Comune di Marino - Test attitudinali distribuiti al personale
dipendente - Cessazione del trattamento
(26 ottobre 1998)
Ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera l), della legge n. 675/1996, il
Garante dispone il blocco del trattamento dei dati contenuti in alcuni test
attitudinali predisposti da un Comune e sottoposti ai propri dipendenti.
Roma, 26
ottobre 1998
Oggetto: Test attitudinali distribuiti al personale dipendente.
Con riferimento alle
informazioni fornite in risposta alla nota inviata da questa Autorità l'8
luglio u.s., il Garante ribadisce i rilievi già formulati in merito.
1. Contrariamente a quanto affermato dal Comune, le notizie
fornite ai dipendenti non rappresentano un'idonea informativa ai sensi
dell'art. 10 della legge n. 675/1996.
Tale disposizione elenca con precisione i contenuti dell'informativa da fornire
agli interessati (finalità e modalità del trattamento, natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento, soggetti cui i dati possono essere comunicati,
ambito di diffusione dei dati medesimi ecc.). Nelle note di accompagnamento del
test, invece, si rinviene soltanto, a parte la generica enunciazione delle
finalità dell'operazione, una spiegazione della loro utilità e dei criteri che
hanno ispirato le domande, oltre ad alcune pagine, tratte da una pubblicazione
scientifica, riferite al rilievo che assume il livello di motivazione del
personale.
2. Il profilo dell'obbligatorietà della compilazione del
test è definito in maniera contraddittoria. Nella nota di risposta a questa
Autorità si afferma che ai dipendenti era stata comunicata la non
obbligatorietà delle risposte. In realtà, nelle schede illustrative del test
non si fa cenno alla facoltatività della compilazione dei questionari. La
delibera della Giunta comunale del 14/5/1998 (»& l'allegato test
attitudinale dovrà essere debitamente compilato da tutti i dirigenti e
dipendenti comunali») e la nota del Segretario comunale del 22/5/1998 (»si
crede utile ribadire la necessità e l'opportunità che ciascun lavoratore
provveda alla compilazione del test») rimarcano poi la doverosità di questo
adempimento.
3. Nei citati allegati non si fa cenno alle modalità con le
quali si sarebbero esaminati i test e, in particolare, da parte di quali
soggetti sarebbe stata effettuata tale operazione.
Da quanto rappresentato risulta che i moduli di risposta, una volta compilati,
dovevano essere codificati a cura del responsabile del servizio personale,
anche se le finalità stesse del lavoro avrebbero imposto poi di identificare
l'interessato per ricollocarlo nella nuova struttura organizzativa. Proprio la
nominatività del test e la necessità, almeno per il responsabile del servizio
personale, di prendere specifica visione delle risposte fornite dai dipendenti,
imponeva una particolare attenzione a questo profilo, attraverso una piena e
corretta informazione dei dipendenti e la predisposizione di adeguate misure di
sicurezza. Al riguardo si sottolinea che oltre ai dirigenti dell'ente locale
stesso (cui è stata richiesta la compilazione del test e che si sono venuti a
trovare nella posizione di esaminatori/esaminati), nella commissione preposta
all'esame degli elaborati risulta essere stato presente anche un membro del
nucleo di valutazione ed uno psicologo dell'USL. Quest'ultimo è senza dubbio una figura esterna all'ente comune,
poiché l'azienda USL è dotata di autonoma personalità giuridica, come risulta
dall'art. 3 del d.lg. n. 502/1992, così come modificato dal d.lg. n. 517/1993.
Sarebbe stato quindi necessario inquadrare la posizione del professionista
psicologo che avrebbe preso visione delle schede alla stregua del ruolo svolto
da un soggetto esterno e cioè (a seconda del relativo margine di autonomia e
dei compiti concretamente svolti) da un responsabile o incaricato del
trattamento dei dati esterno al Comune oppure da un autonomo titolare del
trattamento, in posizione correlata a quella del Comune.
4. Va infine evidenziato che codesto Comune non ha fornito
riscontro alle osservazioni formulate nel punto 4 della nota inviata da questa
Autorità in data 8/7/1998.
Occorre ribadire che le domande nn. 1, 2 e 3 del test, per la loro genericità e
soprattutto per l'invito alla formulazione di giudizi di valore sull'azione
politico-amministrativa del Comune, determinano la concreta possibilità che
l'ente medesimo acquisisca risposte rivelatrici dei convincimenti politico-
sindacali dei propri dipendenti, in contrasto con l'art.8 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Alla luce
delle considerazioni sopra esposte e dei rischi evidenziati, questa Autorità,
ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera l), della legge n. 675/1996, dispone il
blocco del trattamento dei dati contenuti nei test attitudinali in esame.
Resta ferma la
facoltà per codesto Comune di procedere ad un nuovo test attenendosi
preventivamente alle disposizioni della legge n. 675/1996, secondo le
indicazioni fornite nel presente provvedimento e in quello in data 8 luglio
1998.