Accordo quadro nazionale
per l’attuazione delle disposizioni della legge n. 335/1995 e successive in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i pubblici dipendenti
(29
luglio 1999)
Premessa
L’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le sottoscritte
Confederazioni sindacali concordemente individuano come momento qualificante
dei rinnovi contrattuali 1998-2001 l’introduzione del trattamento di fine
rapporto regolato dall’art.2120 del codice civile (d’ora in avanti TFR), nonché
l’istituzione di forme di previdenza complementare alle quali possano aderire
tutti i dipendenti pubblici interessati.
In tale ottica la disciplina contrattuale, da
realizzarsi, sulla base del presente accordo quadro e del conseguente DPCM
previsto dall’art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, attraverso
successivi accordi di comparto, dovrà dare piena attuazione alle disposizioni
emanate in materia con il d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive
modificazioni e integrazioni, dalla richiamata legge n. 335/1995 e, da ultimo,
con le leggi n. 449/1997 e n.
448/1998.
Preso atto dell’indirizzo del legislatore teso ad
avvicinare sempre di più la cultura del pubblico a quella del privato e
concordando, in particolare, sulla possibilità che le istituende forme di
previdenza complementare contribuiscano a un migliore assetto del sistema
pensionistico, le parti hanno definito il seguente
Accordo
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente Accordo si applica a tutti i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e
integrazioni.
Capo I - Il TFR
Art. 2
Modalità applicative e decorrenze della
disciplina del TFR
1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di
entrata in vigore del DPCM previsto dall’art. 2, commi 6 e 7, della legge n.
335/1995 e richiamato dalla legge n.
448/1998, si applica quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile in
materia di trattamento di fine rapporto.
2. Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1
gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del
DPCM di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i dipendenti già
in servizio alla data del 31 dicembre 1995.
3. I dipendenti già in servizio alla data del
31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare l’opzione
prevista dall’art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 richiedendo la trasformazione
dell’indennità di fine servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di
cui all’art. 3. Il termine per l’opzione è fissato in coincidenza con la
scadenza del quadriennio contrattuale 1998-2001, salvo ulteriore proroga del
termine stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non
eserciteranno l’opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente
trattamento di fine servizio.
Art. 3
Effetti sul TFR
1. In ottemperanza a quanto stabilito
dall’art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, l’esercizio dell’opzione per
l’iscrizione ai Fondi pensione di cui al successivo Capo II presuppone
necessariamente - in quanto condizione imprescindibile per favorire nell’ottica
della legge richiamata il finanziamento della previdenza complementare - l’applicazione della disciplina dell’art.
2120 del codice civile in materia di TFR.
2. Dalla data di esercizio dell’opzione le
quote del TFR saranno calcolate applicando le regole previste dall’art. 2120
del codice civile. Il computo dell’indennità di fine servizio già maturata dal
dipendente fino alla data di esercizio dell’opzione mediante sottoscrizione del
modulo di adesione al Fondo pensione sarà effettuato secondo le regole della
previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così
calcolata, unitamente alle quote di TFR successivamente maturate, saranno
effettuate secondo le regole dell’art. 2120 del codice civile. Alla predetta
indennità di fine servizio maturata fino alla data dell’opzione e alla sua
rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile
previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine
servizio. Agli adempimenti predetti provvede l’INPDAP per i dipendenti iscritti
alle relative gestioni ai fini dei trattamenti di fine servizio. Per i
dipendenti non iscritti ai predetti fini alle gestioni INPDAP provvedono i
singoli enti di appartenenza.
Art. 4
Calcolo del TFR
1. Il TFR si calcola
applicando i criteri previsti dall’art. 2120 del codice civile sulle seguenti
voci della retribuzione:
a) l’intero stipendio tabellare;
b) l’intera indennità integrativa speciale;
c) la retribuzione individuale di anzianità;
d) la tredicesima mensilità;
e) gli altri emolumenti considerati utili ai
fini del calcolo dell’indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi
della preesistente normativa.
2. Ulteriori voci retributive potranno essere
considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza
pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti
programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli
enti gestori delle relative forme previdenziali.
3. Le quote di accantonamento annuale saranno
determinate applicando l’aliquota stabilita per i dipendenti dei settori privati
iscritti all’INPS, pari al 6,91% della retribuzione base di riferimento.
Art. 5
Soggetti pubblici competenti
1. Per i dipendenti iscritti alle gestioni
INPDAP per i trattamenti di fine servizio la liquidazione del TFR sarà
effettuata dal medesimo Istituto che vi provvederà al momento della cessazione
dal servizio secondo le modalità previste dall’art. 2120 del codice civile. Per
il personale non iscritto all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio - come
quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle Camere di Commercio - il predetto adempimento è
effettuato dall’ente datore di lavoro.
Art. 6
Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR
1.
A decorrere dalla data di esercizio dell’opzione prevista dall’art. 59, comma
56 della legge n. 449/1997, ai dipendenti che transiteranno per effetto della
medesima opzione dal pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime
del TFR, non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura
del 2,5% della base retributiva previsto dall’art.11 della legge n. 152/1968 e
dall’art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo
non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
2.
Per assicurare l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella
utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 19
della legge n. 448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il disposto
del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all’ammontare
del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in
misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo
ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale
e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contratti
collettivi.
3.
La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei
dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM di
cui all’art. 2, comma 1.
Art. 7
1. Ai periodi di lavoro prestato a tempo
determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di
cui all’art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati,
in conformità al disposto legislativo. Resta ferma la possibilità, per i
dipendenti interessati, di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme
di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti
precedentemente alla predetta data.
Art. 8
Norme finali
1. Per gli enti il cui personale non è
iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali
conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva
prevista dall’art.11 della legge n. 152/1968 e dall’art. 37 del DPR 29 dicembre
1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dall’art. 6.
2. Le prestazioni creditizie e sociali
vigenti le cui finalità sono definite
dal D.M. 28 luglio 1998, n. 463 sono mantenute e continuano ad essere gestite
dall’INPDAP ai sensi dell’art. 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n.
662. Restano ugualmente ferme quelle previste dalle norme contrattuali vigenti
per il personale destinatario.
3. Le condizioni per l’armonizzazione
pubblico-privato in materia di anticipazioni saranno verificate in sede di
contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri di bilancio della
finanza pubblica.
Capo II - FONDI PENSIONE
Art. 9
Principi e modalità costitutive
1. Le parti concordano sulla costituzione di
Fondi di previdenza complementare basati sul principio della volontarietà
dell’adesione e funzionanti secondo il sistema della capitalizzazione
individuale in regime di contribuzione definita.
2. Al fine di limitare l’incidenza dei costi
di gestione, le parti concordano sulla necessità di dare vita a un numero
ristretto di Fondi. La composizione e l’ambito di estensione dei Fondi stessi a
uno o più comparti - comunque circoscritta all’ambito di applicazione del
presente contratto - sono stabilite
sulla base delle indicazioni che scaturiranno in sede negoziale a livello di
comparto e di area.
Art. 10
Destinatari
1. Saranno associati ai Fondi pensione i
dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1°
gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM
di cui all’art. 2, comma 1, che avranno
esercitato l’opzione di cui all’art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 e quelli
assunti a far tempo dall’entrata in vigore del predetto DPCM i quali
chiedano l’iscrizione ai Fondi
stessi.
Art. 11
Norme sul finanziamento dei Fondi pensione
1.
Si conviene tra le parti che la quota di TFR destinabile ai fondi pensione da
parte dei dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e di quelli
assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in
vigore del DPCM di cui all’art. 2, comma 1, non sia superiore al 2% della
retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR medesimo.
2. Per i dipendenti assunti a far tempo dalla
data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 i quali chiedano l’iscrizione ai Fondi pensione, gli
accantonamenti annuali di TFR successivi alla predetta iscrizione sono
integralmente destinati ai Fondi medesimi.
3. Per il finanziamento delle quote di cui ai
commi 1 e 2 sarà resa annualmente disponibile la somma di lire 200 miliardi in
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998 e
già iscritta in bilancio nello stato di previsione del Ministero del Tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
4. Le quote di TFR non coperte dallo
stanziamento di cui al comma 3 saranno trattate alla stregua di accreditamenti figurativi e saranno
rivalutate applicando il tasso di rendimento previsto all’art. 12.
5. Nell’accantonamento del TFR non saranno
computate le quote di TFR destinate ai Fondi pensione.
6. A favore del personale iscritto alle
gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio che esercita l’opzione per
l’iscrizione ai Fondi pensione ai sensi dell’art. 2, comma 3, con gli effetti
di cui all’art. 3, viene destinata, come previsto dall’art. 59, comma 56 della
legge n. 449/1997, una quota pari all’1,5% della base contributiva di
riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque
denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, verrà rivalutata
applicando il tasso di rendimento previsto all’art. 12. La stessa quota verrà
considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di
pertinenza delle amministrazioni.
7. In
aggiunta a quelle di cui ai commi precedenti potranno essere conferite ai fondi
pensione ulteriori risorse secondo le determinazioni che saranno assunte al
riguardo in sede di contrattazione collettiva.
8. Su concorde valutazione delle parti, la
somma di lire 200 miliardi di cui all’art. 26, comma 18 della legge n.448/1998
deve essere resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione
istituiti, siano essi costituiti da un solo comparto/area di contrattazione
ovvero dall’aggregazione di più comparti/aree. In via transitoria e fino a
quando non sarà attivata la raccolta delle adesioni, il riparto dell’intera
somma di lire 200 miliardi avverrà tenendo conto della retribuzione media e
della consistenza del relativo personale in servizio presso ciascun
comparto/area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi stessi, fino
a totale concorrenza della somma stanziata. Successivamente a tale fase il
riparto della somma di 200 miliardi annui verrà effettuato in misura
proporzionale al numero dei dipendenti iscritti a ciascun fondo all’inizio di
ogni anno.
9. Le somme eventualmente non utilizzate con
riferimento alle finalità del corrispondente anno finanziario sono portate in
aumento delle risorse dell’anno successivo per le medesime finalità.
Art. 12
Conferimento ai fondi pensione del montante
maturato
1. Per i dipendenti iscritti all’INPDAP per i
trattamenti di fine servizio, detto Istituto, all’atto della cessazione del
rapporto di lavoro da parte del dipendente, conferirà al fondo pensione il
montante maturato con gli accantonamenti figurativi applicando un tasso di
rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della
struttura finanziaria dei fondi dei dipendenti pubblici, corrisponderà alla
media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare
presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggior consistenza di
aderenti, con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite le Confederazioni sindacali firmatarie del
presente accordo. Per il personale non iscritto all’INPDAP per i trattamenti di
fine servizio - come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio - gli adempimenti di cui
sopra saranno curati dall’ente datore di lavoro.
2. Successivamente, previa verifica con le
parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi, si
applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi pensione dei dipendenti
pubblici.
Art. 13
Procedure per la costituzione dei fondi pensione
1. La costituzione dei Fondi dovrà avvenire
secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni
e integrazioni e dalla legge n.335/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare la contrattazione collettiva, modificando e integrando le
discipline contrattuali vigenti, dovrà assicurare la piena attuazione di quanto
previsto dalle predette disposizioni in materia di: formalizzazione
dell’accordo istitutivo, definizione dello statuto, del regolamento e della
scheda di adesione, elezione dei rappresentanti dei soci del Fondo al
raggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di accordo
istitutivo, requisiti di partecipazione agli organi di amministrazione e di
controllo, individuazione dei modelli gestionali, requisiti di accesso alle
prestazioni.
Art. 14
Norme relative agli enti pubblici non economici e
agli enti di ricerca e sperimentazione
1. Per gli enti pubblici non economici e per gli
enti di ricerca e sperimentazione la contrattazione di comparto darà attuazione
alle norme del presente Accordo quadro tenendo conto di quanto previsto
dall’art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 15
Norma finale
1. La prima verifica sul consolidamento della
struttura finanziaria dei fondi pensione e sui contenuti del presente accordo
quadro verrà effettuata tra le parti firmatarie del presente accordo entro il
31 dicembre 2001.
2. Con separato atto da stipulare tra le
parti verrà costituito un Osservatorio nazionale bilaterale.
Dichiarazione congiunta tra le parti
Le parti convengono sulla necessità di ottenere
dalle amministrazioni interessate la disponibilità di risorse strumentali con
cui far fronte al funzionamento dei fondi pensione, fermo restando l’impegno ad
attivarsi per ricercare le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i
costi di costituzione e di avvio dei fondi medesimi.