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SULPM LAZIO |
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| L.R. 13
Gennaio 2005, n. 1 |
| Norme in
materia di polizia locale |
S O M M A R I O
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto e finalità)
Art. 2 (Funzioni della Regione)
Art. 3 (Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale)
CAPO II ORGANISMI E STRUTTURA DELLA REGIONE
Art. 4 (Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di
sicurezza integrata)
Art. 5 (Struttura regionale in materia di polizia locale e per le politiche di
sicurezza integrata)
Art. 6 (Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale)
CAPO III INIZIATIVE DELLA REGIONE
Art. 7 (Promozione della collaborazione istituzionale)
Art. 8 (Interventi finanziati dalla Regione)
Art. 9 (Promozione della gestione associata)
Art. 10 (Riserva delle quote di edilizia residenziale – Monitoraggio delle
malattie professionali)
Art. 11 (Giornata regionale della polizia locale del Lazio e corsi di educazione
alla legalità)
CAPO IV ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
Art. 12 (Istituzione ed organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia
locale)
Art. 13 (Direzione e vigilanza)
Art. 14 (Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale)
Art. 15 (Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela)
CAPO V FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
Art. 16 (Scuola regionale di polizia locale)
Art. 17 (Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento)
Art. 18 (Comitato didattico scientifico)
Art. 19 (Convenzioni con altre scuole di polizia locale)
Art. 20 (Patenti di servizio)
Art. 21 (Diplomi universitari)
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 (Personale ausiliario)
Art. 23 (Relazione annuale)
Art. 24 (Disposizioni transitorie)
Art. 25 (Abrogazioni)
Art. 26 (Disposizioni finanziarie)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nell’ambito della potestà legislativa della Regione in
materia di polizia locale, in armonia con i principi stabiliti dalla legge 7
marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale) e
nel rispetto della potestà regolamentare degli enti locali di cui
all’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, detta norme generali
sull’organizzazione dei relativi servizi ed attività al fine di migliorarne
l’efficacia e l’efficienza attraverso una gestione coordinata ed omogenea
che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia
dei diritti di sicurezza dei cittadini.
Art. 2
(Funzioni della Regione)
1. La Regione, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di polizia
locale e per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, provvede
a:
a) definire i criteri generali in materia di polizia locale, adottando appositi
atti d’indirizzo e stabilendo i relativi standard;
b) definire le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti,
anche di autotutela, in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia locale;
c) definire forme di collaborazione e di coordinamento tra i corpi e servizi di
polizia locale anche predisponendo idonei servizi informativi unificati su base
regionale;
d) definire criteri e prevedere incentivi per la gestione in forma associata dei
corpi e servizi di polizia locale;
e) promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione e di
aggiornamento per il personale addetto alla polizia locale;
f) promuovere accordi ed intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali
al fine di favorire la collaborazione istituzionale a livello locale per la
realizzazione di interventi in materia di sicurezza integrata, nell’ambito
delle rispettive competenze;
g) monitorare l’espletamento delle funzioni di polizia locale sul territorio
regionale;
h) programmare e finanziare interventi diretti a migliorare e potenziare i
servizi di polizia locale.
Art. 3
(Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale)
1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e
sicurezza ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della
Costituzione, le funzioni ed i compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale
comprendono l’insieme delle attività dirette a tutelare l’ordinata e civile
convivenza a livello locale, attraverso la prevenzione e il contrasto delle
situazioni e dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti e, in
particolare:
a) la polizia amministrativa, come definita dall’articolo 183 della legge
regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), di
competenza degli enti locali ai sensi del titolo VI, capo III della stessa
legge;
b) la prevenzione e la repressione delle infrazioni ai regolamenti di polizia
locale;
c) lo svolgimento di incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione
connessi ai compiti istituzionali;
d) la vigilanza sull’integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
e) la prestazione di servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta necessari per
l’espletamento delle attività e dei compiti istituzionali degli enti di
appartenenza;
f) la prestazione di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri, in
collegamento con gli altri servizi operanti nel settore della protezione civile;
g) la polizia tributaria, con riferimento alle attività ispettive e di
vigilanza sull’osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali e a
quelle di cui all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi) e successive modifiche;
2. Il personale addetto ai servizi e ai corpi di polizia locale svolge, altresì,
secondo quanto disposto dall’articolo 5 della l. 65/1986:
a) funzioni di polizia giudiziaria, di cui all’articolo 55 del codice di
procedura penale, rivestendo a tal fine la qualità di agente o di ufficiale di
polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice stesso;
b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del nuovo codice
della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modifiche;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della l.
65/1986.
3. Gli addetti ai servizi e ai corpi di polizia locale non possono essere
destinati, di norma, a svolgere funzioni e compiti diversi da quelli previsti
dal presente articolo.
4. Gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale possono portare, senza
licenza ed anche fuori dall’orario di servizio, le armi e gli strumenti di
autotutela secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, della l. 65/1986,
dalle altre disposizioni statali vigenti in materia, dai regolamenti degli enti
locali nonché, limitatamente agli strumenti di autotutela, dal regolamento
regionale di cui all’articolo 15.
CAPO II
ORGANISMI E STRUTTURA DELLA REGIONE
Art. 4
(Conferenza regionale per la polizia locale
e per le politiche di sicurezza integrata)
1. E’ istituita, presso la presidenza della Regione, la Conferenza regionale
per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata, di seguito
denominata Conferenza regionale, composta:
a) dal Presidente della Regione o assessore suo delegato, che la presiede;
b) dai presidenti delle province;
c) dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
d) da cinque sindaci, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali, dei
quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila
abitanti;
e) dai rappresentanti dell’Unione delle Province Italiane del Lazio (U.P.I.
Lazio), dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani regionale (ANCI
Lazio), della Lega delle Autonomie Locali del Lazio (Legautonomie Lazio) e
dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani – Delegazione Lazio (UNCEM
Lazio).
2. Il Presidente della Regione, in relazione alle tematiche affrontate nelle
sedute della Conferenza regionale, invita a parteciparvi:
a) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo dei comuni capoluogo
di provincia;
b) i questori;
c) il comandante regionale e i comandanti provinciali dell’Arma dei
Carabinieri;
d) il comandante regionale e i comandanti territoriali della Guardia di Finanza.
3. Il dirigente della struttura regionale di cui all’articolo 5 partecipa alle
sedute della Conferenza regionale. Partecipano altresì alle sedute della
Conferenza regionale i comandanti dei corpi di polizia locale delle province e
dei comuni capoluoghi di provincia.
4. La Conferenza regionale costituisce sede di confronto per la definizione e la
verifica degli atti di collaborazione istituzionale di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera f), per l’individuazione delle linee programmatiche delle
iniziative regionali in materia di polizia locale e di politiche di sicurezza
integrata, per la verifica della loro attuazione nonché per l’elaborazione
degli indirizzi in materia di polizia locale.
5. La Conferenza regionale disciplina le modalità del proprio funzionamento con
apposito regolamento. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario
della struttura regionale di cui all’articolo 5, designato dall’assessore
regionale competente in materia di polizia locale. La Conferenza regionale è
convocata, in seduta plenaria, almeno due volte l’anno.
6. Il Presidente della Regione, in relazione a specifiche e contingenti
esigenze, può invitare alle sedute della Conferenza regionale anche
amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 1, altri soggetti
pubblici o associativi interessati ai singoli oggetti in discussione nonché i
rappresentanti di settori specialistici delle forze dell’ordine e gli uffici
giudiziari.
Art. 5
(Struttura regionale in materia di polizia locale
e per le politiche di sicurezza integrata)
1. E’ istituita, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di
ordinamento delle strutture organizzative e del personale, la struttura
regionale competente in materia di polizia locale e per la realizzazione di
politiche di sicurezza integrata sul territorio.
2. La struttura regionale, in particolare, ha il compito di:
a) monitorare l’esercizio delle funzioni e dei compiti di polizia locale,
operando in raccordo con l’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza
di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione
di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito
del territorio regionale);
b) elaborare il programma regionale e le deliberazioni della Giunta regionale di
cui agli articoli 8 e 9, verificandone l’attuazione;
c) fornire assistenza e supporto tecnico agli enti locali, al fine di suggerire
utili valutazioni ed univoche interpretazioni in materia di polizia locale;
d) prestare assistenza tecnico-amministrativa alla Conferenza di cui
all’articolo 4 nonché al Comitato tecnico consultivo per la polizia locale di
cui all’articolo 6.
3. La struttura regionale provvede, altresì, alla realizzazione e gestione:
a) della banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo scambio
di informazioni operative tra la Regione e gli enti locali e l’integrazione
con le altre banche dati che si occupano della sicurezza;
b) del sistema regionale di interconnessione via etere, dotato di numero unico, con
il compito di collegare i comandi dei corpi di polizia locale dei comuni con
quelli delle relative province, al fine di dare più agevole riscontro alle
esigenze dei cittadini.
4. La struttura regionale può avvalersi di personale comandato appartenente
alla polizia locale anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa regionale
vigente in materia di comando, previo nulla osta dell’ente locale interessato.
Art. 6
(Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale)
1. Presso l’assessorato regionale competente in materia di polizia locale è
istituito il Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale, di seguito
denominato Comitato, composto:
a) dall’assessore regionale competente in materia di polizia locale, che lo
presiede;
b) dal dirigente della struttura regionale di cui all’articolo 5;
c) dai comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluoghi di
provincia;
d) dai comandanti dei corpi di polizia locale delle province;
e) da quattro rappresentanti dei corpi e dei servizi di polizia locale, dei
quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila
abitanti, scelti dal Presidente della Regione, su proposta dell’assessore
regionale competente in materia di polizia locale;
f) da sei rappresentanti delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL di riferimento;
g) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale;
h) da tre esperti in materia di polizia locale e di sicurezza scelti dal
Presidente della Regione su proposta dell’assessore regionale competente in
materia di polizia locale.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, dura in
carica fino alla data di insediamento della nuova Giunta regionale ed è
rinnovato entro quarantacinque giorni dalla suddetta data, ai sensi della legge
regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).
3. Il Comitato fornisce supporto alla Regione formulando proposte e prestando
consulenza in ordine agli atti relativi allo svolgimento delle funzioni
regionali in materia di polizia locale. Il Comitato esprime parere sul programma
di cui all’articolo 8, comma 2, sulla deliberazione di cui all’articolo 12,
comma 3, nonché sui programmi relativi all’attività formativa di cui
all’articolo 18.
4. Agli esperti di cui al comma 1, lettera h), spettano i compensi determinati
ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle
strutture organizzative e del personale.
CAPO III
INIZIATIVE DELLA REGIONE
Art. 7
(Promozione della collaborazione istituzionale)
1. La Regione, nel rispetto delle forme di coordinamento previste dalla legge di
cui all’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, promuove accordi e
intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire la
collaborazione istituzionale diretta, in particolare:
a) allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi
integrati sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi e
degli illeciti rilevati sul territorio;
b) all’interconnessione a livello territoriale delle sale operative delle
polizie locali con quelle delle forze di polizia statali;
c) alla collaborazione tra forze di polizia statale e polizia locale, ai fini
del controllo del territorio, anche mediante l’integrazione degli interventi
di emergenza;
d) al coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione
della criminalità;
e) alla formazione e all’aggiornamento professionali integrati tra operatori
dei servizi di polizia locale, delle forze di polizia statali ed altri operatori
pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza;
f) alla realizzazione e al coordinamento, a livello regionale, nel rispetto
delle rispettive competenze, di specifici piani d’intervento diretti alla
soluzione di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso.
2. Nell’ambito degli atti di collaborazione istituzionale di cui al comma 1,
la Regione promuove, altresì, mediante la stipula di apposite intese con le
province, la collaborazione tra i corpi di polizia locale provinciale e i corpi
o i servizi di polizia locale dei comuni, singoli o associati, al fine di
realizzare, con le modalità concordate tra le province stesse e i comuni
interessati, un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale.
Art. 8
(Interventi finanziati dalla Regione)
1. Al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più
efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione:
a) concede agli enti locali un contributo sulla spesa d’acquisto di
attrezzature necessarie per il potenziamento dei corpi e dei servizi di polizia
locale, secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale;
b) promuove interventi diretti, in particolare:
1) alla costituzione e al miglioramento delle sale operative e al collegamento
tra le stesse a favore dei corpi di polizia locale ovvero di servizi gestiti in
forma associata;
2) all’istituzione del vigile di quartiere, attraverso la costituzione nei
corpi di polizia municipale di appositi nuclei o unità operative di quartiere,
con almeno due addetti che privilegino un rapporto di specifica conoscenza della
realtà del territorio a livello di quartiere, di rione o di zona, fornendo le
relative informazioni alla banca dati di cui all’articolo 5, comma 3, lettera
a), allo scopo di migliorare il servizio reso ai cittadini;
3) al potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a
rischio di esposizione ad attività criminose.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la
Regione adotta un programma triennale d’interventi che individua, in
particolare:
a) la tipologia degli interventi, prevedendo, di norma, un cofinanziamento da
parte degli enti locali anche con i proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, nel rispetto dei
vincoli di destinazione stabiliti per tali proventi dall’articolo 208 del
medesimo codice;
b) gli indirizzi e le direttive per la predisposizione da parte degli enti
locali dei progetti d’intervento nonché il termine per la loro presentazione;
c) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti,
della verifica dell’attuazione degli interventi nonché della revoca dei
finanziamenti in caso di mancata attuazione degli interventi stessi da parte
degli enti locali.
3. Il programma è adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare permanente e previo parere del Comitato di cui
all’articolo 6, entro il 31 dicembre antecedente il triennio cui si riferisce
ed è aggiornato annualmente dalla Giunta in relazione alle disponibilità di
bilancio, sentito il Comitato.
4. Ai fini dell’attuazione del programma regionale, gli enti locali, entro il
termine stabilito dal programma, presentano appositi progetti d’intervento
alla struttura regionale di cui all’articolo 5 la quale provvede, entro trenta
giorni dalla data di ricezione, alla verifica della compatibilità con il
programma regionale, formulando eventualmente osservazioni o proposte di
modifica.
Art. 9
(Promozione della gestione associata)
1. La Regione promuove la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia
locale per garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative
funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, con deliberazione della
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, sono
stabiliti:
a) i criteri per la gestione in forma associata dei corpi e dei servizi di
polizia locale tra i comuni di minore dimensione e, di norma, tra quelli con
popolazione inferiore a cinquemila abitanti;
b) i criteri, le misure e le modalità per la concessione di finanziamenti a
favore delle gestioni in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia
locale, nonché i criteri per la verifica dell’utilizzazione dei finanziamenti
per le finalità di cui al presente articolo e per l’eventuale revoca degli
stessi.
Art. 10
(Riserva delle quote di edilizia residenziale – Monitoraggio
delle malattie professionali)
1. Nell’ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica è
riservata una quota di alloggi agli appartenenti ai corpi e ai servizi di
polizia locale.
2. La Regione, avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, attiva il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della
prevenzione, delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle
funzioni e dei compiti di polizia locale.
Art. 11
(Giornata regionale della polizia locale del Lazio
e corsi di educazione alla legalità)
1. La Regione celebra annualmente, in una data stabilita dalla Giunta regionale
con propria deliberazione, la “Giornata regionale della polizia locale del
Lazio”.
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono realizzate iniziative, individuate
nella deliberazione di cui allo stesso comma, nel cui ambito rientra, in
particolare, il conferimento, da parte del Presidente della Regione, di
particolari riconoscimenti agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia
locale che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli.
3. Con la deliberazione di cui al comma 1, sono stabiliti, altresì, i criteri
per lo svolgimento di specifici corsi, tramite la Scuola di polizia locale di
cui all’articolo 16 e in collegamento con le istituzioni scolastiche,
nell’ambito dei programmi di educazione civile e sociale delle scuole primaria
e secondaria di primo e secondo grado, finalizzati all’approfondimento delle
tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada,
all’educazione alla legalità e al rispetto delle regole di civile convivenza.
CAPO IV
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
Art. 12
(Istituzione ed organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale)
1. Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali mediante i
corpi ed i servizi di polizia locale istituiti, in forma singola o associata, in
maniera tale da garantirne l’efficienza, l’efficacia e la continuità
operativa. Il corpo di polizia locale può essere istituito qualora siano
destinati alle relative funzioni almeno sette addetti.
2. L’organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia
locale sono disciplinati con regolamenti adottati dagli enti locali, nel
rispetto dei seguenti criteri tesi ad assicurare i requisiti minimi di uniformità,
ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3):
a) previsione di almeno due unità operative per ogni ottocento abitanti o
frazione superiore a quattrocento abitanti, ovvero di almeno due unità per ogni
seicento abitanti per i comuni capoluogo di provincia;
b) determinazione della dotazione organica e dell’organizzazione dei servizi e
dei corpi di polizia locale, in relazione agli indici di densità della
popolazione residente, all’articolazione in circoscrizioni o altre forme di
decentramento, all’estensione del territorio, all’intensità dei flussi di
circolazione e di viabilità, al patrimonio ambientale, all’affluenza
turistica e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente;
c) conferimento, anche se temporaneo o ad interim, del comando dei corpi o della
responsabilità dei servizi a personale che sia in possesso o che assuma
esclusivamente lo status di appartenente ai corpi e ai servizi della polizia
locale;
d) svolgimento delle attività, di norma, in uniforme salvo i casi di espressa
autorizzazione all’ utilizzo dell’abito civile;
e) limitazione dell’ambito ordinario dell’attività al territorio
dell’ente di appartenenza salvo i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, numero 4), della l. 65/1986;
f) idoneo svolgimento delle attività di polizia locale in tutti i giorni
dell’anno per ventiquattro ore, in relazione ai corpi di polizia locale delle
province e dei comuni capoluogo di provincia e per dodici ore in relazione agli
altri corpi o servizi;
g) svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture
edilizie adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, di
tutela della salute, di decoro ambientale e praticità di utilizzazione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato di cui
all’articolo 6, possono essere adottati atti d’indirizzo o standard
organizzativi diretti alla specificazione dei criteri di cui al comma 2 nonché
alla determinazione di ulteriori criteri organizzativi, al fine di garantire,
ferma restando l’autonomia dei singoli enti, una gestione omogenea e
coordinata delle attività di polizia locale.
4. Nel caso di gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale, gli
enti locali adottano un regolamento che ne specifica le modalità di svolgimento
nel territorio di competenza, con particolare riguardo all’organo
istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza di cui
all’articolo 13.
Art. 13
(Direzione e vigilanza)
1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico–amministrativo e funzioni attinenti alla gestione, al sindaco, al
presidente della provincia ovvero all’organo individuato ai sensi
dell’articolo 12, comma 4, compete il potere di impartire le direttive al
comandante del corpo o al responsabile del servizio nel caso di gestione
associata del corpo o del servizio di polizia locale, nonché la vigilanza sullo
svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale per l’efficace
raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio, ferma restando la
loro autonomia organizzativa ed operativa, sono responsabili esclusivamente
verso il presidente della provincia, il sindaco o l’organo individuato ai
sensi dell’articolo 12, comma 4, della gestione delle risorse assegnate,
dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina degli appartenenti al corpo
o al servizio, salvo quanto previsto dalle leggi statali.
Art. 14
(Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale)
1. La classificazione degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale e
le relative prestazioni sono disposte dagli enti locali in relazione alla
dimensione del servizio ed alle reali esigenze operative degli enti stessi, nel
rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. e dal comma 2 del presente articolo.
2. L’ordinamento dei corpi di polizia locale è disciplinato dal regolamento
dell’ente locale, il quale, nell’ambito della qualifica dirigenziale e delle
categorie indicate dal C.C.N.L., prevede, di norma, la seguente articolazione:
a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) agenti.
3. Il comandante del corpo di polizia locale è inquadrato nella qualifica o
categoria apicale prevista per il personale dell’ente stesso.
4. I concorsi e le selezioni relativi all’accesso ai ruoli della polizia
locale sono disciplinati con regolamento degli enti locali, nel rispetto della
normativa statale vigente e delle norme contenute nella presente legge. Alle
commissioni di concorso partecipa un esperto in materie giuridiche nominato
dalla Regione, su designazione dell’assessore regionale competente in materia
di polizia locale, salva diversa disposizione del regolamento dell’ente
locale.
5. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 4 è subordinata al possesso di
requisiti di idoneità psico-fisica, da accertarsi da parte delle aziende unità
sanitarie locali, secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 15
(Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela)
1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità
sul territorio regionale, con regolamento regionale sono determinati:
a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai
corpi e ai servizi di polizia locale nonché i colori regionali da utilizzare
per i relativi allestimenti;
b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale
con i relativi elementi identificativi dell’addetto, dell’ente di
appartenenza, nonché con lo stemma della Regione Lazio;
c) i simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da
attribuire a ciascun addetto alla polizia locale in relazione alla figura
professionale e alle funzioni conferite;
d) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi
accessori nonché i criteri generali per l’assegnazione, ferma restando la
potestà regolamentare degli enti locali in ordine all’eventuale adozione dei
predetti strumenti e degli specifici criteri per l’assegnazione;
e) le modalità di organizzazione dei corsi di addestramento con frequenza
periodica obbligatoria per il personale di polizia locale dotato di armi da
sparo, ovvero dei corsi di tecniche di difesa personale;
f) i criteri per l’adozione di una modulistica uniforme a livello regionale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può stabilire, altresì, che i veicoli
adibiti all’espletamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale siano
dotati, nel rispetto della normativa statale vigente, di un’apposita targa
identificativa.
3. In considerazione del ruolo di Roma, sancito dall’articolo 114, terzo
comma, della Costituzione, nel regolamento di cui al comma 1 sono inserite
specifiche disposizioni per il corpo della polizia municipale della Capitale
della Repubblica, allo scopo di salvaguardarne le tradizioni e l’identità,
concertate con il Comune di Roma nel rispetto del principio di leale
collaborazione.
CAPO V
FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
Art. 16
(Scuola regionale di polizia locale)
1. La Regione assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione
per l’accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e
l’aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale.
2. Al fine di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione della
“Scuola regionale di polizia locale”, di seguito denominata Scuola, che
assume la forma dell’associazione riconosciuta con personalità giuridica di
diritto privato.
3. L’atto costitutivo e lo statuto della Scuola prevedono, in conformità a
quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 6, tra l’altro:
a) la possibilità per gli enti locali di partecipare alla Scuola;
b) l’oggetto sociale in coerenza con le finalità di cui al comma 1 e
consentendo anche, in misura non preponderante, lo svolgimento di attività di
formazione e qualificazione, in materia di politiche di sicurezza integrata del
territorio, a favore di altri enti pubblici e privati che ne facciano richiesta;
c) la composizione ed i compiti degli organi, tra i quali il comitato didattico
scientifico di cui all’articolo 18;
d) le modalità di funzionamento della Scuola, ivi compresa l’istituzione e la
gestione dell’albo dei docenti.
4. La Regione è rappresentata nell’assemblea dell’associazione dal
Presidente della Regione o dall’assessore competente in materia di polizia
locale, da lui delegato. La Regione si riserva di designare il presidente della
Scuola come stabilito dall’atto costitutivo e dallo statuto. Tale designazione
è effettuata dal Presidente della Regione su proposta dell’assessore
competente in materia di polizia locale.
5. Il Presidente della Regione, ovvero l’assessore competente in materia di
polizia locale da lui delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti
esecutivi necessari alla partecipazione della Regione alla Scuola, ivi compresa
la sottoscrizione di eventuali accordi tra gli associati relativi
all’esercizio dei reciproci diritti e doveri.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in particolare:
a) i criteri per l’organizzazione e il funzionamento della Scuola nonché per
la composizione del Comitato didattico scientifico di cui all’articolo 18;
b) la durata e le caratteristiche dei corsi, con particolare riguardo a quelli
di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), destinati agli addetti ai corpi e
ai servizi di polizia locale, nonché le materie oggetto delle prove finali;
c) le modalità e i criteri per la costituzione e la gestione dell’albo dei
docenti.
Art. 17
(Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento)
1. Il sistema permanente di formazione di cui all’articolo 16, comma 1, si
articola in:
a) corsi di formazione per l’accesso ai ruoli di polizia locale;
b) corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale di polizia locale.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a), sono rivolti ai soggetti
interessati a partecipare ai concorsi per l’accesso ai ruoli di polizia
locale. Il superamento delle prove finali può costituire titolo valutabile ai
fini della formulazione delle graduatorie finali dei suddetti concorsi.
3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui al
comma 1, lettera b), destinati agli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia
locale, con il superamento delle relative prove finali, costituisce titolo
valutabile ai fini della progressione nelle carriere, secondo quanto disposto
dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro.
4. La struttura regionale di cui all’articolo 5 istituisce un elenco
nominativo dei soggetti che abbiano superato le prove finali dei corsi di
formazione di cui al comma 1, lettera a). L’iscrizione nell’elenco
costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per
l’assunzione di personale di polizia locale a tempo determinato.
5. Ai corsi formazione e di aggiornamento di cui al presente articolo
partecipano anche i soggetti di cui all’articolo 22, secondo quanto disposto
dal comma 3 del medesimo articolo.
Art. 18
(Comitato didattico scientifico)
1. Presso la Scuola di cui all’articolo 16 è costituito il Comitato didattico
scientifico che provvede alla elaborazione dei programmi relativi all’attività
formativa e di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui
compiti di polizia locale, tenendo conto anche dei risultati dell’attività
dell’Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza di cui all’articolo 8
della l.r. 15/2001.
2. I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, sentito
il Comitato Tecnico-consultivo per la polizia locale di cui all’articolo 6.
Art.19
(Convenzioni con altre scuole di polizia locale)
1. La Regione stipula apposita convenzione con la Scuola del corpo di polizia
municipale del Comune di Roma e può stipulare analoghe convenzioni con altre
scuole di formazione ed aggiornamento per gli addetti ai corpi e ai servizi di
polizia locale già esistenti sul territorio regionale, secondo criteri e
modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ai fini del
riconoscimento della frequenza ai corsi svolti dalle scuole stesse e del
superamento delle relative prove finali per gli effetti previsti dall’articolo
17, commi 2 e 3.
Art. 20
(Patenti di servizio)
1. La Regione assicura la realizzazione di appositi corsi per il conseguimento
della patente di servizio, ai sensi dell’articolo 139 del nuovo Codice della
strada, attraverso la stipula di convenzioni con strutture pubbliche o private,
che garantiscano un adeguato insegnamento sia teorico che pratico, in conformità
a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
11 agosto 2004, n. 246 (Regolamento recante norme per il rilascio della patente
di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia
stradale).
Art. 21
(Diplomi universitari)
1. La Regione stipula apposite convenzioni con le università presenti sul
territorio per istituire corsi accademici, biennali o triennali, diretti al
conseguimento di diplomi universitari in materie attinenti alla polizia locale,
sicurezza del territorio e pianificazione delle risorse, ai sensi della legge 19
novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari).
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22
(Personale ausiliario)
1. Il personale di cui all’articolo 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e controllo), nonché gli incaricati a svolgere
funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale, sono soggetti al coordinamento
tecnico-operativo da parte del comandante del corpo o del responsabile del
servizio, ovvero dei dirigenti a ciò delegati.
2. L’attività documentale del personale ausiliario deve essere trasmessa ai
competenti uffici dei corpi o dei servizi di polizia locale ed inoltrata alla
banca dati di cui all’articolo 5, comma 3 lettera a).
3. Il personale di cui al presente articolo frequenta corsi di formazione e di
aggiornamento, organizzati dalla Regione ai sensi del capo V, con oneri a carico
degli enti, società o associazioni di appartenenza richiedenti, fatta salva
l’attività formativa e di aggiornamento di competenza delle province, ai
sensi dell’articolo 159 della l.r. 14/1999.
Art.23
(Relazione annuale)
1. Il Presidente della Regione, ovvero l’assessore regionale competente in
materia di polizia locale da lui delegato, relaziona annualmente al Consiglio
regionale in ordine agli interventi attuati ai sensi della presente legge e sui
relativi effetti.
Art. 24
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta:
a) le deliberazioni di cui agli articoli 8, comma 1, lettera a), e 9, comma 1,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il programma di cui all’articolo 8, comma 2, entro sei mesi dalla nomina
del Comitato, ai sensi del comma 4 del presente articolo.
2. Fino all’adozione degli atti di cui al comma 1, i contributi regionali
destinati alla polizia locale sono concessi ai sensi della normativa previgente.
3. La Regione adotta il regolamento di cui all’articolo 15 entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali sono
tenuti ad adeguare i regolamenti di polizia locale alle norme contenute nella
presente legge e nel suddetto regolamento regionale, entro un anno dalla data di
entrata in vigore dello stesso.
4. Il Comitato tecnico-consultivo di cui all’articolo 6 è costituito dal
Presidente della Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 25
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 24, sono abrogati:
a) la legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20 “Disciplina delle funzioni di
polizia locale”;
b) l’articolo 41 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 relativo ai
vigili di quartiere;
c) l’articolo 10 della legge regionale 11 settembre, 2003, n. 29, relativo ai
contributi regionali per il potenziamento dei servizi di polizia locale.
Art. 26
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge si provvede mediante gli stanziamenti dell’UPB R45.
2. Agli oneri connessi al funzionamento del Comitato tecnico–consultivo di cui
all’articolo 6, si provvede mediante lo stanziamento dell’apposito capitolo
R21404.
Note:
(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20
gennaio 2005, n. 2, s.o. n. 9
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti
legislativi originari.