SULPM – CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONI
Legge 18
aprile 1975, n. 110
(in Gazz. Uff., 21 aprile, n. 105).
Norme integrative della
disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi.
La Camera dei
deputati ed il
Senato della Repubblica
hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Armi da guerra, armi tipo guerra e
munizioni da guerra.
Agli
effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e
delle altre disposizioni legislative o
regolamentari in materia sono
armi da
guerra le armi
di ogni specie che, per la loro
spiccata
potenzialità di
offesa, sono o possono essere
destinate al moderno
armamento delle
truppe nazionali o
estere per l'impiego bellico,
nonchè le
bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi
chimici, i
congegni bellici micidiali
di qualunque natura,
le
bottiglie o
gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto
salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 2,
sono
armi tipo
guerra quelle che,
pur non rientrando tra le armi da
guerra, possono
utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da
guerra o
sono predisposte al
funzionamento automatico per
l'esecuzione del
tiro a raffica o presentano
caratteristiche
balistiche o
di impiego comuni con le armi da guerra.
Sono
munizioni da guerra
le cartucce e i
relativi bossoli, i
proiettili o
parti di essi destinati al caricamento delle armi da
guerra.
Art. 2.
Armi e munizioni comuni da sparo.
Agli
stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1
e salvo
quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono
armi comuni da
sparo:
a)
i fucili anche
semiautomatici con una o più canne ad anima
liscia;
b)
i fucili con
due canne ad
anima rigata, a caricamento
successivo con
azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad
anime lisce o rigate, a
caricamento
successivo con azione manuale;
d)
i fucili, le
carabine ed i moschetti ad una canna ad anima
rigata, anche
se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e)
i fucili e le carabine che
impiegano munizioni a percussione
anulare,
purchÈ non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento
semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad
avancarica di modelli anteriori
al 1890.
Sono
altresì armi comuni da sparo i
fucili e le carabine che, pur
potendosi prestare
all'utilizzazione del
munizionamento da guerra,
presentino
specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso
di caccia
o sportivo, abbiano
limitato volume di fuoco e siano
destinate ad
utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo
quelle denominate <<da
bersaglio da
sala>>, o ad emissione di gas, gli strumenti lanciarazzi
e le
armi ad aria
compressa sia lunghe che corte, escluse quelle
destinate alla pesca e quelle per le quali la
commissione consultiva
di cui
al successivo art.
6 escluda, in
relazione alle
caratteristiche proprie
delle stesse, l'attitudine a
recare offesa
alla persona.
Le
munizioni a palla
destinate alle armi
da sparo comuni non
possono comunque
essere costituite con
pallottole a nucleo
perforante, traccianti, incendiarie, a carica
esplosiva,
autopropellenti, nE’
possono essere tali
da emettere sostanze
stupefacenti, tossiche
o corrosive, eccettuate
le cartucce che
lanciano sostanze
e strumenti narcotizzanti destinate a fini
scientifici e
di zoofilia per
le quali venga rilasciata apposita
licenza del
questore.
Le
disposizioni del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, con
le successive
rispettive modificazioni, e
della presente legge
relative alla detenzione ed al porto delle armi non
si applicano nei
riguardi degli
strumenti lanciarazzi e
delle relative munizioni
quando il
loro impiego È
previsto da disposizioni
legislative o
regolamentari.
Art. 3.
Alterazione di armi.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo le
caratteristiche meccaniche
o le
dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di
offesa,
ovvero ne
renda più agevole
il porto, l'uso o
l'occultamento, È
punito con
la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire
trecentomila a
lire due milioni.
Art. 4.
Porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Salve
le autorizzazioni previste dal
terzo comma dell'art. 42 del
testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
e successive
modificazioni, non possono essere portati, fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa,
armi, mazze ferrate
o bastoni
ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza
giustificato motivo, non
possono portarsi, fuori
della
propria abitazione
o delle appartenenze di essa,
bastoni muniti di
puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio
atti ad offendere,
mazze, tubi,
catene, fionde, bulloni,
sfere metalliche, nonchè
qualsiasi altro strumento non considerato
espressamente come arma da
punta o
da taglio, chiaramente
utilizzabile, per le circostanze di
tempo e di
luogo, per l'offesa alla persona.
Il
contravventore È punito con l'arresto da un mese ad un anno e
con l'ammenda da lire cinquantamila a lire
duecentomila. Nei casi di
lieve entità,
riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere,
può essere
irrogata la sola pena dell'ammenda.
‚
vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone
munite di licenza. Il trasgressore È punito con
l'arresto da quattro
a diciotto
mesi e con
l'ammenda da lire
centomila a lire
quattrocentomila. La
pena È dell'arresto da uno
a tre anni e
dell'ammenda da
lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il
fatto È
commesso da persona non munita di licenza.
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel
comma precedente, porta
in una
riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati
nel primo
o nel secondo comma, È
punito con l'arresto da due a
diciotto mesi
e con l'ammenda da lire
centomila a lire
quattrocentomila.
La
pena È raddoppiata nei casi in
cui le armi o gli altri oggetti
di cui
ai precedenti commi
sono usati al fine di compiere reati.
Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso
stesso costituisce
un'aggravante
specifica per il reato commesso.
Gli
ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria devono procedere
all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di
trasgressione alle
norme dei
precedenti commi quarto e quinto.
Con la condanna deve essere disposta la
confisca delle armi e degli
altri oggetti
atti ad offendere.
Sono abrogati l'art. 19 e il primo e secondo
comma dell'art. 42 del
testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
e successive
modificazioni.
Non
sono considerate armi
ai fini delle disposizioni
penali di
questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e
degli striscioni
usate nelle
pubbliche manifestazioni e
nei cortei, nÈ gli altri
oggetti simbolici
usati nelle stesse
circostanze, salvo che non
vengano
adoperati come oggetti contundenti.
Art. 5.
Limiti alle registrazioni.
Divieto di giocattoli trasformabili in armi.
Le
disposizioni di cui al primo comma dell'art. 55 del testo unico
delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni,
non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce
da caccia
a pallini, dei
relativi bossoli o inneschi nonchè alla
vendita dei
pallini per le armi ad aria
compressa e dei giocattoli
pirici.
L'art.
4ùbis del decreto legge 22 novembre 1956,
n. 1274,
convertito
nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, È abrogato.
Le
disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio
1940, n.
635, e quelle della presente legge non si applicano ai
giocattoli.
I
giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con
l'impiego di
tecniche e di
materiali che ne
consentano la
trasformazione in
armi da guerra o comuni da sparo o che consentano
l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di
oggetti idonei
all'offesa della
persona. Devono inoltre
avere l'estremità della
canna parzialmente o totalmente occlusa da
un visibile tappo rosso
incorporato.
Nessuna limitazione È posta all'aspetto dei
giocattoli riproducenti
armi destinati
alla esportazione.
Chiunque
non osserva le disposizioni del precedente quarto comma È
punito con
la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire
centomila a
lire un milione.
Art. 6.
Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi.
E’
istituita, presso il
Ministero dell'interno, la commissione
consultiva centrale
per il controllo delle armi. La
commissione si
compone di
un presidente, di
due rappresentanti del
Ministero
dell'interno, di
due del Ministero
della difesa, di cinque del
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di cui
quattro in
rappresentanza dei settori della produzione industriale ed
artigianale e
di quello della caccia e del commercio, su designazione
delle associazioni di categoria pi—
rappresentative, di uno del
Ministero del
commercio con l'estero,
di tre esperti in materia
balistica e
di un esperto in armi
antiche, artistiche, rare o
comunque di
importanza storica.
Le
mansioni di segretario sono
esercitate da un funzionario della
direzione
generale della pubblica sicurezza.
Il
presidente e i componenti della commissione sono nominati
con
decreto del
Ministro per l'interno, durano
in carica cinque anni e
possono essere
riconfermati. Per ciascun
componente effettivo È
nominato un
supplente.
In
caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le
funzioni il componente
effettivo annualmente delegato dal presidente;
in caso
di assenza o di
impedimento dei componenti effettivi, ne
fanno le veci
i supplenti.
La
commissione esprime parere
sulla catalogazione delle
armi
prodotte o
importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per
le loro
caratteristiche, non rientrino
nelle categorie contemplate
nel precedente
art. 1, nonchè
su tutte le
questioni ad essa
sottoposte dal
Ministero dell'interno in ordine alle armi ed alle
misure di
sicurezza per quanto
concerne la fabbricazione, la
riparazione, il deposito, la custodia, il commercio,
l'importazione,
l'esportazione, la
detenzione, la raccolta,
la collezione, il
trasporto e
l'uso delle armi.
Art. 7.
Catalogo nazionale delle armi
comuni da sparo.
E’ istituito, presso il Ministero
dell'interno, il catalogo
nazionale delle
armi comuni da
sparo delle quali
È ammessa la
produzione o
l'importazione definitiva.
La
catalogazione dei prototipi
di nuova produzione o di nuova
importazione avverrà
sulla base dei disegni e delle caratteristiche
indicate nella
domanda o dei prototipi stessi.
La
presentazione del prototipo
non È comunque richiesta per i
fucili da caccia ad anima liscia, nonchè per le
riproduzioni di armi
antiche ad
avancarica, all'iscrizione dei
quali in catalogo si
procede
tenendo conto delle caratteristiche comuni a tali armi.
L'iscrizione dell'arma nel catalogo
costituisce accertamento
definitivo della
qualità di arma
comune da sparo posseduta dal
prototipo.
Nel catalogo sono indicati:
il numero progressivo d'iscrizione;
la descrizione dell'arma e il calibro;
il produttore o l'importatore;
lo Stato in cui l'arma È prodotta o dal
quale È importata.
Confezioni
artistiche od artigianali non
alterano il prototipo se
rimangono invariate
le qualità balistiche,
il calibro e le parti
meccaniche di
esso.
Con
propri decreti da
pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale, il
Ministro per
l'interno determina:
1) la data d'inizio delle operazioni di
catalogazione;
2) le modalità per l'iscrizione nel
catalogo e quelle relative al
rifiuto
dell'iscrizione;
3)
le modalità per
la pubblicazione e gli aggiornamenti del
catalogo.
Art. 8.
Accertamento
per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia
di armi.
La
richiesta intesa ad ottenere il
nulla osta per l'acquisto o la
cessione di
armi, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,
n. 773, modificato
con decreto legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge
22 dicembre
1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o
della
cessione.
La
licenza di cui
all'art. 31 del
testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza
È richiesta anche per l'esercizio dell'industria
di riparazione
delle armi.
Il rilascio delle autorizzazioni per la
fabbricazione, la raccolta,
il commercio,
la collezione, il deposito e la
riparazione di armi,
nonchè del permesso di porto d'armi, previsti dagli
articoli 28, 31,
32, 35
e 42 del testo unico
sopracitato e 37 del regio decreto 6
maggio 1940,
n. 635, e
dalla presente legge,
È subordinato
all'accertamento
della capacità tecnica del richiedente.
Ai
fini dell'accertamento della
capacità tecnica, l'interessato
deve sostenere
apposito esame presso la commissione di cui all'art.
49 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza. La commissione
È integrata da
un esperto designato dal Ministero della difesa quando
l'accertamento
È richiesto da persona che debba esercitare l'attività
di
fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
Le
disposizioni di cui
ai precedenti commi si applicano altresì
alle persone che rappresentano, a norma dell'art.
8 del citato testo
unico, il
titolare dell'autorizzazione di polizia.
Coloro che hanno prestato servizio militare
nelle Forze armate o in
uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano
appartenuto ai ruoli
del personale
civile della pubblica
sicurezza in qualità
di
funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al
maneggio delle
armi rilasciato
dalla competente sezione della Federazione del tiro a
segno nazionale
devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto
per l'esercizio
delle attività di
fabbricazione, riparazione o
commercio di
armi.
L'accertamento della capacità tecnica
non È richiesto per
l'acquisto e
il porto di
armi da parte
di coloro che
siano
autorizzati
per legge.
La
capacità tecnica È
presunta nei confronti
di coloro che,
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già
ottenuto le
autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi
previsti in
materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di
pubblica
sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Coloro
che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono
richiedere alla competente autorità di pubblica
sicurezza la licenza
di cui
al secondo comma del presente articolo entro il termine
di
quarantacinque
giorni dall'entrata in vigore della legge.
L'art.
33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931,
n. 773, È abrogato.
Art. 9.
Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di
polizia in materia di
armi.
Oltre
quanto stabilito dall'art. 11 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza
18 giugno 1931,
n. 773, e
successive
modificazioni, le
autorizzazioni di polizia
prescritte per la
fabbricazione, la
raccolta, il commercio, l'importazione,
l'esportazione, la
collezione, il deposito,
la riparazione e il
trasporto di
armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate
alle persone
che si trovino nelle condizioni
indicate nell'art. 43
dello stesso
testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni,
l'autorità di
pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la
presentazione
del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del
predetto testo
unico modificato con decreto legge 22 novembre 1956,
n. 1274,
convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.
Ferme restando le disposizioni contenute
nell'art. 8 della legge 31
maggio 1965,
n. 575, le
autorizzazioni di cui al primo comma non
possono essere rilasciate a coloro che siano
sottoposti ad una delle
misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Art. 10.
Divieto di detenzione e raccolta di armi da
guerra. Collezione di
armi comuni da sparo.
A
decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge, non
possono rilasciarsi
licenze per la detenzione o la raccolta di armi
da guerra,
o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da
guerra.
Le armi di cui sia stata autorizzata la
detenzione o la raccolta ai
sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza
18 giugno
1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore
della
presente legge, possono essere trasferite soltanto
per successione a
causa di
morte, per versamento ai competenti organi del
Ministero
della difesa, per cessione agli enti pubblici di
cui al quinto comma
ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la
fabbricazione di armi
da guerra o
tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione,
con
l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi,
ad enti o persone residenti all'estero.
L'erede, il privato o l'ente
pubblico cui
pervengono, in tutto o in parte,
tali armi È tenuto a
darne immediato
avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il
rilascio di
apposita autorizzazione a
conservarle. In quanto
applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti
articoli 8 e
9.
Chiunque
trasferisce le armi
di cui all'art. 28 del testo unico
delle leggi
di pubblica sicurezza
per cause diverse
da quelle
indicate nel
precedente comma È punito con la reclusione da due a sei
anni e la
multa da lire duecentomila a lire due milioni.
‚
punito con l'ammenda fino a lire centomila chiunque,
essendone
obbligato, omette
di dare l'avviso previsto nel secondo comma del
presente
articolo.
Salva
la normativa concernente
la dotazione di armi alle Forze
armate ed
ai Corpi armati dello Stato, È consentita la detenzione e
la raccolta delle armi e dei materiali indicati
nel primo comma allo
Stato e,
nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in
relazione all'esercizio di attività di carattere
storico o culturale
nonchè ai
soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di
armi da guerra
o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di
studio, di
esperimento, di collaudo.
La
detenzione di armi comuni da
sparo, per fini diversi da quelli
previsti dall'art.
31 del testo unico delle
leggi di pubblica
sicurezza, È limitata al numero di due per le armi
comuni da sparo e
per le armi da caccia al numero di sei. La
detenzione di armi comuni
da sparo
in misura superiore È
subordinata al rilascio di apposita
licenza di
collezione da parte
del questore, nel
limite di un
esemplare per
ogni modello del catalogo nazionale.
Restano
ferme le disposizioni del testo unico
delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le
armi antiche. Sono
armi antiche
quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente
al 1890. Per
le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica
di modelli
anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da
emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e
il Ministro per
i beni
culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge. Dette
armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.
La
richiesta della licenza al questore deve essere effettuata
da
parte di
coloro che già detengono armi
comuni da sparo in quantità
superiori a
quelle indicate nel
sesto comma entro il termine di
centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la raccolta e la collezione di armi di
qualsiasi tipo È esclusa
la detenzione del relativo munizionamento. Il
divieto non si applica
alle raccolte
per ragioni di commercio e di industria.
Chiunque
non osserva gli
obblighi o i divieti di cui al
sesto,
ottavo e nono comma È punito con la reclusione da
uno a quattro anni
e con la multa
da lire duecentomila a lire un milione.
Art. 11.
Immatricolazione delle armi comuni
da sparo.
Sulle
armi comuni da
sparo prodotte nello Stato devono essere
impressi, in
modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il
marchio, idonei
ad identificarle nonchè il numero di iscrizione del
prototipo o
dell'esemplare nel catalogo
nazionale ed il numero
progressivo di
matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere
impresso sulle
canne intercambiabili di armi.
Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della
legge 23 febbraio 1960,
n. 186,
il Banco nazionale
di prova di
Gardone Valtrompia,
direttamente o
a mezzo delle sue sezioni,
accerta che le armi o le
canne presentate rechino le indicazioni prescritte
nel primo comma e
imprime uno
speciale contrassegno con
l'emblema della Repubblica
italiana e
la sigla di identificazione del Banco o della
sezione.
L'operazione deve
essere annotata con l'attribuzione di un numero
progressivo in apposito registro da tenersi a cura del
Banco o della
sezione.
Le
armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i
punzoni di
prova di
uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non
sono
assoggettate alla
presentazione al Banco
di prova di
Gardone
Valtrompia quando
rechino i contrassegni di cui al primo comma.
Qualora
manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi
di cui
al comma precedente, l'importatore deve curare i
necessari
adempimenti.
In caso
di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo
comma il
Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata
richiesta degli
aventi diritto, vistata
dall'ufficio locale di
pubblica sicurezza
o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal
fine, in
luogo del numero
di matricola È
impresso il numero
progressivo di
iscrizione dell'operazione nel
registro di cui al
secondo comma.
Le
disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì
alle
armi comuni
da sparo ed
alle canne intercambiabili importate
dall'estero.
Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo
art. 13.
Le
norme del presente articolo relative all'apposizione sulle armi
del numero
di iscrizione nel
catalogo nazionale, si applicano
a
decorrere dalla
data indicata nel
decreto ministeriale di cui al
precedente
art. 7, settimo comma, n. 1).
Entro
il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui
al precedente
comma debbono essere presentate al Banco nazionale di
prova o
alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per
l'apposizione
di quest'ultimo a norma del quinto comma:
le
armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate
prima
dell'entrata
in vigore della presente legge, con esclusione di quelle
prodotte o
importate anteriormente al 1920;
le
armi portatili da
fuoco di cui
al precedente art.
1
appartenenti a
privati di cui È consentita la detenzione.
Per il compimento delle operazioni previste
dal presente articolo È
dovuto al
Banco nazionale di prova un diritto fisso da determinarsi
secondo le
modalità previste dall'art.
3 della citata legge 23
febbraio 1960,
n. 186.
Art. 12.
Importazione definitiva di anni
comuni da sparo.
Chi,
senza licenza per
la fabbricazione ed il commercio di armi
intende
importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel
corso dello
stesso anno solare, oltre alla
licenza del questore di
cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18
giugno 1931,
n. 773, deve munirsi di apposita
licenza del prefetto
della provincia
in cui l'interessato ha la
propria residenza
anagrafica.
La
richiesta intesa ad ottenere il
rilascio delle licenze di
importazione
deve essere motivata.
Il
rilascio delle licenze
d'importazione È subordinato
all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti,
delle
autorizzazioni
di competenza di altre pubbliche amministrazioni.
Non
può essere autorizzata
l'importazione di armi comuni da sparo
non catalogate
a norma del precedente art. 7.
Chiunque importa armi in numero superiore a
tre senza munirsi della
licenza di cui
al primo comma È punito con la reclusione da uno a sei
anni e
con la multa da lire
duecentomila a lire un milione e
cinquecentomila.
Art. 13.
Modalità per l'importazione definitiva di
armi comuni da sparo.
La
dogana alla quale
vengono presentate per
l'importazione
definitiva armi
comuni da sparo
deve, dopo la nazionalizzazione,
curarne l'inoltro,
a spese dell'importatore, al
Banco nazionale di
prova di
Gardone Valtrompia od
alla pi— vicina sezione di esso,
eccezion fatta
per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di
prova siano
riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186,
alla legge
12 dicembre 1973,
n. 993 ed alle altre disposizioni
vigenti, purchÈ provviste dei segni distintivi di cui
al primo comma
dell'art. 11.
E’ abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 della
legge 23 febbraio 1960
n. 186.
Art. 14.
Armi inidonee e non
catalogate.
Qualora
le armi comuni da sparo e le
canne presentate al Banco od
alle sezioni
non superino la prova prescritta dall'art. 1 della legge
23 febbraio
1960, n. 186,
ovvero risultino non catalogate
o non
conformi ai
tipi catalogati, È dato avviso,
entro trenta giorni, a
cura del Banco
o della sezione, al produttore od all'importatore.
Trascorsi
trenta giorni dalla
comunicazione dell'avviso di cui al
primo comma
senza che il produttore abbia
disposto il ritiro delle
armi ovvero senza che l'importatore abbia
richiesto il rinvio, a sue
spese, delle
armi medesime alla dogana che ha
provveduto alla loro
nazionalizzazione, per
la rispedizione all'estero,
le armi si
considerano abbandonate
e sono versate alla competente direzione di
artiglieria che
può disporne la
rottamazione e la
successiva
alienazione.
Sono
del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana
ai sensi
del comma precedente, delle
quali l'importatore non abbia
richiesto la
rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti
giorni dalla
comunicazione
all'interessato da parte della dogana
medesima.
La
rispedizione all'estero delle
armi inidonee o non catalogate È
effettuata in
deroga ai divieti economici e
valutari in materia di
armi e
comporta lo sgravio dei diritti
doganali liquidati all'atto
dell'importazione ed
il rimborso di quelli già pagati, esclusi in
ogni caso i
corrispettivi per servizi resi.
Le
disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono
applicabili anche
per la restituzione ai produttori
ed agli
importatori delle
armi di cui sia stato
eventualmente richiesto il
deposito o
l'esibizione da parte del
Ministero dell'interno per la
catalogazione
ai sensi del precedente art. 7.
Contro
il giudizio negativo
del Banco nazionale
di prova per
mancata catalogazione di un'arma È
ammesso ricorso entro trenta
giorni al
Ministero dell'interno.
Art. 15.
Importazione temporanea di armi
comuni da sparo.
I
cittadini italiani residenti
all'estero, o dimoranti all'estero
per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non
residenti in Italia,
sono ammessi
all'importazione
temporanea, senza la licenza di
cui
all'art. 31
del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931,
n. 773, di armi comuni da sparo,
ad uso sportivo o di
caccia, a
condizione che tali
armi siano provviste del numero di
matricola.
Con
decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri
per gli
affari esteri, per
le finanze, per
l'agricoltura e le
foreste, per
il commercio con
l'estero e per
il turismo e lo
spettacolo, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate
le modalità
per l'introduzione, la
detenzione, il porto
e il
trasporto all'interno dello Stato delle
armi temporaneamente
importate
nonchè il numero delle stesse.
Ai fini della presente legge si considera
temporanea l'importazione
per un periodo
non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine
l'interessato
È soggetto agli obblighi di cui al precedente art. 12.
Chiunque
non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di
cui al secondo
comma È punito con la reclusione da sei mesi a un anno
e con la multa
da lire ventimila a lire centomila.
Art. 16.
Esportazione di armi.
Nelle
operazioni concernenti le
armi comuni da sparo di cui al
precedente art. 2 dichiarate per l'esportazione, sono
obbligatori la
visita doganale
e il riscontro della guardia di finanza.
Il
rilascio della licenza di polizia per l'esportazione di armi di
ogni tipo
È subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi
previsti, delle
autorizzazioni di competenza
di altre pubbliche
amministrazioni.
L'esportazione delle armi deve avvenire
entro il termine di novanta
giorni dal rilascio della licenza, salvo
l'esistenza di giustificati
motivi. A tal
fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire
all'autorità che
ha rilasciato la licenza
la bolletta di
esportazione, ovvero
copia di essa
autenticata o vistata
dall'autorità
medesima.
Il contravventore all'obbligo di cui al
precedente comma È punito a
norma dell'art. 17 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza
18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni.
Con
decreto del Ministro per le
finanze, di concerto col Ministro
per l'interno, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, sono
determinate le
modalità per assicurare
l'effettiva uscita dal
territorio dello Stato delle armi destinate
all'esportazione, nonchè
quelle per
disciplinare l'esportazione temporanea,
da parte di
persone
residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo
o di caccia.
Con
decreto del Ministro per
l'interno, sentito il Ministro per i
beni culturali,
da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, sono
determinate le
modalità relative alla temporanea esportazione di armi
antiche, artistiche,
rare o comunque aventi importanza storica ai
fini di mostre
e scambi culturali.
Art. 17.
Divieto di compravendita di armi comuni da
sparo commissionate per
corrispondenza.
Alle
persone residenti nello
Stato non È consentita
la
compravendita di
armi comuni da
sparo commissionate per
corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad
esercitare
attività industriali
o commerciali in materia di
armi, o che abbia
ottenuto apposito
nulla osta del
prefetto della provincia in cui
risiede. Di
ogni spedizione la
ditta interessata deve
dare
comunicazione all'ufficio
di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al
comando dei
carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
I trasgressori sono
puniti con la reclusione da uno a sei mesi e
con la multa
fino a lire centocinquantamila.
Art. 18.
Modalità per il trasporto di armi
ed esplosivi.
Salvo
che non sia
disposto diversamente dalla
relativa
autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli articoli
1 e 2 o
parti di
esse deve essere
effettuato esclusivamente a mezzo di
pubblici servizi o di imprese di trasporto in
possesso dei requisiti
prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o
regolamentari, o
di soggetti
dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti
di specifica
autorizzazione del questore
della provincia di
residenza, in possesso
dei requisiti di cui al precedente art. 9.
Oltre
a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza
18 giugno 1931,
n. 773, e dal regio decreto 6
maggio 1940,
n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le
modalità per
il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi
di ogni genere, nonchè per la spedizione, la
ricezione, presa e resa
a domicilio,
sono determinate con decreto del Ministro per l'interno,
da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, di
concerto con i Ministri
per la
difesa, per le
finanze, per i
trasporti, per la marina
mercantile e
per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito delle
rispettive
competenze.
Chiunque
non osserva le disposizioni del
primo comma o quelle del
decreto ministeriale di cui al
precedente comma È punito con la
reclusione da
sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a
lire
centomila.
Le
disposizioni del presente
articolo non si
applicano alle
cartucce da
caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale
ed alle
polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi
delle tessere
di riconoscimento previste dall'art. 52 del regolamento
6 maggio
1940, n. 635,
per il recapito di armi nella provincia È
attribuito alla
competenza del questore, previo
accertamento della
sussistenza
dei requisiti di cui al precedente art. 9.
Art. 19.
Trasporto di parti di
armi.
L'obbligo
dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e
34 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931,
n. 773, deve
essere osservato anche per il trasporto di singole parti
di armi da guerra e tipo guerra nonchè di
canne, carcasse, carrelli,
fusti,
tamburi, bascule e caricatori di armi comuni.
Qualora
il fatto non
costituisca un pi—
grave reato, il
contravventore È punito con l'arresto non inferiore ad un
mese e con
l'ammenda da
lire quarantamila a lire centosessantamila se trattasi
di parti
di armi da guerra o tipo guerra;
con l'arresto sino a tre
mesi e con l'ammenda fino a lire ottantamila se
trattasi di parti di
armi comuni.
Art. 20.
Custodia delle
armi e degli esplosivi. Denunzia di furto, smarrimento
o rinvenimento.
La
custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli
esplosivi deve
essere assicurata con ogni
diligenza nell'interesse
della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente
attività in
materia di
armi o di esplosivi o È autorizzato alla raccolta o alla
collezione di
armi deve adottare
e mantenere efficienti difese
antifurto secondo
le modalità prescritte
dall'autorità di pubblica
sicurezza.
Chiunque
non osserva le prescrizioni di
cui al precedente comma È
punito, se il
fatto non costituisce pi— grave reato, con l'arresto da
uno a tre mesi
o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.
Dello
smarrimento o del
furto di armi o di parti di esse o di
esplosivi di
qualunque natura deve essere
fatta immediata denunzia
all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo
manchi, al pi—
vicino comando
dei carabinieri.
Il
contravventore È punito
con l'ammenda fino
a lire
cinquecentomila.
Chiunque
rinvenga un'arma o parti di essa
È tenuto ad effettuarne
immediatamente il
deposito presso l'ufficio
locale di pubblica
sicurezza o,
in mancanza, presso
il più vicino comando dei
carabinieri
che ne rilasciano apposita ricevuta.
Chiunque
rinvenga esplosivi di
qualunque natura o
venga a
conoscenza di
depositi o di
rinvenimenti di esplosivi È tenuto a
darne immediata
notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o,
in mancanza,
al pi— vicino comando dei carabinieri.
Salva
l'applicazione delle sanzioni
previste dalle vigenti
disposizioni in
materia di detenzione e porto illegale di armi o di
esplosivi di
qualunque natura, il
contravventore È punito
con
l'arresto fino
a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.
Art. 21.
Distrazione o sottrazione di
armi.
Chiunque
distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque
detiene le
armi di cui agli
articoli 1 e 2 al fine di sovvertire
l'ordinamento
dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle
persone o la sicurezza della collettività mediante
la commissione di
attentati o
comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI,
del libro
II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306
dello stesso codice, È punito con la reclusione da
cinque a quindici
anni.
Art. 22.
Locazione e comodato di
armi.
Non
È consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli
articoli 1 e
2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero
di armi
destinate ad uso
sportivo o di
caccia, ovvero che il
conduttore o
accomodatario sia munito
di autorizzazione per la
fabbricazione di
armi o munizioni ed il
contratto avvenga per
esigenze di
studio, di esperimento, di collaudo.
‚
punito con la reclusione da due ad otto anni e con la
multa da
lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque dà o
riceve in locazione o comodato armi in violazione
del divieto di cui
al precedente
comma.
La
pena È raddoppiata se l'attività
di locazione o comodato delle
armi risulta
abituale.
Art. 23.
Armi clandestine.
Sono considerate clandestine:
1) le armi comuni da sparo non catalogate
ai sensi del precedente
art. 7;
2)
le armi comuni
e le canne sprovviste dei
numeri, dei
contrassegni e
delle sigle di cui al precedente art. 11.
‚
punito con la
reclusione da due a otto anni e con la multa da
lire duecentomila a lire un
milione e cinquecentomila chiunque
fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia,
pone in vendita
o altrimenti
cede armi o canne clandestine.
Chiunque
detiene armi o
canne clandestine È
punito con la
reclusione da
sei mesi a cinque anni e con la multa da lire centomila
a lire un
milione.
Si applica la pena della reclusione da uno a
sei anni e la multa da
lire centocinquantamila a lire un
milione e cinquecentomila a
chiunque porta
in luogo pubblico o aperto al
pubblico armi o canne
clandestine. La
stessa pena si applica altresì a chiunque cancella,
contraffà o
altera i numeri di catalogo o di
matricola e gli altri
segni
distintivi di cui al precedente art. 11.
Con
la sentenza di
condanna È ordinata
la revoca delle
autorizzazioni di
polizia in materia
di armi e la confisca delle
stesse armi.
Non
È punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei
segni d'identità
prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne
effettua il
trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero
dell'interno ai
fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al
Banco nazionale
di prova ai sensi del precedente art. 11.
Art. 24.
Divieto di fabbricazione di esplosivi
non riconosciuti.
Chiunque
fabbrica un prodotto
esplodente non riconosciuto o
modifica o
altera la composizione dei prodotti
esplodenti
riconosciuti e
classificati a norma
dell'art. 53 del testo unico
delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno
1931, n. 773, È punito
con la
reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa
da lire
duecentomila a
lire un milione.
La
sanzione di cui
al comma precedente
non si applica ai
fabbricanti di
prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal
Ministero dell'interno per l'attività di
ricerca, studio e
sperimentazione
condotta nel proprio stabilimento.
Art. 25.
Registro delle operazioni
giornaliere.
Chiunque,
per l'esercizio della
propria attività lavorativa, fa
abituale impiego
di esplosivi di
qualsiasi genere deve tenere il
registro delle
operazioni giornaliere previsto
dal primo comma
dell'art. 55
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931,
n. 773.
‚ punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da
lire duecentomila
a lire due milioni chi non osserva l'obbligo di cui
al comma
precedente.
Con
la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma
del citato
art. 55 che
non osservano l'obbligo
di tenuta del
registro.
Sono
punite con l'arresto
da venti giorni
a tre mesi e con
l'ammenda fino
a lire centomila le persone
obbligate a tenere il
predetto registro
le quali rifiutano ingiustificatamente di esibire
il registro
stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che
ne facciano
richiesta.
Art. 26.
Limiti alla detenzione senza denuncia
di munizioni.
‚
soggetto all'obbligo della
denuncia, stabilito dall'art. 38 del
testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
chi, in
possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni
per armi
comuni da sparo eccedenti la
dotazione di 1000 cartucce a
pallini per
fucili da caccia.
Art. 27.
Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in
materia di esplosivi.
Il
rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del
testo
unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, È
subordinato all'accertamento dei requisiti di cui al
precedente art.
9.
Art. 28.
Responsabilità nell'impiego di
esplosivi.
I
titolari delle licenze
di deposito per il consumo permanente,
temporaneo o
giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso
adibiti, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico
delle leggi di
pubblica sicurezza
18 giugno 1931,
n. 773, e 100 e 101 del regio
decreto 6
maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, devono
seguire personalmente o esclusivamente a mezzo delle persone che li
rappresentano a norma dell'art. 8 del citato testo unico
le attività
e le
operazioni d'impiego e di utilizzo degli esplosivi medesimi.
Chiunque
non osserva le disposizioni di
cui al precedente comma È
punito con
la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da
lire centomila
a lire un milione.
Art. 29.
Distrazione o sottrazione di
esplosivi.
Chiunque
distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque
detiene esplosivi di ogni genere al fine di
sovvertire l'ordinamento
dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita
delle persone o la
sicurezza della
collettività mediante la commissione di attentati o
comunque di
uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II
del codice
penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso
codice, È
punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Art. 30.
Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate
e dei Corpi armati
dello Stato.
Le
autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, e
dalla presente legge,
nonchè gli adempimenti di cui
agli
articoli 28, terzo comma, e 34 del citato testo unico
delle leggi di
pubblica sicurezza
non sono richiesti per le armi, o parti di esse,
munizioni ed
esplosivi appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi
armati dello Stato e per il personale delle Forze
armate e dei Corpi
armati dello
Stato impiegato nell'esercizio
delle funzioni e degli
altri compiti
di istituto.
Con
decreto del Ministro
per la difesa, da pubblicarsi
nella
Gazzetta Ufficiale,
di concerto con
il Ministro per l'interno,
verranno specificati i documenti di accompagnamento
necessari per il
trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni
e di esplosivi
che non venga effettuato direttamente dalle
Forze armate o dai Corpi
armati dello Stato.
Art. 31.
Vigilanza sulle attività di tiro
a segno.
Ferme
restando le disposizioni di cui al decretoùlegge 16 dicembre
1935, n.
2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul
Tiro a segno nazionale e successive
modificazioni, i direttori e gli
istruttori
delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono
munirsi di
apposita licenza del
prefetto, da rilasciarsi previo
accertamento della
capacità tecnica e
dei requisiti di
cui al
precedente
art. 9.
La
capacità tecnica È
presunta nei confronti
di coloro che
esercitano la propria attività in seno alle sezioni del
tiro a segno
all'entrata in
vigore della presente legge.
I presidenti
delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere
costantemente
aggiornati:
a) l'elenco degli iscritti con le relative
generalità;
b)
l'inventario delle armi
in dotazione con
la relativa
descrizione per
numero di matricola,
tipo, calibro, fabbrica e
nazionalità, con
richiamo ai titoli
che ne legittimano la
provenienza, ai
fini di cui all'ultimo comma dell'art. 38 del testo
unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773;
c)
il registro di
carico e scarico
per le munizioni, con
l'indicazione
dei nominativi degli utilizzatori;
d)
un registro sulle
frequenze in cui
devono giornalmente
annotarsi le
generalità di coloro
che si esercitano al tiro, con
l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonchè
degli orari di
inizio e di
conclusione delle singole esercitazioni.
Gli
atti di cui al precedente comma
devono essere esibiti ad ogni
richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica
sicurezza, i quali vi
appongono la
data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
I
presidenti delle sezioni
di tiro a
segno sono responsabili
dell'osservanza
delle disposizioni del primo comma dell'art. 20 della
presente
legge.
La
vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'art. 76
del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, È
attribuita all'autorità
provinciale di
pubblica sicurezza che
vi procede secondo
le
competenze stabilite
dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, previo
accertamento dei requisiti
soggettivi
prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.
Salvo che il fatto non costituisca pi— grave
reato, il trasgressore
degli obblighi di cui al presente articolo È
punito con l'arresto da
tre mesi
a due anni o con l'ammenda da
lire duecentomila a lire un
milione.
Art. 32.
Vigilanza sulle armi e munizioni
raccolte nei musei.
Salva
la normativa concernente
le armi in dotazione alle Forze
armate o
ai Corpi armati
dello Stato e
fermo restando quanto
stabilito nella
legge 1ø giugno
1939, n. 1089,
sulle cose di
interesse storico
o artistico, i direttori dei musei di Stato, di
altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali,
cui È affidata la
custodia e
la conservazione di
raccolte di armi da guerra o tipo
guerra o di
parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di
armi comuni
da sparo, di
collezioni di armi artistiche, rare o
antiche devono, entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente
legge, redigere
l'inventario dei materiali
custoditi su apposito
registro ai
sensi dell'art. 16,
primo comma, del regio decreto 6
maggio 1940,
n. 635.
Le persone di cui al primo comma sono
altresì obbligate a curare il
puntuale aggiornamento dell'inventario, comunicandone
immediatamente
le variazioni
al questore.
Per la compilazione dell'inventario e delle
variazioni si osservano
le formalità
di cui all'art. 31, terzo comma, lettera b).
L'inventario ed i relativi
aggiornamenti devono essere esibiti ad
ogni richiesta
degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali
vi appongono
la data e la
firma ogni qualvolta procedono al loro
esame.
Le persone
di cui al primo comma sono responsabili dell'osservanza
delle
disposizioni del primo comma dell'art. 20 della presente legge.
Salvo che il fatto non costituisca pi— grave
reato, il trasgressore
degli obblighi di cui al presente articolo È
punito con l'arresto da
tre mesi
a due anni o con l'ammenda da
lire duecentomila a lire un
milione.
Ai
musei indicati nel
presente articolo non
si applicano le
disposizioni
di cui al primo comma dell'art. 28 del testo unico delle
leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Fermo restando il disposto dell'ultimo comma
dell'art. 37 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, la licenza del
Ministero dell'interno
non È
prescritta per la cessione di
cimeli o armi antiche da parte
degli stessi musei.
Le
armi antiche e
artistiche comunque versate all'autorità di
pubblica sicurezza
o alle direzioni di artiglieria non potranno
essere distrutte senza il preventivo consenso di un
esperto nominato
dal
sovrintendente per le gallerie competente per territorio.
Le
armi riconosciute di
interesse storico e artistico saranno
destinate alle
raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle
gallerie
competente per territorio.
Tale
disciplina non si
applica alle armi in dotazione
ai Corpi
armati dello
Stato eventualmente destinate alla distruzione.
Art. 33.
Vigilanza sulle aste pubbliche
di armi.
Chiunque
presiede pubbliche aste
di vendita di
armi non può
aggiudicare queste ultime a persone che non siano munite
di permesso
di porto
d'armi ovvero di
nulla osta all'acquisto rilasciato dal
questore ai
sensi dei precedenti articoli 8 e 9 nonchè dell'art. 35
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n.
773, come
modificato con decretoùlegge 22 novembre 1956, n. 1274,
convertito
nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.
‚
vietata la vendita,
nelle pubbliche aste, di armi da guerra o
tipo guerra
nonchè delle armi
comuni sprovviste dei numeri,
dei
contrassegni e
delle sigle di cui al precedente art. 11.
Almeno
tre giorni prima
dell'effettuazione di un pubblico incanto
nel quale
si procede alla vendita di armi, deve essere dato avviso,
da parte
della persona incaricata di presiedervi, al questore del
luogo in cui deve essere eseguita la vendita. In
detto avviso devono
essere indicati:
le generalità della persona incaricata di dirigere
l'asta pubblica;
il luogo, la
data, e l'ora delle operazioni; le
quantità e i
tipi di armi messi all'asta.
Chiunque
È preposto allo svolgimento di
una pubblica asta di armi
deve tenere un
registro delle operazioni giornaliere nel quale devono
essere indicate
le generalità delle persone con cui le operazioni
stesse sono
compiute.
Salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, il trasgressore
degli obblighi di cui al presente articolo È
punito con l'arresto da
tre mesi
a due anni e con l'ammenda da
lire duecentomila a lire un
milione.
Le
stesse pene si
applicano nei confronti
dei responsabili
dell'inosservanza delle
disposizioni contenute nell'art.
59 del
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica
sicurezza 6
maggio 1940, n. 635.
Art. 34.
Sanzioni penali.
Le
pene stabilite dal codice penale
e dal testo unico delle leggi
di pubblica
sicurezza 18 giugno
1931, n. 773,
e successive
modificazioni, per
le contravvenzioni alle
norme concernenti gli
esplosivi sono
triplicate.
In ogni caso l'arresto non può essere
inferiore a tre mesi.
Art. 35.
Giudizio direttissimo.
Per
i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso
con il giudizio direttissimo salvo che non siano
necessarie speciali
indagini. Per
i reati connessi
si procede, di
regola, previa
separazione
dei giudizi.
Art. 36.
Sanatorie.
I detentori delle armi comuni da sparo che,
alla data di entrata in
vigore della
presente legge, non abbiano provveduto a denunciare ai
sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza
18 giugno
1931, n. 773, le armi medesime, non sono punibili, ai sensi
delle disposizioni vigenti, qualora ottemperino all'obbligo della
denuncia entro
il termine di sessanta giorni dalla predetta data,
sempre che la
denuncia avvenga prima dell'accertamento del reato.
Non
sono, altresì, punibili coloro che, entro lo stesso termine di
sessanta giorni
e prima dell'accertamento del
reato, consegnano le
armi o
parti di esse,
le munizioni, gli
esplosivi e gli altri
congegni micidiali illegittimamente detenuti di cui
all'art. 1 della
legge 2
ottobre 1967, n. 895, modificato dall'art. 9 della legge 14
ottobre 1974,
n. 497, nÈ coloro che entro il detto termine provvedono
all'obbligo della
denuncia di cui all'art. 13 del decreto legge 6
luglio 1974,
n. 258, convertito
con modificazioni nella legge 14
agosto 1974,
n. 393.
Non
sono, infine, punibili quanti detengono, in forza di denunzia,
presentata a
norma dell'art. 38
del testo unico della legge di
pubblica sicurezza,
ed accettata dai
competenti organi, armi da
guerra o tipo guerra impropriamente acquisite come
armi comuni prima
dell'entrata in
vigore della presente legge,
sempre che provvedano
agli
adempimenti prescritti entro sessanta giorni dalla pubblicazione
del catalogo
di cui al precedente art. 7.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 37.
Sino alla pubblicazione del catalogo
nazionale delle armi comuni da
sparo previsto
dall'art. 7, ne
sono ammesse la
produzione,
l'importazione e l'esportazione, a condizione che gli
esercenti tali
attività siano
muniti delle prescritte
licenze dell'autorità di
pubblica sicurezza
e che ogni arma sia contrassegnata dal numero di
matricola.
Sono, altresì, consentiti, anche dopo la
pubblicazione del catalogo
nazionale di
cui all'art. 7, l'esportazione ed il commercio di armi
comuni da sparo non catalogate, prodotte od
importate anteriormente,
purchÈ registrate
con i rispettivi numeri di matricola, a norma
dell'art. 35
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931,
n. 773.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI{TP}
Art. 38.
Le
disposizioni di cui all'art. 5 della presente legge concernenti
i giocattoli
si applicano decorso un anno dal
giorno di entrata in
vigore della
legge stessa.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 39.
Entro
sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge
l'autorità di
pubblica sicurezza deve
procedere ad una revisione
straordinaria delle autorizzazioni a privati per la
raccolta di armi
da guerra o tipo guerra o di parti di esse o di
munizioni da guerra,
previste dall'art.
28 del testo unico delle
leggi di pubblica
sicurezza 18
giugno 1931, n. 773.
Nell'ipotesi di revoca della licenza, le armi, entro trenta giorni
dal relativo
provvedimento, possono essere cedute agli enti pubblici,
nonchè ai
soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di
armi da
guerra o tipo
guerra o di munizioni da guerra, ad enti e
persone
residenti all'estero.
DISPOSIZONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 40.
Per
tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano
ad
applicarsi le
disposizioni del testo unico
delle leggi di pubblica
sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, con
le successive rispettive
modificazioni, nonchè le altre
vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi
ed esplosivi.
Nulla
È innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n.
497.