COLLOCAMENTO DEL CORPO DELLA P.M.

NELL’ORGANIZZAZIONE COMUNALE

CAPO III CCNL 22-1-04

 

Premessa

 

La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione e all’aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale.

Le parti, nel condividere l’urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla necessità di riconoscere:

·        la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza;

·        il nuovo potere legislativo affidato alle regioni;

·        il rispetto dei diversi livelli istituzionali;

·        iI ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province, definendone coerentemente compiti e funzioni.

Le parti,  in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l’esigenza che i modelli organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti temi.

 

Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale

Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del responsabile del corpo o del servizio dal capo dell’amministrazione.

 

Formazione e sviluppo professionale

Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con significativa esperienza professionale nonchè mediante percorsi di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali di cui all’art. 4 del CCNL del 31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.

 

Copertura assicurativa

Le parti, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha stabilito che l’attività prestata dal “vigile urbano” addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra tra le attività protette, equiparandole a quelle ad alto rischio previste dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, in virtù del principio generale secondo cui “a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela”, si impegnano ad attivarsi nei confronti degli organismi competenti al fine di rendere concreto il principio sopra esposto.

 

 

La Polizia Municipale una volta eretta in Corpo, non può essere considerata, nell’organizzazione complessiva dell’Amministrazione comunale, una struttura intermedia all’interno di un organismo più ampio (come un settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura. (Sent. Cons. Stato V Sez. n. 4663 del 4/9/2000)