CONTRIBUTI ASSICURATIVI

Assoggettabilità a contribuzione

CASSAZIONE civile n.11148 del 6/10/1999 –

Pres. Trezza – Est. Picone – P.M. Cinque

 

Secondo la Suprema Corte, le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione di obblighi del datore di lavoro hanno natura contributiva assicurativa previdenziale solo se appartenenti alla natura retributiva che sarebbe comunque spettata al lavoratore.

Da ciò ne deriva, ad esempio,  che non sono soggette ad imposizione contributiva;

-        le indennità dovute al lavoratore in casi di licenziamento illegittimo;

-        le somme spettanti ai sensi dell’art. 18 L. 300/70 e succve modni qualora il lavoratore scelga di non essere reintegrato nell’azienda che lo ha illegittimamente licenziato;

-        il danno biologico spettante al lavoratore a seguito di inosservanze da parte del datore di lavoro;

-        il danno da molestie sessuali;

-        il danno da demansionamento patito dal lavoratore conseguente all’inosservanza da parte del datore di lavoro dell’obbligo, sancito dall’art. 2103 c.c. di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti a quelle da ultimo svolte;

 

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