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DECRETO LEGISLATIVO 30/12/1992 n. 503

 

 

Decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 503 (in Suppl. ordinario

alla  Gazz.  Uff.,  30  dicembre  1992,  n.  305).  --

Norme  per il riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

 

 

 

 

 

 

  Il Presidente della Repubblica:

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 3 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del

Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1992;

Acquisito  il  parere  delle  commissioni permanenti della Camera dei

deputati  e  del  Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del

Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del (1)

Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministro del tesoro;

  Emana il seguente decreto legislativo:

(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 14 gennaio 1993, n. 10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Titolo I

           REGIME DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

 

 

                               Art. 1.

 

               Età per il pensionamento di vecchiaia.

 

  1.    Il    diritto   alla   pensione   di   vecchiaia   a   carico

dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per  l'invalidità,  la

vecchiaia  ed i superstiti dei lavoratori dipendenti E’ subordinato al

compimento  dell'età  indicata,  per ciascun periodo, nella tabella A

allegata.

  2.  Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni

contenute nell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, E’ elevato

fino  al  compimento  del  65ø  anno; gli assicurati che alla data di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto  prestano ancora attività

lavorativa,  pur  avendo  maturato  i requisiti per aver diritto alla

pensione    di   vecchiaia,   sono   esonerati   dall'obbligo   della

comunicazione  di  cui  al  richiamato  art. 6, comma 2; sono altresì

esonerati  dall'anzidetto  obbligo  gli  assicurati  che  maturino  i

requisiti  previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in

vigore  del  presente  decreto,  fermo  restando  l'obbligo  per  gli

assicurati  stessi  di  effettuare la comunicazione sopra considerata

non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.

  3.  La  percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni

anno  di  anzianità  contributiva  acquisita  per  effetto di opzione

esercitata  ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,

e  dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito

con  modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della

permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, E’ incrementata

di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno di età per le

donne  e  65ø per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri

casi,  anche  in  deroga  all'art. 11, comma 2, della legge 30 aprile

1969,  n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino

al  raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli

anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di

cui al comma 6 dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

  4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma

3  restano  acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione

dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.

  5.  Il  trattamento  pensionistico  derivante dall'applicazione dei

commi  2  e  3 non pu• comunque superare l'importo della retribuzione

pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.

  6.  Sono  confermati  i  requisiti  per la pensione di vecchiaia in

vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.

  7.  Il  conseguimento  del  diritto  alla  pensione  di vecchiaia E’

subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.

  8.  L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica

agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.

 

 

 

                               Titolo I

           REGIME DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

 

 

                               Art. 2.

 

                Requisiti assicurativi e contributivi

                 per il pensionamento di vecchiaia.

 

  1.  Nel  regime  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per  i

lavoratori  dipendenti  ed  i  lavoratori  autonomi  il  diritto alla

pensione  di  vecchiaia  E’ riconosciuto quando siano trascorsi almeno

venti  anni  dall'inizio  dell'assicurazione  e  risultino  versati o

accreditati   in   favore   dell'assicurato   almeno  venti  anni  di

contribuzione,  fermi  restando i requisiti previsti dalla previgente

normativa per le pensioni ai superstiti.

  2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono

stabiliti in base alla tabella B allegata.

  3. In deroga ai commi 1 e 2:

    a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione

e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei

soggetti  che  li  abbiano  maturati  alla data del 31 dicembre 1992,

ovvero  che  anteriormente  a  tale  data  siano  stati  ammessi alla

prosecuzione  volontaria  di  cui  al  decreto  del  Presidente della

Repubblica  31  dicembre  1971, n. 1432 e successive modificazioni ed

integrazioni;

    b)   per   i   lavoratori  subordinati  che  possono  far  valere

un'anzianità  assicurativa  di  almeno venticinque anni, occupati per

almeno  dieci  anni  per  periodi  di durata inferiore a 52 settimane

nell'anno  solare,  E’  fatto  salvo  il requisito contributivo per il

pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;

    c)  nei  casi  di  lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31

dicembre  1992  una  anzianità  assicurativa e contributiva tale che,

anche  se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data

e  quella  riferita  all'età  per  il pensionamento di vecchiaia, non

consentirebbe  loro  di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2,

questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite massimo

previsto dalla previgente normativa.

 

 

 

 

 

                               Titolo I

           REGIME DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

 

 

                               Art. 3.

 

                     Retribuzione pensionabile.

 

  1.  Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla

data   del   31   dicembre   1992  possono  far  valere  un'anzianità

contributiva  inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile

E’  determinata  con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e

quattordicesimo  dell'art.  3  della  legge  29  maggio 1982, n. 297,

incrementati   dai  periodi  contributivi  che  intercorrono  tra  la

predetta  data e quella immediatamente precedente la decorrenza della

pensione.

  2.  Per  i  lavoratori  che possano far valere, alla data di cui al

comma   1,   un'anzianità  contributiva  superiore  ai  15  anni,  la

retribuzione   annua   pensionabile   di   cui   ai  commi  ottavo  e

quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297, E’ determinata con

riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la

decorrenza  della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di

calcolo ivi previsti.

  3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma

2,  per  le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso

tra  il    gennaio  1993  ed  il  31 dicembre 2001, le settimane di

riferimento,   ai   fini   della  determinazione  della  retribuzione

pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato

del  50  per  cento  del  numero di settimane intercorrenti tra il 1ø

gennaio   1993   e   la   data  di  decorrenza  della  pensione,  con

arrotondamento per difetto.

  4.  L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti

dei  lavoratori  autonomi  iscritti  all'I.N.P.S. che, al 31 dicembre

1992, abbiano un'anzianità contributiva inferiore ai 15 anni.

  5.  Ai  fini  del  calcolo  dei trattamenti pensionistici di cui al

presente articolo, le retribuzioni di cui all'art. 3, comma 11, della

legge 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all'art. 5,(1) comma

6,  e  all'art.  8,  comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono

rivalutati  in  misura  corrispondente  alla  variazione,  tra l'anno

solare  di  riferimento  e  quello  precedente  la  decorrenza  della

pensione,  dell'indice  annuo  dei  prezzi al consumo per famiglie di

operai  ed  impiegati  calcolato  dall'ISTAT.  Ai  predetti redditi e

retribuzioni  si  applica  altresì un aumento di un punto percentuale

per  ogni  anno  solare  preso  in considerazione ai fini del computo

delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.

  6.  Per  i  periodi  relativi  ai trattamenti di mobilità di durata

continuativa  superiore  all'anno,  di  cui  alla legge n. 223 del 23

luglio   1991,   ricadenti   nel   periodo   di  riferimento  per  la

determinazione   della  retribuzione  pensionabile,  le  retribuzioni

accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici

di   variazione   delle  retribuzioni  contrattuali  del  settore  di

appartenenza rilevati dall'ISTAT.

(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 23 gennaio 1993, n. 18]

 

 

 

 

                               Titolo I

           REGIME DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

 

 

                               Art. 4.

 

   Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo.

 

  1.  Con  effetto dal 1ø gennaio 1993, i commi 1 e 2 dell'art. 6 del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni

dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai seguenti:

    <<1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico

dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per  l'invalidità,  la

vecchiaia  ed  i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni

sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonche’  delle  gestioni

previdenziali  per  i  commercianti,  gli  artigiani,  i  coltivatori

diretti,  mezzadri  e  coloni,  della  gestione  speciale  minatori e

dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:

      a)  nel  caso  di  persona  non  coniugata, ovvero coniugata ma

legalmente  ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili

all'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche  per  un  importo

superiore  a  due  volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del

Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  calcolato  in  misura pari a

tredici  volte  l'importo  mensile in vigore al 1ø gennaio di ciascun

anno;

      b)   nel   caso   di   persona  coniugata,  non  legalmente  ed

effettivamente  separata,  redditi  propri per un importo superiore a

quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del

coniuge  per  un  importo superiore a tre volte il trattamento minimo

medesimo.

  1-bis.  Dal  computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine

rapporto  comunque  denominati, il reddito della casa di abitazione e

le   competenze  arretrate  sottoposte  a  tassazione  separata.  Non

concorre  alla  formazione  dei  redditi  l'importo della pensione da

integrare  al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli,

il  reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta

sul  reddito  delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente

dalla  effettiva  percezione,  a ciascun componente attivo del nucleo

familiare,   in  proporzione  alla  quantità  e  qualità  del  lavoro

effettivamente  prestato  da  ciascuno  di essi in modo continuativo,

attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda.

  2.  Qualora  il  reddito,  come  determinato  ai  commi precedenti,

risulti  inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo E’

riconosciuta  in  misura  tale  che  non  comporti il superamento del

limite stesso>>.

  2.  Rimane  in  vigore la previgente disciplina per i pensionati in

essere alla data del 31 dicembre 1992.

MOD L        24.12.1993 n. 537 ART 11

 

 

 

MOD DL       12.09.1983 n. 463 ART 6

 

 

 

 

 

                              Titolo II

             FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE ED ESCLUSIVE

 

 

                               Art. 5.

 

               Età per il pensionamento di vecchiaia.

 

  1.   Per   le   forme   di   previdenza  sostitutive  ed  esclusive

dell'assicurazione  generale  obbligatoria  trova applicazione quanto

disposto dall'art. 1, fermi restando, se più elevati, i limiti di età

per  il  pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre

1992  e  quelli  per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti

limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego.

  2.  Per  gli  appartenenti  alle  Forze  armate,  per  i lavoratori

iscritti  al Fondo di previdenza per il personale volo, dipendente da

aziende  di  navigazione  aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n.

480, per i lavoratori di cui all'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.

248,  per il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per

il  personale  addetto  ai pubblici servizi di trasporto, di cui alla

legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui all'art. 209

del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n.

1092,  per  i  lavoratori  marittimi  relativamente  ai  casi  di cui

all'art.  31  della  legge  26  luglio 1984, n. 413, per i lavoratori

iscritti  all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al

n.  14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato  16  luglio 1947, n. 708, nonche’ per i giocatori di calcio, gli

allenatori   di   calcio   e  gli  sportivi  professionisti,  di  cui

rispettivamente  alla  legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23

marzo  1981,  n.  91,  restano  fermi i limiti di età stabiliti dalle

disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.

  3.  Per  la  cessazione  dal  servizio del personale delle Forze di

polizia  ad  ordinamento  civile e del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco  restano  ferme  le  particolari  norme  dettate dei rispettivi

ordinamenti  relativamente  ai  limiti di età per il pensionamento di

cui al presente articolo.

  4.  In  fase  di  prima  applicazione,  per  le forme di previdenza

sostitutive  ed  esclusive del regime generale che prevedono, in base

alle  rispettive  normative  vigenti  alla data del 31 dicembre 1992,

requisiti  di  età inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione

dell'età  medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a

decorrere dal 1ø gennaio 1994 e le opzioni di cui all'art. 1, commi 2

e  3,  ove esercitabili, non possono determinare, rispettivamente, il

superamento  della  retribuzione  pensionabile  ed il superamento del

limite  massimo  del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti

dalle vigenti normative.

 

 

                              Titolo II

             FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE ED ESCLUSIVE

 

 

                               Art. 6.

 

                Requisiti assicurativi e contributivi

                   del pensionamento di vecchiaia.

 

  1.  Per  le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime

generale  obbligatorio,  si applicano i criteri di cui all'art. 2 del

presente   decreto,   fermi   restando  i  requisiti  assicurativi  e

contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati.

  2.  Per  i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualità

di  contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto

del  Presidente  della  Repubblica  31  dicembre  1971,  n.  1420, si

considera  soddisfatto  con  riferimento a 120 contributi giornalieri

per  le  categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto

legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,

ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,

e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre categorie

previste dal medesimo articolo.

 

 

 

 

                              Titolo II

             FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE ED ESCLUSIVE

 

 

                               Art. 7.

 

                     Retribuzione pensionabile.

 

  1.  Per  i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed

esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del

31   dicembre  1992  possono  far  valere  un'anzianità  contributiva

inferiore  a  15 anni, i periodi di riferimento per la determinazione

della  retribuzione  pensionabile,  stabiliti dalla normativa vigente

alla  predetta  data,  sono incrementati dai periodi che intercorrono

tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza

della pensione.

  2.  Per  i  lavoratori di cui al comma 1 con anzianità contributiva

pari  o  superiore  a  15  anni  il  periodo  di  riferimento  per la

determinazione  della  retribuzione E’ riferito agli ultimi dieci anni

di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

  3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma

2,   per   le   pensioni   delle   forme   sostitutive  ed  esclusive

dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal

  gennaio 1993, il periodo di riferimento E’ incrementato del 50 per

cento  dei  mesi  intercorrenti  tra  la  predetta  data  e quella di

decorrenza  della  pensione,  fino  al  raggiungimento  di un periodo

massimo di dieci anni.

  4.  Ai  fini  del  calcolo  dei trattamenti pensionistici di cui al

presente  articolo  le retribuzioni pensionabili previste dai singoli

ordinamento  sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione

dell'indice  annuo  dei  prezzi  al consumo per famiglie di operai ed

impiegati,   calcolato   dall'ISTAT,   tra   l'anno   solare  cui  le

retribuzioni  si  riferiscono  e  quello precedente la decorrenza del

trattamento  pensionistico,  con  aumento di un punto percentuale per

ogni  anno  solare  preso in considerazione ai fini del computo delle

retribuzioni pensionabili.

  5.  In  deroga al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3, avuto riguardo

alle specifiche peculiarità ed alle particolari caratteristiche delle

attività  lavorative,  per  i  soggetti di cui all'art. 3 del decreto

legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,

ratificato, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1952, n. 2388,

trova  applicazione  l'art.  12,  comma 2, del decreto del Presidente

della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, intendendosi il requisito

delle retribuzioni giornaliere ivi previsto incrementato, con effetto

dal    gennaio  1993,  di  272  retribuzioni  giornaliere  per ogni

biennio, fino alla complessiva misura di 1900 retribuzioni.

  6.  Per  gli iscritti all'INPGI continua ad operare la disposizione

di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 1ø gennaio 1953 pubblicato

nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14  gennaio 1953, n. 10 e successive

modificazioni  ed  integrazioni,  per  la  parte  riferita alla media

decennale e limitatamente ai casi di cui ai commi 2 e 3.

CFR DLT      11.08.1993 n. 373 ART 2

 

                              Titolo II

             FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE ED ESCLUSIVE

 

 

                               Art. 8.

 

                     Pensionamenti di anzianità.

 

  1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato

i  requisiti  contributivi  o  di servizio prescritti per la pensione

anticipata  di  anzianità  rispetto  all'età  per il pensionamento di

vecchiaia,  ovvero  per  il  collocamento a riposo d'ufficio a carico

delle  forme  di  previdenza  sostitutive  ed  esclusive  del  regime

generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti.

  2.  Il  pensionamento  di  cui  al  comma 1 non pu• comunque essere

richiesto   prima  del  raggiungimento  del  35ø  anno  di  anzianità

contributiva  per  coloro  che  alla data del 1ø gennaio 1993 abbiano

maturato  un'anzianità  contributiva  e  di servizio non superiore ad

otto anni.

  3.  Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti

per  il  pensionamento  di cui al comma 1 E’ determinato applicando al

numero   degli  anni  mancanti  secondo  la  disciplina  dei  singoli

ordinamenti  i  coefficienti di moltiplicazione di cui alla tabella C

allegata.

 

 

 

                              Titolo II

             FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE ED ESCLUSIVE

 

 

                               Art. 9.

 

                Trattamenti di pensione ai lavoratori

       di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

 

  1.  Le  disposizioni  di cui ai titoli I e III del presente decreto

riferite   ai   lavoratori   dipendenti  dell'assicurazione  generale

obbligatoria   trovano  applicazione  anche  per  gli  iscritti  alla

gestione  speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.

357,  relativamente  alle  pensioni  o  quote  di esse a carico della

gestione medesima.

  2.  Gli  articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei

confronti  dei  regimi  aziendali  integrativi ai quali E’ iscritto il

personale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990,

n. 357.

  3. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto

di  quanto  disposto  al  comma 2 rispetto alla previgente disciplina

incidono   sul   trattamento   complessivo  di  cui  all'art.  4  del

decreto-legge   20   novembre   1990,  n.  357,  salvo  che  non  sia

diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.

 

 

 

 

                              Titolo III

                  DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

 

 

                              Art. 10.

 

            Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi

                  da lavoro dipendente ed autonomo.

 

  1.  A decorrere dal 1ø gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette

di  vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a

carico  dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia  ed  i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di

previdenza  esclusive  e  sostitutive  della medesima, delle gestioni

previdenziali  degli artigiani, degli esercenti attività commerciali,

dei  coltivatori  diretti,  mezzadri  e coloni, eccedenti l'ammontare

corrispondente  al  trattamento  minimo del Fondo pensioni lavoratori

dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed

autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi

stessi.  Agli  effetti  delle  presenti  disposizioni, le quote delle

pensioni   alle   quali   si  applica  la  disciplina  dell'indennità

integrativa  speciale,  di  cui  alla  legge 27 maggio 1959, n. 324 e

successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive

dell'indennità  stessa.  Si applicano le disposizioni di cui all'art.

20,  commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica

27 aprile 1968, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti

dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive

e  sostitutive  del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla

base  imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone

fisiche,  degli  assunti con contratti di lavoro a termine qualora la

durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate

nell'anno  solare  ovvero  di  coloro dalla cui attività dipendente o

autonoma   derivi   un   reddito   complessivo  annuo  non  superiore

all'importo  del  trattamento  minimo  di  cui al comma 1 relativo al

corrispondente anno.

  3.  Nei  casi  di  cumulo  con  redditi  da  lavoro  dipendente  la

trattenuta  E’  effettuata  dai datori di lavoro ed E’ versata all'ente

previdenziale  competente  o in conto entrate dello Stato nel caso di

trattamenti   erogati  dallo  Stato.  A  tal  fine  si  applicano  le

disposizioni  di  cui  all'art.  21  del decreto del Presidente della

Repubblica  27  aprile 1968, n. 488 e le dichiarazioni dei lavoratori

ivi  previste  sono  integrate  dalla indicazione dell'ente o ufficio

pagatore  della  pensione  e, nei casi di lavoro a tempo determinato,

dalla  indicazione  degli  eventuali rapporti di lavoro a termine già

svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.

  4.  Nei  casi  di  cumulo  con  redditi da lavoro autonomo, ai fini

dell'applicazione  del  presente articolo, i lavoratori sono tenuti a

produrre  all'ente  o  ufficio erogatore della pensione dichiarazione

dei  redditi  da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso

termine  previsto  per  la  dichiarazione  ai  fini dell'IRPEF per il

medesimo   anno.   Alle  eventuali  trattenute  provvedono  gli  enti

previdenziali  competenti,  le direzioni provinciali del tesoro e gli

altri  uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'art.

1  della legge 29 aprile 1976, n. 177, che sono, altresì, tenuti alla

effettuazione   delle   trattenute  nei  casi  di  superamento  delle

cinquanta  giornate di lavoro cui al comma 2 relativamente ai periodi

lavorativi  per  i  quali  non ha operato la trattenuta del datore di

lavoro ai sensi del comma 3.

  5.  I  trattamenti  pensionistici  sono totalmente cumulabili con i

redditi  derivanti  da  attività  svolte  nell'ambito di programmi di

reinserimento  degli  anziani in attività socialmente utili, promosse

da  enti  locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti

redditi  non  sono soggetti alle contribuzioni previdenziali nE’ danno

luogo al diritto alle relative prestazioni.

  6.  Le  pensioni  di anzianità a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria  dei  lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di

essa  sostitutive, nonche’ i trattamenti anticipati di anzianità delle

forme  esclusive,  con  esclusione delle eccezioni di cui all'art. 10

del   decreto-legge   28   febbraio  1986,  n.  49,  convertito,  con

modificazioni,  nella legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle

quali  trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4,

non  sono  cumulabili  con  redditi  da lavoro dipendente, nella loro

interezza,  e  con  quelli  da  lavoro autonomo nella misura per essi

prevista  dal  comma  1  ed  il loro conseguimento E’ subordinato alla

risoluzione  del rapporto di lavoro ovvero alla cessazione dal lavoro

autonomo   quale   risulta   dalla  cancellazione  dagli  elenchi  di

categoria.  A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai

commi 3 e 4.

  7.  Le  pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati,

agli  effetti  del  presente  articolo,  alle  pensioni di vecchiaia,

quando   i   titolari   di  esse  compiono  l'età  stabilita  per  il

pensionamento di vecchiaia.

  8.  Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1993 risultano già

pensionati  ovvero  hanno  maturato  il diritto a pensionamento entro

tale  data  e  ne  ottengano  il  trattamento  nel  corso  del  1994,

continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui alla previgente

normativa.

 

 

 

                              Titolo III

                  DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

 

 

                              Art. 11.

 

               Perequazione automatica delle pensioni.

 

  1.  Gli  aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni

previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994,

sulla  base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed

effetto  dal primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati

applicando  all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun

periodo  la percentuale di variazione che si determina rapportando il

valore  medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di

operai   ed  impiegati,  relativo  all'anno  precedente  il  mese  di

decorrenza  dell'aumento,  all'analogo valore medio relativo all'anno

precedente.  Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e

5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

  2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria

in   relazione  all'andamento  dell'economia  e  tenuto  conto  degli

obiettivi  rispetto al PIL indicati nell'art. 3, commi 1, della legge

23   ottobre  1992,  n.  421,  sentite  le  organizzazioni  sindacali

maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

 

                              Titolo III

                  DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

 

 

                              Art. 12.

 

                       Aliquote di rendimento.

 

  1.  La  tabella  di  cui all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo

1988, n. 67, E’ così modificata:

 

XTAB

                                                  Quote di pensione

                                                    corrispondenti

                                                     per ogni anno

                                                     di anzianità

  Quote di retribuzione eccedenti il limite          contributiva

 (espresse in percentuale del limite stesso)          complessiva

                   ---                                    --

Sino al 33 per cento .........................            1,60

Dal 33 per cento al 66 per cento .............            1,35

Dal 66 per cento al 90 per cento .............            1,10

Oltre il 90 per cento ........................            0,90

 

  2.  Le  percentuali  di  riduzione  derivanti  dal raffronto tra le

aliquote  di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della

retribuzione   annua   pensionabile   per   l'assicurazione  generale

obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono

estese  alle  forme  di  previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini

della  determinazione  della  misura  delle  relative pensioni, fermi

restando  i  limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai

singoli  ordinamenti,  ivi  compresi  quelli  di cui all'art. 8 della

legge  31  ottobre  1988,  n.  480  e  le percentuali di abbattimento

operanti  oltre i detti limiti se più elevate, fatta esclusione per i

casi  disciplinati  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto-legge 21 marzo

1988,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 maggio

1988, n. 160.

  3.  In  fase  di prima applicazione, qualora non siano previsti dai

singoli  ordinamenti  limiti massimi di retribuzione pensionabile, le

quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 e

le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al comma 2 trovano,

a  decorrere  dal    gennaio  1993,  progressiva  applicazione, con

cadenza  quinquennale,  a  partire  dalle  soglie di retribuzione più

elevate, e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di

riduzione  predette.  In  ogni  caso  le percentuali di riduzione non

possono   determinate  aliquote  di  rendimento  inferiori  a  quelle

stabilite al comma 1.

 

 

 

                              Titolo III

                  DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

 

 

                              Art. 13.

 

          Norma transitoria per il calcolo delle pensioni.

 

  1.  Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale

obbligatoria  per  l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle

forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  l'importo  della

pensione E’ determinato dalla somma:

    a)  della  quota  di pensione corrispondente all'importo relativo

alle  anzianità  contributive  acquisite  anteriormente al 1ø gennaio

1993,  calcolato  con  riferimento  alla  data  di  decorrenza  della

pensione  secondo  la  normativa  vigente  precedentemente  alla data

anzidetta  che  a tal fine resta confermata in via transitoria, anche

per  quanto  concerne il periodo di riferimento per la determinazione

della retribuzione pensionabile;

    b)   della  quota  di  pensione  corrispondente  all'importo  del

trattamento   pensionistico   relativo  alle  anzianità  contributive

acquisite a decorrere dal 1ø gennaio 1993, calcolato secondo le norme

di cui al presente decreto.

 

 

 

                              Titolo III

                  DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

 

 

                              Art. 14.

 

          Riscatto di periodi non coperti da assicurazione.

 

  1.  I lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente

almeno  cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva

attività  lavorativa  nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per

l'invalidità,   la  vecchiaia  ed  i  superstiti  o  nelle  forme  di

previdenza  sostitutive  od esclusive della medesima hanno facoltà di

riscattare,  a domanda, con le norme e le modalità di cui all'art. 13

della  legge  12  agosto  1962, n. 1338 e successive modificazioni ed

integrazioni,  nella  misura  massima  complessiva  di  cinque  anni,

periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro per

gravidanza  e  puerperio  e  periodi  di congedo per motivi familiari

concernenti  l'assistenza  e cura di disabili in misura non inferiore

all'80  per  cento,  purchè’  in  ogni  caso  si tratti di periodi non

coperti da assicurazione e successivi al 1ø gennaio 1994.

  2.  La  facoltà  di cui al comma 1 non E’ cumulabile con il riscatto

del periodo di corso legale di laurea.

  3. I periodi successivi al 1ø gennaio 1994 per i quali sia prevista

l'astensione  obbligatoria  dal  lavoro  per  gravidanza e puerperio,

ancorchè intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, danno luogo,

semprechè  il  lavoratore  possa far valere l'anzianità lavorativa di

cui  al comma 1, a contribuzione figurativa da accreditare secondo le

disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

 

 

 

                              Titolo III

                  DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

 

 

                              Art. 15.

 

                Accredito dei contributi figurativi.

 

  1.    Ai    fini   del   diritto   alla   pensione   di   anzianità

dell'assicurazione  generale  obbligatoria dei lavoratori dipendenti,

degli  artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, i quali

alla  data  del  31  dicembre  1992  non  possono  far valere periodi

pregressi  di  contribuzione,  i  periodi  figurativi computabili non

possono eccedere complessivamente cinque anni.

  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 si applicano anche alle

pensioni   di   anzianità   delle  forme  di  previdenza  sostitutive

dell'assicurazione  generale obbligatoria, nonche’ a quelle anticipate

rispetto  all'età  per  il  collocamento  a riposo d'ufficio a carico

delle forme di previdenza esclusive.

 

 

                              Titolo III

                  DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

 

 

                              Art. 16.

 

                Prosecuzione del rapporto di lavoro.

 

  1.    in  facoltà  dei  dipendenti civili dello Stato e degli enti

pubblici  non  economici  di permanere in servizio, con effetto dalla

data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un

periodo  massimo  di  un  biennio  oltre  i  limiti  di  età  per  il

collocamento a riposo per essi previsti.

 

 

                              Titolo III

                  DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

 

 

                              Art. 17.

 

                 Norme in materia di finanziamento.

 

  1.  A  decorrere  dal  periodo  di  paga  in corso alla data del 1ø

gennaio  1994,  sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei

contributi  di  previdenza  e  assistenza  sociale  e per gli effetti

relativi  alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi di

mensa  e  di  trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo

alla  generalità  dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività

lavorativa,  nonche’  i  relativi importi sostitutivi. Con decreto del

Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale di concerto con il

Ministro  del  tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori

di  lavoro  e  dei  lavoratori maggiormente rappresentative sul piano

nazionale,  sono individuati ulteriori servizi parimenti connessi con

l'attività lavorativa aventi carattere di generalità per i lavoratori

interessati, i relativi importi sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai

fini  della  loro esclusione dalla base contributiva previdenziale ed

assistenziale   e   per   gli   effetti   relativi  alle  conseguenti

prestazioni,  salvaguardando  gli equilibri finanziari delle gestioni

interessate.

  2.  Al  fine  di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni

previdenziali, di cui al presente decreto, le misure delle rispettive

aliquote contributive sono variate, in relazione alle risultanze e al

fabbisogno  delle  gestioni,  sulla  base  di  bilanci  elaborati per

periodi  non  inferiori  a  tre  anni. La variazione delle aliquote E’

disposta  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza

sociale,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, su proposta degli

organi di amministrazione delle gestioni interessate.

  3.  I  dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito

albo  di  categoria  e  i  dipendenti praticanti giornalisti iscritti

nell'apposito  registro  di categoria, i cui rapporti di lavoro siano

regolati     dal     contratto    nazionale    giornalistico,    sono

obbligatoriamente  iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza

dei giornalisti italiani <<Giovanni Amendola>>.

 

 

 

                              Titolo III

                  DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

 

 

                              Art. 18.

 

                         Entrata in vigore.

 

  1.  Salvo  quanto  diversamente  previsto  da  singoli articoli, le

disposizioni  del  presente decreto entrano in vigore a decorrere dal

1 gennaio 1993.

 

 

 

                                                        Tabella A

 

        ETA' RICHIESTA PER IL DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA

 

XTAB

         Decorrenza della pensione                 Uomini     Donne

                     --                              -         --

 

Dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 ...       61 anno   56 anno

Dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 ...       62 anno   57 anno

Dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 ...       63 anno   58 anno

Dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 ...       64 anno   59 anno

Dal 1 gennaio 2002 in poi ................       65 anno   60 anno

 

 

 

 

                                                        Tabella B

 

                REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI

                    PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

 

XTAB

                    Periodi                           Anzianità

                     

Dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 ..............    16

Dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 ..............    17

Dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 ..............    18

Dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 ..............    19

Dal 1 gennaio 2001 in poi ...........................    20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Tabella C

 

                                     Coefficienti di moltiplicazione

    Anzianità contributiva            dell'anzianità contributiva

    prescritta nei singoli            mancante al raggiungimento

        ordinamenti                     dei requisiti prescritti

                                         nei singoli ordinamenti

 

 

           15                                     3,8571

           16                                     3,3750

           17                                     3,0000

           18                                     2,7000

           19                                     2,4545

           20                                     2,2500

           21                                     2,0769

           22                                     1,9286

           23                                     1,8000

           24                                     1,6875

           25                                     1,5882

           26                                     1,5000

           27                                     1,4211

           28                                     1,3500

           29                                     1,2857

           30                                     1,2273

           31                                     1,1739

           32                                     1,1250

           33                                     1,0800

           34                                     1,0385