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documentazione SULPM
Alcune delibere inerenti il diritto allo sciopero negli enti locali adottate
dalla Commissione di garanzia ed estratte dai verbali dal marzo 1998 al 23
marzo 2000.
delibere
estratte dal verbale n. 375
delibere approvata seduta stante
Deliberazione:
00/113-10.1) Accordi decentrati Comparto Enti locali
(Seduta
del 2.3.2000)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili negli Enti locali;
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità dell’accordo per mancanza del parere degli utenti. Applicazione
del Contratto collettivo nazionale di lavoro;
MOTIVAZIONE: la mancanza
del parere degli utenti non consente di valutare idoneo l’accordo decentrato.
Nelle more si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro.
LA COMMISSIONE
nei
procedimenti di valutazione degli accordi stipulati sulle prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
CONSIDERATO
1. che dato il lungo tempo trascorso risulta
necessario provvedere alla definitiva valutazione dei numerosi accordi
pervenuti;
2. che tuttavia il parere degli utenti
costituisce condizione imprescindibile essendo legislativamente previsto;
DELIBERA
1. alle amministrazioni di cui all’elenco
sottoindicato, in assenza del parere degli utenti si applicano i contenuti del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni – enti
locali" sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali di categoria e
dall’ARAN in data 6 luglio 1995;
2. questa Commissione provvederà alla
valutazione dell’accordo decentrato già inviato da ciascuna amministrazione
solo successivamente all’invio del parere delle organizzazioni degli utenti o
del parere surrogatorio del Consiglio comunale;
|
Nome
dell’ente locale |
n.
di posizione nell’archivio della Commissione |
Data
accordo |
Data
delibera di valutazione |
Data
lettera di risposta dell’ente locale |
|
Provincia
di Arezzo |
5277 |
20.3.1997 |
22.4.1999 |
27.10.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
Comunità
montana Medusa Cellina |
5280 |
25.1.1997 |
24.2.1999 |
9.5.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
Comune
di Eboli |
4769 |
30.5.1996 |
13.3.1997 |
7.5.1998 |
|
Comune
di Impruneta |
5666 |
10.6.1997 |
7.11.1996 |
15.10.1998 |
|
Comune
di Laureana Cilento |
5664 |
4.5.1998 |
22.4.1999 |
5.11.1999 |
|
Comune
di Montagna in Valtellina |
5166 |
9.5.1996 |
17.6.1999 |
20.10.1999 |
|
Comune
di Pasian di Prato |
4732 |
9.10.1996 |
3.4.1997 |
20.4.1998 |
|
Comune
di Pino D’Asti |
5752 |
13.11.1995 |
5.6.1997 |
22.10.1998 |
|
Comune
di Racalmuto |
5787 |
8.10.1996 |
5.9.1997 |
3.12.1998 |
|
Comune
di Scaramagno |
3090 |
=
= |
2.7.1998 |
14.1.1999 |
|
Comune
di Serravalle di Chienti |
5401 |
28.4.1997 |
22.4.1999 |
29.10.1999 |
|
Comune
di Volongo |
5404 |
18.10.1996 |
22.4.1999 |
26.10.1999 |
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto competente, ai Presidenti o ai Sindaci
delle amministrazioni di cui all’elenco sopra indicato e, per il loro tramite,
alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo.
13.1.00
- delibere estratte dal verbale n. 368
Deliberazione: 00/3-10.1) Provincia
Lodi (pos. 3)
(Seduta del 13.1.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Provincia di Lodi
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 0003 (Provincia
di Lodi), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili
da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof.
Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Provincia di
Lodi;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Lodi, all'ANCI, al Presidente della Provincia di Lodi ed alle Organizzazioni
sindacali interessate.
Deliberazione: 00/4-10.2) Provincia
Trento (pos. 4185)
(Seduta del 13.1.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili della Provincia autonoma di Trento
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi
e correzione formale della precedente deliberazione
LA COMMISSIONE
nel procedimento relativo alla
valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire
in caso di sciopero della Provincia di Trento, udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO
· "Il menzionato contratto
collettivo non è da configurarsi come accordo decentrato, in quanto la
Provincia autonoma di Trento ha competenza legislativa primaria in materia di
ordinamento di personale e stipula tramite l’Agenzia provinciale per la
rappresentanza negoziale (A.PR.A.N.) contratti collettivi di lavoro
"primari" e, pertanto, sostitutivi dei corrispondenti CCNL;
· la disciplina dell’esercizio del
diritto di sciopero degli addetti ai servizi di trasporti non è stata
considerata nell’accordo in oggetto, in quanto nell’ambito del locale comparto
di contrattazione (Autonomie locali) non risulta esservi personale dipendente
che svolga tale attività";
5. che della stipula dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili della Provincia di Trento è stato interpellato il
Comitato difesa dei consumatori, il quale peraltro non ha fatto pervenire alcun
parere in merito;
CONSIDERATO
1. che è da accogliere il rilievo della
provincia autonoma di Trento, secondo cui ai fini della propria autonomia
costituzionale, gli accordi relativi a detta provincia sono "primari"
e non attuativi del CCNL;
2. che sono state in tal modo soddisfatte
le condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nella Provincia
autonoma di Trento;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Commissario di
governo della Provincia autonoma di Trento, all'UPI, al Presidente della
Provincia autonoma di Trento ed alle Organizzazioni sindacali interessate.
Deliberazione: 00/5-10.3) Comune Alife
(pos. 2863)
(Seduta del 13.1.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Alife
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già valutato
inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 2863 (Comune di
Alife), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da
garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno,
ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Alife;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Caserta, all'ANCI, al Sindaco di Alife ed alle Organizzazioni sindacali
interessate.
Deliberazione: 00/6-10.4) Comune
Acquanegra Cremonese (pos. 5392)
(Seduta del 13.1.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Acquanegra Cremonese
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 5392 (Comune di
Acquanegra Cremonese), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime
indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Acquanegra Cremonese;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Acquanegra Cremonese ed alle Organizzazioni
sindacali interessate.
Deliberazione: 00/7-10.5) Comune
Acquedolci (pos. 2968)
(Seduta del 13.1.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Acquedolci
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 2968 (Comune di Acquedolci),
di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da
garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno,
ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Acquedolci;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Messina, all'ANCI, al Sindaco di Acquedolci ed alle Organizzazioni sindacali
interessate.
Deliberazione: 00/8-10.6) Comune
Castelfranco Veneto (pos. 4573)
(Seduta del 13.1.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Castelfranco Veneto
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 4573 (Comune di
Castelfranco Veneto), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime
indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
· "in tema di servizi relativi
all’attività assistenziale n. 4 addetti all’assistenza devono garantire la loro
presenza ed il loro servizio, con verifica di volta in volta con le R.S.U. di
eventuali ulteriori addetti necessari;
· in tema di trasporti non è garantita la
presenza di alcun addetto essendo il servizio de quo non obbligatorio ma
facoltativo;
· per quanto riguarda il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti si dà atto che il medesimo non è gestito dal
Comune, in quanto è stato trasferito al Consorzio Azienda Intercomunale Treviso
3";
CONSIDERATO
1. che in tema di trasporti il servizio è
essenziale secondo quanto previsto dal CCNL, e come tale, qualora svolto, devono
essere garantite almeno le prestazioni minime previste dal contratto;
2. che l’art. 2 del CCNL
"Regioni-Enti locali" disciplina compiutamente le modalità di
sciopero degli addetti ai servizi di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.);
VALUTA IDONEO
1. l'accordo intervenuto nel Comune di
Castelfranco veneto, rinviando ai contenuti del CCNL "Regioni-Enti
locali" per quanto riguarda le modalità di sciopero degli addetti ai
servizi di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), fatta un eventuale e successivo
giudizio di idoneità su una successiva integrazione dell’accordo, di codesto
Comune, specificamente integrativo per quanto riguarda il trasporto locale;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Treviso, all'ANCI, al Sindaco di Castelfranco Veneto ed alle Organizzazioni
sindacali interessate.
Deliberazione: 00/9-10.7) Comune Crotta
d’Adda (pos. 5386)
(Seduta del 13.1.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Crotta d’Adda
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 5386 (Comune di
Crotta d’Adda), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime
indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Crotta d’Adda;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Crotta d’Adda ed alle Organizzazioni sindacali
interessate.
Deliberazione: 00/10-10.8) Comune Frassinoro
(pos. 3051)
(Seduta del 13.1.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Frassinoro
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 3051 (Comune di
Frassinoro), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime
indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
CONSIDERATO
1. che non è stato dato riscontro per
quanto attiene agli elementi di cui al punto 2 delle premesse;
2. che l’art. 1, comma 2 del CCNL
"Regioni-Enti locali" disciplina compiutamente le modalità di
sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del
c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), di servizi culturali, (lett. i
del c.c.n.l.);
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Frassinoro, rinviando ai contenuti del CCNL "Regioni-Enti locali" per
quanto riguarda le modalità di sciopero degli addetti ai servizi attività
assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.),
servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), fatto salvo un eventuale giudizio di
idoneità su una successiva integrazione dell’accordo, di codesto Comune,
specificamente integrativo per quanto riguarda il servizio attività assistenziale,
servizio trasporti, ed i servizi culturali;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Modena, all'ANCI, al Sindaco di Frassinoro ed alle Organizzazioni sindacali
interessate.
Deliberazione: 00/11-10.9) Comune Gadesco
Pieve Delmona (pos. 3625)
(Seduta del 13.1.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Gadesco Pieve Delmona
DELIBERAZIONE: valutazione
con rinvio al CCNL
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 3625 (Comune di Gadesco
Pieve Delmona) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
3.
che in data 17 ottobre 1996 la Prefettura di Cremona ha
inviato copia della delibera G.C. del Comune di Gadesco Pieve Delmona del 9
luglio 1991 di recepimento dell’accordo decentrato in materia di prestazioni
indispensabili da garantire in caso di sciopero adottato con le Organizzazioni
sindacali;
4.
che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del
diritto di sciopero degli addetti ai servizi di stato civile e servizio
elettorale, (lett. a del c.c.n.l.), di attività assistenziali, (lett. b del
c.c.n.l.), di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza
pubblica (lett. c del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e
beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d
del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett.
e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale,
(lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i
motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti
essenziali dal c.c.n.l.;
5.
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa
esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio
medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con
l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione
d’idoneità spettante per legge alla Commissione;
6.
che è inoltre pervenuta la deliberazione del Consiglio
comunale n. 21 del 12 giugno 1997, surrogatoria del parere degli utenti;
CONSIDERATO
1. che non risultano essere stati
disciplinati alcuni dei servizi essenziali indicati al punto 4 delle premesse;
2. che l’art. 1, comma 2 del CCNL
"Regioni-Enti locali" disciplina compiutamente le modalità di
sciopero degli addetti ai servizi essenziali;
VALUTA IDONEO
PER LA PARTE PERVENUTA
l'accordo intervenuto nel Comune di Gadesco
Pieve Delmona;
RINVIA PER LA
PARTE MANCANTE DI SEGUITO INDICATA
ai contenuti del CCNL "Regioni-Enti
locali" per quanto riguarda le modalità di sciopero degli addetti ai
servizi di stato civile e servizio elettorale, (lett. a del c.c.n.l.), di
attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di attività di tutela della
libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), di
produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la
gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto
attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di
trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.),
servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), fatto salvo un eventuale giudizio di
idoneità su una successiva integrazione dell’accordo, di codesto Comune,
specificamente integrativo per quanto riguarda i servizi sopra indicati;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Gadesco Pieve Delmona ed alle Organizzazioni
sindacali interessate.
Deliberazione: 00/12-10.10) Comune
Pizzighettone (pos. 4003)
(Seduta del 13.1.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Pizzighettone
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE: accordo
completo di tutti gli elementi, nonché del parere degli utenti
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 4003 (Comune di
Pizzighettone), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili
da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof.
Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
1. che in data 15.3.1995 è stato
stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del
comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad
esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al
personale educativo degli asili nido;
2. che in data 31.3.1999 è stato
stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali il Contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001 del personale del
comparto Regioni – Enti locali, che nulla innova per quanto attiene alla
disciplina dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero;
3. che in data 9 ottobre 1996 il Comune
di Pizzighettone e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo
decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di
sciopero;
4. che i soggetti contraenti hanno
effettuato l’individuazione delle prestazioni indispensabili nell’ambito dei
servizi effettivamente erogati dall’ente tra quelli considerabili essenziali ai
sensi dell’accordo nazionale del Comparto Regioni-Enti locali del 15.3.1995, e
delle valutazioni della Commissione di cui alla delibera del 11.7.1995;
5. che con deliberazione del Consiglio
comunale n. 70 del 29 settembre 1997 è stato espresso parere favorevole al
predetto accordo, in sostituzione del parere degli utenti previsto dall’art. 2,
comma 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146;
CONSIDERATO
1. che sono state in tal modo soddisfatte
tutte le condizioni richieste dall’art. 13, lett. a) della legge n. 146/1990;
2. che è pertanto possibile procedere
alla valutazione del predetto accordo;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Pizzighettone;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Pizzighettone ed alle Organizzazioni sindacali
interessate.
Deliberazione: 00/13-10.11) Comune Santa
Maria Molise (pos. 5266)
(Seduta del 13.1.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Santa Maria del Molise
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti solo in parte i necessari
elementi integrativi. E’ pervenuto il parere degli utenti
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 5266 (Comune di
Santa Maria del Molise), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime
indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
CONSIDERATO
1. che non è stato dato riscontro per
quanto attiene agli altri elementi indicati al punto 2 delle premesse;
2. che l’art. 2 del CCNL
"Regioni-Enti locali" disciplina compiutamente le modalità di
sciopero degli addetti ai servizi di igiene, sanità ed attività assistenziali,
(lett. b del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi
culturali, (lett. i del c.c.n.l.);
3. che risulta acquisito il parere degli
utenti previsto dall’art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di Santa
Maria del Molise, rinviando ai contenuti del CCNL "Regioni-Enti
locali" per quanto riguarda, fatto salvo un eventuale giudizio di idoneità
su una successiva integrazione dell’accordo, di codesto Comune, specificamente
integrativo per quanto riguarda i servizi sopra indicati;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Isernia, all'ANCI, al Sindaco di Santa Maria del Molise ed alle Organizzazioni
sindacali interessate.
Deliberazione: 00/14-10.12) Comune
Scandolara Ripa d’Oglio
(Seduta del 13.1.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Scandolara Ripa d’Oglio
DELIBERAZIONE: valutazione
con rinvio al CCNL
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali
LA COMMISSIONE
nel proc. (Comune di Scandolara Ripa
d’Oglio) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili
da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof.
Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
3.
che in data non precisata il comune di Scandolara Ripa
d’Oglio e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in
materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
4.
che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto
di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del
c.c.n.l.), di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza
pubblica (lett. c del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e
speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi
culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati
omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
5.
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa
esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio
medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con
l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione
d’idoneità spettante per legge alla Commissione;
6.
che è inoltre pervenuta la deliberazione del Consiglio
comunale n. 22 del 9 maggio 1997, surrogatoria del parere degli utenti;
CONSIDERATO
1. che non è stato dato riscontro per
quanto attiene agli elementi di cui al punto 2 delle premesse;
2. che l’art. 1, comma 2 del CCNL
"Regioni-Enti locali" disciplina compiutamente le modalità di
sciopero degli addetti ai servizi essenziali;
3. che risulta acquisito il parere degli
utenti previsto dall’art.2, comma 2 della legge n. 146/1990;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Scandolara Ripa d’Oglio, rinviando ai contenuti del CCNL "Regioni-Enti
locali" per quanto riguarda le modalità di sciopero degli addetti ai
servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di attività di
tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del
c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e
del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i
del c.c.n.l.), fatto salvo un eventuale giudizio di idoneità su una successiva
integrazione dell’accordo, di codesto Comune, specificamente integrativo per
quanto riguarda i servizi sopra indicati;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Scandolara Ripa d’Oglio ed alle Organizzazioni
sindacali interessate.
Deliberazione: 00/15-10.13) Comune
Soresina (pos. 3619)
(Seduta del 13.1.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Soresina
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 3619 (Comune di
Soresina), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili
da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno,
ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
a. il servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti urbani e speciali è affidato in appalto e la disciplina dei servizi
minimi essenziali da garantire in caso di sciopero è contenuta nell’accordo
aziendale recepito con deliberazione aziendale n. 21 del 4 marzo 1991;
b. L’ente non gestisce trasporto
pubblico ad eccezione del trasporto scolastico;
c. Per i servizi culturali si provvede
con il servizio di polizia municipale con le modalità stabilite al punto 1)
lettera c) dell’accordo stipulato in data 28 ottobre 1996;
d. Per quanto riguarda il servizio del personale
verrà impiegato n. 1 istruttore di 6^ qualifica funzionale dall’1 al 15 del
mese;
CONSIDERATO
1. che per quanto riguarda il servizio di
trasporto scolastico l’art. 1, comma 2, numero 19 prevede che sono ritenuti
indispensabili "il servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti da gli
autoparchi: sono garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta di
altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali";
2. che pertanto anche il servizio
trasporto scolastico in quanto di supporto deve essere garantito in quanto
servizio "di supporto" ai servizi concernenti l’istruzione pubblica
(lett. g del c.c.n.l.), fatto salvo un eventuale giudizio di idoneità su una
successiva integrazione dell’accordo, di codesto Comune, specificamente integrativo
per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Soresina, con le considerazioni di cui in premessa;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Soresina ed alle Organizzazioni sindacali
interessate.
Deliberazione: 00/16-10.14) Comunità
Montana Monte Linas (pos. 4455)
(Seduta del 13.1.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili della Comunità Montana Monte Linas
DELIBERAZIONE: valutazione
con rinvio al CCNL
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali, con acquisizione del parere degli utenti
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 4455 (Comunità Montana
Monte Linas) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
3.
che in data 25 settembre 1997 il Comunità Montana Monte
Linas e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in
materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
4.
che il predetto accordo disciplina l’esercizio del diritto
di sciopero degli addetti ai servizi di attività di tutela della libertà della
persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), per quanto attiene
al servizio cantieri, servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), ma non
indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto gli altri
servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
5.
che tuttavia le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno
consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
6.
che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio
comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della
comunità locale;
CONSIDERATO
1. che l’accordo decentrato della
Comunità Montana Monte Linas disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività di tutela della libertà della persona e della
sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), per quanto attiene al servizio
cantieri, servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.) ma non indica i motivi
per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto gli altri servizi ritenuti
essenziali dal c.c.n.l.;
2. che l’art. 1, comma 2 del CCNL
"Regioni-Enti locali" disciplina compiutamente le modalità di
sciopero degli addetti ai servizi essenziali;
3. che la mancanza del parere degli
utenti, legislativamente previsto, impedisce a questa Commissione la
valutazione dell’accordo sottoscritto nella Comunità Montana di Monte Linas;
DELIBERA
1. questa Commissione provvederà alla
valutazione dell’accordo intervenuto presso la Comunità montana di Monte Linas
solo dopo che sia stato chiarito se i servizi essenziali disciplinati
dall’accordo decentrato sono solo quelli erogati dalla Comunità montana, nonché
all’invio del parere delle organizzazioni degli utenti o del parere
surrogatorio del Consiglio comunale.
2. nelle more si applicano i contenuti
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni – enti
locali" sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali di categoria e
dall’ARAN in data 6 luglio 1995;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, all’UNCEM, al
Presidente della Comunità Montana Monte Linas e, per il suo tramite, alle
Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione: 00/17-10.15) Accordi
decentrati Comparto Enti locali
(Seduta del 13.1.2000)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili negli Enti locali;
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità dell’accordo per mancanza del parere degli utenti. Applicazione
del Contratto collettivo nazionale di lavoro
MOTIVAZIONE: la mancanza
del parere degli utenti non consente di valutare idoneo l’accordo decentrato.
Nelle more si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro
LA COMMISSIONE
nei procedimenti di valutazione degli
accordi stipulati sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di
sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato
all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
CONSIDERATO
1. che dato il lungo tempo trascorso
risulta necessario provvedere alla definitiva valutazione dei numerosi accordi
pervenuti,
2. che tuttavia il parere degli utenti costituisce
condizione imprescindibile essendo legislativamente previsto.
DELIBERA
1. alle Amministrazioni di cui all’elenco
sottoindicato, in assenza del parere degli utenti si applicano i contenuti del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni – enti
locali" sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali di categoria e
dall’ARAN in data 6 luglio 1995;
2. questa Commissione provvederà alla
valutazione dell’accordo decentrato già inviato da ciascuna amministrazione
solo successivamente all’invio del parere delle organizzazioni degli utenti o
del parere surrogatorio del Consiglio comunale o se del caso del Consiglio
regionale provinciale o della Comunità montana.
|
Nome
dell’ente locale |
n.
di posizione nell’archivio della Commissione |
Data
accordo |
Data
delibera di valutazione |
Data
lettera di risposta dell’ente locale |
|
Regione
Campania |
2353 |
10.7.1996 |
13.3.1997 |
18.4.1997 |
|
|
|
|
|
|
|
Provincia
di Gorizia |
648 |
|
6.2.1997 |
24.12.1997 |
|
Provincia
di Novara |
3659 |
26.9.1996 |
22.4.1999 |
16.9.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
Comune
di Campiglia Marittima |
2258 |
5.2.1997 |
30.10.1997 |
24.4.1998 |
|
Comune
di Canolo |
2478 |
10.1.1997 |
25.2.1998 |
29.9.1998 |
|
Comune
di Castel San Pietro Terme |
|
17.1.1997 |
22.1.1998 |
29.8.1998 |
|
Comune
di Castiglione Casentino |
2748 |
15.5.1997 |
4.6.1998 |
20.10.1998 |
|
Comune
di Corneliano D’Alba |
2736 |
25.11.1996 |
30.10.1997 |
16.4.1998 |
|
Comune
di Cutigliano |
2970 |
30.12.1996 |
13.3.1997 |
24.9.1997 |
|
Comune
di Genova |
101 |
27.6.1996 |
21.11.1996 |
27.5.1997 |
|
Comune
di Massa Lubrense |
4572 |
20.9.1996 |
16.1.1997 |
15.1.1998 |
|
Comune
di Monfalcone |
|
20.2.1996 |
11.7.1996 |
3.7.1998 |
|
Comune
di Montegrosso Asti |
5788 |
3.5.1991 |
5.6.1997 |
30.12.1998 |
|
Comune
di Monterenzio |
2361 |
3.12.1996 |
4.12.1997 |
17.11.1998 |
|
Comune
di Mordano |
4701 |
16.1.1997 |
29.5.1997 |
4.4.1998 |
|
Comune
di Mossa |
862 |
25.1.1996 |
28.3.1996 |
7.3.1998 |
|
Comune
di Naro |
3530 |
11.4.1996 |
3.4.1997 |
21.9.1961 |
|
Comune
di Paese |
4699 |
23.9.1996 |
3.4.1997 |
24.3.1998 |
|
Comune
di Perugia |
2560 |
2.6.1997 |
30.10.1997 |
28.8.1999 |
|
Comune
di Preganziol |
3526 |
24.4.1997 |
12.2.1998 |
3.12.1998 |
|
Comune
di Quattro Castella |
3031 |
13.7.1998 |
22.1.1998 |
28.10.1998 |
|
Comune
di Revine Lago |
5269 |
|
13.3.1997 |
30.9.1997 |
|
Comune
di S. Agata di Militello |
1806 |
22.7.1996 |
13.3.1997 |
5.9.1997 |
|
Comune
di S. Donato di Lecce |
4308 |
11.11.1997 |
29.10.1998 |
13.5.1999 |
|
Comune
di Sissa |
3528 |
20.11.1995 |
24.4.1997 |
29.10.1997 |
|
Comune
di Vico Equense |
4828 |
21.4.1998 |
23.7.1998 |
12.2.1999 |
|
Comune
di Voghiera |
5268 |
15.4.1996 |
5.9.1997 |
14.1.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
Comunità
montana del Baldo |
1369 |
30.11.1996 |
20.11.1997 |
4.5.1998 |
|
Comunità
montana di Margine Planargia |
2354 |
9.12.1996 |
20.11.1997 |
10.12.1998 |
|
Comunità
montana val di Susa val Cenischia |
4700 |
4.12.1995 |
20.11.1997 |
8.5.1998 |
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto competente, ai Presidenti o ai
Sindaci delle Amministrazioni di cui all’elenco sopra indicato e, per il loro
tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo.
20.7.00
- delibere estratte dal verbale n. 391
3.
Orientamenti della Commissione sulla legge 12 giugno 1990, n. 146/1990, alla luce
dell’approvazione della legge 11 aprile 2000, n. 83.
(Seduta
del 20.7.2000)
In
relazione alla questione dell’espletamento delle procedure di raffreddamento e
di conciliazione in caso di successiva adesione di diverse Organizzazioni
sindacali, su proposta della Prof. Ballestrero, dopo ampio e approfondito
dibattito adotta il seguente indirizzo:
"Ove
si tratti di adesione, per la medesima vertenza e con le stesse motivazioni, ad
uno sciopero proclamato da altre organizzazioni sindacali per il quale siano
state esperite, con esito negativo, le procedure di raffreddamento e di
conciliazione, tali procedure non debbono essere ripetute dall’organizzazione
sindacale che aderisce.
Ove,
invece, si tratti di autonoma proclamazione inerente a differenti rivendicazioni
(con mera coincidenza di data ed eventualmente di modalità), l’organizzazione
sindacale proclamante dovrà esperire – come previsto dalla legge n. 83/2000 –
le procedure anzidette preventivamente rispetto alla proclamazione."
Deliberazione:
n. 00/197-6.1) Comune di Milano - RDB/SDB/SINPA/SULPM/UGL Polizia Municipale
(pos. 7711)
(Seduta
del 20.7.2000)
FATTO:Richiesta di
riesame della deliberazione n. 99/343 del 27 maggio 1999 relativa ad assemblea
generale "itinerante" del personale della polizia municipale di
Milano
DELIBERAZIONE: conferma
della deliberazione
MOTIVAZIONE: l’assemblea
itinerante configura una forma surrettizia di sciopero
LA COMMISSIONE
nel
proc. n. pos. 7711 (Comune di Milano), udita la proposta del relatore
Prof. Ghezzi, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO
CONSIDERATO
CONFERMA
con le avvertenze di cui ai considerato
nn. 5 e 6, la delibera n. 99/343 del 27 maggio 1999;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
della funzione pubblica, al Prefetto di Milano, al sindaco di Milano, alle
organizzazioni sindacali RDB, SDB, SINPA, SULPM-UGL.
Deliberazione:
98/404-8.1) Comune di Augusta
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Augusta
DELIBERAZIONE: Valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 6.12.1996 tra il Comune di Augusta e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.),
servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del
c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo
predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato
organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio
comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della
comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Siracusa, al Sindaco di Augusta e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/405-8.2) Comune di Campagnola Cremasca
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di
Campagnola Cremasca
DELIBERAZIONE: Valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data non precisata tra il Comune di Campagnola Cremasca
e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da
assicurare in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di
attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica
(lett. c del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di
prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,
limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi (lett. d del
c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e
del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti
l’istruzione pubblica, (lett. g del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h
del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi
per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti
essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Cremona, al Sindaco di Campagnola Cremasca e, per il suo tramite, alle
Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/406-8.3) Comune di Capergnanica
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di
Capergnanica
DELIBERAZIONE: Valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali;
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 17.9.1997 tra il Comune di Capergnanica e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di
produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la
gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto
attiene alla sicurezza degli stessi (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti,
(lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi
culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati
omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Cremona, al Sindaco di Capergnanica e, per il suo tramite, alle
Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/407-8.4) Comune di Casale Cremasco Vidolasco
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Casale
Cremasco Vidolasco
DELIBERAZIONE: Valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali;
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 16.5.1996 tra il Comune di Casale Cremasco
Vidolasco e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di
attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica
(lett. c del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di
prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,
limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi (lett. d del
c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e
del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett.
h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi
per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti
essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Cremona, al Sindaco di Casale Cremasco Vidolasco e, per il suo tramite, alle
Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/408-8.5) Comune di Castronuovo di S. Andrea
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di
Castronuovo di Sant’Andrea
DELIBERAZIONE: Valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata previsione
di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 23.5.1997 tra il Comune di Castronuovo di S. Andrea
e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da
assicurare in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.),
trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del
c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i
quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal
c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato
organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio
comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della
comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Potenza, al Sindaco di Castronuovo di S. Andrea e, per il suo tramite, alle
Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/409-8.6) Comune di Chiuro
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Chiuro
DELIBERAZIONE: Valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 23.4.1997 tra il Comune di Chiuro e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.),
trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica,
(lett. g del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i
motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti
essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato
organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio
comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della
comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Sondrio, al Sindaco di Chiuro e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/410-8.7) Comune di Codogné
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Codogné
DELIBERAZIONE: Valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 4 giugno 1997 tra il Comune di Codogné e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.),
trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.),
né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i
servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato
organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio
comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della
comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Treviso, al Sindaco di Codogné e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/411-8.8) Comune di Crema
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Crema
DELIBERAZIONE: Valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali;
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 6.7.1995 tra il Comune di Crema e le Organizzazioni
sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di
sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali,
(lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi
culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati
omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che scaduto
inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria
proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Cremona, al Sindaco di Crema e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/412-8.9) Comune di Cuneo
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Cuneo
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 16.7.1997 tra il Comune di Cuneo e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali,
(lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali,
(lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi
dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge
alla Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato
organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio
comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della
comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Cuneo, al Sindaco di Cuneo e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/413-8.10) Comune di Empoli
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Empoli
DELIBERAZIONE: Valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 5.9.1996 tra il Comune di Empoli e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, né
indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi
ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato
organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio
comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della
comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Firenze, al Sindaco di Empoli e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/414-8.11) Comune di Gradisca D’Isonzo
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Gradisca
d’Isonzo
DELIBERAZIONE: Valutazione di
idoneità;
MOTIVAZIONE: accordo
integrato con le inidicazioni della Commissione
LA COMMISSIONE
VISTO l'accordo
stipulato in data 4.8.1995 tra il Comune di Gradisca D’Isonzo e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA
la propria delibera n. 96/39 del 7 novembre 1996, con la quale la Commissione
ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo, in attesa che
venisse perfezionato l’accordo secondo quanto richiesto dalla Commissione;
VISTA
la lettera del 7 maggio 1997, con la quale il Sindaco di Gradisca D’Isonzo ha
trasmesso la delibera del Consiglio comunale n. 128 del 26.3.1997, dando
altresì atto del concerto espresso dalla Direzione didattica, coma da richiesta
della Commissione;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
CONSIDERATO
che sono state soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo
intervenuto nel Comune di Gradisca D’Isonzo;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la
Funzione Pubblica, al Prefetto di Gorizia, all'ANCI, al Sindaco di Gradisca
D’Isonzo ed alle Organizzazioni sindacali interessate.
Deliberazione:
98/415-8.12) Comune di Mattinata
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di
Mattinata
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 22.4.1997 tra il Comune di Mattinata e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett.
i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo
predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato
organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio
comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della
comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le parti
ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare
proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Foggia, al Sindaco di Mattinata e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/416-8.13) Comune di Modugno
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Modugno
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 10.12.1996 tra il Comune di Modugno e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di produzione e distribuzione di energia e beni di prima
necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,
limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi (lett. d del
c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e
del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti
l’istruzione pubblica, (lett. g del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h
del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi
per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti
essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato
organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio
comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della
comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria
proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Bari, al Sindaco di Modugno e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/417-8.14) Comune di Montagna in Valtellina
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Montagna
in Valtellina
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 9.5.1997 tra il Comune di Montagna in Valtellina e
le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da
assicurare in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f
del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi
per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti
essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato
organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale,
in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità
locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Sondrio, al Sindaco di Montagna in Valtellina e, per il suo tramite, alle
Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/418-8.15) Comune di Monte Cremasco
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Monte
Cremasco
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali;
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data non precisata tra il Comune di Monte Cremasco e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.),
di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), di servizi concernenti l’istruzione
pubblica (lett. g), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi
culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati
omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare
proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Cremona, al Sindaco di Monte Cremasco e, per il suo tramite, alle
Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/419-8.16) Comune di Moriago della Battaglia
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Moriago
della Battaglia
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 11.12.1996 tra il Comune di Moriago della Battaglia
e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da
assicurare in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali,
(lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali,
(lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi
dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato
organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio
comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della
comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Treviso, al Sindaco di Moriago della Battaglia e, per il suo tramite, alle
Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/420-8.17) Comune di Novi Modena
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Novi
Modena
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata previsione
di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data non indicata tra il Comune di Novi Modena e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA la
delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali,
(lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del
personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.),
né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i
servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato
organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio
comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della
comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Modena, al Sindaco di Novi Modena e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/421-8.18) Comune di Plataci
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Plataci
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 19.9.1997 tra il Comune di Plataci e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali,
(lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del
personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.),
né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i
servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato
organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio
comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della
comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare
proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Cosenza, al Sindaco di Plataci e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/422-8.19) Comune di Poggio Imperiale
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Poggio
Imperiale
DELIBERAZIONE: valutazione di
idoneità;
MOTIVAZIONE: conformità
alle richieste di integrazione dell’accordo formulate dalla Commissione
LA COMMISSIONE
VISTO
l'accordo stipulato in data 6 giugno 1996 tra il Comune di Poggio Imperiale e
le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da
assicurare in caso di sciopero;
VISTA
la propria delibera n. 96/47 del 7 novembre 1996, con la quale la Commissione
ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo;
VISTA
la lettera del 3 giugno 1997, con la quale è stata trasmessa la deliberazione
del Consiglio comunale del 24 aprile 1997, sostitutiva del parere degli utenti.
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
CONSIDERATO
che sono in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo
intervenuto nel Comune di Poggio Imperiale;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della
Funzione Pubblica, al Prefetto di Foggia, all'ANCI, al Sindaco di Poggio
Imperiale ed alle Organizzazioni sindacali interessate.
Deliberazione:
98/423-8.20) Comune di Prato
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Prato
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 1.4.1996 tra il Comune di Prato e le Organizzazioni
sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di
sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.),
né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i
servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero,
trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa
non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla
Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato
organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio
comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della
comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Prato, al Sindaco di Prato e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/424-8.21) Comune di Sagrado
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Sagrado
DELIBERAZIONE: valutazione di
idoneità;
MOTIVAZIONE: conformità
delle integrazioni dell’accordo con le richieste formulate dalla Commissione
LA COMMISSIONE
VISTO
l'accordo stipulato in data 21 maggio 1991 tra il Comune di Sagrado e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA la
propria delibera n. 194/96 del 5 dicembre 1996, con la quale la Commissione ha
rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo;
VISTA
la lettera pervenuta il 15 luglio 1997 con la quale è stato trasmessa la
delibera del Consiglio comunale sostitutiva del parere degli utenti;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla
Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo
intervenuto nel Comune di Sagrado;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della
Funzione Pubblica, al Prefetto di Gorizia, all'ANCI, al Sindaco di Sagrado ed
alle Organizzazioni sindacali interessate.
Deliberazione:
98/425-8.22) Comune di Sansepolcro
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di
Sansepolcro
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data non indicata tra il Comune di Sansepolcro e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), trasporti,
(lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi
culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati
omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato
organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio
comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della
comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare
proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Arezzo, al Sindaco di Sansepolcro e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/426-8.23) Comune di Sant’Omobono Imagna
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di
Sant’Omobono Imagna
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 28.10.1996 tra il Comune di Sant’Omobono Imagna e
le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da
assicurare in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi sanità ed attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di
produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la
gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto
attiene alla sicurezza degli stessi (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti,
(lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica, (lett. g del
c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali,
(lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi
dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RILEVATO
inoltre che il servizio di attività di tutela della libertà della persona e
della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.) per come descritto nell’accordo
decentrata non prevede l’attività della centrale operativa, la vigilanza della
casa municipale e l’assistenza al servizio attinente alla rete stradale in caso
di sgombeo della neve (art. 1, n. 12, lett. c- d- e del CCNL);
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni
degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio
comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della
comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la trasmissione
della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Bergamo, al
Sindaco di Sant’Omobono Imagna e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/427-8.24) Comune di Scarmagno
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di
Scarmagno
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data non precisata tra il Comune di Scarmagno e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.),
trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.),
né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i
servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato
organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale,
in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità
locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Torino, al Sindaco di Scarmagno e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/428-8.25) Comune di Soresina
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Soresina
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali;
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 28.10.1996 tra il Comune di Soresina e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali,
(lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del
personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.),
né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i
servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Cremona, al Sindaco di Soresina e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/429-8.26) Comune di Tivoli
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Tivoli
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 23.12.1995 tra il Comune di Tivoli e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali,
(lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del
personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né
indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi
ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato
organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio
comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della
comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Roma, al Sindaco di Tivoli e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/430-8.27) Comune di Valenzano
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di
Valenzano
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data non precisata tra il Comune di Valenzano e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA la
delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di
produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la
gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto
attiene alla sicurezza degli stessi (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti,
(lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica, (lett. g del
c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali,
(lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi
dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato
organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio
comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della
comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di bari, al Sindaco di Valenzano e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
98/431-8.28) Comune di Vescovana
(Seduta
del 2.7.1998)
FATTO: valutazione
dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Vescovana
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità; invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
Organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
ESAMINATO
l’accordo stipulato in data 18.4.1997 tra il Comune di Vescovana e le
Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare
in caso di sciopero;
VISTA
la legge n. 146/1990;
VISTA
la proposta del Prof. Rescigno;
VISTO
l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;
VISTA
la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il
suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al
personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili
nido;
RILEVATO
che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di attività
di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del
c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità,
nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a
quanto attiene alla sicurezza degli stessi (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta
e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti,
(lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica, (lett. g del
c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali,
(lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi
dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
RILEVATO
inoltre che le clausole contenute nel predetto accordo in base alle quali
"Qualora
l’unica giornata di sciopero fosse pre o posta festiva verrà garantito anche il
servizio di stato civile.
Nel
caso di più giornate di sciopero verranno invece garantiti, a partire dalla
seconda giornata ed a giorni alterni i servizi individuati".
Non sono
conformi all’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del
15.3.1995;
RITENUTO
che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
RILEVATO
altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni
degli utenti, come legislativamente prescritto;
RIBADITO
in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio
organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio
comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della
comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Padova, al Sindaco di Vescovana e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
26.11.98
- delibere estratte dal verbale n. 326
delibere approvate seduta stante
Deliberazione:
98/792-7.1) Camera Commercio Brindisi (pos.n.2559)
(Seduta
del 26.11.1998)
FATTO: valutazione
accordo decentrato locale;
DELIBERAZIONE: valutazione di
idoneità dell'accordo.
LA COMMISSIONE
su
proposta del Prof. Prosperetti nella pos.n.2559 ha adottato, all'unanimità, la
seguente delibera.
PREMESSO
1. che
la Commissione, con delibera del 5 settembre 1997, ha preso in esame l'accordo
sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero stipulato dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura di Brindisi in data 20 dicembre 1996 con le
Organizzazioni sindacali, CGIL, CISL, UIL, CONFAIL, SNALCC, trasmesso con nota
del 3 aprile 1997, prot.n. 12625/97/1.13.3 dal Dipartimento della Funzione
Pubblica;
2. che
il testo dell'accordo individuava in modo corretto:
a. i servizi
pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero;
b. i contingenti
di personale individuati per qualifica e professionalità;
c. i criteri e le
modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo
ufficio o sede di lavoro;
d. i criteri e le
modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo
ufficio o sede di lavoro;
e. le modalità di
effettuazione degli scioperi in conformità a quanto previsto nell'accordo
nazionale del settore Enti Locali;
3. che
risultava acquisito il parere favorevole sull'accordo dell'Organizzazione degli
Utenti denominata ACLI Lega Consumatori;
4. che
con la delibera della Commissione del 5 settembre 1997 n. 97/529 si evidenziò,
tuttavia, la necessità di individuare, ai fini della valutazione positiva
dell'accordo, il rapporto tra il numero di personale normalmente impiegato e
quello previsto in caso di sciopero;
4. che
si richiedeva, pertanto, l'invio dell'organigramma della Camera di Commercio di
Brindisi;
CONSIDERATO
1. che
l'accordo oggetto di esame risulta conforme alle disposizioni previste
nell'accordo nazionale del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 6 luglio 1995
valutato idoneo con delibera dell'11 luglio 1996;
2. che
- tenuto conto del carattere strumentale dell'attività delle Camere di
Commercio rispetto alla realizzazione di altri servizi pubblici essenziali
nonché del parere favorevole espresso dagli utenti sull’accordo in questione -
può preventivamente ritenersi che l’accordo individui un livello sufficiente di
prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
VALUTA IDONEO
l'accordo
in esame;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Prefetto di Brindisi, all'Aran, al Ministro per
la Funzione Pubblica, alla Camera di Commercio di Brindisi ed alle
Organizzazioni sindacali territoriali CGIL e CONFAIL ed alle Organizzazioni
sindacali aziendali CGIL, CISL, UIL, CONFAIL, SNALCC.
Deliberazione: 98/794-8.1) Comune di
Casaletto Vaprio (pos.3629)
(Seduta del 26.11.1998)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Casaletto Vaprio
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 3629 (Comune di Casaletto
Vaprio) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili
da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof.
Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
VALUTA
l’accordo in esame non idoneo nelle parti
indicate in motivazione;
INVITA
le parti ad integrare tale accordo nel
senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60
giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che scaduto inutilmente tale termine, la
Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13,
lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, al Sindaco di
Casaletto Vaprio e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali
firmatarie.
Deliberazione: 98/795-8.2) Comune di Larino
(Pos. 4013)
(Seduta del 26.11.1998)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Larino
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 4013 (Comune di Larino)
di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da
assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno,
ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
VALUTA
l’accordo in esame non idoneo nelle parti
indicate in motivazione;
INVITA
le parti ad integrare tale accordo nel
senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni
dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che scaduto inutilmente tale termine, la
Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13,
lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Campobasso, al Sindaco di
Larino e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione: 98/796-8.3) Comune di Mantova
(pos. 1808)
(Seduta del 26.11.1998)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Mantova
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 1808 (Comune di
Mantova) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili
da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof.
Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
VALUTA
l’accordo in esame non idoneo nelle parti
indicate in motivazione;
INVITA
le parti ad integrare tale accordo nel
senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60
giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che scaduto inutilmente tale termine, la
Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13,
lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Mantova, al Sindaco di
Mantova e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione: 98/797-8.4) Comune di
Trebaseleghe (pos. 4450)
(Seduta del 26.11.1998)
FATTO: Valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Trebaseleghe
DELIBERAZIONE: Valutazione di
non idoneità invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 4450 (Comune di
Trebaseleghe) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
VALUTA
l’accordo in esame non idoneo nelle parti
indicate in motivazione;
INVITA
le parti ad integrare tale accordo nel
senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60
giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che scaduto inutilmente tale termine, la
Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13,
lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Padova, al Sindaco di
Trebaseleghe e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione: 98/798-8.5) Regione Molise
(pos. 32)
(Seduta del 26.11.1998)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili della Regione Molise
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 32 (Regione Molise) di
valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da
assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno,
ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
VALUTA
l’accordo in esame non idoneo nelle parti
indicate in motivazione;
INVITA
le parti ad integrare tale accordo nel
senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60
giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione
formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a),
l. n. 146/1990;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Campobasso, al Presidente
della Regione Molise e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali
firmatarie.
Deliberazione: 98/799-8.6) Comune di
Cervia (Pos. 3842)
(Seduta del 26.11.1998)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni
indispensabili del Comune di Cervia
DELIBERAZIONE: valutazione di
idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 3842 (Comune di
Cervia), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da
garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno,
ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
Ha inoltre acquisito il parere del
Provveditorato agli Studi di Ravenna sull’accordo in oggetto, in particolare
per le parti riferite alla disciplina dei servizi scolastici.
Per quanto in oggetto concerne il
servizio N.U. si rappresenta che a far tempo dall’1.5.1997 il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stato affidato in
concessione all’Azienda Ravennate Energia e Ambiente con sede in Ravenna, che
pertanto garantisce i servizi essenziali in applicazione dello specifico
accordo sindacale;
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Cervia;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Ravenna, all'ANCI, al Sindaco di Cervia ed alle Organizzazioni sindacali
interessate.
Deliberazione: 98/800-8.7) Comune di
Cortazzone (pos. 3891)
(Seduta del 26.11.1998)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Cortazzone
DELIBERAZIONE: valutazione di
idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già valutato
inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 3891 (Comune di
Cortazzone), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime
indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Cortazzone;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Asti, all'ANCI, al Sindaco di Cortazzone ed alle Organizzazioni sindacali
interessate.
Deliberazione: 98/801-8.8) Comune di
Moraro (2786)
(Seduta del 26.11.1998)
FATTO: Valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Moraro
DELIBERAZIONE: Valutazione di
idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 2786 (Comune di
Moraro), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da
garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno,
ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Moraro;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di
Gorizia, all'ANCI, al Sindaco di Moraro ed alle Organizzazioni sindacali
interessate.
Deliberazione: 98/802-8.9) Comune di San
Benedetto Val di Sambro (pos. 3557)
(Seduta del 26.11.1998)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di San Benedetto Val di Sambro
DELIBERAZIONE: valutazione di
idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già valutato
inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi
LA COMMISSIONE
nel proc. pos. n. 3557 (Comune di San
Benedetto Val di Sambro), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime
indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di San
Benedetto Val di Sambro;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Bologna, all'ANCI, al Sindaco di San Benedetto Val di Sambro ed alle
Organizzazioni sindacali interessate.
Deliberazione: 98/803-8.10) Comunità
Montana Alto tevere umbro (pos. 4306)
(Seduta del 26.11.1998)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili della Comunità Montana Alto tevere umbro
DELIBERAZIONE: valutazione di
idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 4306 (Comunità Montana
Alto tevere umbro), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime
indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nella Comunità Montana
Alto tevere umbro;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Perugia, all'UNCEM, al Presidente della Comunità Montana Alto tevere umbro ed
alle Organizzazioni sindacali interessate.
Deliberazione: 98/804-8.11) Comunità
Montana della Lessinia (pos. 2355)
(Seduta del 26.11.1998)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili della Comunità Montana della Lessinia
DELIBERAZIONE: valutazione di
idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 2355 (Comunità Montana
della Lessinia), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime
indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nella Comunità
Montana della Lessinia;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Verona, all'UNCEM, al Presidente della Comunità Montana della Lessinia ed alle
Organizzazioni sindacali interessate.
Deliberazione: 98/805-9.4) Aut. Sellitto
Ciardelli – FIT CISL Benevento (pos. 4333)
(Seduta del 26.11.1998)
FATTO: sciopero delle mansioni nel settore del
trasporto locale, consistente nella mancata garanzia del "servizio a
monoagente"
DELIBERA: insussistenza
dei presupposti per l’intervento della Commissione
MOTIVAZIONE: non
riconducibilità della forma di lotta entro l’ambito di applicazione della legge
n. 146 del 1990, per mancanza di incidenza sulla funzionalità del servizio
LA COMMISSIONE
nel procedimento n. pos. 4333 (Autolinee
Sellitto/FIT-CISL) ha adottato all’unanimità, su proposta del Prof. Magrini, la
seguente delibera
PREMESSO
1- che, con nota del 24 febbraio 1998, le
Autolinee Sellitto di Ciardelli (Benevento) richiedevano la valutazione della
forma di lotta sindacale consistente "nel non garantire il servizio di
monoagente", indetta dalla FIT-CISL con nota del 7 febbraio 1998 "a
partire dal giorno 16 febbraio";
2- che, aperto il procedimento (nota
della Commissione del 4 maggio 1998), nessuna delle parti faceva pervenite
ulteriori informazioni ed osservazioni;
3- che successivamente l’Azienda, dando
riscontro ad una specifica richiesta di integrazione istruttoria (nota della
Commissione del 17 luglio 1998), informava che la forma di lotta non aveva
pregiudicato la funzionalità del servizio, pur avendo comportato conseguenze
economiche negative per l’Azienda (così descritte nella nota del 19 luglio
1998: "Il servizio ad agente unico è previsto dalle norme contrattuali
vigenti a carico del personale viaggiante a fronte dell’erogazione di una specifica
indennità. La sospensione di detta prestazione lavorativa non ha inciso sulla
materiale erogazione del servizio. L’utenza ha quindi, gratuitamente, fruito di
un servizio di trasporto, per il quale, come noto, le vigenti disposizioni di
legge prevedono che il 35% dei costi operativi sia coperto da ricavi del
traffico");
CONSIDERATO
1- che, secondo l’indirizzo adottato
dalla Commissione, le forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero sono
assoggettate alla disciplina della legge n. 146 del 1990 ogniqualvolta esse
risultino idonee - per entità, durata ovvero modalità – a determinare una
significativa riduzione o disorganizzazione del servizio;
2- che, nel caso, tale presupposto è
risultato inesistente, sulla base della apposita informativa richiesta all’Azienda,
e da questa puntualmente fornita;
3- che tale rilievo vale ad escludere
l’intervento della Commissione sulla questione;
RITIENE
che non sussistano i presupposti per un
proprio intervento;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dei Trasporti e della Navigazione, al Prefetto di Benevento, alla
Autolinee Sellitto, alla FIT-CISL di Benevento.
Deliberazione:
99/37-10.1) Comune di Acquaviva Platani (pos. 3064)
(Seduta
del 28.1.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Acquaviva Platani
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. n. pos. 3064 (Comune di Acquaviva Platani) di valutazione dell’accordo
stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero
udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la
seguente delibera:
PREMESSO
VALUTA
l’accordo in esame non idoneo nelle parti
indicate in motivazione;
INVITA
le parti ad integrare tale accordo nel
senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60
giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che scaduto inutilmente tale termine, la
Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13,
lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Caltanissetta, al Sindaco di
Acquaviva Platani e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali
firmatarie.
Deliberazione: 99/38-10.2) Comune di
Belvedere Marittimo (pos. 5067)
(Seduta del 28.1.1999)
FATTO: Valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Belvedere Marittimo
DELIBERAZIONE: Valutazione di
non idoneità invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 5067 (Comune di
Belvedere Marittimo) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
VALUTA
l’accordo in esame non idoneo nelle parti
indicate in motivazione;
INVITA
le parti ad integrare tale accordo nel
senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60
giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che scaduto inutilmente tale termine, la
Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13,
lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cosenza, al Sindaco di
Belvedere Marittimo e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali
firmatarie.
Deliberazione: 99/39-10.3) Comune di
Bonemerse (3636)
(Seduta del 28.1.1999)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Bonemerse
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 3636 (Comune di
Bonemerse) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
VALUTA
l’accordo in esame non idoneo nelle parti
indicate in motivazione;
INVITA
le parti ad integrare tale accordo nel
senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60
giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che scaduto inutilmente tale termine, la
Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13,
lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, al Sindaco di
Bonemerse e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione: 99/40-10.4) Comune di
Castel del Rio (pos. 5293)
(Seduta del 28.1.1999)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Castel del Rio
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 5293 (Comune di Castel
del Rio) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili
da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof.
Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
VALUTA
l’accordo in esame non idoneo nelle parti
indicate in motivazione;
INVITA
le parti ad integrare tale accordo nel
senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60
giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che scaduto inutilmente tale termine, la
Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13,
lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Bologna, al Sindaco di Castel
del Rio e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione: 99/41-10.5) Comune di
Cervignano del Friuli (pos.5294)
(Seduta del 28.1.1999)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Cervignano del Friuli
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 5294 (Comune di
Cervignano del Friuli) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
VALUTA
l’accordo in esame non idoneo nelle parti
indicate in motivazione;
INVITA
le parti ad integrare tale accordo nel
senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60
giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che scaduto inutilmente tale termine, la
Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13,
lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Udine, al Sindaco di
Cervignano del Friuli e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali
firmatarie.
Deliberazione: 99/42-10.6) Comune di
Coccaglio (pos. 5283)
(Seduta del 28.1.1999)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Coccaglio-
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità invito ad integrare l’accordo-
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 5283 (Comune di
Coccaglio) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
VALUTA
l’accordo in esame non idoneo nelle parti
indicate in motivazione;
INVITA
le parti ad integrare tale accordo nel
senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60
giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che scaduto inutilmente tale termine, la
Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13,
lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Brescia, al Sindaco di
Coccaglio e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione: 99/43-10.7) Comune di
Ottaviano (Pos. 4910)
(Seduta del 28.1.1999)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Ottaviano
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 4910 (Comune di
Ottaviano) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
VALUTA
l’accordo in esame non idoneo nelle parti
indicate in motivazione;
INVITA
le parti ad integrare tale accordo nel
senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni
dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che scaduto inutilmente tale termine, la
Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13,
lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Napoli, al Sindaco di
Ottaviano e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione: 99/44-10.8) Comune di
Pandino (Pos. 4385)
(Seduta del 28.1.1999)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Pandino
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 4385 (Comune di
Pandino) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili
da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof.
Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
VALUTA
l’accordo in esame non idoneo nelle parti
indicate in motivazione;
INVITA
le parti ad integrare tale accordo nel
senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60
giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che scaduto inutilmente tale termine, la
Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13,
lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, al Sindaco di Pandino
e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione: 99/45-10.9) Comune di
Pradamano (Pos. 403)
(Seduta del 28.1.1999)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Pradamano
DELIBERAZIONE: Valutazione di
non idoneità invito ad integrare l’accordo-
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 403 (Comune di
Pradamano) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
VALUTA
l’accordo in esame non idoneo nelle parti
indicate in motivazione;
INVITA
le parti ad integrare tale accordo nel
senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60
giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che scaduto inutilmente tale termine, la
Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13,
lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Udine, al Sindaco di
Pradamano e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione: 99/46-10.10) Comune di
Valdagno (pos. 5288)
(Seduta del 28.1.1999)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Valdagno
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 5288 (Comune di
Valdagno) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
VALUTA
l’accordo in esame non idoneo nelle parti
indicate in motivazione;
INVITA
le parti ad integrare tale accordo nel
senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60
giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che scaduto inutilmente tale termine, la
Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13,
lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Vicenza, al Sindaco di Valdagno
e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione: 99/47-10.11) Comune di
Villafranca Sicula (pos. 3710)
(Seduta del 28.1.1999)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Villafranca Sicula
DELIBERAZIONE: valutazione di
non idoneità invito ad integrare l’accordo
MOTIVAZIONE: mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 3710 (Comune di
Villafranca Sicula) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore
Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
VALUTA
l’accordo in esame non idoneo nelle parti
indicate in motivazione;
INVITA
le parti ad integrare tale accordo nel
senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60
giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che scaduto inutilmente tale termine, la
Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13,
lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Agrigento, al Sindaco di
Villafranca Sicula e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali
firmatarie.
Deliberazione:
99/60-11.23) Comune S. Arcangelo Romagna - dipendenti Servizio Polizia
municipale (pos. 5299)
(Seduta
del 28.1.1999)
FATTO:
adesione
sciopero nazionale del 25.6.1998
DELIBERAZIONE:
insussistenza
dei presupposti per una valutazione negativa
MOTIVAZIONE:
mera
adesione senza varianti ad uno sciopero nazionale legittimamente proclamato.
LA COMMISSIONE
nel
proc. n. pos. 5299 (Comune di Santarcangelo di Romagna), udita la proposta del
relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO
CONSIDERATO
RITIENE
che non sussistano i presupposti per una
valutazione negativa;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Rimini, al Sindaco di
Santarcangelo di Romagna e, per il suo tramite alle Organizzazioni sindacali
interessate.
Deliberazione: 99/61-11.24) Comune S.
Arcangelo Romagna - dipendenti Servizio Polizia municipale (pos. 5300)
(Seduta del 28.1.1999)
FATTO: stato di agitazione e astensione dallo straordinario
del personale di polizia municipale
DELIBERAZIONE: valutazione
negativa
MOTIVAZIONE: violazione
delle norme sui termini di durata.
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 5300 (Comune di Santarcangelo
di Romagna), udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato
all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO
CONSIDERATO
VALUTA
NEGATIVAMENTE
il comportamento delle Organizzazioni
sindacali proclamati con riferimento all’astensione dello straordinario dal
giorno 10 luglio al giorno 10 novembre 1998, nel caso di specie risultano
violate le norme sul preavviso, sulla indicazione della durata, segnalandolo ai
sensi dell’art.13, lett. c), ed agli effetti dell’art. 4, comma 2, della l. n.
146/1990, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del
1995;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Rimini, al Sindaco di
Santarcangelo di Romagna e, per il suo tramite alle Organizzazioni sindacali
interessate.
4.2.99
- delibere estratte dal verbale n. 333
delibere approvate seduta stante
Deliberazione:
5. Conclusioni sul seminario sul tema dello sciopero per turni
(Seduta
del 4 febbraio 1999)
LA COMMISSIONE
ha
adottato all’unanimità su proposta del Prof. Magrini, ed in relazione al
Seminario tenuto nella seduta del 28 gennaio 1999 sul tema della proclamazione
di scioperi per turni, la seguente
DELIBERA DI INDIRIZZO
1- La
Commissione valuterà negativamente gli scioperi proclamati - per il personale
addetto ad attività di erogazione diretta di servizio pubblico essenziale - con
riferimento esclusivo ai turni, salvo che risulti in concreto individuabile il
periodo di astensione dal lavoro;
2- La
Commissione riterrà insussistenti i presupposti per una valutazione negativa
degli scioperi proclamati – per il personale addetto ad attività strumentali o
complementari rispetto a quella di erogazione diretta di servizio pubblico
essenziale - con riferimento esclusivo ai turni, a meno che dagli elementi del
caso concreto risulti la violazione dell’obbligo di indicazione della durata
ovvero di altro obbligo legale o contrattuale inerente all’esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
3-
Restano salve le clausole di accordi valutati idonei, o di proposte della
Commissione, che per i singoli servizi pubblici essenziali prevedano una
difforme disciplina specifica della proclamazione di scioperi con riferimento
ai turni; tuttavia, le clausole contenenti un divieto generale di scioperi con
riferimento ai turni, senza ulteriori specificazioni, devono essere
interpretate in conformità alle regole di indirizzo, di cui ai precedenti punti
1 e 2;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e della Navigazione, al
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, al Ministro della Funzione
Pubblica, a tutte le Organizzazioni Sindacali di livello nazionale.
Deliberazione:
99/69-8.1) SULPM Salerno - Comune Campagna (pos. 5554)
(Seduta
del 4.2.1999)
FATTO: richiesta
revisione della delibera n. 98/439-9.12 del 2.7.1998-
DELIBERAZIONE: revoca
delibera-
MOTIVAZIONE:
l’Amministrazione
a cui spetta non ha provveduto ad individuare i lavoratori addetti alle
prestazioni indispensabili.
LA COMMISSIONE
nel
proc. n. pos. 5554 (Comune di Campagna), udita la proposta del relatore Prof.
Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO
CONSIDERATO
REVOCA
la propria delibera n. 98/439-9.12 del
2.7.1998;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, alla Direzione generale dell’INPS, alla Sede
provinciale del medesimo Istituto competente per territorio, al Prefetto di
Salerno, al Sindaco di Campagna e al SULPM di Salerno.
Deliberazione:
99/70-10.1) Comune Montemaggiore Belsito - FILSEL CISL (pos. 1049)
(Seduta
del 4.2.1999)
FATTO: sciopero del
20 dicembre 1996 del personale del Comune di Montemaggiore Belsito-
DELIBERAZIONE:
insussistenza
dei presupposti per una valutazione negativa-
MOTIVAZIONE:
rispetto
del termine di preavviso.
LA COMMISSIONE
nel
proc. n. pos. 1049 (Comune di Montemaggiore Belsito), udita la proposta del
relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO
CONSIDERATO
RITIENE
che non sussistano i presupposti per una
valutazione negativa;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Palermo, al Sindaco di
Montemaggiore Belsito e, per il suo tramite alle Organizzazioni sindacali
interessate.
Deliberazione:
99/84-9.2) Comune di Breda di Piave (pos. 5296)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Breda di Piave.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5296 (Comune di Breda di Piave) di valutazione dell’accordo
stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero
udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la
seguente delibera:
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali
l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da
questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante
delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2-
che, in data 25.11.1996, il comune di Breda di Piave e le Organizzazioni
sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni
indispensabili da garantire in caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.),
di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del
c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo
predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non può esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non può essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
5- che
le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli
utenti, come legislativamente prescritto;
6- che
il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli
utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto
rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Treviso, al Sindaco di Breda di Piave e, per il suo tramite, alle
Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/85-9.3) Comune di Buttapietra (pos. 5286)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Buttapietra.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità ed invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5286 (Comune di Buttapietra) di valutazione dell’accordo
stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero
udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la
seguente delibera:
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2-
che, in data 11.4.1996, il comune di Buttapietra e le Organizzazioni sindacali
hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da
garantire in caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.),
di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del
c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i
quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal
c.c.n.l.;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non può esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non può essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
5- che
le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli
utenti, come legislativamente prescritto;
6- che
il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli
utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto
rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Verona, al Sindaco di Buttapietra e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/86-9.4) Comune di Casaletto di Sopra (pos. 5270)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Casaletto di Sopra.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5270 (Comune di Casaletto di Sopra) di valutazione dell’accordo
stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero
udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la
seguente delibera:
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2- che
in data 28.2.1991, il comune di Casaletto di Sopra e le Organizzazioni
sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni
indispensabili da garantire in caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di
produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la
gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto
attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di
trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica
(lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi
culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati
omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Cremona, al Sindaco di Casaletto di Sopra e, per il suo tramite, alle
Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/87-9.5) Comune di Chieri (pos. 2742)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Chieri.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 2742 (Comune di Chieri) di valutazione dell’accordo stipulato
sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la
proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente
delibera.
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2-
che, in data 21.10.1998, il comune di Chieri e le Organizzazioni sindacali
hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da
garantire in caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.),
né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i
servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non può esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non può essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
5- che
le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli
utenti, come legislativamente prescritto;
6- che
il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli
utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto
rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Torino, al Sindaco di Chieri e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/88-9.6) Comunità Montana Meduna Cellina (pos. 5280)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Comunità Montana Meduna
Cellina.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5280 (Comunità Montana Meduna Cellina) di valutazione
dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso
di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato
all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2- che
in data 27.1.1997 la Comunità Montana Meduna Cellina e le Organizzazioni
sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni
indispensabili da garantire in caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo disciplina l’esercizio del diritto di sciopero dei soli
addetti ai servizi attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), e non né
indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto gli altri
servizi ritenuti essenziali dall’art. 1, comma 2 c.c.n.l., tenuto altresì conto
delle specifiche funzioni esercitate dalle Comunità montane;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
5- che
in data 24.2.1997 il Consiglio direttivo della Comunità montana ha autorizzato
la sottoscrizione dell’accordo, esprimendo il proprio parere favorevole
sostitutivo di quello delle organizzazioni degli utenti legislativamente
prescritto;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Pordenone, al Presidente della Comunità Montana Meduna Cellina e, per il suo
tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/89-9.7) Comunità Montana Serre Cosentine (pos. 5279)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Comunità Montana Serre
Cosentine.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5279 (Comunità Montana Serre Cosentine) di valutazione
dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso
di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato
all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo
da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante
delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2-
che, in data 27.1.1997, la Comunità Montana Serre Cosentine e le Organizzazioni
sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni
indispensabili da garantire in caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo disciplina l’esercizio del diritto di sciopero dei soli
addetti ai servizi attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), e non né
indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto gli altri
servizi ritenuti essenziali dall’art. 1, comma 2 c.c.n.l., tenuto altresì conto
delle specifiche funzioni esercitate dalle Comunità montane;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
5-
che, in data 24.2.1997, il Consiglio direttivo della Comunità montana ha
autorizzato la sottoscrizione dell’accordo, esprimendo il proprio parere
favorevole sostitutivo di quello delle organizzazioni degli utenti
legislativamente prescritto;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Pordenone, al Presidente della Comunità Montana Serre Cosentine e, per il
suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/90-9.8) Comune di Cornuda (pos. 5287)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Cornuda.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5287 (Comune di Cornuda) di valutazione dell’accordo stipulato
sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta
del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2-
che, in data 27.1.1997, il comune di Cornuda e le Organizzazioni sindacali
hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da
garantire in caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali,
(lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi
culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati
omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge
alla Commissione;
5- che
le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli
utenti, come legislativamente prescritto;
6- che
il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli
utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto
rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le parti
ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare
proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Treviso, al Sindaco di Cornuda e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/91-9.9) Comune di Cremona (pos. 5420)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Cremona.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5420 (Comune di Cremona) di valutazione dell’accordo stipulato
sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la
proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente
delibera.
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2-
che, in data 4.8.1996, il comune di Cremona e le Organizzazioni sindacali hanno
adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da
garantire in caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali,
(lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi
culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati
omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Cremona, al Sindaco di Cremona e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali
firmatarie.
Deliberazione:
99/92-9.10) Comune di Fiesco (pos. 3998)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Fiesco.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 3998 (Comune di Fiesco) di valutazione dell’accordo stipulato
sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la
proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente
delibera:
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2- che
in data non precisata il comune di Fiesco e le Organizzazioni sindacali hanno
adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da
garantire in caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di
produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la
gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto
attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di
trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica
(lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi
culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati
omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Cremona, al Sindaco di Fiesco e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/93-9.11) Comune di Lauria (pos. 5066)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Lauria.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5066 (Comune di Lauria) di valutazione dell’accordo stipulato
sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta
del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2- che
in data 10.7.1998 il comune di Lauria e le Organizzazioni sindacali hanno
adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da
garantire in caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di
trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica
(lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi
culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati
omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
5- che
le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli
utenti, come legislativamente prescritto;
6- che
il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli
utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto
rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Potenza, al Sindaco di Lauria e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/94-9.12) Comune di Martignana Po (5417)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Martignana Po.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5417 (Comune di Martignana Po) di valutazione dell’accordo
stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero
udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la
seguente delibera:
PREMESSO
1- che
in data 15.3.1996 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali
l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da
questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante
delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2- che
in data 21.5.1997 il Consiglio comunale di Martignana Po con delibera n. 21 ha
adottato, recependo il verbale di accordo decentrato stipulato con le OO. SS.
in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di
attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett.
c del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima
necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,
limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del
c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e
del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett.
i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo
predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Cremona, al Sindaco di Martignana Po e, per il suo tramite, alle
Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/95-9.13) Comune di Mendicino (pos. 5267)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Mendicino.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5267 (Comune di Mendicino) di valutazione dell’accordo stipulato
sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la
proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente
delibera:
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2- che
in data il comune di Mendicino e le Organizzazioni sindacali hanno adottato
l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in
caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali,
(lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi
concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale,
(lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i
motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti
essenziali dal c.c.n.l.;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
5- che
le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli
utenti, come legislativamente prescritto;
6- che
il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli
utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto
rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che scaduto
inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria
proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Cosenza, al Sindaco di Mendicino e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/96-9.14) Comune di Messina (pos. 5168)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Messina.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5168 (Comune di Messina) di valutazione dell’accordo stipulato
sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la
proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente
delibera:
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2-
che, in data 28.3.1996, il Comune di Messina e le Organizzazioni sindacali
hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da
garantire in caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), servizi
culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati
omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
5- che
le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli
utenti, come legislativamente prescritto;
6- che
il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli
utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto
rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Messina, al Sindaco di Messina e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/97-9.16) Comune di Militello Rosmarino (pos. 3843)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Militello
Rosmarino.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 3843 (Comune di Militello Rosmarino) di valutazione dell’accordo
stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero
udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la
seguente delibera:
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2-
che, in data 24.7.1998, il Comune di Militello Rosmarino e le Organizzazioni
sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni
indispensabili da garantire in caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), servizi
del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del
c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo
predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
5- che
le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli
utenti, come legislativamente prescritto;
6- che
il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli
utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto
rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Messina, al Sindaco di Militello Rosmarino e, per il suo tramite, alle
Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/98-9.17) Comune di Montecosaro (pos. 4387)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Montecosaro.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 4387 (Comune di Montecosaro) di valutazione dell’accordo
stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero
udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la
seguente delibera:
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2-
che, in data 31.1.1997, il Comune di Montecosaro e le Organizzazioni sindacali
hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da
garantire in caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.),
di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica
(lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), (lett. i
del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo
predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
5- che
le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli
utenti, come legislativamente prescritto;
6- che
il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli
utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto
rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Macerata, al Sindaco di Montecosaro e, per il suo tramite, alle
Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/99-9.18) Provincia di Rimini (pos. 5276)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Provincia di Rimini.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5276 (Provincia di Rimini) di valutazione dell’accordo stipulato
sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la
proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente
delibera:
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2- che
in data la provincia di Rimini e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo
decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di
sciopero;
3- che
l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di trasporto, (lett. f del CCNL), servizi culturali, (lett. i
del CCNL), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo
predetto i servizi ritenuti essenziali dal CCNL;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
5- che
le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli
utenti, come legislativamente prescritto;
6- che
il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli
utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio provinciale, in quanto
rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Rimini, al Presidente della Provincia di Rimini e, per il suo tramite, alle
Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/100-9.19) Comune di Roncello (pos. 5170)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Roncello.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5170 (Comune di Roncello) di valutazione dell’accordo stipulato
sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la
proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente
delibera:
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2-
che, in data 15.5.1996, il Comune di Roncello e le Organizzazioni sindacali
hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da
garantire in caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.),
di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del
c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo
predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
5- che
le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli
utenti, come legislativamente prescritto;
6- che
il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli
utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto
rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le parti
ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare
proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Milano, al Sindaco di Roncello e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/101-9.20) Comune di San Cataldo (pos. 5284)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di San Cataldo.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5284 (Comune di San Cataldo) di valutazione dell’accordo
stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero
udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la
seguente delibera:
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2- che
in data il comune di San Cataldo e le Organizzazioni sindacali hanno adottato
l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in
caso di sciopero;
3- che
l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), trasporti,
(lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi
culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati
omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
5- che
le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli
utenti, come legislativamente prescritto;
6- che
il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli
utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto
rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che scaduto
inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria
proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Caltanissetta, al Sindaco di San Cataldo e, per il suo tramite, alle
Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/102-9.21) Comune di Santa Maria del Molise (pos. 5266)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Santa Maria del
Molise.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5266 (Comune di Santa Maria del Molise) di valutazione
dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso
di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato
all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2-
che, in data 16.9.1996, il Comune di Santa Maria del Molise e le Organizzazioni
sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni
indispensabili da garantire in caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di igiene, sanità ed attività assistenziali, (lett. b del
c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità,
nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a
quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di
trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.),
né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i
servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
5- che
le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli
utenti, come legislativamente prescritto;
6- che
il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli
utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto
rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Isernia, al Sindaco di Santa Maria del Molise e, per il suo tramite, alle
Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/103-9.22) Comune di Sondrio (pos. n. 4451)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Sondrio.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 4451 (Comune di Sondrio) di valutazione dell’accordo stipulato
sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la
proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente
delibera:
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2- che
in data il comune di Sondrio e le Organizzazioni sindacali hanno adottato
l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in
caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali,
(lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi
concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.), né indica i motivi
per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti
essenziali dal c.c.n.l.;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
5- che
le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli
utenti, come legislativamente prescritto;
6- che
il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli
utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto
rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Sondrio, al Sindaco di Sondrio e, per il suo tramite, alle Organizzazioni
sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/104-9.23) Comune di Tursi (pos. 5289)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Tursi.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5289 (Comune di Tursi) di valutazione dell’accordo stipulato sulle
prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta
del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2-
che, in data 18.11.1996, il Comune di Tursi e le Organizzazioni sindacali hanno
adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da
garantire in caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.),
di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica
(lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi
culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati
omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal
fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di
sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale
normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per
legge alla Commissione;
5- che
le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli
utenti, come legislativamente prescritto;
6- che
il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli
utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto
rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la trasmissione
della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Matera, al
Sindaco di Tursi e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali
firmatarie.
Deliberazione:
99/105-9.24) Regione Marche (pos.5281)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Regione Marche.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5281 (Regione Marche), di valutazione dell’accordo sulle
prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la
proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente
delibera.
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2- che
la Regione Marche e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo
decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di
sciopero;
3- che
il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli
addetti ai servizi di igiene, sanità ed attività assistenziali, (lett. b del
c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.), né
indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi
ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
4- che
la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal fornire
adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero,
trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa
non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla
Commissione;
5- che
tali servizi in considerazione della loro rilevanza vadano specificamente
indicati;
6- che
è altresì prioritario conoscere se i servizi elencati nell’accordo sono solo
quelli effettivamente svolti;
7- che
le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli
utenti, come legislativamente prescritto;
8- che
il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli
utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio regionale, in quanto
rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
VALUTA
l’accordo
in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;
INVITA
le
parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a
formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente
delibera;
INFORMA
che
scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una
propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Ancona, al Presidente della Giunta regionale di Marche e, per il suo
tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/106-9.25) Comune di Arcore (pos. 3065)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Arcore.
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità.
MOTIVAZIONE:
accordo
già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi
integrativi.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 3065 (Comune di Arcore), di valutazione dell’accordo sulle
prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la
proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente
delibera.
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2-
che, in data 2.11.1998, il Comune di Arcore e le Organizzazioni sindacali hanno
adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da
assicurare in caso di sciopero;
3- che
il predetto accordo decentrato disciplina l’esercizio del diritto di sciopero
degli addetti ai servizi di stato civile e servizio elettorale, (lett. a del
c.c.n.l.), di igiene, sanità ed attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.),
di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica
(lett. c del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di
prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,
limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del
c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e
del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti
l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h
del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.);
4- che
con delibera n. 135 del 25.11.1998 il Consiglio comunale ha espresso il proprio
parere favorevole sul predetto accordo, in mancanza di organizzazioni degli
utenti sul territorio;
CONSIDERATO
che
sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla legge n.
146/1990 e dal l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali del
15.3.1995;
VALUTA IDONEO
l'accordo
intervenuto nel Comune di Arcore;
DISPONE
la trasmissione
della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al
Prefetto di Milano, all'ANCI, al Sindaco di Arcore ed alle Organizzazioni
sindacali interessate.
Deliberazione:
99/107-9.26) Autorità di bacino del fiume Po (pos. 2579)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Autorità di bacino del
fiume Po.
DELIBERAZIONE: valutazione
di non idoneità invito ad integrare l’accordo.
MOTIVAZIONE:
mancata
previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle
organizzazioni degli utenti.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 2579 (Autorità di bacino del fiume Po) di valutazione dell’accordo
stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero
udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la
seguente delibera:
PREMESSO
1-
che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni
sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato
idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale
insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
2-
che, in data 22.1.1997, l’Autorità di bacino del fiume Po e le Organizzazioni
sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni
indispensabili da garantire in caso di sciopero;
3-
che, in data 25.9.1998, questa Commissione ha inviato alla predetta Autorità la
letera n. prot. 4450, con la quale si rilevava che le parti non avevano
individuato all’interno dell’amministrazione alcun servizio minimo essenziale;
4-
che, in data 30.12.1998, è pervenuta una lettera, con la quale la predetta
Autorità ha comunicato che le funzioni da essa svolte sono solamente di
pianificazione e programmazione e che l’unico servizio essenziale è il servizio
del personale (lett. h del c.c.n.l.),
5-
che, in data 11.12.1997, l’Autorità di bacino del fiume Po e le Organizzazioni
sindacali hanno adottato un accordo integrativo in materia di prestazioni
indispensabili da garantire in caso di sciopero disciplinando il servizio del
personale;
CONSIDERATO
che
sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo
intervenuto presso l’Autorità di bacino del fiume Po;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto
di Parma, al Sindaco di Autorità di bacino del fiume Po e, per il suo tramite,
alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Deliberazione:
99/108-9.27) Comune di Castigliole Saluzzo (pos. 5273)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Castigliole
Saluzzo.
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità.
MOTIVAZIONE:
accordo
già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi
integrativi.
LA COMMISSIONE
nel proc.
pos. n. 5273 (Comune di Castigliole Saluzzo), di valutazione dell’accordo sulle
prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la
proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente
delibera
PREMESSO
1- che
in data 26.3.1996 il Comune di Castigliole Saluzzo e le Organizzazioni
sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
2- che
in data 11.12.1996 la quale la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni
in merito al citato accordo, in attesa che venisse fornito il parere degli
utenti ai sensi dell'art. 2.2 l. n. 146/1990;
3- che
in data 14.7.1997 è pervenuta dal predetto Comune, la delibera n. 25 del
20.5.1997, con la quale il Consiglio comunale di Castigliole Saluzzo ha
espresso il proprio parere favorevole sostitutivo del prescritto parere degli
utenti;
CONSIDERATO
che
sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo
intervenuto nel Comune di Castigliole Saluzzo;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della
Funzione Pubblica, al Prefetto di Cuneo, all'ANCI, al Sindaco di Castigliole
Saluzzo ed alle Organizzazioni sindacali interessate.
Deliberazione:
99/109-9.28) Comune di Cavezzo (pos. 5271)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Cavezzo.
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità.
MOTIVAZIONE:
accordo
già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi
integrativi.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5271 (Comune di Cavezzo), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni
minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del
relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
1-
che, in data 15 febbraio 1996, il Comune di Cavezzo e le Organizzazioni
sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
2-
che, in data 5.12.1996, con delibera n. 96/167-10.1 la Commissione ha rinviato
le proprie valutazioni in merito al citato accordo, in attesa che venisse
fornito il parere degli utenti ai sensi dell'art. 2.2 l. n. 146/1990;
3-
che, in data 14 aprile 1997, è pervenuta una lettera del Prefetto di Modena
relativa alla deliberazione del Consiglio comunale di Cavezzo n. 22 del
25.2.1997, con la quale il predetto Consiglio ha espresso il proprio parere
favorevole al citato accordo, surrogatorio del prescritto parere degli utenti,
CONSIDERATO
che
sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo
intervenuto nel Comune di Cavezzo;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della
Funzione Pubblica, al Prefetto di Modena, all'ANCI, al Sindaco di Cavezzo ed
alle Organizzazioni sindacali interessate.
Deliberazione:
99/110-9.29) Comune di San Piero Patti (pos. 3928)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di San Piero Patti.
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità.
MOTIVAZIONE:
accordo
già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi
integrativi.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 3928 (Comune di San Piero Patti), di valutazione dell’accordo
sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita
la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente
delibera.
PREMESSO
1-
che, in data 4.7.1996, il Comune di San Piero Patti e le Organizzazioni
sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
2-
che, in data 3.4.1997, con delibera n. 97/257-8.22, la Commissione ha rinviato
le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che nell’accordo locale
non veniva disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai
servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del
CCNL), servizi del personale, (lett. H del CCNL), servizi culturali, (lett. i
del CCNL), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo i
servizi ritenuti essenziali dal CCNL;
3-
che, in data 12.12.1997, è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la
quale sono stati trasmessi l’integrazione di accordo nonché delibera favorevole
del Consiglio Comunale sostitutiva del parere degli utenti, nonché parere
favorevole della Direzione didattica;
CONSIDERATO
che
sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo
intervenuto nel Comune di San Piero Patti;
DISPONE
la
trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della
Funzione Pubblica, al Prefetto di Messina, all'ANCI, al Sindaco di San Piero
Patti ed alle Organizzazioni sindacali interessate.
Deliberazione:
99/111-9.29) Comune di San Piero Patti (pos. 3928)
(Seduta
del 24.2.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Villa Collemandina.
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità.
MOTIVAZIONE:
accordo
già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi
integrativi.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 2580 (Comune di Villa Collemandina), di valutazione dell’accordo sulle
prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la
proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente
delibera
PREMESSO
1-
che, in data 7.11.1996, il Comune di Villa Collemandina e le Organizzazioni sindacali
hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da
assicurare in caso di sciopero;
2-
che, in data 6.10.1997, con delibera n. 97/644-8.10 la Commissione ha rinviato
le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che nell’accordo
locale non veniva disciplinato correttamente il servizio scolastico e che non
risultava acquisito il concerto con l’autorità scolastica
3- che
in data 16.10.1998 è pervenuta una lettera del predetto Comune, nella quale
viene precisato che:
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di Villa
Collemandina;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di
Lucca, all'ANCI, al Sindaco di Villa Collemandina ed alle Organizzazioni
sindacali interessate.
Deliberazione: 99/112-9.31) Comune di
Vinadio (pos.2745)
(Seduta del 24.2.1999)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Vinadio.
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità.
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi.
LA COMMISSIONE
nel proc. pos. n. 2745 (Comune di
Vinadio), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili
da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof.
Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
1- che nell’otobre 1996 il Comune di
Vinadio e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in
materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
2- che in data 30.10.1997 la Commissione
ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che
nell’accordo locale non veniva disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero
degli addetti ai servizi di igiene e sanità (servizi cimiteriali ecc.), (lett.
b del CCNL), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e
del CCNL), trasporti, (lett. f del CCNL), servizi concernenti l’istruzione
pubblica, (lett. g del CCNL), servizi del personale, (lett. h del CCNL),
servizi culturali, (lett. i del CCNL), né indica i motivi per i quali sono
stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal CCNL, né
risultava pervenuto il parere delle organizzazioni degli utenti, come
legislativamente prescritto;
3- che in data 19.6.1998 è pervenuta una lettera
del predetto Comune, con la quale sono stati trasmessi copia dell’accordo
integrativo sottoscritto in data 28.5.1998 e la deliberazione favorevole del
Consiglio comunale n. 26 del 12.5.1998 sostitutiva del parere degli utenti;
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Vinadio;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Cuneo,
all'ANCI, al Sindaco di Vinadio ed alle Organizzazioni sindacali interessate.
Deliberazione:
99/343-10.6) Comune Milano - Assemblea dipendenti Polizia Municipale (pos.
5032)
(Seduta
del 27.5.1999)
FATTO: assemblea
generale "itinerante" del personale di polizia municipale di Milano
DELIBERAZIONE: valutazione
negativa
MOTIVAZIONE: violazione
delle norme sul preavviso sulle prestazioni indispensabili.
LA COMMISSIONE
nel
proc. pos. n. 5032 (Comune di Milano), udita la proposta del relatore Prof.
Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO
CONSIDERATO
VALUTA
NEGATIVAMENTE
il comportamento delle Organizzazioni
sindacali R.d.B., S.d.B., SIN. PA, SULPM e UGL del Comune di Milano, con riguardo
all’assemblea "itinerante" in premessa che si è svolta il 12 giugno
1998, rilevando la violazione dell’obbligo del preavviso e della mancata
garanzia dei servizi minimi essenziali;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, alla Direzione generale dell’INPS, alla sede
provinciale del medesimo Istituto competente per territorio, invitando
quest’ultima a riferire tempestivamente alla Commissione circa l’avvenuta
applicazione delle sanzioni ai soggetti collettivi, al Prefetto di Milano, al
Sindaco di Milano e, per il suo tramite alle organizzazioni sindacali
interessate.
Deliberazione:
99/600-9.2) FP CGIL Rimini - Comune S. Arcangelo Romagna (pos. 6848)
(Seduta
dell’11.11.1999)
FATTO: richiesta
riesame deliberazione 99/61–11.24 del 18 gennaio 1999. Astensione dal lavoro
straordinario di tutto il personale
DELIBERAZIONE: non
accoglimento della richiesta di riesame
MOTIVAZIONE: rimangono
i vizi della proclamazione di sciopero rilevati nella delibera impugnata.
LA COMMISSIONE
nel
proc. n. pos. 6848 (Comune di Santarcangelo di Romagna), udita la proposta del
Prof. Ghezzi, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO
CONSIDERATO
RITIENE
che nel caso in esame non sussistano i
presupposti per la revoca della propria delibera n. 99/61–11.24 del 18 gennaio
1999;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Rimini, al Sindaco di
Santarcangelo di Romagna e, per il suo tramite alle Organizzazioni sindacali interessate.
Deliberazione: 99/601-9.3) FP CGIL Rimini
- Comune S. Arcangelo Romagna (pos. 6849)
(Seduta dell’11.11.1999)
FATTO: richiesta riesame deliberazione
99/118-11.14 del 24 febbraio 1999. Astensione dal lavoro straordinario del
personale di polizia municipale
DELIBERAZIONE: non
accoglimento della domanda di riesame
MOTIVAZIONE: la
dichiarazione di dissociazione dallo sciopero manifestata con nota del 3 agosto
1999 risulta essere in contrasto con quanto precedentemente dichiarato dalle
stesse organizzazioni sindacali nella nota del 10 novembre 1998.
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 6849 (Comune di
Santarcangelo di Romagna), udita la proposta del Prof. Ghezzi, ha adottato
all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO
a. la proclamazione dello stato di
agitazione e delle forme di lotta sono state proclamate direttamente dai dipendenti
del corpo di polizia municipale e non dalle Organizzazioni sindacali e RSU;
b. la RSU in data 1 giugno 1998 ha
espresso solidarietà alle iniziative di lotta dei dipendenti della P.M. e ha
fatto proprio lo stato di agitazione, ma ciò come atto politico e non come
proclamazione diretta delle iniziative di lotta;
c. le Organizzazioni sindacali FP/CGIL e
FIST/CISL hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale. Tale
proclamazione è stato oggetto di separato procedimento da parte della Commissione;
3. che in data 10 settembre 1999 è
pervenuta copia del provvedimento con il quale il Comune di Santarcangelo di
Romagna, su richiesta delle organizzazioni sindacali, ha disposto la
sospensione della esecuzione delle sanzioni;
4. che in data 15 settembre 1999 questa
Commissione ha dato notizia della apertura del procedimento di valutazione in
ordine alla richiesta di riesame della delibera n.99/118 al Comune di
Sant’Arcangelo di Romagna ed alla Organizzazione sindacale FP CGIL e FIST CISL
di Rimini nonché alla RSU richiedendo ai destinatari di fornire le opportune
informazioni ed osservazioni;
5. che in data 25 settembre 1999 il
Comune di Santarcangelo di Romagna ha comunicato che "le informazioni
sulla questione e le relative osservazioni dell’Amministrazione comunale sono
contenute nelle precedenti note rispetto alle quali si ritiene di non aver
nulla da aggiungere";
6. che in data 13 ottobre 1999 è
pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, inviata dalla Prefettura di Rimini, copia del provvedimento
con il quale il Comune di Santarcangelo di Romagna, su richiesta delle
organizzazioni sindacali, ha disposto la sospensione della esecuzione delle
sanzioni;
CONSIDERATO
1. che l’attuale atteggiamento, espresso
con la richiesta di riesame del 3 agosto 1999, consistente nel dissociarsi
dalla dichiarazione dello sciopero, contrasta con quanto già dichiarato delle
stesse Organizzazioni sindacali con nota del 10 novembre 1998;
RITIENE
che nel caso in esame non sussistano i
presupposti per la revoca della delibera n. 99/61–11.24 del 18 gennaio 1999;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Rimini, al Sindaco di
Santarcangelo di Romagna e, per il suo tramite alle Organizzazioni sindacali
interessate.
Deliberazione:
99/603-11.1) Comune Mantova (pos. 1808)
(Seduta
dell’11.11.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Mantova
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE:
accordo
già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi
integrativi
LA COMMISSIONE
nel
procedimento pos. n. 1808 (Comune di Mantova) di valutazione dell’accordo sulle
prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la
proposta del Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
- la gestione dei servizi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), e di
trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), "è stata affidata a persone giuridiche
precedentemente all’entrata in vigore della legge n. 146/1990";
- per quanto riguarda il parere degli
utenti sono state inviate le risposte pervenute da parte dell’Associazione
degli industriali della Provincia di Mantova e dall’Associazione Italiana
Consumatori;
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Mantova;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Mantova,
all'ANCI, al Sindaco di Mantova ed alle Organizzazioni sindacali interessate.
Deliberazione: 99/604-11.2) Comune Borghi
(pos. 2472)
(Seduta dell’11.11.1999)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Borghi
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi.
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 2472 (Comune di
Borghi), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da
garantire in caso di sciopero, udita la proposta del Prof. Rescigno, ha
adottato all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO
- il servizio di attività assistenziali
non viene espletato;
- il servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti urbani e speciali verrà garantito, nel caso di sciopero che si
protragga per più giornate consecutive, una volta la settimana d’inverno e
almeno due volte la settimana in estate (periodo 1.6/30.9);
- non sono organizzati in gestione
diretta servizi di trasporto e di supporto ad altri servizi comunali
riconosciuti fra quelli essenziali;
- in caso di sciopero proclamato per i
soli dipendenti dei servizi del personale, per l’intera giornata lavorativa e
nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese, sarà comunque garantito il
servizio in modo che l’erogazione degli emolumenti retributivi e degli assegni
con funzione di sostentamento e la compilazione ed il controllo della distinta
per il versamento dei contributi previdenziali avvengano alle scadenze
previste;
- non vi sono beni culturali di proprietà
comunale tali da richiedere tutela e vigilanza.
5. che con deliberazione n. 9 del 31
marzo 1999 il Consiglio comunale ha espresso il proprio parere surrogatorio del
parere degli utenti;
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Borghi;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Forlì-Cesena, all'ANCI, al Sindaco di Borghi ed alle Organizzazioni sindacali
interessate.
Deliberazione: 99/605-11.3) Comune Scala
(pos. 4452)
(Seduta dell’11.11.1999)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Scala
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi.
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 4452 (Comune di
Scala), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da
garantire in caso di sciopero, udita la proposta del Prof. Rescigno, ha
adottato all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO
- il Comune di Scala non è dotato dei
servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di attività di
tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del
c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i
del c.c.n.l.);
- che di raccolta e smaltimento dei
rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), è stato affidato in appalto,
il cui disciplinare prevede adeguate garanzia di continuità del servizio;
5. che con la medesima delibera è stato
altresì espresso il parere favorevole sui contenuti dell’accordo, surrogatorio
del parere degli utenti;
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Scala;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Salerno,
all'ANCI, al Sindaco di Scala ed alle Organizzazioni sindacali interessate.
Deliberazione: 99/606-11.4) Comune
Cervignano del Friuli (pos. 5294)
(Seduta dell’11.11.1999)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Cervignano del Friuli
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi.
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 5294 (Comune di
Cervignano del Friuli), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime
indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del Prof.
Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
- per quanto riguarda servizi di raccolta
e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, questo viene effettuato dal
Consorzio per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
tra i Comuni della Bassa friulana" con sede in San Giorgio di Nogaro;
- il Comune non effettua servizio di
trasporto urbano, né i servizi culturali;
5. che con la medesima lettera è stato
altresì inviata la deliberazione del Consiglio comunale n. 1056 del 23.12.1996
surrogatoria del parere degli utenti;
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Cervignano del Friuli;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di
Udine, all'ANCI, al Sindaco di Cervignano del Friuli ed alle Organizzazioni sindacali
interessate.
Deliberazione: 99/607-11.5) Comune
Cremona (pos. 5420)
(Seduta dell’11.11.1999)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Cremona
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE: accordo già
valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi.
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 5420 (Comune di
Cremona), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili
da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del Prof. Rescigno, ha
adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
- per quanto riguarda lo sciopero degli
addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), sono
state indicate le opportune norme indicate nel capitolato d’appalto con la
cooperativa che gestisce il servizio;
- che il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), viene svolto
dalla azienda speciale A.E.M. di Cremona;
5. che con la medesima lettera è stato
altresì inviata la deliberazione del Consiglio comunale n. 53/32361 del 2
giugno 1997 surrogatoria del parere degli utenti;
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Cremona;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di
Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Cremona ed alle Organizzazioni sindacali
interessate.
Deliberazione: 99/608-11.6) Comune
Gradara (pos. 6405)
(Seduta dell’11.11.1999)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Gradara
DELIBERAZIONE: valutazione di
idoneità
MOTIVAZIONE: accordo
già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi
integrativi
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 6405 (Comune di
Gradara), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili
da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del Prof. Rescigno, ha
adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Gradara;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di
Pesaro Urbino, all'ANCI, al Sindaco di Gradara ed alle Organizzazioni sindacali
interessate.
2.12.99
- delibere estratte dal verbale n. 365
Deliberazione:
99/643-11.1) Provincia Campobasso (pos. 484)
(Seduta
del 2.12.1999)
FATTO:
valutazione
dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Provincia di Campobasso
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE:
accordo
già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi
integrativi
LA COMMISSIONE
nel
procedimento pos. n. 484 (Provincia di Campobasso), di valutazione dell’accordo
sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, su
proposta del Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
· tra i servizi culturali, viene compresa
anche la biblioteca provinciale, individuando un arco temporale di apertura
9.00/13.00 e una unità di 3^ o 2^ qualifica (vigilatore di sala o operatore di
biblioteca);
· i servizi di cui alla lettere b), d),
e), ed f), non sono stati contemplati per mancanza di competenze in materia e
che comunque gli stessi non sono stati, ad oggi affidati in appalto;
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nella Provincia di
Campobasso;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai
Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Campobasso,
all'ANCI, al Presidente della Provincia di Campobasso ed alle Organizzazioni
sindacali interessate.
Deliberazione: 99/644-11.2) Comune
Civitacampomarano (pos. 872)
(Seduta del 2.12.1999)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Civitacampomarano
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE: previsione
di tutti i servizi comunali ed acquisizione del parere delle Organizzazioni
degli utenti
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 872 (Comune di
Civitacampomarano) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero su proposta del Prof.
Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
3. che in data 22
giugno 1998 il comune di Civitacampomarano e le Organizzazioni sindacali hanno
adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da
garantire in caso di sciopero;
4.
che i soggetti contraenti hanno effettuato l’individuazione
delle prestazioni indispensabili nell’ambito dei servizi effettivamente erogati
dall’ente tra quelli considerabili essenziali ai sensi dell’accordo nazionale
del Comparto Regioni-Enti locali del 15.3.1995, e delle valutazioni della
Commissione di cui alla delibera del 11.7.1995;
5.
che risulta altresì acquisito il parere degli utenti
(lettera del Codacons in data 7 gennaio 1999);
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Civitacampomarano;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di
Campobasso, all'ANCI, al Sindaco di Civitacampomarano ed alle Organizzazioni
sindacali interessate.
Deliberazione: 99/645-11.3) Comune Scandolara
Ravara (pos. 4007)
(Seduta del 2.12.1999)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili del Comune di Scandolara Ravara
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE: accordo
già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi
integrativi
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 4007 (Comune di
Scandolara Ravara), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime
indispensabili da garantire in caso di sciopero, su proposta del Prof.
Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di Scandolara
Ravara;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di
Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Scandolara Ravara ed alle Organizzazioni
sindacali interessate.
Deliberazione: 99/646-11.4) Comune
Collegno (pos. 4137)
(Seduta del 2.12.1999)
FATTO: valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili dell’area dirigenza del Comune di Collegno
DELIBERAZIONE: valutazione
di idoneità
MOTIVAZIONE: previsione
di tutti i servizi comunali ed acquisizione del parere delle Organizzazioni
degli utenti
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 4137 (Comune di
Collegno), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili
da garantire in caso di sciopero, su proposta del Prof. Rescigno, ha adottato
all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
CONSIDERATO
che sono state in tal modo soddisfatte le
condizioni richieste dalla Commissione;
VALUTA IDONEO
l'accordo intervenuto nel Comune di
Collegno e relativo all’area dirigenza;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di
Torino, all'ANCI, al Sindaco di Collegno ed alle Organizzazioni sindacali
interessate.
Deliberazione: 99/647-13.1) Comune Napoli
- USPPLI Napoli (pos. 4848)
(Seduta del 2.12.1999)
FATTO: assemblea personale polizia municipale
del 18 giugno 1998
DELIBERAZIONE: insussistenza
dei presupposti per una valutazione negativa
MOTIVAZIONE: l’assemblea che
non incide sulla regolarità del servizio non rientra nel campo di applicazione
della legge n. 146/1990
LA COMMISSIONE
nel proc. n. pos. 4848 (Comune di
Napoli), udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato
all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO
CONSIDERATO
che, nel caso di specie, si è trattato di
un assemblea, la quale peraltro non ha inciso sulla regolare erogazione del
servizio;
RITIENE
che non sussistano i presupposti per una
valutazione negativa;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Napoli, al Sindaco di Napoli
ed alla Segreteria provinciale di Napoli dell’Organizzazione USPPLI.