CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE
LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 1.1.2000/31.12.2001
Dichiarazione del
Comitato di Presidenza del DiCCAP su questo Contratto

INDICE
Art. 2 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4 Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999
Art. 5 Disciplina attuativa dell’art.16 del CCNL dell’1.4.1999
Art. 6 Indennità per il personale educativo e docente scolastico
Art. 7 Disposizione per il personale della scuola
Art. 8 Personale incaricato di posizioni organizzative
Art. 9 Disposizioni in materia di progressione verticale nel sistema di classificazione
Art. 10 Compensi per ferie non godute
Art. 11 Integrazione disciplina della reperibilità
Art. 13 Integrazione della disciplina delle assenze per malattia
Art. 14 Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo
Art. 15 Compenso per lavoro straordinario del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 16 Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale
Art. 16-bis Integrazione della disciplina del trattamento di trasferta
Art. 17 Integrazione della disciplina della ricostituzione del rapporto di lavoro
Art. 18 Previdenza complementare
Art. 19 Patronato sindacale e tutela del personale in distacco sindacale
Art. 20 Personale addetto alle case da gioco
Art. 21 Personale dipendente dal Comune di Campione d’Italia
Art. 22 Conferma discipline precedenti
Art. 23 Disciplina a livello territoriale dei permessi sindacali
Art. 24 Disposizione programmatica
Art. 25 Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
TITOLO II DISCIPLINA DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO
Art. 26 Ambito di applicazione
Art. 27 Nuovo inquadramento professionale del personale trasferito
Art. 28 Inquadramento retributivo del personale trasferito
Art. 29 Disciplina contrattuale nella fase transitoria
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER
IL BIENNIO ECONOMICO 1.1.2000/31.12.2001
1.
I
benefici economici del presente contratto si applicano al personale del
comparto Regioni-Autonomie Locali in servizio alla data dell’1.1.2000 o assunto
successivamente.
2.
Il
valore delle posizioni economiche
iniziali e di sviluppo delle
diverse categorie stabilito nella tabella C del CCNL stipulato il 1° aprile
1999 è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità,
indicati nella allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A
seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 2, i valori
economici annuali delle posizioni iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione
sono rideterminati, a regime, con decorrenza dall’1.1.2001, secondo le
indicazioni della allegata tabella B.
4. Sono
confermati: l’indennità integrativa speciale, come
definita nell’allegato A del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di
anzianità nonché gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo
e non riassorbibile.
1.
Nei
confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica
relativa al biennio 2000-2001, gli incrementi di cui al comma 2 dell’art.1
hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella
tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli
effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa
previsione del CCNL dell’1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000, gli incrementi
delle posizioni economiche iniziali e
di sviluppo del sistema di classificazione previsti nell’art.1, comma 2,
hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un
espresso rinvio alle medesime
posizioni.
1.
Gli
enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10
ed il 18 dicembre di ogni
anno.
2. L’importo della tredicesima
mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art.52, comma
2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, spettante al lavoratore nel mese di
dicembre, fatto salvo quanto previsto
nei commi successivi.
3.
Nel
caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell’art.4 del CCNL del
31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.
4.
La tredicesima mensilità è corrisposta per
intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso
anno.
5.
Nel
caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione
di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese
superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alla retribuzione
individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell’ultimo mese
di servizio.
6.
I
ratei della tredicesima non spettano
per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in
altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento
economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi
disciplinari.
7.
Per
i periodi temporali che comportino
la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo
ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del
trattamento economico.
1. Gli enti, a decorrere
dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL
dell’1.4.1999 di un importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla
dirigenza.
2. Le risorse di cui al comma
1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di
anzianità e degli assegni ad personam
in godimento da parte del
personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.
3. La
disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende
sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge
n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997
(recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti
applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996,
convertito nella legge n. 556 del 1996.
4.
La
lett. d) del comma 1 dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituita dalla
seguente:
“d) La quota delle risorse che possono essere
destinate al trattamento economico accessorio del personale nell’ambito degli
introiti derivanti dalla applicazione dell’art.43 della legge n.449/1997 con
particolare riferimento alle seguenti iniziative:
a.
contratti
di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed
associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi
di spesa ordinari con il conseguimento
dei corrispondenti risparmi;
b.
convenzioni
con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a
titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
c.
contributi
dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti
fondamentali.
5.
Fino
alla attuazione della disciplina dell’art. 5, sono confermate le risorse
aggiuntive che gli enti, entro la data di sottoscrizione della ipotesi di
accordo relativa al presente rinnovo contrattuale, abbiano previsto nel
bilancio dello stesso esercizio finanziario a conferma di quelle individuate
nell’anno 2000 ai sensi dell’art. 48 del CCNL del 14.9.2000.
6.
E’
confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in
profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene
per effetto della progressione verticale di cui all’art.4 del CCNL del
31.3.1999, l’indennità di L.125.000 annue lorde, di cui all’art.4, comma 3, del
CCNL del 16.7.1996.
1. In attuazione
di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, gli enti
possono avvalersi della facoltà di integrare le risorse finanziarie destinate
alla contrattazione decentrata integrativa, con oneri a carico dei rispettivi
bilanci e secondo
la disciplina del presente articolo, qualora siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) abbiano stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo per il quadriennio 1998-2001;
b)
abbiano
istituito e attivato i servizi di controllo interno in conformità alle vigenti
disposizioni;
c) siano in possesso delle
condizioni economico-finanziarie correlate agli specifici indicatori previsti
dal comma 2 e di quelli eventuali
previsti dal comma 5;
d)
abbiano
conseguito, sulla base di espressa certificazione dei servizi di cui alla lett.
b), il raggiungimento di una percentuale minima, definita in sede di
contrattazione decentrata, degli obiettivi annuali stabiliti nel P.E.G. o in
altro equivalente strumento di programmazione.
2.
Gli
indicatori economico-finanziari sono specificati:
-
nella
tabella 1: per le Autonomie locali (Comuni e Province);
-
nella
tabella 2: per le Regioni;
-
nella
tabella 3: per le Camere di Commercio
-
nella
tabella 4: per le Comunità Montane
Le
Regioni, previa concertazione, determinano gli indicatori degli enti pubblici
non economici da esse dipendenti nonché quelli delle IPAB, ai sensi dell’art.8
della legge n.328/2000, in armonia con quelli previsti dalle tabelle richiamate
dal presente comma, entro il termine di tre mesi dalla sottoscrizione definitiva
del presente contratto.
3. Gli enti, per la
applicazione della disciplina del presente articolo, calcolano i valori degli
indicatori economico-finanziari previsti dal comma 2, con riferimento ai dati
dei rispettivi conti consuntivi, formalmente approvati, relativi al biennio
immediatamente precedente l’esercizio interessato.
4.
I
valori di cui al comma 3 devono essere calcolati:
a)
in
termini statici: per i comuni e le province, sommando la media biennale degli indicatori
A e B e sottraendo la media biennale degli indicatori C e D; per le Regioni
come media dei valori degli indicatori specificati nella tabella B; per le
Camere di Commercio come media del valore di equilibrio determinato con il
procedimento di calcolo indicato nella tabella C; per le comunità montane
sottraendo la media biennale degli indicatori B e C alla media biennale
dell’indicatore A.
b)
in
termini dinamici: come variazione percentuale, per tutti gli enti, dei valori
medi dei singoli indicatori del medesimo biennio confrontati con i valori medi
degli stessi indicatori del biennio ancora precedente
I valori relativi agli
indicatori previsti dal presente comma sono certificati dal collegio dei
revisori dei conti o, in assenza, dal servizio di controllo interno.
5.
Gli
enti in sede di contrattazione decentrata integrativa possono incrementare i
parametri di cui al comma 2 con ulteriori indicatori idonei a consentire un
adeguato apprezzamento dell’efficacia dell’attività istituzionale dell’ente.
6. Gli
enti, nei limiti consentiti dalla effettiva capacità di bilancio, con
particolare riferimento all'art.89, comma 5, del T.u.e.l. n.267 del 2000 per
quelli destinatari di tali disposizioni, possono incrementare le risorse
dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 qualora risultino in possesso almeno dei
valori minimi degli indicatori statici e dinamici e degli eventuali indicatori
di efficacia di cui al comma 5, entrambi definiti in via preventiva in sede di
contrattazione decentrata integrativa.
7.
In
sede di concertazione, annualmente gli enti verificano l’andamento delle
condizioni di bilancio ai fini della più efficace applicazione della disciplina
del presente articolo.
8. Negli
enti che integrino le risorse ai sensi del comma 6 non trova applicazione, ai
fini della progressione economica nella categoria, il principio del costo medio
di cui all'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
9.
La
disciplina del presente articolo ha carattere sperimentale e sarà oggetto di
verifica e di eventuale riesame entro il 30 giugno 2002.
Nota
esplicativa sull’art. 5
1.
Ai
fini di una corretta applicazione delle previsioni dell’art.5, coerente con le
finalità perseguite, le parti negoziali concordemente specificano che :
2.
gli
enti determinano, in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell’art.5,
comma 6, i valori minimi degli indicatori economico-finanziari previsti dal
comma 4, e gli eventuali indicatori di efficacia di cui al comma 5, per ogni
esercizio finanziario;
3.
il
biennio di riferimento per il calcolo degli indicatori comprende anche l’anno
in cui viene stipulato il contratto decentrato integrativo di cui al punto 1;
4.
il
valore minimo dell’indicatore statico di cui al comma 4, lett. a) non può
essere, negli anni successivi, inferiore a quello definito l’anno precedente, fatti salvi eventi eccezionali comportanti
modifiche organizzative aventi riflesso sulla tipologia di attività gestite
ovvero interventi
legislativi sulle entrate;
5.
il
valore medio degli indicatori dinamici concordati tra le parti deve presentare
un andamento migliorativo sulla base della serie storica del valore degli
stessi;
6. le eventuali risorse di cui al comma 6, aggiuntive a quelle dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 come integrato dal presente CCNL, sono rese disponibili nell’esercizio successivo al biennio di riferimento per il calcolo degli indicatori; la relativa autorizzazione di spesa è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura nel rispetto dell’art.48, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs.n.165/2001;
7. la collocazione del personale nei singoli percorsi di progressione economica orizzontale, in assenza del vincolo rigido del costo medio per gli enti che applicano l’art.5, deve tendere comunque ad una distribuzione del personale nelle diverse posizioni di sviluppo economico previste dal sistema di classificazione nel rispetto delle compatibilità economiche stabilite negli artt.15 e 17 dell’1.4.1999.
1. Con decorrenza dal 2001,
l’indennità prevista dall’art.37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 6.7.1995
è incrementata di L 660.000 annue lorde; ai relativi maggiori oneri si fa
fronte con le risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, ed in particolare
con gli incrementi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art.4.
1.
La
disciplina degli articoli 32 bis e 33 del CCNL del 14.9.2000 si applica anche
nei confronti del personale dipendente dagli enti locali addetto, presso scuole
statali o comunali, ad attività scolastiche integrative o di doposcuola.
1. Le
risorse previste dall’art. 4, comma 3, sono destinate anche ad incrementare la
retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni
organizzative competenti per materia, anche ad integrazione del limite
percentuale massimo stabilito dall’art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999.
2. In
materia di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative,
è confermata in via esclusiva la disciplina dell’art. 11, del CCNL del
31.3.1999, in particolare per la parte relativa alla individuazione della
categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità
delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica
dirigenziale, anche nella vigenza dell’art.109, comma 2, del T.u.e.l.
n.267/2000.
1.
In materia di progressione verticale del personale
nel sistema di classificazione, è integralmente ed esclusivamente confermata la
disciplina dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, relativo alla revisione del
sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali,
anche nella vigenza dell’art.91, comma 3, del T.u.e.l. n.267/2000.
1. Il
compenso sostitutivo delle ferie non fruite, secondo la vigente disciplina
contrattuale, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di
mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di
cui all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000; trova in ogni caso
applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.52.
1. L'art.
23 del CCNL del 14.9.2000 è integrato con il seguente comma:
"
5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come
lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai
sensi dell’art.38, comma 7 o dell’art.38-bis, con equivalente recupero orario;
per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e
4."
1. L'art.
40 del CCNL del 14.9.2000 è integrato con il seguente comma:
"2.
La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale
che sia tenuto all'esercizio delle prestazioni necessarie per la tutela delle
minoranze linguistiche storiche, in attuazione della legge 15 dicembre 1999, n.
482. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse dell’art. 15 del CCNL
dell’1.4.1999.”
1.
Nell’art.21
del CCNL del 6.7.1995, dopo il comma 4, nel testo modificato dall’art.10, comma
2, del CCNL successivo a quello dell’1.4.1999 stipulato in data 14.9.2000, è
inserito il seguente comma 4 bis:
“4.bis.Ove non sia possibile
procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso che il dipendente sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l’ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al
dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.”
1. Il
comma 1 dell’art.24 del CCNL del 14.9.2000 è sostituito dal seguente:
“1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”.
1.
Il
comma 5 dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000 è sostituito dal seguente:
“Il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro
straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il
limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono retribuite con un compenso pari
alla retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), incrementata del
rateo della tredicesima mensilità, con una maggiorazione pari al 15 % ”.
2.
Il
comma 6 dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000 è sostituito dal seguente:
“Qualora le ore di lavoro
aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate
come limite massimo mensile dal comma 2, la percentuale di maggiorazione di cui
ai precedenti commi 4 e 5 è elevata al 50%”.
1. All’art.39
del CCNL successivo a quello dell’1.4.1999 sottoscritto il 14.9.2000 è aggiunto
il seguente comma 3:
“3. Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell’art.24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative”.
2.
In occasione di consultazione elettorali o
referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della
disciplina dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso costituito
da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto di
cui all’art.52, comma 2, lett. d), nelle seguenti misure:
a) 15
%, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
b) 20
%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario
notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
c) 25
% nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.
3.
Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal
lavoratore a tempo parziale orizzontale in occasione di consultazioni
elettorali o referendarie, in deroga al limite del tempo pieno e in misura
eccedente rispetto a quella derivante dall’applicazione dell’art.6, comma 2,
del CCNL del 14.9.2000, ai fini della determinazione del compenso da
corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della
retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lett. a), b) e c) del comma
2, sono ridefinite nella misura unica del 50%.
4.
Per il lavoro straordinario, effettuato in deroga
alla disciplina di cui all’art.6, comma 5, primo periodo, del CCNL del
14.9.2000, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in
occasione di consultazioni elettorali o referendarie, trova applicazione, ai
fini della determinazione del relativo compenso, la disciplina generale dell’art.38 del CCNL del 14.9.2000.
1. Il
comma 13 dell’art.41 del CCNL del 14.9.2000 è integrato con il seguente alinea:
“Gli enti integrano le percentuali di cui al presente comma in armonia
con i criteri stabiliti dalle norme
che disciplinano i trattamenti di trasferta
all’estero del personale civile delle amministrazioni dello Stato”.
1.
All’art.26 del CCNL del 14.9.2000 è aggiunto
il seguente comma 2-bis:
“2-bis.
Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è
attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo
ed alla posizione economica rivestita al momento della interruzione del
rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità
e di ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non
riassorbibile”.
1.
Le
parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di
pensione complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993, della legge n.335/1995,
della legge n.449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’Accordo
quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza
complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20
dicembre 1999.
2.
Al
fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare
le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un
Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanità, a
condizione di reciprocità.
3.
Il
Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 del predetto accordo
quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dello stesso
accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico
del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella
misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la
determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi
dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In
sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota
di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e di funzionamento.
1.
I
lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal
sindacato o dall’istituto di patronato sindacale, per l’espletamento delle
procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai
competenti organi dell’ente.
2. Ai
lavoratori che fruiscono dei distacchi di cui all’art.5 del CCNQ del 7.8.1998
compete oltre al trattamento dell’art.47, comma 1, del CCNL del 14.9.2000,
anche la indennità di cui all’art.17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999
eventualmente in godimento.
1. Al
personale dipendente dagli enti locali addetto alle case da gioco si applicano
i benefici economici derivanti dal presente contratto. E’, comunque, fatto
salvo il trattamento economico nelle componenti e nella dinamica a qualunque
titolo vigente, in considerazione della particolare
professionalità di tale personale non rientrante nei compiti di istituto propri
degli enti.
1. I
benefici economici previsti dal presente contratto per i dipendenti del
comparto Regioni - Autonomie Locali si applicano anche ai dipendenti del Comune
di Campione d’Italia.
1. Nei
confronti del personale degli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie
locali continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della
legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il
previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della
retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di
retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), per ogni biennio
considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori
al biennio.
1.
Le
amministrazioni comunali che, al termine di ogni anno, accertino la mancata
utilizzazione, in tutto o in parte, della quota dei permessi di spettanza delle
organizzazioni sindacali ai sensi dell'art 3 del contratto collettivo quadro
del 9.8.2000 (esclusa, quindi, la quota di spettanza della RSU), quantificano
il valore economico della relativa temporizzazione, rapportata a ore, e
assegnano le corrispondenti risorse finanziarie all’ANCI regionale competente
per territorio entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di
riferimento; la base di calcolo corrisponde alla nozione di retribuzione di cui
al comma 2, lett. c) dell'art. 52 del CCNL del 14.9.2000.
2.
Il
monte ore dei permessi disponibili ai sensi del comma 1, viene utilizzato dai
dipendenti dei Comuni che siano dirigenti
delle organizzazioni sindacali territoriali rappresentative nel comparto
delle Regioni e delle Autonomie locali nei limiti delle quote spettanti a
ciascuna di esse nel rispetto del criterio di proporzionalità del livello di
rappresentatività in ambito regionale.
3.
All'accertamento
del livello di rappresentatività provvede l’ANCI regionale nel rispetto degli
stessi criteri definiti dall’art.43 del D.Lgs. n.165 del 2001 per il livello
nazionale, acquisendo le relative informazioni dai Comuni interessati.
4.
Le
organizzazioni sindacali di comparto comunicano all’ANCI regionale i nominativi
dei dirigenti che fruiscono dei permessi di cui al comma 2, la relativa durata
e il Comune di appartenenza
degli stessi dirigenti.
5.
L’ANCI
regionale trasferisce a ciascuno degli enti interessati l'importo corrispondente
alla quota dei permessi fruiti dai rispettivi dipendenti in qualità di
dirigenti sindacali, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 1.
6.
I
permessi previsti dal presente articolo non possono essere cumulati per la
fruizione di distacchi sindacali.
1. In sede
di rinnovo del CCNL per il quadriennio
2002-2005 saranno valutate le esperienze di gestione del modello di
classificazione introdotto con il CCNL del 31.3.1999 al fine di apportare le integrazioni e le rettifiche più
opportune per la migliore e più efficace valorizzazione delle risorse umane
nell'ambito di un più incisivo sostegno dei processi di ammodernamento e di
razionalizzazione dei sistemi organizzativi degli enti.
2. Per le finalità
di cui al comma 1, saranno, in particolare:
a) riesaminate
le declaratorie di categoria;
b)
individuati
i profili professionali, anche di tipo polivalente, necessari per
valorizzare le professionalità emergenti, con la conseguente più corretta
collocazione nella pertinente categoria, con particolare riferimento alle
attività di informazione e comunicazione, a quelle connesse ai beni culturali
(ad es. musei, biblioteche, ecc.) nonché alle professioni sanitarie operanti
nelle IPAB;
c)
individuate
nuove modalità di finanziamento della retribuzione di posizione;
d)
definita
una nuova disciplina organica del personale educativo e docente degli enti
locali, rivolta anche ad un aggiornamento della relativa classificazione in
coerenza sia con le legislazione più recente in tema di requisiti culturali di
accesso alle predette professioni sia con i più elevati standard di prestazioni
e di professionalità richiesti per l'espletamento delle relative funzioni.
1. Gli
enti adottano, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale di cui al
CCNL dell’1.4.1999, con proprio atto il codice di condotta relativo ai
provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di
lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del
27.11.1991, n.93/131/CEE. Le parti, allo scopo di favorire linee guida uniformi
in materia, allegano a titolo esemplificativo uno specifico codice-tipo.
1.
Il
presente Titolo II disciplina i criteri di inquadramento ed il trattamento
economico da applicare nei confronti del personale del comparto dei Ministeri, nonché del personale dell'ANAS, in occasione di processi di mobilità,
già attuati o da attuare, a seguito di trasferimento e di deleghe di funzioni e
competenze statali al sistema delle autonomie locali ai sensi delle
disposizioni contenute nell’art.7 della legge n.59/1997 e successivi decreti
attuativi .
1.
Il
personale del comparto dei Ministeri di cui all’art.26, con decorrenza dalla
data di effettiva messa a disposizione
con le relative risorse finanziarie, è inquadrato nelle categorie e nei
profili del vigente sistema di classificazione del comparto Regioni-Autonomie
Locali, previsti dall’allegato A del CCNL del 31.3.1999, secondo le indicazioni
contenute nella tabella di equiparazione di cui all’art.5 del DPCM del
14.12.2000 n.446. Sono comunque fatti salvi gli effetti derivanti dagli
inquadramenti già operati dagli enti del comparto con decorrenza anticipata
rispetto a quella stabilita.
2.
Con
decorrenza dalla data di inquadramento di cui al comma 1, al personale del
comparto dei Ministeri trasferito presso gli enti del comparto, si applicano
esclusivamente le disposizioni sul trattamento normativo ed economico previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali.
3.
Per
il biennio economico 2000-2001, al suddetto personale competono i soli
incrementi tabellari del trattamento economico derivanti dal CCNL del comparto
Ministeri relativi a tale periodo contrattuale.
4. Il
personale dell'ANAS è inquadrato, con decorrenza dalla data di effettiva messa
a disposizione con le relative risorse finanziarie, nelle categorie e nei
profili del vigente sistema di classificazione, secondo le indicazioni
contenute nella tabella di equiparazione allegata al DPCM 22.12.2000, n. 448.
1.
Il
rapporto di lavoro del personale trasferito, in applicazione delle disposizioni
del presente contratto, continua senza interruzioni, con l’ente di
destinazione.
2.
Al
lavoratore trasferito è riconosciuta integralmente l’anzianità di servizio
maturata presso l’amministrazione o l'ente
di provenienza, che è utile agli effetti di tutti gli istituti del CCNL del
comparto Regioni-Autonomie Locali, relativi alla disciplina del rapporto di
lavoro, che ad essa facciano espresso riferimento.
3.
Al
fine della determinazione del trattamento economico complessivo da attribuire
al personale trasferito dallo Stato e della specificazione delle diverse
voci retributive che lo compongono, gli enti prendono in considerazione i
seguenti elementi fissi e continuativi: stipendio tabellare iniziale, indennità
integrativa speciale, l’importo delle posizioni di sviluppo economico
conseguite secondo le previsioni del vigente sistema di classificazione del
personale, retribuzione individuale di anzianità (RIA), indennità di
amministrazione.
4. Per
le finalità di cui al comma 3, relativamente al personale trasferito dall'ANAS,
gli enti prendono in considerazione gli elementi fissi e continuativi previsti
per il personale delle aree dall’art. 4 del DPCM 22.12.2000, n. 448.
5.
Nell’ipotesi
in cui l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo di cui ai commi 3 e 4, in godimento presso l’amministrazione o l'ente di
provenienza, sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, ai sensi
dell’art.27, presso l’ente di destinazione, l’eventuale differenza viene
conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Il personale delle ex
carriere direttive dei ruoli ad esaurimento trasferito, in applicazione del
presente contratto, presso enti del comparto Regioni-Autonomie Locali è
inquadrato nella categoria D, posizione
economica D5; la quota residua del trattamento economico
fisso e continuativo in godimento viene conservata a titolo di retribuzione
individuale di anzianità.
7.
Gli
enti possono stabilire, in sede
di contrattazione decentrata integrativa, la collocazione del personale
trasferito in una posizione di sviluppo economico superiore, nell’ambito della medesima
categoria di inquadramento, rispetto a quella derivante dall’applicazione
dell’art.27, sino a concorrenza del valore annuo corrispondente
alla ex indennità di amministrazione in godimento. Gli effetti economici di
tale collocazione non sono considerati ai fini dell’applicazione della
disciplina dell’art.16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999.
1.
Fermo
restando, con decorrenza dalla data di
inquadramento, la applicazione al personale trasferito della
disciplina generale prevista dai contrattuali collettivi di lavoro vigenti nel
comparto Regioni-Autonomie Locali e nel rispetto del principio della continuità
del rapporto di lavoro, nella fase di transizione, le parti convengono che la
disciplina degli istituti di seguito individuati debba avvenire sulla base dei
criteri di gestione per gli stessi stabiliti:
a.
ferie:
i dipendenti conservano tutti i diritti loro spettanti in materia di ferie
maturate e non fruite presso l’amministrazione di appartenenza nell’anno in cui
si è operato il trasferimento; da quest’ultima data trova applicazione l’art.18
del CCNL del 6.7.1995 e il dipendente può fruire delle ferie non fruite, previa
autorizzazione del dirigente in relazione alle esigenze di servizio, entro il
primo semestre dell’anno successivo;
b.
malattia:
i periodi di assenza per malattia fruiti sino al momento del trasferimento sono
comunicati agli enti di destinazione e sono computati secondo la disciplina
dell’art.21 del CCNL del 6.7.1995;
c.
aspettative:
i periodi di aspettativa per motivi di famiglia e personali, di congedi per la
formazione, di congedi dei genitori, di congedi per eventi e cause particolari
già fruiti dal dipendente sono ugualmente comunicati all’ente di destinazione
ai fini dell’applicazione della disciplina di tali istituti contenuta negli
artt.11, 13, 14, 16, 17 e 18 del CCNL del 14.9.2000;
d.
rapporto
a tempo parziale: i lavoratori trasferiti con rapporto di lavoro a tempo
parziale conservano tale tipologia di
contratto anche in condizione di
eventuale soprannumero rispetto alla percentuale stabilita nell’art.4,
comma 2, del CCNL successivo del 14.9.2000; a tal fine il lavoratore, all’atto
del trasferimento, presenta specifica domanda per la conferma del
rapporto a tempo parziale, in deroga ad ogni termine temporale.
|
|
tavola
aumenti mensili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUMENTI |
|
|
|
|
Categorie e posizioni |
|
|
01-lug-00 |
01-gen-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D5 |
|
|
51.000 |
85.000 |
|
|
|
D4 |
|
|
49.000 |
81.000 |
|
|
|
D3 |
|
|
44.000 |
72.000 |
|
|
|
D2 |
|
|
44.000 |
72.000 |
|
|
|
D1 |
|
|
44.000 |
72.000 |
|
|
|
C4 |
|
|
44.000 |
72.000 |
|
|
|
C3 |
|
|
41.000 |
68.000 |
|
|
|
C2 |
|
|
38.000 |
63.000 |
|
|
|
C1 |
|
|
36.000 |
60.000 |
|
|
|
B6 |
|
|
36.000 |
60.000 |
|
|
|
B5 |
|
|
36.000 |
59.000 |
|
|
|
B4 |
|
|
35.000 |
58.000 |
|
|
|
B3 |
|
|
33.000 |
56.000 |
|
|
|
B2 |
|
|
33.000 |
56.000 |
|
|
|
B1 |
|
|
33.000 |
56.000 |
|
|
|
A4 |
|
|
33.000 |
56.000 |
|
|
|
A3 |
|
|
32.000 |
53.000 |
|
|
|
A2 |
|
|
31.000 |
52.000 |
|
|
|
A1 |
|
|
31.000 |
51.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trattamento economico
complessivo delle posizioni economiche dal 1.1.2001 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
|
|
D |
20.651.000 |
22.551.000 |
25.847.000 |
27.748.000 |
29.820.000 |
|
|
|
|
|
25.847.000 |
|
|
|
|
C |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
|
|
|
|
17.847.000 |
18.707.000 |
19.632.000 |
20.816.000 |
|
|
|
B |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
|
|
14.809.000 |
15.345.000 |
16.353.000 |
16.845.000 |
17.416.000 |
18.028.000 |
|
|
|
|
16.353.000 |
|
|
|
|
A |
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
|
|
|
|
13.473.000 |
13.885.000 |
14.412.000 |
14.960.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
|
|
|
|
1.900.000 |
3.296.000 |
1.901.000 |
2.072.000 |
|
|
|
|
|
3.296.000 |
|
|
|
|
|
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
|
|
|
|
|
860.000 |
925.000 |
1.184.000 |
|
|
|
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
|
|
|
536.000 |
1.008.000 |
492.000 |
571.000 |
612.000 |
|
|
|
|
1.008.000 |
|
|
|
|
|
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
|
|
|
|
|
412.000 |
527.000 |
548.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
RIFERITI A COMUNI E PROVINCE
|
A |
Autonomia finanziaria |
Entrate tributarie +
entrate extra-tributarie __________________________ Entrate correnti (1) |
|
B |
Autonomia Tributaria |
Entrate tributarie _______________ Entrate correnti (1) |
|
C |
Incidenza spese personale
su entrate correnti |
Spese di personale (2) ________________ Entrate correnti |
|
D |
Incidenza interessi su
entrate correnti |
Interessi _____________ Entrate correnti |
(1) Entrate
di cui ai Titoli I, II e III dell’art. 165, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000
(2) Esclusi gli oneri relativi alle consulenze e alle
collaborazioni coordinate e continuative
INDICATORI O
ELEMENTI DI SPECIFICITA’ RIFERITI
ALLE REGIONI
|
A Indicatore di equilibrio
economico |
Spesa corrente + quota
capitale rimborso mutui e prestiti _________________________________ Entrate Correnti |
|
B Incidenza spese del personale |
Spesa personale (1) __________________ Entrate Correnti |
|
C Costo dell’indebitamento |
Quota interessi + quota
capitale rimborso mutui e prestiti _________________________________ Entrate Correnti |
(1) Esclusi gli oneri relativi alle consulenze e
alle collaborazioni coordinate e continuative
INDICATORI O
ELEMENTI DI SPECIFICITA’ RIFERITI ALLE
CAMERE DI
COMMERCIO
|
A Autonomia
finanziaria |
Diritto annuale
+altre entrate proprie (inclusi diritti
di segreteria e al netto dei trasferimenti dal fondo di perequazione) ____________________________________________________ Spese correnti (al netto dei trasferimenti al fondo perequazione) |
|
B Incidenza delle
spese del personale |
Competenze al
personale (1)+ oneri sociali+altri costi del personale+quota parte oneri personale aziende speciali (2) ________________________________________ Diritti
(compreso diritto annuale)+ proventi diversi |
|
C Incidenza degli interessi passivi |
Interessi passivi _________________________________ Diritti
(compreso diritto annuale)+ proventi diversi |
L’indicatore statico per ogni singolo ente è dato
dalla risultante della seguente operazione: A meno B meno C.
Gli indicatori dinamici sono calcolati per ciascuna
delle voci A, B e C
(1) Esclusi gli oneri relativi alle consulenze e
alle collaborazioni coordinate e continuative.
(2) La quota si calcola come segue: entità del
contributo versato dalla Camera di Commercio moltiplicato per il rapporto
tra: costo personale azienda
totale costi azienda
INDICATORI RIFERITI ALLE COMUNITA’ MONTANE
|
A |
Autonomia finanziaria |
Entrate extra-tributarie ____________________ Entrate correnti (1) |
|
B |
Incidenza spese personale
su entrate correnti |
Spese di personale (2) ___________________ Entrate correnti(1) |
|
C |
Incidenza interessi su
entrate correnti |
Interessi ________________ Entrate correnti
|
(1) Entrate di cui ai Titoli I e II dell’art. 165,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, relativo alle comunità montane.
(2) Esclusi gli oneri relativi alle consulenze e alle prestazioni coordinate e continuative
Le parti concordano nel confermare che, nel rispetto
dei contenuti delle declaratorie delle categorie professionali di cui all’allegato
A del CCNL del 31.3.1999, il diploma di scuola media superiore può essere
richiesto, per l’accesso dall’esterno, solo per i profili collocati nella
categoria C e che il diploma di laurea o di laurea specialistica o di laurea
breve possono essere richiesti, per l’accesso dall’esterno, solo per i profili
della categoria D.
Le parti ritengono che gli enti possono valutare
positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio,
la possibilità di rinunciare al preavviso, nell’ambito delle flessibilità
secondo quanto previsto dall’art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito
dall’art. 7 del CCNL del 13.5.1996, qualora il dipendente abbia presentato le
proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a
seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile
con il vincolo temporale del preavviso.
Le parti confermano che gli appartenenti al corpo
dei servizi ispettivi pubblici preposti al controllo delle case da gioco
trovano la collocazione d'accesso nella categoria D.
Le parti concordano nel
ritenere che gli enti, ove si avvalgano del profilo di Operatore socio-sanitario,
caratterizzato dallo specifico titolo, richiesto per l’accesso sia dall’esterno
che dall’interno, rilasciato a seguito del superamento del corso di formazione
di durata annuale previsto dagli artt.7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministro
della sanità, il Ministro della solidarietà sociale, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 18.2.2000, provvedono a collocarlo nella
categoria B, posizione economica B3.
Le parti concordano nel
ritenere che il ripristino della festività del 2 giugno come giorno festivo,
secondo le previsioni della legge n.336/2000 non comporta alcuna conseguenza
rispetto alle 4 giornate di festività soppresse attribuite dalla legge
n.937/1977, dato che si tratta di una disciplina legislativa immediatamente
precettiva che non prevede alcun effetto riduttivo sul numero delle festività
stabilite nella citata legge n.937/1977.
Le parti concordano nel
ritenere che la disciplina dell’art.6 possa trovare applicazione nei confronti
dei lavoratori che comunque fruivano dell’indennità dell’art.37, comma 1,
lett.c) e d), del CCNL del 6.7.1995, alla data di sottoscrizione della presente
ipotesi di accordo.
Le parti concordano nel
ritenere che le risorse del trattamento accessorio correlato al trasferimento
del personale, nell’ambito delle disposizioni del Titolo II del presente
contratto, confluiscono nelle disponibilità dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999,
in attuazione della specifica previsione contenuta nel comma 1 lett. l) dello
stesso articolo. Le predette risorse sono utilizzate secondo la disciplina
definita in sede di contrattazione decentrata integrativa.
Le parti concordano nel
ritenere che, in relazione all’art.16 del presente CCNL, sia sempre necessario
il consenso del lavoratore ai fini della prestazione di lavoro aggiuntivo,
secondo le espresse previsioni dell’art.3, comma 3, del D.lgs.n.61/2000.
Con riferimento all’art.4, comma 1, del presente contratto le parti convengono che la dizione “a decorrere dall’anno 2001” utilizzata per la individuazione della data di decorrenza per l’incremento, ivi previsto, delle risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, deve essere correttamente intesa come riferita all’1.1.2001.
Con riferimento all’art.6
del presente contratto, le parti convengono che la dizione “con decorrenza dal
2001” utilizzata per la individuazione della decorrenza dell’incremento ivi
previsto dell’indennità del personale educativo e di quello docente scolastico,
di cui all’art.37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 6.7.1995, deve essere
correttamente intesa come riferita all’1.1.2001.
Le parti si danno
reciprocamente atto che, esaurita la fase transitoria di cui all’art.12, comma
3, del CCNL del 31.3.1999, dall’anno 2002 la progressione economica del personale
inquadrato in profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle
posizioni economiche B1 e D1 delle relative categorie può svilupparsi anche
all’acquisizione di incrementi retributivi superiori ai valori B4 e D3.
Con riferimento all’art.11
del presente CCNL, le parti convengono che la particolare integrazione della
disciplina della reperibilità ivi prevista non trova applicazione nell’ipotesi
di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo
settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione,
invece, la disciplina di cui all’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.
Con riferimento all’art.14 del presente contratto, al fine di una corretta applicazione dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, le parti concordano che il riposo compensativo, ivi previsto, non può non avere che una durata corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate.
Le parti prendono atto
della piena applicabilità, anche in mancanza di un qualunque richiamo espresso
nell’ambito della disciplina contrattuale relativa al Comparto
Regioni-Autonomie Locali, delle procedure di conciliazione ed arbitrato previste
dallo specifico Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 23.1.2001 a tutte le
controversie concernenti il rapporto di lavoro insorte presso enti del
comparto.
Le parti convengono che,
ai fini dell’applicazione dell’art. 28, comma 7, del presente contratto nei
confronti del personale dell’ente ANAS, si tiene conto dell’importo
dell’indennità operativa in godimento del suddetto personale.
CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI (rif. Art. 25)
DEFINIZIONE
Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suo confronti;
DICHlARAZIONI DI
PRINCIPIO
PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI MOLESTIE SESSUALI
Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzIone al caso.
L' intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell' argomento affrontato.
La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
PROCEDURA INFORMALE- INTERVENTO DELLA CONSIGLIERA/DEL CONSIGLIERE
La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, intervenire al fine di favorire il superamento della situazione di disagio e ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
L 'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
DENUNCIA FORMALE
Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competente dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente all'Ufficio competente dei procedimenti disciplinari.
Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
ATTIVITA' DI
SENSIBILIZZAZIONE
Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti gli Enti dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
L' amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
Sarà cura dell' Amministrazione promuovere, d’intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
Sarà cura dell' Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l’efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un’apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
L'Amministrazione e i soggetti firmatari del CCNL per l’adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.