CENTRO
STUDI E DOCUMENTAZIONE SULPM
ACCORDO COLLETTIVO
QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE
DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO ELETTORALE
(7/8/1998)
ACCORDO SU
INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CCNL QUADRO DEL 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO
ELETTORALE
ACCORDO DI
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 1, COMMA 3, PARTE SECONDA, DELL'ACCORDO
COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA
DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE STIPULATO IL 7 AGOSTO 1998.
GAZZETTA UFFICIALE N. 44 DEL
22-02-2001
***************************************************************************
ACCORDO COLLETTIVO
QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE
DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO ELETTORALE
(7/8/1998)
ART.1
OBIETTIVI E FINALITA’
1.
Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all’art. 47 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il
funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del
personale.
2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima
diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti
organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione “amministrazioni, aziende ed enti “ usata per indicare i
luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali
unitarie, dopo l’art.1 sarà sostituita dal termine “amministrazioni” . Le “sedi o strutture periferiche” delle
medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati
di contrattazione collettiva sono indicate dopo l’art.1 con la dizione
“strutture amministrative interessate”. Le “associazioni sindacali ammesse alle
trattative nazionali ai sensi dell’art.47 bis del d.lgs.29/1993” sono indicate
come “associazioni sindacali rappresentative”.
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del
decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli modificati,
integrati o sostituiti dai d.lgs. 4
novembre 1997, n. 396 e d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del
d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998.
Pertanto la dizione “d.lgs.29/1993” è riferita al nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate
come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione
degli articoli.
7. Il CCNL quadro sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonchè delle altre
prerogative sindacali stipulato il........, nel testo è indicato come “CCNL
quadro del..........)
PARTE PRIMA
MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
ART. 2
AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o
abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la
costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che
occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di
sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere
promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai
contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione
collettiva integrativa.
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono
presentare liste per l’elezione delle
RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con
proprio statuto e aderenti al presente accordo.
3. Nella prima applicazione del presente accordo l’iniziativa deve
essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni
sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle
liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro
il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali cadenze
previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno
avvenire contestualmente nell’intero comparto
nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola
giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il
prolungamento delle operazioni di voto
anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente
accordo, l’adesione da parte delle
associazioni sindacali rappresentative
non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il
30/9/1998 ed è comunicata all’Aran che ne rilascia certificazione. Le
associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente
accordo, possono aderire all’accordo di comparto di cui al comma 4 con le
medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni sindacali del comma 2 che
non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale
adesione al presente accordo all’atto della presentazione della lista, dandone
mera comunicazione per conoscenza all’ARAN
4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti
in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per
iscritto all’ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi
accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6
al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano e
nelle regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato
da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell’art. 44,
comma 7 del d.lgs. 80/1998.
5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi
di comparto riguardano i seguenti punti:
a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che
assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche
prevedendo la costituzione di un’unica rappresentanza per i dipendenti di
diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU ;
c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli
organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto
collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante
l’istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei
componenti dell’organismo, di specifici collegi elettorali;
d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto
della quantità dei rappresentanti
nonchè delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle
problematiche connesse al d.lgs.626\1994, in misura comunque compatibile con
quanto stabilito dalla legge 300/1970.
ART. 3
COSTITUZIONE DELLE RSU
1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio
universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata
rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme
antidiscriminatorie .
ART. 4
NUMERO DEI COMPONENTI
1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a :
a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200
dipendenti;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle
amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a
3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul
numero di dipendenti eccedente i 200;
c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle
amministrazioni di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati
sul numero di dipendenti eccedente i 3000.
ART. 5
COMPITI E FUNZIONI
1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali
esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti
sindacali e dei poteri riguardanti
l’esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall’art. 47, comma 2 del d.lgs.
29/1993, i CCNL di comparto possono
disciplinare le modalità
con le quali la
RSU può esercitare
in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione
riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall’art.10 del d.lgs.29/1993 o da
altre disposizioni di legge o contratto collettivo
3. Nella contrattazione
collettiva integrativa, i poteri e le
competenze contrattuali vengono esercitati
dalle RSU e dai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di
comparto.
4. In favore delle RSU sono,
pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
a) diritto ai permessi retribuiti ;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. ... del CCNL quadro del .......;
c) diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori ;
d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 6
DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA’ SINDACALI E TUTELE
1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive
intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il
contingente dei permessi retribuiti di cui all’art. 44, comma 1, lett. f) del
d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra
di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e
permessi stipulato il........
2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono,
pertanto, fatti salvi, complessivamente. i seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b) diritto ai permessi retribuiti ;
c) diritto ai permessi retribuiti di cui all’art. 11 del CCNL quadro del ..........
d) diritto ai permessi non retribuiti;
e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei
lavoratori durante l’orario di lavoro.
f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 7
DURATA E SOSTITUZIONE NELL’INCARICO
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine
dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito
dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non
possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza
della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le
modalità previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e
di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale,
contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante
affissione all’albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.
ART. 8
DECISIONI
1. Le decisioni relative all’attività
della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative
all’attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle
associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti
in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.
ART. 9
INCOMPATIBILITA’
1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi
altra carica in organismi istituzionali o
carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre
incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive
organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di
incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.
ART. 10
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Le associazioni sindacali di cui all’art. 2 commi 1 e 2, si impegnano
a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente
a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o
costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all’art.
2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei
permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e
prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali
rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell’art. 47 del
d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.
ART. 11
NORMA TRANSITORIA
1. In via transitoria, le RSU,
anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all’insediamento dei
nuovi organismi.
ART.12
ADEMPIMENTI DELL’ARAN
1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l’ARAN
fornirà alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni
sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale,
sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere
possibile il regolare svolgimento delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali
necessari all’ARAN per l’accertamento della rappresentatività a livello
nazionale delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea
documentazione è allegata al presente accordo il fac simile del verbale
riassuntivi delle votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare le
esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell’ARAN.
3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all’ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via
fax o altro mezzo telematico e
successivamente con nota scritta.
ART 13
NORMA
FINALE
1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla
materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle
nuove disposizioni.
Regolamento per la
Disciplina
deLl'elezione della RSU
ART.1
MODALITA’ PER INDIRE LE ELEZIONI
1. Con cadenza triennale , almeno tre mesi prima della scadenza del
mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o
disgiuntamente, assumono l’iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l’Aran le date per lo
svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali
citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione
nell’apposito albo dell’Amministrazione, cui viene parimenti inviata
comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione
della Commissione elettorale sono fissati con l’accordo di cui al comma 1.
L’orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con
l’orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.
3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l’amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1. (vedi interpretazione autentica)
ART. 2
QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA’ DELLE
ELEZIONI
1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
regolamento nonchè le pubbliche
amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle
operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della
metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento
del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non
si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura sarà
attivabile nei successivi 90 giorni.
ART. 3
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato in forza nell’amministrazione, alla data delle
elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di
comando e fuori ruolo . Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare
i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.
2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui
all’art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia
tempo pieno che parziale.
ART. 4
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
1. All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali
presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all....
al CCNL quadro di cui all’art. 1,
comma...che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;
b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio
statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed
applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno
1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle
liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme
di lavoratori dipendenti nell’amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle
amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell’ 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione .
Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma
apposta.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative
del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più
organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso
che esse non versino nell’ipotesi del
comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né
i membri della commissione elettorale.
5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante
questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la
commissione elettorale di cui all’art. 5, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle
stesse, inviterà il lavoratore
interessato ad optare per una delle liste, pena l’esclusione della competizione
elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre
un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal
responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa
interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità delle
firme apposte sulle stesse dai lavoratori
ART. 5
COMMISSIONE ELETTORALE
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della
consultazione, nelle singole
amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale
entro dieci giorni dall’annuncio di cui all’art. 1 del presente regolamento.
2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui
all’art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore
dipendente dell’amministrazione che all’atto dell’accettazione dichiarerà di
non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste
presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un
numero di membri inferiore a tre, le
associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.
ART. 6
COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti
adempimenti indicati in ordine cronologico:
- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura
amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori;
- ricevimento delle liste
elettorali;
- verifica delle liste e delle
candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia
di ammissibilità di liste e candidature;
- definizione dei seggi con
l’attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale
necessario allo svolgimento delle elezioni ;
- predisposizione degli elenchi
degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di
seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione
delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali
parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati
ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi
e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e
degli atti all’ amministrazione per la
debita conservazione e la trasmissione
all’ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell’albo di
cui all’ art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
ART. 7
SCRUTATORI
1. E’ in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno
scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non
candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le
quarantotto ore che precedono l’inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle
operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e
quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al
servizio prestato
ART. 8
SEGRETEZZA DEL VOTO
1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso
per lettera né per interposta persona.
ART. 9
SCHEDE ELETTORALI
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le
liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza
sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio.
La loro preparazione e la successiva
votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la
regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della
votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla
intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta
tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
ART. 10
PREFERENZE
1. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della
lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è
consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore scrivendo il nome
del candidato preferito nell’apposito spazio sulla scheda. Per le
amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i
nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti
superiore le liste dovranno essere affisse all’entrata del seggio.
L’indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente
come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della
lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più
preferenze di candidati appartenenti a
liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a
candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e
nulli i voti di preferenza.
ART. 11.
MODALITA’ DELLA VOTAZIONE
1. Il luogo della votazione sarà
stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l’Amministrazione
interessata, in modo tale da permettere
a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto.
2. Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo
dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione,
evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni
aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza
di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo di cui all’art. 1,
comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per
le votazioni.
ART. 12
COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 7 e da un
presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia
presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d’ ufficio alla
nomina di un secondo scrutatore
ART. 13
ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una
urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla
apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo
degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
ART. 14
RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento
di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno
essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale
circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni
elettorali.
ART. 15
CERTIFICAZIONE
DELLA VOTAZIONE
1. Nell’elenco di cui all’art.13, comma 2, a fianco del nome
dell’elettore, sarà apposta la firma dell’elettore stesso a conferma della
partecipazione al voto.
ART. 16
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle
operazioni elettorali in tutti i seggi,
in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l’accordo dell’art.
1, comma 1, del presente regolamento.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio
consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto
anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della
votazione) alla Commissione elettorale
che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo
dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due
scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al
comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i
verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida
della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e
l’Amministrazione, in modo da
garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere
redatto in conformità del fac - simile di cui all’art. 12 - parte I del
presente accordo.
4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali
saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.
ART. 17
ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale
in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Nell’ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi
saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli
candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l’ordine all’interno
della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima
alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei
votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste
che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi
previsti.
ART. 18
RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio,
procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle
operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della
Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni
dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati
ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione
dei seggi e la Commissione ne da atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la
Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la
conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al
comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun
rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste
elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma
precedente nonché all’amministrazione ai sensi dall’art. 6, comma 1, ultimo
punto.
ART. 19
COMITATO DEI GARANTI
1.Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso
entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato
da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso,
da un funzionario dell’amministrazione dove si è svolta la votazione ed è
presieduto dal Direttore dell’ULPMO o da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
ART. 20
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU
1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente
sottoscritto dal Presidente del seggio
e controfirmato da due scrutatori, sarà
trasmesso all' ARAN a cura della
Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari
all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai
sensi dell’art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.
2. Le parti concordano che al
fine di una corretta rilevazione dei voti per l’accertamento della
rappresentatività nel caso in cui le
associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più
sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione
rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.
TABELLA N. 1 (art.2 comma 3)
CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LA COSTITUZIONE
DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE
Dal 18 al 20
novembre 1998 nei comparti :
· Ministeri
·
Enti Pubblici non economici
· Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione
·
Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo.
Dal 23 al 25
novembre 1998 nei comparti:
·Regioni ed Autonomie Locali
·Scuola
·Università
·Servizio Sanitario Nazionale
·
Le operazioni di
scrutinio avverranno contestualmente il giorno 26 novembre 1998.
·
Le amministrazioni
avranno cura di assicurare la integrità delle urne sigillate sino all’inizio
delle operazioni di scrutinio.
TABELLA N. 2
(art.17 del Regolamento)
ESEMPIO DI ELEZIONI IN
AMMINISTRAZIONE CON 1250 DIPENDENTI
· Numero di firme necessarie per la presentazione di
liste ai sensi dell’art.4 Regolamento
2 % di 1250 Þ 25
· Validità delle elezioni ai sensi dell’art.2 del
Regolamento
metà
più uno degli aventi diritto (1250 / 2 + 1) Þ 626
· Calcolo dei seggi da assegnare ai sensi dell’art.4
del
Dipendenti da
0 a 200 Þ 3
da 201
a 500 Þ 3
da 501
a 800 Þ 3
da 801 a 1100
Þ 3
da
1101 a 1250 Þ 3
TOTALE 15
·
Calcolo del quorum richiesto
per l’assegnazione del seggio
Numero votanti / seggi da assegnare
1250 / 15 Þ
QUORUM 83
·
Ipotesi di risultati
elettorali e conseguente ripartizione dei seggi
|
LISTA |
VOTI |
QUORUM |
SEGGI |
RESTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
450 |
83 |
5 |
35 |
|
|
B |
290 |
83 |
3 |
41 |
|
|
C |
380 |
83 |
4 |
48 |
|
|
D |
130 |
83 |
1 |
47 |
|
Essendo stati assegnati 13
seggi su un totale di 15, i restanti 2 seggi vengono assegnati alle liste che hanno
riportato i maggiori resti.
La definitiva ripartizione
dei seggi è la seguente:
|
LISTA |
SEGGI |
TOTALE |
|
|
|
|
|
A |
5 |
5 |
|
B |
3 |
3 |
|
C |
4 + 1 |
5 |
|
D |
1 + 1 |
2 |
VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU FAC-SIMILE di cui all’art.12, comma 2 Parte I
Amministrazione
......................................................................... Comparto
...................................................... Data elezioni
...........................................
Indirizzo
.................................................. Comune
.............................................. Provincia..................................Regione..............................
|
Collegio |
1) ..................... |
2) ..................... |
3) ..................... |
4) ..................... |
5) ..................... |
Totale |
Totale Generale |
% Validità elezioni |
||||||
|
|
Maschi |
Femmine |
Maschi |
Femmine |
Maschi |
Femmine |
Maschi |
Femmine |
Maschi |
Femmine |
M |
F |
|
|
|
Aventi Diritto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Votanti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RISULTATI
Schede valide .............................. Schede
bianche ........................... Schede nulle
............................... Totale schede scrutinate
...........................
|
|
Lista 1 |
Lista 2 |
Lista 3 |
Lista 4 |
Lista 5 |
Lista 6 |
|
Nome O.S. proponente |
|
|
|
|
|
|
|
Voti |
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE SEGGI
Aventi diritto........................................ Votanti...................................... Seggi da
ripartire.......................................
|
|
Lista 1 |
Lista 2 |
Lista 3 |
Lista 4 |
Lista 5 |
Lista 6 |
|
Voti ottenuti |
|
|
|
|
|
|
|
Seggi assegnati |
|
|
|
|
|
|
|
Seggi attribuiti |
|
|
|
|
|
|
|
Totale seggi |
|
|
|
|
|
|
La Commissione Elettorale
............................... ............................... ............................... ............................... ...............................
...............................
(Il Presidente) (Componente) (Componente) (Componente) (Componente) (Componente)
*******************************************************************************************************************************************
ACCORDO su INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CCNL
QUADRO DEL 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA
DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
-
Premesso che in data 7.8.1998 é stato sottoscritto il CCNL quadro per la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione dei relativo
regolamento elettorale;
-
che con il citato CCNL si è attuato l'art. 47 del decreto legislativo 3
febbraio 1993 n.29 e sue successive modificazioni, recante norme sulla elezione
ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del
personale;
-
considerato che l'art. 2 comma 5 lettere a, b, c, d, del suddetto CCNL consente
di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;
-
che nel comparto Regioni-Enti Locali la materia era già stata regolamentata con
protocollo di intesa del 26.5.1994;
- al
fine di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i
dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale,
si conviene
di
integrare e modificare l'accordo quadro come di seguito.
1. NUMERO
DEI COMPONENTI
Il
numero dei componenti la RSU , é pari a:
a) - negli
enti fino a 15 dipendenti 1 unità;
-
negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità.
Tale
ultimo numero, in presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni
operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità
diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo
seguente:
-
negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità;
-
negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità;
-
negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità;
-
negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità;
b)
tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli
Enti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000 in
aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero di
dipendenti eccedente i 200;
c) tre
componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti negli enti di
maggiore dimensione, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b),
calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000.
2.Calendario
delle votazioni
Per
le Regioni e per gli altri enti del comparto con più di 4000 dipendenti, le votazioni
hanno inizio alle ore 12 del 23.11.1998 e terminano il 25.11.1998, fermo
rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art.7,
comma 3, parte II del CCNL quadro.
DICHIARAZIONE A VERBALE n.1
Il
Coordinamento sindacale Autonomo, dopo l'esame dell'ipotesi di preintesa su
integrazioni e modificazioni al CCNL quadro per le RSU, esprime ampia riserva
sulla mancata previsione di specifici Collegi Elettorali di cui all'art. 2,
comma 5, lettera c) dell'accordo collettivo quadro in materia sottoscritto in
data 7.8.1998.
Tale
riserva si giustifica maggiormente per il fatto che il numero dei componenti
delle RSU è stato incrementato anche allo scopo di garantire la rappresentanza
delle elevate professionalità indicate all'art. 1 comma 3 del D. Lgs. n.
396/97.
per
il Coordinamento Sindacale Autonomo
DICHIARAZIONE A VERBALE n. 2
Il
DICCAP/CONFSAL esprime la propria ferma contestazione contro
l'istituzionalizzazione delle RSU finalizzata alla sterilizzazione delle RSA,
riservandosi ogni inziativa di contrasto di un siffatto ruolo delle RSU ed in
particolare ogni impugnativa nelle competenti sedi delle norme del DPR 396/97
che, prive dell'occorrente legittimazione di una delega legislativa conforme
alle regole della Costituzione, assegnano alla contrattazione anche il potere
di "disciplinare le modalità con le quali la RSU esercita in via
esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle
RSA.
DICCAP/CONFSAL
DICHIARAZIONE A VERBALE n. 3
Il
DICCAP/CONFSAL esprime la propria ferma contrarietà all'allargamento dei
componenti delle RSU motivato dalla presenza del personale tecnico in carenza
di garanzie certe che i posti aggiunti vengano poi riservati a tale personale.
DICCAP/CONFSAL
*******************************************************************************************************************************************
Accordo di
interpretazione autentica dell'art. 1, comma 3, parte seconda, dell'accordo
collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998.
Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 22-02-2001
A seguito del parere favorevole espresso in data 10 ottobre 2000 dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell'accordo collettivo quadro di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 3, parte seconda, dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998 nonche' della positiva certificazione della Corte dei conti, in data 5 febbraio 2001 sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 13 febbraio 2001, alle ore 12,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, nella persona dell'avv. Guido Fantoni quale presidente f.f. ed i rappresentanti delle confederazioni sindacali.
Al termine della riunione le parti sopraindicate hanno sottoscritto l' accordo collettivo quadro per la integrazione e modifica dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998, nel testo che segue.
Art. 1.
Clausola di interpretazione autentica
1. Con riguardo all'art. 1, comma 3, parte seconda dell'Accordo quadro per la elezione delle RSU, stipulato il 7 agosto 1998, le parti concordano che le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, oltre che per le ragioni indicate nell'art. 7 parte prima dell'accordo medesimo, anche per altri motivi vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima.
2. Nell'attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverra' da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle organizzazioni sindacali di categoria sopracitate.