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Torna il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale
La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge che reintroduce il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Il provvedimento, nelle prossime settimane, sarà all'esame dell'Aula.
SENATO
DELLA REPUBBLICA
———– XIV LEGISLATURA ———–
N. 2826
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori DELOGU, BONATESTA, COZZOLINO, ULIVI, MUGNAI, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, BUCCIERO, VALDITARA, SERVELLO, BOBBIO, KAPPLER, DE CORATO, MEDURI, COLLINO, SPECCHIA, TOFANI, BONGIORNO, FLORINO, PELLICINI, PALOMBO, DANIELI Paolo, BALBONI, DEMASI, MULAS, MENARDI e MASSUCCO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2004
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Modifica dell’articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d’ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell’esercizio delle sue funzioni
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Onorevoli Senatori. – L’articolo 18 delle legge 25 giugno 1999, n. 205, ha abrogato, tra gli altri, l’articolo 341 del codice penale che puniva l’oltraggio a pubblico ufficiale. Pertanto, l’offendere l’onore o il decoro di un pubblico ufficiale a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è oggi ritenuto dal nostro codice penale una semplice ingiuria e, cioè, un reato identico, anche per quanto riguarda la pena, a quello commesso da chi offende un qualunque cittadino nel corso della più banale delle liti.
Già si deve rilevare che una tale equiparazione con riferimento al profilo sanzionatorio risulta, ictu oculi, davvero inaccettabile.
Si tratta di una scelta legislativa che desta non poche
perplessità anche perchè rimangono previsti e puniti dal codice penale, agli
articoli 342 e 343, i reati di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o
giudiziario, a una pubblica autorità costituita in collegio nonchè a un
magistrato in udienza. Quindi, l’oltraggio non è certo scomparso dal nostro
ordinamento penale.
Inoltre, tale scelta ha comportato e comporta ulteriori
gravi problemi di carattere non soltanto pratico.
Con la normativa ora in vigore, l’ingiuria in genere
e, quindi, anche quella commessa in danno di un pubblico ufficiale a causa o
nell’esercizio delle sue funzioni è punibile solo a querela della persona
offesa. Di conseguenza, il pubblico ufficiale offeso mentre compie il suo dovere
nell’interesse della collettività – se intende tutelare l’onore proprio
ed anche quello della istituzione che rappresenta – deve affrontare la non
elementare procedura della querela. E questa impone, il più delle volte, di
richiedere l’assistenza di un avvocato con le spese che ciò comporta.
Ma v’è di più.
La querela può essere rimessa fino alla sentenza
definitiva. Di conseguenza – una volta iniziato il procedimento e, poi, nei
vari gradi del giudizio – tra l’imputato e il pubblico ufficiale, può
sorgere quello sgradevole contenzioso che quasi sempre coinvolge il querelante
ed il querelato quando quest’ultimo (come è umano che accada) tenta di
ottenere la remissione della querela.
E l’inevitabile mercanteggiamento che ne deriva non
giova di certo all’immagine ed al prestigio del pubblico ufficiale.
1.
All’articolo 597 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena è
aumentata e si procede d’ufficio se il delitto di cui all’articolo 594 è
commesso nei confronti di un pubblico ufficiale a causa o nell’esercizio delle
sue funzioni».
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Modifica dell' articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d' ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell' esercizio delle sue funzioni
14 Giugno 2005: concluso l'esame da parte della commissione
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Successione delle letture parlamentari |
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S. 2826 |
concluso l'esame da parte della commissione |
14 Giugno 2005 |
Sen. Mariano Delogu (AN)
Sen. Giuseppe Menardi
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Alberto Felice Simone Massucco
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Riccardo De Corato
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Piero Pellicini
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Giuseppe Valditara
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Francesco Servello
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Paolo Danieli
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Giovanni Collino
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Alberto Balboni
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Franco Mugnai
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Luciano Magnalbo'
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Michele Bonatesta
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Mario Palombo
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Oreste Tofani
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Domenico Kappler
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Luigi Bobbio
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Vincenzo Demasi
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Michele Florino
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Carmine Cozzolino
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Giuseppe Specchia
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Ettore Bucciero
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Renato Meduri
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Francesco Bevilacqua
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Giuseppe Bongiorno
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Giuseppe Mulas
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
Sen. Roberto Ulivi
(AN) aggiunge firma in data 17 Marzo 2004
ordinaria
Presentato in data 9 Marzo 2004; annunciato nella seduta n.559 del 10 Marzo 2004
CODICE E CODIFICAZIONI, AGGRAVAMENTO DELLA PENA,
DIFFAMAZIONE E INGIURIA, PUBBLICI UFFICIALI
Alla Commissione nominato in data 27 Aprile 2004 Sen.
Luigi Bobbio (AN).
All'Assemblea di maggioranza nominato nella seduta n.
483 in data 14 Giugno 2005 Sen. Luigi Bobbio
(AN), deliberata richiesta autorizzazione relazione orale.
Assegnato alla 2ª (Giustizia)
in sede referente in data 22
Aprile 2004. Assegnazione annunciata nella seduta n.589 del 22 Aprile 2004.
Pareri della Commissione1ª (Affari Costituzionali)
DDL fatto proprio dal gruppo parlamentare AN nella seduta n.566 del 17 Marzo 2004.