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La Commissione di garanzia

 

Alcune delibere inerenti il diritto allo sciopero negli enti locali adottate dalla Commissione di garanzia ed estratte dai verbali dal marzo 1998 al 23 marzo 2000.

 

delibere estratte dal verbale n. 375

delibere approvata seduta stante

 

Deliberazione: 00/113-10.1) Accordi decentrati Comparto Enti locali

(Seduta del 2.3.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili negli Enti locali;

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità dell’accordo per mancanza del parere degli utenti. Applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro;

MOTIVAZIONE: la mancanza del parere degli utenti non consente di valutare idoneo l’accordo decentrato. Nelle more si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro.

LA COMMISSIONE

nei procedimenti di valutazione degli accordi stipulati sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che in data 15.3.1995 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che in data 31.3.1999 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001 del personale del comparto Regioni – Enti locali, che nulla innova per quanto attiene alla disciplina dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero;
  3. che per le amministrazioni di seguito indicate e nelle rispettive date, sono stati adottati, con le rispettive Organizzazioni sindacali locali gli accordi decentrati in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
  4. che con le deliberazioni, i cui estremi sono indicati a fianco di ciascuna amministrazione, questa Commissione ha valutato i predetti accordi, giudicandoli non idonei a causa della mancata previsione e disciplina di alcuni servizi comunali, nonché per la mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti, previsto dall’art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146;
  5. che questa Commissione ha inoltre precisato che, per agevolare l’attività delle medesime amministrazioni, il parere degli utenti potesse essere sostituito dal parere del Consiglio comunale, motivando tale scelta sul presupposto che solo tale organo risulta essere eletto dal corpo elettorale e quindi solo esso può rispecchiare le volontà della popolazione interessata e che non altrettanto può dirsi per quanto riguarda la giunta comunale;
  6. che con le medesime deliberazioni questa Commissione ha, altresì, invitato le amministrazioni interessate ad integrare l’accordo secondo quanto richiesto in ciascuna deliberazione e ad acquisire il prescritto parere delle organizzazioni degli utenti;
  7. che da tutte le amministrazioni di seguito indicate sono pervenute lettere di risposta i cui contenuti relativi alle prestazioni indispensabili soddisfano le richieste di questa Commissione;
  8. che tuttavia da nessuna delle indicate amministrazioni è pervenuto il prescritto parere degli utenti né la delibera dell’organo Consiliare surrogatoria del predetto parere;

CONSIDERATO

1. che dato il lungo tempo trascorso risulta necessario provvedere alla definitiva valutazione dei numerosi accordi pervenuti;

2. che tuttavia il parere degli utenti costituisce condizione imprescindibile essendo legislativamente previsto;

DELIBERA

1. alle amministrazioni di cui all’elenco sottoindicato, in assenza del parere degli utenti si applicano i contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni – enti locali" sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali di categoria e dall’ARAN in data 6 luglio 1995;

2. questa Commissione provvederà alla valutazione dell’accordo decentrato già inviato da ciascuna amministrazione solo successivamente all’invio del parere delle organizzazioni degli utenti o del parere surrogatorio del Consiglio comunale;

 

Nome dell’ente locale

n. di posizione nell’archivio della Commissione

Data accordo

Data delibera di valutazione

Data lettera di risposta dell’ente locale

Provincia di Arezzo

5277

20.3.1997

22.4.1999

27.10.1999

 

 

 

 

 

Comunità montana Medusa Cellina

5280

25.1.1997

24.2.1999

9.5.1999

 

 

 

 

 

Comune di Eboli

4769

30.5.1996

13.3.1997

7.5.1998

Comune di Impruneta

5666

10.6.1997

7.11.1996

15.10.1998

Comune di Laureana Cilento

5664

4.5.1998

22.4.1999

5.11.1999

Comune di Montagna in Valtellina

5166

9.5.1996

17.6.1999

20.10.1999

Comune di Pasian di Prato

4732

9.10.1996

3.4.1997

20.4.1998

Comune di Pino D’Asti

5752

13.11.1995

5.6.1997

22.10.1998

Comune di Racalmuto

5787

8.10.1996

5.9.1997

3.12.1998

Comune di Scaramagno

3090

= =

2.7.1998

14.1.1999

Comune di Serravalle di Chienti

5401

28.4.1997

22.4.1999

29.10.1999

Comune di Volongo

5404

18.10.1996

22.4.1999

26.10.1999

 

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto competente, ai Presidenti o ai Sindaci delle amministrazioni di cui all’elenco sopra indicato e, per il loro tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo.

 

 

 

 

13.1.00 - delibere estratte dal verbale n. 368

 Deliberazione: 00/3-10.1) Provincia Lodi (pos. 3)

(Seduta del 13.1.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Provincia di Lodi

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 0003 (Provincia di Lodi), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che la Provincia di Lodi e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che, in data 25 settembre 1997, con delibera n. 97/586-8.9, la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che non è stato disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di igiene, sanità ed attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  3. che in data 20 gennaio 1998 è pervenuta una lettera della predetta Provincia, con la quale è stato comunicato che "l’assenza di disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi di cui alle lettere b, c, d, f, i, del CCNL è determinata dalla non operatività di tali servizi presso questa Provincia né in forma diretta, né in forma mediata tramite gestione in appalto".

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Provincia di Lodi;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Lodi, all'ANCI, al Presidente della Provincia di Lodi ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 00/4-10.2) Provincia Trento (pos. 4185)

(Seduta del 13.1.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Provincia autonoma di Trento

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi e correzione formale della precedente deliberazione

LA COMMISSIONE

nel procedimento relativo alla valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero della Provincia di Trento, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

  1. che, in data 17 novembre 1997, la Provincia autonoma di Trento e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che in data 22 aprile 1999 con delibera n. 99/277, la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che non è stato disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  3. che con la stessa delibera la Commissione ha inoltre rilevato la mancata consultazione degli utenti;
  4. che in data 27 settembre 1999 è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale è stato evidenziato che:

· "Il menzionato contratto collettivo non è da configurarsi come accordo decentrato, in quanto la Provincia autonoma di Trento ha competenza legislativa primaria in materia di ordinamento di personale e stipula tramite l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.PR.A.N.) contratti collettivi di lavoro "primari" e, pertanto, sostitutivi dei corrispondenti CCNL;

· la disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di trasporti non è stata considerata nell’accordo in oggetto, in quanto nell’ambito del locale comparto di contrattazione (Autonomie locali) non risulta esservi personale dipendente che svolga tale attività";

5. che della stipula dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Provincia di Trento è stato interpellato il Comitato difesa dei consumatori, il quale peraltro non ha fatto pervenire alcun parere in merito;

CONSIDERATO

1. che è da accogliere il rilievo della provincia autonoma di Trento, secondo cui ai fini della propria autonomia costituzionale, gli accordi relativi a detta provincia sono "primari" e non attuativi del CCNL;

2. che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nella Provincia autonoma di Trento;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Commissario di governo della Provincia autonoma di Trento, all'UPI, al Presidente della Provincia autonoma di Trento ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 00/5-10.3) Comune Alife (pos. 2863)

(Seduta del 13.1.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Alife

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 2863 (Comune di Alife), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che il Comune di Alife e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che, in data 20 novembre 1999, con delibera n. 97/742-8.1, la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che non è stato disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  3. che con la stessa delibera la Commissione ha inoltre rilevato la mancata consultazione degli utenti, surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale di Alife, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
  4. che in data 20 luglio 1998 è pervenuta dal predetto Comune, copia della deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 16 aprile 1998, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul predetto accordo, sostitutivo del parere degli utenti;
  5. che nella stessa deliberazione integrata nei contenuti anche dal verbale della delegazione trattante del 22 maggio 1998, nelle quale si precisa che "i servizi di cui alle lettere b, d, f, h, i, del CCNL non sono stati disciplinati in quanto non attivi presso quest’amministrazione" e "non sono stati neppure affidati in appalto e quindi nessuna regolamentazione può essere adottata dall’ente";

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Alife;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Caserta, all'ANCI, al Sindaco di Alife ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 00/6-10.4) Comune Acquanegra Cremonese (pos. 5392)

(Seduta del 13.1.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Acquanegra Cremonese

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 5392 (Comune di Acquanegra Cremonese), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che il Comune di Acquanegra Cremonese e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che, in data 22 aprile 1999, con delibera n. 99/242-9.1, la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che non è stato disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  3. che in data 2 novembre 1999 è pervenuta una lettera con la quale il Sindaco del predetto Comune ha comunicato che "i servizi pubblici essenziali non disciplinati dall’accordo decentrato adottato con le OO.SS. non sono forniti direttamente dal Comune ma dati in appalto a terzi gestori";
  4. che con la medesima lettera il citato sindaco ha inoltre comunicato che "sul punto l’amministrazione si impegna per garantire la continuità del servizio a concordare con gli organismi competenti le prestazioni indispensabili da assumere in caso di sciopero".

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Acquanegra Cremonese;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Acquanegra Cremonese ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 00/7-10.5) Comune Acquedolci (pos. 2968)

(Seduta del 13.1.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Acquedolci

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 2968 (Comune di Acquedolci), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che in data 30 marzo 1996 il Comune di Acquedolci e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che, in data 13 marzo 1997, con delibera n. 97/185-8.1, la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando la mancata disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né sono stati indicati indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  3. che con la stessa delibera la Commissione ha inoltre rilevato la mancata consultazione degli utenti, surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale di Acquedolci, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
  4. che in data 7 agosto 1997 è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale è stata trasmessa l’integrazione all’accordo di contrattazione decentrata stipulata il 6 agosto 1997, nella quale sono stati disciplinati i servizi indicati al punto 2 delle premesse della presente deliberazione;
  5. che con successiva lettera in data 2 febbraio 1998, questa Commissione ha rinnovato la richiesta relativa all’invio del parere degli utenti, legislativamente previsto;
  6. che con lettera in data 11 giugno 1998 il Comune di Acquedolci ha inviato la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 16 maggio 1998, surrogatoria del parere degli utenti;

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Acquedolci;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Messina, all'ANCI, al Sindaco di Acquedolci ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 00/8-10.6) Comune Castelfranco Veneto (pos. 4573)

(Seduta del 13.1.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Castelfranco Veneto

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 4573 (Comune di Castelfranco Veneto), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che in data non precisata il Comune di Castelfranco Veneto e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che, in data 10 dicembre 1998, con delibera n. 98/854, la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che non è stato disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.);
  3. che in data 11 giugno 1999 è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale è stato precisato che:

· "in tema di servizi relativi all’attività assistenziale n. 4 addetti all’assistenza devono garantire la loro presenza ed il loro servizio, con verifica di volta in volta con le R.S.U. di eventuali ulteriori addetti necessari;

· in tema di trasporti non è garantita la presenza di alcun addetto essendo il servizio de quo non obbligatorio ma facoltativo;

· per quanto riguarda il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti si dà atto che il medesimo non è gestito dal Comune, in quanto è stato trasferito al Consorzio Azienda Intercomunale Treviso 3";

CONSIDERATO

1. che in tema di trasporti il servizio è essenziale secondo quanto previsto dal CCNL, e come tale, qualora svolto, devono essere garantite almeno le prestazioni minime previste dal contratto;

2. che l’art. 2 del CCNL "Regioni-Enti locali" disciplina compiutamente le modalità di sciopero degli addetti ai servizi di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.);

VALUTA IDONEO

1. l'accordo intervenuto nel Comune di Castelfranco veneto, rinviando ai contenuti del CCNL "Regioni-Enti locali" per quanto riguarda le modalità di sciopero degli addetti ai servizi di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), fatta un eventuale e successivo giudizio di idoneità su una successiva integrazione dell’accordo, di codesto Comune, specificamente integrativo per quanto riguarda il trasporto locale;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Treviso, all'ANCI, al Sindaco di Castelfranco Veneto ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 00/9-10.7) Comune Crotta d’Adda (pos. 5386)

(Seduta del 13.1.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Crotta d’Adda

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 5386 (Comune di Crotta d’Adda), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che il Comune di Crotta d’Adda e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che, in data 22 aprile 1999, con delibera n. 99/254-9.13, la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che non è stato disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  3. che in data 2 novembre 1999 è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale è stato precisato che "i servizi pubblici essenziali non disciplinati dall’accordo decentrato adottato con le OO.SS. Non sono forniti direttamente dal Comune ma dati in appalto a terzi gestori. Sul punto l’Amministrazione si impegna per garantire la continuità del servizio e concordare con gli organismi competenti le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero";

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Crotta d’Adda;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Crotta d’Adda ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 00/10-10.8) Comune Frassinoro (pos. 3051)

(Seduta del 13.1.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Frassinoro

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 3051 (Comune di Frassinoro), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che in data 15 luglio 1997 il Comune di Frassinoro e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che, in data 20.11.1997, con delibera n. 97/751, la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che non è stato disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  3. che con la stessa delibera la Commissione ha inoltre rilevato la mancata consultazione degli utenti, surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale di Frassinoro, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
  4. che in data 30 giugno 1998 è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 1 giugno 1998, surrogatoria del parere degli utenti;

CONSIDERATO

1. che non è stato dato riscontro per quanto attiene agli elementi di cui al punto 2 delle premesse;

2. che l’art. 1, comma 2 del CCNL "Regioni-Enti locali" disciplina compiutamente le modalità di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), di servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.);

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Frassinoro, rinviando ai contenuti del CCNL "Regioni-Enti locali" per quanto riguarda le modalità di sciopero degli addetti ai servizi attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), fatto salvo un eventuale giudizio di idoneità su una successiva integrazione dell’accordo, di codesto Comune, specificamente integrativo per quanto riguarda il servizio attività assistenziale, servizio trasporti, ed i servizi culturali;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Modena, all'ANCI, al Sindaco di Frassinoro ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 00/11-10.9) Comune Gadesco Pieve Delmona (pos. 3625)

(Seduta del 13.1.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Gadesco Pieve Delmona

DELIBERAZIONE: valutazione con rinvio al CCNL

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 3625 (Comune di Gadesco Pieve Delmona) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che in data 15 marzo 1995 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che in data 31 marzo 1999 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001 del personale del comparto Regioni – Enti locali, che nulla innova per quanto attiene alla disciplina dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero;

3.    che in data 17 ottobre 1996 la Prefettura di Cremona ha inviato copia della delibera G.C. del Comune di Gadesco Pieve Delmona del 9 luglio 1991 di recepimento dell’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero adottato con le Organizzazioni sindacali;

4.    che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di stato civile e servizio elettorale, (lett. a del c.c.n.l.), di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

5.    che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

6.    che è inoltre pervenuta la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12 giugno 1997, surrogatoria del parere degli utenti;

CONSIDERATO

1. che non risultano essere stati disciplinati alcuni dei servizi essenziali indicati al punto 4 delle premesse;

2. che l’art. 1, comma 2 del CCNL "Regioni-Enti locali" disciplina compiutamente le modalità di sciopero degli addetti ai servizi essenziali;

VALUTA IDONEO PER LA PARTE PERVENUTA

l'accordo intervenuto nel Comune di Gadesco Pieve Delmona;

RINVIA PER LA PARTE MANCANTE DI SEGUITO INDICATA

ai contenuti del CCNL "Regioni-Enti locali" per quanto riguarda le modalità di sciopero degli addetti ai servizi di stato civile e servizio elettorale, (lett. a del c.c.n.l.), di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), fatto salvo un eventuale giudizio di idoneità su una successiva integrazione dell’accordo, di codesto Comune, specificamente integrativo per quanto riguarda i servizi sopra indicati;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Gadesco Pieve Delmona ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 00/12-10.10) Comune Pizzighettone (pos. 4003)

(Seduta del 13.1.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Pizzighettone

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo completo di tutti gli elementi, nonché del parere degli utenti

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 4003 (Comune di Pizzighettone), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

1. che in data 15.3.1995 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2. che in data 31.3.1999 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001 del personale del comparto Regioni – Enti locali, che nulla innova per quanto attiene alla disciplina dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero;

3. che in data 9 ottobre 1996 il Comune di Pizzighettone e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

4. che i soggetti contraenti hanno effettuato l’individuazione delle prestazioni indispensabili nell’ambito dei servizi effettivamente erogati dall’ente tra quelli considerabili essenziali ai sensi dell’accordo nazionale del Comparto Regioni-Enti locali del 15.3.1995, e delle valutazioni della Commissione di cui alla delibera del 11.7.1995;

5. che con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 29 settembre 1997 è stato espresso parere favorevole al predetto accordo, in sostituzione del parere degli utenti previsto dall’art. 2, comma 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

CONSIDERATO

1. che sono state in tal modo soddisfatte tutte le condizioni richieste dall’art. 13, lett. a) della legge n. 146/1990;

2. che è pertanto possibile procedere alla valutazione del predetto accordo;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Pizzighettone;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Pizzighettone ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 00/13-10.11) Comune Santa Maria Molise (pos. 5266)

(Seduta del 13.1.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Santa Maria del Molise

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti solo in parte i necessari elementi integrativi. E’ pervenuto il parere degli utenti

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 5266 (Comune di Santa Maria del Molise), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che in data 16 settembre 1999 il Comune di Santa Maria del Molise e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che, in data 18 giugno 1999, con delibera n. 99/102-9.21, la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che non è stato disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di igiene, sanità ed attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  3. che con la stessa delibera la Commissione ha inoltre rilevato la mancata consultazione degli utenti, surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale di Santa Maria del Molise, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
  4. che in data 2 novembre 1999 è pervenuta una lettera della Prefettura di Isernia, con la quale è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 11 ottobre 1999;
  5. che con la predetta deliberazione il Consiglio comunale ha espresso il proprio parere sui contenuti dell’accordo ed ha anche previsto "nel contingente del personale esonerato dagli scioperi la figura del geometra, addetto all’ufficio tecnico, per le gestione e la manutenzione degli impianti per quanto attiene la sicurezza degli stessi;

CONSIDERATO

1. che non è stato dato riscontro per quanto attiene agli altri elementi indicati al punto 2 delle premesse;

2. che l’art. 2 del CCNL "Regioni-Enti locali" disciplina compiutamente le modalità di sciopero degli addetti ai servizi di igiene, sanità ed attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.);

3. che risulta acquisito il parere degli utenti previsto dall’art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Santa Maria del Molise, rinviando ai contenuti del CCNL "Regioni-Enti locali" per quanto riguarda, fatto salvo un eventuale giudizio di idoneità su una successiva integrazione dell’accordo, di codesto Comune, specificamente integrativo per quanto riguarda i servizi sopra indicati;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Isernia, all'ANCI, al Sindaco di Santa Maria del Molise ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 00/14-10.12) Comune Scandolara Ripa d’Oglio

(Seduta del 13.1.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Scandolara Ripa d’Oglio

DELIBERAZIONE: valutazione con rinvio al CCNL

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali

LA COMMISSIONE

nel proc. (Comune di Scandolara Ripa d’Oglio) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che in data 15.3.1995 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che in data 31.3.1999 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001 del personale del comparto Regioni – Enti locali, che nulla innova per quanto attiene alla disciplina dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero;

3.    che in data non precisata il comune di Scandolara Ripa d’Oglio e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

4.    che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

5.    che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

6.    che è inoltre pervenuta la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 9 maggio 1997, surrogatoria del parere degli utenti;

CONSIDERATO

1. che non è stato dato riscontro per quanto attiene agli elementi di cui al punto 2 delle premesse;

2. che l’art. 1, comma 2 del CCNL "Regioni-Enti locali" disciplina compiutamente le modalità di sciopero degli addetti ai servizi essenziali;

3. che risulta acquisito il parere degli utenti previsto dall’art.2, comma 2 della legge n. 146/1990;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Scandolara Ripa d’Oglio, rinviando ai contenuti del CCNL "Regioni-Enti locali" per quanto riguarda le modalità di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), fatto salvo un eventuale giudizio di idoneità su una successiva integrazione dell’accordo, di codesto Comune, specificamente integrativo per quanto riguarda i servizi sopra indicati;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Scandolara Ripa d’Oglio ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 00/15-10.13) Comune Soresina (pos. 3619)

(Seduta del 13.1.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Soresina

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 3619 (Comune di Soresina), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che in data 28 ottobre 1996 il Comune di Soresina e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che, in data 2 luglio 1998, con delibera n. 98/424-8.25, la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che non è stato disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  3. che in data 29 aprile 1999 è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale l’amministrazione comunale ha comunicato che:

a. il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali è affidato in appalto e la disciplina dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero è contenuta nell’accordo aziendale recepito con deliberazione aziendale n. 21 del 4 marzo 1991;

b.  L’ente non gestisce trasporto pubblico ad eccezione del trasporto scolastico;

c. Per i servizi culturali si provvede con il servizio di polizia municipale con le modalità stabilite al punto 1) lettera c) dell’accordo stipulato in data 28 ottobre 1996;

d. Per quanto riguarda il servizio del personale verrà impiegato n. 1 istruttore di 6^ qualifica funzionale dall’1 al 15 del mese;

CONSIDERATO

1. che per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico l’art. 1, comma 2, numero 19 prevede che sono ritenuti indispensabili "il servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti da gli autoparchi: sono garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta di altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali";

2. che pertanto anche il servizio trasporto scolastico in quanto di supporto deve essere garantito in quanto servizio "di supporto" ai servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.), fatto salvo un eventuale giudizio di idoneità su una successiva integrazione dell’accordo, di codesto Comune, specificamente integrativo per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Soresina, con le considerazioni di cui in premessa;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Soresina ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 00/16-10.14) Comunità Montana Monte Linas (pos. 4455)

(Seduta del 13.1.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Comunità Montana Monte Linas

DELIBERAZIONE: valutazione con rinvio al CCNL

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali, con acquisizione del parere degli utenti

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 4455 (Comunità Montana Monte Linas) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che in data 15.3.1995 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che in data 31.3.1999 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001 del personale del comparto Regioni – Enti locali, che nulla innova per quanto attiene alla disciplina dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero;

3.    che in data 25 settembre 1997 il Comunità Montana Monte Linas e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

4.    che il predetto accordo disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), per quanto attiene al servizio cantieri, servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), ma non indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto gli altri servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

5.    che tuttavia le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

6.    che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

CONSIDERATO

1. che l’accordo decentrato della Comunità Montana Monte Linas disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), per quanto attiene al servizio cantieri, servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.) ma non indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto gli altri servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

2. che l’art. 1, comma 2 del CCNL "Regioni-Enti locali" disciplina compiutamente le modalità di sciopero degli addetti ai servizi essenziali;

3. che la mancanza del parere degli utenti, legislativamente previsto, impedisce a questa Commissione la valutazione dell’accordo sottoscritto nella Comunità Montana di Monte Linas;

DELIBERA

1. questa Commissione provvederà alla valutazione dell’accordo intervenuto presso la Comunità montana di Monte Linas solo dopo che sia stato chiarito se i servizi essenziali disciplinati dall’accordo decentrato sono solo quelli erogati dalla Comunità montana, nonché all’invio del parere delle organizzazioni degli utenti o del parere surrogatorio del Consiglio comunale.

2. nelle more si applicano i contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni – enti locali" sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali di categoria e dall’ARAN in data 6 luglio 1995;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, all’UNCEM, al Presidente della Comunità Montana Monte Linas e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 00/17-10.15) Accordi decentrati Comparto Enti locali

(Seduta del 13.1.2000)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili negli Enti locali;

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità dell’accordo per mancanza del parere degli utenti. Applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro

MOTIVAZIONE: la mancanza del parere degli utenti non consente di valutare idoneo l’accordo decentrato. Nelle more si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro

LA COMMISSIONE

nei procedimenti di valutazione degli accordi stipulati sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che in data 15.3.1995 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che in data 31.3.1999 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001 del personale del comparto Regioni – Enti locali, che nulla innova per quanto attiene alla disciplina dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero;
  3. che per le amministrazioni di seguito indicate e nelle rispettive date, sono stati adottati, con le rispettive Organizzazioni sindacali locali gli accordi decentrati in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
  4. che con le deliberazioni, i cui estremi sono indicati a fianco di ciascuna amministrazione, questa Commissione ha valutato i predetti accordi, giudicandoli non idonei a causa della mancata previsione e disciplina di alcuni servizi comunali, nonché per la mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti, previsto dall’art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146;
  5. che questa Commissione ha inoltre precisato che, per agevolare l’attività delle medesime amministrazioni, il parere degli utenti potesse essere sostituito dal parere del Consiglio comunale, motivando tale scelta sul presupposto che solo tale organo risulta essere eletto dal corpo elettorale e quindi solo esso può rispecchiare le volontà della popolazione interessata e che non altrettanto può dirsi per quanto riguarda la giunta comunale.
  6. che con le medesime deliberazioni questa Commissione ha, altresì, invitato le amministrazioni interessate ad integrare l’accordo secondo quanto richiesto in ciascuna deliberazione e ad acquisire il prescritto parere delle organizzazioni degli utenti;
  7. che da tutte le amministrazioni di seguito indicate sono pervenute lettere di risposta i cui contenuti relativi alle prestazioni indispensabili soddisfano le richieste di questa Commissione;
  8. che tuttavia da nessuna delle indicate amministrazioni è pervenuto il prescritto parere degli utenti né la delibera dell’organo Consiliare surrogatoria del predetto parere;

CONSIDERATO

1. che dato il lungo tempo trascorso risulta necessario provvedere alla definitiva valutazione dei numerosi accordi pervenuti,

2. che tuttavia il parere degli utenti costituisce condizione imprescindibile essendo legislativamente previsto.

DELIBERA

1. alle Amministrazioni di cui all’elenco sottoindicato, in assenza del parere degli utenti si applicano i contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni – enti locali" sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali di categoria e dall’ARAN in data 6 luglio 1995;

2. questa Commissione provvederà alla valutazione dell’accordo decentrato già inviato da ciascuna amministrazione solo successivamente all’invio del parere delle organizzazioni degli utenti o del parere surrogatorio del Consiglio comunale o se del caso del Consiglio regionale provinciale o della Comunità montana.

Nome dell’ente locale

n. di posizione nell’archivio della Commissione

Data accordo

Data delibera di valutazione

Data lettera di risposta dell’ente locale

Regione Campania

2353

10.7.1996

13.3.1997

18.4.1997

 

 

 

 

 

Provincia di Gorizia

648

 

6.2.1997

24.12.1997

Provincia di Novara

3659

26.9.1996

22.4.1999

16.9.1999

 

 

 

 

 

Comune di Campiglia Marittima

2258

5.2.1997

30.10.1997

24.4.1998

Comune di Canolo

2478

10.1.1997

25.2.1998

29.9.1998

Comune di Castel San Pietro Terme

 

17.1.1997

22.1.1998

29.8.1998

Comune di Castiglione Casentino

2748

15.5.1997

4.6.1998

20.10.1998

Comune di Corneliano D’Alba

2736

25.11.1996

30.10.1997

16.4.1998

Comune di Cutigliano

2970

30.12.1996

13.3.1997

24.9.1997

Comune di Genova

101

27.6.1996

21.11.1996

27.5.1997

Comune di Massa Lubrense

4572

20.9.1996

16.1.1997

15.1.1998

Comune di Monfalcone

 

20.2.1996

11.7.1996

3.7.1998

Comune di Montegrosso Asti

5788

3.5.1991

5.6.1997

30.12.1998

Comune di Monterenzio

2361

3.12.1996

4.12.1997

17.11.1998

Comune di Mordano

4701

16.1.1997

29.5.1997

4.4.1998

Comune di Mossa

862

25.1.1996

28.3.1996

7.3.1998

Comune di Naro

3530

11.4.1996

3.4.1997

21.9.1961

Comune di Paese

4699

23.9.1996

3.4.1997

24.3.1998

Comune di Perugia

2560

2.6.1997

30.10.1997

28.8.1999

Comune di Preganziol

3526

24.4.1997

12.2.1998

3.12.1998

Comune di Quattro Castella

3031

13.7.1998

22.1.1998

28.10.1998

Comune di Revine Lago

5269

 

13.3.1997

30.9.1997

Comune di S. Agata di Militello

1806

22.7.1996

13.3.1997

5.9.1997

Comune di S. Donato di Lecce

4308

11.11.1997

29.10.1998

13.5.1999

Comune di Sissa

3528

20.11.1995

24.4.1997

29.10.1997

Comune di Vico Equense

4828

21.4.1998

23.7.1998

12.2.1999

Comune di Voghiera

5268

15.4.1996

5.9.1997

14.1.1999

 

 

 

 

 

Comunità montana del Baldo

1369

30.11.1996

20.11.1997

4.5.1998

Comunità montana di Margine Planargia

2354

9.12.1996

20.11.1997

10.12.1998

Comunità montana val di Susa val Cenischia

4700

4.12.1995

20.11.1997

8.5.1998

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto competente, ai Presidenti o ai Sindaci delle Amministrazioni di cui all’elenco sopra indicato e, per il loro tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo.

 

20.7.00 - delibere estratte dal verbale n. 391

 3. Orientamenti della Commissione sulla legge 12 giugno 1990, n. 146/1990, alla luce dell’approvazione della legge 11 aprile 2000, n. 83.

(Seduta del 20.7.2000)

In relazione alla questione dell’espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di successiva adesione di diverse Organizzazioni sindacali, su proposta della Prof. Ballestrero, dopo ampio e approfondito dibattito adotta il seguente indirizzo:

"Ove si tratti di adesione, per la medesima vertenza e con le stesse motivazioni, ad uno sciopero proclamato da altre organizzazioni sindacali per il quale siano state esperite, con esito negativo, le procedure di raffreddamento e di conciliazione, tali procedure non debbono essere ripetute dall’organizzazione sindacale che aderisce.

Ove, invece, si tratti di autonoma proclamazione inerente a differenti rivendicazioni (con mera coincidenza di data ed eventualmente di modalità), l’organizzazione sindacale proclamante dovrà esperire – come previsto dalla legge n. 83/2000 – le procedure anzidette preventivamente rispetto alla proclamazione."

 

Deliberazione: n. 00/197-6.1) Comune di Milano - RDB/SDB/SINPA/SULPM/UGL Polizia Municipale (pos. 7711)

(Seduta del 20.7.2000)

FATTO:Richiesta di riesame della deliberazione n. 99/343 del 27 maggio 1999 relativa ad assemblea generale "itinerante" del personale della polizia municipale di Milano

DELIBERAZIONE: conferma della deliberazione

MOTIVAZIONE: l’assemblea itinerante configura una forma surrettizia di sciopero

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 7711 (Comune di Milano), udita la proposta del relatore Prof. Ghezzi, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

  1. che in data 28 gennaio 2000 le Segreterie provinciali delle Organizzazioni sindacali RDB, SDB, SINPA, SULPM, UGL hanno inviato la richiesta di riesame della delibera n. 99/343 del 27 maggio 1999, con la quale questa Commissione ha valutato negativamente l’assemblea generale "itinerante" dal personale di polizia municipale del 12.6.1998 quale forma surrettizia di sciopero per violazione delle norme sul preavviso nelle prestazioni indispensabili;
  2. che, nella predetta lettera, le Organizzazioni sindacali lamentavano "che non erano state richieste informazioni ed osservazioni in merito alla procedura suddetta";
  3. che nella menzionata lettera è stato inoltre evidenziato che "l’assemblea si è svolta nelle modalità comunicate con lettera datata 8.6.1998 in quanto si è scelto di far parlare i lavoratori in assemblea in luoghi aperti al pubblico";
  4. che, in data 25 febbraio 2000, è pervenuta una raccomandata con la quale l’Organizzazione sindacale SULPM, a seguito della dichiarazione del Comune, secondo la quale lo stesso "procederà ad applicare le sanzioni previste dall’art. 4 della legge n. 146/1990 salve le disposizioni contrarie che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione di Garanzia dovessero assumere a seguito della nostra richiesta di riesame" comunica che il SULPM si riserva al riguardo ogni e più opportuna azione in ogni competente sede;
  5. che in data 10 marzo 2000 è pervenuta una lettera con la quale il Comune di Milano ha rilevato che "a norma dell’articolo 2 del CCNQ del 7.8.1998 le assemblee si svolgono "in idonei locali concordati con l’Amministrazione";
  6. che nella medesima lettera l’amministrazione ha inoltre evidenziato che "il Comune di Milano già in passato e ancor prima dell’assemblea del 12.6.1998 aveva interessato questa Commissione sulle modalità di svolgimento delle assemblee in luoghi pubblici ritenendo tale pratica palesemente in contrasto con le norme vigenti";
  7. che allegata alla citata lettera, il Comune di Milano ha inviato un’ulteriore lettera del 9 febbraio 2000 con la quale, con riferimento alle censure formulate dalle Organizzazione sindacali in relazione alla mancata richiesta di informazioni, sottolinea che "la Commissione di Garanzia con raccomandata a.r. n. 104 e 105 del 3.12.1998, informava, rispettivamente le Organizzazioni sindacali in indirizzo e il Comune di Milano dell’avvio del procedimento e, contestualmente riconosceva ai destinatari la facoltà di produrre – entro il termine di 15 giorni dalla ricezione – eventuali informazioni ed osservazioni";
  8. che in data 15 marzo 2000 è pervenuta una lettera con la quale il SULPM ha evidenziato come "l’assemblea abbia visto coinvolti e partecipanti circa la metà degli addetti al servizio, sicché i rimanenti che non abbiano aderito alla stessa, hanno garantito efficacemente i servizi minimi", e che per altro il Comune di Milano non ha assolutamente contestato o dedotto un nocumento o la depauperazione dei servizi (anche minimi);
  9. che in data 23 febbraio 2000 questa Commissione ha comunicato l’apertura del procedimento mandando comunicazione al Comune di Milano, alle rappresentanze sindacali RdB/SDB/SINPA/SULPM/UGL del Comune di Milano, ed alle segreterie provinciali delle medesime Organizzazioni sindacali;
  10. che in data 16 marzo 2000 è pervenuta una lettera con la quale la SdB nel confermare la richiesta di revoca fornisce chiarimenti in merito al ricevimento della raccomandata con la quale questa Commissione ha comunicato l’apertura del procedimento per il riesame della delibera di questa Commissione n. 99/343 del 27.5.1999;
  11. che nella predetta lettera l’Organizzazione sindacale ha comunicato che l’assemblea si è svolta all’interno di un salone e che successivamente i lavoratori si sono trasferiti nel piazzale antistante il teatro;

CONSIDERATO

    1. che la delibera n. 99/343-10.6 del 27 maggio 1999 della quale si chiede il riesame è stata adottata in quanto "un’assemblea itinerante" configura, come nel caso, ma una forma surrettizia di sciopero;
    2. che nonostante le argomentazioni fornite dalle organizzazioni sindacali relativamente alla procedura di riesame la Commissione ribadisce anche in questa sede tale propria determinazione;
    3. che per quanto riguarda la mancata comunicazione di apertura del procedimento, lamentata dalle Organizzazioni sindacali RDB, SDB, SINPA, SULPM-UGL con la lettera del 28 gennaio 2000, questa Commissione in data 30.11.1998 ha dato notizia della apertura del procedimento di valutazione in ordine all’"assemblea generale itinerante" prevista per il giorno 12 giugno 1998, come riscontrato anche dal Comune di Milano; e che tali notizie sono pervenute al domicilio delle singole organizzazioni sindacali interessate, come provato dalle cartoline (o avvisi) di ricevimento;
    4. che l’aver garantito i servizi minimi da parte del personale non aderente allo sciopero e non aver prodotto "un nocumento o una depauperazione del servizio", come evidenziato dal SULPM con la lettera del 15 marzo 2000, non rileva ai fini del rispetto del termine di preavviso;
    5. che, tuttavia, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 16 della legge n. 83/2000, le sanzioni previste dagli artt. 4 e 9 della legge n. 146/1990 non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, mentre le sanzioni già comminate, per tali violazioni, anteriormente alla stessa data, sono estinte;
    6. che, inoltre, alla Commissione non compete l’accertamento dell’eventuale corresponsione di somme per il pagamento delle sanzioni non suscettibili di ripetizione ai sensi dell’ultimo comma del menzionato art. 16;

CONFERMA

con le avvertenze di cui ai considerato nn. 5 e 6, la delibera n. 99/343 del 27 maggio 1999;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della funzione pubblica, al Prefetto di Milano, al sindaco di Milano, alle organizzazioni sindacali RDB, SDB, SINPA, SULPM-UGL.

 

 

Deliberazione: 98/404-8.1) Comune di Augusta

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Augusta

DELIBERAZIONE: Valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 6.12.1996 tra il Comune di Augusta e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Siracusa, al Sindaco di Augusta e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/405-8.2) Comune di Campagnola Cremasca

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Campagnola Cremasca

DELIBERAZIONE: Valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data non precisata tra il Comune di Campagnola Cremasca e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica, (lett. g del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, al Sindaco di Campagnola Cremasca e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/406-8.3) Comune di Capergnanica

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Capergnanica

DELIBERAZIONE: Valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali;

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 17.9.1997 tra il Comune di Capergnanica e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, al Sindaco di Capergnanica e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/407-8.4) Comune di Casale Cremasco Vidolasco

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Casale Cremasco Vidolasco

DELIBERAZIONE: Valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali;

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 16.5.1996 tra il Comune di Casale Cremasco Vidolasco e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, al Sindaco di Casale Cremasco Vidolasco e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/408-8.5) Comune di Castronuovo di S. Andrea

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea

DELIBERAZIONE: Valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 23.5.1997 tra il Comune di Castronuovo di S. Andrea e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Potenza, al Sindaco di Castronuovo di S. Andrea e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/409-8.6) Comune di Chiuro

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Chiuro

DELIBERAZIONE: Valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 23.4.1997 tra il Comune di Chiuro e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica, (lett. g del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Sondrio, al Sindaco di Chiuro e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/410-8.7) Comune di Codogné

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Codogné

DELIBERAZIONE: Valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 4 giugno 1997 tra il Comune di Codogné e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Treviso, al Sindaco di Codogné e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/411-8.8) Comune di Crema

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Crema

DELIBERAZIONE: Valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali;

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 6.7.1995 tra il Comune di Crema e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, al Sindaco di Crema e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/412-8.9) Comune di Cuneo

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Cuneo

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 16.7.1997 tra il Comune di Cuneo e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cuneo, al Sindaco di Cuneo e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/413-8.10) Comune di Empoli

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Empoli

DELIBERAZIONE: Valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 5.9.1996 tra il Comune di Empoli e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Firenze, al Sindaco di Empoli e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 Deliberazione: 98/414-8.11) Comune di Gradisca D’Isonzo

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Gradisca d’Isonzo

DELIBERAZIONE: Valutazione di idoneità;

MOTIVAZIONE: accordo integrato con le inidicazioni della Commissione

LA COMMISSIONE

VISTO l'accordo stipulato in data 4.8.1995 tra il Comune di Gradisca D’Isonzo e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la propria delibera n. 96/39 del 7 novembre 1996, con la quale la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo, in attesa che venisse perfezionato l’accordo secondo quanto richiesto dalla Commissione;

VISTA la lettera del 7 maggio 1997, con la quale il Sindaco di Gradisca D’Isonzo ha trasmesso la delibera del Consiglio comunale n. 128 del 26.3.1997, dando altresì atto del concerto espresso dalla Direzione didattica, coma da richiesta della Commissione;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

CONSIDERATO che sono state soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Gradisca D’Isonzo;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Gorizia, all'ANCI, al Sindaco di Gradisca D’Isonzo ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 98/415-8.12) Comune di Mattinata

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Mattinata

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 22.4.1997 tra il Comune di Mattinata e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Foggia, al Sindaco di Mattinata e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/416-8.13) Comune di Modugno

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Modugno

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 10.12.1996 tra il Comune di Modugno e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica, (lett. g del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Bari, al Sindaco di Modugno e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/417-8.14) Comune di Montagna in Valtellina

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Montagna in Valtellina

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 9.5.1997 tra il Comune di Montagna in Valtellina e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Sondrio, al Sindaco di Montagna in Valtellina e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/418-8.15) Comune di Monte Cremasco

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Monte Cremasco

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali;

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data non precisata tra il Comune di Monte Cremasco e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), di servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, al Sindaco di Monte Cremasco e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/419-8.16) Comune di Moriago della Battaglia

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Moriago della Battaglia

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 11.12.1996 tra il Comune di Moriago della Battaglia e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Treviso, al Sindaco di Moriago della Battaglia e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/420-8.17) Comune di Novi Modena

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Novi Modena

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data non indicata tra il Comune di Novi Modena e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Modena, al Sindaco di Novi Modena e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

Deliberazione: 98/421-8.18) Comune di Plataci

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Plataci

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 19.9.1997 tra il Comune di Plataci e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cosenza, al Sindaco di Plataci e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/422-8.19) Comune di Poggio Imperiale

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Poggio Imperiale

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità;

MOTIVAZIONE: conformità alle richieste di integrazione dell’accordo formulate dalla Commissione

LA COMMISSIONE

VISTO l'accordo stipulato in data 6 giugno 1996 tra il Comune di Poggio Imperiale e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la propria delibera n. 96/47 del 7 novembre 1996, con la quale la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo;

VISTA la lettera del 3 giugno 1997, con la quale è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio comunale del 24 aprile 1997, sostitutiva del parere degli utenti.

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

CONSIDERATO che sono in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Poggio Imperiale;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Foggia, all'ANCI, al Sindaco di Poggio Imperiale ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 98/423-8.20) Comune di Prato

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Prato

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 1.4.1996 tra il Comune di Prato e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Prato, al Sindaco di Prato e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/424-8.21) Comune di Sagrado

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Sagrado

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità;

MOTIVAZIONE: conformità delle integrazioni dell’accordo con le richieste formulate dalla Commissione

LA COMMISSIONE

VISTO l'accordo stipulato in data 21 maggio 1991 tra il Comune di Sagrado e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la propria delibera n. 194/96 del 5 dicembre 1996, con la quale la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo;

VISTA la lettera pervenuta il 15 luglio 1997 con la quale è stato trasmessa la delibera del Consiglio comunale sostitutiva del parere degli utenti;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

CONSIDERATO che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Sagrado;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Gorizia, all'ANCI, al Sindaco di Sagrado ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 98/425-8.22) Comune di Sansepolcro

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Sansepolcro

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data non indicata tra il Comune di Sansepolcro e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Arezzo, al Sindaco di Sansepolcro e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/426-8.23) Comune di Sant’Omobono Imagna

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Sant’Omobono Imagna

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 28.10.1996 tra il Comune di Sant’Omobono Imagna e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi sanità ed attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica, (lett. g del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RILEVATO inoltre che il servizio di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.) per come descritto nell’accordo decentrata non prevede l’attività della centrale operativa, la vigilanza della casa municipale e l’assistenza al servizio attinente alla rete stradale in caso di sgombeo della neve (art. 1, n. 12, lett. c- d- e del CCNL);

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Bergamo, al Sindaco di Sant’Omobono Imagna e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/427-8.24) Comune di Scarmagno

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Scarmagno

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data non precisata tra il Comune di Scarmagno e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Torino, al Sindaco di Scarmagno e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/428-8.25) Comune di Soresina

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Soresina

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali;

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 28.10.1996 tra il Comune di Soresina e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, al Sindaco di Soresina e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/429-8.26) Comune di Tivoli

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Tivoli

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 23.12.1995 tra il Comune di Tivoli e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Roma, al Sindaco di Tivoli e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/430-8.27) Comune di Valenzano

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Valenzano

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data non precisata tra il Comune di Valenzano e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica, (lett. g del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di bari, al Sindaco di Valenzano e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/431-8.28) Comune di Vescovana

(Seduta del 2.7.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo decentrato sulle prestazioni indispensabili del Comune di Vescovana

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità; invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

ESAMINATO l’accordo stipulato in data 18.4.1997 tra il Comune di Vescovana e le Organizzazioni sindacali in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la legge n. 146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rescigno;

VISTO l’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VISTA la delibera datata 11.7.1996, con la quale la Commissione ha valutato idoneo il suddetto accordo nazionale di comparto ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

RILEVATO che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica, (lett. g del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

RILEVATO inoltre che le clausole contenute nel predetto accordo in base alle quali

"Qualora l’unica giornata di sciopero fosse pre o posta festiva verrà garantito anche il servizio di stato civile.

Nel caso di più giornate di sciopero verranno invece garantiti, a partire dalla seconda giornata ed a giorni alterni i servizi individuati".

Non sono conformi all’accordo nazionale del Comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

RITENUTO che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

RILEVATO altresì che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

RIBADITO in proposito che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Padova, al Sindaco di Vescovana e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

26.11.98 - delibere estratte dal verbale n. 326

delibere approvate seduta stante

 

Deliberazione: 98/792-7.1) Camera Commercio Brindisi (pos.n.2559)

(Seduta del 26.11.1998)

FATTO: valutazione accordo decentrato locale;

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità dell'accordo.

LA COMMISSIONE

su proposta del Prof. Prosperetti nella pos.n.2559 ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera.

PREMESSO

1. che la Commissione, con delibera del 5 settembre 1997, ha preso in esame l'accordo sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero stipulato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Brindisi in data 20 dicembre 1996 con le Organizzazioni sindacali, CGIL, CISL, UIL, CONFAIL, SNALCC, trasmesso con nota del 3 aprile 1997, prot.n. 12625/97/1.13.3 dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

2. che il testo dell'accordo individuava in modo corretto:

a. i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero;

b. i contingenti di personale individuati per qualifica e professionalità;

c. i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro;

d. i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro;

e. le modalità di effettuazione degli scioperi in conformità a quanto previsto nell'accordo nazionale del settore Enti Locali;

3. che risultava acquisito il parere favorevole sull'accordo dell'Organizzazione degli Utenti denominata ACLI Lega Consumatori;

4. che con la delibera della Commissione del 5 settembre 1997 n. 97/529 si evidenziò, tuttavia, la necessità di individuare, ai fini della valutazione positiva dell'accordo, il rapporto tra il numero di personale normalmente impiegato e quello previsto in caso di sciopero;

4. che si richiedeva, pertanto, l'invio dell'organigramma della Camera di Commercio di Brindisi;

CONSIDERATO

1. che l'accordo oggetto di esame risulta conforme alle disposizioni previste nell'accordo nazionale del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 6 luglio 1995 valutato idoneo con delibera dell'11 luglio 1996;

2. che - tenuto conto del carattere strumentale dell'attività delle Camere di Commercio rispetto alla realizzazione di altri servizi pubblici essenziali nonché del parere favorevole espresso dagli utenti sull’accordo in questione - può preventivamente ritenersi che l’accordo individui un livello sufficiente di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

VALUTA IDONEO

l'accordo in esame;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Prefetto di Brindisi, all'Aran, al Ministro per la Funzione Pubblica, alla Camera di Commercio di Brindisi ed alle Organizzazioni sindacali territoriali CGIL e CONFAIL ed alle Organizzazioni sindacali aziendali CGIL, CISL, UIL, CONFAIL, SNALCC.

 

 

Deliberazione: 98/794-8.1) Comune di Casaletto Vaprio (pos.3629)

(Seduta del 26.11.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Casaletto Vaprio

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 3629 (Comune di Casaletto Vaprio) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero sono state definite con delibera del Consiglio comunale del 30.7.1997 e non mediante accordo con le Rappresentanze sindacali o con gli organismi rappresentativi del personale ai sensi dell’art. 2, comma 2, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale
  3. che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di igiene, sanità ed attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  4. che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’Ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, al Sindaco di Casaletto Vaprio e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/795-8.2) Comune di Larino (Pos. 4013)

(Seduta del 26.11.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Larino

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 4013 (Comune di Larino) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che con nota del 2 gennaio 1998, prot. n. 1871/16-5/4/Gab.Uff. III, la Prefettura di Campobasso ha trasmesso il progetto di regolamento - privo di data - adottato dal comune di Larino in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
  3. che le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero sono state definite con progetto di regolamento e non mediante accordo con le Rappresentanza sindacali o con gli organismi rappresentativi del personale ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146;
  4. che il predetto progetto di regolamento non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  5. che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’Ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Campobasso, al Sindaco di Larino e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/796-8.3) Comune di Mantova (pos. 1808)

(Seduta del 26.11.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Mantova

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 1808 (Comune di Mantova) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che, in data 29.2.1996, il comune di Mantova e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
  3. che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  4. che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’Ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Mantova, al Sindaco di Mantova e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/797-8.4) Comune di Trebaseleghe (pos. 4450)

(Seduta del 26.11.1998)

FATTO: Valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Trebaseleghe

DELIBERAZIONE: Valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 4450 (Comune di Trebaseleghe) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che in data 15.3.1996 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che in data il Comune di Trebaseleghe e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
  3. che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  4. che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’Ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;
  5. che il predetto accordo, per la parte relativa al servizio di polizia municipale, prevede solamente "l’attività richiesta dall’autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori (art. 1, n. 12, lett. a del ccnl), senza nulla prevedere in ordine a quanto previsto "per l’attività antinfortunistica e di pronto intervento", (art. 1, n. 12, lett. b del ccnl), "l’attività della centrale operativa" (art. 1, n. 12, lett. c del ccnl), "la vigilanza della casa municipale", (art. 1, n. 12, lett. d del ccnl);
  6. che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
  7. che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Padova, al Sindaco di Trebaseleghe e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/798-8.5) Regione Molise (pos. 32)

(Seduta del 26.11.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Regione Molise

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 32 (Regione Molise) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che, in data 2.2.1996, la Regione Molise e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
  3. che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di igiene, sanità ed attività assistenziali (lett. b), di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi (lett. d), trasporti, (lett. f del CCNL), servizi concernenti l’istruzione pubblica professionale, (lett. g del CCNL), servizi culturali, (lett. i del CCNL), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal CCNL;
  4. che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’Ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;
  5. che nei servizi attinenti le "attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica" (lett. c del CCNL), sono ricompresi una pluralità di servizi essenziali quali la protezione civile e l’ambiente;
  6. che tali servizi in considerazione della loro rilevanza vadano specificatamente indicati;
  7. che si rende, pertanto, prioritario conoscere se solo i servizi elencati nell’accordo sono quelli effettivamente svolti;
  8. che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
  9. che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Campobasso, al Presidente della Regione Molise e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 98/799-8.6) Comune di Cervia (Pos. 3842)

(Seduta del 26.11.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Cervia

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 3842 (Comune di Cervia), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che, in data 27.1.1996, il Comune di Cervia e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che, in data 11.7.1996, con delibera n. 231/3.6 la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che nell’accordo locale era privo del parere degli utenti e del concerto con l’autorità scolastica e che la disciplina del servizio nettezza urbana non teneva conto del vigente accordo di settore;
  3. che, in data 27.11.1997, è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale la predetta amministrazione ha reso noto "di aver acquisito con atto n. 104 del 30.10.1997 la pronuncia favorevole del Consiglio comunale in sostituzione del parere di organizzazioni degli utenti che non risultano presenti nel territorio comunale.

Ha inoltre acquisito il parere del Provveditorato agli Studi di Ravenna sull’accordo in oggetto, in particolare per le parti riferite alla disciplina dei servizi scolastici.

Per quanto in oggetto concerne il servizio N.U. si rappresenta che a far tempo dall’1.5.1997 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stato affidato in concessione all’Azienda Ravennate Energia e Ambiente con sede in Ravenna, che pertanto garantisce i servizi essenziali in applicazione dello specifico accordo sindacale;

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Cervia;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Ravenna, all'ANCI, al Sindaco di Cervia ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 98/800-8.7) Comune di Cortazzone (pos. 3891)

(Seduta del 26.11.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Cortazzone

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 3891 (Comune di Cortazzone), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che, in data 24.10.1995, il Comune di Cortazzone e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che, in data 16.1.1997, la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che nell’accordo locale non veniva disciplinato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
  3. che, in data 24.11.1997, è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale è stato trasmesso l’accordo sottoscritto dalla ditta SIRTIS srl, appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti presso il Comune di Cortazzone, riguardante la disciplina relativa alle modalità di erogazione del predetto servizio in caso di sciopero;

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Cortazzone;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Asti, all'ANCI, al Sindaco di Cortazzone ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 98/801-8.8) Comune di Moraro (2786)

(Seduta del 26.11.1998)

FATTO: Valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Moraro

DELIBERAZIONE: Valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 2786 (Comune di Moraro), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che, in data 21.12.1995, il Comune di Moraro e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che, in data 21.11.1996, con delibera n. 96/140 la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che nell’accordo locale non veniva disciplinato il servizio smaltimento e raccolta rifiuti, non vi era stato il previsto concerto con l’autorità scolastica e non erano state consultate le organizzazioni degli utenti;
  3. che, in data 13.8.1997, il Comune di Moraro ha trasmesso copia della delibera del Consiglio comunale di recepimento dell’atto integrativo dell’accordo decentrato del 21.12.1995, e con il quale si dà atto:

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Moraro;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Gorizia, all'ANCI, al Sindaco di Moraro ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 98/802-8.9) Comune di San Benedetto Val di Sambro (pos. 3557)

(Seduta del 26.11.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di San Benedetto Val di Sambro

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 3557 (Comune di San Benedetto Val di Sambro), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che, in data 11.4.1996, il Comune di San Benedetto Val di Sambro e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che, in data 11.12.1996, con propria delibera la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che nell’accordo locale non venivano disciplinati i servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.), non risultava l’avvenuto concerto con l’autorità scolastica e non era stato acquisito il prescritto parere degli utenti;
  3. che, con nota n. 9877 del 13.10.1997, il Sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro ha comunicato che nel predetto Comune "non esistono asili nido e scuole materne comunali ma scuole materne statali con il solo personale non docente" dipendente comunale e che con la medesima nota sono stati inoltre trasmessi il parere dell’autorità scolastica ed il parere del Consiglio comunale in mancanza sul territorio di organizzazioni degli utenti;

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di San Benedetto Val di Sambro;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Bologna, all'ANCI, al Sindaco di San Benedetto Val di Sambro ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 98/803-8.10) Comunità Montana Alto tevere umbro (pos. 4306)

(Seduta del 26.11.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Comunità Montana Alto tevere umbro

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 4306 (Comunità Montana Alto tevere umbro), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che, in data 9.10.1996, la Comunità Montana Alto tevere umbro e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che, in data 13.3.1997, con delibera n. 97/212 la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che nell’accordo locale non indicava i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto alcuni servizi ritenuti essenziali dal CCNL;
  3. che, in data 10.2.1998, è pervenuta una lettera con la quale la predetta Comunità, ha comunicato quanto segue:

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nella Comunità Montana Alto tevere umbro;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Perugia, all'UNCEM, al Presidente della Comunità Montana Alto tevere umbro ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 98/804-8.11) Comunità Montana della Lessinia (pos. 2355)

(Seduta del 26.11.1998)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Comunità Montana della Lessinia

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 2355 (Comunità Montana della Lessinia), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che, in data 17.1.1997, la Comunità Montana della Lessinia e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che, in data 20.11.1997, con delibera n. 97/795 la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo;
  3. che, in data 28.4.1998, è pervenuta una lettera della predetta Comunità Montana, con la quale la citata amministrazione ha reso noto che non svolge alcuno dei servizi di cui all’art. 1 del C.C.N.L. eccettuato quello di cui all’art. 2, comma 1, lettera h "servizio del personale". Di conseguenza, nell’articolo 2 dell’accordo decentrato stipulato in data 17.1.1997, è stato individuato come unico servizio pubblico essenziale erogato normalmente dall’Ente, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 146/1990, il "servizio personale" per il quale è stato concordato di assicurare anche in caso di sciopero, lo svolgimento del servizio medesimo secondo le modalità indicate all’art. 1, comma 2, punto 14 del C.C.N.L.;

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nella Comunità Montana della Lessinia;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Verona, all'UNCEM, al Presidente della Comunità Montana della Lessinia ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 98/805-9.4) Aut. Sellitto Ciardelli – FIT CISL Benevento (pos. 4333)

(Seduta del 26.11.1998)

FATTO: sciopero delle mansioni nel settore del trasporto locale, consistente nella mancata garanzia del "servizio a monoagente"

DELIBERA: insussistenza dei presupposti per l’intervento della Commissione

MOTIVAZIONE: non riconducibilità della forma di lotta entro l’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, per mancanza di incidenza sulla funzionalità del servizio

LA COMMISSIONE

nel procedimento n. pos. 4333 (Autolinee Sellitto/FIT-CISL) ha adottato all’unanimità, su proposta del Prof. Magrini, la seguente delibera

PREMESSO

1- che, con nota del 24 febbraio 1998, le Autolinee Sellitto di Ciardelli (Benevento) richiedevano la valutazione della forma di lotta sindacale consistente "nel non garantire il servizio di monoagente", indetta dalla FIT-CISL con nota del 7 febbraio 1998 "a partire dal giorno 16 febbraio";

2- che, aperto il procedimento (nota della Commissione del 4 maggio 1998), nessuna delle parti faceva pervenite ulteriori informazioni ed osservazioni;

3- che successivamente l’Azienda, dando riscontro ad una specifica richiesta di integrazione istruttoria (nota della Commissione del 17 luglio 1998), informava che la forma di lotta non aveva pregiudicato la funzionalità del servizio, pur avendo comportato conseguenze economiche negative per l’Azienda (così descritte nella nota del 19 luglio 1998: "Il servizio ad agente unico è previsto dalle norme contrattuali vigenti a carico del personale viaggiante a fronte dell’erogazione di una specifica indennità. La sospensione di detta prestazione lavorativa non ha inciso sulla materiale erogazione del servizio. L’utenza ha quindi, gratuitamente, fruito di un servizio di trasporto, per il quale, come noto, le vigenti disposizioni di legge prevedono che il 35% dei costi operativi sia coperto da ricavi del traffico");

CONSIDERATO

1- che, secondo l’indirizzo adottato dalla Commissione, le forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero sono assoggettate alla disciplina della legge n. 146 del 1990 ogniqualvolta esse risultino idonee - per entità, durata ovvero modalità – a determinare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio;

2- che, nel caso, tale presupposto è risultato inesistente, sulla base della apposita informativa richiesta all’Azienda, e da questa puntualmente fornita;

3- che tale rilievo vale ad escludere l’intervento della Commissione sulla questione;

RITIENE

che non sussistano i presupposti per un proprio intervento;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e della Navigazione, al Prefetto di Benevento, alla Autolinee Sellitto, alla FIT-CISL di Benevento.

 

Deliberazione: 99/37-10.1) Comune di Acquaviva Platani (pos. 3064)

(Seduta del 28.1.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Acquaviva Platani

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 3064 (Comune di Acquaviva Platani) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido
  2. che in data il Comune di Acquaviva Platani e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
  3. che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b) del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d ) del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e) del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f) del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h) del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  4. che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’Ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;
  5. che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
  6. che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Caltanissetta, al Sindaco di Acquaviva Platani e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/38-10.2) Comune di Belvedere Marittimo (pos. 5067)

(Seduta del 28.1.1999)

FATTO: Valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Belvedere Marittimo

DELIBERAZIONE: Valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 5067 (Comune di Belvedere Marittimo) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido
  2. che, in data 28.3.1998, il Comune di Belvedere Marittimo e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
  3. che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  4. che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’Ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;
  5. che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
  6. che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cosenza, al Sindaco di Belvedere Marittimo e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/39-10.3) Comune di Bonemerse (3636)

(Seduta del 28.1.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Bonemerse

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 3636 (Comune di Bonemerse) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che in data 15.3.1996 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che in data 22.11.1996 il Comune di Bonemerse e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
  3. che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  4. che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’Ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, al Sindaco di Bonemerse e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/40-10.4) Comune di Castel del Rio (pos. 5293)

(Seduta del 28.1.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Castel del Rio

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 5293 (Comune di Castel del Rio) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che, in data 2.7.1997, il Comune di Castel del Rio e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
  3. che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  4. che non risulta conforme al C.C.N.L. la clausola secondo la quale il servizio di stato civile viene garantito limitatamente alle registrazioni di nascita e morte solo nelle ore dalle 9.00 alle 12.00;
  5. che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’Ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;
  6. che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
  7. che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Bologna, al Sindaco di Castel del Rio e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/41-10.5) Comune di Cervignano del Friuli (pos.5294)

(Seduta del 28.1.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Cervignano del Friuli

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 5294 (Comune di Cervignano del Friuli) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che in data il Comune di Cervignano del Friuli e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
  3. che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  4. che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’Ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;
  5. che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
  6. che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Udine, al Sindaco di Cervignano del Friuli e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/42-10.6) Comune di Coccaglio (pos. 5283)

(Seduta del 28.1.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Coccaglio-

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo-

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 5283 (Comune di Coccaglio) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che in data 15.3.1996 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che in data 9.10.1996 il Comune di Coccaglio e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
  3. che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  4. che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’Ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;
  5. che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
  6. che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Brescia, al Sindaco di Coccaglio e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/43-10.7) Comune di Ottaviano (Pos. 4910)

(Seduta del 28.1.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Ottaviano

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 4910 (Comune di Ottaviano) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che, in data 8.4.1998, il Comune di Ottaviano e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
  3. che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  4. che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’Ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;
  5. che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
  6. che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Napoli, al Sindaco di Ottaviano e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/44-10.8) Comune di Pandino (Pos. 4385)

(Seduta del 28.1.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Pandino

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 4385 (Comune di Pandino) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che in data non precisata il Comune di Pandino e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
  3. che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  4. che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’Ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;
  5. che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
  6. che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, al Sindaco di Pandino e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/45-10.9) Comune di Pradamano (Pos. 403)

(Seduta del 28.1.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Pradamano

DELIBERAZIONE: Valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo-

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 403 (Comune di Pradamano) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che in data 15.3.1996 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che in data il Comune di Pradamano e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
  3. che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  4. che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’Ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;
  5. che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
  6. che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Udine, al Sindaco di Pradamano e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/46-10.10) Comune di Valdagno (pos. 5288)

(Seduta del 28.1.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Valdagno

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 5288 (Comune di Valdagno) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che il Comune di Valdagno e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
  3. che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  4. che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’Ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;
  5. che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
  6. che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Vicenza, al Sindaco di Valdagno e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/47-10.11) Comune di Villafranca Sicula (pos. 3710)

(Seduta del 28.1.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Villafranca Sicula

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 3710 (Comune di Villafranca Sicula) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che, in data 27.4.1998, il Comune di Villafranca Sicula e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
  3. che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  4. che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’Ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;
  5. che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;
  6. che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Agrigento, al Sindaco di Villafranca Sicula e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

 

Deliberazione: 99/60-11.23) Comune S. Arcangelo Romagna - dipendenti Servizio Polizia municipale (pos. 5299)

(Seduta del 28.1.1999)

FATTO: adesione sciopero nazionale del 25.6.1998

DELIBERAZIONE: insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa

MOTIVAZIONE: mera adesione senza varianti ad uno sciopero nazionale legittimamente proclamato.

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 5299 (Comune di Santarcangelo di Romagna), udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

  1. che, in data 31 luglio 1998 (prot. 14338), il Comune di Santarcangelo di Romagna ha inviato una lettera relativo allo sciopero nazionale del personale di Polizia municipale indetto per il 25 giugno 1998, allegando alla medesima la nota del 22 giugno 1998 del servizio di polizia municipale da cui risulta l’adesione allo sciopero del personale di polizia municipale del predetto Comune;
  2. che alla predetta lettera è inoltre allegata la richiesta formulata alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, con la quale l’amministrazione Comunale ha chiesto di conoscere se la proclamazione dello sciopero nazionale del personale di polizia municipale del 25 giugno 1998 sia stata regolarmente comunicata;
  3. che in risposta alla predetta richiesta la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica ha reso noto che il predetto sciopero è stato indetto in data 26 maggio 1998 dalle Organizzazioni sindacali OSPOL, SILPOL, SNAVU e SUPM;

CONSIDERATO

  1. che il predetto sciopero nazionale è stato regolarmente proclamato e che nel caso di scioperi nazionali regolarmente proclamati, per i quali non sia stato operato un rinvio alle Organizzazioni sindacali locali per le modalità di effettuazione dello sciopero medesimo, è sufficiente la proclamazione nazionale;
  2. che secondo l’avviso della Commissione (delibera n. 97/267 del 10 aprile 1997), il datore di lavoro non può sottrarsi all’applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti collettivi quando sia intervenuta una segnalazione della Commissione ai fini sanzionatori di cui ai commi 2° e 3° dell’art. 4 della l. n. 146/1990, trattandosi, nel caso di un potere "collegato alla tutela di un interesse pubblico" (Corte cost. sentenza n. 57/1995);

RITIENE

che non sussistano i presupposti per una valutazione negativa;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Rimini, al Sindaco di Santarcangelo di Romagna e, per il suo tramite alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 99/61-11.24) Comune S. Arcangelo Romagna - dipendenti Servizio Polizia municipale (pos. 5300)

(Seduta del 28.1.1999)

FATTO: stato di agitazione e astensione dallo straordinario del personale di polizia municipale

DELIBERAZIONE: valutazione negativa

MOTIVAZIONE: violazione delle norme sui termini di durata.

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 5300 (Comune di Santarcangelo di Romagna), udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

  1. che, in data 31 luglio 1998 (prot. n. 14345), il Comune di Santarcangelo di Romagna ha comunicato che con nota del 29 maggio 1998 i dipendenti del Servizio di Polizia municipale hanno proclamato lo stato di agitazione con effetto immediato;
  2. che, in data 31 luglio 1998 (prot. 14336), il Comune di Santarcangelo di Romagna ha comunicato che con nota del 3 luglio 1998 le Organizzazioni sindacali FP-CGIL e FIST-CISL hanno proclamato "lo stato di agitazione di tutto il personale";
  3. che con la medesima lettera il Comune di Santarcangelo di Romagna ha inoltre comunicato che con nota del 10 luglio 1998 le Organizzazioni sindacali FP-CGIL e FIST CISL hanno proclamato "la sospensione di tutte le prestazioni legate a lavoro straordinario e reperibilità fino alla conclusione delle trattative sulle questioni oggetto della controversia";
  4. che, in data 23 e 26 settembre 1998, il Comune di Santarcangelo di Romagna ha inviato due ulteriori lettere relative allo stato di agitazione del personale del servizio di polizia municipale;
  5. che, in data 27 ottobre 1998, questa Commissione ha dato notizia della apertura del procedimento di valutazione in ordine allo sciopero sopra menzionato al Comune di Sant’Arcangelo di Romagna ed alla Organizzazione sindacale FP CGIL e FIST CISL di Rimini richiedendo ai destinatari di fornire le opportune informazioni ed osservazioni;
  6. che, in data 18 novembre 1998, il Comune di Santarcangelo di Romagna ha inviato due lettere nella quali informa che lo stato di agitazione, proclamato dalle Organizzazioni sindacali in data 10 luglio 1998 e protrattosi fino al 10 novembre 1998 è attualmente sospeso e non revocato, e che, inoltre, "durante questo periodo i dipendenti non hanno effettuato né lavoro straordinario, né servizio di reperibilità determinando così disservizi a danno dell’Ente";
  7. che, in data 25 novembre 1998, è pervenuta dalle Organizzazioni sindacali FP-CGIL e FIST-CISL di Rimini ed RSU di Sant’Arcangelo di Romagna una lettera con la quale le predette Organizzazioni sindacali fanno presente che "lo stato di agitazione e la conseguente iniziativa di lotta fanno riferimento solo ed unicamente alle prestazioni in orario di lavoro straordinario, comprese quelle svolte in reperibilità" e che "rispetto alle azioni di lotta preannunciate … è stato mantenuto in essere solamente il blocco degli straordinari e il blocco del servizio di reperibilità".

CONSIDERATO

  1. che, secondo l’orientamento della Commissione, l’astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole sul preavviso, e inoltre non è ammesso lo sciopero dello straordinario a tempo indeterminato;
  2. che secondo l’avviso della Commissione (delibera n. 97/267 del 10 aprile 1997), il datore di lavoro non può sottrarsi all’applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti collettivi quando sia intervenuta una segnalazione della Commissione ai fini sanzionatori di cui ai commi 2° e 3° dell’art. 4 della l. n. 146/1990, trattandosi, nel caso di un potere "collegato alla tutela di un interesse pubblico" (Corte cost. sentenza n. 57/1995);

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento delle Organizzazioni sindacali proclamati con riferimento all’astensione dello straordinario dal giorno 10 luglio al giorno 10 novembre 1998, nel caso di specie risultano violate le norme sul preavviso, sulla indicazione della durata, segnalandolo ai sensi dell’art.13, lett. c), ed agli effetti dell’art. 4, comma 2, della l. n. 146/1990, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 1995;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Rimini, al Sindaco di Santarcangelo di Romagna e, per il suo tramite alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

 

4.2.99 - delibere estratte dal verbale n. 333

delibere approvate seduta stante

 

Deliberazione: 5. Conclusioni sul seminario sul tema dello sciopero per turni

(Seduta del 4 febbraio 1999)

LA COMMISSIONE

ha adottato all’unanimità su proposta del Prof. Magrini, ed in relazione al Seminario tenuto nella seduta del 28 gennaio 1999 sul tema della proclamazione di scioperi per turni, la seguente

DELIBERA DI INDIRIZZO

1- La Commissione valuterà negativamente gli scioperi proclamati - per il personale addetto ad attività di erogazione diretta di servizio pubblico essenziale - con riferimento esclusivo ai turni, salvo che risulti in concreto individuabile il periodo di astensione dal lavoro;

2- La Commissione riterrà insussistenti i presupposti per una valutazione negativa degli scioperi proclamati – per il personale addetto ad attività strumentali o complementari rispetto a quella di erogazione diretta di servizio pubblico essenziale - con riferimento esclusivo ai turni, a meno che dagli elementi del caso concreto risulti la violazione dell’obbligo di indicazione della durata ovvero di altro obbligo legale o contrattuale inerente all’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

3- Restano salve le clausole di accordi valutati idonei, o di proposte della Commissione, che per i singoli servizi pubblici essenziali prevedano una difforme disciplina specifica della proclamazione di scioperi con riferimento ai turni; tuttavia, le clausole contenenti un divieto generale di scioperi con riferimento ai turni, senza ulteriori specificazioni, devono essere interpretate in conformità alle regole di indirizzo, di cui ai precedenti punti 1 e 2;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e della Navigazione, al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, al Ministro della Funzione Pubblica, a tutte le Organizzazioni Sindacali di livello nazionale.

 

Deliberazione: 99/69-8.1) SULPM Salerno - Comune Campagna (pos. 5554)

(Seduta del 4.2.1999)

FATTO: richiesta revisione della delibera n. 98/439-9.12 del 2.7.1998-

DELIBERAZIONE: revoca delibera-

MOTIVAZIONE: l’Amministrazione a cui spetta non ha provveduto ad individuare i lavoratori addetti alle prestazioni indispensabili.

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 5554 (Comune di Campagna), udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

  1. che, in data 29.10.1998, è pervenuta dall’Organizzazione sindacale S.U.L.P.M. una richiesta di revisione della delibera n. 98/439 del 2/7/1998 adottata da questa Commissione in data 2.7.1998 e relativa allo sciopero della polizia municipale del Comune di Campagna svoltosi in data 18.12.1997;
  2. che, con la predetta lettera, lo scrivente Sindacato ha chiesto la revisione della citata delibera "in quanto con propria nota n. 74/98 del 7.4.1998" ha trasmesso le proprie osservazioni richieste;
  3. che allegata alla predetta nota è stata nuovamente trasmessa la lettera n. 74/98 nella quale si lamenta che la Commissione ha adottato la propria delibera rappresentando che, le organizzazioni sindacali non avevano fornito risposta alla comunicazione della Commissione stessa di apertura del procedimento;
  4. che, nella medesima nota, l’Organizzazione sindacale S.U.L.P.M. ha rappresentato che "il responsabile pro-tempore della polizia municipale di Campagna (operatore di polizia municipale inquadrato alla V^ q. f.) non ha mai indicato i nominativi del personale tenuto all’erogazione dei servizi minimi essenziali (art. 2, comma 3, del c.c.n.l. enti locali), né sono pervenute analoghe comunicazioni da parte dell’amministrazione comunale o dirigenti comunali nonostante ripetute richieste verbali da parte di singoli operatori iscritti a questo sindacato";
  5. che con nell’accordo decentrato sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero stipulato tra l’Amministrazione comunale di Campagna e le organizzazioni sindacali per il personale di polizia municipale si individuano n. 2 operatori di V qualifica funzionale, e poiché il Comune di Campagna eroga il servizio su due turni lavorativi, il contingente da esonerare in caso di sciopero è di una unità per ogni turno;
  6. che "in occasione dello sciopero indetto per il 18.12.97 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 un operatore di polizia municipale non ha aderito allo sciopero quindi lo stesso era nelle condizioni di poter assolvere ai servizi minimi essenziali";
  7. che, con lettera pervenuta il 30.11.1998, il Comune di Campagna ha comunicato che con nota n. 185 del 29.10.1998 l’Organizzazione sindacale SULPM ha chiesto la sospensione delle sanzioni di cui alla legge n. 146/1990, in attesa che questa Commissione si pronunci sulla richiesta di revisione della delibera n. 98/489-9.12;

CONSIDERATO

  1. che nell’area di vigilanza le unità in servizio per garantire i servizi minimi essenziali devono essere nel numero di due, così come previsto dall’art. 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro recepito dal Comune di Campagna con delibera della Giunta municipale n. 496 del 19 aprile 1996;
  2. che la mancata adesione allo sciopero di un lavoratore non esclude la violazione delle norme sulle prestazioni essenziali, in quanto l’individuazione dei contingenti per garantire le prestazioni indispensabili deve avvenire preventivamente, tenuto conto che la potenziale adesione totale allo sciopero potrebbe comportare la mancata garanzia dei servizi minimi;
  3. che, tuttavia, è obbligo dell’Azienda indicare i nominativi del personale tenuto all’erogazione dei servizi minimi essenziali (art. 2, comma 3, del c.c.n.l.) e che tale obbligo non è stato assolto;

REVOCA

la propria delibera n. 98/439-9.12 del 2.7.1998;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, alla Direzione generale dell’INPS, alla Sede provinciale del medesimo Istituto competente per territorio, al Prefetto di Salerno, al Sindaco di Campagna e al SULPM di Salerno.

 

 

Deliberazione: 99/70-10.1) Comune Montemaggiore Belsito - FILSEL CISL (pos. 1049)

(Seduta del 4.2.1999)

FATTO: sciopero del 20 dicembre 1996 del personale del Comune di Montemaggiore Belsito-

DELIBERAZIONE: insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa-

MOTIVAZIONE: rispetto del termine di preavviso.

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 1049 (Comune di Montemaggiore Belsito), udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

  1. che, in data 20 dicembre 1996, è pervenuto un fax dal Comune di Montemaggiore Belsito con il quale si fa riferimento ad uno sciopero svoltosi il 20 dicembre 1996, rilevando il mancato rispetto del termine di preavviso, comunicando altresì che non tutti servizi essenziali sono stati garantiti;
  2. che, in data 9 aprile 1997, questa Commissione ha dato notizia della apertura del procedimento di valutazione in ordine allo sciopero sopra menzionato al Comune di Montemaggiore Belsito ed alla Organizzazione sindacale FILSEL CISL, richiedendo ai destinatari di fornire le opportune informazioni ed osservazioni;
  3. che, in data 22 aprile, è pervenuta una lettera della Fist Cisl di Palermo, con la quale si fa presente che il "computo del termine di preavviso vada operato secondo disposizioni in ordine generale e cioè nel senso che, non si computi il "dies a quo" ma soltanto il "dies ad quem", e che "conseguentemente essendo avvenuta la proclamazione dello sciopero con un fax del 10 dicembre 1996 il preavviso risulta essere stato rispettato";
  4. che, in data 11 giugno 1998, questa Commissione ha inviato una lettera al Sindaco di Montemaggiore Belsito una lettera con la quale si chiede di voler trasmettere copia dell’atto di proclamazione e di comunicare inoltre quali servizi essenziali non sono stati garantiti cosi come indicato nella lettera pervenuta il 20 dicembre 1996;
  5. che, in data 3 agosto 1998, è pervenuta dal Comune di Montemaggore Belsito una lettera con la quale è stato precisato che sono stati garantiti i servizi essenziali previsti dal C.C.N.L., ed inoltre è stata trasmessa copia della lettera di proclamazione datata 10 dicembre;

CONSIDERATO

  1. che l’art. 2, comma 5, della legge n. 146/1990 dispone che "il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni";
  2. che tale termine deve essere calcolato a "giorni liberi" cioè nel senso che, non si computi il "dies a quo" ma soltanto il "dies ad quem";
  3. che essendo avvenuta la proclamazione dello sciopero con un fax del 10 dicembre 1996 il preavviso risulta essere stato rispettato;

RITIENE

che non sussistano i presupposti per una valutazione negativa;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Palermo, al Sindaco di Montemaggiore Belsito e, per il suo tramite alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

 

Deliberazione: 99/84-9.2) Comune di Breda di Piave (pos. 5296)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Breda di Piave.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5296 (Comune di Breda di Piave) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che, in data 25.11.1996, il comune di Breda di Piave e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non può esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non può essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

5- che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

6- che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Treviso, al Sindaco di Breda di Piave e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/85-9.3) Comune di Buttapietra (pos. 5286)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Buttapietra.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità ed invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5286 (Comune di Buttapietra) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che, in data 11.4.1996, il comune di Buttapietra e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non può esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non può essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

5- che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

6- che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Verona, al Sindaco di Buttapietra e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/86-9.4) Comune di Casaletto di Sopra (pos. 5270)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Casaletto di Sopra.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5270 (Comune di Casaletto di Sopra) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che in data 28.2.1991, il comune di Casaletto di Sopra e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, al Sindaco di Casaletto di Sopra e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/87-9.5) Comune di Chieri (pos. 2742)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Chieri.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 2742 (Comune di Chieri) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che, in data 21.10.1998, il comune di Chieri e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non può esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non può essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

5- che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

6- che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Torino, al Sindaco di Chieri e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/88-9.6) Comunità Montana Meduna Cellina (pos. 5280)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Comunità Montana Meduna Cellina.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5280 (Comunità Montana Meduna Cellina) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che in data 27.1.1997 la Comunità Montana Meduna Cellina e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo disciplina l’esercizio del diritto di sciopero dei soli addetti ai servizi attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), e non né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto gli altri servizi ritenuti essenziali dall’art. 1, comma 2 c.c.n.l., tenuto altresì conto delle specifiche funzioni esercitate dalle Comunità montane;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

5- che in data 24.2.1997 il Consiglio direttivo della Comunità montana ha autorizzato la sottoscrizione dell’accordo, esprimendo il proprio parere favorevole sostitutivo di quello delle organizzazioni degli utenti legislativamente prescritto;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Pordenone, al Presidente della Comunità Montana Meduna Cellina e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/89-9.7) Comunità Montana Serre Cosentine (pos. 5279)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Comunità Montana Serre Cosentine.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5279 (Comunità Montana Serre Cosentine) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che, in data 27.1.1997, la Comunità Montana Serre Cosentine e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo disciplina l’esercizio del diritto di sciopero dei soli addetti ai servizi attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), e non né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto gli altri servizi ritenuti essenziali dall’art. 1, comma 2 c.c.n.l., tenuto altresì conto delle specifiche funzioni esercitate dalle Comunità montane;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

5- che, in data 24.2.1997, il Consiglio direttivo della Comunità montana ha autorizzato la sottoscrizione dell’accordo, esprimendo il proprio parere favorevole sostitutivo di quello delle organizzazioni degli utenti legislativamente prescritto;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Pordenone, al Presidente della Comunità Montana Serre Cosentine e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/90-9.8) Comune di Cornuda (pos. 5287)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Cornuda.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5287 (Comune di Cornuda) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che, in data 27.1.1997, il comune di Cornuda e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

5- che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

6- che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Treviso, al Sindaco di Cornuda e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/91-9.9) Comune di Cremona (pos. 5420)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Cremona.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5420 (Comune di Cremona) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che, in data 4.8.1996, il comune di Cremona e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, al Sindaco di Cremona e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/92-9.10) Comune di Fiesco (pos. 3998)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Fiesco.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 3998 (Comune di Fiesco) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che in data non precisata il comune di Fiesco e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, al Sindaco di Fiesco e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/93-9.11) Comune di Lauria (pos. 5066)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Lauria.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5066 (Comune di Lauria) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che in data 10.7.1998 il comune di Lauria e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non possa esonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non possa essere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

5- che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

6- che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Potenza, al Sindaco di Lauria e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/94-9.12) Comune di Martignana Po (5417)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Martignana Po.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5417 (Comune di Martignana Po) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che in data 15.3.1996 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che in data 21.5.1997 il Consiglio comunale di Martignana Po con delibera n. 21 ha adottato, recependo il verbale di accordo decentrato stipulato con le OO. SS. in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, al Sindaco di Martignana Po e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/95-9.13) Comune di Mendicino (pos. 5267)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Mendicino.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5267 (Comune di Mendicino) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che in data il comune di Mendicino e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

5- che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

6- che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Cosenza, al Sindaco di Mendicino e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/96-9.14) Comune di Messina (pos. 5168)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Messina.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5168 (Comune di Messina) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che, in data 28.3.1996, il Comune di Messina e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

5- che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

6- che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Messina, al Sindaco di Messina e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/97-9.16) Comune di Militello Rosmarino (pos. 3843)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Militello Rosmarino.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 3843 (Comune di Militello Rosmarino) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che, in data 24.7.1998, il Comune di Militello Rosmarino e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

5- che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

6- che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Messina, al Sindaco di Militello Rosmarino e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/98-9.17) Comune di Montecosaro (pos. 4387)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Montecosaro.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 4387 (Comune di Montecosaro) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che, in data 31.1.1997, il Comune di Montecosaro e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

5- che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

6- che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Macerata, al Sindaco di Montecosaro e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/99-9.18) Provincia di Rimini (pos. 5276)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Provincia di Rimini.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5276 (Provincia di Rimini) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che in data la provincia di Rimini e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di trasporto, (lett. f del CCNL), servizi culturali, (lett. i del CCNL), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal CCNL;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

5- che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

6- che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio provinciale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Rimini, al Presidente della Provincia di Rimini e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/100-9.19) Comune di Roncello (pos. 5170)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Roncello.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5170 (Comune di Roncello) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che, in data 15.5.1996, il Comune di Roncello e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

5- che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

6- che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Milano, al Sindaco di Roncello e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/101-9.20) Comune di San Cataldo (pos. 5284)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di San Cataldo.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5284 (Comune di San Cataldo) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che in data il comune di San Cataldo e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che l’accordo locale non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali (lett. b del c.c.n.l.), trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

5- che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

6- che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Caltanissetta, al Sindaco di San Cataldo e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/102-9.21) Comune di Santa Maria del Molise (pos. 5266)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Santa Maria del Molise.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5266 (Comune di Santa Maria del Molise) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che, in data 16.9.1996, il Comune di Santa Maria del Molise e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di igiene, sanità ed attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

5- che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

6- che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Isernia, al Sindaco di Santa Maria del Molise e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/103-9.22) Comune di Sondrio (pos. n. 4451)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Sondrio.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 4451 (Comune di Sondrio) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che in data il comune di Sondrio e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

5- che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

6- che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Sondrio, al Sindaco di Sondrio e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/104-9.23) Comune di Tursi (pos. 5289)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Tursi.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5289 (Comune di Tursi) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che, in data 18.11.1996, il Comune di Tursi e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

5- che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

6- che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Matera, al Sindaco di Tursi e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/105-9.24) Regione Marche (pos.5281)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Regione Marche.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5281 (Regione Marche), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che la Regione Marche e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo non disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di igiene, sanità ed attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;

4- che la eventuale gestione in appalto dei servizi non puòesonerare l’ente dal fornire adeguate garanzie di continuità del servizio medesimo in caso di sciopero, trasferendole nel capitolato stipulato con l’appaltatore, e che tale normativa non puòessere sottratta alla valutazione d’idoneità spettante per legge alla Commissione;

5- che tali servizi in considerazione della loro rilevanza vadano specificamente indicati;

6- che è altresì prioritario conoscere se i servizi elencati nell’accordo sono solo quelli effettivamente svolti;

7- che le parti, nella stipula dell’accordo, non hanno consultato organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

8- che il suddetto parere, ove non sussistano nel territorio organizzazioni degli utenti, è surrogabile da una pronuncia del Consiglio regionale, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;

VALUTA

l’accordo in esame non idoneo nelle parti indicate in motivazione;

INVITA

le parti ad integrare tale accordo nel senso indicato in motivazione oppure a formulare proposte alternative entro 60 giorni dalla ricezione della presente delibera;

INFORMA

che scaduto inutilmente tale termine, la Commissione formulerà alle parti una propria proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Ancona, al Presidente della Giunta regionale di Marche e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/106-9.25) Comune di Arcore (pos. 3065)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Arcore.

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità.

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 3065 (Comune di Arcore), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che, in data 2.11.1998, il Comune di Arcore e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

3- che il predetto accordo decentrato disciplina l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di stato civile e servizio elettorale, (lett. a del c.c.n.l.), di igiene, sanità ed attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi concernenti l’istruzione pubblica (lett. g del c.c.n.l.) servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.);

4- che con delibera n. 135 del 25.11.1998 il Consiglio comunale ha espresso il proprio parere favorevole sul predetto accordo, in mancanza di organizzazioni degli utenti sul territorio;

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla legge n. 146/1990 e dal l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali del 15.3.1995;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Arcore;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Milano, all'ANCI, al Sindaco di Arcore ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 99/107-9.26) Autorità di bacino del fiume Po (pos. 2579)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Autorità di bacino del fiume Po.

DELIBERAZIONE: valutazione di non idoneità invito ad integrare l’accordo.

MOTIVAZIONE: mancata previsione di alcuni servizi comunali; mancata acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 2579 (Autorità di bacino del fiume Po) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1- che, in data 15.3.1996, è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;

2- che, in data 22.1.1997, l’Autorità di bacino del fiume Po e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

3- che, in data 25.9.1998, questa Commissione ha inviato alla predetta Autorità la letera n. prot. 4450, con la quale si rilevava che le parti non avevano individuato all’interno dell’amministrazione alcun servizio minimo essenziale;

4- che, in data 30.12.1998, è pervenuta una lettera, con la quale la predetta Autorità ha comunicato che le funzioni da essa svolte sono solamente di pianificazione e programmazione e che l’unico servizio essenziale è il servizio del personale (lett. h del c.c.n.l.),

5- che, in data 11.12.1997, l’Autorità di bacino del fiume Po e le Organizzazioni sindacali hanno adottato un accordo integrativo in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero disciplinando il servizio del personale;

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto presso l’Autorità di bacino del fiume Po;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Parma, al Sindaco di Autorità di bacino del fiume Po e, per il suo tramite, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

Deliberazione: 99/108-9.27) Comune di Castigliole Saluzzo (pos. 5273)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Castigliole Saluzzo.

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità.

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5273 (Comune di Castigliole Saluzzo), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

1- che in data 26.3.1996 il Comune di Castigliole Saluzzo e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

2- che in data 11.12.1996 la quale la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo, in attesa che venisse fornito il parere degli utenti ai sensi dell'art. 2.2 l. n. 146/1990;

3- che in data 14.7.1997 è pervenuta dal predetto Comune, la delibera n. 25 del 20.5.1997, con la quale il Consiglio comunale di Castigliole Saluzzo ha espresso il proprio parere favorevole sostitutivo del prescritto parere degli utenti;

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Castigliole Saluzzo;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Cuneo, all'ANCI, al Sindaco di Castigliole Saluzzo ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 99/109-9.28) Comune di Cavezzo (pos. 5271)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Cavezzo.

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità.

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5271 (Comune di Cavezzo), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

1- che, in data 15 febbraio 1996, il Comune di Cavezzo e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

2- che, in data 5.12.1996, con delibera n. 96/167-10.1 la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo, in attesa che venisse fornito il parere degli utenti ai sensi dell'art. 2.2 l. n. 146/1990;

3- che, in data 14 aprile 1997, è pervenuta una lettera del Prefetto di Modena relativa alla deliberazione del Consiglio comunale di Cavezzo n. 22 del 25.2.1997, con la quale il predetto Consiglio ha espresso il proprio parere favorevole al citato accordo, surrogatorio del prescritto parere degli utenti,

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Cavezzo;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Modena, all'ANCI, al Sindaco di Cavezzo ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 99/110-9.29) Comune di San Piero Patti (pos. 3928)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di San Piero Patti.

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità.

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 3928 (Comune di San Piero Patti), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

1- che, in data 4.7.1996, il Comune di San Piero Patti e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

2- che, in data 3.4.1997, con delibera n. 97/257-8.22, la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che nell’accordo locale non veniva disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del CCNL), servizi del personale, (lett. H del CCNL), servizi culturali, (lett. i del CCNL), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo i servizi ritenuti essenziali dal CCNL;

3- che, in data 12.12.1997, è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale sono stati trasmessi l’integrazione di accordo nonché delibera favorevole del Consiglio Comunale sostitutiva del parere degli utenti, nonché parere favorevole della Direzione didattica;

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di San Piero Patti;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Messina, all'ANCI, al Sindaco di San Piero Patti ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 99/111-9.29) Comune di San Piero Patti (pos. 3928)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Villa Collemandina.

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità.

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 2580 (Comune di Villa Collemandina), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

1- che, in data 7.11.1996, il Comune di Villa Collemandina e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

2- che, in data 6.10.1997, con delibera n. 97/644-8.10 la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che nell’accordo locale non veniva disciplinato correttamente il servizio scolastico e che non risultava acquisito il concerto con l’autorità scolastica

3- che in data 16.10.1998 è pervenuta una lettera del predetto Comune, nella quale viene precisato che:

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Villa Collemandina;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Lucca, all'ANCI, al Sindaco di Villa Collemandina ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 99/112-9.31) Comune di Vinadio (pos.2745)

(Seduta del 24.2.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Vinadio.

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità.

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 2745 (Comune di Vinadio), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

1- che nell’otobre 1996 il Comune di Vinadio e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

2- che in data 30.10.1997 la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che nell’accordo locale non veniva disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di igiene e sanità (servizi cimiteriali ecc.), (lett. b del CCNL), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del CCNL), trasporti, (lett. f del CCNL), servizi concernenti l’istruzione pubblica, (lett. g del CCNL), servizi del personale, (lett. h del CCNL), servizi culturali, (lett. i del CCNL), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal CCNL, né risultava pervenuto il parere delle organizzazioni degli utenti, come legislativamente prescritto;

3- che in data 19.6.1998 è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale sono stati trasmessi copia dell’accordo integrativo sottoscritto in data 28.5.1998 e la deliberazione favorevole del Consiglio comunale n. 26 del 12.5.1998 sostitutiva del parere degli utenti;

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Vinadio;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Cuneo, all'ANCI, al Sindaco di Vinadio ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 99/343-10.6) Comune Milano - Assemblea dipendenti Polizia Municipale (pos. 5032)

(Seduta del 27.5.1999)

FATTO: assemblea generale "itinerante" del personale di polizia municipale di Milano

DELIBERAZIONE: valutazione negativa

MOTIVAZIONE: violazione delle norme sul preavviso sulle prestazioni indispensabili.

LA COMMISSIONE

nel proc. pos. n. 5032 (Comune di Milano), udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

  1. che, in data 7 settembre 1998, è pervenuta dal Comune di Milano un telefax di con il quale il Sindaco di Milano ha trasmesso una lettera, datata 8 giugno 1998, con la quale le organizzazioni sindacali R.d.B., S.d.B., SIN. PA., SULPM e UGL hanno comunicato l’indizione di un’assemblea generale "itinerante" del personale della Polizia Municipale di Milano per il giorno 12 giugno 1998;
  2. che, in data 30 novembre 1998, questa Commissione ha dato notizia della apertura del procedimento di valutazione in ordine all’"assemblea generale irtinerante" sopra menzionata al Comune di Milano ed alle organizzazioni sindacali R.d.B., S.d.B., SIN. PA, SULPM e UGL, richiedendo ai destinatari di fornire le opportune informazioni ed osservazioni, che non sono pervenute;

CONSIDERATO

  1. che un’"assemblea itinerante" non è un assemblea ma una forma surrettizia di sciopero;
  2. che per le sue caratteristiche intrinseche la proclamazione in oggetto doveva essere effettuata nel rispetto della legge n. 146/1990, dando preavviso e prevedendo la garanzia dei servizi minimi essenziali;
  3. che secondo l’avviso della Commissione (delibera n. 97/267 del 10 aprile 1997), il datore di lavoro non può sottrarsi all’applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti collettivi quando sia intervenuta una segnalazione della Commissione ai fini sanzionatori di cui ai commi 2° e 3° dell’art. 4 della l. n. 146/1990, trattandosi, nel caso di un potere "collegato alla tutela di un interesse pubblico" (Corte cost. sentenza n. 57/1995);

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento delle Organizzazioni sindacali R.d.B., S.d.B., SIN. PA, SULPM e UGL del Comune di Milano, con riguardo all’assemblea "itinerante" in premessa che si è svolta il 12 giugno 1998, rilevando la violazione dell’obbligo del preavviso e della mancata garanzia dei servizi minimi essenziali;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, alla Direzione generale dell’INPS, alla sede provinciale del medesimo Istituto competente per territorio, invitando quest’ultima a riferire tempestivamente alla Commissione circa l’avvenuta applicazione delle sanzioni ai soggetti collettivi, al Prefetto di Milano, al Sindaco di Milano e, per il suo tramite alle organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 99/600-9.2) FP CGIL Rimini - Comune S. Arcangelo Romagna (pos. 6848)

(Seduta dell’11.11.1999)

FATTO: richiesta riesame deliberazione 99/61–11.24 del 18 gennaio 1999. Astensione dal lavoro straordinario di tutto il personale

DELIBERAZIONE: non accoglimento della richiesta di riesame

MOTIVAZIONE: rimangono i vizi della proclamazione di sciopero rilevati nella delibera impugnata.

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 6848 (Comune di Santarcangelo di Romagna), udita la proposta del Prof. Ghezzi, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

  1. che in data 18 gennaio 1999, questa Commissione ha adottato la deliberazione n. 99/61-11.24 relativa alla astensione dallo straordinario di tutto il personale del Comune di Santarcangelo di Romagna dal giorno 10 luglio al giorno 10 novembre 1998, valutandolo negativamente;
  2. che, in data 3 agosto 1999, è pervenuta dalla FP-CGIL di Rimini la richiesta di riesame della suddetta deliberazione, nella quale si contesta che, come sostenuto dall’Amministrazione comunale, "il personale dell’ente nel periodo 10 luglio – 10 novembre 1998, non ha effettuato né lavoro straordinario né servizio di reperibilità, determinando così disservizi a danno dell’ente";
  3. che alla predetta lettera l’organizzazione sindacale FP-CGIL ha allegato i tabulati relativi alle prestazioni dello straordinario dal mese di giugno 1998 al mese di novembre 1998;
  4. che in data 10 settembre 1999 è pervenuta copia del provvedimento con il quale il Comune di Santarcangelo di Romagna, su richiesta delle organizzazioni sindacali, ha disposto la sospensione della esecuzione delle sanzioni;
  5. che in data 15 settembre 1999 questa Commissione ha dato notizia della apertura del procedimento di valutazione in ordine alla richiesta di riesame della delibera n.99/61 al Comune di Sant’Arcangelo di Romagna ed alle Organizzazioni sindacali FP CGIL e FIST CISL di Rimini, richiedendo ai destinatari di fornire le opportune informazioni ed osservazioni;
  6. che in data 25 settembre 1999 il Comune di Santarcangelo di Romagna ha comunicato che "le informazioni sulla questione e le relative osservazioni dell’Amministrazione comunale sono contenute nelle precedenti note rispetto alle quali si ritiene di non aver nulla da aggiungere";
  7. che le informazioni cui fa riferimento il Comune sono contenute nella lettera n. 21320 del 18 novembre 1998, nella quale si afferma che "durante questo periodo i dipendenti non hanno effettuato né lavoro straordinario né servizio di reperibilità, determinandosi così disservizi a danno dell’Ente";
  8. che in data 13 ottobre 1999 è pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, inviata dalla Prefettura di Rimini, copia del provvedimento con il quale il Comune di Santarcangelo di Romagna, su richiesta delle organizzazioni sindacali, ha disposto la sospensione della esecuzione delle sanzioni;

CONSIDERATO

  1. che l’amministrazione comunale, destinataria della lettera di questa Commissione datata 15 settembre 1999, con la quale sono stati tra l’altro inviati i tabulati pervenuti allegati alla nota della FP CGIL del 3 agosto 1999, non ha formulato osservazioni sul contenuto dei tabulati medesimi, limitandosi a richiamare la citata lettera del 18 novembre 1999;
  2. che comunque, indipendentemente dall’esame dei tabulati, dai quali sembra che nel periodo de quo siano state svolte prestazioni di lavoro straordinario, permangono i vizi della proclamazione già rilevati;

RITIENE

che nel caso in esame non sussistano i presupposti per la revoca della propria delibera n. 99/61–11.24 del 18 gennaio 1999;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Rimini, al Sindaco di Santarcangelo di Romagna e, per il suo tramite alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 99/601-9.3) FP CGIL Rimini - Comune S. Arcangelo Romagna (pos. 6849)

(Seduta dell’11.11.1999)

FATTO: richiesta riesame deliberazione 99/118-11.14 del 24 febbraio 1999. Astensione dal lavoro straordinario del personale di polizia municipale

DELIBERAZIONE: non accoglimento della domanda di riesame

MOTIVAZIONE: la dichiarazione di dissociazione dallo sciopero manifestata con nota del 3 agosto 1999 risulta essere in contrasto con quanto precedentemente dichiarato dalle stesse organizzazioni sindacali nella nota del 10 novembre 1998.

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 6849 (Comune di Santarcangelo di Romagna), udita la proposta del Prof. Ghezzi, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

  1. che in data 24 febbraio 1999, questa Commissione ha adottato la deliberazione n. 99/118-11.14 relativa alla astensione dallo straordinario del personale di polizia municipale del Comune di Santarcangelo di Romagna dal giorno 29 maggio al giorno 9 luglio 1998, valutandolo negativamente;
  2. che in data 3 agosto 1999 è pervenuta dalla FP-CGIL di Rimini la richiesta di riesame della suddetta deliberazione, nella quale si precisa che:

a. la proclamazione dello stato di agitazione e delle forme di lotta sono state proclamate direttamente dai dipendenti del corpo di polizia municipale e non dalle Organizzazioni sindacali e RSU;

b. la RSU in data 1 giugno 1998 ha espresso solidarietà alle iniziative di lotta dei dipendenti della P.M. e ha fatto proprio lo stato di agitazione, ma ciò come atto politico e non come proclamazione diretta delle iniziative di lotta;

c. le Organizzazioni sindacali FP/CGIL e FIST/CISL hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale. Tale proclamazione è stato oggetto di separato procedimento da parte della Commissione;

3. che in data 10 settembre 1999 è pervenuta copia del provvedimento con il quale il Comune di Santarcangelo di Romagna, su richiesta delle organizzazioni sindacali, ha disposto la sospensione della esecuzione delle sanzioni;

4. che in data 15 settembre 1999 questa Commissione ha dato notizia della apertura del procedimento di valutazione in ordine alla richiesta di riesame della delibera n.99/118 al Comune di Sant’Arcangelo di Romagna ed alla Organizzazione sindacale FP CGIL e FIST CISL di Rimini nonché alla RSU richiedendo ai destinatari di fornire le opportune informazioni ed osservazioni;

5. che in data 25 settembre 1999 il Comune di Santarcangelo di Romagna ha comunicato che "le informazioni sulla questione e le relative osservazioni dell’Amministrazione comunale sono contenute nelle precedenti note rispetto alle quali si ritiene di non aver nulla da aggiungere";

6. che in data 13 ottobre 1999 è pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, inviata dalla Prefettura di Rimini, copia del provvedimento con il quale il Comune di Santarcangelo di Romagna, su richiesta delle organizzazioni sindacali, ha disposto la sospensione della esecuzione delle sanzioni;

CONSIDERATO

1. che l’attuale atteggiamento, espresso con la richiesta di riesame del 3 agosto 1999, consistente nel dissociarsi dalla dichiarazione dello sciopero, contrasta con quanto già dichiarato delle stesse Organizzazioni sindacali con nota del 10 novembre 1998;

RITIENE

che nel caso in esame non sussistano i presupposti per la revoca della delibera n. 99/61–11.24 del 18 gennaio 1999;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Rimini, al Sindaco di Santarcangelo di Romagna e, per il suo tramite alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 99/603-11.1) Comune Mantova (pos. 1808)

(Seduta dell’11.11.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Mantova

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 1808 (Comune di Mantova) di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che in data 29 febbraio 1996 il Comune di Mantova e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che in data 26 novembre 1998 con delibera n. 98/796-8.3 la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che non è stato disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  3. che con la stessa delibera la Commissione ha inoltre rilevato la mancata consultazione degli utenti, surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale di Mantova, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
  4. che in data 7 ottobre 1999 è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale è stato specificato che:

- la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), e di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), "è stata affidata a persone giuridiche precedentemente all’entrata in vigore della legge n. 146/1990";

- per quanto riguarda il parere degli utenti sono state inviate le risposte pervenute da parte dell’Associazione degli industriali della Provincia di Mantova e dall’Associazione Italiana Consumatori;

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Mantova;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Mantova, all'ANCI, al Sindaco di Mantova ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

 

Deliberazione: 99/604-11.2) Comune Borghi (pos. 2472)

(Seduta dell’11.11.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Borghi

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi.

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 2472 (Comune di Borghi), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

  1. che in data 30 dicembre 1996 il Comune di Borghi e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che in data 8 ottobre 1998 con delibera n. 98/635 la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che non è stato disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi del personale, (lett. h del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  3. che con la stessa delibera la Commissione ha inoltre rilevato la mancata consultazione degli utenti, surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale di Borghi, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
  4. che in data 22 giugno 1999 è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale è stato comunicato che:

- il servizio di attività assistenziali non viene espletato;

- il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali verrà garantito, nel caso di sciopero che si protragga per più giornate consecutive, una volta la settimana d’inverno e almeno due volte la settimana in estate (periodo 1.6/30.9);

- non sono organizzati in gestione diretta servizi di trasporto e di supporto ad altri servizi comunali riconosciuti fra quelli essenziali;

- in caso di sciopero proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese, sarà comunque garantito il servizio in modo che l’erogazione degli emolumenti retributivi e degli assegni con funzione di sostentamento e la compilazione ed il controllo della distinta per il versamento dei contributi previdenziali avvengano alle scadenze previste;

- non vi sono beni culturali di proprietà comunale tali da richiedere tutela e vigilanza.

5. che con deliberazione n. 9 del 31 marzo 1999 il Consiglio comunale ha espresso il proprio parere surrogatorio del parere degli utenti;

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Borghi;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Forlì-Cesena, all'ANCI, al Sindaco di Borghi ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

 

Deliberazione: 99/605-11.3) Comune Scala (pos. 4452)

(Seduta dell’11.11.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Scala

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi.

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 4452 (Comune di Scala), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

  1. che in data 16 gennaio 1998 il Comune di Scala e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che in data 23 luglio 1998 con delibera n. 98/513 la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che non è stato disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  3. che con la stessa delibera la Commissione ha inoltre rilevato la mancata consultazione degli utenti, surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale di Scala, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
  4. che in data 19 aprile 199 è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 10 marzo 1999, nella quale è stato specificato che:

- il Comune di Scala non è dotato dei servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.);

- che di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), è stato affidato in appalto, il cui disciplinare prevede adeguate garanzia di continuità del servizio;

5. che con la medesima delibera è stato altresì espresso il parere favorevole sui contenuti dell’accordo, surrogatorio del parere degli utenti;

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Scala;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Salerno, all'ANCI, al Sindaco di Scala ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

 

Deliberazione: 99/606-11.4) Comune Cervignano del Friuli (pos. 5294)

(Seduta dell’11.11.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Cervignano del Friuli

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi.

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 5294 (Comune di Cervignano del Friuli), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che in data 29 novembre 1996 il Comune di Cervignano del Friuli e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che in data 28 gennaio 1999 con delibera n. 99/41-10.5 la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che non è stato disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  3. che con la stessa delibera la Commissione ha inoltre rilevato la mancata consultazione degli utenti, surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale di Cervignano del Friuli, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
  4. che in data 6 luglio 1999 è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale è stato comunicato quanto segue:

- per quanto riguarda servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, questo viene effettuato dal Consorzio per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra i Comuni della Bassa friulana" con sede in San Giorgio di Nogaro;

- il Comune non effettua servizio di trasporto urbano, né i servizi culturali;

5. che con la medesima lettera è stato altresì inviata la deliberazione del Consiglio comunale n. 1056 del 23.12.1996 surrogatoria del parere degli utenti;

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Cervignano del Friuli;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Prefetto di Udine, all'ANCI, al Sindaco di Cervignano del Friuli ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 99/607-11.5) Comune Cremona (pos. 5420)

(Seduta dell’11.11.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Cremona

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi.

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 5420 (Comune di Cremona), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che in data 4 ottobre 1996 il Comune di Cremona e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che in data 24 febbraio 1999 con delibera n. 99/91 la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che non è stato disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  3. che con la stessa delibera la Commissione ha inoltre rilevato la mancata consultazione degli utenti, surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale di Cremona, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
  4. che in data 13 agosto 1999 è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale è stato comunicato quanto segue:

- per quanto riguarda lo sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), sono state indicate le opportune norme indicate nel capitolato d’appalto con la cooperativa che gestisce il servizio;

- che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), viene svolto dalla azienda speciale A.E.M. di Cremona;

5. che con la medesima lettera è stato altresì inviata la deliberazione del Consiglio comunale n. 53/32361 del 2 giugno 1997 surrogatoria del parere degli utenti;

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Cremona;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Cremona ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

 

Deliberazione: 99/608-11.6) Comune Gradara (pos. 6405)

(Seduta dell’11.11.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Gradara

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 6405 (Comune di Gradara), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, udita la proposta del Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che in data 19 settembre 1996 il Comune di Gradara e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che in data 5 giugno 1997 con delibera n. 97/391 la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando la mancata consultazione degli utenti, surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale di Gradara, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
  3. che in data 26 aprile 199 è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale è stata trasmessa la delibera consiliare n. 76 del 28.12.1998, surrogatoria del parere degli utenti;

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Gradara;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Pesaro Urbino, all'ANCI, al Sindaco di Gradara ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

2.12.99 - delibere estratte dal verbale n. 365

 

Deliberazione: 99/643-11.1) Provincia Campobasso (pos. 484)

(Seduta del 2.12.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili della Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 484 (Provincia di Campobasso), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, su proposta del Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che in data 15 novembre 1995 la Provincia di Campobasso e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che in data 6 febbraio 1997 con delibera n. 97/107-8.8 la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che non è stato disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di igiene, sanità ed attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica (lett. c del c.c.n.l.), specificando tra le prestazioni quella relativa alla viabilità, ivi compreso il servizio sgombero neve e la protezione civile, di produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, (lett. d del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  3. che con la stessa delibera la Commissione ha inoltre rilevato la mancata consultazione degli utenti, surrogabile da una pronuncia del Consiglio comunale di Provincia di Campobasso, in quanto rappresentativo della globalità degli interessi della comunità locale;
  4. che, in data 25 luglio 1996, il Consiglio comunale con deliberazione n. 55 ha approvato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  5. che in data 15 gennaio 1999 è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale è stato inviato un accordo integrativo nel quale viene previsto che:

· tra i servizi culturali, viene compresa anche la biblioteca provinciale, individuando un arco temporale di apertura 9.00/13.00 e una unità di 3^ o 2^ qualifica (vigilatore di sala o operatore di biblioteca);

· i servizi di cui alla lettere b), d), e), ed f), non sono stati contemplati per mancanza di competenze in materia e che comunque gli stessi non sono stati, ad oggi affidati in appalto;

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nella Provincia di Campobasso;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Campobasso, all'ANCI, al Presidente della Provincia di Campobasso ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 99/644-11.2) Comune Civitacampomarano (pos. 872)

(Seduta del 2.12.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Civitacampomarano

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: previsione di tutti i servizi comunali ed acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 872 (Comune di Civitacampomarano) di valutazione dell’accordo stipulato sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero su proposta del Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

  1. che in data 15.3.1996 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali l’accordo nazionale del comparto Regioni - Enti locali, valutato idoneo da questa Commissione ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante delle scuole materne ed al personale educativo degli asili nido;
  2. che in data 31.3.1999 è stato stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001 del personale del comparto Regioni – Enti locali, che nulla innova per quanto attiene alla disciplina dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero;

3.    che in data 22 giugno 1998 il comune di Civitacampomarano e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

4.    che i soggetti contraenti hanno effettuato l’individuazione delle prestazioni indispensabili nell’ambito dei servizi effettivamente erogati dall’ente tra quelli considerabili essenziali ai sensi dell’accordo nazionale del Comparto Regioni-Enti locali del 15.3.1995, e delle valutazioni della Commissione di cui alla delibera del 11.7.1995;

5.    che risulta altresì acquisito il parere degli utenti (lettera del Codacons in data 7 gennaio 1999);

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Civitacampomarano;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Campobasso, all'ANCI, al Sindaco di Civitacampomarano ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 99/645-11.3) Comune Scandolara Ravara (pos. 4007)

(Seduta del 2.12.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili del Comune di Scandolara Ravara

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: accordo già valutato inidoneo per il quale sono pervenuti i necessari elementi integrativi

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 4007 (Comune di Scandolara Ravara), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, su proposta del Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che in data 22 aprile 1997 il Comune di Scandolara Ravara e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
  2. che in data 23 luglio 1997 con delibera n. 98/514-8.16 la Commissione ha rinviato le proprie valutazioni in merito al citato accordo rilevando che non è stato disciplinato l’esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di attività assistenziali, (lett. b del c.c.n.l.), di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, (lett. e del c.c.n.l.), di trasporti, (lett. f del c.c.n.l.), servizi culturali, (lett. i del c.c.n.l.), né indica i motivi per i quali sono stati omessi dall’accordo predetto i servizi ritenuti essenziali dal c.c.n.l.;
  3. che in data 20 aprile 1999 è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale è stata trasmessa la delibera della Giunta municipale n.18 del 27 gennaio 1999, nella quale viene precisato che "i servizi evidenziati dalla predetta commissione sono gestiti da Società per azioni a prevalente capitale pubblico";

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Scandolara Ravara;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Cremona, all'ANCI, al Sindaco di Scandolara Ravara ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

Deliberazione: 99/646-11.4) Comune Collegno (pos. 4137)

(Seduta del 2.12.1999)

FATTO: valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili dell’area dirigenza del Comune di Collegno

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità

MOTIVAZIONE: previsione di tutti i servizi comunali ed acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 4137 (Comune di Collegno), di valutazione dell’accordo sulle prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero, su proposta del Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera

PREMESSO

  1. che in data non precisata il Comune di Collegno e le Organizzazioni sindacali hanno adottato l’accordo decentrato in materia di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero per il personale dell’area dirigenziale,
  2. che in data 3 ottobre 1998 questa Commissione, nel rilevare la mancata consultazione degli utenti, ha inviato una lettera con la quale è stato richiesto il prescritto parere delle Organizzazioni degli utenti;
  3. che in data 23 gennaio 1998 è pervenuta una lettera del predetto Comune, con la quale è stato comunicato che l’accordo in oggetto è stato trasmesso alle Organizzazioni degli utenti operanti nel territorio, senza ricevere risposta;

CONSIDERATO

che sono state in tal modo soddisfatte le condizioni richieste dalla Commissione;

VALUTA IDONEO

l'accordo intervenuto nel Comune di Collegno e relativo all’area dirigenza;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Torino, all'ANCI, al Sindaco di Collegno ed alle Organizzazioni sindacali interessate.

 

 

Deliberazione: 99/647-13.1) Comune Napoli - USPPLI Napoli (pos. 4848)

(Seduta del 2.12.1999)

FATTO: assemblea personale polizia municipale del 18 giugno 1998

DELIBERAZIONE: insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa

MOTIVAZIONE: l’assemblea che non incide sulla regolarità del servizio non rientra nel campo di applicazione della legge n. 146/1990

LA COMMISSIONE

nel proc. n. pos. 4848 (Comune di Napoli), udita la proposta del relatore Prof. Rescigno, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

  1. che in data 12 giugno 1998 è pervenuto un telefax, con il quale il Comune di Napoli ha comunicato che l’Organizzazione sindacale USPPLI ha indetto un’assemblea di tutti i dipendenti della Polizia municipale per il giorno 18 giugno 1998 dalle ore 11.00 alle ore 14.00 per il primo turno e 18.00 alle ore 21.00 per il secondo turno;
  2. che in data 6 luglio 1998 questa Commissione ha dato notizia della apertura del procedimento di valutazione in ordine allo sciopero sopra menzionato al Comune di Napoli ed alla Organizzazione sindacale USPPLI di Napoli richiedendo ai destinatari di fornire le opportune informazioni ed osservazioni senza ricevere risposta;
  3. che in data 14 dicembre 1998 questa Commissione ha inviato una lettera al Sindaco del Comune di Napoli, chiedendo di voler comunicare se la predetta assemblea abbia inciso sulla regolarità del servizio e se sono state assicurate le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero previste dall’art. 1, comma 2, n. 12 del CCNL Regioni-Enti locali del 15 marzo 1995:
  4. che in data 22 gennaio 1999 è pervenuta una lettera di risposta del Comune di Napoli con la quale si precisa che sono state assicurate le prestazioni indispensabili previste dall’art. 1, comma 2, n. 12 del CCNL, Regioni-Enti locali del 15 marzo 1995, precisando altresì che la citata assemblea ha inciso minimamente sulla regolarità del servizio;

CONSIDERATO

che, nel caso di specie, si è trattato di un assemblea, la quale peraltro non ha inciso sulla regolare erogazione del servizio;

RITIENE

che non sussistano i presupposti per una valutazione negativa;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Napoli, al Sindaco di Napoli ed alla Segreteria provinciale di Napoli dell’Organizzazione USPPLI.