CONCERTAZIONE
(art.6 CCNL 22-1-04)
1. Il testo
dell’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituto dal seguente:
“1. Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 2,
ricevuta l’informazione, ai sensi dell’art.7, può attivare, entro i
successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di
urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito,
l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La
procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere
sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.
2. La
concertazione si effettua per le materie previste dall’art.16, comma 2, del
CCNL del 31.3.1999 e per le seguenti materie:
a) articolazione
dell’orario di servizio;
b) calendari
delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
c) criteri
per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di
disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale;
d) andamento
dei processi occupazionali;
e) criteri
generali per la mobilità interna.
3. La
concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto
giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le
parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità,
correttezza e trasparenza.
4. La
concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della
relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal
quale risultino le posizioni delle parti.
5. La parte
datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai
soggetti, espressamente designati dall’organo di governo degli enti, individuati
secondo i rispettivi ordinamenti.”