CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE

ARCHIVIO LEGISLATIVO

 

 

D.P.R. 8/05/1987 n. 266

Art. 49.

Lavoro straordinario.

 

  1.  Il  lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario  di  programmazione  del  lavoro  ed  è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

  2.  Le  ore  di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, e con le modaliTà di cui ai commi ottavo e nono del precedente art. 10, potranno essere compensate con ore libere da fruire di norma nel mese successivo  tenendo,  comunque, conto dell'organizzazione ed esigenze dell'amministrazione.  I  riposi  non riducono le misure del compenso incentivante  di  cui  al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984.

  3.   Con   decorrenza   31   dicembre  1987,  l'autorizzazione  per l'effettuazione del lavoro straordinario, con la specificazione della spesa   conseguente,   sarà  definita,   su   proposta  di  ciascuna amministrazione,   d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali,  con decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

  4.  Sono  fatte  salve  le  fattispecie  previste  dal quarto comma dell'art. 12  del  decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

  5.  Con decorrenza 10 gennaio 1987 sarà accantonato annualmente un importo  non inferiore al corrispettivo di cinque ore annue di lavoro straordinario   da   destinare   al  fondo  di  incentivazione  della produttività.

  6. Il sopraindicato importo sarà portato in detrazione del fondo di cui  all'art.  3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, il cui ammontare resta stabilito  nel limite fissato dalla legge 22 dicembre 1986, n.910,  senza ulteriori incrementi, comprendendovi tutte le fattispecie sopra richiamate.

  7.  Fino  al  31  dicembre  1987, la misura oraria dei compensi per lavoro   straordinario   spettante  al  personale  del  nono  livello retributivo  è  stabilita,  per  le  prestazioni  diurne eccedenti il normale  orario  d'obbligo nonché per quelle analoghe rese nei giorni festivi  o  in orario notturno, rispettivamente in lire 10.936 e lire 12.363.

  8.  Dal  31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario  è  determinata  maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario  calcolata  convenzionalmente  dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

-         stipendio iniziale mensile lordo di livello;

-         indennità  integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

-             rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

  9.  La maggiorazione di cui al comma 8 è pari al quindici per cento per  il  lavoro  straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore  22  alle  ore 6 del giorno successivo) ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.

  10.   In   concomitanza   con   l'incremento   della  tariffa  sarà proporzionalmente  diminuito  il  numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.

  11.  Per  ciascun anno finanziario un apposito gruppo costituito da rappresentanti   del   Dipartimento   della  funzione  pubblica,  del Ministero  del  tesoro  e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  sul  piano nazionale, verificherà la proficuità e la rispondenza   alle   esigenze   delle   amministrazioni   del  lavoro straordinario autorizzato nel periodo considerato.

12.            Il  predetto  gruppo  di  lavoro sarà nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica.