CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
Legge 11
agosto 1991, n. 266
Legge-quadro
sul volontariato.
(Gazz.
Uff., 22 agosto, n. 196).
La
Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica
hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Finalità e oggetto della legge.
1. La Repubblica italiana riconosce il valore
sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di
partecipazione,
solidarietà e pluralismo,
ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il
conseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate
dallo Stato, dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente
legge stabilisce i principi cui le regioni e le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra
le
istituzioni pubbliche e le
organizzazioni di volontariato nonchÈ i
criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli
enti
locali nei medesimi rapporti.
Art. 2.
Attività di volontariato.
1. Ai fini della presente legge per attività di
volontariato deve
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e
gratuito,
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini
di
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del
volontario non pu• essere
retribuita in alcun
modo nemmeno dal
beneficiario. Al volontario possono essere soltanto
rimborsate
dall'organizzazione di appartenenza le spese
effettivamente
sostenute per l'attività
prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di
volontario È incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni
altro rapporto
di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Art. 3.
Organizzazioni di volontariato.
1. E’
considerato organizzazione di
volontariato ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui
all'art.
2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle
prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma
giuridica che ritengono
pi- adeguata al perseguimento dei loro fini,
salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi
degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello
statuto, oltre a
quanto disposto dal codice
civile per le diverse
forme giuridiche che
l'organizzazione assume, devono
essere
espressamente
previsti l'assenza di fini di
lucro, la democraticità
della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche
associative
nonchÈ la gratuità
delle prestazioni fornite
dagli aderenti, i
criteri di ammissione
e di esclusione di questi ultimi, i loro
obblighi e diritti.
Devono essere altresi stabiliti l'obbligo di
formazione del bilancio,
dal quale devono
risultare i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti, nonchÈ le modalità di
approvazione
dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi
di prestazioni di
lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti
necessari al loro regolare funzionamento
oppure occorrenti a
qualificare o specializzare l'attività da esse
svolta.
5. Le organizzazioni
svolgono le attività di volontariato mediante
strutture proprie o,
nelle forme e nei modi previsti
dalla legge,
nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 4.
Assicurazione degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri
aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli
infortuni
e le malattie connessi
allo svolgimento dell'attività stessa, nonchÈ
per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in
vigore della presente legge, sono individuati meccanismi
assicurativi
semplificati, con polizze
anche numeriche o
collettive, e sono
disciplinati i relativi controlli.
Art. 5.
Risorse economiche.
1. Le organizzazioni di volontariato traggono
le risorse economiche
per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria
attività
da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c)
contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche,
finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g)
entrate derivanti da
attività commerciali e
produttive
marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive
di personalità
giuridica, iscritte nei
registri di cui
all'art. 6, possono
acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti
per lo
svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga
agli
articoli 600 e
786 del codice civile, accettare donazioni e, con
beneficio
d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni
ricevuti e le
loro rendite esclusivamente al conseguimento delle
finalità previste dagli
accordi, dall'atto costitutivo
e dallo
statuto.
3. I beni di cui al comma
2 sono intestati alle organizzazioni. Ai
fini della trascrizione dei relativi acquisti
si applicano gli
articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso
di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle
organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro
forma
giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della
liquidazione
sono devoluti ad
altre organizzazioni di
volontariato operanti in
identico o analogo
settore, secondo le indicazioni contenute nello
statuto o negli
accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le
disposizioni del codice civile.
Art. 6.
Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti
dalle regioni e dalle province autonome.
1. Le regioni e le province autonome disciplinano
l'istituzione e
la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di
volontariato.
2. L'iscrizione ai registri È condizione
necessaria per accedere ai
contributi pubblici nonchÈ
per stipulare le
convenzioni e per
beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di
cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere
iscritte nei registri le organizzazioni
di volontariato che
abbiano i requisiti
di cui all'art. 3 e che
alleghino alla richiesta
copia dell'atto costitutivo e dello statuto
o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i
criteri per la
revisione periodica dei
registri, al fine di verificare il permanere
dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato
da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province
autonome dispongono la cancellazione dal registro con
provvedimento
motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione
o contro il
provvedimento di cancellazione È ammesso ricorso, nel termine di
trenta giorni dalla
comunicazione, al tribunale
amministrativo
regionale, il quale
decide in camera
di consiglio, entro trenta
giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi
i difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale È appellabile, entro trenta giorni dalla notifica
della
stessa, al Consiglio
di Stato, il
quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni
e le province autonome inviano ogni anno copia
aggiornata dei registri
all'Osservatorio nazionale per
il
volontariato, previsto dall'art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri
sono tenute alla
conservazione della documentazione relativa alle entrate
di cui
all'art. 5, comma
1, con l'indicazione
nominativa dei soggetti
eroganti.
Art. 7.
Convenzioni.
1. Lo Stato,
le regioni, le province autonome, gli enti locali e
gli altri enti
pubblici possono stipulare
convenzioni con le
organizzazioni di volontariato iscritte da almeno
sei mesi nei
registri di cui
all'art. 6 e che dimostrino
attitudine e capacità
operativa.
2. Le convenzioni devono contenere
disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle
condizioni necessarie a svolgere con continuità le
attività oggetto della
convenzione, nonchÈ il rispetto dei diritti e
della dignità degli
utenti. Devono inoltre
prevedere forme di
verifica delle prestazioni e di controllo della loro
qualità nonchÈ
le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura
assicurativa di cui
all'art. 4 È
elemento
essenziale della convenzione
e gli oneri relativi sono a
carico
dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 8.
Agevolazioni fiscali.
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni
di volontariato di cui
all'art. 3, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, e
quelli connessi allo
svolgimento delle loro attività sono esenti
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle
organizzazioni di volontariato di
cui all'art. 3,
costituite esclusivamente per fini di solidarietà,
non si considerano cessioni di beni nÈ prestazioni di servizi ai
fini
dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le
attribuzioni di
eredità o di
legato sono esenti
da ogni imposta a carico delle
organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All'art. 17
della legge 29
dicembre 1990, n.
408, come
modificato dall'art. 1
della legge 25 marzo 1991, n.
102, dopo il
comma 1-bis È aggiunto il seguente:
<<1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e
secondo i
medesimi principi e
criteri direttivi, saranno introdotte misure
volte a favorire
le erogazioni liberali in denaro a favore delle
organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai
fini di
solidarietà, purchÈ le
attività siano destinate
a finalità di
volontariato,
riconosciute idonee in base alla
normativa vigente in
materia e che
risultano iscritte senza
interruzione da almeno due
anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla
disposizione
di cui alla
lettera a) del
comma 1, dovrà
essere prevista la
deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli
10,
65 e 110
del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive
modificazioni e integrazioni, per un ammontare
non
superiore a lire
2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa,
nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite
del
2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un
massimo di lire 100
milioni>>.
4. I proventi
derivanti da attività
commerciali e produttive
marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini
dell'imposta
sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale
sui redditi (ILOR),
qualora sia documentato il loro totale impiego
per i fini istituzionali dell'organizzazione di
volontariato. Sulle
domande di esenzione,
previo accertamento della natura e dell'entità
delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio
decreto,
di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Art. 9.
Valutazione dell'imponibile.
1. Alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui
all'art. 6 si
applicano le disposizioni di cui
all'art. 20, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,
n. 598, come sostituito
dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
Art. 10.
Norme regionali e delle province autonome.
1. Le leggi
regionali e provinciali
devono salvaguardare
l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e
favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a)
le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per
lo
svolgimento delle prestazioni
che formano oggetto dell'attività di
volontariato,
all'interno delle strutture pubbliche e di strutture
convenzionate con le regioni e le province autonome;
b)
le forme di
partecipazione consultiva delle organizzazioni
iscritte nei registri
di cui all'art. 6 alla
programmazione degli
interventi nei settori in cui esse operano;
c)
i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità
nella
scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni,
anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d)
gli organi e le forme di controllo, secondo quanto
previsto
dall'art. 6;
e) le
condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle
attività di volontariato;
f)
la partecipazione dei volontari
aderenti alle organizzazioni
iscritte nei registri
di cui all'art. 6 ai corsi di
formazione,
qualificazione e
aggiornamento professionale svolti o promossi dalle
regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei
settori di
diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Art. 11.
Diritto all'informazione ed accesso ai
documenti
amministrativi.
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di
cui all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui al
capo V della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini
di cui al comma 1
sono considerate situazioni
giuridicamente
rilevanti quelle attinenti
al perseguimento degli
scopi statutari delle organizzazioni.
Art. 12.
Osservatorio nazionale per il volontariato.
1. Con decreto
del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro
per gli affari
sociali, È istituito
l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal
Ministro
per gli affari
sociali o da
un suo delegato e composto da dieci
rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di
volontariato operanti in
almeno sei regioni, da due esperti e da tre
rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
L'Osservatorio, che si
avvale del personale, dei
mezzi e dei
servizi messi a disposizione dal Segretario generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti
compiti:
a)
provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato
ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e
all'estero;
c)
fornire ogni utile elemento per la promozione e lo
sviluppo
del volontariato;
d)
approvare progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di
volontariato
iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad
emergenze
sociali e per
favorire l'applicazione di metodologie di intervento
particolarmente
avanzate; e) offrire
sostegno e consulenza
per
progetti di informatizzazione e di banche-dati
nei settori di
competenza della presente legge;
f)
pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e
sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g)
sostenere, anche con
la collaborazione delle
regioni,
iniziative di formazione
ed aggiornamento per la prestazione dei
servizi;
h)
pubblicare un bollettino
periodico di informazione e
promuovere altre iniziative
finalizzate alla circolazione delle
notizie attinenti l'attività di volontariato;
i)
promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale
del volontariato, alla
quale partecipano tutti
i soggetti
istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. E’
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli
affari sociali, il Fondo per il volontariato,
finalizzato a sostenere
finanziariamente i progetti
di cui alla
lettera d) del comma 1.
Art. 13.
Limiti di applicabilità.
1. E’ fatta
salva la normativa
vigente per le
attività di
volontariato non contemplate
nella presente legge, con particolare
riferimento alle attività
di cooperazione internazionale allo
sviluppo, di protezione
civile e a quelle connesse con il servizio
civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Art. 14.
Autorizzazione di spesa e copertura
finanziaria.
1. Per il
funzionamento
dell'Osservatorio nazionale per
il
volontariato, per la
dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'art.
12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del
volontariato
di cui al
comma 1, lettera i), dello stesso art. 12, È autorizzata
una spesa di due miliardi
di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992
e 1993.
2. All'onere di cui al
comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero
del tesoro per
l'anno finanziario 1991,
all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento: <<Legge-quadro sulle
organizzazioni di
volontariato>>.
3. Le minori
entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2
dell'art. 8, sono
valutate complessivamente in lire 1 miliardo per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa
fronte
mediante
utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 6856
dello stato di
previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1991,
all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: <<Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato>>.
Art. 15.
Fondi speciali presso le regioni.
1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto
legislativo 20
novembre 1990, n.
356, devono prevedere nei propri statuti che una
quota non inferiore ad un
quindicesimo dei propri proventi, al netto
delle spese di
funzionamento e dell'accantonamento di
cui alla
lettera d) del
comma 1 dello stesso art. 12,
venga destinata alla
costituzione di fondi
speciali presso le
regioni al fine
di
istituire, per il
tramite degli enti locali,
centri di servizio a
disposizione delle organizzazioni di volontariato, e
da queste
gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio,
fino a quando non abbiano proceduto alle
operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del
citato decreto
legislativo n. 356 del
1990, devono destinare alle medesime finalità
di cui al comma 1 del presente articolo una quota
pari ad un decimo
delle somme destinate ad
opere di beneficienza e di pubblica utilità
ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile
1929,
n. 967 e successive modificazioni.
3. Le modalità
di attuazione delle norme di cui
ai commi 1 e 2,
saranno stabilite con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro per gli
affari sociali, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16.
Norme transitorie e finali.
1. Fatte salve
le competenze delle regioni a
statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
provvedono
ad emanare o
adeguare le norme
per l'attuazione dei
principi
contenuti nella presente
legge entro un anno dalla data
della sua
entrata in vigore.
Art. 17.
Flessibilità nell'orario di lavoro.
1. I lavoratori che facciano parte di
organizzazioni iscritte nei
registri di cui
all'art. 6, per
poter espletare attività
di
volontariato, hanno
diritto di usufruire delle forme di flessibilità
di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o
dagli
accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione
aziendale.
2. All'art. 3
della legge 29 marzo 1983, n. 93, È aggiunto, in
fine, il seguente comma:
<<Gli
accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai
lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora
la
loro opera volontaria
e gratuita in
favore di organizzazioni di
volontariato
riconosciute idonee dalla
normativa in materia, di
usufruire di particolari
forme di flessibilità degli orari di lavoro
o di turnazioni, compatibilmente
con l'organizzazione
dell'amministrazione di appartenenza>>.