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Contratto collettivo quadro
per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative nei comparti nel biennio 2002-2003
Il giorno 18 dicembre 2002 alle ore 10,30 ha avuto
luogo l'incontro tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali nelle persone di:
per l'ARAN:
avvocato Guido Fantoni (Presidente) Firmato
per le Confederazioni sindacali
| CGIL |
Firmato |
| CISAL |
Firmato |
| CISL |
Firmato |
| CONFSAL |
Firmato |
| RDB CUB |
Firmato |
| UGL |
Firmato |
| UIL |
Firmato |
| USAE |
Firmato |
All'inizio della riunione le parti prendono atto
dei seguenti errori materiali:
1) all'art. 4, comma 2 le parole «alla tavola
allegato n. 1» sono sostituite con le parole «all'art. 2 comma 1», errore
già segnalato nella relazione tecnica inviata alla Corte dei Conti;
2) all'art. 5, comma 3 le parole «distacchi di
loro pertinenza» - ripetute per mero errore materiale in quanto le agibilità
sui distacchi sono regolate nell'art. 2, comma 3 - sono sostituite con la
parola «citato».
Le parti prendono, altresì, atto delle correzioni
da apportare sul testo in relazione al verbale della riunione del 26 novembre
2002 durante la quale sono state comunicate le modifiche richieste dal Consiglio
dei Ministri in sede di approvazione dell'Ipotesi di accordo.
Infine, le parti prendono atto che, ai sensi
dell'art. 7, comma 4 del presente contratto, la denominazione della
organizzazione sindacale FSI (Snatoss, Adass, Fapas, Sunas) è divenuta FSI con
conseguente modifica della dizione nelle tavole n. 10 e n. 24. Terminati tali
adempimenti le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale
Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni
sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002-2003.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2002 - 2003
CAPO I
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti
di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2,
dello stesso decreto, n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione
collettiva.
2. Con il presente contratto le parti procedono
alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo
è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione dei vigenti CCNQ
del 9 agosto 2000 e del 19 giugno 2002, in attuazione degli artt. 43 e 50 del
D.Lgs. 165/2001.
3. Nel presente contratto la dizione
"comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è
semplificata in "comparti".
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del
personale disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7
agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il
predetto accordo è indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto
1998". Il
CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali – stipulato contestualmente
– ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 è indicato come CCNQ del 7
agosto 1998.
5. Sono considerate rappresentative le
organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43
del D.Lgs. 165/2001 come specificato nell'art. 2, comma 5. Nel testo del
presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali
rappresentative".
6. Alle trattative nazionali di comparto sono,
altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del
comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si
intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria
rappresentative ad esse aderenti.
7. Con il termine "amministrazione" sono
indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
CAPO II
Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
ART. 2
Ripartizione del contingente dei distacchi
1. Il contingente storico dei distacchi sindacali
è pari a n. 2460 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in
tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.
2. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1
è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2
a n. 12, nelle quali sono indicati anche i comparti di nuova istituzione
(Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale - AFAM -).
3. Il
contingente dei comparti di nuova formazione di cui al comma 2 è costituito per
scorporo dai comparti di provenienza del personale, ha valenza per il presente
biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio 2004 - 2005. Al fine di
consentire le agibilità sindacali nei predetti comparti, per la durata del
presente contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto
Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in
forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, i distacchi di loro pertinenza.
Tale facoltà viene esercitata da
ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole
allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data
immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.
4. Sono confermati i criteri circa le modalità di
ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già
previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai
sensi dell'art. 43, comma 13 del D.Lgs. 165/2001, per garantire le minoranze
linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli
Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è
utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB -
USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Per il quadriennio normativo di contrattazione
2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003 sono rappresentative nei comparti,
ai sensi dell'art.1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole
dal n. 2 al n.12. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento
della rappresentatività valido per il secondo biennio economico 2004–2005.
ART. 3
Contingente dei permessi sindacali
1. E' confermato il contingente complessivo dei
permessi previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti
per dipendente in servizio e del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1
spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.
3. In ogni amministrazione, escluse quelle del
comparto Scuola, i permessi sindacali di cui al comma 1 di competenza delle
organizzazioni sindacali rappresentative - al netto dei cumuli previsti
dall'art. 4, comma 1, lett. a) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2 -
sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 41 minuti per dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in
servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche
quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
4. Nel comparto Scuola i permessi di cui al comma
1 di
competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli
di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) e dei permessi spettanti alle RSU del comma
2, sono
fruibili dalle stesse nella misura di n. 33 minuti per dipendente con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, calcolati con le modalità del comma 3.
5. I permessi di spettanza delle organizzazioni
sindacali di cui ai commi 3 e 4 sono ripartiti nella sede decentrata tra le
stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7
agosto 1998.
6. Per quanto riguarda le Agenzie fiscali, in via
transitoria sino alla definitiva assegnazione del personale alle singole Agenzie
le modalità di calcolo dei permessi giornalieri avvengono in modo unitario
secondo le modalità in atto.
ART. 4
Cumuli
1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di
competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali
con il presente contratto,
concordano di cumulare i permessi
sindacali loro spettanti ai sensi dell'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 nel
modo seguente:
a) sino ad un massimo di 19 minuti per
dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;
b) sino ad un massimo di 27 minuti per
dipendente in servizio per il comparto Scuola, come definito dai CCNQ del 9
agosto 2000 e del 19 giugno 2002, tenuto conto, in via eccezionale per tale
comparto e solo a fine dei distacchi, anche del personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato di durata non inferiore all'anno scolastico o in
servizio dall'inizio di quest'ultimo sino al termine delle lezioni, in quanto
ammesso alle elezioni delle RSU, dato che unitamente alle deleghe concorre a
determinare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai sensi
dell'art. 3 dell'accordo sulle elezioni delle RSU, parte seconda, del 7 agosto
1998.
2. Il contingente dei permessi cumulati del comma
1, lettere a) e b) ammonta a n. 635 distacchi ed è ripartito, in via
transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto
oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2 comma 1 - pari
ad un totale complessivo di n. 3095 distacchi. La ripartizione dei distacchi è
indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 12. Nella tavola n. 13 sono
indicati i distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di
categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.
ART. 5
Permessi per le riunioni di organismi
direttivi statutari
1. E' confermato il contingente dei permessi per
la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali,
regionali, provinciali e territoriali previsti dall'art. 11 del CCNQ del 7
agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi
direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
non collocati in distacco o aspettativa.
2. Il contingente delle ore di permesso di cui al
comma 1 per tutti i comparti, in ragione di anno, è costituito da n. 420.460
ore, di cui n. 34.584 riservate alle confederazioni e n. 385.876 alle
organizzazioni di categoria rappresentative dei comparti di cui al presente
accordo, ripartite sulla base delle tavole allegate dal n. 15 al n. 26.
3. Il contingente delle ore di permesso di cui al
comma 1 nei comparti di nuova formazione di cui al comma 2 è costituito per
scorporo dai comparti di provenienza del personale, ha valenza per il presente
biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio 2004 - 2005. Al fine di
consentire le agibilità sindacali nei predetti comparti, per la durata del
presente contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto
Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in
forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, le ore di permesso loro spettanti ai
sensi dell'art. 11 citato. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna
organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate
per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Sono confermate tutte le modalità di utilizzo
dei permessi previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato e
modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999. In particolare le Confederazioni di cui
alla tavola n. 1 possono far utilizzare i permessi citati alle proprie
organizzazioni di categoria anche nei comparti ove queste non siano
rappresentative.
ART. 6
Disposizioni particolari per il comparto
scuola
1. Nel comparto Scuola, il termine del 30 giugno
previsto dall'art. 16, comma 1, lett. c) del CCNQ 7 agosto 1998 per consentire a
regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, è
sostituito - in prima applicazione del presente contratto - dalla seguente
procedura provvisoria che contempera il tempestivo diritto alle agibilità
sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell' anno scolastico
2002 – 2003. A tal fine:
1) le organizzazioni sindacali dovranno
comunicare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le
proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti
attribuite dalla presente ipotesi di contratto entro 10 giorni dalla sigla
della stessa;
2) gli incrementi dei distacchi loro spettanti
rispetto ai vigenti CCNQ (stipulati il 9 agosto 2000 ed il 19 giugno 2002)
saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione
scolastica e definitivamente attivati con la sottoscrizione del presente
contratto.
2. Nel comparto Scuola, a regime, per il personale
nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la
continuità dell'attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno
per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le
richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione
al servizio scolastico.
3. All'art. 16, comma 1, lettera B) del CCNQ del 7
agosto 1998, riguardante le specificazioni relative al comparto Scuola rispetto
all'art. 10 dello stesso contratto, al termine dell'alinea è aggiunto il
seguente periodo:
"Nella singola istituzione scolastica, nel
periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa e nel rispetto del
principio fissato per assicurare la continuità didattica, il cumulo dei
permessi (cinque giorni lavorativi a bimestre), fermo rimanendo il limite
massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere
diversamente modulato previo accordo tra le parti".
ART. 7
Durata e disposizioni finali
1. Il presente contratto è valido per il
quadriennio normativo contrattuale 2002-2005 e primo biennio economico
2002-2003.
2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e
quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno
successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al
nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività delle
organizzazioni sindacali per il secondo biennio economico 2004 – 2005.
3. All'art. 6, comma 3 del CCNQ del 27 gennaio
1999 è aggiunto il seguente periodo:
"Con esclusione del comparto scuola e nel
limite massimo delle flessibilità applicabili ai sensi dell'art. 12 del CCNQ
del 7 agosto 1998, è consentito che fino al 20% di tali flessibilità possa
effettuarsi il cumulo del distacco part – time retribuito con l'aspettativa
non retribuita".
4. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo
alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative - purché non
comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tabelle -
saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente contratto.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente
contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come
integrato da quello del 27 gennaio 1999, e dell'art. 6 del CCNQ del 9 agosto
2000, fatta eccezione per le tavole ivi previste, completamente sostituite da
quelle del presente contratto.
...omissis
|
TAVOLA 9 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
|
| organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi
|
confederazioni |
numero
distacchi
|
| CGIL FP |
209
|
CGlL |
21
|
| CISL FPS |
174
|
CISL |
18
|
| UIL FPL |
104
|
UIL |
9
|
CSA(fiadel/cisal,fialp/cisal,
cisas-fisael, confail-unsiau, confill
eell-cusal,usppi-
cuspel-fasil-fadel) |
28
|
CISAL |
3
|
| DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm) |
29
|
USAE |
3
|
 |
 |
ASGB/USAS |
1
|
 |
 |
 |
 |
| totale |
544
|
 |
55
|
TAVOLA 23 - REGIONI E
AUTONOMIE LOCALI
|
|
organizzazioni
sindacali rappresentative
|
|
|
CGIL FP
|
|
|
CISL FPS
|
|
|
UIL FPL
|
|
|
CSA (fiadel/cisal,fialp/cisal,cisas-fisael,
confail-unsiau,confill eell-cusal,usppi-
cuspel-fasil-fadel)
|
|
|
DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm)
|
|
|
totale
|
|
omissis.......
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all'art. 3, le parti si danno atto
della opportunità di verificare le modalità di calcolo della diffusione
territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti, al
fine di una eventuale modifica dei criteri.
Firmato
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento al comparto Scuola ed
all'applicazione in tale settore dell'art. 18, comma 1, del CCNQ del 7 agosto
1998, relativo alla tutela del dirigente sindacale che rientra dal distacco o
dall'aspettativa non retribuita (sul quale il giudice di Sanremo aveva chiesto
una interpretazione autentica sulla quale non è stato possibile raggiungere
l'accordo), le parti si danno atto della necessità di un nuovo confronto sulla
base dell'esito del giudizio in corso.
Firmato
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti concordano sulla facoltà delle
associazioni sindacali di trasformare, in corso d'anno ed in tutti i comparti,
le aspettative non retribuite in distacchi sindacali retribuiti purchè si
verifichi la disponibilità nel contingente assegnato a ciascuna associazione
con il presente contratto. In particolare con riferimento al comparto Scuola la
procedura prevista dall'art. 6 comma 1 per la prima applicazione del presente
contratto si applica anche per le aspettative non retribuite.
Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE USAE
Nel prendere atto che nell'odierno accordo non è
stata recepita – probabilmente a causa di tardiva comunicazione – la
variazione della denominazione della O.S. Diccap aderente alla scrivente
confederazione si chiarisce che la sigla censita come Diccap (Snalcc – Fenal
– Sulpm) è oggi semplicemente Diccap/Usae o per esteso Diccap –
Dipartimento camere di commercio autonomie locali e polizia municipale –
aderente Usae. Ciò formalizzato in atto notarile.
Firmato Usae