IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 34, comma 1, della
legge 3 agosto 1999, n. 265, che prevede la soppressione delle case mandamentali
esistenti, funzionanti o meno, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'interno;
Visto l'art. 34, comma 2, della
legge n. 265 del 1999, secondo il quale: "Il personale in servizio presso
le case mandamentali soppresse puo' essere inquadrato, a richiesta dei singoli,
negli organici dei comuni da cui dipende, entro dodici mesi dalla data di
entrata n vigore della predetta legge e ove non inquadrato viene posto in
disponibilita' ai sensi degli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. Fino al
completamento delle procedure di inquadramento o di mobilita', e, comunque, non
oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e'
corrisposto ai comuni, da parte del Ministero dell'interno, un rimborso annuo
posticipato pari all'effettivo onere sostenuto per il trattamento economico e
previdenziale del personale delle case mandamentali soppresse";
Visto il citato art. 34, comma 2,
della legge n. 265 del 1999, che demanda ad apposito decreto del Ministro
dell'interno la definizione delle modalita' del rimborso a favore dei comuni
degli oneri relativi al trattamento economico e previdenziale sostenuti per il
personale delle case mandamentali soppresse e della relativa certificazione da
parte degli enti interessati;
Ritenuto che il rimborso previsto
dall'art. 34, comma 2, della legge n. 265 del 1999, debba essere corrisposto in
riferimento agli oneri economici e previdenziali sostenuti per il personale di
custodia delle case mandamentali soppresse precedentemente e successivamente
all'entrata in vigore della legge n. 265 del 1999, comunque per il solo periodo
compreso dal 21 agosto 1999 al 21 agosto 2001, come peraltro gia' indicato dal
Ministero della giustizia con la circolare n. 085793 del 16 maggio 2000;
Sentita l'Associazione nazionale
comuni italiani;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai comuni sedi di case
mandamentali soppresse anteriormente e successivamente alla data di entrata in
vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' corrisposto da parte del Ministero
dell'interno, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della predetta legge, un rimborso
pari all'effettivo onere sostenuto per il trattamento economico e previdenziale
del personale di custodia gia' in servizio presso le predette case
mandamentali.
2. Il rimborso di cui al comma 1,
e' corrisposto per gli oneri relativi al trattamento economico e previdenziale
del personale gia' in servizio presso le case mandamentali soppresse in attesa
di transitare negli organici dei comuni o per il quale siano state attivate le
procedure di disponibilita' ai sensi degli articoli 35 e 35-bis del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il rimborso e' corrisposto sino al
completamento delle procedure di inquadramento e di mobilita' e comunque per un
periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 21 agosto 1999.
3. Il rimborso non e' corrisposto
ove il comune, gia' sede di carcere mandamentale, percepisce o ha percepito
allo stesso titolo e per i periodi indicati all'art. 2, comma 1, un contributo
da parte del Ministero della giustizia. In caso di parziale copertura degli
oneri da parte del Ministero della giustizia, il Ministero dell'interno
provvede al rimborso della parte residua. A tale fine gli enti interessati
forniscono specifica dichiarazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma
2.
Art. 2.
1. Il rimborso di cui all'art. 1
e' corrisposto, sulla base di dati consuntivi, per i seguenti periodi:
a) 21 agosto 1999 - 31 dicembre
2000;
b) 1o gennaio 2000 - 21 agosto
2001.
2. Per l'attribuzione del
rimborso di cui all'art. 1, i comuni trasmettono, per il tramite delle
prefetture, apposita certificazione da redigere secondo il modello di cui
all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, nella quale
attestano l'entita' degli oneri sostenuti nei periodi di cui al comma 1, per il
trattamento economico e previdenziale del personale di custodia delle case
mandamentali soppresse per i quali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma
3, non hanno ricevuto alcun contributo da parte del Ministero della giustizia.
3. I comuni trasmettono il
certificato degli oneri sostenuti per il periodo di cui alla lettera a) del
comma 1, entro il 28 febbraio 2001, per la successiva attribuzione del rimborso
entro il 31 maggio 2001. Per gli oneri relativi al periodo di cui alla lettera
b) del comma 1, i comuni trasmettono il certificato entro il 30 settembre 2001,
per la successiva attribuzione del rimborso entro il 31 dicembre 2001.
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2000
Il Ministro: Bianco