CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE

ARCHIVIO LEGISLATIVO

 

Legge  11  agosto 1991, n. 266

Legge-quadro sul volontariato.

(Gazz. Uff., 22 agosto, n. 196).

 

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

Il Presidente della Repubblica:

 

Promulga la seguente legge:

 

Art. 1.

 

Finalità e oggetto della legge.

 

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione

dell'attività  di  volontariato  come  espressione di partecipazione,

solidarietà  e  pluralismo,  ne promuove lo sviluppo salvaguardandone

l'autonomia  e  ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento

delle  finalità  di carattere sociale, civile e culturale individuate

dallo  Stato,  dalle  regioni, dalle province autonome di Trento e di

Bolzano e dagli enti locali.

2.  La  presente  legge  stabilisce  i principi cui le regioni e le

province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le

istituzioni  pubbliche  e  le organizzazioni di volontariato nonchÈ i

criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti

locali nei medesimi rapporti.

 

 

Art. 2.

 

Attività di volontariato.

 

1.  Ai  fini della presente legge per attività di volontariato deve

intendersi  quella  prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,

tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di

lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2.  L'attività  del  volontario  non pu• essere retribuita in alcun

modo  nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto

rimborsate    dall'organizzazione    di    appartenenza    le   spese

effettivamente   sostenute  per  l'attività  prestata,  entro  limiti

preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3.  La qualità di volontario È incompatibile con qualsiasi forma di

rapporto  di  lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto

di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

 

 

Art. 3.

 

Organizzazioni di volontariato.

 

1.  E’  considerato  organizzazione  di  volontariato ogni organismo

liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art.

2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni

personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2.  Le  organizzazioni  di  volontariato  possono assumere la forma

giuridica  che ritengono pi- adeguata al perseguimento dei loro fini,

salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3.  Negli  accordi  degli  aderenti,  nell'atto costitutivo o nello

statuto,  oltre  a  quanto  disposto dal codice civile per le diverse

forme   giuridiche   che   l'organizzazione   assume,  devono  essere

espressamente  previsti  l'assenza di fini di lucro, la democraticità

della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative

nonchÈ  la  gratuità  delle  prestazioni  fornite  dagli  aderenti, i

criteri  di  ammissione  e  di  esclusione  di  questi ultimi, i loro

obblighi  e  diritti.  Devono  essere  altresi stabiliti l'obbligo di

formazione  del  bilancio,  dal  quale  devono  risultare  i  beni, i

contributi  o  i lasciti ricevuti, nonchÈ le modalità di approvazione

dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4.  Le  organizzazioni  di volontariato possono assumere lavoratori

dipendenti   o   avvalersi   di   prestazioni   di   lavoro  autonomo

esclusivamente  nei  limiti  necessari al loro regolare funzionamento

oppure  occorrenti  a  qualificare o specializzare l'attività da esse

svolta.

5.  Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante

strutture  proprie  o,  nelle  forme e nei modi previsti dalla legge,

nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

 

 

 

Art. 4.

 

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.

 

1.  Le  organizzazioni  di volontariato debbono assicurare i propri

aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni

e  le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchÈ

per la responsabilità civile verso i terzi.

2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi

semplificati,  con  polizze  anche  numeriche  o  collettive,  e sono

disciplinati i relativi controlli.

 

 

 

Art. 5.

 

Risorse economiche.

 

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche

per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività

da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c)  contributi  dello  Stato, di enti o di istituzioni pubbliche,

finalizzati  esclusivamente  al  sostegno di specifiche e documentate

attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g)   entrate  derivanti  da  attività  commerciali  e  produttive

marginali.

 

2.   Le   organizzazioni  di  volontariato,  prive  di  personalità

giuridica,   iscritte   nei  registri  di  cui  all'art.  6,  possono

acquistare  beni  mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo

svolgimento  della  propria attività. Possono inoltre, in deroga agli

articoli  600  e  786  del  codice civile, accettare donazioni e, con

beneficio  d'inventario,  lasciti  testamentari,  destinando  i  beni

ricevuti  e  le  loro  rendite  esclusivamente al conseguimento delle

finalità  previste  dagli  accordi,  dall'atto  costitutivo  e  dallo

statuto.

3.  I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai

fini  della  trascrizione  dei  relativi  acquisti  si  applicano gli

articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4.  In  caso  di  scioglimento,  cessazione ovvero estinzione delle

organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma

giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione

sono  devoluti  ad  altre  organizzazioni di volontariato operanti in

identico  o  analogo  settore, secondo le indicazioni contenute nello

statuto  o  negli  accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le

disposizioni del codice civile.

 

 

 

 

Art. 6.

 

Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti

dalle regioni e dalle province autonome.

 

1.  Le  regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e

la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri È condizione necessaria per accedere ai

contributi  pubblici  nonchÈ  per  stipulare  le  convenzioni  e  per

beneficiare  delle  agevolazioni  fiscali, secondo le disposizioni di

cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3.  Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni

di  volontariato  che  abbiano  i  requisiti  di cui all'art. 3 e che

alleghino  alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto

o degli accordi degli aderenti.

4.  Le  regioni e le province autonome determinano i criteri per la

revisione  periodica dei registri, al fine di verificare il permanere

dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato

da  parte  delle  organizzazioni  iscritte.  Le regioni e le province

autonome  dispongono  la cancellazione dal registro con provvedimento

motivato.

5.  Contro  il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il

provvedimento  di  cancellazione  È  ammesso  ricorso, nel termine di

trenta   giorni  dalla  comunicazione,  al  tribunale  amministrativo

regionale,  il  quale  decide  in  camera  di consiglio, entro trenta

giorni  dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi

i  difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione

del tribunale È appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della

stessa,  al  Consiglio  di  Stato,  il  quale  decide con le medesime

modalità e negli stessi termini.

6.  Le  regioni  e  le  province  autonome  inviano ogni anno copia

aggiornata   dei   registri   all'Osservatorio   nazionale   per   il

volontariato, previsto dall'art. 12.

7.  Le  organizzazioni  iscritte  nei  registri  sono  tenute  alla

conservazione  della  documentazione  relativa  alle  entrate  di cui

all'art.  5,  comma  1,  con  l'indicazione  nominativa  dei soggetti

eroganti.

 

 

 

 

Art. 7.

 

Convenzioni.

 

1.  Lo  Stato,  le regioni, le province autonome, gli enti locali e

gli   altri  enti  pubblici  possono  stipulare  convenzioni  con  le

organizzazioni  di  volontariato  iscritte  da  almeno  sei  mesi nei

registri  di  cui  all'art.  6 e che dimostrino attitudine e capacità

operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire

l'esistenza  delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le

attività  oggetto della convenzione, nonchÈ il rispetto dei diritti e

della  dignità  degli  utenti.  Devono  inoltre  prevedere  forme  di

verifica  delle  prestazioni e di controllo della loro qualità nonchÈ

le modalità di rimborso delle spese.

3.   La  copertura  assicurativa  di  cui  all'art.  4  È  elemento

essenziale  della  convenzione  e  gli  oneri  relativi sono a carico

dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

 

 

Art. 8.

 

Agevolazioni fiscali.

 

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui

all'art.  3,  costituite  esclusivamente  per  fini di solidarietà, e

quelli  connessi  allo  svolgimento  delle  loro attività sono esenti

dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di

cui  all'art.  3,  costituite esclusivamente per fini di solidarietà,

non si considerano cessioni di beni nÈ prestazioni di servizi ai fini

dell'imposta  sul  valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di

eredità  o  di  legato  sono  esenti  da  ogni imposta a carico delle

organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3.  All'art.  17  della  legge  29  dicembre  1990,  n.  408,  come

modificato  dall'art.  1  della  legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il

comma 1-bis È aggiunto il seguente:

<<1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i

medesimi  principi  e  criteri  direttivi,  saranno introdotte misure

volte  a  favorire  le  erogazioni  liberali in denaro a favore delle

organizzazioni  di  volontariato costituite esclusivamente ai fini di

solidarietà,  purchÈ  le  attività  siano  destinate  a  finalità  di

volontariato,  riconosciute  idonee in base alla normativa vigente in

materia  e  che  risultano  iscritte senza interruzione da almeno due

anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione

di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1,  dovrà  essere prevista la

deducibilità  delle  predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10,

65  e  110  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e

successive   modificazioni  e  integrazioni,  per  un  ammontare  non

superiore  a  lire  2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa,

nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del

2  per  cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100

milioni>>.

4.  I  proventi  derivanti  da  attività  commerciali  e produttive

marginali  non  costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta

sul  reddito  delle  persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale

sui  redditi  (ILOR),  qualora sia documentato il loro totale impiego

per  i  fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle

domande  di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità

delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto,

di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

 

 

 

Art. 9.

 

Valutazione dell'imponibile.

 

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui

all'art.  6  si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 20, primo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n.  598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

 

 

 

Art. 10.

 

Norme regionali e delle province autonome.

 

1.   Le   leggi   regionali   e  provinciali  devono  salvaguardare

l'autonomia  di  organizzazione  e  di  iniziativa del volontariato e

favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

 

a)  le  modalità  cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo

svolgimento  delle  prestazioni  che formano oggetto dell'attività di

volontariato,  all'interno  delle  strutture pubbliche e di strutture

convenzionate con le regioni e le province autonome;

b)  le  forme  di  partecipazione consultiva delle organizzazioni

iscritte  nei  registri  di  cui all'art. 6 alla programmazione degli

interventi nei settori in cui esse operano;

c)  i  requisiti  ed i criteri che danno titolo di priorità nella

scelta  delle  organizzazioni  per la stipulazione delle convenzioni,

anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d)  gli  organi  e le forme di controllo, secondo quanto previsto

dall'art. 6;

e)  le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle

attività di volontariato;

f)  la  partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni

iscritte  nei  registri  di  cui  all'art.  6 ai corsi di formazione,

qualificazione  e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle

regioni,  dalle  province autonome e dagli enti locali nei settori di

diretto intervento delle organizzazioni stesse.

 

 

 

Art. 11.

 

 

Diritto all'informazione ed accesso ai documenti

amministrativi.

 

1.  Alle  organizzazioni  di volontariato, iscritte nei registri di

cui  all'art.  6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della

legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.   Ai  fini  di  cui  al  comma  1  sono  considerate  situazioni

giuridicamente  rilevanti  quelle  attinenti  al  perseguimento degli

scopi statutari delle organizzazioni.

 

 

Art. 12.

 

Osservatorio nazionale per il volontariato.

 

1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su

proposta   del   Ministro   per   gli  affari  sociali,  È  istituito

l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro

per  gli  affari  sociali  o  da  un suo delegato e composto da dieci

rappresentanti   delle   organizzazioni   e   delle   federazioni  di

volontariato  operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre

rappresentanti    delle    organizzazioni    sindacali   maggiormente

rappresentative.  L'Osservatorio,  che  si  avvale del personale, dei

mezzi  e  dei  servizi  messi  a disposizione dal Segretario generale

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

 

a)  provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato

ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

c)  fornire  ogni  utile elemento per la promozione e lo sviluppo

del volontariato;

d)   approvare   progetti   sperimentali   elaborati,   anche  in

collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato

iscritte  nei  registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze

sociali  e  per  favorire l'applicazione di metodologie di intervento

particolarmente  avanzate;  e)  offrire  sostegno  e  consulenza  per

progetti  di  informatizzazione  e  di  banche-dati  nei  settori  di

competenza della presente legge;

f)  pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e

sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g)   sostenere,   anche  con  la  collaborazione  delle  regioni,

iniziative  di  formazione  ed  aggiornamento  per la prestazione dei

servizi;

h)   pubblicare   un   bollettino  periodico  di  informazione  e

promuovere  altre  iniziative  finalizzate  alla  circolazione  delle

notizie attinenti l'attività di volontariato;

i)  promuovere,  con  cadenza triennale, una Conferenza nazionale

del   volontariato,   alla   quale   partecipano   tutti  i  soggetti

istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

 

2.  E’  istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento  per  gli  affari sociali, il Fondo per il volontariato,

finalizzato  a  sostenere  finanziariamente  i  progetti  di cui alla

lettera d) del comma 1.

 

 

 

 

Art. 13.

 

Limiti di applicabilità.

 

1.   E’  fatta  salva  la  normativa  vigente  per  le  attività  di

volontariato  non  contemplate  nella presente legge, con particolare

riferimento   alle   attività  di  cooperazione  internazionale  allo

sviluppo,  di  protezione  civile e a quelle connesse con il servizio

civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

 

 

 

Art. 14.

 

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.

 

1.   Per   il  funzionamento  dell'Osservatorio  nazionale  per  il

volontariato,  per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'art.

12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato

di  cui  al  comma 1, lettera i), dello stesso art. 12, È autorizzata

una  spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992

e 1993.

2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1991-1993,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero

del   tesoro   per  l'anno  finanziario  1991,  all'uopo  utilizzando

parzialmente l'accantonamento: <<Legge-quadro sulle organizzazioni di

volontariato>>.

3.  Le  minori  entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2

dell'art.  8,  sono  valutate complessivamente in lire 1 miliardo per

ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte

mediante  utilizzazione  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del

bilancio  triennale  1991-1993,  al  capitolo  6856  dello  stato  di

previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1991,

all'uopo  utilizzando  parzialmente  l'accantonamento: <<Legge-quadro

sulle organizzazioni di volontariato>>.

 

 

Art. 15.

 

Fondi speciali presso le regioni.

 

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20

novembre  1990,  n.  356, devono prevedere nei propri statuti che una

quota  non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto

delle  spese  di  funzionamento  e  dell'accantonamento  di  cui alla

lettera  d)  del  comma  1 dello stesso art. 12, venga destinata alla

costituzione   di  fondi  speciali  presso  le  regioni  al  fine  di

istituire,  per  il  tramite  degli enti locali, centri di servizio a

disposizione  delle  organizzazioni  di  volontariato,  e  da  queste

gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2.  Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle

operazioni  di  ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto

legislativo  n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità

di  cui  al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo

delle  somme destinate ad opere di beneficienza e di pubblica utilità

ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929,

n. 967 e successive modificazioni.

3.  Le  modalità  di  attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2,

saranno  stabilite  con  decreto del Ministro del tesoro, di concerto

con  il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di

pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

Art. 16.

 

Norme transitorie e finali.

 

1.  Fatte  salve  le  competenze delle regioni a statuto speciale e

delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono

ad  emanare  o  adeguare  le  norme  per  l'attuazione  dei  principi

contenuti  nella  presente  legge  entro un anno dalla data della sua

entrata in vigore.

 

 

 

 

Art. 17.

 

Flessibilità nell'orario di lavoro.

 

1.  I  lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei

registri   di  cui  all'art.  6,  per  poter  espletare  attività  di

volontariato,  hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità

di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli

accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2.  All'art.  3  della  legge  29 marzo 1983, n. 93, È aggiunto, in

fine, il seguente comma:

<<Gli  accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai

lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la

loro  opera  volontaria  e  gratuita  in  favore di organizzazioni di

volontariato  riconosciute  idonee  dalla  normativa  in  materia, di

usufruire  di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro

o     di    turnazioni,    compatibilmente    con    l'organizzazione

dell'amministrazione di appartenenza>>.