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Archivio Legislativo

 

Legge  18  aprile 1975, n. 110

(in Gazz. Uff., 21 aprile, n. 105).

Norme  integrative  della  disciplina  vigente

per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

 

 

 

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

Il Presidente della Repubblica:

 

Promulga la seguente legge:

 

 

                               Art. 1.

 

       Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra.

 

  Agli  effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e

delle  altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono

armi  da  guerra  le  armi  di  ogni specie che, per la loro spiccata

potenzialità  di  offesa,  sono o possono essere destinate al moderno

armamento  delle  truppe  nazionali  o  estere per l'impiego bellico,

nonchè  le  bombe  di  qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi

chimici,  i  congegni  bellici  micidiali  di  qualunque  natura,  le

bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

  Fatto  salvo  quanto  stabilito nel secondo comma dell'art. 2, sono

armi  tipo  guerra  quelle  che,  pur  non  rientrando tra le armi da

guerra,  possono  utilizzare  lo  stesso munizionamento delle armi da

guerra   o   sono   predisposte   al   funzionamento  automatico  per

l'esecuzione   del   tiro  a  raffica  o  presentano  caratteristiche

balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

  Sono  munizioni  da  guerra  le  cartucce  e  i relativi bossoli, i

proiettili  o  parti  di  essi destinati al caricamento delle armi da

guerra.

 

 

 

                               Art. 2.

 

                  Armi e munizioni comuni da sparo.

 

  Agli  stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1

e  salvo  quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono

armi comuni da sparo:

    a)  i  fucili  anche  semiautomatici con una o più canne ad anima

liscia;

    b)  i  fucili  con  due  canne  ad  anima  rigata,  a caricamento

successivo con azione manuale;

    c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a

caricamento successivo con azione manuale;

    d)  i  fucili,  le  carabine ed i moschetti ad una canna ad anima

rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;

    e)  i  fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione

anulare, purchÈ non a funzionamento automatico;

    f) le rivoltelle a rotazione;

    g) le pistole a funzionamento semiautomatico;

    h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori

al 1890.

  Sono  altresì  armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur

potendosi  prestare  all'utilizzazione  del munizionamento da guerra,

presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso

di  caccia  o  sportivo,  abbiano  limitato  volume  di fuoco e siano

destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.

  Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate <<da

bersaglio da sala>>, o ad emissione di gas, gli strumenti lanciarazzi

e  le  armi  ad  aria  compressa sia lunghe che corte, escluse quelle

destinate  alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva

di   cui   al   successivo   art.   6   escluda,  in  relazione  alle

caratteristiche  proprie  delle  stesse, l'attitudine a recare offesa

alla persona.

  Le  munizioni  a  palla  destinate  alle  armi  da sparo comuni non

possono   comunque   essere   costituite   con  pallottole  a  nucleo

perforante,    traccianti,    incendiarie,    a   carica   esplosiva,

autopropellenti,   nE’   possono  essere  tali  da  emettere  sostanze

stupefacenti,  tossiche  o  corrosive,  eccettuate  le  cartucce  che

lanciano   sostanze   e  strumenti  narcotizzanti  destinate  a  fini

scientifici  e  di  zoofilia  per  le quali venga rilasciata apposita

licenza del questore.

  Le  disposizioni  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

18  giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con

le  successive  rispettive  modificazioni,  e  della  presente  legge

relative  alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei

riguardi  degli  strumenti  lanciarazzi  e  delle  relative munizioni

quando  il  loro  impiego  È  previsto  da disposizioni legislative o

regolamentari.

 

 

                               Art. 3.

 

                        Alterazione di armi.

 

  Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche

o  le  dimensioni  di  un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa,

ovvero  ne  renda  più  agevole  il  porto, l'uso o l'occultamento, È

punito  con  la  reclusione  da uno a tre anni e con la multa da lire

trecentomila a lire due milioni.

 

 

 

                               Art. 4.

 

             Porto di armi od oggetti atti ad offendere.

 

  Salve  le  autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,

e  successive  modificazioni, non possono essere portati, fuori della

propria  abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate

o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.

  Senza  giustificato  motivo,  non  possono  portarsi,  fuori  della

propria  abitazione  o  delle appartenenze di essa, bastoni muniti di

puntale  acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere,

mazze,  tubi,  catene,  fionde,  bulloni,  sfere  metalliche,  nonchè

qualsiasi  altro strumento non considerato espressamente come arma da

punta  o  da  taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di

tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

  Il  contravventore  È  punito con l'arresto da un mese ad un anno e

con  l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di

lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere,

può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.

    vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone

munite  di licenza. Il trasgressore È punito con l'arresto da quattro

a   diciotto   mesi   e  con  l'ammenda  da  lire  centomila  a  lire

quattrocentomila.  La  pena  È  dell'arresto  da  uno  a  tre  anni e

dell'ammenda  da  lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il

fatto È commesso da persona non munita di licenza.

  Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta

in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati

nel  primo  o  nel  secondo  comma,  È  punito con l'arresto da due a

diciotto   mesi   e   con   l'ammenda   da   lire  centomila  a  lire

quattrocentomila.

  La  pena  È raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti

di  cui  ai  precedenti  commi  sono usati al fine di compiere reati.

Tuttavia  tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce

un'aggravante specifica per il reato commesso.

  Gli  ufficiali  ed  agenti  di polizia giudiziaria devono procedere

all'arresto  di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle

norme dei precedenti commi quarto e quinto.

  Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli

altri oggetti atti ad offendere.

  Sono abrogati l'art. 19 e il primo e secondo comma dell'art. 42 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,

e successive modificazioni.

  Non  sono  considerate  armi  ai  fini delle disposizioni penali di

questo  articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni

usate  nelle  pubbliche  manifestazioni  e  nei  cortei, nÈ gli altri

oggetti  simbolici  usati  nelle  stesse  circostanze,  salvo che non

vengano adoperati come oggetti contundenti.

 

 

 

                                  Art. 5.

Limiti alle registrazioni.

Divieto di giocattoli trasformabili in armi.

 

  Le  disposizioni di cui al primo comma dell'art. 55 del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive

modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce

da  caccia  a  pallini,  dei  relativi bossoli o inneschi nonchè alla

vendita  dei  pallini  per le armi ad aria compressa e dei giocattoli

pirici.

  L'art.   4ùbis   del  decreto legge  22  novembre  1956,  n.  1274,

convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, È abrogato.

  Le  disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio

1940,  n.  635,  e  quelle  della  presente legge non si applicano ai

giocattoli.

  I  giocattoli  riproducenti  armi non possono essere fabbricati con

l'impiego   di   tecniche   e  di  materiali  che  ne  consentano  la

trasformazione  in  armi da guerra o comuni da sparo o che consentano

l'utilizzo  del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei

all'offesa  della  persona.  Devono  inoltre  avere l'estremità della

canna  parzialmente  o  totalmente occlusa da un visibile tappo rosso

incorporato.

  Nessuna limitazione È posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti

armi destinati alla esportazione.

  Chiunque  non osserva le disposizioni del precedente quarto comma È

punito  con  la  reclusione  da uno a tre anni e con la multa da lire

centomila a lire un milione.

 

 

 

                               Art. 6.

 

    Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.

 

  E’  istituita,  presso  il  Ministero  dell'interno,  la commissione

consultiva  centrale  per  il controllo delle armi. La commissione si

compone  di  un  presidente,  di  due  rappresentanti  del  Ministero

dell'interno,  di  due  del  Ministero  della  difesa,  di cinque del

Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, di cui

quattro in rappresentanza dei settori della produzione industriale ed

artigianale e di quello della caccia e del commercio, su designazione

delle  associazioni  di  categoria  pi—  rappresentative,  di uno del

Ministero  del  commercio  con  l'estero,  di  tre esperti in materia

balistica  e  di  un  esperto  in  armi  antiche,  artistiche, rare o

comunque di importanza storica.

  Le  mansioni  di segretario sono esercitate da un funzionario della

direzione generale della pubblica sicurezza.

  Il  presidente  e  i componenti della commissione sono nominati con

decreto  del  Ministro  per l'interno, durano in carica cinque anni e

possono  essere  riconfermati.  Per  ciascun  componente  effettivo È

nominato un supplente.

  In  caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le

funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente;

in  caso  di  assenza  o  di impedimento dei componenti effettivi, ne

fanno le veci i supplenti.

  La  commissione  esprime  parere  sulla  catalogazione  delle  armi

prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per

le  loro  caratteristiche,  non rientrino nelle categorie contemplate

nel  precedente  art.  1,  nonchè  su  tutte  le  questioni  ad  essa

sottoposte  dal  Ministero  dell'interno  in ordine alle armi ed alle

misure   di  sicurezza  per  quanto  concerne  la  fabbricazione,  la

riparazione,  il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione,

l'esportazione,   la  detenzione,  la  raccolta,  la  collezione,  il

trasporto e l'uso delle armi.

 

 

 

                               Art. 7.

 

           Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

 

  E’ istituito,   presso  il  Ministero  dell'interno,  il  catalogo

nazionale  delle  armi  comuni  da  sparo  delle  quali  È ammessa la

produzione o l'importazione definitiva.

  La  catalogazione  dei  prototipi  di  nuova  produzione o di nuova

importazione  avverrà  sulla base dei disegni e delle caratteristiche

indicate nella domanda o dei prototipi stessi.

  La  presentazione  del  prototipo  non  È  comunque richiesta per i

fucili  da caccia ad anima liscia, nonchè per le riproduzioni di armi

antiche  ad  avancarica,  all'iscrizione  dei  quali  in  catalogo si

procede tenendo conto delle caratteristiche comuni a tali armi.

  L'iscrizione   dell'arma   nel  catalogo  costituisce  accertamento

definitivo  della  qualità  di  arma  comune  da  sparo posseduta dal

prototipo.

  Nel catalogo sono indicati:

 

    il numero progressivo d'iscrizione;

    la descrizione dell'arma e il calibro;

    il produttore o l'importatore;

    lo Stato in cui l'arma È prodotta o dal quale È importata.

 

  Confezioni  artistiche  od artigianali non alterano il prototipo se

rimangono  invariate  le  qualità  balistiche,  il calibro e le parti

meccaniche di esso.

  Con  propri  decreti  da  pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale, il

Ministro per l'interno determina:

    1) la data d'inizio delle operazioni di catalogazione;

    2) le modalità per l'iscrizione nel catalogo e quelle relative al

rifiuto dell'iscrizione;

    3)  le  modalità  per  la  pubblicazione  e gli aggiornamenti del

catalogo.

 

 

 

 

                               Art. 8.

 

Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia

                              di armi.

 

  La  richiesta  intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la

cessione di armi, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del testo unico

delle  leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato

con  decreto legge  22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge

22  dicembre  1956,  n.  1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o

della cessione.

  La  licenza  di  cui  all'art.  31  del  testo unico delle leggi di

pubblica  sicurezza  È richiesta anche per l'esercizio dell'industria

di riparazione delle armi.

  Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta,

il  commercio,  la  collezione, il deposito e la riparazione di armi,

nonchè  del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31,

32,  35  e  42  del  testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6

maggio   1940,   n.  635,  e  dalla  presente  legge,  È  subordinato

all'accertamento della capacità tecnica del richiedente.

  Ai  fini  dell'accertamento  della  capacità tecnica, l'interessato

deve  sostenere  apposito esame presso la commissione di cui all'art.

49  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione

È integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando

l'accertamento È richiesto da persona che debba esercitare l'attività

di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

  Le  disposizioni  di  cui  ai precedenti commi si applicano altresì

alle  persone che rappresentano, a norma dell'art. 8 del citato testo

unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

  Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in

uno  dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli

del   personale   civile  della  pubblica  sicurezza  in  qualità  di

funzionari  o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle

armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a

segno  nazionale  devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto

per  l'esercizio  delle  attività  di  fabbricazione,  riparazione  o

commercio di armi.

  L'accertamento   della   capacità   tecnica  non  È  richiesto  per

l'acquisto  e  il  porto  di  armi  da  parte  di  coloro  che  siano

autorizzati per legge.

  La  capacità  tecnica  È  presunta  nei  confronti  di  coloro che,

all'atto  dell'entrata  in  vigore  della presente legge, abbiano già

ottenuto  le  autorizzazioni  ovvero  abbiano adempiuto agli obblighi

previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

  Coloro  che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono

 

richiedere  alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza

di  cui  al  secondo  comma del presente articolo entro il termine di

quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.

  L'art.  33  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza 18

giugno 1931, n. 773, È abrogato.

 

 

 

                               Art. 9.

 

 Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di

                                armi.

 

  Oltre  quanto stabilito dall'art. 11 del testo unico delle leggi di

pubblica   sicurezza   18   giugno   1931,   n.   773,  e  successive

modificazioni,   le  autorizzazioni  di  polizia  prescritte  per  la

fabbricazione,    la    raccolta,   il   commercio,   l'importazione,

l'esportazione,  la  collezione,  il  deposito,  la  riparazione e il

trasporto  di  armi  di  qualsiasi tipo non possono essere rilasciate

alle  persone  che  si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43

dello  stesso  testo  unico.  Per il rilascio di tali autorizzazioni,

l'autorità  di  pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la

presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del

predetto  testo  unico modificato con decreto legge 22 novembre 1956,

n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

  Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31

maggio  1965,  n.  575,  le  autorizzazioni di cui al primo comma non

possono  essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle

misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

 

 

 

 

 

 

 

                              Art. 10.

 

  Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di

                        armi comuni da sparo.

 

  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge, non

possono  rilasciarsi  licenze per la detenzione o la raccolta di armi

da  guerra,  o  tipo  guerra,  o  di parti di esse, o di munizioni da

guerra.

  Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai

sensi  dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

18  giugno  1931,  n.  773, anteriormente all'entrata in vigore della

presente  legge, possono essere trasferite soltanto per successione a

causa  di  morte,  per  versamento ai competenti organi del Ministero

della  difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma

ed  ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi

da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione,

 

con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi,

ad  enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente

pubblico  cui  pervengono,  in tutto o in parte, tali armi È tenuto a

darne  immediato  avviso  al  Ministero dell'interno ed a chiedere il

rilascio   di   apposita  autorizzazione  a  conservarle.  In  quanto

applicabili  si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e

9.

  Chiunque  trasferisce  le  armi  di cui all'art. 28 del testo unico

delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  per  cause  diverse  da quelle

indicate nel precedente comma È punito con la reclusione da due a sei

anni e la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

    punito  con  l'ammenda fino a lire centomila chiunque, essendone

obbligato,  omette  di  dare  l'avviso previsto nel secondo comma del

presente articolo.

  Salva  la  normativa  concernente  la  dotazione di armi alle Forze

armate  ed  ai Corpi armati dello Stato, È consentita la detenzione e

la  raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo

Stato  e,  nell'ambito  delle  loro competenze, agli enti pubblici in

relazione  all'esercizio di attività di carattere storico o culturale

nonchè  ai  soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di

armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di

studio, di esperimento, di collaudo.

  La  detenzione  di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli

previsti  dall'art.  31  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica

sicurezza,  È limitata al numero di due per le armi comuni da sparo e

per  le armi da caccia al numero di sei. La detenzione di armi comuni

da  sparo  in  misura superiore È subordinata al rilascio di apposita

licenza  di  collezione  da  parte  del  questore,  nel  limite di un

esemplare per ogni modello del catalogo nazionale.

  Restano  ferme  le  disposizioni  del  testo  unico  delle leggi di

pubblica  sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono

armi  antiche  quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente

al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica

 

di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da

emanarsi  di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per

 

i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente

legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.

  La  richiesta  della  licenza al questore deve essere effettuata da

parte  di  coloro  che già detengono armi comuni da sparo in quantità

superiori  a  quelle  indicate  nel  sesto  comma entro il termine di

centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo È esclusa

la  detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica

alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.

  Chiunque  non  osserva  gli  obblighi  o i divieti di cui al sesto,

ottavo  e nono comma È punito con la reclusione da uno a quattro anni

e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

 

 

                              Art. 11.

 

            Immatricolazione delle armi comuni da sparo.

 

  Sulle  armi  comuni  da  sparo  prodotte  nello Stato devono essere

impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il

marchio,  idonei  ad identificarle nonchè il numero di iscrizione del

prototipo  o  dell'esemplare  nel  catalogo  nazionale  ed  il numero

progressivo di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere

impresso sulle canne intercambiabili di armi.

  Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960,

n.   186,   il  Banco  nazionale  di  prova  di  Gardone  Valtrompia,

direttamente  o  a  mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le

canne  presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e

imprime  uno  speciale  contrassegno  con  l'emblema della Repubblica

italiana  e  la  sigla  di identificazione del Banco o della sezione.

L'operazione  deve  essere  annotata  con l'attribuzione di un numero

progressivo  in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della

sezione.

  Le  armi  comuni  da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di

prova  di  uno  dei  banchi riconosciuti per legge in Italia non sono

assoggettate   alla  presentazione  al  Banco  di  prova  di  Gardone

Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma.

  Qualora  manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi

di  cui  al  comma  precedente, l'importatore deve curare i necessari

adempimenti.

  In  caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo

comma  il  Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata

richiesta  degli  aventi  diritto,  vistata  dall'ufficio  locale  di

pubblica  sicurezza  o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal

fine,  in  luogo  del  numero  di  matricola  È  impresso  il  numero

progressivo  di  iscrizione  dell'operazione  nel  registro di cui al

secondo comma.

  Le  disposizioni  di  cui al quinto comma si applicano altresì alle

armi   comuni  da  sparo  ed  alle  canne  intercambiabili  importate

dall'estero. Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo

art. 13.

  Le  norme del presente articolo relative all'apposizione sulle armi

del  numero  di  iscrizione  nel  catalogo  nazionale, si applicano a

decorrere  dalla  data  indicata  nel  decreto ministeriale di cui al

precedente art. 7, settimo comma, n. 1).

  Entro  il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui

al  precedente  comma debbono essere presentate al Banco nazionale di

prova  o  alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per

l'apposizione di quest'ultimo a norma del quinto comma:

    le  armi  comuni  da sparo prodotte nello Stato o importate prima

dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle

prodotte o importate anteriormente al 1920;

    le   armi  portatili  da  fuoco  di  cui  al  precedente  art.  1

appartenenti a privati di cui È consentita la detenzione.

  Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo È

dovuto  al  Banco nazionale di prova un diritto fisso da determinarsi

secondo  le  modalità  previste  dall'art.  3  della  citata legge 23

febbraio 1960, n. 186.

 

 

                              Art. 12.

 

          Importazione definitiva di anni comuni da sparo.

 

  Chi,  senza  licenza  per  la fabbricazione ed il commercio di armi

intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel

corso  dello  stesso  anno solare, oltre alla licenza del questore di

cui  all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18

giugno  1931,  n.  773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto

della   provincia  in  cui  l'interessato  ha  la  propria  residenza

anagrafica.

  La  richiesta  intesa  ad  ottenere  il  rilascio  delle licenze di

importazione deve essere motivata.

  Il    rilascio   delle   licenze   d'importazione   È   subordinato

all'accertamento    dell'esistenza,    nei   casi   previsti,   delle

autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.

  Non  può  essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo

non catalogate a norma del precedente art. 7.

  Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della

licenza di cui al primo comma È punito con la reclusione da uno a sei

anni  e  con  la  multa  da  lire  duecentomila  a  lire un milione e

cinquecentomila.

 

 

                              Art. 13.

 

   Modalità per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo.

 

  La   dogana   alla  quale  vengono  presentate  per  l'importazione

definitiva  armi  comuni  da  sparo  deve, dopo la nazionalizzazione,

curarne  l'inoltro,  a  spese dell'importatore, al Banco nazionale di

prova  di  Gardone  Valtrompia  od  alla  pi— vicina sezione di esso,

eccezion  fatta  per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di

prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186,

alla  legge  12  dicembre  1973,  n.  993  ed alle altre disposizioni

vigenti,  purchÈ provviste dei segni distintivi di cui al primo comma

dell'art. 11.

E’  abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960

n. 186.

 

 

 

                              Art. 14.

 

                   Armi inidonee e non catalogate.

 

  Qualora  le  armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od

alle sezioni non superino la prova prescritta dall'art. 1 della legge

23  febbraio  1960,  n.  186,  ovvero  risultino non catalogate o non

conformi  ai  tipi  catalogati, È dato avviso, entro trenta giorni, a

cura del Banco o della sezione, al produttore od all'importatore.

  Trascorsi  trenta  giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al

primo  comma  senza  che il produttore abbia disposto il ritiro delle

armi  ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue

spese,  delle  armi  medesime alla dogana che ha provveduto alla loro

nazionalizzazione,   per  la  rispedizione  all'estero,  le  armi  si

considerano  abbandonate  e sono versate alla competente direzione di

artiglieria   che  può  disporne  la  rottamazione  e  la  successiva

alienazione.

  Sono  del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana

ai  sensi  del  comma precedente, delle quali l'importatore non abbia

richiesto  la  rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti

giorni  dalla  comunicazione  all'interessato  da  parte della dogana

medesima.

  La  rispedizione  all'estero delle armi inidonee o non catalogate È

effettuata  in  deroga  ai divieti economici e valutari in materia di

armi  e  comporta  lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto

dell'importazione  ed  il  rimborso  di quelli già pagati, esclusi in

ogni caso i corrispettivi per servizi resi.

  Le  disposizioni  contenute  nel secondo, terzo e quarto comma sono

applicabili   anche   per  la  restituzione  ai  produttori  ed  agli

importatori  delle  armi  di cui sia stato eventualmente richiesto il

deposito  o  l'esibizione  da parte del Ministero dell'interno per la

catalogazione ai sensi del precedente art. 7.

  Contro  il  giudizio  negativo  del  Banco  nazionale  di prova per

mancata  catalogazione  di  un'arma  È  ammesso  ricorso entro trenta

giorni al Ministero dell'interno.

 

 

 

 

 

                              Art. 15.

 

          Importazione temporanea di armi comuni da sparo.

 

  I  cittadini  italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero

per  ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia,

sono  ammessi  all'importazione  temporanea,  senza la licenza di cui

all'art.  31  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza 18

giugno  1931,  n.  773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di

caccia,  a  condizione  che  tali  armi siano provviste del numero di

matricola.

  Con  decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri

per  gli  affari  esteri,  per  le  finanze,  per  l'agricoltura e le

foreste,  per  il  commercio  con  l'estero  e  per  il  turismo e lo

spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate

le  modalità  per  l'introduzione,  la  detenzione,  il  porto  e  il

trasporto   all'interno   dello   Stato  delle  armi  temporaneamente

importate nonchè il numero delle stesse.

  Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione

per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine

l'interessato È soggetto agli obblighi di cui al precedente art. 12.

  Chiunque  non  osserva  le disposizioni del decreto ministeriale di

cui al secondo comma È punito con la reclusione da sei mesi a un anno

e con la multa da lire ventimila a lire centomila.

 

 

 

 

 

                              Art. 16.

 

                        Esportazione di armi.

 

  Nelle  operazioni  concernenti  le  armi  comuni da sparo di cui al

precedente  art. 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la

visita doganale e il riscontro della guardia di finanza.

  Il  rilascio della licenza di polizia per l'esportazione di armi di

ogni  tipo  È  subordinato  all'accertamento dell'esistenza, nei casi

previsti,  delle  autorizzazioni  di  competenza  di  altre pubbliche

amministrazioni.

  L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di novanta

giorni  dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati

motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire

all'autorità   che   ha   rilasciato   la   licenza  la  bolletta  di

esportazione,   ovvero   copia   di   essa   autenticata   o  vistata

dall'autorità medesima.

  Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma È punito a

norma  dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

  Con  decreto  del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro

per   l'interno,   da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono

determinate   le  modalità  per  assicurare  l'effettiva  uscita  dal

territorio  dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonchè

quelle  per  disciplinare  l'esportazione  temporanea,  da  parte  di

persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo

o di caccia.

  Con  decreto  del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per i

beni   culturali,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono

determinate le modalità relative alla temporanea esportazione di armi

antiche,  artistiche,  rare  o  comunque aventi importanza storica ai

fini di mostre e scambi culturali.

 

 

 

                              Art. 17.

 

 Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per

                           corrispondenza.

 

  Alle   persone   residenti   nello   Stato   non  È  consentita  la

compravendita   di   armi   comuni   da   sparo   commissionate   per

corrispondenza,  salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare

attività  industriali  o  commerciali in materia di armi, o che abbia

ottenuto  apposito  nulla  osta  del  prefetto della provincia in cui

risiede.   Di   ogni   spedizione  la  ditta  interessata  deve  dare

comunicazione  all'ufficio  di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al

comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.

  I  trasgressori  sono  puniti con la reclusione da uno a sei mesi e

con la multa fino a lire centocinquantamila.

 

 

                              Art. 18.

 

           Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi.

 

  Salvo   che   non   sia   disposto   diversamente   dalla  relativa

autorizzazione,  il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o

parti  di  esse  deve  essere  effettuato  esclusivamente  a mezzo di

pubblici  servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti

prescritti  dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o

di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti

di   specifica   autorizzazione   del  questore  della  provincia  di

residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9.

  Oltre  a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di

pubblica  sicurezza  18  giugno  1931,  n. 773, e dal regio decreto 6

maggio  1940,  n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le

modalità  per  il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi

di  ogni genere, nonchè per la spedizione, la ricezione, presa e resa

a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro per l'interno,

da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri

per  la  difesa,  per  le  finanze,  per  i  trasporti, per la marina

mercantile  e  per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito delle

rispettive competenze.

  Chiunque  non  osserva le disposizioni del primo comma o quelle del

decreto  ministeriale  di  cui  al  precedente  comma È punito con la

reclusione  da  sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a

lire centomila.

  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  alle

cartucce  da  caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale

ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi

delle tessere di riconoscimento previste dall'art. 52 del regolamento

6  maggio  1940,  n.  635,  per il recapito di armi nella provincia È

attribuito  alla  competenza  del questore, previo accertamento della

sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 9.

 

 

 

 

 

                              Art. 19.

 

                     Trasporto di parti di armi.

 

  L'obbligo  dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e

34  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,

n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti

di  armi da guerra e tipo guerra nonchè di canne, carcasse, carrelli,

fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi comuni.

  Qualora   il   fatto   non  costituisca  un  pi—  grave  reato,  il

contravventore  È punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con

l'ammenda  da  lire quarantamila a lire centosessantamila se trattasi

di  parti  di  armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre

mesi  e con l'ammenda fino a lire ottantamila se trattasi di parti di

armi comuni.

 

 

 

                              Art. 20.

 

Custodia delle armi e degli esplosivi. Denunzia di furto, smarrimento

                           o rinvenimento.

 

  La  custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli

esplosivi  deve  essere  assicurata con ogni diligenza nell'interesse

della  sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in

materia  di  armi o di esplosivi o È autorizzato alla raccolta o alla

collezione  di  armi  deve  adottare  e  mantenere  efficienti difese

antifurto  secondo  le  modalità prescritte dall'autorità di pubblica

sicurezza.

  Chiunque  non  osserva le prescrizioni di cui al precedente comma È

punito, se il fatto non costituisce pi— grave reato, con l'arresto da

uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

  Dello  smarrimento  o  del  furto  di  armi o di parti di esse o di

esplosivi  di  qualunque  natura deve essere fatta immediata denunzia

all'ufficio  locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al pi—

vicino comando dei carabinieri.

  Il   contravventore   È   punito   con   l'ammenda   fino   a  lire

cinquecentomila.

  Chiunque  rinvenga  un'arma o parti di essa È tenuto ad effettuarne

immediatamente  il  deposito  presso  l'ufficio  locale  di  pubblica

sicurezza   o,   in  mancanza,  presso  il  più  vicino  comando  dei

carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.

  Chiunque   rinvenga   esplosivi  di  qualunque  natura  o  venga  a

conoscenza  di  depositi  o  di  rinvenimenti di esplosivi È tenuto a

darne  immediata  notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o,

in mancanza, al pi— vicino comando dei carabinieri.

  Salva   l'applicazione   delle   sanzioni  previste  dalle  vigenti

disposizioni  in  materia di detenzione e porto illegale di armi o di

esplosivi  di  qualunque  natura,  il  contravventore  È  punito  con

l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.

 

 

 

 

 

                              Art. 21.

 

                 Distrazione o sottrazione di armi.

 

  Chiunque  distrae  dalla  prevista destinazione, sottrae o comunque

detiene  le  armi  di  cui  agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire

l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle

persone  o la sicurezza della collettività mediante la commissione di

attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI,

del  libro  II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306

dello  stesso codice, È punito con la reclusione da cinque a quindici

anni.

 

 

                              Art. 22.

 

                    Locazione e comodato di armi.

 

  Non  È consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli

articoli  1  e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero

di  armi  destinate  ad  uso  sportivo  o  di  caccia,  ovvero che il

conduttore  o  accomodatario  sia  munito  di  autorizzazione  per la

fabbricazione  di  armi  o  munizioni  ed  il  contratto  avvenga per

esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

    punito  con  la reclusione da due ad otto anni e con la multa da

lire  duecentomila  a lire un milione e cinquecentomila chiunque dà o

riceve  in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui

al precedente comma.

  La  pena  È raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle

armi risulta abituale.

 

 

 

                              Art. 23.

 

                          Armi clandestine.

 

  Sono considerate clandestine:

    1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente

art. 7;

    2)  le  armi  comuni  e  le  canne  sprovviste  dei  numeri,  dei

contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11.

    punito  con  la  reclusione da due a otto anni e con la multa da

lire  duecentomila  a  lire  un  milione  e  cinquecentomila chiunque

fabbrica,  introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita

o altrimenti cede armi o canne clandestine.

  Chiunque   detiene  armi  o  canne  clandestine  È  punito  con  la

reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire centomila

a lire un milione.

  Si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da

lire  centocinquantamila  a  lire  un  milione  e  cinquecentomila  a

chiunque  porta  in  luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne

clandestine.  La  stessa pena si applica altresì a chiunque cancella,

contraffà  o  altera  i numeri di catalogo o di matricola e gli altri

segni distintivi di cui al precedente art. 11.

  Con   la   sentenza   di   condanna  È  ordinata  la  revoca  delle

autorizzazioni  di  polizia  in  materia  di armi e la confisca delle

stesse armi.

  Non  È punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei

segni  d'identità  prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne

effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero

dell'interno  ai  fini  della  iscrizione nel catalogo nazionale o al

Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.

 

 

                              Art. 24.

 

       Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti.

 

  Chiunque   fabbrica  un  prodotto  esplodente  non  riconosciuto  o

modifica   o   altera   la   composizione   dei  prodotti  esplodenti

riconosciuti  e  classificati  a  norma  dell'art. 53 del testo unico

delle  leggi  di  pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, È punito

con  la  reclusione  da  sei  mesi  a tre anni e con la multa da lire

duecentomila a lire un milione.

  La   sanzione  di  cui  al  comma  precedente  non  si  applica  ai

fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal

Ministero   dell'interno   per   l'attività   di  ricerca,  studio  e

sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.

 

 

 

                              Art. 25.

 

               Registro delle operazioni giornaliere.

 

  Chiunque,  per  l'esercizio  della  propria attività lavorativa, fa

abituale  impiego  di  esplosivi  di  qualsiasi genere deve tenere il

registro  delle  operazioni  giornaliere  previsto  dal  primo  comma

dell'art.  55  del  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza 18

giugno 1931, n. 773.

  ‚ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da

lire duecentomila a lire due milioni chi non osserva l'obbligo di cui

al comma precedente.

  Con  la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma

del  citato  art.  55  che  non  osservano  l'obbligo  di  tenuta del

registro.

  Sono  punite  con  l'arresto  da  venti  giorni  a  tre  mesi e con

l'ammenda  fino  a  lire  centomila  le persone obbligate a tenere il

predetto  registro  le quali rifiutano ingiustificatamente di esibire

il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che

ne facciano richiesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Art. 26.

 

         Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni.

 

    soggetto  all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,

chi,  in  possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni

per  armi  comuni  da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a

pallini per fucili da caccia.

 

 

 

 

 

 

                             Art. 27.

 

 Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi.

 

  Il  rilascio  delle  licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo

unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, È

subordinato  all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art.

9.

 

 

 

 

 

 

 

                              Art. 28.

 

              Responsabilità nell'impiego di esplosivi.

 

  I  titolari  delle  licenze  di deposito per il consumo permanente,

temporaneo o giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso

adibiti,  di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di

pubblica  sicurezza  18  giugno  1931,  n. 773, e 100 e 101 del regio

decreto  6  maggio  1940,  n. 635, e successive modificazioni, devono

seguire  personalmente  o esclusivamente a mezzo delle persone che li

rappresentano  a norma dell'art. 8 del citato testo unico le attività

e le operazioni d'impiego e di utilizzo degli esplosivi medesimi.

  Chiunque  non  osserva le disposizioni di cui al precedente comma È

punito  con  la  reclusione  da tre mesi ad un anno e con la multa da

lire centomila a lire un milione.

 

                              Art. 29.

 

               Distrazione o sottrazione di esplosivi.

 

  Chiunque  distrae  dalla  prevista destinazione, sottrae o comunque

detiene  esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l'ordinamento

dello  Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la

sicurezza  della  collettività mediante la commissione di attentati o

comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II

del  codice  penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso

codice, È punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

 

 

 

 

 

 

 

                              Art. 30.

 

 Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi armati

                            dello Stato.

 

  Le  autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n.

635,  e  dalla  presente  legge,  nonchè  gli adempimenti di cui agli

articoli  28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di

pubblica  sicurezza  non sono richiesti per le armi, o parti di esse,

munizioni  ed  esplosivi  appartenenti  alle Forze armate ed ai Corpi

armati  dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi

armati  dello  Stato  impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli

altri compiti di istituto.

  Con  decreto  del  Ministro  per  la  difesa,  da pubblicarsi nella

Gazzetta  Ufficiale,  di  concerto  con  il  Ministro  per l'interno,

verranno  specificati i documenti di accompagnamento necessari per il

trasporto  delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi

che  non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi

armati dello Stato.

 

 

                              Art. 31.

 

              Vigilanza sulle attività di tiro a segno.

 

  Ferme  restando le disposizioni di cui al decretoùlegge 16 dicembre

1935,  n.  2430,  convertito  nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul

Tiro  a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli

istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono

munirsi  di  apposita  licenza  del  prefetto,  da rilasciarsi previo

accertamento  della  capacità  tecnica  e  dei  requisiti  di  cui al

precedente art. 9.

  La  capacità  tecnica  È  presunta  nei  confronti  di  coloro  che

esercitano  la propria attività in seno alle sezioni del tiro a segno

all'entrata in vigore della presente legge.

  I  presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere

costantemente aggiornati:

    a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;

 

    b)   l'inventario   delle  armi  in  dotazione  con  la  relativa

descrizione  per  numero  di  matricola,  tipo,  calibro,  fabbrica e

nazionalità,   con   richiamo   ai   titoli  che  ne  legittimano  la

provenienza,  ai  fini di cui all'ultimo comma dell'art. 38 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773;

    c)  il  registro  di  carico  e  scarico  per  le  munizioni, con

l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;

    d)  un  registro  sulle  frequenze  in  cui  devono  giornalmente

annotarsi  le  generalità  di  coloro  che si esercitano al tiro, con

l'indicazione  delle armi da ciascuno impiegate nonchè degli orari di

inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.

  Gli  atti  di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni

richiesta  degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi

appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

  I  presidenti  delle  sezioni  di  tiro  a  segno sono responsabili

dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'art. 20 della

presente legge.

  La  vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'art. 76

del  regio  decreto  6 maggio 1940, n. 635, È attribuita all'autorità

provinciale   di   pubblica  sicurezza  che  vi  procede  secondo  le

competenze  stabilite  dagli  articoli  42 e 44 del testo unico delle

leggi  di  pubblica  sicurezza,  previo  accertamento  dei  requisiti

soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.

  Salvo che il fatto non costituisca pi— grave reato, il trasgressore

degli  obblighi di cui al presente articolo È punito con l'arresto da

tre  mesi  a  due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un

milione.

 

 

                              Art. 32.

 

        Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei.

 

  Salva  la  normativa  concernente  le  armi in dotazione alle Forze

armate  o  ai  Corpi  armati  dello  Stato  e  fermo  restando quanto

stabilito  nella  legge    giugno  1939,  n.  1089,  sulle  cose di

interesse  storico  o  artistico,  i direttori dei musei di Stato, di

altri  enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui È affidata la

custodia  e  la  conservazione  di  raccolte di armi da guerra o tipo

guerra  o  di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di

armi  comuni  da  sparo,  di  collezioni  di  armi artistiche, rare o

antiche  devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente

legge,  redigere  l'inventario  dei  materiali  custoditi su apposito

registro  ai  sensi  dell'art.  16,  primo comma, del regio decreto 6

maggio 1940, n. 635.

  Le persone di cui al primo comma sono altresì obbligate a curare il

puntuale  aggiornamento dell'inventario, comunicandone immediatamente

le variazioni al questore.

  Per la compilazione dell'inventario e delle variazioni si osservano

le formalità di cui all'art. 31, terzo comma, lettera b).

  L'inventario  ed  i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad

ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali

vi  appongono  la  data  e  la firma ogni qualvolta procedono al loro

esame.

  Le  persone di cui al primo comma sono responsabili dell'osservanza

delle disposizioni del primo comma dell'art. 20 della presente legge.

  Salvo che il fatto non costituisca pi— grave reato, il trasgressore

degli  obblighi di cui al presente articolo È punito con l'arresto da

tre  mesi  a  due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un

milione.

  Ai  musei  indicati  nel  presente  articolo  non  si  applicano le

disposizioni di cui al primo comma dell'art. 28 del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

  Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 37 del regio

decreto  6 maggio 1940, n. 635, la licenza del Ministero dell'interno

non  È  prescritta  per la cessione di cimeli o armi antiche da parte

degli stessi musei.

  Le  armi  antiche  e  artistiche  comunque  versate all'autorità di

pubblica  sicurezza  o  alle  direzioni  di  artiglieria non potranno

essere  distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato

dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio.

  Le  armi  riconosciute  di  interesse  storico  e artistico saranno

destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle

gallerie competente per territorio.

  Tale  disciplina  non  si  applica  alle armi in dotazione ai Corpi

armati dello Stato eventualmente destinate alla distruzione.

 

 

 

                              Art. 33.

 

               Vigilanza sulle aste pubbliche di armi.

 

  Chiunque  presiede  pubbliche  aste  di  vendita  di  armi  non può

aggiudicare  queste ultime a persone che non siano munite di permesso

di  porto  d'armi  ovvero  di  nulla osta all'acquisto rilasciato dal

questore  ai  sensi dei precedenti articoli 8 e 9 nonchè dell'art. 35

del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.

773,  come  modificato  con  decretoùlegge 22 novembre 1956, n. 1274,

convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

    vietata  la  vendita,  nelle pubbliche aste, di armi da guerra o

tipo  guerra  nonchè  delle  armi  comuni  sprovviste dei numeri, dei

contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11.

  Almeno  tre  giorni prima dell'effettuazione di un pubblico incanto

nel  quale  si procede alla vendita di armi, deve essere dato avviso,

da  parte  della  persona  incaricata di presiedervi, al questore del

luogo  in cui deve essere eseguita la vendita. In detto avviso devono

essere  indicati:  le generalità della persona incaricata di dirigere

l'asta  pubblica;  il  luogo,  la  data, e l'ora delle operazioni; le

quantità e i tipi di armi messi all'asta.

  Chiunque  È  preposto allo svolgimento di una pubblica asta di armi

deve tenere un registro delle operazioni giornaliere nel quale devono

essere  indicate  le  generalità  delle persone con cui le operazioni

stesse sono compiute.

  Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore

degli  obblighi di cui al presente articolo È punito con l'arresto da

tre  mesi  a  due anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un

milione.

  Le   stesse  pene  si  applicano  nei  confronti  dei  responsabili

dell'inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nell'art.  59  del

regolamento  per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza 6 maggio 1940, n. 635.

 

 

                              Art. 34.

 

                          Sanzioni penali.

 

  Le  pene  stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi

di   pubblica   sicurezza  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive

modificazioni,  per  le  contravvenzioni  alle  norme concernenti gli

esplosivi sono triplicate.

  In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.

 

 

 

                              Art. 35.

 

                       Giudizio direttissimo.

 

  Per  i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso

con  il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali

indagini.  Per  i  reati  connessi  si  procede,  di  regola,  previa

separazione dei giudizi.

 

 

 

                              Art. 36.

 

                             Sanatorie.

 

  I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data di entrata in

vigore  della  presente legge, non abbiano provveduto a denunciare ai

sensi  dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

18 giugno 1931, n. 773, le armi medesime, non sono punibili, ai sensi

delle  disposizioni  vigenti,  qualora  ottemperino all'obbligo della

denuncia  entro  il  termine  di sessanta giorni dalla predetta data,

sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento del reato.

  Non  sono, altresì, punibili coloro che, entro lo stesso termine di

sessanta  giorni  e  prima dell'accertamento del reato, consegnano le

armi  o  parti  di  esse,  le  munizioni,  gli  esplosivi e gli altri

congegni  micidiali illegittimamente detenuti di cui all'art. 1 della

legge  2  ottobre 1967, n. 895, modificato dall'art. 9 della legge 14

ottobre 1974, n. 497, nÈ coloro che entro il detto termine provvedono

all'obbligo  della  denuncia  di  cui all'art. 13 del decreto legge 6

luglio  1974,  n.  258,  convertito  con modificazioni nella legge 14

agosto 1974, n. 393.

  Non  sono, infine, punibili quanti detengono, in forza di denunzia,

presentata  a  norma  dell'art.  38  del  testo  unico della legge di

pubblica  sicurezza,  ed  accettata  dai  competenti  organi, armi da

guerra  o tipo guerra impropriamente acquisite come armi comuni prima

dell'entrata  in  vigore  della presente legge, sempre che provvedano

agli adempimenti prescritti entro sessanta giorni dalla pubblicazione

del catalogo di cui al precedente art. 7.

 

 

 

                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

                              Art. 37.

 

  Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da

sparo   previsto   dall'art.   7,  ne  sono  ammesse  la  produzione,

l'importazione  e l'esportazione, a condizione che gli esercenti tali

attività  siano  muniti  delle  prescritte  licenze  dell'autorità di

pubblica  sicurezza  e che ogni arma sia contrassegnata dal numero di

matricola.

  Sono, altresì, consentiti, anche dopo la pubblicazione del catalogo

nazionale  di  cui all'art. 7, l'esportazione ed il commercio di armi

comuni  da sparo non catalogate, prodotte od importate anteriormente,

purchÈ  registrate  con  i  rispettivi  numeri  di matricola, a norma

dell'art.  35  del  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza 18

giugno 1931, n. 773.

 

 

 

 

                DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI{TP}

 

 

                              Art. 38.

 

  Le  disposizioni di cui all'art. 5 della presente legge concernenti

i  giocattoli  si  applicano decorso un anno dal giorno di entrata in

vigore della legge stessa.

 

 

                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

 

                              Art. 39.

 

  Entro   sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge

l'autorità  di  pubblica  sicurezza  deve  procedere ad una revisione

straordinaria  delle autorizzazioni a privati per la raccolta di armi

da  guerra o tipo guerra o di parti di esse o di munizioni da guerra,

previste  dall'art.  28  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica

sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

  Nell'ipotesi  di revoca della licenza, le armi, entro trenta giorni

dal relativo provvedimento, possono essere cedute agli enti pubblici,

nonchè  ai  soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di

armi  da  guerra  o  tipo  guerra o di munizioni da guerra, ad enti e

persone residenti all'estero.

 

 

 

                   DISPOSIZONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

                              Art. 40.

 

  Per  tutto  quanto  non previsto dalla presente legge continuano ad

applicarsi  le  disposizioni  del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n.

635,  con  le  successive  rispettive  modificazioni, nonchè le altre

vigenti  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di armi

ed esplosivi.

  Nulla  È innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n.

497.