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DPR 3 agosto 1990, n. 333

 

Regolamento  per  il   recepimento delle norme  risultanti  dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle Regioni e degli Enti Pubblici non economici  da esse dipendenti, dei Comuni, delle Province,  delle Comunità Montane, loro Consorzi o Associazioni, di cui all'  art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

 

G.U. 19.11.1990 n. 270 suppl.ord.

 

 

(I CCNL del 6/7/1995 e del 1/4/98 e succvi hanno disapplicato i seguenti articoli: 3-4-5-6-16-18-22-30-31-32-33-34-35-36-43-44-45-46-47)

 

 

Il Presidente della Repubblica

Visto l' art. 87 della Costituzione;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,

n. 13 e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i

comparti  di  contrattazione  collettiva  del  pubblico  impiego,

risultanti    dalla    disciplina    prevista    dagli    accordi

intercompartimentali emanati ai sensi dell' art. 12  della  legge

29 marzo 1983, n. 93 ;

Visto  l'  art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  5

marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione

collettiva  per  il personale degli enti locali, ai  sensi  dell'

art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno  1983,

n. 347 , 13 maggio 1987, n. 268 e 17 settembre 1987, n. 494;

Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in  data

28  Ottobre  1988,  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  2

novembre   1988,   concernente  il   requisito   della   maggiore

rappresentatività  su  base nazionale richiesta  dalla  legge  29

marzo   1983,   n.  93,  alle  confederazioni  ed  organizzazioni

sindacali,   per  partecipare  alla  formazione   degli   accordi

sindacali;

Visto  il decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30  marzo

1989,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  77  del  3  aprile

1989,  che  ha designato i componenti delle delegazioni trattanti

l'accordo sindacale per il personale del comparto "enti locali";

Viste  le leggi 11 marzo 1988, n. 67 e 24 dicembre 1988, n.  541,

recanti  disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e

pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);

Visto  l'  art. 17, comma primo, della legge 23 agosto  1988,  n.

400,  concernente  la  disciplina  dell'attività  di  governo   e

l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti  la  decisione  n.  1163/1987  del  Tar  Lazio  -  sez.  I,

confermata  in  appello dal Consiglio di Stato, con  la  quale  è

stato  annullato  per  vizi  del  procedimento  il  decreto   del

Presidente  della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665 , concernente

la   disciplina  prevista  dallo  accordo  relativo  al   rinnovo

contrattuale  per  il  periodo  1982  -  1984  per  il  personale

dipendente dalle camere di commercio;

Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella

riunione del 9 marzo 1990, ai sensi dell'ultimo comma dell'  art.

7  e dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983,  n.

93,   con   la  quale,  respinte  o  ritenute  inammissibili   le

osservazioni    formulate    dalle    organizzazioni    sindacali

dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative, è stata

autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie,  la

sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio  1988-1990

riguardante  il  personale  del comparto  "Enti  Locali"  di  cui

all'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica  5  Marzo

1986,  n.  68, stipulata in data 23 Dicembre 1989 e  definita  in

data  22  Marzo  1990  fra  la delegazione   di  parte  pubblica,

composta  come  previsto  dall'art.  1  del  citato  decreto  del

Ministro  per  la  Funzione Pubblica del  30  marzo  1989,  e  le

organizzazioni   sindacali   maggiormente   rappresentative   nel

comparto  CGIL-Funzione Pubblica, CISL- Funzione  Pubblica,  UIL-

Enti  Locali e sul PM (ammesso con riserva all'esito  finale  del

giudizio  pendente)  e  le confederazioni sindacali  maggiormente

rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFSAL,

CONFEDIR;

Udito  il  parere del Consiglio di Stato, espresso  nell'adunanza

generale del 24 maggio 1990;

Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella

riunione del 20 luglio 1990, ai sensi dell' art. 6 della legge 29

marzo  1983, n. 93, concernente l'approvazione della  ipotesi  di

accordo   sottoscritta  in  data  22  marzo  1990  dalle   stesse

confederazioni   ed   organizzazioni   sindacali   trattanti   in

precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle  norme

risultanti  dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale  per

il  personale  del comparto "Enti Locali" di cui all'art.  4  del

decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,  per

il triennio 1988-1990;

Sulla  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri  e  del

Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per

gli Affari Regionali ed i problemi istituzionali, del Tesoro, del

Bilancio   e   della   Programmazione  Economica,   dell'Interno,

dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del  Lavoro  e

della Previdenza Sociale;

 

Emana

 

Il seguente regolamento:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

Area di applicazione e durata

 

1.  Il presente regolamento si applica al personale dipendente da Comuni, Province, Comunità Montane, loro Consorzi, Associazioni e Comprensori;  Istituzioni Pubbliche di Assistenza e  Beneficenza; Università Agrarie ed Associazioni Agrarie dipendenti dagli  Enti Locali;   Camere   di   Commercio,  Industria,   Artigianato   ed Agricoltura.

2.  Il  presente   regolamento si applica  altresì  al  personale dipendente  dall'Associazione Nazionale Istituti Case Popolari  e dalla Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti Industriali.

3. Il presente regolamento concerne il triennio 1 gennaio 1988  -31  dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dall'1 gennaio 1988;  gli effetti economici decorrono dall'1 Luglio 1988,  fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

 

Capo II

 

Rapporti con l'utenza

 

Sezione I

Tutela degli utenti

 

Art. 2.

Rapporti amministrazione-cittadino

 

1.  Nell'intento  di perseguire l'ottimizzazione  dell'erogazione dei  servizi,  le  parti  assumono  come  obiettivo  fondamentale dell'azione  amministrativa il miglioramento delle relazioni  con l'utenza,  da  realizzarsi nel modo più  congruo,  tempestivo  ed efficace  da parte delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni.

2.  A  tale  scopo, gli enti devono approntare adeguati strumenti per  la  tutela  degli interessi degli utenti,  anche  attraverso l'istituzione negli enti di media e grande dimensione di appositi uffici  di  pubbliche relazioni, abilitati a  ricevere  eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.

3.   In   tale   quadro  gli  Enti  predispongono,   sentite   le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'  art.  2 del  decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo 1989, appositi  progetti  - da realizzare nel periodo  di  vigenza  del presente  regolamento - finalizzati in particolare ad  assicurare condizioni di massima  trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto  con gli utenti, ivi compresa la  riconoscibilità  degli addetti  ai  servizi, mediante interventi diretti ad  assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

a)  la  semplificazione della modulistica e  la  riduzione  della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le  norme  sulla autocertificazione di cui alla legge  4  gennaio 1968,  n.  15,  e  le istruzioni contenute  nella  circolare  del Ministro   per  la  Funzione  Pubblica  del  20  dicembre   1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

b)   l'ampliamento  dell'orario  di  ricevimento,  per  garantire l'accesso  anche  nelle  ore pomeridiane,  laddove  gli  Enti  ne ravvisino la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

c)  il  collegamento  tra  amministrazioni  e  l'unificazione  di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli  utenti, anche attraverso la istituzione di sportelli polivalenti;

d)  il  miglioramento  della logistica  relativamente  ai  locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere  architettoniche ed adottando idonee  soluzioni  atte  a facilitare   l'accesso all'informazione ed  ai pubblici  servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

e)   una  formazione  professionale  del  personale  addetto   al ricevimento  degli  utenti,  da  attuare  attraverso   piani   da definire  in  sede  di  negoziazione  decentrata,  specificamente rivolta   ad assicurare   completezza   e   trasparenza   delle informazioni   fornite,   anche   con   l'ausilio   di adeguate apparecchiature elettroniche.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente  regolamento ed,  in  prosieguo,  con  cadenza annuale,  gli  enti  promuovono apposite   conferenze  con  le  Organizzazioni  e  Confederazioni

Sindacali,  di  cui all'art. 2 del decreto del  Ministro  per  la Funzione  Pubblica  30  marzo 1989, e con i rappresentanti  delle associazioni  a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed  in  particolare  i  risultati   ottenuti  e  gli  impedimenti riscontrati  nell'ottimizzazione del processo di  erogazione  dei servizi,  allo  scopo  di  consentire la promozione  di  adeguate iniziative  per  la  rimozione dei predetti  ostacoli  e  per  il

miglioramento delle relazioni con l'utenza.

 

Capo IV

Relazioni sindacali

 

Art. 7.

Esercizio dell'attività sindacale

 

1.  I  dipendenti degli enti di cui all' art. 4 del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, hanno diritto di costituire  organizzazioni sindacali, di aderirvi e  di  svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

2.  I  dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro  mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di  permessi  orari  nei limiti e secondo le  modalità  stabilite negli articoli 9, 10, 11 e 12.

3.  Ai  fini di cui al presente capo, sono considerati  dirigenti sindacali    i   lavoratori   facenti   parte   degli   organismi rappresentativi di cui all' art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni  sindacali maggiormente  rappresentative  su  base nazionale.   Per  il  loro  riconoscimento  gli   organismi,   le organizzazioni  e le confederazioni di cui sopra  sono  tenuti  a darne regolare e formale comunicazione all'amministrazione da cui gli interessati dipendono.

 

Art. 8.

 

Diritto di assemblea

 

1.  Nell'ambito  della disciplina dell' art. 11 del  decreto  del Presidente  della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di  ciascun Ente e Amministrazione del comparto hanno diritto  di partecipare,  durante l'orario di lavoro, ad assemblee  sindacali in    locali    concordati   con   l'amministrazione   nell'unità amministrativa  in cui prestano la loro opera o  in  altra  sede,

senza oneri a carico dell'Ente, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

 

Art. 9.

 

Aspettative sindacali

 

1.  I  dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente regolamento che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni  o organizzazioni sindacali a carattere  nazionale maggiormente  rappresentative sono collocati in  aspettativa  per motivi  sindacali, a domanda da presentare tramite la  competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione

alla quota a ciascuna di esse assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato  in  rapporto di una unità per ogni  3000  dipendenti  in attività  di servizio di ruolo e con rapporto d'impiego  a  tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità  da collocare  in  aspettativa  è  effettuato  globalmente   per   le amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima  applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 1100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3.  Il  numero  complessivo delle aspettative, di  cui  al  comma secondo, è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali  maggiormente rappresentative nel  comparto  e  per  il restante   dieci   per   cento  nelle  confederazioni   sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al  decreto del  Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo 1989 , pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale n. 77 del 3  aprile  1989,  garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto.

4.   Alla   ripartizione   tra   le   varie   confederazioni   ed organizzazioni  sindacali,  in relazione  alla  rappresentatività delle  medesime, accertata ai sensi dell' art. 8 del decreto  del presidente  della repubblica 23 Agosto 1988, n.  395  ,  e  della circolare-direttiva  n.  24518/8.93.5.  del  28   Ottobre   1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della  disciplina  di  cui  all'art. 9  del  citato  decreto  del Presidente  della  Repubblica, la Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri  -  Dipartimento  della Funzione  Pubblica,  sentite  le

Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali Interessate, d'intesa:

con l'ANCI per il personale dipendente dai Comuni e loro Consorzi

ed IPAB;

con l'UPI per il personale dipendente dalle Province;

con l'UNCEM per il personale dipendente dalle Comunità Montane;

con  l'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle  Camere

di Commercio;

con  la  conferenza  dei  Presidenti  delle  Regioni  per  quanto riguarda  il  personale  dipendente  dalle  Regioni,  degli  Enti Pubblici   non  economici  da  essi  dipendenti,  dagli  Istituti Autonomi  per  le Case Popolari e dai Consorzi  per  le  Aree  di Sviluppo Industriale.

 

5.  Al  personale  degli Enti Locali è riservata  una  quota  del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo  dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato  in attività di servizio in detti Enti, distinta per Comuni, Province e  Comunità  Montane. Analoga quota proporzionale è riservata  al

personale in servizio presso le Camere di Commercio, le  Regioni, gli  Istituti Autonomi delle Case Popolari ed i Consorzi  per  le Aree di Sviluppo Industriale.

 

6.  Le  domande  di  collocamento in  aspettativa  sindacale  del personale  degli  Enti  ed  Amministrazioni  del  comparto   sono presentate all'Associazione o Unioni o Conferenza di cui al comma quarto.  L'associazione  o  Unione o  Conferenza  rispettivamente competenti  curano  gli  adempimenti  istruttori,  acquisendo  il  preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento  della Funzione Pubblica, in ordine al rispetto  dei contingenti  di  cui  al presente articolo. Il  provvedimento  di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalle Amministrazioni o Enti interessati e protrae i suoi effetti  fino alla  richiesta della revoca dell'aspettativa sindacale da  parte della   rispettiva  Organizzazione  o  Confederazione,   che   va comunicata   alla  Presidenza  del  consiglio  dei   ministri   - dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Associazione, Unioni o Conferenza di cui al comma quarto.

 

7.  Eventuali modifiche, in forma compensativa, alla ripartizione tra  gli Enti delle aspettative sindacali di cui al comma  quinto sono  richieste  dalla Confederazione o Organizzazione  Sindacale interessata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   - Dipartimento  della  Funzione Pubblica che provvede,  sentite  le Associazioni,  le Unioni e la Conferenza di cui al  comma  quarto interessati,  anche  in  ordine alla individuazione  degli  oneri finanziari da redistribuire.

 

8.  L'associazione, le Unioni e la Conferenza  di  cui  al  comma quarto,   provvedono   a  redistribuire  tra   tutti   gli   enti rappresentati  gli oneri finanziari conseguenti  all'applicazione del presente articolo.

 

9.  Diverse  intese intervenute tra le Organizzazioni  Sindacali, sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero  complessivo delle stesse, sono comunicate rispettivamente alla Associazione, Unione e Conferenza di cui al comma quarto  ed alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della Funzione Pubblica per i conseguenziali adempimenti.

 

 Art. 10.

 

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

 

1.  Al  personale collocato in aspettativa ai sensi  dell'art.  9 sono  corrisposti, a carico della amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella  qualifica e profilo di appartenenza e le quote di  salario accessorio  fisse  e ricorrenti relative alla  professionalità  e alla  produttività,  con esclusione dei compensi  per  il  lavoro straordinario.

 

2.  I  periodi di aspettativa per motivi sindacali sono  utili  a tutti  gli effetti, salvo che ai fini del compimento del  periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

 

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 9 può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui all' art. 7,  commi sesto e seguenti, della legge 29dicembre 1988, n. 554.

Per  le  qualifiche  superiori  alla  settima  si  applicano   le disposizioni  di cui all' art.39, commi primo, terzo  e  quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, prescindendo dalle apicalità del posto.

 

Art. 11.

 

Permessi sindacali retribuiti

 

1.  I  dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al  comma terzo  dell'art.  7 possono fruire, per l'espletamento  del  loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi  orari. I  permessi  sindacali  sono a tutti gli  effetti  equiparati  al

servizio prestato nell'amministrazione.

 

2.   I   permessi   giornalieri,  nel  limite   del   monte   ore complessivamente  spettante a ciascuna  organizzazione  sindacale secondo  i  criteri  fissati nell'art. 12, non  possono  superare settimanalmente,  per ciascun dirigente sindacale,  tre  giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

 

3.  I  permessi  sindacali sono concessi  salvo  inderogabili  ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i  servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.

 

Art. 12.

 

Monte orario complessivo dei permessi sindacali

 

1.  Nell'ambito  di ciascuna Amministrazione  ed  Ente  il  monte orario  annuo complessivamente a disposizione per i  permessi  di

cui  all'art. 11 è determinato in ragione di numero tre  ore  per

dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

 

2.  La  ripartizione del monte ore è effettuata  entro  il  primo

trimestre  di  ciascun anno in sede di trattativa  decentrata  in

modo  che  una parte, pari al 10 per cento del monte orario,  sia

ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi

operanti  nella  amministrazione interessata e la parte  restante

sia  ripartita  in  proporzione  al  grado  di  rappresentatività

accertato,  per  ciascuna organizzazione sindacale,  in  base  al

numero  delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale

risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

 

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono

definite  in sede di contrattazione decentrata tenendo conto,  in

modo  particolare, delle dimensioni, del numero  dei  dipendenti,

delle  condizioni  organizzative dell'Ente e  del  suo  eventuale

decentramento  territoriale in modo  da  consentire  una  congrua

utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

 

4.  Ai dirigenti sindacali di cui al comma terzo dell'art. 7 sono

concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di  servizio

dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art.

3,   ulteriori   permessi   retribuiti  esclusivamente   per   la

partecipazione  alle trattative sindacali di cui  alla  legge  29

marzo  1983,  n.  93, ai convegni nazionali, alle riunioni  degli

organi nazionali, regionali e provinciali - territoriali - e  dei

congressi  previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni

ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai

lavoratori  eletti  o designati a partecipare quali  delegati  ai

congressi  delle  rispettive organizzazioni sindacali  e  non  si

computano nel contingente complessivo di cui al comma primo.

 

5.  Diverse  intese  intervenute tra le organizzazioni  sindacali

sulla  ripartizione  dei permessi sindacali,  fermo  restando  il

numero  complessivo, sono comunicate alle amministrazioni  per  i

conseguenziali adempimenti.

 

Art. 13.

 

Diritto di affissione

 

1.  Le  Organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere,   in

appositi  spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre

in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità

amministrativa,  pubblicazioni, testi  e  comunicati  inerenti  a

materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

Art. 14.

 

Locali per le rappresentanze sindacali

 

1.   In   ciascuna  unità  amministrativa  con  almeno   duecento

dipendenti  è  consentito  agli  organismi  rappresentativi,  per

l'esercizio  della  loro attività, l'uso continuativo  di  idonei

locali, se disponibili all'interno della struttura.

 

2.  Nelle unità amministrative con un numero inferiore a duecento

dipendenti   gli  organismi  rappresentativi  hanno  diritto   ad

usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per  le

loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

 

Art. 15.

 

Patronato sindacale

 

1.  I  dipendenti  in  attività  o in  quiescenza  possono  farsi rappresentare   dal  Sindacato  o  dall'Istituto   di   Patronato Sindacale,   per   l'espletamento  delle  procedure   riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai  competenti organi dell'Amministrazione.

 

2.  Gli  Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la  loro attività  nei  luoghi  di lavoro anche in relazione  alla  tutela dell'igiene  e  della  sicurezza  del  lavoro  ed  alla  medicina preventiva, come previsto dal decreto del capo provvisorio  dello

stato 29 luglio 1947, n. 804 .

 

Art. 17.

 

Referendum

 

1.  Le  Amministrazioni devono consentire nelle sedi delle  unità amministrative,  lo  svolgimento  fuori  orario  di   lavoro   di referendum,  sia generali che per categoria, su materie  inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra

i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente   all'unità   amministrativa   ed   alla   categoria particolarmente interessata.

 

 

Art. 19.

 

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

 

1.  Il  trasferimento in una unità produttiva, ubicata in diverso comune  o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali  degli organismi  rappresentativi dei dipendenti di  cui  all'  art.  25 della  legge  29  marzo  1983, n. 93, e  delle  organizzazioni  e confederazioni sindacali può  essere disposto solo  previo  nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

 

2.  Le disposizioni di cui al comma primo si applicano sino  alla fine  dell'anno  successivo alla data di cessazione  del  mandato sindacale.

 

3. I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica  stabilita  dai  regolamenti   quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici  ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.

 

Art. 20.

 

Norma transitoria

 

1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente regolamento, gli Enti e le Amministrazioni adottano i  provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di  cui al presente capo.

 

2.  Nel  medesimo  termine  di  cui  al  comma  primo,  gli  Enti

comunicano   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -

Dipartimento  della Funzione Pubblica, nonchè alle  Associazioni,

alle  Unioni e alla Conferenza di cui all'art. 9, comma nono,  il

numero  delle  aspettative sindacali in  essere  in  relazione  a

ciascuna  organizzazione o confederazione sindacale.  I  predetti

dati   sono   comunicati  alle  Organizzazioni  e  Confederazioni

Sindacali interessate.

 

3.  La  ripartizione di cui all'art. 9, commi quarto e quinto,  è

effettuata entro il 31 dicembre 1990.

 

Capo V

 

Norme applicative dell'accordo intercompartimentale

Dall'art. 0021 all'art.  0029

 

Art. 21.

 

Trattamento di missione

 

1.  Le  particolari categorie di dipendenti di cui all'  art.  5,

comma  settimo,  del decreto del Presidente della  Repubblica  23

agosto  1988, n. 395, sono individuate nel personale  inviato  in

missione fuori dalla ordinaria sede di servizio per:

 

a)  attività  di  protezione  civile nelle  situazioni  di  prima

urgenza;

b)  per  l'opera  di  intervento  svolto  dalle  squadre  per  lo

spegnimento di

  incendi boschivi.

 

2. Per il personale indicato nel comma primo, le particolarissime

condizioni  di cui al comma settimo dell'art. 5 del  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  23  agosto  1988,  n.  395,   sono

individuate  nella impossibilità della fruizione  del  pasto  per

mancanza  di  strutture  e  servizi  di  ristorazione;  in   tale

circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero  di

lire  ventimila  nette  in luogo dell'importo  corrispondente  al

costo del pasto.

 

Art. 22.

 

Mobilità

 

Comma 1 abrogato

 

2.  Al  personale  che sarà trasferito dalle  regioni  agli  Enti

Locali a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell' art. 6 del

decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, è

corrisposto,  a carico della regione delegante, un compenso  "una

tantum" di importo pari a quello indicato nel comma primo.

 

Art. 23.

 

Copertura assicurativa

 

1.  In  attuazione dell' art. 6 del decreto del Presidente  della Repubblica  23  Agosto  1988, n. 395,  gli  Enti  sono  tenuti  a stipulare  apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati   a  servirsi,  in  occasione  di  missioni   o   per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo  di trasporto,  limitatamente  al tempo strettamente  necessario  per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

 

2.  La polizza di cui al comma primo è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonchè  di  lesioni  o decesso del dipendente  medesimo  e  delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

 

3.  Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi  primo  e secondo,  dei rischi di lesioni o decesso del dipendente  addetto alla  guida  e  delle  persone di cui sia  stato  autorizzato  il trasporto.

 

4.   I  massimali  delle  polizze  non  possono  eccedere  quelli previsti,   per   i   corrispondenti  danni,  dalla   legge   per l'assicurazione obbligatoria.

 

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste  dal presente   articolo  sono  detratti  dalle  somme   eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

 

Art. 24.

 

Diritto allo studio

 

1.  I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della

Repubblica  23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino

il  tre  per  cento  delle  unità  in  servizio  presso  ciascuna

amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel  seguente

ordine:

 

a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi

e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato

gli esami degli anni precedenti;

 

b)  ai  dipendenti che frequentino il penultimo  anno  di  corso;

successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad

esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti

universitari  e  post-universitari  la  condizione  di  cui  alla

lettera a).

 

2.  Nell'ambito  di ciascuna delle fattispecie di  cui  al  comma

primo, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti  che

frequentino  corsi di studi della scuola media  inferiore,  della

scuola media superiore, universitari o post-universitari.

 

3.   A  parità  di  condizioni,  i  permessi  sono  accordati  ai

dipendenti  che  non abbiano mai usufruito dei permessi  medesimi

per  lo  stesso  corso di studi e, in caso di  ulteriore  parità,

secondo l'ordine decrescente di età.

 

4.  Ulteriori  condizioni  che diano  titolo  a  precedenza  sono

definite, se necessario, in sede di contrattazione decentrata.

 

5.  Per  la  concessione  dei permessi i  dipendenti  interessati

debbono  presentare, prima dell'inizio dei corsi, il  certificato

di  iscrizione  e,  al termine degli stessi,  il  certificato  di

frequenza e quello degli esami sostenuti.

 

6.  Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le

disposizioni di cui all' art. 3 del decreto del Presidente  della

Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 .

 

Art. 25.

 

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

 

1.  In  attuazione dell' art. 18 del decreto del Presidente della

Repubblica  23  agosto 1988, n. 395, allo scopo  di  favorire  la

riabilitazione  ed  il recupero di dipendenti nei  confronti  dei

quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica  o

da  strutture  associative  convenzionate  previste  dalle  leggi

regionali  vigenti,  la  condizione di  soggetto  ad  effetti  di

tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-

fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico

di  recupero  e  di  riabilitazione predisposto  dalle  strutture

medesime,  sono stabilite le seguenti misure di sostegno  secondo

le modalità di esecuzione del progetto:

 

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata

del  ricovero  presso strutture specializzate;  per   il  periodo

eccedente  la  durata massima dell'aspettativa  con  retribuzione

intera  compete  la retribuzione ridotta alla metà  per  l'intera

durata del ricovero;

 

b)  concessione  di  permessi giornalieri  orari  retribuiti  nel

limite massimo di due ore per la durata del progetto;

 

c)  riduzione  dell'orario  di lavoro, con  l'applicazione  degli

istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo

parziale, limitatamente alla durata del progetto;

 

d)   utilizzazione  del  dipendente  in  mansioni  della   stessa

qualifica  diverse  da quelle abituali, quando  tale  misura  sia

individuata  dalla  struttura sanitaria  pubblica  come  supporto

della terapia in atto.

 

2.  I  dipendenti,  i  cui parenti entro il secondo  grado  o  in

mancanza  entro  il  terzo  grado, si  trovino  nelle  condizioni

previste  dal  comma primo ed abbiano iniziato  l'esecuzione  del

progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad essere

collocati  in  aspettativa per motivi di  famiglia  per  l'intera

durata del progetto medesimo.

 

3.  L'Ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio  dei

dipendenti  di  cui al comma primo qualora i dipendenti  medesimi

non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

 

Art. 26.

 

Tutela dei dipendenti portatori di handicap

 

1.  In  attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente  della

Repubblica  23  agosto 1988, n. 395, allo scopo  di  favorire  la

riabilitazione  ed  il recupero di dipendenti nei  confronti  dei

quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica  o

da   strutture  associative convenzionate  previste  dalle  leggi

regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap  e  che

debbano  sottoporsi ad un progetto terapeutico di  riabilitazione

predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le  seguenti

misure  di  sostegno

  secondo  le  modalità  di  esecuzione   del

progetto:

 

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata

del  ricovero  presso strutture  specializzate;  per  il  periodo

eccedente  la  durata massima dell'aspettativa  con  retribuzione

intera  compete  la retribuzione ridotta alla metà  per  l'intera

durata del ricovero;

 

b)  concessione  di  permessi giornalieri  orari  retribuiti  nel

limite

massimo di due ore per la durata del progetto;

 

c)  riduzione  dell'orario  di lavoro, con  l'applicazione  degli

istituti

normativi  e  retributivi  previsti  per  il  rapporto  a   tempo

parziale,

limitatamente alla durata del progetto;

 

  d)  utilizzazione  del  dipendente  in  mansioni  della  stessa

qualifica diverse

  da  quelle  abituali, quando tale misura sia individuata  dalla

struttura

 sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

 

2.  I  dipendenti,  i  cui parenti entro il secondo  grado  o  in

mancanza  entro  il  terzo  grado, si  trovino  nelle  condizioni

previste  dal  comma primo ed abbiano iniziato  l'esecuzione  del

progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad essere

collocati  in  aspettativa per motivi di  famiglia  per  l'intera

durata del progetto medesimo.

 

3.  Gli  Enti,  in  attuazione delle vigenti normative,  adottano

tutte  le  misure idonee a favorire l'integrazione nelle attività

lavorative  dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso

l'abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Art. 27.

 

Igiene e sicurezza sul lavoro

 

1.  L'  art.  32  del decreto del Presidente della Repubblica  13

maggio 1987, n. 268 , è integrato con le seguenti disposizioni:

 

a) alla fine del comma quinto è aggiunto il seguente periodo:

"Il    libretto   sanitario   deve    essere   istituito    dalle

amministrazioni anche nei settori in cui si ravvisi una  maggiore

incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori.";

 

b) dopo il comma primo è inserito il seguente:

"1-bis.  Le  amministrazioni devono prevedere visite mediche  con

cadenza  quadrimestrale per gli addetti in via  continuativa  per

l'intera  giornata  lavorativa all'uso di  videoterminali,  quale

misura  di  prevenzione  per la salute  delle  dipendenti  e  dei

dipendenti.  In  attesa  che le amministrazioni  provvedano  alla

effettuazione delle visite mediche, il personale addetto  in  via

continuativa  all'uso dei videoterminali deve essere  adibito  ad

attività lavorativa di diverso contenuto per periodo di 10 minuti

per ogni ora di lavoro non cumulabili.";

 

c) dopo il comma primo-bis è inserito il seguente:

"1-ter.  Alle  lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza  sono

applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche  a

cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio mutamento  di

attività  qualora  si  riscontrino, attraverso  gli  accertamenti

sanitari, temporanee inidoneità".

 

2. Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte  a

garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e  di

tutte  le  norme  vigenti in materia di igiene  e  sicurezza  del

lavoro  e  degli  impianti, tenendo conto, in particolare,  delle

misure  atte a garantire la salubrità e sicurezza degli  ambienti

di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

 

3.  Le  Organizzazioni e le Confederazioni Sindacali  di  cui  al

decreto  del  Ministro per la Funzione Pubblica  30  marzo  1989,

unitamente  alle amministrazioni, verificano anche  attraverso  i

propri   patronati   l'applicazione  delle  anzidette   norme   e

promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte  le

misure  idonee  a  tutelare la salute e  l'integrità  fisica  dei

dipendenti.

 

Art. 28.

 

Pari opportunità

 

1.  I  Comitati per le Pari Opportunità, di cui all' art.  7  del

decreto  del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.  268,

ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta

giorni  dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni

e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

 

2.  I  Comitati  presieduti da un rappresentante  dell'Ente  sono

costituiti   da   un  componente  designato   da   ognuna   delle

Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative di cui all'

art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo

1989  e  da un pari numero di funzionari in rappresentanza  delle

amministrazioni.

 

3.  In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo Ente, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per  le pari   opportunità,  sono  concordate  le  misure  per   favorire effettive  pari  opportunità nelle  condizioni  di  lavoro  e  di

sviluppo  professionale, che tengano conto anche della  posizione delle   lavoratrici  in  seno  alla  famiglia,  con   particolare riferimento a:

 

a)  accesso  e  modalità di svolgimento dei corsi  di  formazione

professionale;

 

b)  flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a  quelli  dei

servizi sociali;

 

c)   perseguimento  di  un  effettivo  equilibrio  di   posizioni

funzionali a parità di requisiti professionali, di  cui  si  deve

tener  conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni  più

qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per  la

generalità  dei dipendenti, l'assegnazione in via  permanente  di

mansioni  estremamente parcellizzate e prive di ogni  possibilità

di evoluzione professionale.

 

4.  Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti, a norma  del

comma  terzo,  formano  oggetto di  valutazione  nella  relazione

annuale del comitato di cui all'art. 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268.

 

Art. 29.

 

Direttive CEE

 

1.  Rientra nelle competenze del Comitato di cui all'art.  28  la promozione  di iniziative volte ad attuare le direttive  CEE  per l'affermazione  sul lavoro della pari dignità delle  persone,  in particolare  per rimuovere comportamenti molesti e  lesivi  delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

 

 

Art. 33

 

5. La  trasformazione dei posti apicali unici  di  organico  nei comuni  fino  a  tremila abitanti ai sensi dell' art.  26,  comma ventunesimo,  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  17 Settembre  1987,  n.  494,  può  avvenire  nelle  aree   tecnica, amministrativa, contabile.

 

 

Capo VIII

Dirigenza

Dall'art.  0037   all'art.  0040

 

Art. 37.

 

Orario di servizio dei dirigenti

 

1.  L'orario di servizio del personale dirigente non  può  essere

inferiore a 36 ore settimanali.

 

2.  Il  dirigente  è a disposizione dell'Amministrazione,   oltre

l'orario  d'obbligo,  per  le  esigenze  connesse  alle  funzioni

affidategli, senza diritto a compensi.

 

Art. 38.

 

Indennità di funzione

 

1.   Ai dirigenti è corrisposta un'indennità di funzione connessa

con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione:

al  coordinamento  di  attività, all'importanza  della  direzione

delle  strutture  o dei singoli programmi; alla  rilevanza  delle

attività  di  studio, di consulenza propositiva e di ricerca,  di

vigilanza  e  di  ispezione,  di  assistenza  agli  organi;  alla

disponibilità  richiesta  in  relazione  all'incarico  conferito.

L'indennità   è  commisurata  allo  stipendio  iniziale   secondo

appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.

 

2.  Le  indennità di presenza e di  coordinamento di cui al comma

primo, lettere d) ed e), dell' art. 34 del decreto del Presidente

della  Repubblica  13  maggio  1987,  n.  268  ,  sono  assorbite

dall'indennità di funzione prevista dal comma primo.

 

3.  Al  personale della prima qualifica dirigenziale che non  sia

preposto  a  direzione  di struttura o  di  staff  è  corrisposta

un'indennità pari al coefficiente 0,1.

 

4.  Le singole Amministrazioni, con i provvedimenti previsti  dai

rispettivi ordinamenti, determinano in via preventiva i parametri

di  riferimento ed i criteri necessari per la individuazione  dei

coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni,

garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti  attuativi

e tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

 

a) coordinamento delle attività di direzione;

b) direzione di struttura;

c) direzione di progetto;

d)attività  di studio, di consulenza propositiva, di ricerca,  di

vigilanza   e   di   ispezione,   di   assistenza   agli   organi

istituzionali;

e) carico di lavoro relativo all'incarico conferito.

 

5.  Il  personale  dirigenziale è escluso dalla  fruizione  degli

istituti  incentivanti  previsti dall'art.  6,  ivi  compreso  il

compenso per lavoro straordinario.

 

6.   La  nuova  disciplina  dell'indennità  di  funzione  decorre

inderogabilmente dall'1 ottobre 1990. Fino alla data predetta  il

personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione

e  di  coordinamento  nelle misure previste dall'art.  34,  comma

primo,  lettere  c)  ed  e),  del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, nonchè gli eventuali  compensi

correlati alla presenza. Il personale dirigente continua  altresì

a  percepire i compensi correlati alla produttività  sino  al  30

giugno 1990.

 

Art. 39.

 

Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali

 

1.  I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile,

amministrativo-contabile  e disciplinare  prevista  per  tutti  i

dipendenti pubblici, sono responsabili dell'attività svolta dagli

uffici  cui sono preposti e della gestione delle risorse ad  essi

demandata.

 

2.  I  dirigenti, fermo restando  quanto previsto dalla normativa

vigente,  sono responsabili, in particolare, dell'osservanza,  da

parte  del personale assegnato dei doveri di ufficio e,  in  modo

specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi  al

carico di lavoro a ciascuno assegnato.

 

Art. 40.

 

Compiti  dei  dirigenti nella gestione del fondo per l'efficienza

dei servizi

 

1.  La  gestione e la attuazione degli interventi previsti  dagli

articoli  5  e  6,  nell'ambito del fondo  per  l'efficienza  dei

servizi,  ferma  restando  la  negoziazione  decentrata  prevista

dall'art.  6,  è  affidata  alla  competenza  dei  dirigenti  con

decorrenza dalla data di istituzione del fondo stesso.

A  tal  fine  gli  Enti  adottano  le  direttive  necessarie  per

consentire  il  concreto  esercizio di detta  competenza,  tenuto

conto della specificità dei singoli ordinamenti.

 

2.  Per  assicurare  la uniformità degli adempimenti  di  cui  al

presente  articolo  vengono definiti,  a  livello  decentrato,  i

criteri  generali  cui  deve ispirarsi l'attività  dei  dirigenti

nella  fase  di  applicazione dei singoli istituti  incentivanti,

nonchè  i  tempi  ed i modi per la qualificazione  delle  risorse

finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle

diverse finalità.

 

Capo IX

 

Personale della scuola

Dall'art. 0041 all'art.  0042

 

Art. 41.

 

Personale insegnante delle scuole materne

 

1. L'orario dell'attività didattica (rapporto diretto insegnante-

bambini) è di trenta ore settimanali e, nel rispetto del predetto

limite,  è  articolato  in maniera da coprire  l'intero  arco  di

apertura delle scuole.

 

2.  L'orario  di  apertura delle scuole  ed  il  calendario  sono

fissati in sede di contrattazione decentrata, tenuto conto  della

normativa ministeriale.  Il calendario non può comunque  superare

le quarantadue settimane annue.

 

3.  Il calendario,  sulla base della normativa  ministeriale,  prevede  l'interruzione  per  Natale  e per Pasqua;  in tali periodi e negli altri di  chiusura  delle  scuole il personale è a disposizione per attività di formazione e aggiornamento programmate  dall'ente  o  per  attività  lavorative   connesse  alla  qualifica funzionale di inquadramento nell'area di appartenenza.";

 

4.  Del restante monte   ore,   almeno   centoventi  ore  annue  sono    da  destinare all'organizzazione del lavoro,  alla  programmazione  didattica, alla      gestione sociale, all'aggiornamento professionale.

 

 

5.  Sono disciplinati con apposito regolamento, sulla base  della

contrattazione decentrata, i seguenti punti:

il  numero dei bambini per ciascuna sezione, che non deve  essere

superiore  a  venticinque; in presenza di  bambini  portatori  di

handicap  il  rapporto è ridotto in relazione al numero  ed  alla

gravità  dei  casi  prevedendo, in  aggiunta  o  in  alternativa,

l'insegnante di appoggio.

 

6.  Il  numero degli insegnanti titolari deve essere di  due  per

sezione,  salvaguardando  la compresenza  e  prevedendo  la  loro

sostituzione in caso di vacanze di organico, assenze  per  motivi

di salute, maternità o altre cause accertate.

 

7.  La  sostituzione  dovrà essere assicurata tramite  l'istituto

della supplenza con le modalità e le norme previste per la scuola

statale,  da  recepire  con  apposito regolamento  a  seguito  di

contrattazione decentrata.

 

Commi 3 e 4 così sostituito dall’art. dall'art.9 del Contratto integrativo approvato con Provv. P.C.M. 7 marzo 1996, a decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto contratto

 

Art. 42.

 

Personale educativo asili nido

 

1.   Il  rapporto  diretto  educatore-bambino  è  di  trenta  ore

settimanali.

 

2.  Nel  rispetto  del  limite  predetto,  l'orario  deve  essere

articolato in maniera da coprire l'intero arco di apertura  degli

asili nido.

 

3.  L'orario  di apertura degli asili nido ed il calendario  sono

fissati  in sede di contrattazione decentrata. Il calendario  non

può comunque superare le quarantadue settimane annue.

 

4.  Il calendario prevede l'interruzione per Natale e per Pasqua;  in tali  periodi e negli altri  di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione e  aggiornamento  programmate  dall'ente  o  per  attività lavorative connesse alla  qualifica  funzionare  di  inquadramento  nell'area di appartenenza

 

5.  Del restante monte   ore,   almeno   centoventi  ore  annue  sono    da  destinare all'organizzazione del lavoro,  alla  programmazione  didattica, alla      gestione sociale, all'aggiornamento professionale.

 

6. Il rapporto medio educatore-bambini non deve, di norma, essere

superiore  ad uno a sei in relazione alla frequenza massima,  nel

quadro  della  normativa regionale vigente e tenuto  conto  dello

orario   giornaliero  di  apertura  e  chiusura   del   servizio,

garantendo le sostituzioni del personale educativo per assenze  a

qualsiasi titolo, anche brevi.

 

7.  In  presenza di bambini portatori di handicap il  rapporto  è

ridotto  in  relazione  al  numero  ed  alla  gravità  dei   casi

prevedendo,  in  aggiunta  o  in  alternativa,  il  personale  di

appoggio.

 

8.   L'orario   di   apertura  del  servizio  e   l'articolazione

dell'orario  di  lavoro  del personale è  definito  con  apposito

regolamento  da  emanare a seguito di contrattazione  decentrata,

tenuto conto delle esigenze degli utenti.

 

9.   Per   la   realizzazione   di   interventi   connessi   alla

programmazione   ed  all'azione  educativa,  gli   Enti,   previa

contrattazione  decentrata, individuano apposite figure  tecniche

di supporto anche al livello psico-pedagogico.

 

Commi 4 e 5 così sostituito dall’art. dall'art.9 del Contratto integrativo approvato con Provv. P.C.M. 7 marzo 1996, a decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto contratto

 

Capo XI

Disposizioni particolari e finali

 

 

Art. 48.

 

Assenze obbligatorie

 

1.  Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal  lavoro ai  sensi  dell' art. 4 della legge 30 Dicembre 1971, n.  1204, sono  garantite,  oltre  al trattamento economico  ordinario,  le quote  di  salario  accessorio fisse e ricorrenti  relative  alla

professionalità ed alla produttività.

 

Art. 49.

 

Disposizioni particolari

 

1.  L'indennità  di  reperibilità di cui all'articolo  34,  comma primo, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio  1987, n. 268, non compete durante l'orario di servizio  a qualsiasi  titolo  prestato. detta indennità  è  frazionabile  in misura   non  inferiore  a  quattro  ore  ed  è  corrisposta   in proporzione alla sua durata oraria, maggiorata in tale  caso  del 10  per  cento. Qualora la pronta reperibilità cada in un  giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

 

2.  Le disposizioni di cui all' articolo 34, comma primo, lettere f)  e  g), del decreto del Presidente della Repubblica 13  maggio 1987, n. 268 si applicano anche alle camere di commercio.

 

3.  In  relazione  alle attività istituzionali  delle  camere  di commercio,  i bandi di concorso devono specificare i  diplomi  di laurea   richiesti  per  le  qualifiche  funzionali   settima   e superiori.

 

4.  Per  le  camere  di  commercio continuano  ad  applicarsi  le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell' art.  3 del  decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio  1987,  n.268, intese alla attuazione di specifici progetti finalizzati, di durata predeterminata, per la realizzazione di nuovi servizi, con l'ausilio   di  personale  appositamente  reclutato  secondo   le procedure  di  cui al  decreto del Presidente del  Consiglio  dei ministri  30  marzo  1989, n. 127. I relativi  finanziamenti  non confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5.

 

5.  In  sede  di prima applicazione del presente regolamento,  le Province  possono prevedere, in relazione al proprio ordinamento, l'istituzione  di  unità  operativa  complessa  cui  preporre   i segretari economi che nello svolgimento dei compiti propri  della qualifica  rivestita siano incaricati di funzioni di direzione  e coordinamento.

 

Art. 50.

 

Norma finale di rinvio

 

1.   Restano  confermate  ed  approvate   anche  per  il  periodo antecedente,  ove  non  modificate  o  sostituite  dal   presente regolamento,  le  disposizioni di cui ai decreti  del  Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 347 , 31 Maggio 1984, n.  655

,  13  Maggio  1987, n. 268 , e 17 Settembre  1987,  n.  494.  In relazione  alle esigenze di omogeneizzazione alla  disciplina  di comparto,   il   decreto  interministeriale   12   luglio   1982, riguardante  il  personale  delle  camere  di   commercio,   sarà modificato  con  la  procedura prevista dalla normativa  vigente, sentite  le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

2.  I commi primo e secondo dell'articolo 21 e l'articolo 22  del decreto  del Presidente della Repubblica 13 Maggio 1987, n.  268, sono abrogati.

 

Art. 51.

 

Copertura finanziaria

 

1.  L'onere derivante dalla applicazione del presente regolamento

è valutato:

 

a) per le Province, i Comuni e le Comunità Montane, in lire 2.089 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere per gli anni  1988 e  1989  ed  al  netto dell'importo di lire 1.419 miliardi  quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 24  Luglio  1990, n. 200 , ed in lire 3.319 miliardi  per  l'anno 1991;  i suddetti oneri - al netto delle quote da coprire con  le minori spese derivanti dalla legge 29 Dicembre 1988, n. 554  ,  e della quota dell'aumento contrattuale già riconosciuta in sede di definizione dei trasferimenti agli enti locali - si riducono  per il  periodo  1988-1990 a lire 1.449 miliardi ed a  decorrere  dal 1991 a lire 2.503 miliardi;

 

b)  per  le  Camere di Commercio, in lire 46 miliardi per  l'anno 1990,  ivi compreso l'onere per gli anni 1988 e 1989, ed in  lire 41 miliardi per l'anno 1991.

 

2.  Ai  predetti oneri provvedono gli enti interessati,  all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio  bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio  dello stato  o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.

 

3.  Al  fine di concorrere al finanziamento dei predetti oneri  i trasferimenti dello stato previsti dalle vigenti disposizioni per gli  Enti  sottoindicati, già aumentati ai sensi  dell'  art.  1, comma  quarto,  del decreto-legge 24 Luglio 1990,  n.  200,  sono

ulteriormente  integrati  di lire 1.449  miliardi  e  lire  2.503 miliardi, rispettivamente, per l'anno 1990 e per l'anno 1991  per le Province, i Comuni e le Comunità Montane, da ripartirsi tra  i singoli  enti  con  le  modalità di cui  all'articolo  2-bis  del decreto-legge   28  Dicembre  1989,  n.  415,   convertito,   con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 38.

 

4.  All'onere di lire 1.449 miliardi per l'anno 1990  e  di  lire 2.503  per  l'anno  1991  derivante dall'applicazione  del  comma terzo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al  capitolo  6868 dello statuto di previsione del Ministero  del

Tesoro  per  l'anno  1990 e corrispondente  capitolo  per  l'anno successivo.

 

5.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 52.

 

Entrata in vigore

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello  della  sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana.

Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  stato,  sarà inserito  nella  raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della Repubblica  Italiana.  E'  fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 3 Agosto 1990