D.P.R. 8/05/1987 n. 266
Art. 49.
Lavoro
straordinario.
1. Il
lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di
programmazione del lavoro
ed è consentito solo per
esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
2. Le
ore di lavoro straordinario, a
richiesta del dipendente, e con le modaliTà di cui ai commi ottavo e nono del
precedente art. 10, potranno essere compensate con ore libere da fruire di
norma nel mese successivo tenendo, comunque, conto dell'organizzazione ed
esigenze dell'amministrazione. I riposi
non riducono le misure del compenso incentivante di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
aprile 1984.
3. Con decorrenza 31 dicembre 1987, l'autorizzazione per l'effettuazione del lavoro straordinario, con la specificazione della spesa conseguente, sarà definita, su proposta di ciascuna amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Sono
fatte salve le
fattispecie previste dal quarto comma dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.
5. Con decorrenza 10 gennaio 1987 sarà
accantonato annualmente un importo non
inferiore al corrispettivo di cinque ore annue di lavoro straordinario da
destinare al fondo
di incentivazione della produttività.
6. Il
sopraindicato importo sarà portato in detrazione del fondo di cui all'art.
3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, il cui ammontare resta
stabilito nel limite fissato dalla
legge 22 dicembre 1986, n.910, senza
ulteriori incrementi, comprendendovi tutte le fattispecie sopra richiamate.
7. Fino
al 31 dicembre 1987, la misura
oraria dei compensi per lavoro
straordinario spettante al
personale del nono
livello retributivo è stabilita,
per le prestazioni diurne
eccedenti il normale orario d'obbligo nonché per quelle analoghe rese
nei giorni festivi o in orario notturno, rispettivamente in lire
10.936 e lire 12.363.
8. Dal
31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario è determinata
maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata
convenzionalmente dividendo per
156 i seguenti elementi retributivi:
-
stipendio
iniziale mensile lordo di livello;
-
indennità integrativa speciale in godimento nel mese
di dicembre dell'anno precedente;
-
rateo di tredicesima mensilità delle due
precedenti voci.
9. La maggiorazione di cui al comma 8 è pari al
quindici per cento per il lavoro
straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario
prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22
alle ore 6 del giorno
successivo) ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno
festivo.
10. In
concomitanza con l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni
straordinarie autorizzabili.
11. Per
ciascun anno finanziario un apposito gruppo costituito da
rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica,
del Ministero del tesoro
e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, verificherà la proficuità e la rispondenza alle
esigenze delle amministrazioni del lavoro straordinario
autorizzato nel periodo considerato.
12.
Il predetto
gruppo di lavoro sarà nominato con decreto del
Ministro per la funzione pubblica.