ABBECEDARIO

 

CONCERTAZIONE

(art.6 CCNL 22-1-04)

 

 

1.      Il testo dell’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituto dal seguente:

 

“1. Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 2, ricevuta l’informazione, ai sensi dell’art.7, può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.

 

2.      La concertazione si effettua per le materie previste dall’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e per le seguenti materie:

a)      articolazione dell’orario di servizio;

b)      calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;

c)      criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale;

d)      andamento dei processi occupazionali;

e)      criteri generali per la mobilità interna.

 

3.      La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

 

4.      La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.

 

5.      La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall’organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.”