CUMULO
DI ASPETTATIVE
(art. 14
CCNL 14/09/2000)
Il dipendente non può usufruire continuativamente di
due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi
non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione
non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per
cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui alla legge
n.1204/1971 (ora Dlvo 151/01)
L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa
vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il
dipendente a riprendere servizio nel termine
appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere
servizio di propria iniziativa.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine precedente.