(art.
14 CCNL 1995)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e
regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della
normativa comunitaria e del presente contratto.
Nel contratto di lavoro
individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a)
tipologia del rapporto di lavoro;
b)
data di inizio del rapporto di lavoro;
c)
qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d)
mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
e)
durata del periodo di prova;
f)
sede di destinazione dell'attività lavorativa;
g)
termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
Il contratto individuale
specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel
tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i
termini di preavviso.
E', in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento
della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
L'assunzione può avvenire con
rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il
contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario
di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie inerenti l’orario di lavoro
del personale part-time
L'amministrazione prima di
procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini
dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione
prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro,
indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta
giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi
particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità,
deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (17/c). In caso contrario, unitamente ai
documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
la nuova amministrazione. Per il rapporto a tempo parziale si applica, a
richiesta del dipendente, l'art. 15, comma 8 (esercizio di altro mestiere per il
personale in part-time).
Scaduto inutilmente il termine,
l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il contratto individuale, con
decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i
provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i
medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 .