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documentazione SULPM
Delibere estratte dai verbali dal 375 - 376 – 377 - 378
Dal 2 al 23 marzo 2000
Deliberazione: 00/126-10.1) Comune
Sospiro (pos. 3569)
(Seduta del 9.3.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Sospiro
DELIBERAZIONE: valutazione
con rinvio al CCNL
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali, con acquisizione del parere degli utenti
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 3569 (Comune di
Sospiro) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili
da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof.
Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
1.
che in data
15.3.1995 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo
nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa
Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle
scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2.
che in data
31.3.1999 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali il Contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001 del personale
del comparto Regioni – Enti locali, che nulla innova per quanto attiene alla
disciplina dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero;
3. che in data 17.10.1997 la Prefettura
di Cremona ha inviato copia della delibera della Giunta di recepimento
dell’accordo decentrato sottoscritto tra il comune di Sospiro e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da garantire
in caso di sciopero;
4. che il predetto accordo non disciplina
l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi: elettorale,
(lett. a del c.c.n.l.), sanità ed attività assistenziali, (lett. b del
c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità,
nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a
quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta
e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di
trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica
(lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi
culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati
omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
5. che la eventuale gestione in appalto
dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di
continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel
capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere
sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;
6. che è inoltre pervenuta la
deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 22 maggio 1997, surrogatoria del
parere degli utenti;
CONSIDERATO
1. che non risultano essere stati
disciplinati alcuni dei servizi essenziali di cui al punto 2 delle premesse;
2. che l’art. 1, comma 2 del CCNL
"Regioni-Enti locali" disciplina compiutamente le modalità di
sciopero degli addetti ai servizi essenziali;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Sospiro, rinviando ai contenuti del CCNL "Regioni-Enti locali" per
quanto riguarda le modalità di sciopero degli addetti ai servizi: elettorale,
(lett. a del c.c.n.l.), sanità ed attività assistenziali, (lett. b del
c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità,
nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a
quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta
e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di
trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica
(lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi
culturali, (lett. i del c.c.n.l.), fatto salvo un eventuale giudizio di
idoneità su una successiva integrazione dell’accordo, di codesto Comune,
specificamente integrativo per quanto riguarda i servizi sopra indicati;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Sospiro ed alle Organizzazioni sindacali
interessate.
Deliberazione: 00/136-12.1) Comune Centuripe
- ARTSEEL (pos. 3892)
(Seduta del 9.3.2000)
FATTO: sciopero del personale tecnico di cui
alla legge regionale della Sicilia n. 26 del 1986, a partire dal 18 novembre a
tutto il mese di dicembre 1997
DELIBERAZIONE: insussistenza
dei presupposti valutazione negativa
MOTIVAZIONE: il personale
in oggetto non svolge prestazioni indispensabili ai sensi della legge n.
146/1990.
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 3892 (Comune di
Centuripe), udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità
la seguente delibera.
PREMESSO
1. che in data 3 dicembre 1997 la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ha
inviato la nota del 17 novembre 1997, con la quale il comune di Centuripe ha
reso noto che l’associazione A.R.T.S.E.E.L. ha proclamato lo sciopero del
personale tecnico di cui alla legge regionale della Sicilia n. 26 del 1986,
prevedendo l’astensione dai compiti diversi dalla sanatoria edilizia da parte
di tutto il personale di cui alla suddetta legge regionale, a partire dal 18
novembre a tutto il mese di dicembre 1997;
2. che nella medesima lettera la
scrivente Presidenza ha inoltre richiamato le norme di cui al CCNL del comparto
Regioni – enti locali ed in particolare l’articolo 3, comma 3, ove è previsto
che "non possono essere indetti scioperi: a) di durata superiore ad una
giornata lavorativa all’inizio di ogni vertenza e successivamente, di durata
superiore a due giornate lavorative (per la stesa vertenza)…"; nonché
l’articolo 3, comma 4, ove è previsto che: "non possono essere proclamati
scioperi nei seguenti periodi: …b) dal 23 dicembre al 7 gennaio";
3. che in data 3 marzo 1998 questa
Commissione ha dato notizia della apertura di procedimento di valutazione in
ordine allo sciopero sopra menzionato al comune di Centuripe ed alla
associazione A.R.T.S.E.E.L. richiedendo ai destinatari i fornire le opportune
informazioni ed osservazioni;
4. che in data 17 novembre 1998 il
Sindaco del comune di Centuripe ha comunicato che il personale tecnico ex sanatoria
edilizia di quel comune non ha aderito allo sciopero indetto dall’associazione
A.R.T.S.E.E.L. con inizio dal 18 novembre 1997;
5. che in data 17 novembre 1998 questa
Commissione ha inviato una lettera al Sindaco del Comune di Centuripe chiedendo
di voler specificare quali fossero le mansioni del personale interessato allo
sciopero e se il medesimo svolga prestazioni indispensabili ai sensi della
disciplina dettata dalla legge n. 146/1990;
6. che in data 13 gennaio 1999 il Sindaco
del Comune di Centuripe ha comunicato che il personale di cui alla legge
regionale n. 26/1986 non svolge prestazioni indispensabili ai sensi della legge
n. 146/1990;
7. che in data 25 novembre 1999 questa
Commissione ha inviato una lettera al Sindaco del Comune di Centuripe chiedendo
di voler specificare quali fossero le mansioni del predetto personale, al fine
di poter valutare lo sciopero in oggetto;
8. che in data 5 gennaio 2000 il Sindaco
del Comune di Centuripe ha comunicato che il personale di cui alla legge
regionale n. 26/1986 svolge mansioni connesse all’espletamento dell’istruttoria
delle pratiche di condono edilizio presentate a questo Comune ai sensi della
legge n. 47/1985, l. r. n. 26/1986 e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO
1. che secondo quanto comunicato dal
Sindaco del comune di Centuripe il personale di cui alla legge regionale n.
26/1986, interessato allo sciopero proclamato dall’associazione A.R.T.S.E.E.L.
a partire dal 18 novembre a tutto il mese di dicembre 1997; non svolge
prestazioni ai sensi della legge n. 146/1990;
RITIENE
che non sussistono i presupposti per una
valutazione negativa;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Presidente della Regione Siciliana, al
Prefetto di Enna, al Sindaco di Centuripe, e, per il suo tramite alla
associazione A.R.T.E.E.L..
2.3.00 - delibere estratte dal verbale n.
375
delibere
approvata seduta stante
Deliberazione: 00/113-10.1) Accordi
decentrati Comparto Enti locali
(Seduta del 2.3.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili negli Enti locali;
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità dell’accordo per mancanza del parere degli utenti. Applicazione
del Contratto collettivo nazionale di lavoro;
MOTIVAZIONE: la mancanza
del parere degli utenti non consente di valutare idoneo l’accordo decentrato.
Nelle more si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro.
LA COMMISSIONE
nei procedimenti di valutazione degli
accordi stipulati sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di
sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato
all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
1.
che in data
15.3.1995 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo
nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa
Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle
scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2.
che in data 31.3.1999
è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali il Contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001 del personale
del comparto Regioni – Enti locali, che nulla innova per quanto attiene alla
disciplina dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero;
3.
che per le
amministrazioni di seguito indicate e nelle rispettive date, sono stati
adottati, con le rispettive Organizzazioni sindacali locali gli accordi
decentrati in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di
sciopero;
4.
che con le
deliberazioni, i cui estremi sono indicati a fianco di ciascuna
amministrazione, questa Commissione ha valutato i predetti accordi, giudicandoli
non idonei a causa della mancata previsione e disciplina di alcuni servizi
comunali, nonché per la mancata acquisizione del parere delle organizzazioni
degli utenti, previsto dall’art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n.
146;
5.
che questa
Commissione ha inoltre precisato che, per agevolare l’attività delle medesime
amministrazioni, il parere degli utenti potesse essere sostituito dal parere
del Consiglio comunale, motivando tale scelta sul presupposto che solo tale
organo risulta essere eletto dal corpo elettorale e quindi solo esso può
rispecchiare le volontà della popolazione interessata e che non altrettanto può
dirsi per quanto riguarda la giunta comunale;
6.
che con le
medesime deliberazioni questa Commissione ha, altresì, invitato le amministrazioni
interessate ad integrare l’accordo secondo quanto richiesto in ciascuna
deliberazione e ad acquisire il prescritto parere delle organizzazioni degli
utenti;
7.
che da tutte le
amministrazioni di seguito indicate sono pervenute lettere di risposta i cui
contenuti relativi alle prestazioni indispensabili soddisfano le richieste di
questa Commissione;
8.
che tuttavia da
nessuna delle indicate amministrazioni è pervenuto il prescritto parere degli
utenti né la delibera dell’organo Consiliare surrogatoria del predetto parere;
CONSIDERATO
1. che dato il lungo tempo trascorso
risulta necessario provvedere alla definitiva valutazione dei numerosi accordi
pervenuti;
2. che tuttavia il parere degli utenti
costituisce condizione imprescindibile essendo legislativamente previsto;
DELIBERA
1. alle amministrazioni di cui all’elenco
sottoindicato, in assenza del parere degli utenti si applicano i contenuti del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni – enti
locali" sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali di categoria e
dall’ARAN in data 6 luglio 1995;
2. questa Commissione provvederà alla
valutazione dell’accordo decentrato già inviato da ciascuna amministrazione
solo successivamente all’invio del parere delle organizzazioni degli utenti o
del parere surrogatorio del Consiglio comunale;
|
Nome dell’ente locale |
n. di posizione nell’archivio della
Commissione |
Data accordo |
Data delibera di valutazione |
Data lettera di risposta dell’ente
locale |
|
Provincia di Arezzo |
5277 |
20.3.1997 |
22.4.1999 |
27.10.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
Comunità montana Medusa Cellina |
5280 |
25.1.1997 |
24.2.1999 |
9.5.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
Comune di Eboli |
4769 |
30.5.1996 |
13.3.1997 |
7.5.1998 |
|
Comune di Impruneta |
5666 |
10.6.1997 |
7.11.1996 |
15.10.1998 |
|
Comune di Laureana Cilento |
5664 |
4.5.1998 |
22.4.1999 |
5.11.1999 |
|
Comune di Montagna in Valtellina |
5166 |
9.5.1996 |
17.6.1999 |
20.10.1999 |
|
Comune di Pasian di Prato |
4732 |
9.10.1996 |
3.4.1997 |
20.4.1998 |
|
Comune di Pino D’Asti |
5752 |
13.11.1995 |
5.6.1997 |
22.10.1998 |
|
Comune di Racalmuto |
5787 |
8.10.1996 |
5.9.1997 |
3.12.1998 |
|
Comune di Scaramagno |
3090 |
= = |
2.7.1998 |
14.1.1999 |
|
Comune di Serravalle di Chienti |
5401 |
28.4.1997 |
22.4.1999 |
29.10.1999 |
|
Comune di Volongo |
5404 |
18.10.1996 |
22.4.1999 |
26.10.1999 |
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
per la Funzione Pubblica, al Prefetto competente, ai Presidenti o ai Sindaci
delle amministrazioni di cui all’elenco sopra indicato e, per il loro tramite,
alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo.
Deliberazione: 00/114-10.2) Regione Lazio
(pos. 2365)
(Seduta del 2.3.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili della Regione Lazio
DELIBERAZIONE: valutazione
con rinvio al CCNL
MOTIVAZIONE: mancata
acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 2365 (Regione Lazio) di
valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da
assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno,
ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
1.
che in data
15.3.1995 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo
nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa
Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle
scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2.
che in data
31.3.1999 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali il
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001 del
personale del comparto Regioni – Enti locali, che nulla innova per quanto
attiene alla disciplina dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di
sciopero;
3. che in data 4.10.1996 il comune di
Regione Lazio e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato
in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
4. che il predetto accordo disciplina
correttamente le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero
per quanto attiene l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi
pubblici essenziali per come definiti dall’art. 1 del CCNL del comparto
"Regioni Enti locali";
5. che le parti, nella stipula
dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come
legislativamente prescritto;
6. che il suddetto parere, ove non sussistano
nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del
Consiglio regionale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi
della comunità locale;
CONSIDERATO
1. che la mancanza del parere degli
utenti, legislativamente previsto, impedisce a questa Commissione la
valutazione di idoneità dell’accordo sottoscritto nella Regione Lazio;
2. che l’art. 1, comma 2 del CCNL
"Regioni-Enti locali" disciplina compiutamente le modalità di
sciopero degli addetti ai servizi essenziali;
DELIBERA
1. questa Commissione provvederà alla
valutazione dell’accordo intervenuto nella Regione Lazio solo successivamente
all’invio del parere delle organizzazioni degli utenti o del parere
surrogatorio del Consiglio regionale;
2. nelle more, per quanto riguarda i
servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero, si applicano i
contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Regioni – Enti locali" sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali
di categoria e dall’ARAN in data 6 luglio 1995;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Roma, al Presidente della
Regione Lazio e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione: 00/115-10.3) Comune Pieve
d’Olmi (pos. 5413)
(Seduta del 2.3.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Pieve d’Olmi
DELIBERAZIONE: valutazione di
idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 5413 (Comune di
Pieve d’Olmi), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime
indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
1.
che in data
2.7.1996 il Comune di Pieve d’Olmi e le Organizzazioni sindacali hanno adottato
l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in
caso di sciopero;
2.
che in data
16.9.1999 con delibera n. 99/490-13.1 la Commissione ha rinviato le proprie
valutazioni in merito al citato accordo rilevando che non è stato disciplinato
l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività di
tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del
c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e
del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo
predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
3.
che in data
10.1.2000 è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale è stato
reso noto che "per ciò che concerne i servizi pubblici essenziali non
disciplinati dall’accordo decentrato adottato da questo Comune con le OO.SS.,
gli stessi in parte non vengono espletati dal Comune stesso ed in parte
risultano affidati a terzi gestori (raccolta e smaltimento rifiuti). In
relazione a quest’ultimi, l’amministrazione si impegna ad attivarsi affinché
vengano concordate con i competenti organismi le prestazioni indispensabili da
assumere in caso di sciopero, al fine di garantire la continuità dei servizi
interessanti";
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di Pieve
d’Olmi;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Pieve d’Olmi ed alle Organizzazioni sindacali
interessate.