RIDUZIONE DI ORARIO
(35 ORE)
(art. 22 CCNL 1998)
Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale (vedi Orario di lavoro) finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione verificano che i comportamenti degli enti siano coerenti con il principio espresso nel precedente capoverso, segnalando eventuali situazioni di scostamento.
La articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL del 6.7.1995 è determinata dagli enti previo espletamento delle procedure di contrattazione.
Le parti si sono impegnate a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia.