Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
dei segretari
comunali e provinciali per
il quadriennio
normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999
Parte Prima
Titolo
I
Disposizioni generali
Capo I
Art.1
Campo di applicazione
1. Il
presente CCNL si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti
all’albo di cui all’art.98, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali 18 agosto 2000, n.267, e all’art.9 del DPR n.465/1997.
2. Nel testo
del presente contratto i riferimenti al D.Lgs.3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato o sostituito dai
Decreti Legislativi 4 novembre 1997, n.396,
31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n.387, sono riportati come
D.Lgs.n.29 del 1993.
3. Nel testo
del presente contratto i riferimenti al Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n.267 sono riportati come
T.u.e.l.n.267/2000.
4. Nel testo
del presente contratto l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei
segretari comunali e provinciali è denominata semplicemente Agenzia nazionale.
Art.2
Durata, decorrenza tempi e
procedure di applicazione del contratto
1.
Il presente contratto concerne il
periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido
dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2.
Gli effetti giuridici decorrono
dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica
prescrizione del presente contratto.
3.
Gli istituti a contenuto
economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati
dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al
comma 2.
4.
Il presente contratto, alla
scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di
ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5.
Per evitare periodi di vacanza
contrattuale, le piattaforme sono presentate 3 mesi prima della scadenza del
contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del
contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono
ad azioni dirette.
6.
Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà
corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall’accordo sul
costo del lavoro del 23.7.1993. Per le modalità di erogazione di detta
indennità, l’A.RA.N stipula apposito accordo ai sensi degli artt.51 e 52, commi
1, 1-bis, 2, 3 e 4, del D. Lgs.n.29 del 1993.
7.
In sede di rinnovo biennale per
la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà
costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo
del 23.7.1993.
Titolo II
Sistema
delle relazioni sindacali
Capo
I
Disposizioni
generali
Art.3
Obiettivi
e strumenti
1. Il
sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è
definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di
incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati
alla collettività, con l'interesse alla valorizzazione ed alla crescita della
professionalità della categoria dei segretari comunali e provinciali e del
riconoscimento della rilevanza dell’apporto degli stessi nella gestione dei
processi di innovazione in atto e nel governo degli enti.
2. Il
predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali
stabile, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione
collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione
collettiva decentrata integrativa di livello nazionale sulle materie e con le
modalità indicate nel presente contratto;
c) contrattazione
decentrata integrativa di livello territoriale secondo la disciplina
dell’art.6;
d) interpretazione
autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina dell’art. 14 del
presente CCNL;
e) concertazione;
f) informazione;
g) consultazione
nei casi previsti dal presente contratto.
Art.4
Contrattazione
collettiva decentrata integrativa di livello nazionale
1. La
contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge a livello nazionale
sulle seguenti materie:
a) pari
opportunità, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n.125;
b) criteri
generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela
in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro,
con riferimento al D.Lgs.n.626/1994;
c) condizioni,
criteri e parametri per la definizione delle maggiorazioni della retribuzione
di posizione;
d) criteri
per la definizione del trattamento economico spettante al segretario nei casi
di reggenza o supplenza;
e) effetti
dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi di ente sul trattamento
economico del segretario;
f) criteri
per la definizione delle modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi
per l’accesso e la progressione in carriera, l’aggiornamento e la
specializzazione;
g) definizione
delle risorse da destinare all’attività di formazione ed aggiornamento;
h) definizione
delle modalità di versamento dei contributi sindacali.
2. Fermi
restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati
nell’art.3, comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le
parti riassumono, relativamente alla materia indicata alla lett. g), le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
3. Il
contratto collettivo decentrato integrativo non può essere in contrasto con i
vincoli derivanti dal contratto collettivo nazionale o comportare oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio
dell’Agenzia nazionale e degli enti. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
Art.5
Tempi
e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
decentrato integrativo di livello nazionale
1. I
contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da
trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste
dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche
periodiche.
2. L’Agenzia
nazionale provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla
data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.9, comma 3,
per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di
bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti. A tal fine,
l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da
apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza
rilievi, l’organo di governo dell’Agenzia autorizza il presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. I
contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole
circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti
collettivi decentrati integrativi.
5. L’Agenzia nazionale è tenuta a trasmettere all’A.RA.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
5.
5.
Art.6
Contrattazione
collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
1. La
contrattazione collettiva decentrata integrativa territoriale si svolge a
livello regionale e riguarda la definizione delle indennità da corrispondere ai
segretari gestiti direttamente dalle Sezioni Regionali dell’Agenzia, sulla base
dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa di
livello nazionale;
2. Le
Sezioni Regionali dell’Agenzia provvedono a costituire le delegazioni trattanti
di parte pubblica entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto
collettivo decentrato di livello nazionale e a convocare le delegazioni
sindacali di cui all’art. 9, comma 3,
per l’avvio del negoziato entro trenta giorni dalla presentazione della
piattaforma.
3. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa regionale è effettuato dal collegio dei revisori dei
conti dell’Agenzia.
4. La
sezione regionale, in caso di certificazione positiva, autorizza il presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
5. I
contratti collettivi decentrati integrativi regionali non possono essere in
contrasto con i vincoli derivanti dal contratto collettivo nazionale o da
quello decentrato integrativo di livello nazionale e non possono comportare
oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del
bilancio dell’Agenzia e degli enti presso i quali i segretari prestano
servizio. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art.7
Informazione
1. L’Agenzia
informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art 9,
comma 3, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere
finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei segretari comunali e
provinciali e in particolare quelli elencati nell’art.6,comma 1, del DPR
n.465/1997. Ai fini di una più compiuta
informazione, le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza
almeno annuale.
2. Nel caso in
cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione
o la contrattazione decentrata integrativa, l’informazione deve essere
preventiva.
Art.8
Concertazione
1. Ciascuno
dei soggetti di cui all’art.9, comma 3, ricevuta l’informazione, ai sensi
dell’art.7, può attivare entro i 5 giorni successivi, mediante richiesta
scritta, la concertazione sulle seguenti materie:
a)
criteri
generali per l’elaborazione dei programmi annuali e pluriennali della Scuola
Superiore relativi all’attività di formazione, aggiornamento, studio e ricerca,
ivi compresi quelle dei corsi di specializzazione per il conseguimento
dell’idoneità per l’iscrizione alle fasce superiori dell’albo;
b)
criteri
generali per la tenuta e l’aggiornamento dei curricula, ai fini della più ampia
e completa divulgazione degli stessi anche al fine assicurare la massima
disponibilità di informazioni utili per le procedura di nomina;
c)
criteri
generali relativi all’utilizzazione dei segretari comunali e provinciali in
disponibilità, comando, collocamento fuori ruolo, riammissione in servizio,
mobilità ivi compresa quella fra le sezioni dell’Albo;
d)
criteri
generali ai fini della determinazione dell’eventuale percentuale di
maggiorazione di cui all’art.98 del T.u.e.l. n.267/2000;
e)
criteri
generali per la determinazione annuale del numero complessivo dei segretari da
ammettere ai corsi di formazione e specializzazione.
2.
La
concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il
quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione
le parti si adeguano nei loro comportamenti ai principi di responsabilità,
correttezza e trasparenza.
3.
La
concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della
relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal
quale risultino le posizioni delle parti. Decorso infruttuosamente tale termine
le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e
decisione.
Capo
II
I
soggetti sindacali
Art.9
Composizione
delle delegazioni
1.
Ai fini della
contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale,
l’Agenzia nazionale individua i componenti della delegazione di parte pubblica
e ne designa il presidente.
2.
Ai fini della
contrattazione collettiva decentrata regionale, la delegazione di parte
pubblica è costituita da rappresentanti delle Sezioni regionali dell’Agenzia e
da rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI.
3.
Per le
organizzazioni sindacali, sia ai fini della contrattazione nazionale decentrata
integrativa che di quella di livello regionale, la delegazione è composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL.
4.
E’ fatta salva
la possibilità di avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa decentrata
di livello nazionale, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
Capo
III
I
diritti sindacali
Art.10
Permessi,
distacchi ed aspettative sindacali
Resta integralmente
confermata la disciplina dei CCNQ stipulati in materia dall’ARAN.
Art.11
Contributi sindacali
1.
I
segretari hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione
sindacale da loro prescelta, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’ente, all’Agenzia nazionale
per i segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997 o
comunque collocati in disponibilità, e alle altre amministrazioni che si
avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR
n.465/1997, a cura del segretario
o dell’organizzazione sindacale interessata.
2.
La
delega ha effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello del rilascio.
3.
Il
segretario può revocare in qualsiasi
momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa
comunicazione alle amministrazioni ivi indicate e all’organizzazione sindacale
interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della
stessa.
4.
Le
trattenute devono essere operate dalle amministrazioni di cui al comma 1 sulle
retribuzioni dei segretari in
base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni
sindacali interessate secondo modalità
concordate con l’Agenzia nazionale.
5.
Le
amministrazioni di cui al comma 1 sono
tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale
delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Art.12
Pari opportunità
1.
Al
fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra
uomini e donne, nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art.2, comma 6,
della L.125/1991 e degli artt.7, comma 1, e 61 del D.Lgs.n.29/1993, saranno
definiti, con la contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale,
interventi che si concretizzino in “azioni positive” a favore delle
lavoratrici.
2.
Presso
l’Agenzia è costituito l’apposito comitato per le pari opportunità previsto
dall’art.8 del DPR n.465/1997, secondo le modalità e con i compiti ivi
previsti.
3.
In
sede di negoziazione decentrata integrativa di livello nazionale, tenendo conto
delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunità, sono concordate
le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di
lavoro e di sviluppo professionale con particolare riferimento a:
a)
accesso
ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi;
b)
flessibilità
degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
c)
perseguimento
di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti
professionali;
d)
individuazione
di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i
principi di pari opportunità nel lavoro;
e)
proporre
iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro,
anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno
e l’elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le
molestie sessuali.
4.
Gli
effetti delle iniziative assunte dall’Agenzia nazionale, a norma del comma 3,
formano oggetto di valutazione del
Comitato di cui al comma 2, che
elabora e diffonde, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del
personale maschile e femminile nell’ambito della categoria dei segretari ed in
relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione
professionale, dei passaggi di fascia nonché della retribuzione complessiva di fatto
percepita.
Capo
IV
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art.13
Clausole
di raffreddamento
1.
Il
sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza,
buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei
conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione
decentrata le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non
assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Art.14
Interpretazione
autentica dei contratti
1.
In
attuazione dell'art.53 del D.Lgs n. 29/1993, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al
comma 2, per definire consensualmente il significato del la clausola
controversa.
2.
Al
fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una
sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa;
essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di
rilevanza generale.
3.
L'A.RA.N.
si attiva autonomamente o su specifica richiesta dell’Agenzia, delle
Associazioni o Unioni rappresentative degli enti del comparto o del
Dipartimento per la Funzione Pubblica.
4.
L'eventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del
D.Lgs.n.29/1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5.
Con
analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando
insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale
accordo, stipulato con le medesime procedure di cui agli artt.4 e 5 del
presente contratto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della
vigenza del contratto decentrato.
6.
Gli
accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli
effetti previsti dall'art.53 del D.Lgs n.29/ 1993.
Titolo
III
Capo
I
Il
rapporto di lavoro
Art.15
Il
contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro dei
segretari comunali e provinciali é costituito e regolato da contratti
individuali, secondo le
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente
contratto collettivo di lavoro. Il rapporto di lavoro con l’Agenzia nazionale
si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale con la prima nomina
a segretario comunale.
2.
Nel
contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma
scritta, sono comunque indicati:
a)
data
di inizio del rapporto di lavoro, coincidente con la prima effettiva
assunzione in servizio;
b)
qualifica
di assunzione e trattamento economico iniziale di fascia;
c)
disciplina
della fase iniziale del rapporto e relativa prima sede di destinazione;
3.
Il
contratto individuale specifica che il
rapporto di lavoro è regolato dai
contratti collettivi nel tempo vigenti
anche per le cause di risoluzione del
contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni
modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di
preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
4.
L'Agenzia
nazionale prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro
individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la
documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al
rapporto di lavoro, indicata nel
bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta
giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi
particolari. Nello stesso termine l’interessato, sotto la sua
responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art.58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso
contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione
di opzione per la nuova amministrazione.
5.
Scaduto
inutilmente il termine di cui al comma 4, l'Agenzia nazionale
comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
6.
Il
contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione
del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei
segretari da assumere e ne produce i medesimi effetti.
7.
I
segretari comunali e provinciali non sono soggetti a periodo di prova.
Art.16
Tenuta ed aggiornamento
dei curricula
1. Al fine di favorire la massima disponibilità
di informazioni utili per le procedure di nomina, l’Agenzia nazionale redige il
curriculum professionale di ciascun segretario, a conclusione del corso di
abilitazione per l’iscrizione all’albo, e provvede al suo continuo
aggiornamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Agenzia
nazionale provvede alla redazione ed all’aggiornamento dei curricula dei segretari in servizio
entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.
3. I criteri per la redazione, l’aggiornamento e
la tenuta dei curricula sono definiti dall’Agenzia nazionale, previa
concertazione ai sensi dell’art. 8.
Art.17
Nomina nell’incarico
1. La
nomina del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l.
n.267/2000 e del DPR n.465/1997.
2. A
tal fine, a seguito dell’avvio della procedura che deve essere pubblicizzato
nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale di amministrazione, la Sezione
Regionale dell’Agenzia competente trasmette ai sindaci che ne hanno fatto
richiesta l’elenco dei segretari iscritti e che non siano già titolari di
incarichi presso altri enti, con i relativi curricula.
3. La
mancata accettazione della sede da parte del segretario o la mancata assunzione del servizio, senza
giustificato motivo, determinano gli effetti di cui all’art.13, comma 10, e
dell’art.19, comma 14, del DPR n.465/1997.
Art.18
Revoca dell’incarico
1. La
revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l.
n.267/2000 e del DPR n.465/1997.
2. Il
provvedimento di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della
provincia, previa delibera di giunta, e deve essere motivato.
3. L’ente,
prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta per iscritto al
segretario i fatti o i comportamenti costituenti gravi violazioni dei doveri di
ufficio, convocandolo non prima che siano trascorsi cinque giorni dal
ricevimento della contestazione per sentirlo a sua difesa. Il segretario può
farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove il segretario, nonostante
la convocazione, non si presenti nel giorno stabilito o, comunque, non adduca
entro lo stesso termine
giustificazioni per iscritto,
l’ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2.
Capo
II
Struttura
del rapporto
Art.19
Orario
di lavoro
1. Nell’ambito
dell’assetto organizzativo dell’ente, il segretario assicura la propria
presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in
modo flessibile alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico affidato
alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2.
La presente disciplina trova applicazione anche nei casi in cui
l’Agenzia nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali
e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7,
comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
Art.20
Ferie
e festività
1.
Il
segretario ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito
pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a",
della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al segretario spetta anche
la retribuzione di posizione di cui all’art. 41.
2.
Il
segretario assunto al primo impiego presso la pubblica amministrazione, dopo la
stipulazione del presente contratto, ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie
comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio
al segretario spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3.
Nel
caso che presso l’ente, l’Agenzia nazionale o altra amministrazione che si
avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai
sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR
n.465/1997, l'orario settimanale di lavoro si articoli su cinque giorni, il
sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi
dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle
due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L.
23 dicembre 1977, n. 937.
4.
Al
segretario sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno
solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n.
937/1977. In caso di mancata fruizione delle stesse il trattamento economico da
corrispondere è identico a quello previsto per i giorni di ferie.
5.
La
ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il segretario presta
servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo;
nel caso di segretario titolare di segreterie convenzionate, si considera
giorno festivo il Santo Patrono del comune capofila.
6.
Nell'anno
di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata
in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore
a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7.
Il
segretario che è stato assente ai sensi dell'art.18 conserva il diritto alle
ferie.
8.
Le
ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto
previsto nel comma 13. Esse sono
fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in
periodi programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse
all’incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell’assetto
organizzativo dell’ente.
9.
In
caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il segretario
ha diritto al rimborso delle spese
documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo
di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del
medesimo viaggio; il segretario ha inoltre diritto al rimborso delle spese
sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10.
Le
ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o
abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero. L'amministrazione, alla quale deve essere inviata la relativa
certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
11.
In
caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso
possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno
essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
12.
Il
periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche
se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il
godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13.
Fermo
restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di
lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per
esigenze di servizio,
l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle
stesse. Analogamente si procede nel
caso che l’amministrazione receda dal rapporto ai sensi della normativa vigente.
Capo
III
Interruzioni
e sospensioni della prestazione
Art.21
Assenze
retribuite
1.
Il
segretario ha diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari
previsti dall’art.4 della legge n.53/2000; per i casi di lutto del coniuge, di
un parente o del convivente trova applicazione la disciplina di cui al comma 2,
lett. b) del presente articolo.
2.
Il
segretario può assentarsi anche nei seguenti casi:
a)
partecipazione
a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero
a corsi di aggiornamento professionale facoltativo: giorni otto all'anno;
b)
lutti
per coniuge, per parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado
nonché per decesso del convivente stabile: giorni tre consecutivi per evento;
la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica
presentata dal segretario;
c)
particolari
motivi personali o familiari: 3 giorni all’anno.
3.
Il
segretario ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
4.
Le
assenze di cui ai commi 2 e 3 possono cumularsi nell’anno solare, non riducono
le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.
5.
Durante
i predetti periodi di assenza al segretario spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione cui all’art. 41.
6.
Le
assenze previste dall’art.33, comma 3,
della legge n.104/1992, non sono computate ai fini del raggiungimento del
limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
7.
Il
segretario ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della
retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge o
dei relativi regolamenti di attuazione, ivi compresa la partecipazione alle
riunioni degli organismi di gestione dell’Agenzia nazionale e delle Sezioni regionali.
8.
Il
presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e
contrattuale del congedo straordinario.
Art.22
Congedi
dei genitori
1.
Ai
segretari comunali e provinciali applicano le vigenti disposizioni in materia
di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed
integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000, nonché le specifiche previsioni
contenute nel presente articolo.
2.
Nel
presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e
della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali
leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte
dalla legge n.53/2000.
3. In caso di parto prematuro
alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora
il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere
che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo
ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa
del figlio.
4.
Nel
periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art.4 della legge
n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui
all’art.6 bis della legge n.903/1977, spettano l’intera retribuzione fissa
mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella
misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
5.
Nell’ambito
del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.7, comma 1, lett. a),
della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche
frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di
servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione
di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta
risulti comunque valutabile.
6.
Successivamente
al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi
previsti dall’art.7, comma 4, della legge n.1204/1971, alle lavoratrici madri
ed ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni per ciascun
anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita
secondo le modalità di cui al precedente comma 5.
7.
I
periodi di assenza di cui ai precedenti commi
5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli
eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di assenza non siano
intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8.
Ai
fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro,
di cui all’art.7, comma 1, della legge n.1204/1971, la lavoratrice madre o il
lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della
durata, all’ente di appartenenza, o all’Agenzia nazionale o alle altre
amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità ai
sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997, almeno
quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La
domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di
quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell’originario periodo di astensione.
9.
In
presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto
della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata
entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal
lavoro.
10.
In
caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art.10 della legge
1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal
comma 1 dello stesso art.10 possono essere utilizzate anche dal padre.
Art.23
Assenze per malattia
1.
Il
segretario, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo,
l’assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei tre anni
precedenti.
2.
Al
segretario che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo
previsto dal comma 1, può essere
concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi
particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite
dell’unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3.
Superati
i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che
il segretario, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, il rapporto di
lavoro può essere risolto ed al segretario è corrisposta l'indennità sostitutiva
del preavviso. A tal fine l’ente comunica tempestivamente all’Agenzia il
superamento dei periodi di conservazione del posto o la sopravvenuta inidoneità
a qualsiasi proficuo lavoro e l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
4.
I
periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del
presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
5.
Restano
ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
6.
Il
trattamento economico spettante al segretario che si assenti per malattia è il
seguente:
a)
intera
retribuzione , compresa la retribuzione di
posizione cui all’art. 41, per i primi 9 mesi di assenza.
b)
90
% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi
di assenza;
c)
50
% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi
del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d)
i
periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
7.
In
caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio
l’emodialisi, la chemioterapia, ecc. ai
fini della presente disciplina, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza
per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché
i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla
competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali
giornate, il segretario ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione
prevista dal precedente comma 6, lett. a).
8.
L'assenza
per malattia deve essere tempestivamente comunicata all'ente, al quale va
inviata la relativa certificazione medica.
9.
L'ente
può disporre il controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti
disposizioni di legge.
10.
Il
segretario che durante l'assenza , per particolari motivi, dimori in luogo
diverso da quello di residenza, deve
darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere
reperito.
11.
Nel
caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, l’eventuale
risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è
versato dal segretario all'ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa
erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6, lettere
"a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi
inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte
dell'ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
12.
La
disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi trova
applicazione anche nei casi in cui l’Agenzia nazionale o altra amministrazione
si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai
sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR
n.465/1997.
13.
Le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per
malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto,
nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa
data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento
previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto.
Art.24
Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio
1.
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro,
ivi compresi gli infortuni in itinere riferiti al segretario titolare di sedi
convenzionate o incaricato di reggenza o supplenza, o a malattia riconosciuta dipendente da
causa di servizio, il segretario ha diritto alla conservazione del posto fino
alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art.23,
commi 1 e 2. In tale periodo al segretario spetta l'intera retribuzione di cui
all'art. 23, comma 6, lett. a), comprensiva della retribuzione di posizione di
cui all’art. 41.
2.
Decorso
il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto
previsto dal comma 3 dell'articolo 23. Nel caso in cui l'ente decida di non
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale
disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al segretario non spetta
alcuna retribuzione.
3.
Nulla
è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti
disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
infermità e per la corresponsione dell'equo indennizzo.
4.
La disciplina del presente articolo trova
applicazione anche nei casi in cui l’Agenzia nazionale o altra amministrazione
si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai
sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR
n.465/1997.
Art.25
Congedi
per la formazione
1.
I
congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art.5 della legge
n.53/2000, sono concessi al segretario salvo comprovate esigenze di servizio.
2.
Al
segretario, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso
ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione.
3.
Per
la concessione dei congedi di cui al comma 1, il segretario interessato ed
in possesso della prescritta
anzianità, deve presentare all’ente di appartenenza una specifica domanda,
contenente l’indicazione dell’attività formativa che intende svolgere, della
data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere
presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4.
L’ente
può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a)
il
periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b)
non
sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei
servizi.
5.
Al
fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse
formativo del segretario, qualora la concessione del congedo possa determinare
un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la
fase di preavviso di cui al comma 3, l’ente può differire la fruizione del
congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
6.
Al
segretario durante il periodo di congedo si applica l’art.5,comma 3, della
legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5,
relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento
economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai controlli si applicano
le disposizioni contenute nell’art. 23 e,
ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 24 del
presente CCNL.
7.
La
disciplina del presente articolo, sussistendone i presupposti, trova
applicazione anche nei casi in cui l’Agenzia o altra amministrazione si
avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai
sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR
n.465/1997.
Art.26
Servizio
militare
1.
La
chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi
per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario
allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la
sospensione del rapporto di lavoro ed il segretario ha titolo alla conservazione
del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2.
I
segretari che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3.
Entro
quindici giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di
congedo, il segretario deve porsi a disposizione dell'ente, dell’Agenzia
nazionale, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del
DPR n.465/1997, e delle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai
sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, per riprendere
servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto
ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del segretario, salvo i casi di
comprovato impedimento. A tal fine l’ente e le altre amministrazioni che si
avvalgono dei segretari comunicano tempestivamente all’Agenzia nazionale la
mancata ripresa di servizio del segretario nel termine prescritto e
l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
4.
Il
periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti
previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
5.
I segretari richiamati alle armi hanno diritto
alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini
dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’ente,
l’Agenzia, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del
DPR n.465/1997, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai
sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, corrispondono
l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato
dall’Amministrazione militare e quello fondamentale in godimento presso gli
stessi, comprensivo anche della retribuzione di posizione di cui all’art.41.
Art.27
Aspettativa
per motivi personali
1.
Al
segretario che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi,
compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di
aspettativa per esigenze personali o di
famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in
un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.
2.
I
periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai
fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del
segretario.
3.
La
presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche
disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni
contrattuali.
Art.28
Aspettativa
per dottorato di ricerca o borsa di studio
1.
I
segretari ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13
agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di
cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398
sono collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza
assegni per tutto il periodo di durata del
corso o della borsa.
Art.29
Altre
aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il segretario, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni, qualora l’ente, l’Agenzia, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
3. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del segretario in aspettativa.
Art.30
Cumulo
di aspettative
1. Il segretario non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali e per attività di volontariato.
2. L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il segretario a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il segretario, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del segretario che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2. In tal caso l’ente comunica tempestivamente all’Agenzia nazionale la mancata ripresa di servizio e l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
Art.31
Fasce
professionali
1.
I
segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce professionali
denominate A, B e C:
a)
nella
fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolarità di
sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a
seguito del conseguimento dell’abilitazione concessa dalla Scuola Superiore di
cui all’art.98, comma 4, del T.u.e.l. n.267/2000;
b)
nella
fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del
superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui
all’art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino
a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso di specializzazione
sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C.
c)
nella
fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del
superamento del secondo corso di specializzazione della Scuola Superiore, di
cui all’art.14, comma 2, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni
con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia
nonché di province; al corso di specializzazione sono ammessi i
segretari con almeno due anni di servizio in enti con popolazione compresa tra
i 10.001 e 65.000 abitanti.
2.
La
trasposizione nelle fasce professionali di cui al comma 1 dei segretari
comunali e provinciali già collocati nelle fasce di cui all’art.12, comma 1,
del DPR n.465/1997 avviene secondo le previsioni dell’art. 35 del presente
CCNL.
3. Nell’ambito
della fascia B, per la nomina in sedi di comuni superiori a 10.000 e fino a
65.000, è richiesta un’anzianità di servizio del segretario di almeno due anni
in comuni inferiori della medesima fascia.
4. Nell’ambito
della fascia A, per la nomina in sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti,
di comuni capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali è richiesta
un’anzianità di servizio di almeno due anni in enti inferiori della stessa
fascia. La disposizione di cui all’art.11, comma 10, ultimo periodo, del DPR
n.465/1997 trova applicazione sino al 31.12.2000; sono fatti salvi i diritti
acquisiti entro tale data ai sensi della medesima disposizione.
5. Il
sindaco ed il presidente della provincia nominano il segretario dell’ente fra
gli iscritti nella fascia professionale corrispondente all’entità demografica
dello stesso, fatte salve le riclassificazioni intervenute con il precedente
ordinamento. La corresponsione del trattamento economico è correlata alla
effettiva assunzione in servizio negli enti, secondo i livelli della
retribuzione di posizione di cui all’art.41.
6. L’idoneità
conseguita a seguito dei corsi di specializzazione di cui all’art.14 del DPR
n.465/1997 comporta l’iscrizione nella relativa fascia professionale, fermo
restando che con l’applicazione del presente contratto non è richiesta l’idoneità
per i segretari con anzianità di servizio di nove anni e sei mesi al
31.12.2000.
7. Con
l’applicazione del presente contratto, per il conseguimento dell’idoneità a
seguito del corso già indetto per i segretari con un’anzianità di servizio
compresa tra quattro e nove anni e sei mesi, ai sensi dell’art.14, comma 1, del
DPR n.465/1997, e in quello da indire per coloro che risultano iscritti nella
fascia B secondo le disposizioni del presente contratto, già iscritti nella
precedente lettera b) dell’art.12 del DPR n.465/1997, si prescinde dai
riferimenti percentuali indicati nello stesso articolo.
8. Ai
fini del conferimento degli incarichi nei comuni superiori a 10.000 abitanti,
in sede di prima applicazione del presente contratto, per i segretari di cui ai
commi 6 e 7, si prescinde dal prescritto requisito dei due anni di anzianità di
cui al comma 3.
9. Per
i segretari in servizio nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e inferiore a 65.000 abitanti, iscritti al 31.12.2000 nella lettera c) di
cui all’art.12 del DPR n.465/1997, inseriti nella fascia B ai sensi dell’art.
35, l’iscrizione nella fascia A, come disciplinata dal presente contratto, è
subordinata al conseguimento dell’idoneità da acquisire con il corso di cui
all’art.14, comma 2, del citato DPR n.465/1997.
Art.32
Mobilità
presso altre amministrazioni
1. In
caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente
cancellazione dall’Albo:
a) il
segretario collocato nella fascia professionale C del precedente articolo viene
equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema
di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione;
b) il
segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio tabellare
iniziale di cui all’art. 39, comma 2, viene equiparato alla categoria o area
professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente
presso l’amministrazione di destinazione; la
presente disciplina ha natura transitoria e si applica sino alla data del
31.12.2001.
c) il
segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio tabellare
economico di cui all’art.39, comma 1, è
equiparato al personale con qualifica dirigenziale;
d) il
segretario collocato nella fascia A, è equiparato al personale con qualifica
dirigenziale.
Art.33
Partecipazione
ai corsi di formazione
1. L’Agenzia determina annualmente il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi ai sensi dell’art.14, comma 6, del DPR n.465/1997, e disciplina le relative modalità di partecipazione, previa contrattazione decentrata integrativa nazionale ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2.
2. Qualora il numero di cui al comma 1 risulti superiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sono individuati, con le stesse modalità di cui all’art.4, commi 1 e 2, i criteri per la definizione della graduatoria necessaria per l’ammissione ai corsi, tenendo conto dell’anzianità di servizio e del credito formativo di cui all’art. 34.
Art.34
Crediti
formativi
1. Il credito formativo matura a seguito della partecipazione a percorsi formativi organizzati dalla Scuola Superiore ai sensi dell’art.5, comma 3, del DPR n.396/1998, con esclusione dei corsi di specializzazione.
2. L’entità del credito formativo è determinato, in relazione alle attestazioni e valutazioni rilasciate dalla Scuola Superiore al termine dei percorsi formativi di cui al precedente comma, attraverso un idoneo sistema di certificazione delle competenze maturate.
3. Il sistema di certificazione di cui al comma 2, definito dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nazionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, viene basato su standard formativi distinti per fasce in relazione ai quali si determina l’accrescimento del credito. Esso può tener conto delle competenze già in possesso dei soggetti, acquisite al di fuori dei percorsi formativi.
Art.35
Primo
inquadramento nelle nuove fasce professionali
1.
In
sede di prima applicazione dell’art. 31 del presente CCNL, con effetto dalla
data di stipulazione definitiva dello stesso, i segretari comunali e
provinciali attualmente in servizio alla stessa data, sono inseriti nelle nuove
fasce professionali secondo i seguenti criteri di corrispondenza:
a)
nella fascia professionale C sono iscritti i segretari
inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera a)
dell’art.12, comma 1, del DPR n.465/1997;
b) nella
fascia professionale B, sono iscritti i segretari inseriti nella precedente
fascia professionale corrispondente alla lettera b) dell’art.12, comma 1, del
DPRn.465/1997 nonché quelli inseriti nella precedente fascia professionale
corrispondente alla lettera c) dell’art.12, comma 1, del DPR n.465/1997;
c)
nella fascia professionale A sono iscritti i segretari
di cui alle lettere d) ed e) dell’art.12, comma 1, del DPR n.465/1997.
2.
Restano
confermati gli effetti dei provvedimenti adottati dall’Agenzia in attuazione
dell’art.12 del DPR n.465/1997.
Art.36
Formazione
ed aggiornamento
1.
La
formazione e l’aggiornamento professionale sono elementi essenziali per lo
sviluppo e la valorizzazione delle capacità e delle attitudini del segretario e
rappresentano un indispensabile supporto per l’assunzione delle responsabilità
connesse alle funzioni affidate.
2.
L’Agenzia
nazionale definisce annualmente la quota delle risorse da destinare alle
iniziative di formazione nella misura
individuata in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.
3.
L’Agenzia,
nell’ambito dei criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata
integrativa di livello nazionale ai sensi dell’art. 4, realizza le iniziative formative avvalendosi
della Scuola Superiore di P.A.L.
4.
Il
segretario deve partecipare alle iniziative di formazione ed aggiornamento
organizzate dalla Scuola Superiore per almeno 20 giorni all’anno. La
partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi
formativi, anche individuali, viene concordata dal segretario interessato con
l’ente, con l’Agenzia nel caso di segretari in disponibilità o con
l’amministrazione presso la quale presta servizio in caso di comando, di
distacco o di posizione di fuori ruolo. Tale partecipazione è considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
5.
Gli
oneri per la partecipazione dei segretari alle iniziative di formazione ed
aggiornamento organizzate dalla Scuola Superiore sono a carico degli enti
presso i quali i medesimi prestano servizio, fatti salvi i casi in cui gli
oneri dei corsi sono assunti integralmente a carico della Scuola.
6.
Il
segretario può partecipare, senza oneri per l’ente, per l’Agenzia nel caso di
segretari in disponibilità o con l’amministrazione presso la quale presta
servizio in caso di comando, di distacco o di posizione di fuori ruolo, a corsi
di formazione ed aggiornamento che siano in linea con le finalità indicate nel
comma 1 e con i contenuti dei programmi annuali e pluriennali elaborati dalla
Scuola Superiore. Al segretario, inoltre, possono essere concessi congedi per
la formazione ai sensi dell’art.5 della legge n. 53/2000, secondo la disciplina
dell’art. 25.
7.
Qualora
l’ente, l’Agenzia o l’amministrazione presso la quale presta servizio,
riconosca l’effettiva connessione delle iniziative di formazione ed
aggiornamento svolte dal segretario, ai sensi del comma 6, con le funzioni allo
stesso affidate può concedere un contributo sulla spesa sostenuta e debitamente
documentata.
Parte
seconda
Titolo
I
Trattamento
economico
Capo
I
Struttura
della retribuzione
Art.37
1.
La
struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone
delle seguenti voci:
a)
trattamento
stipendiale;
b)
indennità
integrativa speciale;
c)
retribuzione
individuale di anzianità, ove acquisita;
d)
retribuzione
di posizione;
e)
maturato
economico annuo, ove spettante;
f)
retribuzione
di risultato
g)
diritti
di segreteria
h) retribuzione aggiuntiva per
sedi convenzionate
2.
Al
segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità
corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
3.
Per
il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lettera g) del
comma 1, si prendono a base le voci di
cui allo stesso comma 1, con esclusione delle lettera f).
Art.38
Incrementi
tabellari
1.
Il
valore degli stipendi tabellari
previsti dai vigenti contratti collettivi del 21.5.1996 e del 18.4.1997, per la
separata area della dirigenza, è incrementato nelle misure mensili lorde, per
tredici mensilità, indicate nella tavola 1 con decorrenza dalle date ivi
previste.
Art.39
Stipendio
tabellare
1.
Con
effetto dall’1.7.1999, a regime, il nuovo stipendio tabellare dei segretari
comunali e provinciali è stabilito nella misura unica annua lorda per dodici
mensilità di L.37.632.000.
2. Nell’ambito
di vigenza della parte economica del presente CCNL, per i segretari comunali e
provinciali comunque collocati nella fascia B con lo stipendio tabellare annuo
di L.23.639.000, stabilito dal CCNL del 25.7.1996, è previsto uno stipendio
tabellare il cui importo è determinato nella misura percentuale del 65,66% di
quello stabilito nel comma 1, pari al valore di L.24.851.000, e con la
decorrenza ivi prevista.
3. Per
i segretari comunali e provinciali collocati nella fascia C, lo stipendio
tabellare di cui al comma 1, e con la decorrenza ivi prevista, è determinato
nella misura percentuale del 57,14%, pari al valore di L.21.675.000.
4.
Ai segretari comunali e provinciali della ex seconda
classe, collocati nella fascia B, con decorrenza dalla data di cui al comma 1,
è attribuito lo stipendio tabellare di cui allo stesso comma 1.
5.
Sono
confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di
anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente CCNL; è altresì
confermato il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti
contratti collettivi ed il trattamento economico ad personam di cui all’art.40,
commi 5 e 6, del CCNL del 16.5.1995, come integrato dall’accordo
successivo del 14.9.1995.
Art.40
Effetti
dei nuovi stipendi
1.
Le
misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dell’art. 39 hanno
effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sull’indennità premio di fine servizio, sull’indennità
alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali
e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2.
I
benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 39 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
previsti dal medesimo articolo al segretario comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti
dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso,
nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
Art.41
Retribuzione
di posizione
1. Ai
segretari comunali e provinciali è confermata l’attribuzione del compenso
denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni
attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia
dell’ente di cui il segretario è titolare. Tale denominazione è riferita anche
ai compensi prima denominati “indennità di direzione” di cui all’art. 40, comma
3, del CCNL del comparto Ministeri.
2. Con
decorrenza dal 31.12.1999, e a valere dall’1.1.2000, le misure dell’ex
indennità di direzione, di cui all’art.40, comma 3 del CCNL del comparto
Ministeri del 16.5.1995, nel testo risultante a seguito dell’accordo successivo
del 14.9.1995, e della retribuzione di posizione di cui all’art.2 del CCNL del
18.4.1997, sono incrementate negli importi annui lordi per tredici mensilità indicati nella tavola 2.
3. Con
effetto dalla stessa data, i valori complessivi annui lordi, per tredici
mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali
sono così rideterminati:
livello A
1) incarichi in enti metropolitani L. 72.314.000
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni
capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali L. 56.820.000
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti L. 34.092.000
livello B
1) incarichi in
enti superiori a 10.000 e fino a 65.000
abitanti L. 23.754.000
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti L. 17.744.000
livello C
1) incarichi in enti fino a 3000 abitanti L. 10.213.000
Gli enti indicati nei numeri 2 e 3 del livello A e numeri 1 e 2 del livello B ricomprendono anche quelli riclassificati.
4. Gli Enti nell’ambito delle risorse disponibili
e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione
dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di
riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di
contrattazione decentrata integrativa nazionale.
5.
Gli enti
assicurano, altresì, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della
capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella
stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente in base al
contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a
quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.
6.
La retribuzione
di posizione nel valore annuo definito ai sensi del precedente comma 3 assorbe
ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso
quello per lavoro straordinario, con eccezione di quelli, indicati nell’art.37,
comma 1, lett. g), fino a diversa disciplina del CCNL dell’area della dirigenza
del comparto Regioni-Autonomie Locali.
7.
Al segretario comunale e provinciale in
posizione di disponibilità ed incaricato della reggenza o supplenza spetta la
stessa retribuzione di posizione prevista per l’ente presso il quale assume
servizio, ove il relativo importo sia superiore a quello garantito ai sensi
dell’art. 43.
Art.42
Retribuzione
di risultato
1.
Ai
segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato
retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati
e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad
eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale.
2.
Gli
Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio
carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun
segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e
nel rispetto della propria capacità di spesa.
3.
Ai
fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa
retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni
adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs.n.286/1999, relativo
alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei
rendimenti e dei risultati.
Art.43
Trattamento
economico dei segretari in disponibilità
1.
Ai
segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui all’art.19,
comma 7, del DPR n.465/1997, è corrisposto il trattamento economico in
godimento presso l’ultima sede di servizio e composto delle seguenti voci:
-
trattamento
stipendiale di fascia;
-
indennità
integrativa speciale;
-
tredicesima
mensilità;
-
retribuzione
individuale di anzianità, ove acquisita;
-
retribuzione
di posizione;
-
maturato
economico, ove spettante
-
retribuzione
aggiuntiva per sedi convenzionate.
2.
In caso di nomina presso un ente di fascia
immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in
disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma
1. I relativi oneri sono a carico dell’ente di nomina ad eccezione di quelli
relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall’Agenzia per
la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella
prevista per la fascia di appartenenza dell’ente.
Art.44
Trattamento
economico del segretario con funzioni di Direttore Generale
1. Al
segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di
direttore generale, ai sensi dell’art.108 del T.U.n.267/2000, nell’ente dove
svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di
posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata
dall’ente nell’ambito delle risorse
disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.
Art.45
Retribuzione
aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata
1. Al segretario che ricopre
sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di
importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art.37,
comma 1, da a) ad e) in godimento.
2. Al
segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso alle diverse
sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e
documentabili.
3. Gli
oneri conseguenti all’applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i
diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione.
Art.46
Trattamento
economico del segretario in distacco sindacale
1.
Al segretario che usufruisce dei distacchi di cui
all’art.5 del CCNQ del 7.8.1998, spetta il trattamento economico di cui
all’art. 37, comma 1, in godimento al momento del collocamento in distacco.
2.
Gli oneri relativi al trattamento economico del
segretario in distacco sindacale sono a carico dell’Agenzia nazionale.
Capo
II
Art.47
Trattamento
di trasferta
1.
Il
presente articolo si applica ai segretari comandati a prestare la propria
attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di
10 KM dalla ordinaria sede di servizio.
Nel caso in cui il segretario venga inviato in trasferta in luogo
compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la
distanza si computa dalla località più
vicina a quella della trasferta. Ove la
località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le
distanze si computano da quest’ultima località.
2.
Ai
segretari di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a)
una
indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
· L. 46.700 per ogni periodo
di 24 ore di trasferta;
· L. 1.945 per ogni ora di
trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore
eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b)
il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo,
nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del
biglietto di prima classe o equiparate;
c)
il
rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e
alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 10.
3.
Ai
soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si
considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4.
Il
segretario inviato in trasferta può autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo
di trasporto. In tal caso si applica l’art. 49, commi 3 e ss.,del
presente CCNL e al segretario spetta l’indennità di cui al comma 2, lettera a),
eventualmente ridotta ai sensi del comma 6, il rimborso delle spese
autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una
indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde
per ogni Km.
5.
Per
le trasferte di durata superiore a 12 ore, al segretario spetta il rimborso
della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo di categoria quattro stelle,
secondo la disciplina dell’art.1, comma 68, della legge n.662/1996, e della
spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L.59.150 per il primo
pasto e di complessive L.118.300 per i due pasti. Per le trasferte di durata
non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.
Nei casi di missione
continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è
consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico
alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo,
semprechè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima località.
6.
Nel
caso in cui il segretario fruisca del rimborso di cui al comma 5, l’indennità
di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l’opzione
per l’indennità di trasferta in misura intera.
7.
L’indennità
di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore
alle 4 ore.
8.
L’indennità
di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta
continuativa nella medesima località.
9.
Il
segretario inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad
una anticipazione non inferiore al 75 % del trattamento complessivo presumibilmente
spettante per la trasferta.
10.
Gli
enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in
funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta
per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo,
individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le
relative modalità procedurali.
11.
Le
trasferte all’estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo
con le seguenti modifiche:
-
l’indennità
di trasferta di cui al comma 2, lettera a) è aumentata del 50% e non
trova applicazione la disciplina del comma 6;
-
i
rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
Art.48
Trattamento
di trasferimento
1.
Al
segretario, nel caso che l’assunzione della titolarità di una nuova sede
comporti il cambio della residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle
spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le
persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti
entro il 3°grado ed affini entro il 2° grado), il rimborso delle spese
documentate di trasporto degli effetti personali, il tutto nei limiti fissati
nell’art. 47 e previ opportuni accordi da prendersi con l’ente presso il quale
deve assumere l’incarico, nonché l’indennità di trasferta di cui all’art. 47,
comma 2, limitatamente alla durata del viaggio.
2.
Il
segretario ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata
risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia
tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
3.
Agli
oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, gli enti vi fanno
fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per
tale specifica finalità.
Art.48 – bis
Segretari utilizzati presso
l’Agenzia nazionale e la Scuola
1.
In
caso di utilizzo di segretari per le esigenze dell’Agenzia o della Scuola, la
sede di cui sono titolari si rende disponibile agli effetti di legge e
regolamentari, con effetto dalla data di efficacia del provvedimento di
utilizzo.
2.
Ai
segretari durante il periodo di utilizzo compete il trattamento economico,
previsto dall’art.37, comma 1,del presente CCNL, in godimento alla data del
provvedimento di utilizzo.
Art.49
Copertura assicurativa
1.
Gli
enti, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumono le
iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile
dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo
le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale
finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto della effettiva capacità di
spesa.
2.
Analoga
iniziativa assumono l’Agenzia nazionale, relativamente ai segretari comunali e
provinciali collocati in disponibilità ed utilizzati per esigenze dell’Agenzia
stessa, ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, e le altre pubbliche
amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali che comunque si avvalgono
di segretari comunali e provinciali ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso
DPR n.465/1997.
3.
Gli
enti, stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei segretari comunali
e provinciali autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per
adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto,
limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle
prestazioni di servizio. Analoga polizza viene stipulata dall’Agenzia nazionale
e dalle altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali
nel caso di utilizzo di segretari comunali e provinciali collocati in
disponibilità.
4.
La
polizza di cui al comma 3 è rivolta alla copertura dei rischi non compresi
nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di
trasporto di proprietà del segretario, nonché di lesioni o decesso del
segretario medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
5.
Le
polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà
dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e
con le modalità di cui ai commi 3 e 4, dei rischi di lesioni o decesso del
dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
6.
I
massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i
corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria.
7.
Gli
importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da
terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti
dalle somme eventualmente spettanti al segretario a titolo di equo indennizzo e
per lo stesso evento.
Art.50
Mensa
1.
Il
segretario, anche nelle ipotesi di incarichi di reggenza e di supplenza, ha
diritto ad avvalersi delle mense di servizio istituite presso gli enti o, in
alternativa, ai buoni pasto sostitutivi, ove riconosciuti al restante
personale, secondo le modalità indicate nell’art. 51; analogo diritto è
riconosciuto altresì al collocato in disponibilità ed utilizzato per esigenze
dell’Agenzia stessa, ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, o da
altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali ai sensi
dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n.465/1997.
2.
Per
poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in
servizio.
3.
Il
segretario è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo
del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da
terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei generi alimentari e del
personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente o dall’Agenzia
nazionale e dalle altre amministrazioni di cui al comma 1.
4.
In
ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
Art.51
Buono pasto
1.
Il
costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che
l’ente, l’Agenzia nazionale o le altre amministrazioni di cui all’art.19, comma
5, del DPR n.465/1997 sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del
comma 3 dell’art. 50, se optasse per l’istituzione della mensa di servizio.
2.
Il
segretario ha titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti per il
restante personale, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino
servizio anche nelle ore pomeridiane.
Parte terza
Estinzione del rapporto di
lavoro
Art.52
Cause di cessazione del
rapporto di lavoro
1.
La
cessazione del rapporto di lavoro del segretario, oltre che nei casi di risoluzione
già disciplinati negli artt.23 e 24, ha luogo:
a)
al compimento del limite massimo di età o al
raggiungimento dell’anzianità massima di servizio previsti dalle norme di
legge;
b)
per
dimissioni del segretario;
c)
per
decesso del segretario.
Art.53
Obblighi delle parti
1.
Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 52, la
risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della
condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di
compimento dell'età prevista. L’Agenzia nazionale comunica comunque per
iscritto all’interessato l’intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo
caso di cui alla lettera a) dell’art. 52, l’Agenzia nazionale può
risolvere il rapporto senza preavviso,
salvo domanda del segretario per la permanenza in servizio oltre l’anzianità
massima, da presentarsi almeno un mese prima
del verificarsi della condizione prevista. In entrambi i casi l’Agenzia
nazionale informa contestualmente l’ente presso il quale il segretario presta
servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono del segretario ai sensi
dell’art.19, comma 5, del DPR n. 465/1997.
2.
Nel
caso di dimissioni del segretario, questi deve darne comunicazione scritta
all’Agenzia nazionale, informando contestualmente l’ente presso il quale presta
servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi
dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, nel rispetto dei termini di
preavviso.
Art.54
Periodo di preavviso
1.
Nei
casi di risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come
segue:
a)
2
mesi per i segretari con anzianità di servizio
fino a 5 anni;
b)
3
mesi per i segretari con anzianità di servizio fino a 10 anni;
c)
4
mesi per i segretari con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2.
In
caso di dimissioni del segretario i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla
metà.
3.
I termini di preavviso decorrono dal primo o
dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4.
La
parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui
ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari
all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
L’Agenzia nazionale, anche per i segretari utilizzati ai sensi dell’art.7,
comma 1, del DPR n.465/1997 o comunque collocati in disponibilità, e le altre
amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5,
dello stesso DPR n. 465/1997, hanno diritto
di trattenere su
quanto eventualmente dovuto
al segretario, un
importo corrispondente alla
retribuzione per il
periodo di preavviso
da questi non
dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al
recupero del credito.
5.
E’
in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto
di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il
periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si
applica il comma 4.
6.
L’assegnazione
delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso
di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse
7.
Il
periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
8.
In
caso di decesso del segretario, l'Agenzia nazionale corrisponde agli aventi
diritto l'indennità sostitutiva del
preavviso secondo quanto stabilito dall'art.2122 del c.c. nonché una somma
corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9.
L'indennità
sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le
stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia
superiore a 15 giorni.
Art.55
Ricostituzione del rapporto
di lavoro
1.
Il
segretario il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di
dimissioni può richiedere all’Agenzia nazionale, entro 5 anni dalla data delle
dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di
accoglimento della richiesta, il segretario è ricollocato nella medesima fascia
professionale posseduta al momento delle dimissioni.
2.
La
stessa facoltà di cui al comma 1 è data al segretario, senza i limiti temporali
di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di
uno dei paesi dell’Unione Europea.
3.
Nei
casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è
subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel numero complessivo
degli iscritti albo.
Art.56
Trattamento di fine rapporto
di lavoro
1.
La
retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di
fine rapporto di lavoro del segretario ricomprende le seguenti voci:
-
trattamento
stipendiale di fascia;
-
indennità
integrativa speciale;
-
retribuzione
individuale di anzianità, ove acquisita;
-
retribuzione
di posizione;
-
maturato
economico annuale, ove spettante;
-
retribuzione
aggiuntiva del segretario titolare di sedi di segreteria convenzionate;
-
diritti
di segreteria.
Art.57
Previdenza complementare
1.
Le
parti convengono sulla necessità che i segretari possano usufruire di una
tutela previdenziale complementare a contribuzione definita e a
capitalizzazione individuale ai sensi del D.Lgs.n.124/1993, della legge
n.335/1995 e delle successive modificazioni ed integrazioni.
2.
A
questi fini le parti prendono atto che sono in corso negoziati per definire
l’accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per tutti i lavoratori
dei comparti Regioni-Autonomie Locali e Sanità, al quale farà seguito la
disciplina dello statuto, del regolamento elettorale per pervenire all’atto
costitutivo del Fondo medesimo ed ai successivi adempimenti a cura di
quest’ultimo.
Art.58
Disapplicazioni
1.
Dalla
data di entrata in vigore del presente contratto è disapplicata la disciplina
di cui all’art.17 del DPR n.
465/1997.


Dichiarazione congiunta n.1
Le parti si danno
reciprocamente atto che, ai fini di una compiuta ed equilibrata regolazione
degli effetti del convenzionamento delle sedi di segreteria sul trattamento
economico dei segretari interessati, in sede di revisione della disciplina del
DPR n.465/1997, il numero delle sedi convenzionabili sia determinato sulla base
di parametri che rendono coerente lo svolgimento della funzione con le esigenze
di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Dichiarazione congiunta n.2
Le parti auspicano
un sollecito espletamento dei corsi di cui al comma 9 dell’art.31 del CCNL relativo
al quadriennio normativo 1998-2001 valevoli per i segretari con più di nove
anni e sei mesi di servizio.
Le parti si danno reciprocamente atto dell’impegno
di pervenire alla definizione della disciplina generale relativa alle seguenti
materie:
-
definizione
del contenzioso del precedente contratto;
-
disciplina
valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della progressione nelle fasce
professionali;
-
disciplina
del maturato economico per i segretari generali nominati prima del presente
contratto;
-
disciplina
degli effetti giuridici ed economici per i segretari nominati ai sensi
dell’art. 11, comma 10 del DPR n. 465/1997;
Le parti, inoltre, concordano sull’esigenza che sia organicamente ridisciplinata, in sede di revisione del regolamento approvato col DPR n. 465/1997, la materia delle convenzioni di segreteria, in modo da salvaguardare la duplice esigenza della più efficace e produttiva utilizzazione del segretario comunale, nel rispetto della professionalità da un lato, e, dall’altro, di favorire le forme organizzative per l’esercizio associato dei ruoli e delle funzioni, secondo lo spirito del T.UE.L. n. 267/2000.
A tal proposito occorrerà prevedere i limiti oltre i
quali vengono a vanificarsi gli scopi per cui sono concepiti gli accordi
convenzionali.
DICHIARAZIONE A VERBALE FPS-CISL
La FPS – CISL ritiene gravemente
discriminatorie la normativa prevista all’art.31, comma 1, lett.c), introdotta
a modifica rispetto al testo presiglato il 24.11.2000, che prevede uno
sbarramento artificioso alla possibilità di partecipazione al corso di
specializzazione per la fascia A) nel caso in cui non si sia prestato servizio
almeno due anni in Enti tra 10001 e 65000 abitanti, e la normativa dello stesso
articolo c.4 che prevede la permanenza obbligatoria per due anni in enti
inferiori a 250.000 abitanti per gli iscritti in fascia A.
Dichiarazioni delle OO. SS.
C.G.I.L. – C.I.S.L.
– U.I.L. e Unione concordano nella necessità che in sede di revisione
del regolamento debbano essere introdotte le integrazioni della disciplina sulla revoca in previsione
di assicurare ogni forma di garanzia, analogamente a quella prevista per tutta
la dirigenza pubblica, ai fini dell’uso corretto dell’istituto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL-CISL- UIL-UNSCP
Il maturato
economico e la retribuzione individuale di anzianità spettanti ai segretari che
abbiano acquisito la qualifica dirigenziale a decorrere dall’1/1/1997, devono
essere attribuiti sulla base della stessa normativa applicata precedentemente a
tale data, tenendo conto del fatto che il D.Lgs. 31/03/1998 n. 80, con
l’articolo 43, abrogando il comma 3 dell’articolo 72 del D.Lgs. 03/02/1993, ha
restituito validità al D.Lgs. n. 681/82 e legge di conversione n. 869/82.
SINDACATI FIRMATARI
CGIL
CISL
UIL
CSA
DICCAP