SENTENZA N. 77 DEL 13 GENNAIO U.S. DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA CONTABILIZZAZIONE MENSILE DELLO STRAORDINARIO ED IL SUO CONSEGUENTE UTILIZZO.

 

Qualora l’amministrazione ometta di tenere una contabilizzazione mensile dello straordinario prestato dai dipendenti e, consequenzialmente, si astenga dal segnalare tempestivamente ai medesimi il raggiungimento (o il superamento) del limite individuale massimo consentito, non può poi sottrarsi alla cogenza dell’obbligo sinallagmatico di corrispondere la retribuzione dovuta a fronte delle maggiori prestazioni lavorative ricevute, adducendo l’argomento dell’intempestiva domanda, da parte del dipendente, del prescritto riposo compensativo.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 77 del 13 gennaio 2005, precisando - che una volta escluso - che l’impiegato comunale possa essere obbligato a lavorare gratuitamente per la P.A., è giocoforza ritenere che il lavoratore possa consapevolmente esercitare la scelta tra il prestare, o meno, lo straordinario, solo quando l’Amministrazione, dal canto suo, adempia diligentemente all’onere di rendere nota, mese per mese, la perdurante disponibilità di sufficienti risorse finanziarie da destinare alla retribuzione della specifica spettanza o, in caso contrario, quando l’Amministrazione comunichi l’avvenuto esaurimento del massimo monte ore individuale e della conseguente esercitabilità, nel prosieguo del rapporto commutativo, della sola opzione per il riposo compensativo.