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ABBECEDARIO

 

Disapplicazioni di leggi e norme contrattuali

 

 

 

(art. 28 CCNL  1/4/1998)

Dalla data di stipulazione del presente CCNL 1998 e del CCNL sulla revisione del sistema di classificazione del personale sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con essi incompatibili in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e, in particolare, le seguenti disposizioni:

artt. 22, comma 1, 33, escluso comma 5, 34, 35 e 36 del DPR 333/90; tabelle 1, 2 e 3 allegate al DPR 333/90;

artt. 10, 21, escluso comma 4, 57, 58, 59, 62,comma 1, 69, comma 1, 71 e 73 del DPR 268/87;

allegato A al DPR 347/83 ed al DPR 665/84;

art. 10, 27 del DPR 347/83;

art. dal 3 all’8 e dal 10 al 12 del CCNL del 6.7.1995;

artt. 27 bis, dal 31 al 34, 38 del CCNL del 6.7.1995, come integrati e modificati dal CCNL del 16.7.1996;

artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995, art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996, con effetto dalla data di stipulazione del contratto collettivo integrativo;

artt. 2, 3, 4 e 5 del CCNL del 16.7.1996; la disciplina del co.3 dell’art.4 continua ad applicarsi al solo personale della ex terza e quarta qualifica funzionale;

art.16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art.21, del presente CCNL. Dalla data  di stipulazione del CCN 1998 sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL.

 

(art.  51  CCNL  14/09/2000)

     Dalla data di stipulazione del presente CCNL (14/09/2000), ai sensi dell’art. 72, comma 1, del D.Lgs.n.29/1993, cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.

     Da tale data sono inapplicabili le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e quelle emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con il presente CCNL.

 

(Articolo 47 CCNL 6/7/1995)

Disapplicazioni

1.  A  norma dell'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 29  del  1993,dalla  data  di cui all'art. 2, comma 2, sono inapplicabili,  nei confronti  del personale del comparto, tutte le norme  previdenti incompatibili con quelle del presente contratto in  relazione  ai soggetti   ed  alle  materie  dalle  stesse  contemplate   e   in particolare le seguenti disposizioni:

a)  con  riferimento all'articolo 2: art. 30 del DPR n.  333  del 1990;

b)  con  riferimento all'articolo 4: art. 31 del DPR n.  333  del 1990;

c)  con riferimento all'articolo 5: artt. 25 e 27 del DPR n.  268 del 1987;

d)  con  riferimento all'articolo 6: art. 26  del DPR n. 268  del 1987;

e)  con riferimento all'articolo 7: artt. 18 - 20 del DPR  n.  13 del 1986; art. 29 del DPR n. 268 del 1987;

f)  con riferimento all'articolo 9: art. 16 DPR 395 del 1988;

g) con riferimento all'articolo 10: art. 2 DPR n. 268 del 1987;

h) con riferimento all'articolo 12: art. 25 legge n. 93 del 1983;

i)  con  riferimento all'articolo 13: art. 28 del DPR n. 268  del 1987; art. 32 DPR n. 333/90; art. 21 del DPR n. 13 del 1986;

l) con riferimento all'articolo 14: art. 12 DPR n. 3 del 1957;

m) con riferimento all'art. 15: art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, artt. 3, 4, 5 e 6 del DPCM 17 marzo 1989 n. 117; art. 4 DPR n. 13del  1986;  art. 8 DPR n. 347 del 1983; art. 14 DPR  n.  268  del 1987;

n)  con  riferimento all'art. 16: art. 4, lettera A)  comma  1  e lettera  B), commi 6 e 7, del DPR 268 del 1987, art. 7, comma  6, L.  n.  554  del 1988, art. 1 e 5 DPCM n. 127 del 1988,  art.  3, comma 23, L. n. 537 del 1993 ;

o)  con riferimento all'articolo 17: art.11, commi da 1 a 11, del DPR 268 del 1987;

p)   con  riferimento all' art. 18: art. 7 DPR n. 347/83; art.  4 DPR n. 395 del 1988;

q)  con riferimento all'articolo 19: art. 15, comma 7, DPR n. 268 del  1987;  art. 17 DPR n. 347 del 1983; art. 9 DPR  n.  810  del 1980;   art.  3, commi dal 37 al 41, della L. n. 537 del  1993  e art. 22, commi 22,23,24,26 della L. n. 724/94

r) con riferimento all'art. 20: art. 15 DPR n. 268 del 1987; art.11 del DPR n. 13 del 1986;

s)  con riferimento agli articoli 21 e 22: artt. 17, 18 e 19  DPR n. 347 del 1983; art. 56 e 61 DPR n. 268 del 1987;

art. 37, 68, commi da 1 a 7, 70 e 71 del DPR n. 3 del 1957; artt.dal 30 al 34 del DPR n. 686 del 1957; art. 3, commi dal 37 al  41della  L.  n.  537/93 e art. 22, commi 22,23,24,26  della  L.  n. 724/94;

t)  con riferimento all'articolo 23: artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 del DPR n. 3 del 1957;

u) con riferimento agli articoli dal 24 al 27: art. 51, commi 9 e 10, L. 142/90; art. 16 DPR n. 333 del 1990;

v)  con  riferimento agli artt. dal 28 al 38: art. 34,  comma  1, lettere  a)  e b), del DPR n. 268 del 1987; artt. 5 (con  effetto dal  1.1.96), 6 (con effetto dal 1.1.96), 43, 44, 45, 46, 47, del DPR n. 333 del 1990.

2.  Con  riferimento alle norme di garanzia dei servizi  pubblici essenziali,   dalla  data  di  cui  al  comma  1   sono   altresì inapplicabili gli artt. 3 e 4 del DPR n. 333 del 1990.

3.  Fatti salvi gli effetti già prodotti dall'art. 72 del  d.lgs. n.  29  del 1993, dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le  norme  emanate  dalle singole amministrazioni  del  comparto, nell'esercizio  di  potestà  legislativa  o  regolamentare,   che stabiliscano  trattamenti  normativi  o  economici  speciali  per categorie di personale dipendente dalla amministrazioni stesse  o che siano comunque incompatibili con le disposizioni del presente contratto.

4.  Le  amministrazioni curano adeguate forme di pubblicità   per informare   il  personale  dell'intervenuta  disapplicazione   ed inviano, per conoscenza, all'A.RA.N. l'elenco delle norme non più applicabili in quanto incompatibili con il presente contratto.

 

 

(Art. 10 comma 2 del Contratto integrativo sottoscritto in data 13/5/1996)

- In relazione alle materie disciplinate nei precedenti articoli, ad integrazione di quanto previsto nell'art. 47 del CCNL del 6 luglio 1995,    sono inapplicabili, le seguenti disposizioni:

   art.  18  del decreto del Presidente  della Repubblica  n.  333 del 1990 (contributi sindacati);

   art.  25  del decreto del Presidente  della   Repubblica n. 347 del 1983 (periodo di prova);

   art.  124  del decreto del Presidente della     Repubblica n. 3 del 1957 (dimissioni).