CONGEDI PER LA FORMAZIONE
(art. 16
CCNL 14/09/2000)
I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art.5 della legge n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10 % del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
Per la concessione dei congedi i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione.
L’ente può non concedere i congedi formativi quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli
uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del
congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio,
non risolvibile durante la fase di preavviso l’ente può differire la fruizione
del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art.5,comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5 relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell’art.21 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art.22 del CCNL del 6.7.1995.