Disapplicazioni di leggi e norme contrattuali
(art.
28 CCNL 1/4/1998)
Dalla data di stipulazione del presente CCNL 1998 e del CCNL sulla revisione del sistema di classificazione del personale sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con essi incompatibili in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e, in particolare, le seguenti disposizioni:
artt. 22, comma 1, 33, escluso comma 5, 34, 35 e 36 del DPR 333/90; tabelle 1, 2 e 3 allegate al DPR 333/90;
artt. 10, 21, escluso comma 4, 57, 58, 59, 62,comma 1, 69, comma 1, 71 e 73 del DPR 268/87;
allegato A al DPR 347/83 ed al DPR 665/84;
art. 10, 27 del DPR 347/83;
art. dal 3 all’8 e dal 10 al 12 del CCNL del 6.7.1995;
artt. 27 bis, dal 31 al 34, 38 del CCNL del 6.7.1995, come integrati e modificati dal CCNL del 16.7.1996;
artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995, art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996, con effetto dalla data di stipulazione del contratto collettivo integrativo;
artt. 2, 3, 4 e 5 del CCNL del 16.7.1996; la disciplina del co.3 dell’art.4 continua ad applicarsi al solo personale della ex terza e quarta qualifica funzionale;
art.16,
comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione del comma 3,
art.21, del presente CCNL. Dalla data
di stipulazione del CCN 1998 sono inapplicabili le norme emanate dai
singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare,
incompatibili con i CCNL.
(art. 51 CCNL 14/09/2000)
Dalla data di stipulazione del presente CCNL (14/09/2000), ai sensi dell’art. 72, comma 1, del D.Lgs.n.29/1993, cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
Da tale data sono inapplicabili le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e quelle emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con il presente CCNL.
(Articolo 47 CCNL
6/7/1995)
Disapplicazioni
1. A
norma dell'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 29 del 1993,dalla data
di cui all'art. 2, comma 2, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previdenti incompatibili con quelle del
presente contratto in relazione ai soggetti ed alle materie
dalle stesse contemplate e in particolare le
seguenti disposizioni:
a) con
riferimento all'articolo 2: art. 30 del DPR n. 333 del 1990;
b) con
riferimento all'articolo 4: art. 31 del DPR n. 333 del 1990;
c) con riferimento all'articolo 5: artt. 25 e
27 del DPR n. 268 del 1987;
d) con
riferimento all'articolo 6: art. 26
del DPR n. 268 del 1987;
e) con riferimento all'articolo 7: artt. 18 -
20 del DPR n. 13 del 1986; art. 29 del DPR n. 268 del 1987;
f) con riferimento all'articolo 9: art. 16 DPR
395 del 1988;
g) con riferimento
all'articolo 10: art. 2 DPR n. 268 del 1987;
h) con riferimento
all'articolo 12: art. 25 legge n. 93 del 1983;
i) con
riferimento all'articolo 13: art. 28 del DPR n. 268 del 1987; art. 32 DPR n. 333/90; art. 21 del
DPR n. 13 del 1986;
l) con riferimento
all'articolo 14: art. 12 DPR n. 3 del 1957;
m) con riferimento
all'art. 15: art. 1,
comma 1, art. 2, comma 1, artt. 3, 4, 5 e 6 del DPCM 17 marzo 1989 n. 117;
art. 4 DPR n. 13del 1986; art. 8 DPR n. 347 del 1983; art. 14 DPR n.
268 del 1987;
n) con
riferimento all'art. 16: art. 4, lettera A) comma 1 e lettera
B), commi 6 e 7, del DPR 268 del 1987, art. 7, comma 6, L.
n. 554 del 1988, art. 1 e 5 DPCM n. 127 del 1988, art.
3, comma 23, L. n. 537 del 1993 ;
o) con riferimento all'articolo 17: art.11,
commi da 1 a 11, del DPR 268 del 1987;
p)
con riferimento all' art. 18:
art. 7 DPR n. 347/83; art. 4 DPR n. 395 del
1988;
q) con riferimento all'articolo 19: art. 15,
comma 7, DPR n. 268 del 1987; art. 17 DPR n. 347 del 1983; art. 9 DPR n.
810 del 1980; art.
3, commi dal 37 al 41, della L. n. 537 del 1993 e art. 22, commi
22,23,24,26 della L. n. 724/94
r) con riferimento
all'art. 20: art. 15 DPR n. 268 del 1987; art.11 del DPR n. 13 del 1986;
s) con riferimento agli articoli 21 e 22: artt.
17, 18 e 19 DPR n. 347 del 1983; art.
56 e 61 DPR n. 268 del 1987;
art. 37, 68, commi da
1 a 7, 70 e 71 del DPR n. 3 del 1957; artt.dal 30 al 34 del DPR n. 686 del
1957; art. 3, commi dal 37 al
41della L. n.
537/93 e art. 22, commi 22,23,24,26
della L. n. 724/94;
t) con riferimento all'articolo 23: artt. 12,
13, 14, 15, 16, 17 del DPR n. 3 del 1957;
u) con riferimento
agli articoli dal 24 al 27: art. 51, commi 9 e 10, L. 142/90; art. 16 DPR n.
333 del 1990;
v) con
riferimento agli artt. dal 28 al 38: art. 34, comma 1, lettere a) e
b), del DPR n. 268 del 1987; artt. 5 (con
effetto dal 1.1.96), 6 (con
effetto dal 1.1.96), 43, 44, 45, 46, 47, del DPR n. 333 del 1990.
2. Con
riferimento alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali,
dalla data di
cui al comma 1 sono
altresì inapplicabili gli artt. 3 e 4 del DPR n. 333 del 1990.
3. Fatti salvi gli effetti già prodotti
dall'art. 72 del d.lgs. n. 29
del 1993, dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme
emanate dalle singole
amministrazioni del comparto, nell'esercizio di
potestà legislativa o
regolamentare, che
stabiliscano trattamenti normativi
o economici speciali
per categorie di personale dipendente dalla amministrazioni stesse o che siano comunque incompatibili con le
disposizioni del presente contratto.
4. Le
amministrazioni curano adeguate forme di pubblicità per informare il personale dell'intervenuta disapplicazione ed
inviano, per conoscenza, all'A.RA.N. l'elenco delle norme non più applicabili
in quanto incompatibili con il presente contratto.
(Art.
10 comma 2 del Contratto integrativo sottoscritto in data 13/5/1996)
- In relazione alle materie
disciplinate nei precedenti articoli, ad integrazione di quanto previsto
nell'art. 47 del CCNL del 6 luglio 1995,
sono inapplicabili, le seguenti disposizioni:
art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 (contributi
sindacati);
art. 25 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 347 del 1983 (periodo di prova);
art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 (dimissioni).