Torna il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge che reintroduce il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Il provvedimento, nelle prossime settimane, sarà all'esame dell'Aula.

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–

    N. 2826
 
 


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DELOGU, BONATESTA, COZZOLINO, ULIVI, MUGNAI, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, BUCCIERO, VALDITARA, SERVELLO, BOBBIO, KAPPLER, DE CORATO, MEDURI, COLLINO, SPECCHIA, TOFANI, BONGIORNO, FLORINO, PELLICINI, PALOMBO, DANIELI Paolo, BALBONI, DEMASI, MULAS, MENARDI e MASSUCCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2004

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Modifica dell’articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d’ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell’esercizio delle sue funzioni

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Onorevoli Senatori. – L’articolo 18 delle legge 25 giugno 1999, n. 205, ha abrogato, tra gli altri, l’articolo 341 del codice penale che puniva l’oltraggio a pubblico ufficiale. Pertanto, l’offendere l’onore o il decoro di un pubblico ufficiale a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è oggi ritenuto dal nostro codice penale una semplice ingiuria e, cioè, un reato identico, anche per quanto riguarda la pena, a quello commesso da chi offende un qualunque cittadino nel corso della più banale delle liti.

    Già si deve rilevare che una tale equiparazione con riferimento al profilo sanzionatorio risulta, ictu oculi, davvero inaccettabile.


    Si tratta di una scelta legislativa che desta non poche perplessità anche perchè rimangono previsti e puniti dal codice penale, agli articoli 342 e 343, i reati di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, a una pubblica autorità costituita in collegio nonchè a un magistrato in udienza. Quindi, l’oltraggio non è certo scomparso dal nostro ordinamento penale.
    Inoltre, tale scelta ha comportato e comporta ulteriori gravi problemi di carattere non soltanto pratico.


    Con la normativa ora in vigore, l’ingiuria in genere e, quindi, anche quella commessa in danno di un pubblico ufficiale a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punibile solo a querela della persona offesa. Di conseguenza, il pubblico ufficiale offeso mentre compie il suo dovere nell’interesse della collettività – se intende tutelare l’onore proprio ed anche quello della istituzione che rappresenta – deve affrontare la non elementare procedura della querela. E questa impone, il più delle volte, di richiedere l’assistenza di un avvocato con le spese che ciò comporta.


    Ma v’è di più.
    La querela può essere rimessa fino alla sentenza definitiva. Di conseguenza – una volta iniziato il procedimento e, poi, nei vari gradi del giudizio – tra l’imputato e il pubblico ufficiale, può sorgere quello sgradevole contenzioso che quasi sempre coinvolge il querelante ed il querelato quando quest’ultimo (come è umano che accada) tenta di ottenere la remissione della querela.
    E l’inevitabile mercanteggiamento che ne deriva non giova di certo all’immagine ed al prestigio del pubblico ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. All’articolo 597 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «La pena è aumentata e si procede d’ufficio se il delitto di cui all’articolo 594 è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale a causa o nell’esercizio delle sue funzioni».

 

Atto Senato n. 2826

XIV Legislatura

Modifica dell' articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità        d' ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell' esercizio delle sue funzioni


Iter

14 Giugno 2005: concluso l'esame da parte della commissione

Successione delle letture parlamentari

S. 2826

concluso l'esame da parte della commissione

14 Giugno 2005


Iniziativa Parlamentare

Sen. Mariano Delogu (AN)

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Sen. Giuseppe Menardi (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Alberto Felice Simone Massucco (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Riccardo De Corato (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Piero Pellicini (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Giuseppe Valditara (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Francesco Servello (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Paolo Danieli (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Giovanni Collino (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Alberto Balboni (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Franco Mugnai (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Luciano Magnalbo' (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Michele Bonatesta (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Mario Palombo (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Oreste Tofani (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Domenico Kappler (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Luigi Bobbio (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Vincenzo Demasi (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Michele Florino (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Carmine Cozzolino (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Giuseppe Specchia (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Ettore Bucciero (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Renato Meduri (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Francesco Bevilacqua (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Giuseppe Bongiorno (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Giuseppe Mulas (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Roberto Ulivi (AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004



Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data 9 Marzo 2004; annunciato nella seduta n.559 del 10 Marzo 2004

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI, AGGRAVAMENTO DELLA PENA, DIFFAMAZIONE E INGIURIA, PUBBLICI UFFICIALI

Relatori

Alla Commissione nominato in data 27 Aprile 2004 Sen. Luigi Bobbio (AN).
All'Assemblea di maggioranza nominato nella seduta n. 483 in data 14 Giugno 2005 Sen. Luigi Bobbio (AN), deliberata richiesta autorizzazione relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla 2ª (Giustizia) in sede referente in data 22 Aprile 2004. Assegnazione annunciata nella seduta n.589 del 22 Aprile 2004.
Pareri della Commissione1ª (Affari Costituzionali)

Procedura regolamentare

DDL fatto proprio dal gruppo parlamentare AN nella seduta n.566 del 17 Marzo 2004.