1. Il testo dell’art. 25 (codice
disciplinare ) del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
“1. Nel rispetto del principio di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della
mancanza, e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs.n.165 del
2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l’entità di ciascuna
delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a.
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
dell’evento;
b.
rilevanza degli obblighi violati;
c.
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata
dal dipendente;
d.
grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o
a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e.
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento
verso gli utenti;
f.
al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra
di loro.
2.
La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già
sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore
gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3.
Al dipendente
responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento,
è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica,
graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:
a) inosservanza
delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell’orario di lavoro;
b) condotta
non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o
nei confronti del pubblico;
c) negligenza
nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili
o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza
degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di
assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’ente,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente
rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei
compiti assegnati.
L’importo delle ritenute per multa
sarà introitato dal bilancio dell’ente e destinato ad attività sociali a favore
dei dipendenti.
5. La
sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
a) recidiva
nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l’applicazione del
massimo della multa;
b) particolare
gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza
ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla
durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente,
agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato
ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai
superiori;
e) svolgimento
di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia
o di infortunio;
f) testimonianza
falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti
minacciosi,gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di
altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi
con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni
ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione della libertà
di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;
j)
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
lesivi della dignità della persona;
k) violazione
di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’ente,
agli utenti o ai terzi;
j) sistematici e reiterati atti o
comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
6. La
sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6
mesi si applica per:
a) recidiva
nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata
comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5
presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza
ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a
quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento,
da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di
fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
d) persistente
insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio,
attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità
che siano lesivi della dignità della persona;
Nella sospensione dal servizio
prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al
decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo
stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 52, comma
2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli
assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in
ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
7. La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva
plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6,
anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle
previste nei medesimi commi, che abbia comportato l’applicazione della sanzione
massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
b) recidiva
nell’infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato
rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per riconosciute e motivate
esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel
rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata.
d) mancata
ripresa del servizio nel termine prefissato dall’ente quando l’assenza
arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a
quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione
di cui al comma 6;
e) continuità,
nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una
situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che
dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
f) recidiva
nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati
atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di
procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo;
g) recidiva
nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che
siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna
passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione
per la sua specifica gravità;
i) violazione
dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
j) reiterati
comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’ente di appartenenza e
comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei
servizi agli utenti.
8. La
sanzione disciplinare del licenziamento
senza preavviso si applica per:
a) terza
recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non
attinenti al servizio;
b) accertamento
che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti
falsi;
c) condanna
passata in giudicato:
1. per i
delitti già indicati nell’ art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente
all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16;
per il personale degli enti locali il
riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b)
limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma
1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett.
a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000.
2. per gravi
delitti commessi in servizio;
3. per i
delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
d) condanna
passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
e) condanna
passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che,
pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) violazioni
intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro.
9.
Le mancanze non
espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i
criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei
fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 23 quanto al
tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice
disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale
forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
1. Dopo
l’art. 25 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dal precedente articolo, è
aggiunto l’art. 25 bis “Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale”:
“1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di
rilevanza penale l’ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la
denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla
sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui
l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare
già avviato.
2. Al di
fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l’ente venga a conoscenza
dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi
fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza
definitiva.
3. Qualora
l’ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dal luogo a sanzione
disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il
procedimento è avviato nei termini previsti dall’art.24, comma 2.
4. Fatto
salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato
entro 180 giorni da quando l’ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e
si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. Per i soli
casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento
disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando
l’ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi
entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
6. L’applicazione
della sanzione prevista dall’art. 25 (codice disciplinare), come conseguenza
delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha
carattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento
disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del
2001 e dall’art. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della
pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
7. In caso di
sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula “il
fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” si applica quanto
previsto dall’art. 653 c.p.p. e l’ente dispone la chiusura del procedimento
disciplinare sospeso, dandone comunicazione all’interessato. Ove nel
procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
8. In caso di
sentenza definitiva di proscioglimento, prima del dibattimento, ai sensi
dell’art.129 cpp, pronunciata con la formula il fatto non sussiste o perché
l’imputato non lo ha commesso, si procede analogamente al comma 7.
9. In caso di
sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 653, comma 1 bis
del c.p.p.
10. Il
dipendente licenziato ai sensi dell’art. 25 (codice disciplinare), comma 7,
lett. h) e comma 8, lett. c) ed e), e successivamente assolto a seguito di
revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione,
alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta,
anche in soprannumero, nella posizione economica acquisita nella categoria di
appartenenza all’atto del
licenziamento ovvero in quella
corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla medesima data secondo
il pregresso ordinamento professionale.
11. Dalla data di riammissione di cui al comma 10,
il dipendente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti
nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di
sospensione antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in
servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi
spettano al coniuge o il convivente
superstite e ai figli. “
1. Il testo
dell’art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL
del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
1. “ Il
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata
dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
1. Il
dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti
la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per
fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da
comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell’art. 25 (codice disciplinare) commi 7 e 8
(licenziamento con e senza preavviso).
2. L’ente,
cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può
prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino
alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta
fermo l’obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall’art. 1, comma 1,
lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) della
legge n. 16 del 1992; per le medesime finalità, nei confronti del personale
degli enti locali trova applicazione la disciplina degli artt.58, comma 1,
lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e),
e 59, comma 1, lett. a) limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58
comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.
267 del 2000.
5. Nel caso
dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova
applicazione la disciplina ivi stabilita.
Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non
definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova
applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi
indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 25-bis in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
7. Al
dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti
un’indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all’art. 52,
comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di
anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di
ogni compenso accessorio, comunque denominato.
8. Nel caso
di sentenza definitiva di assoluzione o
di proscioglimento, ai sensi dell’ art. 25 bis, commi 7 e 8, quanto
corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno
alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse
rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla
presenza in servizio, agli incarichi ovvero a
prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare
riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 25 bis, comma 7, secondo
periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente
applicate.
9. In tutti
gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto
dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque
collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal
conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi
sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la
stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque
non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento penale.
11. Qualora la
sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della
interdizione temporanea dai pubblici uffici, l’ente sospende il lavoratore per
la durata della stessa.
1. I
procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente
contratto, sono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del
loro avvio con la notifica della contestazione.
2. Alle
infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano – qualora
più favorevoli – le sanzioni previste dall’art. 25 (codice disciplinare) del
CCNL del 6 luglio 1995, senza le modifiche apportate dal presente contratto.
3. In sede di
prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare di cui all’art. 25
deve essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo
accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione
del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello
della affissione.
4. Per le
infrazioni disciplinari commesse nel periodo ricompresso tra la data di
sottoscrizione del presente CCNL e quella di decorrenza della efficacia del
codice disciplinare, trova applicazione quanto previsto dai commi 1 e 2.