COLLOCAMENTO DEL
CORPO DELLA P.M.
NELL’ORGANIZZAZIONE
COMUNALE
La
modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V
della Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la
sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei
cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni
del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo,
finalizzato alla rivisitazione e all’aggiornamento della legislazione in
materia di polizia locale.
Le
parti, nel condividere l’urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano
sulla necessità di riconoscere:
·
la centralità delle città nello
sviluppo delle politiche della sicurezza;
·
il nuovo potere legislativo
affidato alle regioni;
·
il rispetto dei diversi livelli
istituzionali;
·
iI ruolo specifico della polizia
locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province, definendone
coerentemente compiti e funzioni.
Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al
fine di non disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia
locale, richiamano l’esigenza che i modelli organizzativi degli enti siano
ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in particolare sui
seguenti temi.
Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale
Le parti concordano, nel rispetto
di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare
la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con
riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto
organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del
responsabile del corpo o del servizio dal capo dell’amministrazione.
Formazione
e sviluppo professionale
Le parti concordano nel ritenere
che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di professionalità
sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con significativa
esperienza professionale nonchè mediante percorsi di aggiornamento e di
qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto
ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della
disciplina delle progressioni verticali di cui all’art. 4 del CCNL del
31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.
Copertura assicurativa
Le parti, alla luce della sentenza
della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha stabilito che
l’attività prestata dal “vigile urbano” addetto, a piedi, alla viabilità
stradale rientra tra le attività protette, equiparandole a quelle ad alto
rischio previste dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, in virtù
del principio generale secondo cui “a parità di rischio infortunistico deve
corrispondere parità di tutela”, si impegnano ad attivarsi nei confronti degli
organismi competenti al fine di rendere concreto il principio sopra esposto.
La Polizia Municipale una volta eretta in Corpo, non
può essere considerata, nell’organizzazione complessiva dell’Amministrazione
comunale, una struttura intermedia all’interno di un organismo più ampio (come
un settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle
dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura. (Sent.
Cons. Stato V Sez. n. 4663 del 4/9/2000)