, anche al personale interno che partecipa agli appositi corsi di qualificazione di cui al comma 2° del presente articolo;

5. Per la partecipazione ai concorsi al ruolo di dirigente, il personale interno dovrà detenere le lauree richiamate, o titoli equipollenti, e, comunque, sarà riconosciuta l’esperienza acquisita ed i titoli di merito ricevuti nell’ambito dell’attività professionale svolta.

6.  I posti di Comandante dei Corpi di P.L. sono, salvo diverse necessità interne alle  amministrazioni locali, comunque regolamentate, coperti mediante pubblico concorso. Al personale interno che deterrà i titoli richiesti è riconosciuta l’esperienza acquisita nell’ambito dell’attività svolta ed eventuali titoli di merito assegnati.

7.     Al ruolo di comandante, eventualmente assegnabile dall’interno secondo la norma contrattuale , accede solo personale della P.L.; tale ruolo è parimenti assegnato a detto personale nelle more dello svolgimento di pubblico concorso.

Al personale di P.l. che per cause servizio, dirette o indirette, abbia riportato invalidità o limitazioni motorie che non richiedano l’obbligatorio cambio del profilo professionale, ovvero patologie che ne impediscano l’impiego operativo anche temporaneo, è riservata la collocazione in compiti d’istituto meno gravosi nonché nei servizi interni quando ne sia certificata l’esigenza.

Art.9

Strutture – infrastrutture – uniformi – attrezzature.

1.      La Sede del Coordinamento/comando regionale è incardinata nel territorio della Città di Bari e le Sedi provinciali nelle Città capo luogo di provincia.

2.      nell’ambito d’ogni provincia, le sedi dei Coordinamenti/comandi comprensoriali sono incardinate nei territori delle città e circoscrizioni a più alta densità abitativa ed è comunque assicurata l’interconnessione nei centri e circoscrizioni con almeno 3000 abitanti, fermo restante la corresponsione dei servizi secondo i criteri di cui all’art.3 comma 2°/ art.7 e di quanto sancito nel previsto regolamento.

3.      per quanto, oltre  allo sfruttamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture già in uso ai servizi di polizia municipale, provinciale e delle a.s.l., l’assessorato agli affari interni  individua ed assicura, d’intesa con le Autorità Locali, le ulteriori sedi e apparecchiature che ospiteranno e supporteranno i Coordinamenti/comandi di Polizia Locale.

4.      Analogamente si procederà per le ulteriori speciali infrastrutture che saranno integrate con ogni mezzo tecnologico ed operativo per il migliore controllo del territorio, da effettuarsi anche sulle acque, foreste, parchi, con i necessari mezzi anfibi ed aerei nonché d’animali occorrenti agli scopi.

5.      Agli ulteriori oneri economici provvede la Regione secondo i criteri stabiliti con la presente legge.

Articolo 10
(Armamento e dotazioni )

1. Tutti gli appartenenti ai Corpi di polizia sono armati di:
    a) Arma semiautomatica;
    b) Arma lunga per i servizi di polizia locale e rurale che ne richiedono l’utilizzo,

    c) di manganello ed ogni altro strumento utile alla tutela del cittadino e dell’incolumità degli addetti ai Corpi

2. La Regione Puglia si dota di poligoni provinciali, o comprensoriali. Pertanto tutti gli appartenenti alla P.L. sono tenuti ad esercitazioni almeno bimestrali.

3. Oltre ai mezzi operativi e alle strutture extra comandi (garitte termiche – segnalatori di posizionamento verticale. ecc.) gli addetti ai servizi operativi della P.L. sono dotati d’ogni utilità, tra cui apparati ricetrasmittenti, manette, mazzette di segnalazione, spray antiaggressione, maschere antigas, segnalatori di posizione dell’agente, ecc. A tal fine la Regione interviene con sostegni economici affinché sia pianificato su tutto il territorio il migliore funzionamento dei servizi resi in armi con particolare priorità per quelli ricadenti nel coordinato controllo del territorio.

4. La Regione Puglia, in considerazione dei disposti del C.d.S., organizza apposite strutture di livello provinciale, dove in collaborazione con gli I.M.C.T.C., si conseguiranno le patenti di servizio.

Articolo 11
(Trattamento economico previdenziale ed assistenziale)

1. A tutti gli appartenenti ai Corpi di P.L. è corrisposto il trattamento economico previsto dal CCNL, nonché l’apposita indennità di polizia locale implementata dalla presente legge nella misura di euro 150  che andrà rivalutata ad ogni rinnovo contrattuale secondo i parametri dell’inflazione per il mantenimento e miglioramento del potere d’acquisto;

2. Tutti gli appartenenti ai Corpi di P.L. fruiscono di copertura assicurativa per gli infortuni derivanti dall'attività di servizio ed hanno diritto a pensione integrativa. In caso di premorienza per causa di servizio ai familiari è assicurata l’integrazione dei contributi utili al raggiungimento del massimo della pensione, mentre agli orfani è riconosciuto anche adeguato punteggio nei concorsi per i posti d’operatori di polizia locale, o interni agli Enti Locali.

3. Nelle more della più ampia Riforma della legge 65/86 ed in considerazione degli effettivi danni e disagi scaturenti dai compiti espletati dagli Operatori regolati dalla presente legge, la Regione in concorrenza con gli EE.LL, corrisponde ad ogni Operatore di P.L. un’aliquota per l’integrazione contributiva, pari all’occorrente economico atto a favorire il prepensionamento pari ad un anno su cinque per lavoro effettivamente prestato. Tale somma, preminentemente assorbibile dai fondi di cui all’art.208 C.d.S., è gestita dai Comitati individuati al Capo III del CCNL EE.LL. 2002/2005

4. i fondi per la copertura degli oneri finanziari, derivanti dalla spesa per la corrispondenza di quanto sancito ai commi 1 e 2, sono da trarsi dalle risorse di bilancio e da quelli di cui all’art.208 c.d.s. versati in quota parte da ogni singola amministrazione cui la presente legge si rivolge.

5. La Regione, visto l’alto tasso di mortalità ed invalidità che coglie gli addetti alla polizia locale, istituisce, nell’ambito dell’assessorato agli Affari Interni e previo concertazione con le OO.SS maggiormente rappresentative, l’Osservatorio delle malattie professionali che opererà anche e soprattutto in tema di prevenzione. A tal fine esso si servirà di tutte le strutture ospedaliere e di ricerca. Agli oneri economici derivanti si provvederà mediante apposito capitolato ambito bilancio delle spese sanitarie regionali.

Articolo 12
(Disposizioni transitorie e finali)

1.      Al fine della migliore organizzazione per il raggiungimento delle finalità individuate nella presente legge la Regione Puglia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge regionale emana uno speciale regolamento esecutivo che unitamente a tutti gli altri previsti nel presente articolato, complementerà la struttura normativa di tutte le attività occorrenti per il migliore e più efficace servizio alla Collettività locale.

2.      L’ordinamento di cui all’art. 3 della presente legge regionale sarà adattato a quello individuato dal CCNL degli EE.LL fermo restante la preservazione dei ruoli che, in ogni caso, è assicurata dalla trattativa di secondo livello, nel cui ambito si provvederà a riconoscere responsabilità il cui onere differenziale resta a carico della Regione.

3. La presente legge costituisce parte integrante del processo di Riforma dello Statuto dell’Ente Regione che per quanto concerne la Riforma costituzionale del Titolo V ed in particolare il  demando della potestà legislativa in materia di polizia locale amministrava, trova già avviati i processi di riorganizzzione della polizia locale pugliese.

4. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si farà riferimento allo specifico regolamento esecutivo di cui all’art.1 che sarà emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 13
(Istituzione Coordinamenti dei Corpi di Polizia Locale)

1. A decorrere dalla data d’entrata in vigore della presente sono istituiti i Coordinamenti di polizia locale cosi come individuati dall’art.4 della presente legge.

Progetto esteso dal Commissario Regionale  Di.C.C.A.P./S.U.L.P.M   Giuseppe Bonfilio                                                                 .                           Sub Commissario Regionale  Di.C.C.A.P./S.U.L.P.M.     Remo Giuliano              

 

 

Proposta ordinamento dei distintivi di grado  e degli iter formativi, d’aggiornamento - qualificazione e specializzazione degli appartenenti alla polizia locale della Regione Basilicata

Il Di.C.C.A.P/S.U.L.P.M. avanza la presente proposta sottolineando che, pur nel rispetto dell’autonomia negoziale degli enti locali cui  si rivolge il Regolamento dei gradi, essa s’impernia sulla disciplina contrattuale e sulle funzioni/responsabilità derivanti dalla legge 65/86.

In linea, il sistema dell’ordinamento dei gradi distintivi per i componenti la polizia locale è inquadrato nella cornice degli obbligatori iter formativi e qualificativi giacché risultano  inscindibili sia per la migliore e più efficace resa di un servizio di polizia locale, compositamente interagente con la Comunità lucana e con i diffusi interessi da Questa recati, sia dall’esigenza del mantenimento di apposita gerarchia in questo particolare servizio, laddove necessità rendere fruibile internamente ed esternamente il livello di esperienza, coinvolgimento e responsabilità degli Operatori di P.L..

In quest’ottica, il Di.C.C.A.P/S.U.L.P.M. ha inteso proporre percorsi che rifuggano dalla mera parata coreografica, per puntare, sostanzialmente, a trasfondere, nella pratica, quelle condizioni per mezzo delle quali si deve caratterizzare nei fatti la nuova organizzazione della pubblica amministrazione, laddove le condizioni e realtà connesse al varo del Regolamento dei gradi distintivi, risultano terreno fertile per recuperare i ritardi attuativi connessi alle recenti riforme, con le quali si è scelto di strutturare i servizi per centri di responsabilità e non più di striminzita competenza.

Il Di.C.C.A.P./S.U.L.P.M. pone, altresì, l’accento sull’importante e primario ruolo che polizia locale svolge poiché, in prima ed ultima analisi, essa rappresenta la facciata più esposta della macchina organizzativa ed operativa dell’Ente locale, ragion per cui la proponente O.S. ritiene, anche per la trattazione di merito che i gradi vadano necessariamente collegati ai suddetti percorsi, per mezzo dei quali si potrà qualificare la necessaria certa individuazione della fruibilità dei servizi che derivano da una corretta organizzazione delle funzioni e  responsabilità particolarmente ricadenti sui profili professionali incardinati nella polizia locale

In tal senso, la presente proposta, oltre al dato della funzionalità ed organicità dei servizi, mira anche a delineare correttamente e concretamente gli spartiacque tra responsabilità esecutive, funzionali e dirigenziali, gia postulati dalle cosi dette leggi Bassanini e ribaditi al Capo III del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, lasciando, per converso poiché trattati solo in linea propedeutica, l’individuazione dei consoni assetti formativi, qualificativi e di specializzazione, e la conseguente assegnazione dei gradi distintivi per tali livelli, ai rappresentanti della Dirigenza che al meglio possono garantire il raggiungimento degli obiettivi.

Per quanto, Il Di.C.C.A.P./S.U.L.P.M. sia per l’organizzazione dei percorsi formativi, qualificativi e di aggiornamento, sia per l’assegnazione dei gradi, sosterrà la presente proposta poiché è necessaria anche per la fissazione di una propedeutica organizzazione che sostanzi l’apicalità ordinamentale dei comandanti o responsabili di servizio nonché il ruolo di ufficiale delle Forze di Polizia Locale, rivendicandone, per tutti i ruoli di comando, la diretta ed esclusiva dipendenza dai sindaci, presidenti di provincia o assessori delegati, e l’intrinseca impossibilità d’incardinamento (che non basi su mobilità volontaria o forzata da cause fisiche) anche di tutti gli altri componenti la P.L. in funzioni o servizi dell’ente locale che non siano previste dalla legge 65/86.

Se l’Ente Regione non può pienamente incidere nell’autonomia negoziale degli altri EE.LL., neppure può sfuggire dal ruolo che l’art.117 della riformata Costituzione Le assegna: “potestà legislativa esclusiva in materia di polizia amministrativa”, ragion per cui tutti i Regolamenti emanandi dalla Regione Puglia e ricadenti sulla polizia locale, a parere del Di.C.C.A.P./S.U.L.P.M., possono e debbono tendere a razionalizzare i servizi de quo nell’ottica del graduale, ma, comunque, pieno affido del governo di Organi che svolgono funzioni di polizia anche, e sempre più incisivamente, in collaborazione con le polizie dello Stato per il consono controllo del territorio, cioè per la sicurezza e vivibilità dei centri urbani.

Quanto va letto anche nell’indirizzo del nuovo sistema della contrattazione decentrata che affida un pregnante ruolo anche alle regioni, ragion per cui, e sempreché sia ritenuta utile una concreta rispondenza alla domanda di sicurezza, nulla vieta alla Regione lucana  d’implementare risorse per la costruzione di sinergiche politiche sullo sviluppo delle professionalità di base, intermedie ed alte, giacché in esso si traspone la reale volontà della Regione Stessa di rendere, per la parte di competenza, concreti e qualificati servizi.

 

Sistema di inquadramento dei gradi in capo al personale delle Forze di P.L.

Fermo restante la necessità di procedere al reinquadramento dei gradi e alla nuova disciplina della denominazione dei ruoli, in ossequio a quanto sancito dal capo III del CCNL (ossia riconoscimento dell’anzianità di servizio e dell’esperienza operativa acquisita), il Di.C.C.A.P./SULPM rivendica un intrinseco riconoscimento:

·        Dell’alto grado di specializzazione e delle composite connesse responsabilità ricadenti sui poliziotti locali, ossia sul profilo professionale degli istruttori di vigilanza, già collocati dal CCNL nella Fascia C;

·        Del più elevato livello di professionalità e responsabilità già svolto dagli Operatori che rivestono il ruolo di  comandanti, di vice comandanti nonché degli attuali sottufficiali che non sono rientrati nella sanatoria dettata dall’art. 29 del CCNL 98/2002, “cosi dette Code contrattuali”;

·        Dell’esigibilità delle funzioni e degli alti contenuti di professionalità e responsabilità ricadenti sui funzionari di P.L. attualmente inquadrati dal CCNL in Fascia D;

·        Delle specifiche ed inscindibili responsabilità e particolari funzioni ricadenti in capo alla dirigenza dei Corpi di polizia locale, laddove lo svolgimento di tale attività racchiude anche i particolari rischi amministrativi, giudiziari e fisici che vengono ad intrecciarsi con l’operatività di polizia, ossia di: pubblica sicurezza e sicurezza pubblica, giudiziaria, stradale, ambientale, tributaria, ecologica, edile, ittico venatoria, rurale, annonaria, commerciale, amministrativa, ecc., svolte da tutti i componenti i Corpi e Servizi di polizia locale.

Pertanto, in conformità agli essenziali presupposti elencati in premessa ed inerentemente all’emanando regolamento dei gradi distintivi, il Di.C.C.A.P./SULPM propone che il personale addetto alle Forze di Polizia locale della Regione Basilicata, ivi compresi gli addetti ai servizi regionali aventi le qualifiche di cui alla legge 65/86, sia ricollocato secondo il seguente sistema riflettente anche incardinamento funzionale e percorsi formativi, qualificativi e di aggiornamento:

Area degli istruttori

 

Tutti gli istruttori di Polizia Locale che all’entrata in vigore del presente Regolamento abbiano conseguito l’anzianità prevista per l’assegnazione dei distintivi di grado, vestiranno gli stessi in conformità a quanto sancito per i nuovi percorsi. La Regione Basilicata garantisce l’eventuale recupero dei corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione entro un periodo massimo di anni due.

·       Agente di prima nomina che deve frequentare esclusivamente il primo corso di formazione anche pratica della durata di mesi 6 (sei) o di ore ottocento sessanta quattro (864), spalline senza fregio;

·        Istruttore di Polizia Locale che ha superato il corso di formazione con profitto assume ..    il  grado di agente scelto e veste spalline con una barra argentata curva;

·   Istruttore di Polizia Locale con un'anzianità nel ruolo di anni cinque, cui sia stata garantita la partecipazione a corsi d’aggiornamento della durata minima di ore 60, assume il grado di sovrintendente e veste spalline con una barra argentata dritta e soggolo argentato sul berretto;

·   Istruttore di Polizia Locale con un'anzianità nel ruolo di anni dieci, cui sia stata garantita la partecipazione a corsi d’aggiornamento e specializzazione della durata minima di ore 90, assume il grado di sovrintendente capo e veste spalline con doppia  barra argentata  dritta e soggolò argentato sul berretto;

·    Istruttore di Polizia Locale con un'anzianità nel ruolo di anni quindici, cui sia stata garantita la partecipazione a corsi d’aggiornamento e specializzazione della durata minima di ore 120, assume il grado di primo sovrintendente coordinatore con funzioni d’u.p.g. e veste spalline con tripla barra argentata dritta e soggolò argentato sul berretto;

·        Istruttore di Polizia Locale già inquadrato con i gradi di sottufficiale e non rientrato nella sanatoria delle Code contrattuali, assume il grado di primo sovrintendente con funzioni d’u.p.g.; veste spalline con tripla barra dorata dritta e soggolò dorato sul berretto. Tale grado può essere raggiunto anche dagli altri istruttori sovrintendenti che abbiano raggiunto un anzianità minima di venticinque anni di servizio e partecipato, con profitto, ad un corso di specializzazione per la gestione del personale sottordinato.

 

Area dei funzionari

A.    Tutti i funzionari di Polizia Locale che all’entrata in vigore del presente Regolamento rivestono qualità di istruttori direttivi, ossia addetti al coordinamento e controllo nonché di ufficiali di polizia giudiziaria, ruolo, comunque, conseguito, assumono il grado di Ispettore di polizia locale, vestono spalline con doppia stella dorata a rilievo con cinque punte e soggolò dorato con due barrette per lato sul berretto.

B.    Tutti i funzionari di Polizia Locale che all’entrata in vigore del presente Regolamento rivestono, oltre alla qualità di istruttori direttivi, ossia addetti al coordinamento e controllo nonché di ufficiali di polizia giudiziaria, ruolo di comandanti, comunque, conseguito, assumono il grado di Ispettore Capo di polizia locale, vestono spalline con tripla stella dorata contorniata di segmento rosso a rilievo con cinque punte e soggolò dorato con due barrette contorniate da segmento rosso per lato.

C.    Tutti i funzionari di Polizia Locale che all’entrata in vigore del presente Regolamento rivestono, oltre alla qualità di istruttori direttivi, ossia addetti al coordinamento e controllo nonché di ufficiali di polizia giudiziaria, ruolo di vice comandanti, comunque, conseguito, assumono il grado di Vice Ispettore Capo di polizia locale, vestono spalline con doppia stella dorata e contorniata di segmento rosso a rilievo con cinque punte e soggolò dorato con due barrette contorniate da segmento rosso per lato sul berretto.

D.    La vestizione dei predetti gradi, in conformità ai percorsi stabiliti nel presente Regolamento per l’area dei funzionari, è assorbita da quelli previsti per assestamento in carriera in posizione superiore. In ogni caso le posizioni di comando dovranno essere visualizzate con i segmenti rossi da apporsi in contorno alle stelle posizionate sulle spalline e alle barrette posizionate sul soggolò.

1.   Funzionario di Polizia Locale assunto dall’esterno o che abbia superato il corso selettivo di qualificazione con profitto individuato nel  bando interno, assume, il  grado di Vice Ispettore di polizia locale, veste spalline con una stella dorata a rilievo con cinque punte e soggolò dorato con una barrette per lato.

2. Funzionario di Polizia Locale che abbia superato, con profitto, corso d’aggiornamento della durata minima di ore 90, assume, il  grado di Ispettore di polizia locale, veste spalline con doppia stella dorata a rilievo con cinque punte e soggolò dorato con due barrette per lato sul berretto.

3.      Funzionario di Polizia Locale che abbia superato, con profitto, corso d’aggiornamento e qualificazione della durata minima di ore 120, assume, il  grado di Commissario aggiunto di polizia locale, veste spalline con tripla stella dorata a rilievo con cinque punte e soggolò dorato con tre barrette per lato sul berretto.

4.      Funzionario di Polizia Locale che abbia superato, con profitto, corso d’aggiornamento, qualificazione e specializzazione della durata minima di ore 150, assume, il  grado di Commissario di polizia locale, veste spalline con tripla stella dorata contorniata di segmento rosso a rilievo con cinque punte e soggolò dorato con tre barrette contorniate da segmento rosso per lato.

5.      Funzionario di Polizia Locale che abbia superato, con profitto, corso d’aggiornamento, qualificazione e specializzazione mirata della durata minima di ore 180, assume il  grado di Commissario Capo di polizia locale, veste spalline con una torre più una stella dorate a rilievo con cinque punte e soggolò dorato zigrinato con rilievi a quattro barrette per lato.

6.      Funzionario di Polizia Locale che abbia superato, con profitto, corso d’aggiornamento ed alta qualificazione e specializzazione mirata della durata minima di ore 240, assume, il  grado di Commissario d’area, responsabile di comando o di unità operativa complessa di polizia locale, veste spalline con una torre più una stella dorate contorniata di segmento rosso a rilievo con cinque punte e soggolò dorato con quattro barrette contorniate da segmento rosso per lato.

La Regione Basilicata conseguirà appositi accordi con le Università presenti sul territorio al fine di ottenere l’apposita organizzazione di corsi per la qualificazione e specializzazione mirata del personale inquadrato nell’area dei funzionari; le materie d’apprendimento le cui materie d’apprendimento saranno stabile dal Comitato Tecnico Paritetico di cui all’art.5 comma 11° della Legge regionale sulla P.L..


I percorsi ed i criteri per l’assegnazione dei gradi.

 

In considerazione dell’esigenza di strutturare appositi percorsi che considerino il grado di autonomia esecutiva e responsabilità funzionale anche per la figura degli agenti, e dei necessari sostegni formativi, nonché di qualificazione e specializzazione dei ruoli intermedi e dei Quadri componenti le Forze di Polizia Locale, il presente Regolamento disciplina il sistema dell’assegnazione dei gradi secondo i parametri e  presupposti individuati con il presente atto.

Per gli istruttori di polizia locale coinvolti nel processo d’assegnazione dei gradi distintivi sono previsti i seguenti parametri di considerazione e valutazione:

1.  superamento con profitto dei corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione, considerazione dell’anzianità nella posizione di provenienza, piena osservanza delle regole che attendono al consono comportamento dei pubblici ufficiali (la cui inosservanza può comportare lo stallamento nel grado, ovvero il degrado per gravi demeriti), particolari assegnazioni di encomi e benemerenza che possono consentire il superamento automatico di un grado;

2.  concorrenza pratica surrogata da effettivo svolgimento dei compiti nonché compartecipazione con i ruoli superiori a processi produttivi, ossia di migliore e più efficace resa del servizio alla cittadinanza utenza e all’immagine delle istituzioni locali e nazionali, propedeutica e specifica qualificazione/specializzazione per la copertura del ruolo di ausiliari ufficiali di polizia giudiziaria;

Per gli Operatori interessati alle progressioni verticali interfascia i corsi organizzati dalla scuola di polizia locale regionale individueranno, in piena assonanza con le direttive dell’ente locale richiedente, i seguenti parametri di valutazione:

1.  immissione nel grado di Vice Ispettore di polizia locale, assolvimento di corso teorico pratico e prova selettiva finale, con risultato di buon profitto ed annessa valutazione dell’anzianità ed esperienza acquisita nel grado di provenienza, dell’anzianità anagrafica nonché dello stato di servizio e di particolari benemerenze;

2.   immissione nel grado di Ispettore di polizia locale, assolvimento sostanziale dei compiti assegnati ed annessa valutazione dell’anzianità ed esperienza acquisita nel grado di provenienza nonché partecipazione ai corsi formativi, aventi anche natura di tecnica di gestione del personale e per l’aggiornamento interno al Corpo di P.L. dello stesso, della durata individuata dal Regolamento dei gradi, dell’anzianità anagrafica, dello stato di servizio e di particolari benemerenze;

3.  immissione nel grado di commissario aggiunto di Polizia Locale, oltre alla valutazione degli elementi di cui al punto 2, assolvimento di corsi d’aggiornamento, qualificazione e specializzazione  della durata individuata dal Regolamento dei gradi, da imperniarsi in prevalenza su processi - amministrativi per la cogestione dei P.E.G, di determine connesse ai compiti istituzionali - di responsabilità afferenti i procedimenti assegnati alla P.L. - di natura tecnica compartecipativa per la sicurezza, gestione e supporto del personale, con obbligo d’aggiornamento mensile dei ruoli sott’ordinati sia sui risvolti propri dell’attività di polizia, sia sulle materie acquisite nella qualificazione e specializzazione;

4.  immissione nel grado di commissario di Polizia Locale, oltre alla valutazione degli elementi di cui al punto 2, è previsto l’assolvimento di corsi d’aggiornamento, qualificazione e specializzazione  della durata individuata dal Regolamento dei gradi, da imperniarsi su processi – di tecniche per la gestione del territorio e rapporti interistituzionali - amministrativi per la gestione dei P.E.G.,  determine anche esponenti l’Amministrazione - di responsabilità afferenti i procedimenti assegnati alla P.L. - di natura tecnica diretta  per la sicurezza, gestione e sovrintendenza del personale, con obbligo (dove fossero carenti i ruoli sottoposti) d’aggiornamento mensile dei ruoli sott’ordinati sia sui risvolti propri dell’attività di polizia, sia sulle materie acquisite nella qualificazione e specializzazione; superamento di apposito corso di qualificazione indetto per la copertura dei ruoli di commissario con compito di organizzazione del lavoro e interazione con gli Organi politici dell’Ente;

5   immissione nel grado di commissario capo di Polizia Locale, oltre a quanto previsto nei punti 3 e 4, per la copertura di tale ruolo è previsto l’assolvimento di specifici corsi d’aggiornamento, qualificazione e specializzazione  della durata individuata dal Regolamento dei gradi, da imperniarsi in prevalenza su processi – di tecniche per la gestione del territorio e rapporti interistituzionali - amministrativi per la gestione dei P.E.G.,  determine esponenti l’Amministrazione - di responsabilità e sovrintendenze afferenti i procedimenti assegnati alla P.L. - di natura tecnico pratica diretta  per la sicurezza e gestione del personale (con obbligo ove fossero carenti i ruoli sottoposti d’aggiornamento mensile dei ruoli sott’ordinati sia sui risvolti propri dell’attività di polizia, sia sulle materie acquisite nella qualificazione e specializzazione); superamento di apposito corso di qualificazione indetto per la copertura dei ruoli di commissario e commissario capo con compito di organizzazione del lavoro e diretta interazione con gli Organi politici dell’Ente;

 

6.  immissione nel grado di commissario d’Area di Polizia Locale, oltre a quanto previsto nei punti 3 – 4 e 5, per la copertura di tale ruolo è previsto l’assolvimento di specialistici corsi d’aggiornamento e qualificazione,  della durata individuata dal Regolamento dei gradi, da imperniarsi in prevalenza su processi – di tecniche per la gestione delle criticità del territorio e rapporti interistituzionali - amministrativi per la gestione dei P.E.G.,  determine esponenti l’Amministrazione - di responsabilità e sovrintendenze afferenti i procedimenti assegnati alla P.L. - di rapporto con responsabilità dirette  per la sicurezza e gestione del personale (con obbligo ove fossero carenti i ruoli sottoposti d’aggiornamento mensile di tutti i gradi sott’ordinati sia sui risvolti propri dell’attività di polizia, sia sulle materie acquisite nella qualificazione e specializzazione); superamento di apposito corso di qualificazione indetto per la copertura dei ruoli di commissario e commissario d’Area con compito di organizzazione del lavoro e diretta interazione con gli Organi politici dell’Ente; partecipazione a processi di alta professionalità e di qualificazione anche per le tecniche di coordinamento di una struttura apicale.

Gli elementi costituenti presupposto, individuati nella presente proposta e tutte le fasi di formazione, qualificazione, aggiornamento, sono da ritenersi direttamente connesse all’assegnazione dei gradi distintivi; pertanto la partecipazione alle prove selettive per i passaggi in verticale, potrà concretarsi solo ad esaurimento della partecipazione di tutti gli aspiranti.

Le prove selettive, concernenti le progressioni verticali, dovranno essere strutturate secondo criteri di formazione per i ruoli posti ai bandi di partecipazione, ossia che tutte le materie di qualificazione dovranno essere quelle proprie del ruolo d’accesso, e dovranno concretarsi con specifici corsi di specializzazione da conseguirsi a seguito del superamento della prova selettiva.

A tal fine la Regione Puglia, di concerto con gli altri EE.LL interessati., attiva sessioni di studio e preparazione alle prove in questione, nonché quanto occorrente alle prove d’esame, che saranno, in ogni caso, tenute presso la scuola di Polizia Locale regionale.

 

Per il migliore e più efficace raggiungimento dei fini individuati dal Regolamento d’assegnazione dei gradi, la Regione Basilicata stipulerà, in aggiunta ai corsi individuati, apposite convenzioni con le Università presenti nel territorio campano onde ottenere specifiche sessioni di specializzazione per il ruoli di: commissario, commissario capo e commissario d’Area di polizia locale.

In ossequio a quanto dettato dal Capo III del CCNL 2002/2005, e per il migliore sfruttamento delle risorse investite dagli EE.LL della Basilicata per la partecipazione a tali sessioni è prevista una anzianità minima di 15 anni nel servizio di polizia locale; il superamento, con profitto, della sessione darà diritto all’acquisizione del titolo di titolare di laurea breve, quindi automatica immissione ed operatività nel ruolo d’ufficiale direttivo di polizia locale.

 

 

 

ALLEGATO A
CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI

 

Divisa Maschile

Copricapo: berretto rigido con visiera confezionato e fregio della Regione in canottiglia oro con foderina bianca intercambiabile + bustina base celeste stesso fregio per il personale impiegato a bordo di auto e motoveicoli (per questi ultimi opera solo in posizione di stazionamento) ed altri mezzi in dotazione alla P.L che richiedono particolari vestizioni.

Giacca: bleu scuro - quattro bottoni tipo oro, quattro tasche sovrapposte con piegone e pattina, di cui due piccole sul petto e due grandi alle falde laterali - Spacco posteriore - spalline fermate da bottone metallico - distintivi di grado sulle spalline sul berretto. Alamari riproducenti alloro in argento per i ruoli d’istruttore, ed in oro per il ruolo di primo sovrintendente, funzionari e dirigenti da porsi sui colli della  giacca e sulla camicia dell’uniforme estiva.

Maglioncino con collo a V munito di spalline per l’apposizione dei gradi e taschino sul quale sarà apposta strappo per l’apposizione di scritta polizia locale ed apposito bottone per apposizione della placca distintiva da indossarsi sotto la giacca o sopra la camicia nei periodi stagionali intermedi

Pantaloni: bleu scuro stesso tessuto della giacca - Camicia: bianca - manica lunga per la stagione invernale e corta per quella estiva – modello classico.

Cravatta: bleu;

Calze: bleu;

Scarpe: nere;

Stivaletti a caviglia neri;

Giaccone in coretex : Bleu scuro corto e/ o lungo con cappuccio intercambiabile e spalline su cui apporre distintivi di grado, sullo stesso capo sarà apposta una mini banda riportante scritta rifrangente polizia locale avente larghezza di cm 10 altezza ed altezza cm due collocata sul taschino pettorale destro - mentre la stessa scritta sarà posta a banda larga sulla parte posteriore che coprirà la totale larghezza posteriore ed un altezza di centimetri 15.

- completo antipioggia con busta custodia;

- maglione bleu scuro  a collo alto (solo periodo invernale);

--Stivali a mezza gamba antinfortunistica per servizi automontati e su mezzi che ne richiedano l’uso.

- Pantalone cavallerizzo per i richiamati servizi.

- Fischietto: con catena in metallo;

- Borsello: bianco;

- Cinturone e spallaccio bianco;

- Guanti: bianchi in cotone;

- Guanti scuri in pelle;

- Cappotto di rappresentanza: bleu scuro - con spalline su cui apporre i gradi distintivi modello classico - sei bottoni – doppio petto.

- Fondina per pistola e un portacaricatore in pelle bianca;

--Palina d’ordinanza di materiale plastico catarifrangente con scritta polizia locale Regione Puglia sul lato destro e stessa scritta dell’ente titolare della funzioni di polizia locale sul lato sinistro – al centro della stessa nella parte tonda di coloro rosso è riportato lo stemma della Repubblica italiana a rilievo nero – mentre sul manico è riportato in numero progressivo di dotazione.

- Mazzetta di segnalazione in gomma catarifrangente alla cui impugnatura è legata fascia per la legatura al polso – mentre sulla parte estesa o estensibile è riportato il numero progressivo di dotazione nonché la scritta polizia locale.

- Mini bomboletta contenente spray antiaggressione;

- Manette regolamentari;

- Orologio al quarzo;

- Materiale accessorio: stradario - penna – blok notes ecc.;

- Segnalatore posizionamento di posizione verticale collegato alla centrale operativa;

- apparato ricetrasmittente collegato alla centrale operativa in dotazione alla pattuglia;

- Cellulare mobile aziendale in dotazione per servizi in abiti borghesi;

 

Divisa Femminile

Capi aggiuntivi rispetto alla divisa maschile:

- gonna: bleu scuro;

- calze: color carne;

- scarpe: nere con tacco non superiore a

cm 4 e/ o stivali con mezzo tacco;

- copricapo: modello fez con visiera tetto bianco;

- cappotto: mantella bleu scuro.

 

Motociclisti (uomo donna)

Capi aggiuntivi rispetto a divisa appiedati:

- pantaloni cavallerizza colore bleu scuro dello stesso tessuto della giacca;

- guantoni pelle nera con riporti  bianchi rifrangenti;

- stivaloni antinfortunistica tipo polstrada;

- manicotti rifrangenti;

- spallaccio con cinturone e borsello;

- giaccone coretex colore bleu;

- completo antipioggia da motociclista con busta custodia;

- maglione bleu scuro  a collo alto (solo periodo invernale);

- giubbotto nero in pelle per scorta e rappresentanza.

 

Divisa Estiva

nel periodo estivo, la divisa può  essere indossata:

1) senza giacca;

2) con camicia bianca due taschini con

pattine e spalline intercambiabili, manica corta o lunga se richiesto da elementi meteorologici, pettorina senza cravatta, cordellino porta fischietto bleu.

 

Divisa del poliziotto locale di zona  (uomo donna)

Capi aggiuntivi rispetto a divisa appiedati:

- pantaloni con stretta al polpaccio per il rientro negli anfibi colore bleu scuro dello stesso tessuto della giacca;

- guanti pelle nera con molla al polso rifrangente;

- stivali anfibi in pelle ad alta prestazionalità;

- spallaccio con cinturone e ganci porta accessori;

- giaccone coretex colore bleu con larga banda rifrangente sul lato posteriore riportante scritta poliziotto di zona;

- completo antipioggia riproducente le richiamate fattezza della divisa ordinaria;

- maglione bleu scuro  a collo alto (solo periodo invernale);

-  cappello a bustina di colore celeste con semibande rifrangenti e stemma della Regione sul fronte;

 

Tutto il personale impiegato in servizio d’ordine pubblico esempio: gare sportive, manifestazioni politiche, scorta cortei, ecc. anche ausiliario, è dotato di casco antinfortunistico e di prevenzione fasciante anche l’intero collo con visiera ritraibile in materiale antisfondamento.

 

Divisa di Gala

- Giacca: bianca con quattro bottoni in oro - alamari in cannottiglia oro – senza spalline - senza tasche applicate – due tasche tagliate alle falde laterali - tagli dritti senza spacchi - distintivi riportati sulla manica a 5 cm dal bordo: 

- per il grado simbolico di Sot. Ten. Una barretta orizzontale di cm 7 in canottiglia oro;

- per il grado simbolico di Tenente 2 barrette orizzontali, ciascuna di cm 7 in canottiglia oro;

- per il grado simbolico di Capitano 3

barrette orizzontali, ciascuna da cm 7, in canottiglia oro;

- per il grado simbolico di Maggiore

greca di cm 7x1 e una barretta di cm 0,3

in canottiglia oro;

- per il grado simbolico di Ten. Colº

greca cm 7x1 e due barrette di cm 0,3

in canottiglia oro;

- per il grado simbolico di Colonnello

greca di cm 7x1 e tre barrette di cm 0,3 in canottiglia oro;

- per il grado simbolico di generale comandante la P.L. Capoluogo di Regione greca in platino di cm 7x1.

- per il grado simbolico di Maresciallo

una o più barretta (secondo il ruolo rivestito) in canottiglia argento poste sulla manica a 10 cm dalla spallina;

-                altri effetti eguali alla divisa appiedati.

 

Copricapo (particolari)

Per Ufficiali: (Maggiore - Ten. Col. - Colº)

completo di cordoncino oro e barrette equivalente ai gradi simbolici;

Per Ufficiali:( sot. ten. - Ten. - Cap.) completo da fascetta oro e barretta equivalente ai gradi;

Per Istruttori sovrintendenti completo da fascetta oro/argentata e barrette equivalenti ai gradi.

 

Divisa di Rappresentanza

- Casco bianco con stemma della Regione - Guanti bianchi - cinturone bianco – cordellino tipo oro;

- altri effetti uguali alla divisa appiedati.

Grande Uniforme

- E' sostenuta dalla Regione, per le Amministrazioni Comunali che ne attestino volontà, la fornitura, per un individuato numero di agli addetti alla P.L., di grandi uniformi, purchè  queste riproducano,mediante documentazione, divisa storica della fondazione del Corpo anche comprensive di sciabole, spadini od altro.

 

Per la migliore rispondenza alla certa individuazione dei ruoli e delle responsabilità  tutti gli addetti alla P.L. indosseranno una placca distintiva di forma rotonda e avente diametro di centimetri __  riproducente fedelmente lo stemma  della Regione Basilicata. Nella stessa si leggerà il numero progressivo d’assunzione o assegnazione del ruolo assegnato e scritta dell’Amministrazione di dipendenza.

Placca di riconoscimento

 

Gli addetti alla Polizia Locale devono essere dotati della richiamata placca di riconoscimento costituita da:

Uno scudetto d’ottone a sfondo dorato delle dimensioni di  mm. 100 di base e mm. 55 di altezza rappresentante diagonalmente le effigi del Comune e della Regione con la scritta "Polizia Locale" nonché il nome dell’Ente di dipendenza e numero distintivo/matricola di ogni dipendente applicabile sul taschino pettorale sinistro dell’uniforme.

La placca deve riportare aggancio sul retro di modo da poter essere apposta, quando è richiesto dai servizi effettuabili in abiti civili, su pantaloni od altri capi che non consentono l’allocazione sul taschino.

 

Tesserino di riconoscimento

 

Gli addetti alla Polizia Locale devono essere dotati del personale tesserino di riconoscimento costituita da:

Rettangolo in cartoncino plastificato avente dimensioni di cm 7 per cm 5 che deve contenere i seguenti dati: al centro nella parte alta lo stemma della Repubblica italiana con sotto scritto “POLIZIA LOCALE” – ai due lati di questo “Regione Basilicata a destra e dell’Ente di dipendenza a sinistra - foto dell’Operatore di P.L: - numero di matricola, grado e dati anagrafici dello stesso.

Sul retro: altezza, colore degli occhi e dei capelli, gruppo sanguino - data di nomina, decreto prefettizio riconoscimento di agente di PS, data di rilascio – tipo e numero di matricola dell’arma in dotazione.

Il tesserino di riconoscimento e distinto:

a) di coloro rosso per i dirigenti ed ufficiali;

b) di coloro bleu per i sottufficiali;

c) di colore azzurro per gli agenti.

 

Negli Enti ove esistono più  Nuclei Operativi – interpreti ecc. gli operatori indossano sull'avambraccio sinistro un distintivo di specialità , delle dimensioni di cm.  8 di altezza x cm. 5 di larghezza.

 

 

 

ALLEGATO B
CARATTERISTICHE DEI MEZZI OPERATIVI

 

Le attività  di Polizia Locale sono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi. Per determinate attività  o per specifici impieghi possono prevedersi anche fuoristrada automezzi cabinati per uso promiscuo autocarri, pulmini o autoveicoli adibiti a servizi speciali (carri attrezzati, autobotti, autoscale) o automezzi speciali con attrezzature idonee al rilevamento degli incidenti stradali o ad altre particolari attività di polizia. I Corpi di Polizia Locale potranno essere dotati di un proprio natante a motore, mentre per il più ampio specifico controllo del territorio e per i servizi integrati di protezione civile la Regione provvede a dotare il Comando del Capoluogo di Regione anche di mezzi aerei o di qualunque strumento atto allo svolgimento di particolari servizi. 

Autoveicoli

Colore bleu scuro con banda laterale bianca a tutta fiancata, in cui viene riportata in bleu, la scritta "POLIZIA LOCALE" più uno  stemma nel cui ambito - diagonalmente – sono riprodotte le effigi del Comune e della Regione seguiti dalle relative scritte.

Sul cofano posteriore, al centro la scritta "POLIZIA LOCALE".

Sul tetto verrà  sistemato un monoblocco di colore bleu costituito da sistema di comunicazione scritta e orale – faro illuminante direzionabile - sirena bitonale - antenna radio e lucciola lampeggiante.

Sul vetro del lunotto posteriore dovrà  essere riportato il numero telefonico unico del " Pronto Intervento regionale" più quello dell’Ente di appartenenza.

Tutti gli autoveicoli dovranno essere muniti di apparato radio ricetrasmittente – computer di bordo – antenna satellitare - .

Analogo segnalamento e strumentazione dovranno essere usati per tutti gli altri autoveicoli in dotazione alla Polizia Locale.

Motoveicoli

I motoveicoli in dotazione alla Polizia Locale sono dotati dei medesimi contrassegni e strumentazioni degli autoveicoli tranne quelli materialmente non allocabili, mentre la cilindratura è rapportata alla morfologia e condizioni del territorio. 

Possono essere previste dotazioni di motocicli di cilindrata inferiore ai 250 cm³ per particolari servizi di collegamento, così  come ciclomotori per i servizi amministrativi di informazione e notifiche.

 

Ciclomotori

Colore azzurro carico, parabrezza con la scritta " POLIZIA LOCALE" e numero di servizio del " mezzo" sul lato sinistro rispetto al posto di guida.

 

Motocicli

Colore azzurro carico, parafanghi bianchi, cassettoni posteriori a strisce orizzontali bianco, azzurro carico (tre strisce azzurre e due bianche). Sulla parte bianca, in due righe, la scritta "POLIZIA LOCALE".Parabrezza bianco con scritta " POLIZIA LOCALE".

I motocicli dovranno essere tutti dotati di sistema sonoro e visivo di allarme e  equipaggiati con apparati ricetrasmittenti.

 

Velocipedi

Adeguati alle esigenze del territorio da pattugliare - colore azzurro carico. Saranno individuate con targhetta a telaio posto all' angolo anteriore sotto il manubrio, con la scritta " POLIZIA LOCALE" azzurra sul fondo bianco e con eventuale numero di servizio.

 

Mezzi aerei – anfibi – a cavallo 

Sulla scorta di un apposito studio che determinerà esigenze di un particolare controllo del territorio teso: alla sicurezza sociale – sicurezza stradale – protezione civile - cura del patrimonio ambientale storico e cultura – la Regione si doterà di mezzi aerei o di quanti altri utili - ad esempio sistemi di controllo satellitare  - ai predetti scopi che saranno incardinati nel Comando del Capoluogo di Regione che avrà il compito di coordinare gli occorrenti interventi.

 

I Corpi di Polizia Locale – secondo il principio del migliore e più efficace controllo del territorio e sulla scorta di  sovvenzionamento regionale che opera al 50% della spesa -  potranno essere dotati di un propri natanti a motore per i servizi marittimi - lacuali o comunque per le acque interne - quando svolgono attività  di vigilanza o di polizia locale in zone marittime portuali o lacustri.

Detti mezzi saranno in tal caso dotati di tutti i richiamati sistemi nonché di quelli atti ad assicurare una efficiente operatività .
 

Servizi a cavallo

 

In linea con i principi dettati per i mezzi anfibi e per motivi di rappresentanza – i Corpi di Polizia Locale potranno istituire servizi a cavallo  per pattugliamento in zone agricole montane forestali o in parchi pubblici - quando tale forma di vigilanza risulti efficace ed adeguata anche in relazione all' ambiente.

Per l'espletamento del servizio,  i cavalli potranno anche  essere presi a nolo presso enti pubblici o private aziende, ovvero forniti, previa apposita convenzione che possono comprendere anche l’uso dei maneggi.

 

 

 

 

Strumenti operativi)

 

Per il raggiungimento degli obiettivi programmatici in tema di Polizia Locale e per l' esecuzione in maniera ottimale degli indirizzi e delle direttive formulate dai capi delle Amministrazioni, tutti i Servizi e/ o Corpi di P.L.  devono essere dotati di strumenti operativi tecnici e tecnologici idonei, il cui aggiornamento e potenziamento è  incentivato ai sensi e con le modalità  di cui alla LR 6/ 6/ 80, n. 61.

Per l' esercizio delle funzioni di protezione civile di cui alla presente legge  possono richiedere contributi finalizzati anche all'acquisto di particolari attrezzature necessarie all' attività  di previsione, prevenzione e soccorso.

La Regione provvederà  utilizzando gli stanziamenti di bilancio previsti annualmente nell' ambito delle risorse destinate alla Protezione civile.

 

                           Strumenti operativi innovativi

 

Gli strumenti operativi innovativi rispetto a quelli normalmente in dotazione e tecnologicamente avanzati devono ottenere parere favorevole della Commissione tecnica prevista della presente legge per il loro utilizzo sul territorio regionale.

 

Frequenza apparati ricetrasmittenti

 

La Regione promuove iniziative per l' assegnazione di frequenze uniformi dei sistemi di collegamento radio della Polizia Locale per aree omogenee del territorio.

 

 

 

Istituzione banca dati e rete regionale

La Regione istituisce la banca dati regionale di polizia locale e la connessa creazione della rete atta a promuove un sistema di collegamento utile alla operatività e gestione di tutti i servizi del territorio.

 

 

 

Il Commissario Regionale  Di.C.C.A.P./S.U.L.P.M.                 Giuseppe Bonfilio

 

Il Sub Commissario Regionale  Di.C.C.A.P./S.U.L.P.M.         Remo Giuliano