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LEGGE REGIONALE 9 marzo 1989, n. 17
Norme in materia di Polizia Municipale.
22.3.1989 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 18
LEGGE REGIONALE TOSCANA 18 novembre 1998,
n. 82
Caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di comunicazione
dei servizi di polizia locale.
LEGGE REGIONALE 9 marzo 1989, n. 17
Norme in materia di Polizia Municipale.
22.3.1989 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18
TITOLO IIL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE SEZIONE INorme generali ARTICOLO 1(Oggetto della legge) 1. La presente legge, nell’ambito dei principi fondamentalistabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, "legge - quadrosull’ordinamento della polizia municipale", detta disposizioniconcernenti l’ordinamento del servizio di polizia municipale, alfine di assicurare su tutto il territorio regionale l’uniforme edefficace espletamento delle funzioni di polizia locale svolte deicomuni. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per losvolgimento delle funzioni di polizia locale di competenza delleprovince, delle comunita’ montane e dei consorzi di enti locali,in conformita’ con i rispettivi ordinamenti. ARTICOLO 2(Istituzione e regolamento del servizio) 1. Il servizio di polizia municipale e’ la struttura organizzatadi persone e mezzi che puo’ essere costituita da ciascun comuneper l’espletamento delle funzioni di polizia locale. 2. Il servizio puo’ essere istituito qualora la dotazione dipersonale e mezzi assicuri il regolare svolgimento dei compiti dipolizia municipale su tutto il territorio comunale, tenuto contodelle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio -economiche del comune. 3. I comuni disciplinano il servizio di polizia municipale conproprio regolamento, in conformita’ all’art. 4 della legge 7marzo 1986, n. 65. ARTICOLO 3(Compiti) 1. Il Servizio di polizia municipale provvede allo svolgimentodei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti, cheprevedono in particolare: a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;b) vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello stato, della regione e degli enti locali, la cui esecuzione sia di competenza del comune;c) prestare servizio d’ordine, di vigilanza e di scorta nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza;d) svolgere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorita’ ed uffici legittimati a richiederli;e) vigilare sulla integrita’ e conservazione del patrimonio pubblico;f) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamita’ o disastri, nonche’ in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;g) svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dalla legge alla polizia municipale. 2. Gli addetti al servizio di polizia municipale svolgono anchefunzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliare di pubblicasicurezza, nei casi e con le modalita’ previste dalla leggestatale. ARTICOLO 4(Competenza territoriale) 1. Il personale addetto al servizio di polizia municipale svolgeordinatamente le proprie funzioni nell’ambito del territoriodell’ente di appartenenza. 2. Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, ilpersonale stesso puo’ compiere fuori dal territorio del proprioente: a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio, in caso di necessita’ dovuta alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza;c) le missioni per soccorso in caso di calamita’ e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformita’ agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto. 3. I distacchi e i comandi ad altro ente sono consentitiesclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti allefunzioni di polizia municipale. ARTICOLO 5(Organizzazione del servizio) 1. Le qualifiche funzionali e le relative norme di accesso, iprofili professionali, le attribuzioni, i doveri, leresponsabilita’ e quant’altro si riferisce ai limiti di impiegodel personale addetto al servizio di polizia municipale sonodeterminate dal comune di appartenenza ai sensi della normativavigente. 2. Il sindaco o l’assessore da lui delegato, nell’esercizio dellefunzioni di polizia locale, impartisce le direttive, vigilasull’espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previstidalle leggi e dai regolamenti. ARTICOLO 6(Personale stagionale) 1. Per sopperire a particolari esigenze stagionali del servizio,i comuni possono procedere all’assunzione temporanea di personalein conformita’ con la normativa vigente in materia. 2. I comuni stabiliscono i periodi per i quali si puo’ procedereall’assunzione del personale stagionale. SEZIONE IIGestione associata del servizio di polizia municipale ARTICOLO 7(Gestione associata) 1. Piu’ comuni possono accordarsi per l’istituzione e la gestionedel servizio di polizia municipale in forma associata, qualoraessi non dispongano di personale e mezzi sufficienti, ai sensidel secondo comma dell’art. 2, ad istituire tale servizio informa singola o comunque qualora lo ritengano opportuno perassicurare maggiore efficienza e funzionalita’ nell’espletamentodelle funzioni di polizia locale. 2. In tali casi i comuni, ferma restando la facolta’ dicostituire appositi consorzi, possono demandare la gestione delservizio di polizia municipale alla associazione intercomunale oalla comunita’ montana di cui fanno parte o provvedere mediantela stipulazione di apposite convenzioni o nelle altre formeammesse ai sensi delle leggi vigenti. ARTICOLO 8(Iniziative regionali di incentivazione e promozione) 1. La regione, tenuto conto della classe di appartenenza deicomuni, promuove la gestione associata del servizio di poliziamunicipale, contribuendo agli oneri sostenuti dai comuni stessi,in particolare per la formazione professionale del personaleaddetto al servizio. 2. I contributi di cui al precedente comma sono ripartitiannualmente dalla giunta regionale, nei limiti dell’appositostanziamento di bilancio. ARTICOLO 9(Organizzazione del servizio in forma associata) 1. In caso di gestione associata, i singoli comuni interessatidefiniscono d’intesa tra loro: a) le modalita’ di adozione ed i contenuti essenziali del regolamento del servizio;b) le modalita’ di utilizzazione del personale e dei mezzi nel territorio di ciascun comune;c) le modalita’ di esercizio delle funzioni di cui al secondo comma dell’art. 5, da parte del sindaco di ciascun comune;d) le modalita’ della gestione amministrativa e finanziaria del servizio. 2. Ferme restando le attribuzioni dei sindaci, ai sensi delsecondo comma dell’art. 5, i comuni associati possono attribuiread uno dei sindaci stessi o ad altra autorita’ dell’organismoassociativo la dipendenza del servizio ai fini organizzativi e dicoordinamento su tutto il territorio interessato. ARTICOLO 10(Altre forme di collaborazione tra i comuni) 1. I comuni, per esigenze di carattere stagionale, ricorrente ooccasionale ovvero ogni qualvolta lo ritengano opportuno onecessario, possono attuare forme di collaborazione per aspettisettoriali del servizio di polizia municipale, anche istituendoapposite strutture organizzative comuni e stabilendo a tal finele opportune intese. TITOLO IIIL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ARTICOLO 11(Istituzione del corpo di polizia municipale) 1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale e’espletato stabilmente da almeno sette addetti possono istituireil corpo di polizia municipale. 2. In caso di istituzione del corpo di polizia municipale, ilcomune tiene conto delle indicazioni di riferimento deliberatedal consiglio regionale su proposta della commissione tecnica dicui all’art. 27 ai fini della valutazione degli elementi di cuial secondo comma dell’art. 2, ed in particolare, del numero edella densita’ degli abitanti, dei flussi turistici e dellapopolazione non residente, dello sviluppo della rete viaria,dell’indice di motorizzazione, della quantita’ degli insediamentiproduttivi, nonche’ di altri eventuali dati significativi. ARTICOLO 12(Il regolamento del corpo di polizia municipale) 1. Il regolamento del corpo di polizia municipale stabilisce: a) l’organico del personale addetto al servizio, secondo criteri di funzionalita’ e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 11;b) l’ordinamento del corpo, che deve prevedere di norma la presenza di un comandante, con funzioni di responsabile del corpo, di addetti al coordinamento e al controllo, di operatori;c) il tipo di organizzazione del corpo, nel rispetto, dei principi di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65. ARTICOLO 13(Il comandante del corpo di polizia municipale) 1. Il comandante del corpo di polizia municipale dirige losvolgimento delle attivita’ di competenza del corpo, emana gliordini e le disposizioni organizzative ed operative, nel rispettodella legislazione vigente e del regolamento di cui all’art. 12. 2. Il comandante attua le direttive impartite dal sindaconell’ambito della propria competenza ed e’ responsabile verso ilsindaco stesso della organizzazione del servizio,dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico -operativo del personale appartenente al corpo. ARTICOLO 14(Gestione associata del corpo di polizia municipale) 1. Piu’ comuni possono istituire il corpo di polizia municipalein forma associata alle stesse condizioni di cui all’art. 11quanto al personale complessivamente addetto. 2. Il regolamento del corpo e’ adottato secondo le modalita’deliberate dai singoli comuni associati e si conforma ai principidella legge 7 marzo 1986, n. 65 e della presente legge. TITOLO IIIFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SEZIONE INorme generali ARTICOLO 15(Professionalita’ degli addetti al servizio di poliziamunicipale) 1. Il personale addetto al servizio di polizia municipale devepossedere una professionalita’ adeguata alle funzioni svolte. 2. La professionalita’ del personale addetto al servizio dipolizia municipale e’ assicurata tramite: a) il possesso di una preparazione giuridica di base, da accertarsi in sede di procedure per l’accesso;b) la partecipazione a corso - concorso oppure ad un corso di prima formazione durante il periodo di prova;c) la partecipazione periodica durante il rapporto di lavoro a corsi di aggiornamento;d) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all’impiego in specifici settori operativi. 3. In particolare, in relazione a quanto previsto in materia diporto dell’arma dal quinto comma dell’ art. 5 legge 7 marzo 1986,n. 65, il personale addetto al servizio di polizia municipalepartecipa a periodici corsi di addestramento all’uso dell’arma,consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, nelrispetto di quanto previsto dalle disposizioni statali inmateria. 4. Gli addetti al servizio sono tenuti a partecipare ai corsi diformazione, aggiornamento e specializzazione disposti dall’entedi appartenenza. ARTICOLO 16(Preparazione giuridica di base) 1. La preparazione giuridica di base, di cui alla lett. a),secondo comma dell’articolo 15, concerne tra l’altro: a) ordinamento dello stato e degli enti pubblici territoriali;b) elementi di diritto e procedura penale;c) legislazione principale in materia di: 1) circolazione stradale; 2) commercio, pubblici esercizi e funzioni di polizia amministrativa di cui all’art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; 3) sanzioni amministrative; 4) urbanistica ed edilizia; 5) tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. ARTICOLO 17(Periodo di prova e corso di prima formazione) 1. Durante il periodo di prova, il personale frequenta un corsodi formazione al termine del quale puo’ essere adibito alservizio attivo. E’ consentito durante il corso l’impiego delpersonale in servizi sul territorio a scopo esclusivamentedidattico in conformita’ a quanto previsto dal programma delcorso. 2. L’esito del corso di prima formazione costituisce elementonecessario di valutazione per la nomina in ruolo del dipendente. 3. In caso di assunzione tramite corso - concorso, lapartecipazione allo stesso e’ considerata come frequenza di uncorso di prima formazione agli effetti di cui al presentearticolo. ARTICOLO 18(Formazione del personale assunto a tempo determinato) 1. Il personale assunto a tempo determinato e’ adibito alservizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione. 2. Il corso di formazione di cui al comma precedente non e’necessario per il personale che abbia gia’ prestato anchetemporaneamente la propria attivita’ nel servizio di poliziamunicipale oppure abbia ottenuto l’idoneita’ nelle proveconclusive di un corso - concorso per addetti al servizio dipolizia municipale. ARTICOLO 19(Progressione nella carriera e corsi di aggiornamento especializzazione) 1. La partecipazione a corsi di aggiornamento e specializzazionecon valutazione finale positiva costituisce titolo valutabile peril passaggio alle qualifiche superiori. SEZIONE IIScuola regionale di formazione professionale ARTICOLO 20(Costituzione della fondazione "Scuola regionale di formazioneprofessionale") 1. La Regione, in concorso con gli enti locali della Toscana,istituisce la fondazione "Scuola regionale di formazioneprofessionale" che assicura la formazione e l’aggiornamentoprofessionale del personale della polizia municipale. 2. La giunta regionale promuove le opportune intese con gli entilocali interessati e compie gli atti necessari a perfezionare lapartecipazione della Regione alla istituzione e al funzionamentodella fondazione. 3. Il consiglio regionale approva lo statuto della fondazione,provvede alla nomina dei rappresentanti regionali negli organi diamministrazione ed indirizza l’attivita’ di tali rappresentantinel quadro dei principi e delle finalita’ degli atti dellaprogrammazione regionale. 4. La Regione conferisce la somma di L. 100.000.000 per lacostituzione del patrimonio della fondazione. 5. La Regione conferisce alla fondazione eventuali contributi perle spese di funzionamento, nei limiti delle dipsonibilita’ dibilancio. ARTICOLO 21(Attivita’ della fondazione) 1. La fondazione attua gli interventi formativi per il personaledella polizia municipale di tutti i comuni della Toscana, inparticolare i corsi - concorsi, i corsi di prima formazione, icorsi di aggiornamento e specializzazione, ai sensi e per glieffetti di cui rispettivamente agli artt. 17, 18 e 19. 2. La fondazione attua interventi per la formazione deidipendenti degli enti locali diversi dai comuni, addetti allosvolgimento di funzioni di polizia locale. 3. La fondazione puo’ attuare inoltre, sulla base di appositeconvenzioni con gli enti interessati, interventi per laformazione del personale della Regione e degli enti localiaddetto a funzioni diverse da quelle di polizia locale. ARTICOLO 22(Funzionamento della fondazione) 1. Lo statuto della fondazione determina le norme che regolano ilfunzionamento della stessa, le competenze degli organi diamministrazione e la rappresentanza degli enti fondatori in taliorgani. 2. Lo statuto determina le attribuzioni del direttore dellafondazione, in modo da assicurare la funzionalita’ ed efficienzadella gestione delle attivita’ formative. 3. Per l’esercizio dell’attivita’ di formazione la fondazione siavvale di docenti esterni, tramite conferimento di incarichi. TITOLO IVUNIFORMI, MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI ARTICOLO 23(Obbligo dell’uniforme e segni distintivi) 1. Il personale addetto al servizio di polizia municipale svolgele attivita’ inerenti al servizio in uniforme. 2. I regolamenti comunali possono prevedere eccezioni,consentendo il servizio in abito civile, nei casi in cui siastrettamente necessario per l’espletamento del servizio edindividuando l’organo competente a darne autorizzazione. 3. Alla uniforme devono essere aggiunti i segni distintivi delgrado, attribuito in relazione alla posizione del personaleall’interno dell’ente di appartenenza. ARTICOLO 24(Caratteristiche delle uniformi) 1. La legge regionale stabilisce le caratteristiche dell’uniformee dei segni addetti al servizio di polizia municipale dell’interoterritorio regionale. 2. Ciascun comune, nel rispetto delle caratteristiche determinatedalla legge regionale, adotta un simbolo distintivo da porresulle uniformi del proprio personale di polizia municipale, conla denominazione dell’ente e il numero personale di matricoladell’addetto. 3. Ciascun comune provvede inoltre a fornire al personale addettoal servizio di polizia municipale una tessera di riconoscimentole cui caratteristiche sono determinate dalla legge regionale dicui al primo comma. 4. Il personale di polizia municipale, nell’espletamento dellesue funzioni, e’ tenuto ad esibire la tessera di riconoscimento. ARTICOLO 25(Riconoscimento dei mezzi di trasporto della polizia municipale) 1. La legge regionale stabilisce le carattersitiche deicontrassegni e degli accessori nonche’ il colore dei mezzi ditrasporto in dotazione al servizio di polizia municipale, in modouniforme per tutto il territorio regionale. ARTICOLO 26(Caratteristiche tecniche dei mezzi di comunicazione) 1. I mezzi di comunicazione in dotazione presso ciascun serviziodi polizia municipale devono essere rispondenti a caratteristichetecniche, definite con legge regionale, che ne permettano lareciproca utilizzazione in tutto il territorio regionale, anchein relazione alle attivita’ di soccorso e protezione civile. TITOLO VCOMMISSIONE TECNICA E NORMA FINANZIARIA ARTICOLO 27(Composizione della commissione tecnica per la poliziamunicipale) 1. E’ istituita la commissione tecnica per la polizia municipale. 2. La Commissione e’ composta da: a) il componente della giunta regionale incaricato, con funzioni di presidente;b) tre esperti designati dalle OOSS maggiormente rappresentative a livello regionale;c) due esperti designati dalle associazioni professionali degli operatori di polizia municipale maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui uno designato dalle associazioni dei comandanti;d) tre esperti eletti dal consiglio regionale con voto limitato a 2/3;e) il direttore della scuola regionale di formazione professionale;f) tre rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente dalle sezioni regionali dell’ANCI, UPI e UNCEM. ARTICOLO 28(Costituzione, durata in carica e funzionamento) 1. La commissione tecnica e’ nominata con decreto del presidentedella giunta regionale. 2. A tal fine il presidente della giunta regionale invita leorganizzazioni, enti e associazioni di cui al precedentearticolo, lett. b), c), f) a trasmettere le designazioni dirispettiva competenza e riceve altresi’ le designazioni di cuialla lett. d). 3. La commissione ’ nominata una volta pervenuti i nominativi dialmeno i 3/4 dei suoi membri e puo’ essere successivamenteintegrata con le stesse modalita’ previste per la nomina. 4. La commissione cessa dalla carica alla scadenza di ognilegislatura. 5. Ai componenti della commissione e’ corrisposto un gettone dipresenza pari a Lit. 70.000 per ogni giorno di riunione. 6. Ai componenti della commissione che devono spostarsi dallapropria sede di residenza per partecipare alle riunioni o persvolgere incarichi dalla stessa attribuiti, e’ corrisposto ilrimborso di cui alla LR 9 agosto 1978 n. 52. 7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da undipendente regionale con qualifica funzionale non inferiore allaVIII. ARTICOLO 29(Funzioni) 1. La commissione tecnica e’ organo consultivo della regione, conil compito: a) di esprimere pareri in ordine agli atti regionali in materia di polizia municipale;b) di formazione proposte in ordine alle iniziative che appaiono necessarie per il miglioramento del servizio di polizia municipale;c) di studiare i problemi relativi al servizio di polizia municipale;d) di proporre all’approvazione del consiglio regionale i dati di riferimento utilizzabili dai comuni ai fini della costituzione del corpo di polizia municipale, ai sensi dell’art. 11;e) di verificare lo stato di attuazione della presente legge, relazionandone agli organi regionali. ARTICOLO 30(Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, decorrentidall’anno 1989 si fa fronte con le disponibilita’ di cui allavariazione di bilancio che segue, competenza e cassa per analogoimporto: In diminuzionecap. 50000 Fondo globale per i finanziamento di spesa per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 260.000.000 Di nuova istituzionecap. 00996 Fondo di dotazione per gli interventi di cui al comma 4 dell’art. 20 della LR "Norme in materia di polizia municipale" L. 100.000.000 cap. 00997 Contributi ai Comuni e spese di funzionamento della Fondazione di cui agli artt. 8 e 20 della LR "Norme in materia di polizia municipale". L. 150.000.000 cap. 00998 Spese di funzionamento della Commissione tecnica di cui all’art. 27 della LR "Norme in materia di polizia municipale". L. 10.000.000 Totale di nuova istituzione L. 260.000.000 Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fara’ frontecon legge di bilancio. ARTICOLO 31(Norma transitoria) 1. Fino al perfezionamento della costituzione della fondazione dicui all’art. 20, i corsi di formazione e aggiornamento perl’accesso ai posti di istruttori di vigilanza, di cui al 19ocomma dell’art. 5 del DPR 13 maggio 1987, n. 268, integratodall’art. 26 del DPR 17 settembre 1987, n. 494, sono svolti daiComuni previa approvazione del relativo programma didattico daparte della Giunta regionale. 2. A tal fine, i Comuni inviano alla Giunta regionale ilprogramma didattico dettagliato dei corsi di cui al commaprecedente che essi intendono svolgere. 3. La Giunta regionale puo’ formulare osservazioni sui programmididattici entro 30 giorni dal loro ricevimento. Trascorso taletermine senza che la Giunta abbia formulato osservazioni, iprogrammi presentati dai Comuni si intendono approvati. 4. I Comuni che hanno gia’ istituito il servizio o il corpo dipolizia municipale provvedono, ove necessario, entro 6 mesidall’entrata in vigore della presente legge, ad adeguare taliservizi o corpi alle disposizioni della presente legge.
LEGGE
REGIONALE TOSCANA 18 novembre 1998, n. 82
Caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di
comunicazione dei servizi di polizia locale.
27.11.1998 Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana - n. 39
ARTICOLO 1 1. La presente legge disciplina le caratteristiche delleuniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di comunicazione deiservizi che svolgono funzioni di polizia locale. ARTICOLO 2(Uniformi) 1. L’uniforme degli addetti al servizio di polizia municipale, aisensi del primo comma dell’art. 24 della LR 9 marzo 1989 n. 17,e’ conforme ai modelli e ai colori previsti nell’allegato A dellapresente legge. 2. L’uniforme degli addetti ai servizi di polizia provinciale, aisensi della LR 9 marzo 1989 n. 17, e’ conforme ai modelli e aicolori previsti nell’allegato A/1 della presente legge. 3. Sulla uniforme di cui ai precedenti commi, e’ posta la placcadi riconoscimento completa del numero personale di matricoladell’addetto, nonche’ i segni distintivi del grado e gliaccessori di cui all’allegato B della presente legge. ARTICOLO 3(Simbolo e logotipo) 1. Il simbolo della polizia municipale e provinciale e’ il Pegasoin argento nella forma adottata dalla Regione Toscana con LR 3febbraio 1995 n. 18. Il suo uso e’ subordinato al rispetto dellanormativa di disciplina. 2. Il logotipo Polizia Municipale e Polizia Provinciale recano lecaratteristiche di cui all’allegato C della presente legge. ARTICOLO 4(Contrassegni e accessori sui mezzi di trasporto) 1. I mezzi di trasporto in dotazione ai servizi di poliziamunicipale e della polizia provinciale sono di colore di basebianco; recano i contrassegni e gli accessori di cui all’allegatoD della presente legge, nelle posizioni in esso stabilite. ARTICOLO 5(Tessera di riconoscimento) 1. Il personale addetto ai servizi di polizia municipale eprovinciale, nell’espletamento delle sue funzioni, e’ tenuto adesibire la tessera di riconoscimento, le cui caratteristiche sonoquelle descritte nell’allegato E della presente legge. ARTICOLO 6(Caratteristiche dei mezzi di comunicazione per le attivita’ disoccorso e di protezione civile) 1. Presso ogni Provincia e Comune capoluogo di provincia, lastazione di base del servizio di polizia provinciale e delservizio di polizia municipale sono dotate di un impianto diradiocomunicazione collegato direttamente con l’impianto radioregionale operante per le attivita’ di soccorso e di protezionecivile. Gli impianti di radiocomunicazione delle stazioni di basedel servizio di polizia municipale degli altri Comuni devonoessere idonei al collegamento con l’impianto del Comune capoluogodi provincia. 2. La Regione Toscana definisce le caratteristiche dei mezzi dicomunicazione di cui al comma 1 e li rende operativi nell’ambitodella realizzazione della rete di collegamenti per lacomunicazione di informazioni disciplinata ai sensi dellanormativa regionale vigente in materia di protezione civile. ARTICOLO 7(Adeguamento alle nuove disposizioni) 1. I Comuni e le Province provvedono ad adeguare i segnidistintivi del grado, i contrassegni e gli accessori sui mezzi ditrasporto e la tessera di riconoscimento a quanto disposto dallapresente legge entro un (1) anno dall’entrata in vigore dellerelative disposizioni. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma precedente, i Comuni e leProvince adeguano il vestiario degli addetti al servizio diPolizia municipale e provinciale compatibilmente con il programmadelle relative forniture e comunque entro due anni dall’entratain vigore della presente legge. ARTICOLO 8(Altri servizi di polizia locale) 1. Le disposizioni dettate dalla presente legge per la Poliziaprovinciale si applicano, ove compatibili, anche ai servizi dipolizia locale esercitati da soggetti diversi dai Comuni e dalleProvince. ARTICOLO 9(Divieti) 1. Per garantire la riconoscibilita’ e la diversita’ degli ambitidi competenza, le uniformi dei soggetti esercenti attivita’private di sorveglianza e vigilanza devono essere tali daescludere la stretta somiglianza con le uniformi della Poliziamunicipale e provinciale. 2. In caso di violazione i Comuni e le Province, previacontestazione, ordinano ai titolari delle attivita’ di cui soprala cessazione dell’uso delle uniformi medesime. ARTICOLO 10 1. Gli allegati alla presente legge possono essere modificati condeliberazione del Consiglio Regionale su proposta della GiuntaRegionale. ARTICOLO 11(Abrogazioni) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sonoabrogate: - la legge regionale 17 dicembre 1992, n. 56;- la legge regionale 8 aprile 1995, n. 46.
ALLEGATO INDICE DEGLI ALLEGATI Allegato A - Uniformi della Polizia Municipale Personale appiedato Personale di autoreparto Personale a cavallo Alta uniforme e uniforme da cerimonia Uniforme per protezione civile Uniforme del personale a tempo determinato Allegato A-1 - Uniformi della Polizia Provinciale Personale appiedato Autoreparto Alta uniforme e uniforme da cerimonia Uniforme per protezione civile Uniforme del personale a tempo determinato Allegato B - Segni distintivi del grado e accessori sull’uniforme Segni distintivi del grado Placca di riconoscimento Alamari, nastrini e varie Allegato C - Simbolo e logotipo della Polizia Municipale e Provinciale Allegato D - Contrassegni ed accessori sui mezzi di trasporto della Polizia Municipale e Provinciale Allegato E - Tessera di riconoscimento.