
Al Signor Prefetto della Provincia
di
Savona
E, p.c.
Al Ministro dell’Interno
Loro sedi
Oggetto: Armamento
polizia locale, requisiti psico-fisici
Per quanto indicato dalla Vs. (in data 26 gennaio 2005 nota protocollo
672/03 – Area 1) al signor Presidente della Provincia di Savona, ai Signori
Sindaci, ai Commissari straordinari ed alla A.S.L. n. 2 di Savona, questa O.S.,
maggiormente rappresentativa della categoria e firmataria del CCNL del comparto
regioni Enti Locali respinge nel senso giuridico
quanto affermato nella richiamata missiva, ritenendo che la direttiva
contenuta oltreché limitare fortemente la podestà regolamentare degli Enti
interessati (postulata dalle leggi
repubblicane), emargina lo stesso ruolo pubblico svolto dai poliziotti locali,
il quale va inquadrato al pari degli appartenenti ad Organi dello Stato che per
lo svolgimento del dovere sono dotati di armi ed all’uopo precisa:
Secondo l’osservanza di questi principi (si coglie l’occasione per
reiterare la richiesta al Signor Ministro, cui la presente è diretta per
conoscenza e competenza) questa O.S. aveva da tempo chiesto al
Ministero dell’Interno
chiarimenti in merito alla esenzione della tassa di concessione
governativa prevista dal decreto ministeriale del 24.3.94 n°371, (regolamento
di attuazione dell’art. 7 commi 2 e 3 della legge del 21 febbraio 1990 n. 36,
concernente l’individuazione delle categorie di persone che, a causa delle
esposizioni a rischio dipendente dall’attività
svolta nell’ambito dell’amministrazione della giustizia e della difesa, o
nell’esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall’obbligo
del pagamento della tasse di concessione governativa prevista per il rilascio
della licenza di porto dell’arma) norma che include tra i
beneficiari anche il personale della polizia locale titolare di arma in
dotazione assegnata in via continuativa, consentendone, di conseguenza, di
superare il limite territoriale imposto dalla legge 65/86. Solo in questa
fattispecie (cioè solo in questo caso) , il personale in questione, potrebbe
soggiacere ai disposti dell’art. 42 del T.U.L.P.S.,
In conclusione si chiede alla S.V. di chiarire al meglio la portata
della nota prefettizia in quanto in essa (tranne che non fosse volta alla
richiamata condizione di rilascio del porto dell’arma “ad uso privato”) si
ravvisa un superamento della legge di riferimento laddove nell’ambito
dell’applicazione della stessa non si può attribuire altro senso che non sia
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione
di esse, e dall’intenzione del legislatore, significando che se lo stesso
avesse inteso estendere le norme dell’art.42 del T.U.L.P.S. anche agli
Operatori di polizia locale lo avrebbe di certo scritto...
In attesa di un cortese cenno ringrazio e saluto.
Genova, 30.04.05
Il segretario generale
Claudio Mascella