CONTROLLO DEL MEDICO
IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA
Quando il lavoratore risulti assente alla visita di controllo (dalle
ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19) senza giustificato motivo decade dal
diritto a qualsiasi trattamento economico per l’effettivo periodo di malattia,
ma comunque non oltre dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di
ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.
Ove il dipendente risulti assente alla visita di controllo gli va
lasciata al domicilio apposita comunicazione, sulla quale va notificato al
dipendente che deve entro 15 giorni produrre giustificazione della propria
assenza.
Per quanto concerne i giustificati
motivi dell’assenza dal domicilio si possono individuare a titolo
esemplificativo tutti i casi di forza maggiore, concomitanza di visite mediche
(generiche o specialistiche), accertamenti specialistici, terapie iniettive
tenute o autorizzate dalle presso ASL che non potevano essere effettuate in ore
diverse da quelle di reperibilità.