CENTRO
STUDI E DOCUMENTAZIONE SULPM
DPR 3
agosto 1990, n. 333
Regolamento per
il recepimento delle norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il
personale del comparto delle Regioni e degli Enti Pubblici non economici da esse dipendenti, dei Comuni, delle
Province, delle Comunità Montane, loro
Consorzi o Associazioni, di cui all'
art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
G.U. 19.11.1990 n. 270 suppl.ord.
(I CCNL del 6/7/1995 e del 1/4/98 e succvi
hanno disapplicato i seguenti articoli: 3-4-5-6-16-18-22-30-31-32-33-34-35-36-43-44-45-46-47)
Il Presidente della Repubblica
Visto l' art. 87 della Costituzione;
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29
marzo 1983, n. 93;
Visti
i decreti del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n. 13 e 23 agosto 1988, n. 395, recanti
disposizioni, per tutti i
comparti
di contrattazione collettiva
del pubblico impiego,
risultanti
dalla disciplina prevista dagli accordi
intercompartimentali emanati ai sensi dell'
art. 12 della legge
29 marzo 1983, n. 93 ;
Visto
l' art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68, che ha istituito il
comparto di contrattazione
collettiva
per il personale degli enti
locali, ai sensi dell'
art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visti
i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
n. 347 , 13 maggio 1987, n. 268 e 17
settembre 1987, n. 494;
Vista la circolare del Ministro per la
funzione pubblica in data
28
Ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
2
novembre
1988, concernente il
requisito della maggiore
rappresentatività su base nazionale
richiesta dalla legge
29
marzo
1983, n. 93,
alle confederazioni ed
organizzazioni
sindacali,
per partecipare alla
formazione degli accordi
sindacali;
Visto
il decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo
1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
77 del 3 aprile
1989,
che ha designato i componenti
delle delegazioni trattanti
l'accordo sindacale per il personale del
comparto "enti locali";
Viste
le leggi 11 marzo 1988, n. 67 e 24 dicembre 1988, n. 541,
recanti
disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (leggi finanziarie
1988 e 1989);
Visto
l' art. 17, comma primo, della
legge 23 agosto 1988, n.
400,
concernente la disciplina
dell'attività di governo
e
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Visti
la decisione n.
1163/1987 del Tar
Lazio - sez.
I,
confermata
in appello dal Consiglio di
Stato, con la quale è
stato
annullato per vizi
del procedimento il
decreto del
Presidente
della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665 , concernente
la
disciplina prevista dallo
accordo relativo al
rinnovo
contrattuale
per il periodo 1982 -
1984 per il
personale
dipendente dalle camere di commercio;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 9 marzo 1990, ai sensi
dell'ultimo comma dell' art.
7 e
dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n.
93,
con la quale,
respinte o ritenute
inammissibili le
osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali
dissenzienti o che non hanno partecipato alle
trattative, è stata
autorizzata, previa verifica delle
compatibilità finanziarie, la
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il
triennio 1988-1990
riguardante
il personale del comparto "Enti Locali" di
cui
all'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo
1986,
n. 68, stipulata in data 23
Dicembre 1989 e definita in
data
22 Marzo 1990
fra la delegazione di
parte pubblica,
composta
come previsto dall'art.
1 del citato decreto del
Ministro
per la Funzione Pubblica del
30 marzo 1989,
e le
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative nel
comparto CGIL-Funzione Pubblica, CISL- Funzione Pubblica, UIL-
Enti
Locali e sul PM (ammesso con riserva all'esito finale del
giudizio
pendente) e le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale CGIL, CISL,
UIL, CIDA, CONFSAL,
CONFEDIR;
Udito
il parere del Consiglio di
Stato, espresso nell'adunanza
generale del 24 maggio 1990;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 20 luglio 1990, ai sensi dell'
art. 6 della legge 29
marzo
1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di
accordo
sottoscritta in data
22 marzo 1990
dalle stesse
confederazioni ed organizzazioni sindacali
trattanti in
precedenza indicate ed il recepimento e
l'emanazione delle norme
risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per
il
personale del comparto
"Enti Locali" di cui all'art.
4 del
decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68, per
il triennio 1988-1990;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del
Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con i Ministri per
gli Affari Regionali ed i problemi
istituzionali, del Tesoro, del
Bilancio
e della Programmazione Economica, dell'Interno,
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
e del Lavoro e
della Previdenza Sociale;
Emana
Il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Area di applicazione e durata
1. Il
presente regolamento si applica al personale dipendente da Comuni, Province,
Comunità Montane, loro Consorzi, Associazioni e Comprensori; Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza; Università Agrarie ed
Associazioni Agrarie dipendenti dagli
Enti Locali; Camere di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
2.
Il presente regolamento si applica altresì
al personale dipendente dall'Associazione Nazionale Istituti Case
Popolari e dalla Federazione Italiana
dei Consorzi ed Enti Industriali.
3. Il presente regolamento concerne il triennio
1 gennaio 1988 -31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici
decorrono dall'1 gennaio 1988; gli
effetti economici decorrono dall'1 Luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei
successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
Capo II
Rapporti con l'utenza
Sezione I
Tutela degli utenti
Art. 2.
Rapporti amministrazione-cittadino
1.
Nell'intento di perseguire
l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi,
le parti assumono
come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle
relazioni con l'utenza, da
realizzarsi nel modo più
congruo, tempestivo ed efficace
da parte delle strutture operative in cui si articolano le
amministrazioni.
2.
A tale scopo, gli enti devono approntare adeguati strumenti per la
tutela degli interessi degli
utenti, anche attraverso l'istituzione negli enti di media e grande dimensione
di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati a ricevere
eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento
dei servizi.
3.
In tale quadro
gli Enti predispongono, sentite le organizzazioni
e le confederazioni sindacali di cui all'
art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione
Pubblica 30 marzo 1989, appositi
progetti - da realizzare nel
periodo di vigenza del presente regolamento - finalizzati in particolare
ad assicurare condizioni di
massima trasparenza, di dialogo e di
sicurezza nel rapporto con gli utenti,
ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante
interventi diretti ad assicurare, secondo
la natura degli adempimenti istituzionali:
a)
la semplificazione della
modulistica e la riduzione
della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme
sulla autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.
15, e le istruzioni contenute
nella circolare del Ministro per la Funzione
Pubblica del 20
dicembre 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;
b)
l'ampliamento dell'orario di
ricevimento, per garantire l'accesso anche
nelle ore pomeridiane, laddove
gli Enti ne ravvisino la necessità, in relazione alle
esigenze degli utenti;
c)
il collegamento tra
amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso la istituzione di
sportelli polivalenti;
d)
il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti
con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi,
anche abbattendo le barriere
architettoniche ed adottando idonee
soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed
ai pubblici servizi delle
persone non autonome portatrici di handicap;
e)
una formazione professionale del personale addetto
al ricevimento degli utenti,
da attuare attraverso
piani da definire in
sede di negoziazione decentrata, specificamente
rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite,
anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del
presente regolamento ed, in
prosieguo, con cadenza annuale, gli enti promuovono apposite conferenze
con le Organizzazioni e Confederazioni
Sindacali,
di cui all'art. 2 del decreto
del Ministro per la Funzione Pubblica
30 marzo 1989, e con i
rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente
rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con
l'utenza ed in particolare
i risultati ottenuti
e gli impedimenti riscontrati
nell'ottimizzazione del processo di
erogazione dei servizi, allo
scopo di consentire la promozione di
adeguate iniziative per la
rimozione dei predetti
ostacoli e per
il
miglioramento delle relazioni con l'utenza.
Capo IV
Relazioni sindacali
Art. 7.
Esercizio dell'attività sindacale
1.
I dipendenti degli enti di cui
all' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68, hanno diritto di costituire
organizzazioni sindacali, di aderirvi e
di svolgere attività sindacale
all'interno dei luoghi di lavoro.
2.
I dirigenti sindacali, per
l'espletamento del loro mandato, hanno
diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi
orari nei limiti e secondo
le modalità stabilite negli articoli 9, 10, 11 e 12.
3.
Ai fini di cui al presente capo,
sono considerati dirigenti sindacali i
lavoratori facenti parte
degli organismi rappresentativi
di cui all' art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli organi direttivi
ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale. Per il loro
riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono
tenuti a darne regolare e
formale comunicazione all'amministrazione da cui gli interessati dipendono.
Art. 8.
Diritto di assemblea
1.
Nell'ambito della disciplina
dell' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di ciascun Ente e Amministrazione del comparto
hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad
assemblee sindacali in locali
concordati con l'amministrazione nell'unità amministrativa
in cui prestano la loro opera o
in altra sede,
senza oneri a carico dell'Ente, per 12 ore
annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
Art. 9.
Aspettative sindacali
1.
I dipendenti delle amministrazioni
destinatarie del presente regolamento che ricoprono cariche statutarie in seno
alle proprie confederazioni o
organizzazioni sindacali a carattere
nazionale maggiormente
rappresentative sono collocati in
aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite
la competente confederazione o
organizzazione sindacale nazionale, in relazione
alla quota a ciascuna di esse assegnata.
2. Il numero globale dei dipendenti da
collocare in aspettativa è fissato
in rapporto di una unità per ogni 3000
dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto
d'impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle
unità da collocare in
aspettativa è effettuato
globalmente per le amministrazioni comprese nel comparto.
Nella prima applicazione, il numero dei
dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 1100 unità fino al
raggiungimento del rapporto di cui sopra.
3.
Il numero complessivo delle aspettative, di cui
al comma secondo, è riservato
per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto
e per il restante dieci per
cento nelle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui
al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo
1989 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile
1989, garantendo comunque,
nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione
sindacale di cui al citato decreto.
4.
Alla ripartizione tra
le varie confederazioni ed organizzazioni
sindacali, in relazione alla
rappresentatività delle
medesime, accertata ai sensi dell' art. 8 del decreto del presidente della repubblica 23 Agosto 1988, n. 395 , e
della circolare-direttiva
n. 24518/8.93.5. del
28 Ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di
ogni triennio, nel rispetto della
disciplina di cui
all'art. 9 del citato
decreto del Presidente della
Repubblica, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, sentite le
Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali
Interessate, d'intesa:
con l'ANCI per il personale dipendente dai
Comuni e loro Consorzi
ed IPAB;
con l'UPI per il personale dipendente dalle
Province;
con l'UNCEM per il personale dipendente dalle
Comunità Montane;
con
l'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle Camere
di Commercio;
con
la conferenza dei
Presidenti delle Regioni
per quanto riguarda il
personale dipendente dalle
Regioni, degli Enti Pubblici non economici da
essi dipendenti, dagli
Istituti Autonomi per le Case Popolari e dai Consorzi per
le Aree di Sviluppo Industriale.
5.
Al personale degli Enti Locali è riservata una
quota del contingente complessivo
delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attività di servizio in detti Enti,
distinta per Comuni, Province e
Comunità Montane. Analoga quota
proporzionale è riservata al
personale in servizio presso le Camere di
Commercio, le Regioni, gli Istituti Autonomi delle Case Popolari ed i
Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale.
6.
Le domande di
collocamento in aspettativa sindacale
del personale degli Enti
ed Amministrazioni del
comparto sono presentate
all'Associazione o Unioni o Conferenza di cui al comma quarto. L'associazione o Unione o Conferenza
rispettivamente competenti
curano gli adempimenti
istruttori, acquisendo il preventivo
assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica, in ordine al rispetto
dei contingenti di cui
al presente articolo. Il
provvedimento di collocamento in
aspettativa per motivi sindacali è emanato dalle Amministrazioni o Enti
interessati e protrae i suoi effetti
fino alla richiesta della revoca
dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva
Organizzazione o Confederazione, che va comunicata alla
Presidenza del consiglio
dei ministri - dipartimento della Funzione Pubblica ed
alla Associazione, Unioni o Conferenza di cui al comma quarto.
7.
Eventuali modifiche, in forma compensativa, alla ripartizione tra gli Enti delle aspettative sindacali di cui
al comma quinto sono richieste
dalla Confederazione o Organizzazione
Sindacale interessata alla Presidenza
del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica che provvede,
sentite le Associazioni, le Unioni e la Conferenza di cui al comma
quarto interessati, anche in
ordine alla individuazione
degli oneri finanziari da
redistribuire.
8.
L'associazione, le Unioni e la Conferenza di cui al
comma quarto, provvedono a
redistribuire tra tutti
gli enti rappresentati gli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.
9.
Diverse intese intervenute tra
le Organizzazioni Sindacali, sulla
ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate
rispettivamente alla Associazione, Unione e Conferenza di cui al comma
quarto ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica
per i conseguenziali adempimenti.
Art.
10.
Disciplina del personale in aspettativa
sindacale
1.
Al personale collocato in
aspettativa ai sensi dell'art. 9 sono
corrisposti, a carico della amministrazione da cui dipende, tutti gli
assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le
quote di salario accessorio fisse
e ricorrenti relative alla
professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi
per il lavoro straordinario.
2.
I periodi di aspettativa per
motivi sindacali sono utili a tutti
gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo
ordinario.
3. Il personale collocato in aspettativa ai
sensi dell'articolo 9 può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui
all' art. 7, commi sesto e seguenti,
della legge 29dicembre 1988, n. 554.
Per
le qualifiche superiori
alla settima si
applicano le disposizioni di cui all' art.39, commi primo, terzo e
quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987,
n. 494, prescindendo dalle apicalità del posto.
Art. 11.
Permessi sindacali retribuiti
1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di
cui al comma terzo dell'art.
7 possono fruire, per l'espletamento
del loro mandato, di permessi
retribuiti giornalieri e di permessi
orari. I permessi sindacali
sono a tutti gli effetti equiparati
al
servizio prestato nell'amministrazione.
2.
I permessi giornalieri, nel limite del
monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri
fissati nell'art. 12, non
possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre
giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.
3.
I permessi sindacali sono concessi salvo
inderogabili ed eccezionali
esigenze di servizio dirette ad assicurare i
servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.
Art. 12.
Monte orario complessivo dei permessi
sindacali
1.
Nell'ambito di ciascuna
Amministrazione ed Ente
il monte orario annuo complessivamente a disposizione per
i permessi di
cui
all'art. 11 è determinato in ragione di numero tre ore
per
dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni
anno.
2.
La ripartizione del monte ore è
effettuata entro il
primo
trimestre
di ciascun anno in sede di
trattativa decentrata in
modo
che una parte, pari al 10 per
cento del monte orario, sia
ripartita in parti uguali fra tutti gli
organismi rappresentativi
operanti
nella amministrazione
interessata e la parte restante
sia
ripartita in proporzione
al grado di
rappresentatività
accertato, per ciascuna
organizzazione sindacale, in base
al
numero
delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale
risultanti alla data del 31 dicembre di
ciascun anno.
3. Le modalità per la concessione dei
permessi retribuiti vengono
definite
in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in
modo
particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti,
delle
condizioni organizzative
dell'Ente e del suo
eventuale
decentramento territoriale in modo
da consentire una
congrua
utilizzazione dei permessi presso tutte le
sedi interessate.
4. Ai
dirigenti sindacali di cui al comma terzo dell'art. 7 sono
concessi, salvo inderogabili ed eccezionali
esigenze di servizio
dirette ad assicurare i servizi minimi
essenziali di cui all'art.
3,
ulteriori permessi retribuiti
esclusivamente per la
partecipazione alle trattative sindacali di cui
alla legge 29
marzo
1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle
riunioni degli
organi nazionali, regionali e provinciali -
territoriali - e dei
congressi
previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni
ed organizzazioni sindacali. Tali permessi
sono concessi anche ai
lavoratori
eletti o designati a partecipare
quali delegati ai
congressi
delle rispettive organizzazioni
sindacali e non si
computano nel contingente complessivo di cui
al comma primo.
5.
Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali
sulla
ripartizione dei permessi
sindacali, fermo restando
il
numero
complessivo, sono comunicate alle amministrazioni per
i
conseguenziali adempimenti.
Art. 13.
Diritto di affissione
1.
Le Organizzazioni Sindacali
hanno diritto di affiggere, in
appositi
spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre
in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno
dell'unità
amministrativa, pubblicazioni, testi
e comunicati inerenti
a
materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 14.
Locali per le rappresentanze sindacali
1.
In ciascuna unità
amministrativa con almeno
duecento
dipendenti
è consentito agli
organismi rappresentativi, per
l'esercizio
della loro attività, l'uso
continuativo di idonei
locali, se disponibili all'interno della
struttura.
2.
Nelle unità amministrative con un numero inferiore a duecento
dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad
usufruire, ove ne facciano richiesta, di un
locale idoneo per le
loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito
della struttura.
Art. 15.
Patronato sindacale
1.
I dipendenti in
attività o in quiescenza
possono farsi rappresentare dal
Sindacato o dall'Istituto di Patronato Sindacale, per
l'espletamento delle procedure
riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione.
2.
Gli Istituti di Patronato hanno
diritto di svolgere la loro attività nei
luoghi di lavoro anche in
relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza
del lavoro ed
alla medicina preventiva, come
previsto dal decreto del capo provvisorio
dello
stato 29 luglio 1947, n. 804 .
Art. 17.
Referendum
1.
Le Amministrazioni devono
consentire nelle sedi delle unità amministrative, lo
svolgimento fuori orario
di lavoro di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti
dalle organizzazioni sindacali tra
i dipendenti, con diritto di partecipazione
di tutto il personale appartenente
all'unità amministrativa ed
alla categoria particolarmente
interessata.
Art. 19.
Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
1.
Il trasferimento in una unità
produttiva, ubicata in diverso comune o
circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi
rappresentativi dei dipendenti di
cui all' art.
25 della legge 29
marzo 1983, n. 93, e delle
organizzazioni e confederazioni
sindacali può essere disposto solo previo
nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.
2. Le
disposizioni di cui al comma primo si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del
mandato sindacale.
3. I dirigenti sindacali di cui all'art. 7
non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i
diritti giuridici ed economici acquisiti
ed acquisibili per la qualifica rivestita.
Art. 20.
Norma transitoria
1. Entro il termine di 120 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente
regolamento, gli Enti e le Amministrazioni adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente capo.
2.
Nel medesimo termine
di cui al comma primo,
gli Enti
comunicano
alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
-
Dipartimento
della Funzione Pubblica, nonchè alle
Associazioni,
alle
Unioni e alla Conferenza di cui all'art. 9, comma nono, il
numero
delle aspettative sindacali
in essere in relazione a
ciascuna
organizzazione o confederazione sindacale. I predetti
dati
sono comunicati alle
Organizzazioni e Confederazioni
Sindacali interessate.
3.
La ripartizione di cui all'art.
9, commi quarto e quinto, è
effettuata entro il 31 dicembre 1990.
Capo V
Norme applicative dell'accordo
intercompartimentale
Dall'art. 0021 all'art. 0029
Art. 21.
Trattamento di missione
1.
Le particolari categorie di
dipendenti di cui all' art. 5,
comma
settimo, del decreto del
Presidente della Repubblica 23
agosto
1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in
missione fuori dalla ordinaria sede di
servizio per:
a)
attività di protezione
civile nelle situazioni di
prima
urgenza;
b)
per l'opera di
intervento svolto dalle
squadre per lo
spegnimento di
incendi boschivi.
2. Per il personale indicato nel comma primo,
le particolarissime
condizioni
di cui al comma settimo dell'art. 5 del
decreto del
Presidente
della Repubblica 23
agosto 1988, n.
395, sono
individuate
nella impossibilità della fruizione
del pasto per
mancanza
di strutture e
servizi di ristorazione; in tale
circostanza è corrisposto un compenso
forfettario giornaliero di
lire
ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al
costo del pasto.
Art. 22.
Mobilità
Comma 1 abrogato
2.
Al personale che sarà trasferito dalle regioni
agli Enti
Locali a seguito di deleghe di funzioni ai
sensi dell' art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987, n. 268, è
corrisposto,
a carico della regione delegante, un compenso "una
tantum" di importo pari a quello
indicato nel comma primo.
Art. 23.
Copertura assicurativa
1.
In attuazione dell' art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 23
Agosto 1988, n. 395, gli
Enti sono tenuti
a stipulare apposita polizza
assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in
occasione di missioni
o per adempimenti di servizio
fuori dall'ufficio, del proprio mezzo
di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario
per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La
polizza di cui al comma primo è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi
nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di
trasporto di proprietà del dipendente, nonchè
di lesioni o decesso del dipendente medesimo
e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
3. Le
polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione
sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di
cui ai commi primo e secondo,
dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e
delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
4.
I massimali delle
polizze non possono
eccedere quelli previsti, per
i corrispondenti danni,
dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società
assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle
previste dal presente articolo
sono detratti dalle
somme eventualmente spettanti a
titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Art. 24.
Diritto allo studio
1. I
permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica
23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino
il
tre per cento
delle unità in
servizio presso ciascuna
amministrazione all'inizio dell'anno, sono
concessi nel seguente
ordine:
a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo
anno del corso di studi
e, se studenti universitari o
post-universitari, abbiano superato
gli esami degli anni precedenti;
b)
ai dipendenti che frequentino il
penultimo anno di corso;
successivamente, quelli che, nell'ordine,
frequentino gli anni ad
esso anteriori, escluso il primo, ferma restando
per gli studenti
universitari
e post-universitari la
condizione di cui
alla
lettera a).
2.
Nell'ambito di ciascuna delle
fattispecie di cui al
comma
primo, la precedenza è accordata,
nell'ordine, ai dipendenti che
frequentino
corsi di studi della scuola media
inferiore, della
scuola media superiore, universitari o
post-universitari.
3.
A parità di
condizioni, i permessi
sono accordati ai
dipendenti
che non abbiano mai usufruito
dei permessi medesimi
per
lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore
parità,
secondo l'ordine decrescente di età.
4.
Ulteriori condizioni che diano
titolo a precedenza
sono
definite, se necessario, in sede di
contrattazione decentrata.
5.
Per la concessione dei permessi
i dipendenti interessati
debbono
presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato
di
iscrizione e, al termine degli stessi, il
certificato di
frequenza e quello degli esami sostenuti.
6.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all' art. 3 del decreto
del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 .
Art. 25.
Tutela dei dipendenti in particolari
condizioni psico-fisiche
1.
In attuazione dell' art. 18 del
decreto del Presidente della
Repubblica
23 agosto 1988, n. 395, allo
scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero di
dipendenti nei confronti dei
quali sia stata attestata, da una struttura
sanitaria pubblica o
da
strutture associative convenzionate previste dalle leggi
regionali
vigenti, la condizione di soggetto ad effetti
di
tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave
debilitazione psico-
fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un
progetto terapeutico
di
recupero e di
riabilitazione predisposto dalle strutture
medesime,
sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo
le modalità di esecuzione del progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità
per l'intera durata
del
ricovero presso strutture
specializzate; per il
periodo
eccedente
la durata massima
dell'aspettativa con retribuzione
intera
compete la retribuzione ridotta
alla metà per l'intera
durata del ricovero;
b)
concessione di permessi giornalieri orari
retribuiti nel
limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c)
riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per
il rapporto a tempo
parziale, limitatamente alla durata del
progetto;
d)
utilizzazione del dipendente
in mansioni della
stessa
qualifica
diverse da quelle abituali,
quando tale misura sia
individuata
dalla struttura sanitaria pubblica
come supporto
della terapia in atto.
2.
I dipendenti, i
cui parenti entro il secondo
grado o in
mancanza
entro il terzo
grado, si trovino nelle
condizioni
previste
dal comma primo ed abbiano
iniziato l'esecuzione del
progetto di recupero e di riabilitazione,
hanno diritto ad essere
collocati
in aspettativa per motivi
di famiglia per l'intera
durata del progetto medesimo.
3.
L'Ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei
dipendenti
di cui al comma primo qualora i
dipendenti medesimi
non si siano volontariamente sottoposti alle
previste terapie.
Art. 26.
Tutela dei dipendenti portatori di handicap
1.
In attuazione dell'art. 18 del
decreto del Presidente della
Repubblica
23 agosto 1988, n. 395, allo
scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero di
dipendenti nei confronti dei
quali sia stata attestata, da una struttura
sanitaria pubblica o
da
strutture associative
convenzionate previste dalle
leggi
regionali vigenti, la condizione di portatore
di handicap e che
debbano
sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione
predisposto dalle strutture medesime, sono
stabilite le seguenti
misure
di sostegno
secondo le modalità
di esecuzione del
progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità
per l'intera durata
del
ricovero presso strutture specializzate; per il periodo
eccedente
la durata massima
dell'aspettativa con retribuzione
intera
compete la retribuzione ridotta
alla metà per l'intera
durata del ricovero;
b)
concessione di permessi giornalieri orari
retribuiti nel
limite
massimo di due ore per la durata del
progetto;
c)
riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli
istituti
normativi
e retributivi previsti
per il rapporto a tempo
parziale,
limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del
dipendente in mansioni
della stessa
qualifica diverse
da quelle abituali, quando tale misura sia
individuata dalla
struttura
sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2.
I dipendenti, i
cui parenti entro il secondo
grado o in
mancanza
entro il terzo
grado, si trovino nelle
condizioni
previste
dal comma primo ed abbiano
iniziato l'esecuzione del
progetto di recupero e di riabilitazione,
hanno diritto ad essere
collocati
in aspettativa per motivi
di famiglia per l'intera
durata del progetto medesimo.
3. Gli Enti,
in attuazione delle vigenti
normative, adottano
tutte
le misure idonee a favorire
l'integrazione nelle attività
lavorative
dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso
l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
Art. 27.
Igiene e sicurezza sul lavoro
1.
L' art. 32
del decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987, n. 268 , è integrato con le
seguenti disposizioni:
a) alla fine del comma quinto è aggiunto il
seguente periodo:
"Il
libretto sanitario deve
essere istituito dalle
amministrazioni anche nei settori in cui si
ravvisi una maggiore
incidenza di rischio per i dipendenti addetti
a tali settori.";
b) dopo il comma primo è inserito il
seguente:
"1-bis.
Le amministrazioni devono
prevedere visite mediche con
cadenza
quadrimestrale per gli addetti in via
continuativa per
l'intera
giornata lavorativa all'uso
di videoterminali, quale
misura
di prevenzione per la salute delle dipendenti e
dei
dipendenti.
In attesa che le amministrazioni provvedano
alla
effettuazione delle visite mediche, il
personale addetto in via
continuativa
all'uso dei videoterminali deve essere
adibito ad
attività lavorativa di diverso contenuto per
periodo di 10 minuti
per ogni ora di lavoro non cumulabili.";
c) dopo il comma primo-bis è inserito il
seguente:
"1-ter.
Alle lavoratrici nei primi tre
mesi di gravidanza sono
applicate le disposizioni della lettera b),
con visite mediche a
cadenza mensile. Si provvede altresì al
provvisorio mutamento di
attività
qualora si riscontrino, attraverso gli
accertamenti
sanitari, temporanee inidoneità".
2. Gli Enti provvedono all'adozione di idonee
iniziative volte a
garantire l'applicazione della
regolamentazione comunitaria e di
tutte
le norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza del
lavoro
e degli impianti, tenendo conto, in
particolare, delle
misure
atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti
di lavoro e la prevenzione delle malattie
professionali.
3.
Le Organizzazioni e le
Confederazioni Sindacali di cui
al
decreto
del Ministro per la Funzione
Pubblica 30 marzo 1989,
unitamente
alle amministrazioni, verificano anche
attraverso i
propri
patronati l'applicazione delle
anzidette norme e
promuovono la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le
misure
idonee a tutelare la salute e l'integrità
fisica dei
dipendenti.
Art. 28.
Pari opportunità
1.
I Comitati per le Pari
Opportunità, di cui all' art. 7 del
decreto
del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268,
ove non ancora costituiti, devono essere
insediati entro sessanta
giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Gli enti assicurano, mediante specifica
disciplina, le condizioni
e gli strumenti idonei per il loro
funzionamento.
2.
I Comitati presieduti da un rappresentante dell'Ente
sono
costituiti
da un componente designato da
ognuna delle
Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative di cui all'
art. 2 del decreto del Ministro per la
Funzione Pubblica 30 marzo
1989
e da un pari numero di
funzionari in rappresentanza delle
amministrazioni.
3. In
sede di negoziazione decentrata a livello di singolo Ente, anche tenendo conto
delle proposte formulate dai comitati per
le pari opportunità, sono
concordate le misure
per favorire effettive pari
opportunità nelle
condizioni di lavoro
e di
sviluppo
professionale, che tengano conto anche della posizione delle
lavoratrici in seno
alla famiglia, con
particolare riferimento a:
a)
accesso e modalità di svolgimento dei corsi di
formazione
professionale;
b)
flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli
dei
servizi sociali;
c)
perseguimento di un
effettivo equilibrio di
posizioni
funzionali a parità di requisiti
professionali, di cui si
deve
tener
conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più
qualificate, nell'ambito delle misure rivolte
a superare, per la
generalità
dei dipendenti, l'assegnazione in via
permanente di
mansioni
estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità
di evoluzione professionale.
4.
Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti, a norma del
comma
terzo, formano oggetto di
valutazione nella relazione
annuale del comitato di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268.
Art. 29.
Direttive CEE
1. Rientra nelle
competenze del Comitato di cui all'art.
28 la promozione di iniziative volte ad attuare le
direttive CEE per l'affermazione sul
lavoro della pari dignità delle
persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi
delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano
pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.
Art. 33
5. La
trasformazione dei posti apicali unici
di organico nei comuni
fino a tremila abitanti ai sensi dell' art. 26, comma ventunesimo, del
decreto del Presidente della
Repubblica 17 Settembre 1987,
n. 494, può
avvenire nelle aree
tecnica, amministrativa, contabile.
Capo VIII
Dirigenza
Dall'art.
0037 all'art. 0040
Art. 37.
Orario di servizio dei dirigenti
1.
L'orario di servizio del personale dirigente non può
essere
inferiore a 36 ore settimanali.
2.
Il dirigente è a disposizione dell'Amministrazione, oltre
l'orario
d'obbligo, per le
esigenze connesse alle
funzioni
affidategli, senza diritto a compensi.
Art. 38.
Indennità di funzione
1.
Ai dirigenti è corrisposta un'indennità di funzione connessa
con l'effettivo esercizio delle funzioni e
graduata in relazione:
al
coordinamento di attività, all'importanza della
direzione
delle
strutture o dei singoli
programmi; alla rilevanza delle
attività
di studio, di consulenza
propositiva e di ricerca, di
vigilanza
e di ispezione, di assistenza agli organi; alla
disponibilità richiesta in relazione
all'incarico conferito.
L'indennità
è commisurata allo
stipendio iniziale secondo
appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.
2.
Le indennità di presenza e
di coordinamento di cui al comma
primo, lettere d) ed e), dell' art. 34 del
decreto del Presidente
della
Repubblica 13 maggio
1987, n. 268
, sono assorbite
dall'indennità di funzione prevista dal comma
primo.
3.
Al personale della prima
qualifica dirigenziale che non sia
preposto
a direzione di struttura o di staff è
corrisposta
un'indennità pari al coefficiente 0,1.
4. Le
singole Amministrazioni, con i provvedimenti previsti dai
rispettivi ordinamenti, determinano in via
preventiva i parametri
di
riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei
coefficienti della indennità da attribuire
alle diverse funzioni,
garantendo obiettività e trasparenza nei
comportamenti attuativi
e tenendo conto dei seguenti elementi di
valutazione:
a) coordinamento delle attività di direzione;
b) direzione di struttura;
c) direzione di progetto;
d)attività
di studio, di consulenza propositiva, di ricerca, di
vigilanza
e di ispezione, di assistenza agli organi
istituzionali;
e) carico di lavoro relativo all'incarico
conferito.
5.
Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione
degli
istituti
incentivanti previsti
dall'art. 6, ivi compreso il
compenso per lavoro straordinario.
6.
La nuova disciplina
dell'indennità di funzione
decorre
inderogabilmente dall'1 ottobre 1990. Fino
alla data predetta il
personale dirigente continua a percepire le
indennità di funzione
e
di coordinamento nelle misure previste dall'art. 34,
comma
primo,
lettere c) ed
e), del decreto del
Presidente della
Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, nonchè gli
eventuali compensi
correlati alla presenza. Il personale
dirigente continua altresì
a
percepire i compensi correlati alla produttività sino
al 30
giugno 1990.
Art. 39.
Responsabilità per l'esercizio delle funzioni
dirigenziali
1. I
dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile,
amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti
i
dipendenti pubblici, sono responsabili
dell'attività svolta dagli
uffici
cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi
demandata.
2.
I dirigenti, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente,
sono responsabili, in particolare, dell'osservanza, da
parte
del personale assegnato dei doveri di ufficio e, in
modo
specifico, dell'orario di lavoro e degli
adempimenti connessi al
carico di lavoro a ciascuno assegnato.
Art. 40.
Compiti
dei dirigenti nella gestione del
fondo per l'efficienza
dei servizi
1.
La gestione e la attuazione
degli interventi previsti dagli
articoli
5 e 6, nell'ambito del
fondo per l'efficienza dei
servizi,
ferma restando la
negoziazione decentrata prevista
dall'art.
6, è affidata alla competenza
dei dirigenti con
decorrenza dalla data di istituzione del
fondo stesso.
A
tal fine gli
Enti adottano le
direttive necessarie per
consentire
il concreto esercizio di detta competenza, tenuto
conto della specificità dei singoli
ordinamenti.
2.
Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al
presente
articolo vengono definiti, a
livello decentrato, i
criteri
generali cui deve ispirarsi l'attività dei
dirigenti
nella
fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti,
nonchè
i tempi ed i modi per la qualificazione delle
risorse
finanziarie che possono essere destinate al
soddisfacimento delle
diverse finalità.
Capo IX
Personale della scuola
Dall'art. 0041 all'art. 0042
Art. 41.
Personale insegnante delle scuole materne
1. L'orario dell'attività didattica (rapporto
diretto insegnante-
bambini) è di trenta ore settimanali e, nel
rispetto del predetto
limite,
è articolato in maniera da coprire l'intero
arco di
apertura delle scuole.
2.
L'orario di apertura delle scuole ed
il calendario sono
fissati in sede di contrattazione decentrata,
tenuto conto della
normativa ministeriale. Il calendario non può comunque superare
le quarantadue settimane annue.
3. Il calendario, sulla base della normativa
ministeriale, prevede l'interruzione per Natale e per Pasqua; in tali periodi e negli altri di
chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività
di formazione e aggiornamento programmate
dall'ente o per
attività lavorative connesse
alla qualifica funzionale di
inquadramento nell'area di appartenenza.";
4. Del restante monte ore, almeno centoventi
ore annue sono
da destinare all'organizzazione
del lavoro, alla programmazione didattica, alla
gestione sociale, all'aggiornamento professionale.
5.
Sono disciplinati con apposito regolamento, sulla base della
contrattazione decentrata, i seguenti punti:
il
numero dei bambini per ciascuna sezione, che non deve essere
superiore
a venticinque; in presenza
di bambini portatori di
handicap
il rapporto è ridotto in relazione
al numero ed alla
gravità
dei casi prevedendo, in aggiunta o in
alternativa,
l'insegnante di appoggio.
6.
Il numero degli insegnanti
titolari deve essere di due per
sezione,
salvaguardando la
compresenza e prevedendo la loro
sostituzione in caso di vacanze di organico,
assenze per motivi
di salute, maternità o altre cause accertate.
7.
La sostituzione dovrà essere assicurata tramite l'istituto
della supplenza con le modalità e le norme
previste per la scuola
statale,
da recepire con
apposito regolamento a seguito
di
contrattazione decentrata.
Commi 3 e 4 così
sostituito dall’art. dall'art.9
del Contratto integrativo approvato con Provv. P.C.M. 7 marzo 1996, a decorrere
dalla data di sottoscrizione del predetto contratto
Art. 42.
Personale educativo asili nido
1.
Il rapporto diretto
educatore-bambino è di
trenta ore
settimanali.
2.
Nel rispetto del
limite predetto, l'orario
deve essere
articolato in maniera da coprire l'intero
arco di apertura degli
asili nido.
3.
L'orario di apertura degli asili
nido ed il calendario sono
fissati
in sede di contrattazione decentrata. Il calendario non
può comunque superare le quarantadue
settimane annue.
4. Il calendario prevede l'interruzione per
Natale e per Pasqua; in tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a
disposizione per attività di formazione e
aggiornamento programmate dall'ente
o per attività lavorative connesse alla qualifica funzionare di
inquadramento nell'area di
appartenenza
5.
Del restante monte ore, almeno
centoventi ore annue
sono da destinare all'organizzazione del
lavoro, alla programmazione didattica,
alla gestione sociale,
all'aggiornamento professionale.
6. Il rapporto medio educatore-bambini non
deve, di norma, essere
superiore
ad uno a sei in relazione alla frequenza massima, nel
quadro
della normativa regionale
vigente e tenuto conto dello
orario
giornaliero di apertura
e chiusura del
servizio,
garantendo le sostituzioni del personale
educativo per assenze a
qualsiasi titolo, anche brevi.
7.
In presenza di bambini portatori
di handicap il rapporto è
ridotto
in relazione al
numero ed alla
gravità dei casi
prevedendo,
in aggiunta o in alternativa, il personale di
appoggio.
8.
L'orario di apertura
del servizio e
l'articolazione
dell'orario
di lavoro del personale è definito con apposito
regolamento
da emanare a seguito di
contrattazione decentrata,
tenuto conto delle esigenze degli utenti.
9.
Per la realizzazione di interventi connessi
alla
programmazione ed all'azione educativa,
gli Enti, previa
contrattazione decentrata, individuano apposite figure tecniche
di supporto anche al livello
psico-pedagogico.
Commi 4 e 5 così
sostituito dall’art. dall'art.9
del Contratto integrativo approvato con Provv. P.C.M. 7 marzo 1996, a decorrere
dalla data di sottoscrizione del predetto contratto
Capo XI
Disposizioni particolari e finali
Art. 48.
Assenze obbligatorie
1.
Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai
sensi dell' art. 4 della legge
30 Dicembre 1971, n. 1204, sono garantite,
oltre al trattamento economico ordinario,
le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti
relative alla
professionalità ed alla produttività.
Art. 49.
Disposizioni particolari
1.
L'indennità di reperibilità di cui all'articolo 34,
comma primo, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, non compete durante l'orario
di servizio a qualsiasi titolo
prestato. detta indennità è frazionabile in misura non inferiore
a quattro ore
ed è corrisposta in proporzione
alla sua durata oraria, maggiorata in tale
caso del 10 per
cento. Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo, spetta un riposo
compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
2. Le
disposizioni di cui all' articolo 34, comma primo, lettere f) e
g), del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 si applicano anche alle
camere di commercio.
3.
In relazione alle attività istituzionali delle
camere di commercio, i bandi di concorso devono specificare
i diplomi di laurea richiesti per
le qualifiche funzionali
settima e superiori.
4.
Per le camere di commercio continuano ad
applicarsi le disposizioni di
cui ai commi quarto, quinto e sesto dell' art.
3 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1987, n.268, intese alla attuazione di specifici
progetti finalizzati, di durata predeterminata, per la realizzazione di nuovi
servizi, con l'ausilio di personale
appositamente reclutato secondo
le procedure di cui al
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30
marzo 1989, n. 127. I
relativi finanziamenti non confluiscono nel fondo di cui
all'articolo 5.
5.
In sede di prima applicazione del presente
regolamento, le Province possono prevedere, in relazione al proprio
ordinamento, l'istituzione di unità
operativa complessa cui
preporre i segretari economi
che nello svolgimento dei compiti propri
della qualifica rivestita siano
incaricati di funzioni di direzione e coordinamento.
Art. 50.
Norma finale di rinvio
1.
Restano confermate ed
approvate anche per
il periodo antecedente, ove
non modificate o
sostituite dal presente regolamento, le
disposizioni di cui ai decreti
del Presidente della Repubblica
25 Giugno 1983, n. 347 , 31 Maggio 1984, n.
655
,
13 Maggio 1987, n. 268 , e 17 Settembre 1987,
n. 494. In relazione alle esigenze di omogeneizzazione alla disciplina di comparto, il
decreto interministeriale 12
luglio 1982, riguardante il
personale delle camere
di commercio, sarà modificato con la procedura prevista dalla normativa vigente, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
2. I
commi primo e secondo dell'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 Maggio 1987, n. 268, sono abrogati.
Art. 51.
Copertura finanziaria
1.
L'onere derivante dalla applicazione del presente regolamento
è valutato:
a) per le Province, i Comuni e le Comunità
Montane, in lire 2.089 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere per gli
anni 1988 e 1989 ed al
netto dell'importo di lire 1.419 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal
decreto-legge 24 Luglio 1990, n. 200 , ed in lire 3.319
miliardi per l'anno 1991; i suddetti
oneri - al netto delle quote da coprire con
le minori spese derivanti dalla legge 29 Dicembre 1988, n. 554 , e della
quota dell'aumento contrattuale già riconosciuta in sede di definizione dei
trasferimenti agli enti locali - si riducono
per il periodo 1988-1990 a lire 1.449 miliardi ed a decorrere
dal 1991 a lire 2.503 miliardi;
b)
per le Camere di Commercio, in lire 46 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere per gli anni 1988 e 1989, ed in lire 41 miliardi per l'anno 1991.
2.
Ai predetti oneri provvedono gli
enti interessati, all'uopo parzialmente
utilizzando o le disponibilità del proprio
bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello stato
o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività
svolte dai medesimi.
3.
Al fine di concorrere al
finanziamento dei predetti oneri i trasferimenti
dello stato previsti dalle vigenti disposizioni per gli Enti
sottoindicati, già aumentati ai sensi
dell' art. 1, comma
quarto, del decreto-legge 24
Luglio 1990, n. 200,
sono
ulteriormente integrati di lire
1.449 miliardi e
lire 2.503 miliardi,
rispettivamente, per l'anno 1990 e per l'anno 1991 per le Province, i Comuni e le Comunità Montane, da ripartirsi
tra i singoli enti con le
modalità di cui all'articolo 2-bis
del decreto-legge 28 Dicembre
1989, n. 415,
convertito, con modificazioni,
della legge 28 febbraio 1990, n. 38.
4. All'onere
di lire 1.449 miliardi per l'anno 1990
e di lire 2.503 per l'anno
1991 derivante
dall'applicazione del comma terzo, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto al
capitolo 6868 dello statuto di
previsione del Ministero del
Tesoro
per l'anno 1990 e corrispondente capitolo
per l'anno successivo.
5. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 52.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Il
presente decreto, munito
del sigillo dello
stato, sarà inserito nella
raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 Agosto 1990