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La Commissione di garanzia

 

 

 

Delibere estratte dai verbali dal 375 - 376 – 377 -  378

Dal 2 al 23 marzo 2000

 

 

Deliberazione: 00/126-10.1) Comune Sospiro (pos. 3569)

(Seduta del 9.3.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Sospiro

DELIBERAZIONE: valutazione con rinvio al CCNL

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali, con acquisizione del parere degli utenti

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 3569 (Comune di Sospiro) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1.             che in data 15.3.1995 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2.             che in data 31.3.1999 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001 del personale del comparto Regioni – Enti locali, che nulla innova per quanto attiene alla disciplina dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero;

3. che in data 17.10.1997 la Prefettura di Cremona ha inviato copia della delibera della Giunta di recepimento dell’accordo decentrato sottoscritto tra il comune di Sospiro e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

4. che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi: elettorale, (lett. a del c.c.n.l.), sanità ed attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

5. che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

6. che è inoltre pervenuta la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 22 maggio 1997, surrogatoria del parere degli utenti;

CONSIDERATO

1. che non risultano essere stati disciplinati alcuni dei servizi essenziali di cui al punto 2 delle premesse;

2. che l’art. 1, comma 2 del CCNL "Regioni-Enti locali" disciplina compiutamente le modalità di sciopero degli addetti ai servizi essenziali;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Sospiro, rinviando ai contenuti del CCNL "Regioni-Enti locali" per quanto riguarda le modalità di sciopero degli addetti ai servizi: elettorale, (lett. a del c.c.n.l.), sanità ed attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), fatto salvo un eventuale giudizio di idoneità su una successiva integrazione dell’accordo, di codesto Comune, specificamente integrativo per quanto riguarda i servizi sopra indicati;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Sospiro ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 00/136-12.1) Comune Centuripe - ARTSEEL (pos. 3892)

(Seduta del 9.3.2000)

FATTO: sciopero del personale tecnico di cui alla legge regionale della Sicilia n. 26 del 1986, a partire dal 18 novembre a tutto il mese di dicembre 1997

DELIBERAZIONE: insussistenza dei presupposti valutazione negativa

MOTIVAZIONE: il personale in oggetto non svolge prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990.

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 3892 (Comune di Centuripe), udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

1. che in data 3 dicembre 1997 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ha inviato la nota del 17 novembre 1997, con la quale il comune di Centuripe ha reso noto che l’associazione A.R.T.S.E.E.L. ha proclamato lo sciopero del personale tecnico di cui alla legge regionale della Sicilia n. 26 del 1986, prevedendo l’astensione dai compiti diversi dalla sanatoria edilizia da parte di tutto il personale di cui alla suddetta legge regionale, a partire dal 18 novembre a tutto il mese di dicembre 1997;

2. che nella medesima lettera la scrivente Presidenza ha inoltre richiamato le norme di cui al CCNL del comparto Regioni – enti locali ed in particolare l’articolo 3, comma 3, ove è previsto che "non possono essere indetti scioperi: a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all’inizio di ogni vertenza e successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative (per la stesa vertenza)…"; nonché l’articolo 3, comma 4, ove è previsto che: "non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: …b) dal 23 dicembre al 7 gennaio";

3. che in data 3 marzo 1998 questa Commissione ha dato notizia della apertura di procedimento di valutazione in ordine allo sciopero sopra menzionato al comune di Centuripe ed alla associazione A.R.T.S.E.E.L. richiedendo ai destinatari i fornire le opportune informazioni ed osservazioni;

4. che in data 17 novembre 1998 il Sindaco del comune di Centuripe ha comunicato che il personale tecnico ex sanatoria edilizia di quel comune non ha aderito allo sciopero indetto dall’associazione A.R.T.S.E.E.L. con inizio dal 18 novembre 1997;

5. che in data 17 novembre 1998 questa Commissione ha inviato una lettera al Sindaco del Comune di Centuripe chiedendo di voler specificare quali fossero le mansioni del personale interessato allo sciopero e se il medesimo svolga prestazioni indispensabili ai sensi della disciplina dettata dalla legge n. 146/1990;

6. che in data 13 gennaio 1999 il Sindaco del Comune di Centuripe ha comunicato che il personale di cui alla legge regionale n. 26/1986 non svolge prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990;

7. che in data 25 novembre 1999 questa Commissione ha inviato una lettera al Sindaco del Comune di Centuripe chiedendo di voler specificare quali fossero le mansioni del predetto personale, al fine di poter valutare lo sciopero in oggetto;

8. che in data 5 gennaio 2000 il Sindaco del Comune di Centuripe ha comunicato che il personale di cui alla legge regionale n. 26/1986 svolge mansioni connesse all’espletamento dell’istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate a questo Comune ai sensi della legge n. 47/1985, l. r. n. 26/1986 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO

1. che secondo quanto comunicato dal Sindaco del comune di Centuripe il personale di cui alla legge regionale n. 26/1986, interessato allo sciopero proclamato dall’associazione A.R.T.S.E.E.L. a partire dal 18 novembre a tutto il mese di dicembre 1997; non svolge prestazioni ai sensi della legge n. 146/1990;

RITIENE

che non sussistono i presupposti per una valutazione negativa;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Presidente della Regione Siciliana, al Prefetto di Enna, al Sindaco di Centuripe, e, per il suo tramite alla associazione A.R.T.E.E.L..

 

2.3.00 - delibere estratte dal verbale n. 375

delibere approvata seduta stante

 

Deliberazione: 00/113-10.1) Accordi decentrati Comparto Enti locali

(Seduta del 2.3.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili negli Enti locali;

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità dell’accordo per mancanza del parere degli utenti. Applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro;

MOTIVAZIONE: la mancanza del parere degli utenti non consente di valutare idoneo l’accordo decentrato. Nelle more si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro.

LA COMMISSIONE

nei procedimenti di valutazione degli accordi stipulati sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1.             che in data 15.3.1995 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2.             che in data 31.3.1999 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001 del personale del comparto Regioni – Enti locali, che nulla innova per quanto attiene alla disciplina dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero;

3.             che per le amministrazioni di seguito indicate e nelle rispettive date, sono stati adottati, con le rispettive Organizzazioni sindacali locali gli accordi decentrati in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

4.             che con le deliberazioni, i cui estremi sono indicati a fianco di ciascuna amministrazione, questa Commissione ha valutato i predetti accordi, giudicandoli non idonei a causa della mancata previsione e disciplina di alcuni servizi comunali, nonché per la mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti, previsto dall’art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146;

5.             che questa Commissione ha inoltre precisato che, per agevolare l’attività delle medesime amministrazioni, il parere degli utenti potesse essere sostituito dal parere del Consiglio comunale, motivando tale scelta sul presupposto che solo tale organo risulta essere eletto dal corpo elettorale e quindi solo esso può rispecchiare le volontà della popolazione interessata e che non altrettanto può dirsi per quanto riguarda la giunta comunale;

6.             che con le medesime deliberazioni questa Commissione ha, altresì, invitato le amministrazioni interessate ad integrare l’accordo secondo quanto richiesto in ciascuna deliberazione e ad acquisire il prescritto parere delle organizzazioni degli utenti;

7.             che da tutte le amministrazioni di seguito indicate sono pervenute lettere di risposta i cui contenuti relativi alle prestazioni indispensabili soddisfano le richieste di questa Commissione;

8.             che tuttavia da nessuna delle indicate amministrazioni è pervenuto il prescritto parere degli utenti né la delibera dell’organo Consiliare surrogatoria del predetto parere;

CONSIDERATO

1. che dato il lungo tempo trascorso risulta necessario provvedere alla definitiva valutazione dei numerosi accordi pervenuti;

2. che tuttavia il parere degli utenti costituisce condizione imprescindibile essendo legislativamente previsto;

DELIBERA

1. alle amministrazioni di cui all’elenco sottoindicato, in assenza del parere degli utenti si applicano i contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni – enti locali" sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali di categoria e dall’ARAN in data 6 luglio 1995;

2. questa Commissione provvederà alla valutazione dell’accordo decentrato già inviato da ciascuna amministrazione solo successivamente all’invio del parere delle organizzazioni degli utenti o del parere surrogatorio del Consiglio comunale;

Nome dell’ente locale

n. di posizione nell’archivio della Commissione

Data accordo

Data delibera di valutazione

Data lettera di risposta dell’ente locale

Provincia di Arezzo

5277

20.3.1997

22.4.1999

27.10.1999

 

 

 

 

 

Comunità montana Medusa Cellina

5280

25.1.1997

24.2.1999

9.5.1999

 

 

 

 

 

Comune di Eboli

4769

30.5.1996

13.3.1997

7.5.1998

Comune di Impruneta

5666

10.6.1997

7.11.1996

15.10.1998

Comune di Laureana Cilento

5664

4.5.1998

22.4.1999

5.11.1999

Comune di Montagna in Valtellina

5166

9.5.1996

17.6.1999

20.10.1999

Comune di Pasian di Prato

4732

9.10.1996

3.4.1997

20.4.1998

Comune di Pino D’Asti

5752

13.11.1995

5.6.1997

22.10.1998

Comune di Racalmuto

5787

8.10.1996

5.9.1997

3.12.1998

Comune di Scaramagno

3090

= =

2.7.1998

14.1.1999

Comune di Serravalle di Chienti

5401

28.4.1997

22.4.1999

29.10.1999

Comune di Volongo

5404

18.10.1996

22.4.1999

26.10.1999

 

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto competente, ai Presidenti o ai Sindaci delle amministrazioni di cui all’elenco sopra indicato e, per il loro tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo.

 

Deliberazione: 00/114-10.2) Regione Lazio (pos. 2365)

(Seduta del 2.3.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Regione Lazio

DELIBERAZIONE: valutazione con rinvio al CCNL

MOTIVAZIONE: mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 2365 (Regione Lazio) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1.             che in data 15.3.1995 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2.             che in data 31.3.1999 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001 del personale del comparto Regioni – Enti locali, che nulla innova per quanto attiene alla disciplina dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero;

3. che in data 4.10.1996 il comune di Regione Lazio e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

4. che il predetto accordo disciplina correttamente le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero per quanto attiene l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi pubblici essenziali per come definiti dall’art. 1 del CCNL del comparto "Regioni Enti locali";

5. che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

6. che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio regionale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

CONSIDERATO

1. che la mancanza del parere degli utenti, legislativamente previsto, impedisce a questa Commissione la valutazione di idoneità dell’accordo sottoscritto nella Regione Lazio;

2. che l’art. 1, comma 2 del CCNL "Regioni-Enti locali" disciplina compiutamente le modalità di sciopero degli addetti ai servizi essenziali;

DELIBERA

1. questa Commissione provvederà alla valutazione dell’accordo intervenuto nella Regione Lazio solo successivamente all’invio del parere delle organizzazioni degli utenti o del parere surrogatorio del Consiglio regionale;

2. nelle more, per quanto riguarda i servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero, si applicano i contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni – Enti locali" sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali di categoria e dall’ARAN in data 6 luglio 1995;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Roma, al Presidente della Regione Lazio e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 00/115-10.3) Comune Pieve d’Olmi (pos. 5413)

(Seduta del 2.3.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Pieve d’Olmi

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 5413 (Comune di Pieve d’Olmi), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

1.             che in data 2.7.1996 il Comune di Pieve d’Olmi e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

2.             che in data 16.9.1999 con delibera n. 99/490-13.1 la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che non è stato disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

3.             che in data 10.1.2000 è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale è stato reso noto che "per ciò che concerne i servizi pubblici essenziali non disciplinati dall’accordo decentrato adottato da questo Comune con le OO.SS., gli stessi in parte non vengono espletati dal Comune stesso ed in parte risultano affidati a terzi gestori (raccolta e smaltimento rifiuti). In relazione a quest’ultimi, l’amministrazione si impegna ad attivarsi affinché vengano concordate con i competenti organismi le prestazioni indispensabili da assumere in caso di sciopero, al fine di garantire la continuità dei servizi interessanti";

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Pieve d’Olmi;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Pieve d’Olmi ed alle Organizzazioni sindacali interessate.