DECRETO
LEGISLATIVO 30/12/1992 n. 503
Decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503 (in Suppl. ordinario
alla Gazz.
Uff., 30 dicembre
1992, n. 305).
--
Norme per il riordinamento del
sistema previdenziale dei
lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23
ottobre 1992, n. 421.
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 3 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare
deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17
novembre 1992;
Acquisito il parere
delle commissioni permanenti
della Camera dei
deputati e del
Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
dicembre 1992;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
(1)
Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro;
Emana il
seguente decreto legislativo:
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 14 gennaio 1993, n.
10]
Titolo I
REGIME
DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA
Art. 1.
Età
per il pensionamento di vecchiaia.
1. Il
diritto alla pensione
di vecchiaia a
carico
dell'assicurazione
generale obbligatoria per
l'invalidità, la
vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti E’ subordinato al
compimento
dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A
allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione
delle disposizioni
contenute nell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n.
407, E’ elevato
fino al compimento
del 65ø anno; gli assicurati che alla data di
entrata in vigore
del presente decreto
prestano ancora attività
lavorativa,
pur avendo maturato
i requisiti per aver diritto alla
pensione
di vecchiaia, sono
esonerati dall'obbligo della
comunicazione
di cui al richiamato art. 6, comma 2; sono altresì
esonerati dall'anzidetto
obbligo gli assicurati
che maturino i
requisiti
previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente
decreto, fermo restando
l'obbligo per gli
assicurati
stessi di effettuare la comunicazione sopra
considerata
non oltre la data in cui i predetti requisiti sono
maturati.
3. La
percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni
anno di anzianità
contributiva acquisita per
effetto di opzione
esercitata ai
sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
e dell'art. 6 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito
con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della
permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, E’
incrementata
di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno di
età per le
donne e 65ø per gli uomini e di mezzo punto
percentuale negli altri
casi, anche in
deroga all'art. 11, comma 2,
della legge 30 aprile
1969, n. 153. Gli
incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino
al raggiungimento
dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli
anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della
pensione di
cui al comma 6 dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990,
n. 407.
4. Le
percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma
3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva
applicazione
dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma
1.
5. Il
trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei
commi 2 e 3
non pu• comunque superare l'importo della retribuzione
pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono
confermati i requisiti
per la pensione di vecchiaia in
vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori
non vedenti.
7. Il
conseguimento del diritto
alla pensione di vecchiaia E’
subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al
comma 1 non si applica
agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
Titolo I
REGIME
DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA
Art. 2.
Requisiti assicurativi e contributivi
per il pensionamento di vecchiaia.
1. Nel
regime dell'assicurazione generale
obbligatoria per i
lavoratori
dipendenti ed i
lavoratori autonomi il
diritto alla
pensione di vecchiaia
E’ riconosciuto quando siano trascorsi almeno
venti anni dall'inizio
dell'assicurazione e risultino
versati o
accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti
anni di
contribuzione,
fermi restando i requisiti
previsti dalla previgente
normativa per le pensioni ai superstiti.
2. In fase di
prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono
stabiliti in base alla tabella B allegata.
3. In deroga ai
commi 1 e 2:
a) continuano
a trovare applicazione i requisiti di assicurazione
e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei
confronti dei
soggetti che li
abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992,
ovvero che anteriormente a tale data
siano stati ammessi alla
prosecuzione
volontaria di cui
al decreto del
Presidente della
Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1432 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) per
i lavoratori subordinati
che possono far
valere
un'anzianità
assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per
almeno dieci anni
per periodi di durata inferiore a 52 settimane
nell'anno
solare, E’ fatto
salvo il requisito contributivo
per il
pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente
normativa;
c) nei
casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al
31
dicembre
1992 una anzianità
assicurativa e contributiva tale che,
anche se
incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data
e quella riferita
all'età per il pensionamento di vecchiaia, non
consentirebbe
loro di conseguire i requisiti
di cui ai commi 1 e 2,
questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al
limite massimo
previsto dalla previgente normativa.
Titolo I
REGIME
DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA
Art. 3.
Retribuzione pensionabile.
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione
generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, che alla
data del 31
dicembre 1992 possono
far valere un'anzianità
contributiva
inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile
E’
determinata con riferimento ai
periodi indicati ai commi ottavo e
quattordicesimo
dell'art. 3 della
legge 29 maggio 1982, n. 297,
incrementati
dai periodi contributivi che intercorrono tra
la
predetta data e
quella immediatamente precedente la decorrenza della
pensione.
2. Per
i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al
comma 1, un'anzianità contributiva
superiore ai 15
anni, la
retribuzione
annua pensionabile di
cui ai commi
ottavo e
quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297, E’
determinata con
riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione
antecedenti la
decorrenza della
pensione con conseguente adeguamento dei criteri di
calcolo ivi previsti.
3. In fase di
prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel
periodo compreso
tra il 1ø
gennaio 1993 ed
il 31 dicembre 2001, le
settimane di
riferimento,
ai fini della
determinazione della retribuzione
pensionabile, sono costituite da un numero di 260
settimane aumentato
del 50 per
cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1ø
gennaio
1993 e la
data di decorrenza
della pensione, con
arrotondamento per difetto.
4. L'incremento di cui al comma 1 trova
applicazione nei confronti
dei
lavoratori autonomi iscritti
all'I.N.P.S. che, al 31 dicembre
1992, abbiano un'anzianità contributiva inferiore ai 15
anni.
5. Ai
fini del calcolo
dei trattamenti pensionistici di cui al
presente articolo, le retribuzioni di cui all'art. 3,
comma 11, della
legge 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all'art.
5,(1) comma
6, e all'art.
8, comma 4, della legge 2 agosto
1990, n. 233, sono
rivalutati
in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno
solare di riferimento
e quello precedente
la decorrenza della
pensione,
dell'indice annuo dei
prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati
calcolato dall'ISTAT. Ai
predetti redditi e
retribuzioni
si applica altresì un aumento di un punto percentuale
per ogni anno
solare preso in considerazione ai fini del computo
delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.
6. Per
i periodi relativi
ai trattamenti di mobilità di durata
continuativa
superiore all'anno, di
cui alla legge n. 223 del 23
luglio
1991, ricadenti nel
periodo di riferimento
per la
determinazione
della retribuzione pensionabile, le retribuzioni
accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base
agli indici
di
variazione delle retribuzioni contrattuali del settore
di
appartenenza rilevati dall'ISTAT.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 23 gennaio 1993, n.
18]
Titolo I
REGIME
DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA
Art. 4.
Requisiti
reddituali per l'integrazione al trattamento minimo.
1. Con
effetto dal 1ø gennaio 1993, i commi 1 e 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con
modificazioni
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai
seguenti:
<<1.
L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico
dell'assicurazione
generale obbligatoria per
l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,
delle gestioni
sostitutive
ed esclusive della
medesima, nonche’ delle
gestioni
previdenziali
per i commercianti, gli artigiani,
i coltivatori
diretti,
mezzadri e coloni,
della gestione speciale
minatori e
dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:
a) nel
caso di persona
non coniugata, ovvero coniugata
ma
legalmente ed
effettivamente separata, redditi propri assoggettabili
all'imposta
sul reddito delle
persone fisiche per
un importo
superiore a due
volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del
Fondo
pensioni lavoratori dipendenti
calcolato in misura pari a
tredici
volte l'importo mensile in vigore al 1ø gennaio di ciascun
anno;
b) nel
caso di persona
coniugata, non legalmente
ed
effettivamente
separata, redditi propri per un importo superiore a
quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati
con quelli del
coniuge per un
importo superiore a tre volte il trattamento minimo
medesimo.
1-bis. Dal
computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine
rapporto
comunque denominati, il reddito
della casa di abitazione e
le
competenze arretrate sottoposte
a tassazione separata.
Non
concorre
alla formazione dei
redditi l'importo della pensione
da
integrare al
trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli,
il reddito
dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche viene imputato,
indipendentemente
dalla
effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo
familiare,
in proporzione alla
quantità e qualità
del lavoro
effettivamente
prestato da ciascuno
di essi in modo continuativo,
attestato con dichiarazione dello stesso titolare
dell'azienda.
2. Qualora
il reddito, come
determinato ai commi precedenti,
risulti inferiore
ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo E’
riconosciuta
in misura tale
che non comporti il superamento del
limite stesso>>.
2. Rimane
in vigore la previgente
disciplina per i pensionati in
essere alla data del 31 dicembre 1992.
MOD
L 24.12.1993 n. 537 ART 11
MOD
DL 12.09.1983 n. 463 ART 6
Titolo II
FORME
DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE ED ESCLUSIVE
Art. 5.
Età
per il pensionamento di vecchiaia.
1. Per
le forme di
previdenza sostitutive ed
esclusive
dell'assicurazione
generale obbligatoria trova applicazione quanto
disposto dall'art. 1, fermi restando, se più elevati, i
limiti di età
per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data
del 31 dicembre
1992 e quelli
per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti
limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel
pubblico impiego.
2. Per
gli appartenenti alle
Forze armate, per
i lavoratori
iscritti al Fondo
di previdenza per il personale volo, dipendente da
aziende di navigazione
aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n.
480, per i lavoratori di cui all'art. 5 della legge 7
agosto 1990, n.
248, per il
personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per
il personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto, di cui alla
legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui
all'art. 209
del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, per i
lavoratori marittimi relativamente ai casi di cui
all'art. 31 della
legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori
iscritti
all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al
n. 14 dell'art. 3
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, nonche’ per i giocatori
di calcio, gli
allenatori
di calcio e
gli sportivi professionisti, di cui
rispettivamente
alla legge 14 giugno 1973, n.
366, ed alla legge 23
marzo 1981, n.
91, restano fermi i limiti di età stabiliti dalle
disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.
3. Per
la cessazione dal
servizio del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento
civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco restano ferme
le particolari norme
dettate dei rispettivi
ordinamenti
relativamente ai limiti di età per il pensionamento di
cui al presente articolo.
4. In
fase di prima
applicazione, per le forme di previdenza
sostitutive
ed esclusive del regime generale
che prevedono, in base
alle
rispettive normative vigenti
alla data del 31 dicembre 1992,
requisiti di età inferiori a quelli di cui al comma 1,
l'elevazione
dell'età medesima
ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a
decorrere dal 1ø gennaio 1994 e le opzioni di cui
all'art. 1, commi 2
e 3, ove esercitabili, non possono determinare,
rispettivamente, il
superamento
della retribuzione pensionabile ed il superamento del
limite
massimo del coefficiente di
rendimento complessivo stabiliti
dalle vigenti normative.
Titolo II
FORME
DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE ED ESCLUSIVE
Art. 6.
Requisiti assicurativi e contributivi
del pensionamento di vecchiaia.
1. Per
le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime
generale
obbligatorio, si applicano i
criteri di cui all'art. 2 del
presente
decreto, fermi restando
i requisiti assicurativi e
contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più
elevati.
2. Per
i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualità
di contribuzione,
da valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto
del
Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1420, si
considera
soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri
per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14
dell'art. 3 del decreto
legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388,
e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le
altre categorie
previste dal medesimo articolo.
Titolo II
FORME
DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE ED ESCLUSIVE
Art. 7.
Retribuzione pensionabile.
1. Per
i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che
alla data del
31 dicembre 1992
possono far valere
un'anzianità contributiva
inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento per la
determinazione
della
retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa vigente
alla
predetta data, sono incrementati dai periodi che
intercorrono
tra la predetta data e quella immediatamente precedente
la decorrenza
della pensione.
2. Per
i lavoratori di cui al comma 1
con anzianità contributiva
pari o superiore
a 15 anni il periodo
di riferimento per la
determinazione
della retribuzione E’ riferito
agli ultimi dieci anni
di contribuzione antecedenti la decorrenza della
pensione.
3. In fase di
prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
2, per le
pensioni delle forme
sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a
decorrere dal
1ø gennaio 1993,
il periodo di riferimento E’ incrementato del 50 per
cento dei mesi
intercorrenti tra la
predetta data e quella di
decorrenza
della pensione, fino
al raggiungimento di un periodo
massimo di dieci anni.
4. Ai
fini del calcolo
dei trattamenti pensionistici di cui al
presente
articolo le retribuzioni
pensionabili previste dai singoli
ordinamento sono
rivalutate in misura corrispondente alla variazione
dell'indice
annuo dei prezzi
al consumo per famiglie di operai ed
impiegati,
calcolato dall'ISTAT, tra
l'anno solare cui
le
retribuzioni
si riferiscono e
quello precedente la decorrenza del
trattamento
pensionistico, con aumento di un punto percentuale per
ogni anno solare
preso in considerazione ai fini del computo delle
retribuzioni pensionabili.
5. In
deroga al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3, avuto riguardo
alle specifiche peculiarità ed alle particolari
caratteristiche delle
attività lavorative, per
i soggetti di cui all'art. 3 del
decreto
legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
ratificato, con modificazioni, nella legge 29 novembre
1952, n. 2388,
trova
applicazione l'art. 12,
comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, intendendosi
il requisito
delle retribuzioni giornaliere ivi previsto incrementato,
con effetto
dal 1ø gennaio
1993, di 272
retribuzioni giornaliere per ogni
biennio, fino alla complessiva misura di 1900
retribuzioni.
6. Per
gli iscritti all'INPGI continua ad operare la disposizione
di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 1ø gennaio
1953 pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale del
14 gennaio 1953, n. 10 e successive
modificazioni
ed integrazioni, per
la parte riferita alla media
decennale e limitatamente ai casi di cui ai commi 2 e 3.
CFR
DLT 11.08.1993 n. 373 ART 2
Titolo II
FORME
DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE ED ESCLUSIVE
Art. 8.
Pensionamenti di anzianità.
1. Per i
soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato
i requisiti contributivi o di servizio prescritti
per la pensione
anticipata
di anzianità rispetto
all'età per il pensionamento di
vecchiaia,
ovvero per il
collocamento a riposo d'ufficio a carico
delle forme di
previdenza sostitutive ed
esclusive del regime
generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi
ordinamenti.
2. Il
pensionamento di cui
al comma 1 non pu• comunque
essere
richiesto
prima del raggiungimento del 35ø anno
di anzianità
contributiva
per coloro che
alla data del 1ø gennaio 1993 abbiano
maturato
un'anzianità contributiva e di
servizio non superiore ad
otto anni.
3. Negli altri casi, il periodo mancante per
acquisire i requisiti
per il pensionamento di cui al comma 1 E’ determinato applicando al
numero
degli anni mancanti
secondo la disciplina
dei singoli
ordinamenti
i coefficienti di
moltiplicazione di cui alla tabella C
allegata.
Titolo II
FORME
DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE ED ESCLUSIVE
Art. 9.
Trattamenti di pensione ai lavoratori
di cui al decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357.
1. Le
disposizioni di cui ai titoli I
e III del presente decreto
riferite ai lavoratori dipendenti
dell'assicurazione generale
obbligatoria
trovano applicazione anche
per gli iscritti
alla
gestione speciale
di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357,
relativamente alle pensioni
o quote di esse a carico della
gestione medesima.
2. Gli
articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei
confronti dei regimi
aziendali integrativi ai quali
E’ iscritto il
personale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20
novembre 1990,
n. 357.
3. Le variazioni
derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto
di quanto disposto
al comma 2 rispetto alla previgente
disciplina
incidono
sul trattamento complessivo di cui all'art.
4 del
decreto-legge
20 novembre 1990,
n. 357, salvo
che non sia
diversamente disposto in sede di contrattazione
collettiva.
Titolo III
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
Art. 10.
Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi
da lavoro dipendente ed autonomo.
1. A decorrere dal 1ø gennaio 1994 le quote
delle pensioni dirette
di vecchiaia e di
invalidità e degli assegni diretti di invalidità a
carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,
delle forme di
previdenza esclusive e
sostitutive della medesima,
delle gestioni
previdenziali
degli artigiani, degli esercenti attività commerciali,
dei
coltivatori diretti, mezzadri
e coloni, eccedenti l'ammontare
corrispondente
al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro
dipendente ed
autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza
dei redditi
stessi. Agli effetti
delle presenti disposizioni, le quote delle
pensioni
alle quali si
applica la disciplina
dell'indennità
integrativa
speciale, di cui
alla legge 27 maggio 1959, n.
324 e
successive modificazioni e integrazioni, sono considerate
comprensive
dell'indennità
stessa. Si applicano le
disposizioni di cui all'art.
20, commi 2, 3,
4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti
dei titolari di pensioni a carico delle forme di
previdenza esclusive
e
sostitutive del regime generale,
i cui importi sono esclusi dalla
base
imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito
delle persone
fisiche,
degli assunti con contratti di
lavoro a termine qualora la
durata degli stessi non superi complessivamente le
cinquanta giornate
nell'anno
solare ovvero di
coloro dalla cui attività dipendente o
autonoma
derivi un reddito
complessivo annuo non
superiore
all'importo
del trattamento minimo
di cui al comma 1 relativo al
corrispondente anno.
3. Nei
casi di cumulo
con redditi da
lavoro dipendente la
trattenuta
E’ effettuata dai datori di lavoro ed E’ versata all'ente
previdenziale
competente o in conto entrate
dello Stato nel caso di
trattamenti
erogati dallo Stato.
A tal fine si applicano
le
disposizioni
di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica
27 aprile 1968, n. 488 e le
dichiarazioni dei lavoratori
ivi previste sono
integrate dalla indicazione
dell'ente o ufficio
pagatore della pensione
e, nei casi di lavoro a tempo determinato,
dalla
indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine già
svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.
4. Nei
casi di cumulo
con redditi da lavoro autonomo,
ai fini
dell'applicazione
del presente articolo, i
lavoratori sono tenuti a
produrre
all'ente o ufficio erogatore della pensione
dichiarazione
dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente,
entro lo stesso
termine
previsto per la
dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il
medesimo
anno. Alle eventuali
trattenute provvedono gli
enti
previdenziali
competenti, le direzioni
provinciali del tesoro e gli
altri uffici
pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'art.
1 della legge 29
aprile 1976, n. 177, che sono, altresì, tenuti alla
effettuazione
delle trattenute nei
casi di superamento
delle
cinquanta
giornate di lavoro cui al comma 2 relativamente ai periodi
lavorativi
per i quali non ha operato la
trattenuta del datore di
lavoro ai sensi del comma 3.
5. I
trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i
redditi
derivanti da attività
svolte nell'ambito di programmi
di
reinserimento
degli anziani in attività
socialmente utili, promosse
da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e
private. I predetti
redditi non sono soggetti alle contribuzioni
previdenziali nE’ danno
luogo al diritto alle relative prestazioni.
6. Le
pensioni di anzianità a carico
dell'assicurazione generale
obbligatoria
dei lavoratori dipendenti ed
autonomi e delle forme di
essa sostitutive,
nonche’ i trattamenti anticipati di anzianità delle
forme
esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'art.
10
del
decreto-legge 28 febbraio
1986, n. 49,
convertito, con
modificazioni,
nella legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle
quali trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4,
non sono cumulabili
con redditi da lavoro dipendente, nella loro
interezza, e con
quelli da lavoro autonomo nella misura per essi
prevista dal comma
1 ed il loro conseguimento E’ subordinato alla
risoluzione del
rapporto di lavoro ovvero alla cessazione dal lavoro
autonomo
quale risulta dalla
cancellazione dagli elenchi
di
categoria. A tal
fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4.
7. Le
pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati,
agli effetti del
presente articolo, alle
pensioni di vecchiaia,
quando i titolari
di esse compiono
l'età stabilita per
il
pensionamento di vecchiaia.
8. Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre
1993 risultano già
pensionati
ovvero hanno maturato
il diritto a pensionamento entro
tale data e
ne ottengano il
trattamento nel corso
del 1994,
continuano
ad applicarsi le
disposizioni di cui alla previgente
normativa.
Titolo III
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
Art. 11.
Perequazione automatica delle pensioni.
1. Gli
aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni
previdenziali ed assistenziali si applicano, con
decorrenza dal 1994,
sulla base del
solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal primo
novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati
applicando
all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun
periodo la
percentuale di variazione che si determina rapportando il
valore medio
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati,
relativo all'anno precedente
il mese di
decorrenza
dell'aumento, all'analogo valore
medio relativo all'anno
precedente. Si
applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e
5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. Ulteriori
aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria
in
relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto
degli
obiettivi
rispetto al PIL indicati nell'art. 3, commi 1, della legge
23 ottobre 1992,
n. 421, sentite
le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Titolo III
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
Art. 12.
Aliquote di rendimento.
1. La
tabella di cui all'art. 21, comma 6, della legge 11
marzo
1988, n. 67, E’ così modificata:
XTAB
Quote di pensione
corrispondenti
per ogni anno
di anzianità
Quote di
retribuzione eccedenti il limite
contributiva
(espresse in
percentuale del limite stesso)
complessiva
---
--
Sino al 33 per cento ......................... 1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento ............. 1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento ............. 1,10
Oltre il 90 per cento ........................ 0,90
2. Le
percentuali di riduzione
derivanti dal raffronto tra le
aliquote di
rendimento operanti al di sotto del limite massimo della
retribuzione
annua pensionabile per
l'assicurazione generale
obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al
comma 1 sono
estese alle forme
di previdenza sostitutive ed
esclusive, ai fini
della
determinazione della misura
delle relative pensioni, fermi
restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile
previsti dai
singoli
ordinamenti, ivi compresi
quelli di cui all'art. 8 della
legge 31 ottobre
1988, n. 480
e le percentuali di abbattimento
operanti oltre i
detti limiti se più elevate, fatta esclusione per i
casi
disciplinati ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio
1988, n. 160.
3. In
fase di prima applicazione,
qualora non siano previsti dai
singoli
ordinamenti limiti massimi di
retribuzione pensionabile, le
quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui
al comma 1 e
le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al
comma 2 trovano,
a decorrere dal
1ø gennaio 1993,
progressiva applicazione, con
cadenza quinquennale, a
partire dalle soglie di retribuzione più
elevate, e con scaglionamento riferito alla metà delle
percentuali di
riduzione
predette. In ogni
caso le percentuali di riduzione
non
possono
determinate aliquote di
rendimento inferiori a
quelle
stabilite al comma 1.
Titolo III
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
Art. 13.
Norma
transitoria per il calcolo delle pensioni.
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti
all'assicurazione generale
obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti ed alle
forme
sostitutive ed esclusive
della medesima, l'importo
della
pensione E’ determinato dalla somma:
a) della
quota di pensione corrispondente
all'importo relativo
alle
anzianità contributive acquisite
anteriormente al 1ø gennaio
1993,
calcolato con riferimento
alla data di
decorrenza della
pensione
secondo la normativa
vigente precedentemente alla data
anzidetta
che a tal fine resta confermata
in via transitoria, anche
per quanto concerne il periodo di riferimento per la
determinazione
della retribuzione pensionabile;
b) della
quota di pensione
corrispondente all'importo del
trattamento pensionistico relativo
alle anzianità contributive
acquisite a decorrere dal 1ø gennaio 1993, calcolato
secondo le norme
di cui al presente decreto.
Titolo III
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
Art. 14.
Riscatto
di periodi non coperti da assicurazione.
1. I lavoratori dipendenti che possono far
valere complessivamente
almeno cinque
anni di contribuzione versata in costanza di effettiva
attività lavorativa nell'assicurazione generale
obbligatoria per
l'invalidità,
la vecchiaia ed
i superstiti o
nelle forme di
previdenza
sostitutive od esclusive della
medesima hanno facoltà di
riscattare, a
domanda, con le norme e le modalità di cui all'art. 13
della legge 12
agosto 1962, n. 1338 e
successive modificazioni ed
integrazioni,
nella misura massima
complessiva di cinque
anni,
periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa
del lavoro per
gravidanza e puerperio
e periodi di congedo per motivi familiari
concernenti
l'assistenza e cura di disabili
in misura non inferiore
all'80 per cento,
purchè’ in ogni
caso si tratti di periodi non
coperti da assicurazione e successivi al 1ø gennaio 1994.
2. La
facoltà di cui al comma 1 non E’
cumulabile con il riscatto
del periodo di corso legale di laurea.
3. I periodi
successivi al 1ø gennaio 1994 per i quali sia prevista
l'astensione
obbligatoria dal lavoro
per gravidanza e puerperio,
ancorchè intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro,
danno luogo,
semprechè il lavoratore
possa far valere l'anzianità lavorativa di
cui al comma 1, a
contribuzione figurativa da accreditare secondo le
disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile
1981, n. 155.
Titolo III
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
Art. 15.
Accredito dei contributi figurativi.
1. Ai
fini del diritto
alla pensione di
anzianità
dell'assicurazione
generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti,
degli artigiani,
dei commercianti e dei coltivatori diretti, i quali
alla data del
31 dicembre 1992
non possono far valere periodi
pregressi di contribuzione, i periodi figurativi computabili non
possono eccedere complessivamente cinque anni.
2. Le
disposizioni di cui
al comma 1 si applicano anche alle
pensioni di anzianità
delle forme di
previdenza sostitutive
dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche’ a quelle anticipate
rispetto
all'età per il
collocamento a riposo d'ufficio
a carico
delle forme di previdenza esclusive.
Titolo III
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
Art. 16.
Prosecuzione del rapporto di lavoro.
1. ‚
in facoltà dei
dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici
di permanere in servizio, con effetto dalla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.
421, per un
periodo
massimo di un
biennio oltre i
limiti di età
per il
collocamento a riposo per essi previsti.
Titolo
III
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
Art. 17.
Norme in materia di finanziamento.
1. A
decorrere dal periodo
di paga in corso alla data del 1ø
gennaio
1994, sono esclusi dalla base
imponibile per il computo dei
contributi
di previdenza e
assistenza sociale e per gli effetti
relativi alle
conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi di
mensa e di
trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo
alla
generalità dei lavoratori per
esigenze connesse con l'attività
lavorativa,
nonche’ i relativi importi sostitutivi. Con decreto
del
Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di
concerto con il
Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali
dei datori
di lavoro e
dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano
nazionale, sono
individuati ulteriori servizi parimenti connessi con
l'attività lavorativa aventi carattere di generalità per
i lavoratori
interessati, i relativi importi sostitutivi ed i
rispettivi tetti, ai
fini della loro esclusione dalla base contributiva
previdenziale ed
assistenziale
e per gli effetti relativi
alle conseguenti
prestazioni,
salvaguardando gli equilibri
finanziari delle gestioni
interessate.
2. Al
fine di assicurare l'equilibrio
finanziario delle gestioni
previdenziali, di cui al presente decreto, le misure
delle rispettive
aliquote contributive sono variate, in relazione alle
risultanze e al
fabbisogno
delle gestioni, sulla
base di bilanci
elaborati per
periodi non inferiori
a tre anni. La variazione delle aliquote E’
disposta con decreto
del Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, su proposta degli
organi di amministrazione delle gestioni interessate.
3. I
dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito
albo di categoria
e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti
nell'apposito
registro di categoria, i cui
rapporti di lavoro siano
regolati
dal contratto nazionale giornalistico, sono
obbligatoriamente
iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani <<Giovanni
Amendola>>.
Titolo III
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
Art. 18.
Entrata in vigore.
1. Salvo
quanto diversamente previsto
da singoli articoli, le
disposizioni
del presente decreto entrano in
vigore a decorrere dal
1
gennaio 1993.
Tabella A
ETA'
RICHIESTA PER IL DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA
XTAB
Decorrenza della pensione Uomini
Donne
--
- --
Dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 ... 61 anno 56 anno
Dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 ... 62 anno 57 anno
Dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 ... 63 anno 58 anno
Dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 ... 64 anno 59 anno
Dal 1 gennaio 2002 in poi ................ 65 anno 60 anno
Tabella B
REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI
PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA
XTAB
Periodi Anzianità
Dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994
.............. 16
Dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1996
.............. 17
Dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998
.............. 18
Dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000
.............. 19
Dal 1 gennaio 2001 in poi
........................... 20
Tabella C
Coefficienti di
moltiplicazione
Anzianità
contributiva dell'anzianità
contributiva
prescritta nei
singoli mancante al
raggiungimento
ordinamenti
dei requisiti prescritti
nei singoli ordinamenti
15 3,8571
16 3,3750
17 3,0000
18 2,7000
19 2,4545
20 2,2500
21 2,0769
22 1,9286
23 1,8000
24 1,6875
25 1,5882
26 1,5000
27 1,4211
28 1,3500
29 1,2857
30 1,2273
31 1,1739
32 1,1250
33
1,0800
34 1,0385